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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11537 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 113/2024 r.g.a.n.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel.- ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 113 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Sifo presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Mazzini, n. 19;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/01/2024, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sig.ra in Pontelatone (CE) il Controparte_1
25/07/1999; che dall'unione coniugale erano nati i figli (nato a [...] il Per_1
1 21/04/2000), (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_2 Per_3
02/09/2006); che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.
1131/2017 del 09/02/2017 del Tribunale di Napoli, reso nel procedimento RG
29844/2016; che, dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale, la convivenza non era più ripresa ed erano venute definitivamente meno le premesse per una ricostruzione morale e materiale della famiglia;
che la resistente aveva una relazione stabile con un nuovo compagno, dalla quale era nato un figlio;
che la stessa si era trasferita in Sant'Antonio Abate;
che anche il ricorrente aveva una nuova compagna, con la quale aveva avuto una figlia;
che egli aveva preso in affitto un appartamento nello stesso stabile in cui viveva la compagna e viveva unitamente ai figli ed;
che, a seguito di un litigio avvenuto Per_2 Per_1 in data 07/11/2021 tra il figlio ed il compagno della madre, ove Per_2 quest'ultimo aveva colpito il ragazzo, cacciandolo dalla casa coniugale con tutti i suoi effetti personali, si era trasferito dal padre, interrompendo i rapporti Per_2 con la madre;
che studiava al Dams di Roma cinematografia, facendo il Per_2 pendolare tra Napoli e Roma, mentre il figlio aveva frequentato la scuola Per_1 di doppiaggio e svolgeva lavori part time;
che la figlia vedeva il padre ed i Per_3 fratelli ma la resistente le vietava di dormire con loro;
che la sig.ra non CP_1 provvedeva al mantenimento dei figli ed in particolare alla corresponsione del 50% delle esose spese universitarie di che il ricorrente era disoccupato e non Per_2 era proprietario né di beni immobili né di beni mobili registrati, mentre la resistente percepiva un RC pari ad euro 970,00 mensili. Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché confermarsi le pattuizioni della separazione in ordine al diritto di visita della minore;
Per_3 quanto alle statuizioni economiche, chiedeva porsi a suo carico l'importo di €
150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , e a carico della Per_3 sig.ra la somma di € 150,00 per il mantenimento del figlio dalla CP_1 Per_2 data del suo trasferimento, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli Per_3 ed mentre nessun mantenimento doveva stabilirsi in favore dei coniugi. Per_2
All'udienza di prima comparizione del 09/04/2024 era presente il ricorrente, assistito dal difensore costituito, il quale rappresentava che, in ragione della
2 necessità di notificare ex art.143 cpc, la notifica non era tempestiva, non essendo stato rispettato il termine libero di 60 giorni indicato con il decreto di fissazione;
chiedeva pertanto rinvio per essere autorizzato alla rinotifica. Il Giudice relatore rinviava all'udienza del 24/06/2024, poi rinviata al 17/12/2024.
All'udienza del 17/12/2024, il Giudice preliminarmente dava atto che risultava perfezionata e telematicamente depositata la notifica a parte resistente. Si procedeva al libero interrogatorio di parte ricorrente, il quale dichiarava: “mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento, io vivo con la mia compagna e la nostra bambina di 8 anni;
accanto a me ho preso un appartamento dove vivono ed , Per_1 Per_2 mentre sta con la mamma che le vieta di venire anche lei a stare con me e Per_3 con i fratelli. si sente sotto ricatto della madre e non vuole mettersi contro di Per_3 lei. Tutti e tre i miei figli sono allo stato maggiorenni. Io pago le utenze per
l'appartamento dove vivono e studia all'università a Roma, Per_2 Per_1 Per_2 mentre è disoccupato. Io sono disoccupato, faccio dei lavoretti e per il resto Per_1 vengo aiutato dalla famiglia della mia compagna. ADR le tasse universitarie per
per il DANS sono molto basse in virtù della mia disoccupazione e lui si reca Per_2
a Roma solo per i corsi con presenza obbligatoria. La casa familiare che con il decr. di omologa era stata assegnata alla è una casa in fitto, in realtà la signora CP_1 che, come risulta dallo stato di famiglia, ha avuto un figlio con il nuovo CP_1 compagno, non ci abita, pur mantenendo la residenza. La mia ex moglie mi ha denunciato varie volte. La ha presentato nei miei confronti varie denunce, CP_1 prima e dopo la separazione, per mancato versamento del mantenimento. I miei figli incontrano la madre, si recano in autobus a Sant'Antonio Abate, circa ogni 15 giorni,
però da dopo la lite con il compagno della madre non può più andare, Per_2 Per_1 nonostante abbia un rapporto più tranquillo con il compagno della madre, al massimo si trattiene una notte. Voglio precisare che i due miei figli sono nello stato di famiglia con me e mi occupo quotidianamente di loro per tutto quello che è necessario, sono due appartamenti porta a porta ma facciamo una vita in comune.”
All'esito, il Giudice relatore si riservava.
Con ordinanza del 31/12/2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta a seguito della prima udienza di comparizione, viste le richieste formulate da parte ricorrente negli atti introduttivi e le dichiarazioni rese all'udienza, considerato che all'attualità i tre figli erano maggiorenni e pertanto alcuna determinazione doveva
3 essere adottata in punto di affido, considerato che parte ricorrente non aveva fatto domanda di adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti e che pertanto le determinazioni concernenti il mantenimento dei figli maggiorenni potevano essere riservate alla decisione all'esito dell'istruttoria, rilevata l'assenza della resistente nonostante la tempestività e regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia, ed ammetteva parte ricorrente alla prova orale, rigettando le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla parte, e rinviando all'udienza del 06/05/2025 per l'escussione dei testi ammessi.
All'udienza del 06/05/2025 si procedeva all'escussione del teste ammesso,
, la quale dichiarava di essere a conoscenza dei fatti di Testimone_1 causa perché era l'attuale compagna del ricorrente, la cui relazione durava da circa
9 anni;
che ella ed il sig. abitavano entrambi al 1° piano in due appartamenti Pt_1 divisi;
che studiava al Dams di Roma;
che all'attualità era Per_2 Per_1 disoccupato e saltuariamente lavorava come comparsa cinematografica;
che da circa un mese viveva a Portici in un appartamento che condivideva con Per_3 il fidanzato.
All'esito, la difesa di parte ricorrente chiedeva disporsi rinvio in precisazione delle conclusioni. Il Giudice, letto l'art. 473 bis 28 cpc, rinviava in precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/11/2025, disponendone la trattazione scritta, ed assegnando a ritroso i termini di cui all'art. 473 bis 28 lett. a), b), ed eventualmente c).
Con note di trattazione scritta, depositate in data 30/10/2025, parte ricorrente deduceva che la figlia era andata a convivere con il fidanzato in Portici e Per_3 non aveva più rapporti con la madre;
che ella aveva terminato il percorso di studi con il diploma, attualmente era inoccupata, ed aveva cambiato residenza trasferendosi presso quella del padre;
che, come emerso dall'istruttoria, gli altri due figli vivevano con il padre e continuavano gli studi;
pertanto, chiedeva assegnarsi la causa in decisione, revocando l'assegno di mantenimento che il ricorrente versava ai figli con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
Con ordinanza del 04/11/2025, il Giudice relatore, all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione cartolare, viste le note di trattazione scritta contenenti le conclusioni rassegnate dalla difesa del ricorrente, riservava la causa in decisione
4 al Collegio, mandando al PM per le sue conclusioni in ordine alla domanda sullo status.
In data 26/11/2025, il PM rassegnava le sue conclusioni chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preliminarmente il Tribunale dichiara la contumacia della resistente che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla
L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle statuizioni accessorie, rileva il Collegio che deve essere accolta la domanda di revoca del contributo al mantenimento della prole a carico del ricorrente ed a beneficio della resistente contumace atteso che dall'istruttoria effettuata è emerso che alcuno dei figli maggiorenni dimora presso la madre. La decorrenza della revoca è dalla data della domanda per quanto riguarda il figlio mentre per quanto concerne la figlia , che nel corso del giudizio è Per_2 Per_3 diventata maggiorenne, ha lasciato la casa materna è andata a vivere con il fidanzato in una propria abitazione, la revoca del mantenimento deve necessariamente decorrere dalla pronuncia,
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Venendo infine alle spese di lite, giusta la mancata costituzione della resistente e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Pt_1
e (atto n. 15, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio
[...] Controparte_1 anno 1999);
• revoca il contributo al mantenimento della prole a carico del ricorrente con decorrenza dalla data della domanda per il figlio e della presente Per_2 pronuncia per la figlia;
Per_3
5 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontelatone (CE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel.- ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 113 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Sifo presso il quale elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via Mazzini, n. 19;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/01/2024, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sig.ra in Pontelatone (CE) il Controparte_1
25/07/1999; che dall'unione coniugale erano nati i figli (nato a [...] il Per_1
1 21/04/2000), (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_2 Per_3
02/09/2006); che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.
1131/2017 del 09/02/2017 del Tribunale di Napoli, reso nel procedimento RG
29844/2016; che, dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale, la convivenza non era più ripresa ed erano venute definitivamente meno le premesse per una ricostruzione morale e materiale della famiglia;
che la resistente aveva una relazione stabile con un nuovo compagno, dalla quale era nato un figlio;
che la stessa si era trasferita in Sant'Antonio Abate;
che anche il ricorrente aveva una nuova compagna, con la quale aveva avuto una figlia;
che egli aveva preso in affitto un appartamento nello stesso stabile in cui viveva la compagna e viveva unitamente ai figli ed;
che, a seguito di un litigio avvenuto Per_2 Per_1 in data 07/11/2021 tra il figlio ed il compagno della madre, ove Per_2 quest'ultimo aveva colpito il ragazzo, cacciandolo dalla casa coniugale con tutti i suoi effetti personali, si era trasferito dal padre, interrompendo i rapporti Per_2 con la madre;
che studiava al Dams di Roma cinematografia, facendo il Per_2 pendolare tra Napoli e Roma, mentre il figlio aveva frequentato la scuola Per_1 di doppiaggio e svolgeva lavori part time;
che la figlia vedeva il padre ed i Per_3 fratelli ma la resistente le vietava di dormire con loro;
che la sig.ra non CP_1 provvedeva al mantenimento dei figli ed in particolare alla corresponsione del 50% delle esose spese universitarie di che il ricorrente era disoccupato e non Per_2 era proprietario né di beni immobili né di beni mobili registrati, mentre la resistente percepiva un RC pari ad euro 970,00 mensili. Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché confermarsi le pattuizioni della separazione in ordine al diritto di visita della minore;
Per_3 quanto alle statuizioni economiche, chiedeva porsi a suo carico l'importo di €
150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , e a carico della Per_3 sig.ra la somma di € 150,00 per il mantenimento del figlio dalla CP_1 Per_2 data del suo trasferimento, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli Per_3 ed mentre nessun mantenimento doveva stabilirsi in favore dei coniugi. Per_2
All'udienza di prima comparizione del 09/04/2024 era presente il ricorrente, assistito dal difensore costituito, il quale rappresentava che, in ragione della
2 necessità di notificare ex art.143 cpc, la notifica non era tempestiva, non essendo stato rispettato il termine libero di 60 giorni indicato con il decreto di fissazione;
chiedeva pertanto rinvio per essere autorizzato alla rinotifica. Il Giudice relatore rinviava all'udienza del 24/06/2024, poi rinviata al 17/12/2024.
All'udienza del 17/12/2024, il Giudice preliminarmente dava atto che risultava perfezionata e telematicamente depositata la notifica a parte resistente. Si procedeva al libero interrogatorio di parte ricorrente, il quale dichiarava: “mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento, io vivo con la mia compagna e la nostra bambina di 8 anni;
accanto a me ho preso un appartamento dove vivono ed , Per_1 Per_2 mentre sta con la mamma che le vieta di venire anche lei a stare con me e Per_3 con i fratelli. si sente sotto ricatto della madre e non vuole mettersi contro di Per_3 lei. Tutti e tre i miei figli sono allo stato maggiorenni. Io pago le utenze per
l'appartamento dove vivono e studia all'università a Roma, Per_2 Per_1 Per_2 mentre è disoccupato. Io sono disoccupato, faccio dei lavoretti e per il resto Per_1 vengo aiutato dalla famiglia della mia compagna. ADR le tasse universitarie per
per il DANS sono molto basse in virtù della mia disoccupazione e lui si reca Per_2
a Roma solo per i corsi con presenza obbligatoria. La casa familiare che con il decr. di omologa era stata assegnata alla è una casa in fitto, in realtà la signora CP_1 che, come risulta dallo stato di famiglia, ha avuto un figlio con il nuovo CP_1 compagno, non ci abita, pur mantenendo la residenza. La mia ex moglie mi ha denunciato varie volte. La ha presentato nei miei confronti varie denunce, CP_1 prima e dopo la separazione, per mancato versamento del mantenimento. I miei figli incontrano la madre, si recano in autobus a Sant'Antonio Abate, circa ogni 15 giorni,
però da dopo la lite con il compagno della madre non può più andare, Per_2 Per_1 nonostante abbia un rapporto più tranquillo con il compagno della madre, al massimo si trattiene una notte. Voglio precisare che i due miei figli sono nello stato di famiglia con me e mi occupo quotidianamente di loro per tutto quello che è necessario, sono due appartamenti porta a porta ma facciamo una vita in comune.”
All'esito, il Giudice relatore si riservava.
Con ordinanza del 31/12/2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta a seguito della prima udienza di comparizione, viste le richieste formulate da parte ricorrente negli atti introduttivi e le dichiarazioni rese all'udienza, considerato che all'attualità i tre figli erano maggiorenni e pertanto alcuna determinazione doveva
3 essere adottata in punto di affido, considerato che parte ricorrente non aveva fatto domanda di adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti e che pertanto le determinazioni concernenti il mantenimento dei figli maggiorenni potevano essere riservate alla decisione all'esito dell'istruttoria, rilevata l'assenza della resistente nonostante la tempestività e regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia, ed ammetteva parte ricorrente alla prova orale, rigettando le ulteriori richieste istruttorie formulate dalla parte, e rinviando all'udienza del 06/05/2025 per l'escussione dei testi ammessi.
All'udienza del 06/05/2025 si procedeva all'escussione del teste ammesso,
, la quale dichiarava di essere a conoscenza dei fatti di Testimone_1 causa perché era l'attuale compagna del ricorrente, la cui relazione durava da circa
9 anni;
che ella ed il sig. abitavano entrambi al 1° piano in due appartamenti Pt_1 divisi;
che studiava al Dams di Roma;
che all'attualità era Per_2 Per_1 disoccupato e saltuariamente lavorava come comparsa cinematografica;
che da circa un mese viveva a Portici in un appartamento che condivideva con Per_3 il fidanzato.
All'esito, la difesa di parte ricorrente chiedeva disporsi rinvio in precisazione delle conclusioni. Il Giudice, letto l'art. 473 bis 28 cpc, rinviava in precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/11/2025, disponendone la trattazione scritta, ed assegnando a ritroso i termini di cui all'art. 473 bis 28 lett. a), b), ed eventualmente c).
Con note di trattazione scritta, depositate in data 30/10/2025, parte ricorrente deduceva che la figlia era andata a convivere con il fidanzato in Portici e Per_3 non aveva più rapporti con la madre;
che ella aveva terminato il percorso di studi con il diploma, attualmente era inoccupata, ed aveva cambiato residenza trasferendosi presso quella del padre;
che, come emerso dall'istruttoria, gli altri due figli vivevano con il padre e continuavano gli studi;
pertanto, chiedeva assegnarsi la causa in decisione, revocando l'assegno di mantenimento che il ricorrente versava ai figli con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
Con ordinanza del 04/11/2025, il Giudice relatore, all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione cartolare, viste le note di trattazione scritta contenenti le conclusioni rassegnate dalla difesa del ricorrente, riservava la causa in decisione
4 al Collegio, mandando al PM per le sue conclusioni in ordine alla domanda sullo status.
In data 26/11/2025, il PM rassegnava le sue conclusioni chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preliminarmente il Tribunale dichiara la contumacia della resistente che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla
L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle statuizioni accessorie, rileva il Collegio che deve essere accolta la domanda di revoca del contributo al mantenimento della prole a carico del ricorrente ed a beneficio della resistente contumace atteso che dall'istruttoria effettuata è emerso che alcuno dei figli maggiorenni dimora presso la madre. La decorrenza della revoca è dalla data della domanda per quanto riguarda il figlio mentre per quanto concerne la figlia , che nel corso del giudizio è Per_2 Per_3 diventata maggiorenne, ha lasciato la casa materna è andata a vivere con il fidanzato in una propria abitazione, la revoca del mantenimento deve necessariamente decorrere dalla pronuncia,
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Venendo infine alle spese di lite, giusta la mancata costituzione della resistente e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Pt_1
e (atto n. 15, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio
[...] Controparte_1 anno 1999);
• revoca il contributo al mantenimento della prole a carico del ricorrente con decorrenza dalla data della domanda per il figlio e della presente Per_2 pronuncia per la figlia;
Per_3
5 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pontelatone (CE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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