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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15504/2024 depositato il 13/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Viale Ostiense 131l 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0064024240 000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 0149926404 000 IVA-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Viale Ostiense 131l 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084626772000 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084626772000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084626772000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11841/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. si oppone alla intimazione n. 097 2024 9084626772 000, notificata il 19.07.24, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione contesta il mancato pagamento di importi iscritti a ruolo per tributi vari rispetto ai quali la ricorrente impugna quelli relativi alle cartelle n. 097 2019 0064024240 000 notificata il 28.2.2019 per € 21.654,74 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2015 e n. 097 2020 0149926404
000 notificata il 6.12.2021 per € 6.681,24 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2018 il tutto per un importo complessivo, riferito ai tributi oggetto di contestazione, pari ad € 28.335,98.
Come unico motivo di impugnazione la società ricorrente eccepisce di non aver ricevuto la notifica delle due cartelle oggetto di intimazione con conseguente prescrizione del credito erariale e decadenza dell'Ufficio dalla azione di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alla eccezione di parte ricorrente sostenendo di aver regolarmente notificato le due cartelle di pagamento all'indirizzo PEC
Email_4 rispettivamente in data 28.02.19 e 06.12.21. L'agente della riscossione sostiene inoltre di aver notificato alla ricorrente ulteriori atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
Ama S.p.a. interviene in giudizio relativamente al credito portato in riscossione con la cartella di pagamento n. 09720180054078416000 ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla eccezione di omessa notifica delle cartelle in quanto riferibile esclusivamente all'operato dell'agente della riscossione.
Con memoria di replica la società ricorrente eccepisce la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento e delle ulteriori intimazioni di pagamento in quanto effettuate dall'Ufficio inoltrando gli atti ad un indirizzo
PEC mai appartenuto alla propria titolarità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della società ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti l'agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della notifica delle cartelle come risulta dalle ricevute di avvenuta consegna che riportano l'indirizzo Email_4 accettato dal sistema in quanto indirizzo esistente e quindi valido ai fini della notifica.
La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€ 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Così deciso in Roma il 26.11.2025 Il Presidente estensore
NA TI
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15504/2024 depositato il 13/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Viale Ostiense 131l 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0064024240 000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 0149926404 000 IVA-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Viale Ostiense 131l 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084626772000 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084626772000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249084626772000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11841/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. si oppone alla intimazione n. 097 2024 9084626772 000, notificata il 19.07.24, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione contesta il mancato pagamento di importi iscritti a ruolo per tributi vari rispetto ai quali la ricorrente impugna quelli relativi alle cartelle n. 097 2019 0064024240 000 notificata il 28.2.2019 per € 21.654,74 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2015 e n. 097 2020 0149926404
000 notificata il 6.12.2021 per € 6.681,24 e relativa a tributi dell'anno di imposta 2018 il tutto per un importo complessivo, riferito ai tributi oggetto di contestazione, pari ad € 28.335,98.
Come unico motivo di impugnazione la società ricorrente eccepisce di non aver ricevuto la notifica delle due cartelle oggetto di intimazione con conseguente prescrizione del credito erariale e decadenza dell'Ufficio dalla azione di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alla eccezione di parte ricorrente sostenendo di aver regolarmente notificato le due cartelle di pagamento all'indirizzo PEC
Email_4 rispettivamente in data 28.02.19 e 06.12.21. L'agente della riscossione sostiene inoltre di aver notificato alla ricorrente ulteriori atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
Ama S.p.a. interviene in giudizio relativamente al credito portato in riscossione con la cartella di pagamento n. 09720180054078416000 ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla eccezione di omessa notifica delle cartelle in quanto riferibile esclusivamente all'operato dell'agente della riscossione.
Con memoria di replica la società ricorrente eccepisce la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento e delle ulteriori intimazioni di pagamento in quanto effettuate dall'Ufficio inoltrando gli atti ad un indirizzo
PEC mai appartenuto alla propria titolarità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della società ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti l'agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della notifica delle cartelle come risulta dalle ricevute di avvenuta consegna che riportano l'indirizzo Email_4 accettato dal sistema in quanto indirizzo esistente e quindi valido ai fini della notifica.
La regolare notifica delle cartelle e la loro mancata impugnazione determina la definitività dei crediti portati in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle cartelle di pagamento, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di cartelle divenute definitive, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi delle cartelle di pagamento non impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€ 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Così deciso in Roma il 26.11.2025 Il Presidente estensore
NA TI