Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/02/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9565/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paola Giardi,
Attore
nei confronti di
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Michele Imbraguglia e Francesca Caimo,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del 4.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 5.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
con ricorso depositato il 30.9.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con alle Controparte_1
condizioni ivi enucleate;
con comparsa di risposta del 27.12.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, prestando adesione alla domanda di divorzio, ma formulando, per il resto, richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
all'udienza del 4.2.2025 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del proprio divorzio, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale, a spese legali compensate;
***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Sori (GE) il 19.6.2010, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di accordo del
1.8.2018, raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore (nato dall'unione coniugale il 13.6.2014), e non ponendosi in contrasto con Per_1
norme imperative o di ordine pubblico;
2 3.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto in Sori (GE) il 19.6.2010;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1.1) Il figlio minore rimane affidato a entrambi i Genitori in modo condiviso, ma con Per_1
collocazione abitativa principale presso la madre OR;
CP_1
1.2) i Genitori si alterneranno pariteticamente nell'accudire (materialmente e affettivamente)
in modo da garantire a lui il diritto alla bi-genitorialità, e anche a tal fine essi assumono Per_1
sin d'ora come loro responsabilità giuridica e morale il comportarsi secondo i seguenti canoni:
a) faranno sì che le decisioni di maggiore interesse per (quali, a titolo esemplificativo, Per_1
quelle riguardanti la salute, inclusa la scelta degli specialisti per le cure, l'istruzione e le altre scelte educative/formative), e ogni altra questione destinata a incidere sulla vita del figlio, siano sempre assunte di comune intesa fra gli stessi genitori, in attuazione di un progetto condiviso: tali decisioni dovranno tenere nella giusta considerazione le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di;
a tale proposito i genitori sin d'ora convengono che, dopo Per_1
aver concluso la scuola elementare, verrà iscritto alla scuola secondaria di primo grado Per_1
“ – ”, e che il padre (salvo eventuali impedimenti) lo accompagnerà e lo andrà a Per_2 Per_3
prendere a scuola, anche nei giorni in cui non lo terrà con sé;
3 b) si riconosceranno reciprocamente uno spazio affettivo adeguato nei rapporti con il figlio, al fine di attuare il diritto di quest'ultimo di mantenere una relazione equilibrata e continuativa con entrambi i genitori (onde ciascuno di essi possa costituire per un punto di Per_1
riferimento stabile e responsabilizzante per la propria crescita);
c) non ostacoleranno la conservazione di rapporti significativi fra il figlio e gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, e la frequentazione degli stessi;
d) terranno un reciproco comportamento di tempestiva informazione e di leale e fattiva collaborazione anche in relazione agli aspetti connessi all'ordinaria gestione di vita del figlio, evitando atteggiamenti eccessivamente rigidi, pervasivi o d'indebita ingerenza nella vita dell'altro;
e) impronteranno i propri rapporti al dialogo civile, costruttivo e propositivo, onde ricercare un equo contemperamento delle rispettive esigenze e punti di vista, nel superiore interesse – morale e materiale – del minore: soprattutto, si asterranno dal riversare sul figlio i propri reciproci dissapori, e dall'innescare dinamiche volte all'alienazione dell'altro genitore, attraverso la denigrazione dello stesso e/o del suo ramo familiare;
f) nel (denegato) caso di disaccordo non superabile, e ferma la possibilità - come per legge - di rimettere la decisione al Giudice, ricorreranno a esperti che tentino una mediazione fra loro, partecipando al relativo percorso con spirito proattivo.
2) I genitori convengono che il padre terrà con sé secondo i seguenti tempi: Per_1
a) a week-end alternati (compreso il pernottamento), terrà con sé dalle ore 19:00 del Per_1
sabato fino al lunedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a scuola;
b) tutti i lunedì prenderà all'uscita da scuola e lo terrà con sé (compreso il Per_1
pernottamento) fino a martedì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a Scuola;
c) tutti i giovedì riceverà dalla madre alle 19,00 e lo terrà con sé (compreso il Per_1
pernottamento), fino a venerdì mattina, allorquando lo riaccompagnerà a Scuola;
d) nel caso in cui sia indisposto, come nel caso in cui il padre non possa tenerlo con sé Per_1
per impedimenti di salute, lavorativi o personali, gli sarà sempre consentito di recuperare il tempo da trascorrere con lo stesso, previo accordo con la madre.
3) Le previsioni contenute in ciascuno dei punti precedenti:
4 • non precluderanno eventuali diversi accordi dei Genitori, che dovranno, tuttavia, intervenire con ragionevole anticipo;
• non limiteranno la facoltà del padre di vedere e visitare liberamente (compatibilmente Per_1
con le sue esigenze e, comunque, previo accordo con la madre);
• dovranno, comunque, conciliarsi con le esigenze di (soprattutto nel periodo scolastico) Per_1
e con le necessità di salute, lavorative e personali di ambedue i Genitori;
4) Sempre compatibilmente con le esigenze del figlio e con le necessità di ambedue i Genitori,
e salvi diversi accordi fra loro, il tempo che ciascun Genitore trascorrerà con durante le Per_1
vacanze e festività sarà regolamentato come segue:
a) nel corso delle vacanze invernali verrà adottato il criterio dell'alternanza per cui starà Per_1
con un genitore dalla sera del 24 dicembre sino alle ore 16:00 del 25, e con l'altro genitore dalle 16:00 del 25 sino alla sera del 26 compresa, dopo la quale tornerà a dormire con l'altro genitore;
b) per tutte le altre festività natalizie varrà il criterio dell'alternanza, che verrà utilizzato anche per le festività di Pasqua (compreso il Lunedì dell'Angelo) nonché del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;
c) il compleanno di verrà trascorso dai Genitori preferibilmente insieme, ma in ogni caso Per_1
quel giorno starà sempre con la madre, fermo restando il diritto del padre di recuperare Per_1
tale giorno ove fosse di sua spettanza e non avesse potuto partecipare alla festa di compleanno;
d) durante l'estate e gli altri periodi di fermo scolastico, il padre terrà con sé come Per_1
segue:
• durante le vacanze estive quindici giorni anche consecutivi, con i pernottamenti;
anche la madre potrà trascorrere con pari periodo di quindici giorni anche consecutivi con i Per_1
pernottamenti durante le vacanze estive;
• durante le vacanze invernali (indicativamente dal 1° gennaio al 28 febbraio) un'ulteriore settimana, coerentemente con quanto sub a);
e) i genitori concorderanno con almeno un mese di anticipo le date delle vacanze che trascorreranno con , tenendo conto anche delle reciproche esigenze lavorative e di vita;
Per_1
5 f) quando a un Genitore spetti di trascorre con il figlio un periodo di vacanza secondo quanto previsto al § 4.d) la facoltà dell'altro Genitore di tenere con sé durante i giorni Per_1
concordati che cadano nell'ambito di detto periodo di vacanza - secondo quanto previsto al §
2) - rimarrà sospesa, e riprenderà la prima settimana immediatamente successiva.
5) Quando è con uno dei Genitori o con i nonni, questi consentiranno sempre che l'altro Per_1
Genitore possa contattarlo telefonicamente almeno una volta al giorno.
6) Al mantenimento di e alle relative spese ciascuno dei Genitori provvederà Per_1
direttamente per il tempo nel quale egli permarrà presso l'uno o l'altro dei Genitori.
6.1) Il signor corrisponderà, altresì, alla OR , a titolo di contributo al T_ CP_1
mantenimento ordinario del figlio, e fino a quando egli non raggiungerà l'indipendenza economica, un assegno mensile di Euro 400,00 (salvo nel periodo estivo, nel quale, fintantoché
frequenterà il centro estivo, esso sarà ridotto a Euro 300,00 in considerazione Per_1
dell'esborso che il signor osterrà per il predetto centro estivo che sarà frequentato da T_
). Per_1
Tale assegno verrà versato alla OR entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante CP_1
ordine di bonifico permanente sul conto corrente intestato alla stessa, e sarà annualmente soggetto a rivalutazione ISTAT.
Inoltre, i genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese relative ai pranzi consumati da Per_1
fuori casa nel periodo scolastico.
6.2) Il signor rimborserà inoltre alla OR , con le medesime modalità e T_ CP_1
dietro esibizione dei documenti giustificativi dei pagamenti effettuati, le seguenti spese che verranno sostenute a favore di : Per_1
• il 100% delle spese sanitarie non rimborsabili dal servizio sanitario pubblico o da assicurazioni sanitarie, anche private (costi o ticket per: visite specialistiche, farmaci non da banco prescritti dal pediatra o da uno specialista, diagnostica, terapie), da previamente concordarsi (salvo quelle necessarie e indifferibili);
• il 50% delle cure dentistiche e ortodontiche, da previamente concordarsi;
• il 100% delle spese scolastiche della Scuola pubblica (per tali intendendosi il corredo scolastico e il materiale didattico e di cancelleria indicati dalla Scuola, le spese per l'iscrizione,
6 le tasse e rette scolastiche, le eventuali spese per mensa e scuolabus), sino all'Università compresa, nonché quelle del centro estivo;
le spese per la Scuola privata, per le lezioni private, per viaggi studio o per gite scolastiche con pernottamento saranno invece integralmente a carico del signor olo ove previamente concordate;
T_
• il 50% delle spese sportive (da previamente concordarsi);
• il 75% delle spese per la baby-sitter: senza necessità di previamente concordarle quando le stesse riguardino tutti i sabati mattina, ovvero nel caso in cui il minore sia malato o la Scuola chiusa, e salvo ovviamente che non vi sia la disponibilità a tenere da parte dei nonni o Per_1
di uno dei Genitori.
6.3) Circa la disciplina di ogni altra spesa sostenuta a favore di , si rinvia a quanto Per_1
indicato nel «Documento della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova in materia di spese straordinarie» di cui al verbale della riunione del 15/9/2016
(http://www.ordineavvocatigenova.it/node/1191).
6.4) Delle eventuali agevolazioni (detrazioni e/o quant'altro) fiscali connesse alle spese
(ordinarie e straordinarie) sostenute a favore del figlio minore , beneficerà la OR Per_1 [...]
, ove le sia fiscalmente consentito;
in subordine avrà facoltà di beneficiarne, sempre CP_1
ovviamente nei limiti del consentito, il signor T_
6.5) L'assegno Unico INPS per il mantenimento di figli a carico verrà percepito integralmente dalla OR . CP_1
7) I coniugi sono autosufficienti economicamente, e qui dichiarano di aver già diviso tra loro ogni altro bene comune, ma il sig. ersa alla sig.ra la somma una tantum pari T_ CP_1
a Euro 25.000,00 in un'unica soluzione in data odierna mediante assegno circolare intestato alla stessa.
Tale somma, salvo buon fine, include tutti gli adeguamenti ISTAT fino ad oggi maturati e comunque con tale consegna ogni eventuale pendenza economica tra i coniugi si ritiene risolta.
8) I si prestano il reciproco consenso per il rilascio del passaporto o di equipollente Pt_2
documento valido per l'espatrio, nonché per il rilascio del passaporto del minore, con l'indicazione, sul medesimo, dei nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori, impegnandosi, ove occorra, a confermare senza ritardo tali consensi innanzi all'Autorità che ne facesse richiesta.
7 In ogni caso, eventuali viaggi all'estero di dovranno essere previamente concordati fra Per_1
i Genitori, che tuttavia non negheranno tale consenso se non per comprovate ragioni di cautela rispetto a mete non sicure o per altre gravi e motivate ragioni.
9) Spese di giudizio integralmente compensate”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 5, parte II, serie A, anno 2010) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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