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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza sociale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Ivano Leccisi;
Parte_1
-ricorrente-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo,
-resistente- oggetto: pensione di vecchiaia anticipata per invalidità ai sensi dell'art.1, comma 8 D.lgs n.503/1992
Fatto e diritto Con atto depositato in data 09.04.2024, la ricorrente in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito il riconoscimento del diritto alla corresponsione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92, a seguito di domanda amministrativa presentata in data 30.03.2023, assumendo di essere affetta, sin da tale data, da patologie tali da determinarne una invalidità pari o superiore all'80%, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori e con vittoria di spese. CP_ Costituitosi l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di consulenza medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
L'art. 1, comma 8, del D. Lgs. n. 503/1992, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”, ha riconosciuto il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia in favore dei soggetti che presentano una invalidità pari almeno all'80%. Tale disposizione, disponendo l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a CP_ carico dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) gestita dall' ha, tuttavia, previsto che detto innalzamento non operi nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancorata ai limiti anagrafici precedentemente stabiliti. Come efficacemente ribadito dalla Suprema Corte, la regolamentazione della pensione di vecchiaia "anticipata" comporta un'anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione, attuata attraverso un'integrazione "ex lege" del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia, preordinato a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità, preordinati a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità, previsti dalla L. 12 giugno 1984, n. 222 (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 13/11/2018, n. 29191, Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., (data ud. 21/04/2015) 08/06/2015, n. 11750). Nel caso di specie, all'esito dell'accertamento medico legale e sulla scorta di un attento esame della documentazione sanitaria prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver evidenziato che
“la sig.ra è affetta da cardiopatia ipertensiva, ipoacusia bilaterale, Parte_1 spondilodiscoartrosi, broncopatia cronica” e che “nel corso della visita peritale si sono evidenziate condizioni generali discrete ma con significativo deficit funzionale del rachide, cardiopatia ipertensiva in labile compenso, ipoacusia e broncopatia cronica.”, ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che “il complesso di infermità sopra evidenziato ha determinato una invalidità attitudinale permanente nella misura superiore all'80%, con decorrenza settembre 2024”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/06/2018, n. 15147 (rv. 649560-01); Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Ciò tanto più che, nella fattispecie, l'istituto resistente non ha mosso alcuna specifica contestazione all'elaborato peritale nel termine di legge previsto per le osservazioni alla bozza. La sussistenza del requisito anagrafico/contributivo richiesto per l'accesso al trattamento pensionistico per cui è causa risulta, invece, documentalmente provata sulla scorta della estratto contributivo in atti. Quanto alla decorrenza del diritto alla citata prestazione previdenziale, deve affermarsi l'operatività, nel caso di specie, della disciplina delle c.d. “finestre”, con conseguente differimento del diritto a conseguire la pensione di un anno rispetto alla maturazione dei relativi requisiti, aderendo, così, all'orientamento espresso dalla Sezione lavoro della Suprema Corte con sentenze n. 29191 del 13.1.2018 e n. 30133 del 21.11.2018 e poi ribadito da Cassazione civile sez. VI, 7.2.2020, n. 2905. A tal proposito, la giurisprudenza, nell'ammettere l'applicabilità dell'art. 12, co.1 D.L. n. 78 del 2010 per l'ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 1, co. 8, D.Lgs. n. 503 del 1992, ha precisato che “il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del
2010, art. 12, (conv., conmodif. in L. n. 122 del 2010), opera anche per agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno
2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 06/02/2023, n. 3560). A ciò si aggiunga che, come ulteriormente puntualizzato, non è corretto
“sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso art. 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5) (da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 7.2.2020, n. 2905 e Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 06/08/2024, n. 22223). Né può porsi, in ordine all'operatività delle suddette tabelle, questione di legittimità costituzionale della citata disciplina, atteso che (come precisato da Sez. L -, Ordinanza n. 30791 del 19/10/2022, Rv. 665844 - 01), in tema di pensioni di vecchiaia anticipata concesse ai gravi invalidi, l'applicazione della disciplina delle cd. "finestre" non determina un trattamento deteriore rispetto ai titolari dell'assegno ordinario d'invalidità, in considerazione del trattamento di complessivo favore riservato ai beneficiari di tale pensione, con particolare riguardo ai requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla prestazione in esame e alla facoltà di lavorare nel periodo di attesa del maturare del diritto a pensione. Tanto argomentato, è in conclusione da ritenere che la ricorrente abbia maturato i requisiti per il CP_ trattamento per cui è causa a far data dal 01.09.2024, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore della medesima ricorrente dei ratei della pensione di vecchiaia anticipata (art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92), nella misura e con la decorrenza di legge, tenendo conto del differimento (di dodici mesi) ex art. 12, D. L. n. 78/2010, oltre agli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91. Le spese di lite devono, pertanto, essere compensate, essendo i requisiti di legge per l'accesso al beneficio sopravvenuti al momento della presentazione della domanda amministrativa e alla proposizione del ricorso. I costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono, da porsi definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 c.p.c., sul ricorso CP_ proposto, con atto depositato in data 09.04.2024, da nei confronti dell' così Parte_2 provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata (art. 1, n. 8, D. CP_ Lgs. n. 503/92) a far data dal 01.09.2024; condanna l' al pagamento in favore della medesima ricorrente dei ratei della suddetta pensione, nella misura e con la decorrenza di legge, tenendo conto del differimento (di dodici mesi) ex art. 12, D. L. n. 78/2010, oltre agli accessori del credito ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91; compensa le spese di lite;
pone i costi della ctu espletata, CP_ liquidati con separato decreto, in maniera definitiva a carico dell' Lecce, 6 ottobre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, Magistrato Ordinario in Tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza sociale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Ivano Leccisi;
Parte_1
-ricorrente-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo,
-resistente- oggetto: pensione di vecchiaia anticipata per invalidità ai sensi dell'art.1, comma 8 D.lgs n.503/1992
Fatto e diritto Con atto depositato in data 09.04.2024, la ricorrente in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito il riconoscimento del diritto alla corresponsione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92, a seguito di domanda amministrativa presentata in data 30.03.2023, assumendo di essere affetta, sin da tale data, da patologie tali da determinarne una invalidità pari o superiore all'80%, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento della relativa prestazione, oltre accessori e con vittoria di spese. CP_ Costituitosi l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di consulenza medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
L'art. 1, comma 8, del D. Lgs. n. 503/1992, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”, ha riconosciuto il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia in favore dei soggetti che presentano una invalidità pari almeno all'80%. Tale disposizione, disponendo l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a CP_ carico dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) gestita dall' ha, tuttavia, previsto che detto innalzamento non operi nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancorata ai limiti anagrafici precedentemente stabiliti. Come efficacemente ribadito dalla Suprema Corte, la regolamentazione della pensione di vecchiaia "anticipata" comporta un'anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione, attuata attraverso un'integrazione "ex lege" del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia, preordinato a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità, preordinati a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità, previsti dalla L. 12 giugno 1984, n. 222 (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 13/11/2018, n. 29191, Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., (data ud. 21/04/2015) 08/06/2015, n. 11750). Nel caso di specie, all'esito dell'accertamento medico legale e sulla scorta di un attento esame della documentazione sanitaria prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver evidenziato che
“la sig.ra è affetta da cardiopatia ipertensiva, ipoacusia bilaterale, Parte_1 spondilodiscoartrosi, broncopatia cronica” e che “nel corso della visita peritale si sono evidenziate condizioni generali discrete ma con significativo deficit funzionale del rachide, cardiopatia ipertensiva in labile compenso, ipoacusia e broncopatia cronica.”, ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che “il complesso di infermità sopra evidenziato ha determinato una invalidità attitudinale permanente nella misura superiore all'80%, con decorrenza settembre 2024”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/06/2018, n. 15147 (rv. 649560-01); Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Ciò tanto più che, nella fattispecie, l'istituto resistente non ha mosso alcuna specifica contestazione all'elaborato peritale nel termine di legge previsto per le osservazioni alla bozza. La sussistenza del requisito anagrafico/contributivo richiesto per l'accesso al trattamento pensionistico per cui è causa risulta, invece, documentalmente provata sulla scorta della estratto contributivo in atti. Quanto alla decorrenza del diritto alla citata prestazione previdenziale, deve affermarsi l'operatività, nel caso di specie, della disciplina delle c.d. “finestre”, con conseguente differimento del diritto a conseguire la pensione di un anno rispetto alla maturazione dei relativi requisiti, aderendo, così, all'orientamento espresso dalla Sezione lavoro della Suprema Corte con sentenze n. 29191 del 13.1.2018 e n. 30133 del 21.11.2018 e poi ribadito da Cassazione civile sez. VI, 7.2.2020, n. 2905. A tal proposito, la giurisprudenza, nell'ammettere l'applicabilità dell'art. 12, co.1 D.L. n. 78 del 2010 per l'ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'art. 1, co. 8, D.Lgs. n. 503 del 1992, ha precisato che “il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del
2010, art. 12, (conv., conmodif. in L. n. 122 del 2010), opera anche per agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno
2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 06/02/2023, n. 3560). A ciò si aggiunga che, come ulteriormente puntualizzato, non è corretto
“sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso art. 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5) (da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 7.2.2020, n. 2905 e Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 06/08/2024, n. 22223). Né può porsi, in ordine all'operatività delle suddette tabelle, questione di legittimità costituzionale della citata disciplina, atteso che (come precisato da Sez. L -, Ordinanza n. 30791 del 19/10/2022, Rv. 665844 - 01), in tema di pensioni di vecchiaia anticipata concesse ai gravi invalidi, l'applicazione della disciplina delle cd. "finestre" non determina un trattamento deteriore rispetto ai titolari dell'assegno ordinario d'invalidità, in considerazione del trattamento di complessivo favore riservato ai beneficiari di tale pensione, con particolare riguardo ai requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla prestazione in esame e alla facoltà di lavorare nel periodo di attesa del maturare del diritto a pensione. Tanto argomentato, è in conclusione da ritenere che la ricorrente abbia maturato i requisiti per il CP_ trattamento per cui è causa a far data dal 01.09.2024, con conseguente condanna dell' al pagamento in favore della medesima ricorrente dei ratei della pensione di vecchiaia anticipata (art. 1, n. 8, D. Lgs. 503/92), nella misura e con la decorrenza di legge, tenendo conto del differimento (di dodici mesi) ex art. 12, D. L. n. 78/2010, oltre agli accessori ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91. Le spese di lite devono, pertanto, essere compensate, essendo i requisiti di legge per l'accesso al beneficio sopravvenuti al momento della presentazione della domanda amministrativa e alla proposizione del ricorso. I costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono, da porsi definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 c.p.c., sul ricorso CP_ proposto, con atto depositato in data 09.04.2024, da nei confronti dell' così Parte_2 provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata (art. 1, n. 8, D. CP_ Lgs. n. 503/92) a far data dal 01.09.2024; condanna l' al pagamento in favore della medesima ricorrente dei ratei della suddetta pensione, nella misura e con la decorrenza di legge, tenendo conto del differimento (di dodici mesi) ex art. 12, D. L. n. 78/2010, oltre agli accessori del credito ai sensi dell'art. 16, L.n. 412/91; compensa le spese di lite;
pone i costi della ctu espletata, CP_ liquidati con separato decreto, in maniera definitiva a carico dell' Lecce, 6 ottobre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, Magistrato Ordinario in Tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.