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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4894 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 62685del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, trattenuto in decisione ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Santa Maria Mediatrice n. 1 presso lo studio dell'avv. Federico Bucci che la rappresenta e difende in forza di delega rilasciata in calce all'atto introduttivo;
ATTORE
E
; Controparte_1
; Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: Come in atti;
OGGETTO: opposizione indennità occupazione bene demaniale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1
opposizione all'intimazione di pagamento (denominata “Seconda richiesta di pagamento
(indennità)”) notificata a mezzo PEC il 13.9.2021, Cod. AdDRESS 2021SRP05271,
Cod.Utenza UTPPRI01009186000, con cui l' le intimava il pagamento Controparte_1
1 della complessiva somma di euro 5.593,00, per l'utilizzo, senza titolo ” di vari immobili ivi elencati, comunque in Roma e interessati dalla tratta ferroviaria Roma-Viterbo, relativamente al periodo 1°.5.2021-31.7.2021; si specificava che le aree interessate dall'occupazione sarebbero in Roma, Valle dell'Inferno-Monte Ciocci, ma null'altro veniva indicato a sostegno della pretesa.
A sostegno dell'opposizione parte opponente invocava la carenza assoluta di motivazione, con riferimento agli immobili interessati dall'occupazione senza titolo, con unico riferimento al luogo ove sono ubicati in Valle dell'Inferno-Monte Ciocci e consistenti, in concreto, da aree alberate interessate dalla Ferrovia Roma-Viterbo e aree agricole parzialmente interessate dalla medesima Ferrovia.
Esponeva: - che in data 30.05.1989 venne redatto verbale di consegna all'allora CP_3
da parte dell' (all'epoca amministrazione finanziaria competente) di
[...] CP_4
numerose aree ivi catastalmente identificate e relative all'area Valle Aurelia - Monte Ciocci,
cui seguirono anche ulteriori verbali di parziale riconsegna del 5.06.1989 del 14.06.1989, del
27.02.1992 e del 18.11.1993; - che un numero elevato di metri quadrati di aree demaniali furono occupate dalla società, ma in parte restituite e, in parte, non riprese in consegna dal CP_1
lamentava l'assoluta difficoltà ad identificare le aree oggetto della intimazione e, quindi, la genericità ed indeterminatezza della stessa con conseguente invalidità/l'inefficacia/l'illegittimità.
Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva del con riferimento ai canoni di CP_1
occupazione di aree già restituite, ribadendo, comunque, che qualunque siano le aree oggetto della intimazione, risultavano regolarmente consegnate da (all'epoca Pt_1 CP_3
), ed, in ogni caso non si è trattato di occupazione senza titolo, ma di attività di
[...]
interesse pubblico connesse con la concessione di trasporto pubblico.
L' è rimasta contumace. Controparte_1
La causa, in assenza di istanze di prova costituenda, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, precisate con il richiama a quelle indicate negli scritti introduttivi.
2 2. In via preliminare deve essere qualificata la domanda proposta dalla società avverso il provvedimento (denominato “Seconda richiesta di pagamento (indennità)”) con cui l'
[...]
le ha intimato il pagamento dell'indennità di occupazione immobile di euro CP_1
5.593,00.
Alla luce del principio espresso dalla Cassazione SS.UU. Ord. n. 15354/2015, laddove non vengano impugnati atti non già di espropriazione forzata ma di una procedura ad essa alternativa, l'impugnativa si sostanzia in una azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, sottoposta alle norme generali, in tema di riparto di competenza per materia e per valore. Nel caso di specie, la seconda richiesta di pagamento emessa dall' Controparte_1
costituisce un atto propedeutico alla riscossione mediante ruolo e, pertanto, non è atto del processo esecutivo;
la relativa impugnazione, quindi, deve essere qualificata come domanda di accertamento negativo del credito.
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. Cass. 18 maggio 2010
n. 12108).
Ciò posto, le contestazioni di parte opponente - circa il difetto di motivazione sull'esatta esatta identificazione degli immobili e la mancata indicazione della base di calcolo utilizzata per pervenire alla quantificazione della somma richiesta - vertono appunto sia sull'an che sul
quantum della pretesa creditoria.
Va osservato che, in assenza di elementi idonei è preclusa a questo Giudice la possibilità
determinare l'esatto ammontare del credito indicato nella richiesta opposta in quanto priva dei criteri di calcolo e degli immobili genericamente indicati.
I profili di indeterminatezza dei criteri citati, comportano un vizio di motivazione del provvedimento opposto secondo i dettami dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Non è dato,
infatti, conoscere i criteri di determinazione del supposto credito: in particolare, non si evince quali siano stati gli immobili presi a riferimento per la comparazione e la determinazione dei
3 canoni, quale sia il canone mensile di ciascun immobile e del terreno, se l'indennità sia stata valutata sull'intero compendio immobiliare o solo sulla parte.
E' pacifico, infatti, il principio (Cass. n. 9989 del 16/05/2016) secondo il quale “la P.A.,
convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per
l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la
posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova
dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia
ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi”
Nella fattispecie, all'esito del giudizio, deve opinarsi che l'amministrazione, rimanendo contumace non abbia assolto l'onere probatorio e quello di allegazione a cui spettava secondo le norme processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie l'opposizione promossa da avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento (denominata “Seconda richiesta di pagamento (indennità)”) di euro
5.593,00;
• Condanna l' a rifondere, all'attore, le spese della lite, che liquida Controparte_1
in € 355,00 per esborsi, € 1.618,00 per compensi tariffari (calcolati sullo scaglione sino ad 26.000,00) oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge,
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 62685del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, trattenuto in decisione ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Santa Maria Mediatrice n. 1 presso lo studio dell'avv. Federico Bucci che la rappresenta e difende in forza di delega rilasciata in calce all'atto introduttivo;
ATTORE
E
; Controparte_1
; Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: Come in atti;
OGGETTO: opposizione indennità occupazione bene demaniale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1
opposizione all'intimazione di pagamento (denominata “Seconda richiesta di pagamento
(indennità)”) notificata a mezzo PEC il 13.9.2021, Cod. AdDRESS 2021SRP05271,
Cod.Utenza UTPPRI01009186000, con cui l' le intimava il pagamento Controparte_1
1 della complessiva somma di euro 5.593,00, per l'utilizzo, senza titolo ” di vari immobili ivi elencati, comunque in Roma e interessati dalla tratta ferroviaria Roma-Viterbo, relativamente al periodo 1°.5.2021-31.7.2021; si specificava che le aree interessate dall'occupazione sarebbero in Roma, Valle dell'Inferno-Monte Ciocci, ma null'altro veniva indicato a sostegno della pretesa.
A sostegno dell'opposizione parte opponente invocava la carenza assoluta di motivazione, con riferimento agli immobili interessati dall'occupazione senza titolo, con unico riferimento al luogo ove sono ubicati in Valle dell'Inferno-Monte Ciocci e consistenti, in concreto, da aree alberate interessate dalla Ferrovia Roma-Viterbo e aree agricole parzialmente interessate dalla medesima Ferrovia.
Esponeva: - che in data 30.05.1989 venne redatto verbale di consegna all'allora CP_3
da parte dell' (all'epoca amministrazione finanziaria competente) di
[...] CP_4
numerose aree ivi catastalmente identificate e relative all'area Valle Aurelia - Monte Ciocci,
cui seguirono anche ulteriori verbali di parziale riconsegna del 5.06.1989 del 14.06.1989, del
27.02.1992 e del 18.11.1993; - che un numero elevato di metri quadrati di aree demaniali furono occupate dalla società, ma in parte restituite e, in parte, non riprese in consegna dal CP_1
lamentava l'assoluta difficoltà ad identificare le aree oggetto della intimazione e, quindi, la genericità ed indeterminatezza della stessa con conseguente invalidità/l'inefficacia/l'illegittimità.
Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva del con riferimento ai canoni di CP_1
occupazione di aree già restituite, ribadendo, comunque, che qualunque siano le aree oggetto della intimazione, risultavano regolarmente consegnate da (all'epoca Pt_1 CP_3
), ed, in ogni caso non si è trattato di occupazione senza titolo, ma di attività di
[...]
interesse pubblico connesse con la concessione di trasporto pubblico.
L' è rimasta contumace. Controparte_1
La causa, in assenza di istanze di prova costituenda, è pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, precisate con il richiama a quelle indicate negli scritti introduttivi.
2 2. In via preliminare deve essere qualificata la domanda proposta dalla società avverso il provvedimento (denominato “Seconda richiesta di pagamento (indennità)”) con cui l'
[...]
le ha intimato il pagamento dell'indennità di occupazione immobile di euro CP_1
5.593,00.
Alla luce del principio espresso dalla Cassazione SS.UU. Ord. n. 15354/2015, laddove non vengano impugnati atti non già di espropriazione forzata ma di una procedura ad essa alternativa, l'impugnativa si sostanzia in una azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, sottoposta alle norme generali, in tema di riparto di competenza per materia e per valore. Nel caso di specie, la seconda richiesta di pagamento emessa dall' Controparte_1
costituisce un atto propedeutico alla riscossione mediante ruolo e, pertanto, non è atto del processo esecutivo;
la relativa impugnazione, quindi, deve essere qualificata come domanda di accertamento negativo del credito.
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. Cass. 18 maggio 2010
n. 12108).
Ciò posto, le contestazioni di parte opponente - circa il difetto di motivazione sull'esatta esatta identificazione degli immobili e la mancata indicazione della base di calcolo utilizzata per pervenire alla quantificazione della somma richiesta - vertono appunto sia sull'an che sul
quantum della pretesa creditoria.
Va osservato che, in assenza di elementi idonei è preclusa a questo Giudice la possibilità
determinare l'esatto ammontare del credito indicato nella richiesta opposta in quanto priva dei criteri di calcolo e degli immobili genericamente indicati.
I profili di indeterminatezza dei criteri citati, comportano un vizio di motivazione del provvedimento opposto secondo i dettami dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Non è dato,
infatti, conoscere i criteri di determinazione del supposto credito: in particolare, non si evince quali siano stati gli immobili presi a riferimento per la comparazione e la determinazione dei
3 canoni, quale sia il canone mensile di ciascun immobile e del terreno, se l'indennità sia stata valutata sull'intero compendio immobiliare o solo sulla parte.
E' pacifico, infatti, il principio (Cass. n. 9989 del 16/05/2016) secondo il quale “la P.A.,
convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per
l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la
posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova
dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia
ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi”
Nella fattispecie, all'esito del giudizio, deve opinarsi che l'amministrazione, rimanendo contumace non abbia assolto l'onere probatorio e quello di allegazione a cui spettava secondo le norme processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie l'opposizione promossa da avverso l'intimazione di Parte_1
pagamento (denominata “Seconda richiesta di pagamento (indennità)”) di euro
5.593,00;
• Condanna l' a rifondere, all'attore, le spese della lite, che liquida Controparte_1
in € 355,00 per esborsi, € 1.618,00 per compensi tariffari (calcolati sullo scaglione sino ad 26.000,00) oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge,
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
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