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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 24.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4737 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Parte_1
Calce e Carmine D'Andrea coi quali è elettivamente domiciliata in Eboli alla via
Umberto Nobile n. 32 presso lo studio di quest'ultimo avvocato;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Maria Grazia Oliviero presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Potenza alla via A. Vespucci n. 24;
- RESISTENTE -
OGGETTO: spettanze retributive. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.9.2024 , sul Parte_1
presupposto di aver lavorato alle dipendenze della dal 14.6.2021 CP_1
al 31.03.2024 come estetista, adiva il Giudice del Lavoro territorialmente competente perché l'ormai ex datore di lavoro fosse condannato al pagamento di differenze retributive per l'importo complessivo di 32.976,51 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e CP_1
chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza questo stesso Giudicante formulava una proposta conciliativa e - preso atto del suo accoglimento come rappresentato da entrambe le parti nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza - ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta agli atti che le parti hanno raggiunto un'intesa sulle spettanze retributive oggetto del presente giudizio prestando adesione alla proposta conciliativa formulata da questo stesso Giudicante.
Va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione,
adempimento spontaneo, transazione o conciliazione - come nel caso di specie -).
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
La definizione della questione in via stragiudiziale, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali.
Nel caso de quo le stesse possono integralmente compensarsi tra le parti considerati l'accordo delle parti sul punto e l'espressa indicazione della somma proposta da questo Giudicante come omnia, comprensiva, cioè, delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4737 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024
promosso da nei confronti di in persona del Parte_1 CP_1
legale rapp.te p.t., così provvede: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 24.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 24.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4737 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Parte_1
Calce e Carmine D'Andrea coi quali è elettivamente domiciliata in Eboli alla via
Umberto Nobile n. 32 presso lo studio di quest'ultimo avvocato;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Maria Grazia Oliviero presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Potenza alla via A. Vespucci n. 24;
- RESISTENTE -
OGGETTO: spettanze retributive. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.9.2024 , sul Parte_1
presupposto di aver lavorato alle dipendenze della dal 14.6.2021 CP_1
al 31.03.2024 come estetista, adiva il Giudice del Lavoro territorialmente competente perché l'ormai ex datore di lavoro fosse condannato al pagamento di differenze retributive per l'importo complessivo di 32.976,51 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e CP_1
chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza questo stesso Giudicante formulava una proposta conciliativa e - preso atto del suo accoglimento come rappresentato da entrambe le parti nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza - ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta agli atti che le parti hanno raggiunto un'intesa sulle spettanze retributive oggetto del presente giudizio prestando adesione alla proposta conciliativa formulata da questo stesso Giudicante.
Va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione,
adempimento spontaneo, transazione o conciliazione - come nel caso di specie -).
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
La definizione della questione in via stragiudiziale, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciare sulle spese processuali.
Nel caso de quo le stesse possono integralmente compensarsi tra le parti considerati l'accordo delle parti sul punto e l'espressa indicazione della somma proposta da questo Giudicante come omnia, comprensiva, cioè, delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4737 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024
promosso da nei confronti di in persona del Parte_1 CP_1
legale rapp.te p.t., così provvede: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 24.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro