Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
5177 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5177 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to DE VITA ONOFRIO , giusta procura Parte_1
in atti;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv.DIMARTINO TOMMASO, giusta procura in CP_1
atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
28.03.2025, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 07/11/2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione dal coniuge, con la quale aveva contratto matrimonio CP_1
concordatario il 10.12.2011 in San VA ND, precisando che dalla detta unione erano nati (17.05.2012) e (23.10.2020) e deducendo, a fondamento della domanda, che Per_1 Per_2
i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati.
Con decreto ex art. 473 bis. 14 c.p.c., il Presidente del Tribunale ha designato il Giudice relatore e ha fissato la prima udienza al 3.02.2025, assegnando i termini di legge per la notifica e per la costituzione della parte convenuta.
Con comparsa del 3.01.2025 si è costituita la resistente, aderendo alla domanda sullo status e contestando, per il resto, gli avversi assunti, concludendo come in atti.
All'esito della prima udienza, ove sono stati sentiti i coniugi personalmente e i loro difensori, le parti hanno depositato, in data 18.02.2025, istanza di trasformazione del giudizio in consensuale.
Con ordinanza del 11.03.2025, il Collegio ha invitato le parti a modificare i patti depositati nell'interesse dei figli minori.
All'udienza del 28.03.2025, il Giudice delegato, sulle conclusioni depositate dalle parti con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e preso atto del deposito di nuovi patti sottoscritti, si è riservato di riferire immediatamente al Collegio per la decisione. Il PM ha rassegnato parere favorevole il
2.04.2025.
Sulla domanda di separazione e sugli accordi raggiunti dalle parti.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Invero, l'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato sia anche nel prosieguo del giudizio, dalle risultanze anagrafiche e dagli accordi raggiunti;
è pacifico inoltre che, in un periodo antecedente la proposizione del ricorso, i coniugi hanno interrotto la convivenza e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Le condizioni concordate tra le parti e cristallizzate nei patti sottoscritti e depositati il 20.03.2025 sono conformi a diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio.
Trattandosi di pronuncia di separazione alle condizioni concordate tra le parti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in San VA ND in data 10.12.2011;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
San VA ND (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, n. 103, parte 2, serie A);
3. omologa gli accordi intervenuti tra le parti dichiara efficaci le condizioni di cui agli accordi depositati il 20.03.2025, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 03/04/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro