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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2024, n. 16485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16485 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN ES nato a [...] il [...] IN LE nataa EG CA il 28/08/1983 IN BE nato„a EG CA il 06/01/1980 AN OM MA natga EG CA il 11/03/1956 avverso il decreto del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di EG CA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso letta la memoria di replica della difesa avv.to Albanese che ha insistito nei motivi RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, con decreto in data 16 giugno 2023, in parziale riforma del provvedimento del tribunale del 15-1-2020, con il quale era stata disposta la misura della sorveglianza speciale nei confronti di NI FR e la confisca di beni appartenuti allo stesso ed ai familiari GE OM, NI LE e NI RO, disposta la restituzione di vari beni ai predetti, confermava la misura personale e quella patrimoniale in relazione alle quote sociali di Anphora s.c.a.r.I., Nuova Anphora s.r.l. e Nova Salus s.r.I., tutte gestori a diverso titolo della clinica omonima nonché di conti correnti e beni immobili intestati ai predetti. Riteneva la corte di appello che gli accertati e perduranti rapporti tra il NI FR ed esponenti di diversi gruppi di ndrangheta (Bertuca-Tegano) dovessero fare rientrare 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16485 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 10/04/2024 lo stesso nella, categoria dei pericolosi qualificati e che inoltre, il medesimo, doveva anche rientrare nella categoria dei pericolosi generici ex art. 1 lett. b), in quanto stabilmente dedito ad attività di violazione delle normative fiscali produttive di profitti illeciti, poi reimpiegati nella gestione delle società sottoposte a confisca;
sulla base di tali presupposti, la confisca veniva estesa anche alle quote sociali di cui risultavano titolari i familiari del proposto. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del proposto e delle terze interessate, avv.to Albanese, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge quanto al presupposto della confisca patrimoniale disposta in relazione alla sola pericolosità generica non in ragione di sperequazione bensì con riferimento al reimpiego di profitti illeciti e ciò, perché, il provvedimento impugnato, aveva dato atto dell'impossibilità di affermare tale derivazione in ragione della confusione tra risorse lecite ed illecite, errando in ordine al presupposto applicativo;
- violazione di legge con riferimento alla misura patrimoniale, disposta nei confronti dei terzi in relazione a beni ritenuti acquisiti con il reimpiego di guadagni illeciti ovvero per le quote sociali a titolo di fittizia disponibilità e ciò sebbene, per il saldo del conto corrente intestato alla GE, ed a NI LE e RO, non avrebbe potuto disporsi l'apprensione indiscriminata di tutte le somme, gli immobili siti in Villa San Giovanni erano stati acquistati con somme lecitamente percepite, dato che il prestito dalle casse sociali era stato pochi mesi dopo restituito, e la donazione a NI LE corrispondeva ad un interesse proprio e concreto della stessa perché effettuata in ottica di anticipazione della eredità; ancora, la confisca per equivalente di C 50.000 in relazione alla cessione a Ki.Mm. s.r.l. era illegittima anch'essa, perché disposta su somme lecitamente percepite ed investite nell'operazione, e le quote sociali non potevano ritenersi fittiziamente intestate alla moglie ed alle figlie del NI, che avevano concretamente ed effettivamente esercitato i diritti alle stesse corrispondenti, a dimostrazione dell'assenza di riferibilità a NI FR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione . ricorribili in cassazione solo per violazione di legge e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, sotto il primo profilo, correttamente la corte di appello ha ritenuto che la confusione nell'ambito della stessa attività sociale di risorse lecite e risorse illecite da parte di un soggetto ritenuto pericoloso generico, in quanto stabilmente dedito alla consumazione di reati produttivi di profitti, costituiti da violazioni fiscali reiterate nel tempo, potesse giustificare la confisca di prevenzione dell'intera attività; al proposito occorre ricordare come questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che la confisca di prevenzione, anche in ipotesi di 2 . pericolosità generica,, si estende, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225 - 07). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame, comporta affermare che correttamente i giudici di merito procedevano alla confisca dell'intera attività societaria;
il giudice di appello, sul punto, ha svolto ampie e diffuse argomentazioni per spiegare la reiterata violazione dei principi in tema di normativa fiscale e l'illecita confusione dei patrimoni personali e societari, che determinava una costante reiterazione di condotte di appropriazione indebita. In particolare, traendo le conclusioni del lungo ragionamento svolto, a pagina 111 del decreto impugnato, si sottolinea come:" A fronte di una sistematica attività illecita commessa dal proposto, e della mancanza di documentazione idonea a tracciare il flusso di denaro da una società ad un'altra, e tra esse e i conti personali del proposto, si è prodotta quella confusione tale da non consentire la ripartizione tra risorse lecite ed illecite" con conseguente applicazione della misura ablativa all'intero gruppo societario;
tale valutazione, appare proprio esente dalla lamentata censura, in ragione della giurisprudenza già citata di questa Corte che afferma la legittimità della confisca totale ove sia accertato un costante reinvestimento nelle attività sociali di profitti illeciti, nel caso di specie derivanti da violazioni fiscali e da ripetute condotte di appropriazione indebita. 2. Il secondo motivo, con il quale si muovono doglianze in relazione alla prospettiva dei terzi interessati, e cioè la moglie e le figlie del NI, appare inammissibile perché involgente doglianze non deducibili nei giudizi di legittimità aventi ad oggetto ricorsi avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione;
al proposito va infatti ricordato come nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 - 01). Orbene, nel caso di specie, il presupposto della motivazione inesistente od apparente, deve proprio essere escluso, poiché, per ciascuno dei suddetti beni oggetto di contestazione, la corte di appello, con argomentazioni ampie e diffuse, ne ha spiegato o la provenienza dal 3 reinvestimento di profitti illeciti o l'utilizzo per il compimento di attività illecite, ovvero, ancora, la riferibilità indiretta al proposto NI FR;
così, sia il conto corrente cointestato e nel quale risultano compiute,ad avviso della corte di appello operazioni del tutto irregolari, sia gli immobili di Villa San Giovanni, che in forza di una accurata ricostruzione risultano acquisiti con somme sottratte ai conti societari a loro volta alimentati dai proventi di evasione fiscale ovvero le quote sociali che si assumono tutte gestite dal proposto, sono cespiti in relazione ai quali la motivazione della corte di appello viene contestata, attraverso il ricorso, con letture alternative non deducibili nella presente fase. 2.1 Quanto poi alla contestazione dell'esercizio autonomo di diritti spettanti in relazione alla titolarità delle quote, va fatta applicazione di quel principio secondo cui in tema di misure di prevenzione, il terzo titolare di una quota, sia pur minima di partecipazione in una società oggetto di confisca in quanto nella disponibilità del proposto, soggetto pericoloso generico, al fine di opporsi all'ablazione deve dimostrare non tanto di avere avuto la capacità economica di acquistare tale quota, quanto di avere effettivamente esercitato i propri diritti di socio, ovvero, nel caso in cui abbia, altresì, ricoperto il ruolo di amministratore, di avere gestito in modo autonomo la società e di essere estraneo al complessivo illecito "programma" riferibile al proposto (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225 - 09). Estraneità ed autonomia che la corte di appello ha proprio escluso, ricostruendo le attività poste in essere dal nucleo familiare sia nella gestione delle società riferibili alla clinica privata che con riguardo alle plurime operazioni di donazione di beni immobili, indicative del coinvolgimento nel programma delittuoso del proposto. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 aprile 2024 [IL CONSIGLIERE T. /.--) LA PRE DENTE I Anna ET
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso letta la memoria di replica della difesa avv.to Albanese che ha insistito nei motivi RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, con decreto in data 16 giugno 2023, in parziale riforma del provvedimento del tribunale del 15-1-2020, con il quale era stata disposta la misura della sorveglianza speciale nei confronti di NI FR e la confisca di beni appartenuti allo stesso ed ai familiari GE OM, NI LE e NI RO, disposta la restituzione di vari beni ai predetti, confermava la misura personale e quella patrimoniale in relazione alle quote sociali di Anphora s.c.a.r.I., Nuova Anphora s.r.l. e Nova Salus s.r.I., tutte gestori a diverso titolo della clinica omonima nonché di conti correnti e beni immobili intestati ai predetti. Riteneva la corte di appello che gli accertati e perduranti rapporti tra il NI FR ed esponenti di diversi gruppi di ndrangheta (Bertuca-Tegano) dovessero fare rientrare 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16485 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 10/04/2024 lo stesso nella, categoria dei pericolosi qualificati e che inoltre, il medesimo, doveva anche rientrare nella categoria dei pericolosi generici ex art. 1 lett. b), in quanto stabilmente dedito ad attività di violazione delle normative fiscali produttive di profitti illeciti, poi reimpiegati nella gestione delle società sottoposte a confisca;
sulla base di tali presupposti, la confisca veniva estesa anche alle quote sociali di cui risultavano titolari i familiari del proposto. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del proposto e delle terze interessate, avv.to Albanese, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge quanto al presupposto della confisca patrimoniale disposta in relazione alla sola pericolosità generica non in ragione di sperequazione bensì con riferimento al reimpiego di profitti illeciti e ciò, perché, il provvedimento impugnato, aveva dato atto dell'impossibilità di affermare tale derivazione in ragione della confusione tra risorse lecite ed illecite, errando in ordine al presupposto applicativo;
- violazione di legge con riferimento alla misura patrimoniale, disposta nei confronti dei terzi in relazione a beni ritenuti acquisiti con il reimpiego di guadagni illeciti ovvero per le quote sociali a titolo di fittizia disponibilità e ciò sebbene, per il saldo del conto corrente intestato alla GE, ed a NI LE e RO, non avrebbe potuto disporsi l'apprensione indiscriminata di tutte le somme, gli immobili siti in Villa San Giovanni erano stati acquistati con somme lecitamente percepite, dato che il prestito dalle casse sociali era stato pochi mesi dopo restituito, e la donazione a NI LE corrispondeva ad un interesse proprio e concreto della stessa perché effettuata in ottica di anticipazione della eredità; ancora, la confisca per equivalente di C 50.000 in relazione alla cessione a Ki.Mm. s.r.l. era illegittima anch'essa, perché disposta su somme lecitamente percepite ed investite nell'operazione, e le quote sociali non potevano ritenersi fittiziamente intestate alla moglie ed alle figlie del NI, che avevano concretamente ed effettivamente esercitato i diritti alle stesse corrispondenti, a dimostrazione dell'assenza di riferibilità a NI FR. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi non deducibili avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione . ricorribili in cassazione solo per violazione di legge e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, sotto il primo profilo, correttamente la corte di appello ha ritenuto che la confusione nell'ambito della stessa attività sociale di risorse lecite e risorse illecite da parte di un soggetto ritenuto pericoloso generico, in quanto stabilmente dedito alla consumazione di reati produttivi di profitti, costituiti da violazioni fiscali reiterate nel tempo, potesse giustificare la confisca di prevenzione dell'intera attività; al proposito occorre ricordare come questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che la confisca di prevenzione, anche in ipotesi di 2 . pericolosità generica,, si estende, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all'insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225 - 07). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame, comporta affermare che correttamente i giudici di merito procedevano alla confisca dell'intera attività societaria;
il giudice di appello, sul punto, ha svolto ampie e diffuse argomentazioni per spiegare la reiterata violazione dei principi in tema di normativa fiscale e l'illecita confusione dei patrimoni personali e societari, che determinava una costante reiterazione di condotte di appropriazione indebita. In particolare, traendo le conclusioni del lungo ragionamento svolto, a pagina 111 del decreto impugnato, si sottolinea come:" A fronte di una sistematica attività illecita commessa dal proposto, e della mancanza di documentazione idonea a tracciare il flusso di denaro da una società ad un'altra, e tra esse e i conti personali del proposto, si è prodotta quella confusione tale da non consentire la ripartizione tra risorse lecite ed illecite" con conseguente applicazione della misura ablativa all'intero gruppo societario;
tale valutazione, appare proprio esente dalla lamentata censura, in ragione della giurisprudenza già citata di questa Corte che afferma la legittimità della confisca totale ove sia accertato un costante reinvestimento nelle attività sociali di profitti illeciti, nel caso di specie derivanti da violazioni fiscali e da ripetute condotte di appropriazione indebita. 2. Il secondo motivo, con il quale si muovono doglianze in relazione alla prospettiva dei terzi interessati, e cioè la moglie e le figlie del NI, appare inammissibile perché involgente doglianze non deducibili nei giudizi di legittimità aventi ad oggetto ricorsi avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione;
al proposito va infatti ricordato come nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 - 01). Orbene, nel caso di specie, il presupposto della motivazione inesistente od apparente, deve proprio essere escluso, poiché, per ciascuno dei suddetti beni oggetto di contestazione, la corte di appello, con argomentazioni ampie e diffuse, ne ha spiegato o la provenienza dal 3 reinvestimento di profitti illeciti o l'utilizzo per il compimento di attività illecite, ovvero, ancora, la riferibilità indiretta al proposto NI FR;
così, sia il conto corrente cointestato e nel quale risultano compiute,ad avviso della corte di appello operazioni del tutto irregolari, sia gli immobili di Villa San Giovanni, che in forza di una accurata ricostruzione risultano acquisiti con somme sottratte ai conti societari a loro volta alimentati dai proventi di evasione fiscale ovvero le quote sociali che si assumono tutte gestite dal proposto, sono cespiti in relazione ai quali la motivazione della corte di appello viene contestata, attraverso il ricorso, con letture alternative non deducibili nella presente fase. 2.1 Quanto poi alla contestazione dell'esercizio autonomo di diritti spettanti in relazione alla titolarità delle quote, va fatta applicazione di quel principio secondo cui in tema di misure di prevenzione, il terzo titolare di una quota, sia pur minima di partecipazione in una società oggetto di confisca in quanto nella disponibilità del proposto, soggetto pericoloso generico, al fine di opporsi all'ablazione deve dimostrare non tanto di avere avuto la capacità economica di acquistare tale quota, quanto di avere effettivamente esercitato i propri diritti di socio, ovvero, nel caso in cui abbia, altresì, ricoperto il ruolo di amministratore, di avere gestito in modo autonomo la società e di essere estraneo al complessivo illecito "programma" riferibile al proposto (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225 - 09). Estraneità ed autonomia che la corte di appello ha proprio escluso, ricostruendo le attività poste in essere dal nucleo familiare sia nella gestione delle società riferibili alla clinica privata che con riguardo alle plurime operazioni di donazione di beni immobili, indicative del coinvolgimento nel programma delittuoso del proposto. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 aprile 2024 [IL CONSIGLIERE T. /.--) LA PRE DENTE I Anna ET