Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/09/2024, n. 24234
CASS
Sentenza 9 settembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 30 maggio 2024, con numero di registro generale 20839/2020. Le parti in causa sono il Comune di Guidonia Montecelio, ricorrente, e la Travertini Caucci s.p.a., controricorrente. Il Comune ha impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, riducendo il valore degli immobili ai fini ICI e applicando il cumulo giuridico delle sanzioni.

Il Comune ha sostenuto che la CTR avesse errato nel rideterminare l'imposta e nel riconoscere il cumulo giuridico delle sanzioni, mentre la contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento. La Corte di Cassazione ha accolto i motivi del ricorso del Comune, evidenziando che la CTR non aveva fornito una motivazione adeguata per la riduzione del valore degli immobili e che l'applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni era inadeguata, in quanto le violazioni riguardavano annualità diverse e non potevano essere trattate come un'unica infrazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR per una nuova valutazione, sottolineando l'importanza di considerare la contestualità degli avvisi di accertamento.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In tema di ICI, l'omessa presentazione della dichiarazione, seguita dall'omesso versamento dell'imposta, è sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione (inadempiuta non solo in relazione al versamento dell'imposta, ma anche all'obbligo dichiarativo), fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in forza della continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, il cui riconoscimento è collegato all'oggettivo perpetrarsi dell'illecito tributario in periodi d'imposta diversi, anche nell'evenienza in cui le violazioni abbiano avuto ad oggetto plurimi immobili.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/09/2024, n. 24234
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24234
    Data del deposito : 9 settembre 2024

    Testo completo