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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3562/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3562/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MILANA MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA STRADIVARI 23 50127 FIRENZEpresso il difensore avv. MILANA MAURIZIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDO ANDREA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI LIVRAGHI 1 40121 BOLOGNApresso il difensore avv.
RONDO ANDREA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024 citava a giudizio Parte_1
chiedendo, previo accertamento della nullità (perché ritorsivo o discriminatorio) o CP_1
comunque dell'illegittimità (per insussistenza del fatto contestato ovvero per tardività e per violazione degli artt 20, 22 e 49 CCNL) del licenziamento per giusta causa irrogato in data 18 ottobre 2024, la condanna del datore di lavoro convenuto a riconoscerle, in tesi, la tutela reintegratoria piena di cui all'art 2 Dlvo 23/15 ed, in ipotesi, la tutela reintegratoria attenuata di cui al comma secondo dell'art 3 Dlvo 23/15. si costituiva resistendo nel merito alla domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto. CP_1
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Risulta dagli atti di causa che la lavoratrice è stata licenziata in tronco con provvedimento del 18 aprile 2024 ( cfr doc 1 ric) quale sanzione relativa alla assenza ingiustificata protrattasi dal 20 gennaio al 18 marzo 2024 contestata con lettera del 18 marzo 2024 (cfr doc 2 ric).
L'assenza è pacifica.
1 La ricorrente allega di aver richiesto alla società datrice, prima per le vie brevi ( in data 18 gennaio 2024) , poi formalmente tramite il rappresentante sindacale Cisl ( in data 24 gennaio
2024) , di poter usufruire, nel periodo oggetto di contestazione, di permessi studio al fine di partecipare ad un corso per ottenere la qualifica di OS.
L'istanza non aveva avuto riscontri formali ma la ricorrente non era stata inserita nei turni successivi.
Solo in data 16 febbraio 2024 aveva ricevuto una risposta apparentemente negativa dall'azienda ma, comunque, nel periodo successivo non era stata inserita nel turni.
Afferma inoltre che a seguito di una sua precedente assenza per maternità era stata oggetto di comportamenti discriminatori atteso che la società datrice le aveva negato i permessi per maternità costringendola all'aspettativa e poi, al rientro, aveva unilateralmente ( e illegittimamente trattandosi di contratto part-time) modificato l'orario di lavoro.
Sulla base di tali allegazioni fonda la domanda principale di nullità e quella subordinata di illegittimità del recesso.
Nullità
La dedotta nullità del recesso perché discriminatorio risulta priva delle necessarie allegazioni.
Nei giudizi antidiscriminatori, i criteri di riparto dell'onere probatorio non seguono i canoni ordinari di cui all'art. 2729 c.c., bensì quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 216/2003, che non stabiliscono un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'agevolazione del regime probatorio in favore del ricorrente (Cass. n. 1/2020, n. 6497/2021); per effetto dell'attenuazione del regime probatorio ordinario introdotta a seguito del recepimento delle direttive n.
2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, incombe sul lavoratore l'onere di allegare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della misura litigiosa (cfr. Cass. n. 23338/2018, in tema di recesso;
Cass. n. 605/2025).
Nel caso di specie la ricorrente, che ha indicato quale fattore di rischio la recente maternità (dato pacifico), non ha rappresentato al giudicante fatti concreti da cui dedurre che il licenziamento costituisca un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ad altri lavoratori privi del
2 suddetto fattore di rischio e che, comunque, sussista una correlazione significativa tra licenziamento e maternità.
In particolare:
- non ha provato il carattere ingiustificato del diniego dei permessi di studio, allegando e provando il possesso di tutti i requisiti richiesti dal CCNL per l'insorgenza del diritto e cioè il certificato di iscrizione ad un corso regolare “ di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, parificate, o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali” e l'attestazione di regolare frequentazione nel periodo oggetto di causa ( cfr art 36 CCNL);
- non ha nemmeno allegato l'esistenza di un diverso trattamento riconosciuto ad altri soggetti, ammessi ai permessi pur in assenza dei suddetti presupposti.
Al contrario ha denunciato il ritardo nella contestazione degli addebiti (avvenuta dopo circa 2 mesi dall'inizio delle assenze) ammettendo l'esistenza di una tolleranza protrattasi ben oltre il termine contrattualmente previsto per configurare il giustificato motivo soggettivo di recesso.
Il che esclude la fondatezza del denunciato carattere discriminatorio del licenziamento.
La nullità del recesso per ritorsione rispetto all'esercizio dei diritti esercitati dalla lavoratrice al rientro dalla maternità ( cfr pag 3 del ricorso) è invece esclusa dall'esistenza della giusta causa di cui si dirà in seguito ( sulla necessità del carattere determinante del motivo ritorsivo cfr da ultimo Cass Sez. L - , Ordinanza n. 6838 del 07/03/2023).
Illegittimità
Si è già detto che la lavoratrice è stata licenziata per assenza ingiustificata protrattasi dal 20 gennaio 2024 al 18 marzo 2024 e che l'assenza è pacifica.
Secondo le ordinarie regole in materia di riparto degli oneri probatori, il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo. ( cfr tra le altreSez. 6 -
L, Ordinanza n. 16597 del 22/06/2018)
Il carattere incontestato dell'assenza è sufficiente, quindi, per ritenere assolto l'onere probatorio a carico del datore,
La lavoratrice sostiene di aver richiesto l'autorizzazione ad usufruire- nei giorni di assenza- di permessi di studio e di averla ottenuta per fatti concludenti.
L'allegazione è smentita dalla documentazione versata in atti da cui emerge che:
3 - in data 23 gennaio 2024 la ricorrente scriveva al capo cantiere “ io dal lunedì al Pt_2 giovedì non ci sono. Prendo le ore di studio e i fine settimana prenderò congedi” ( cfr doc 4 ric);
- il rispondeva “ non riconosce le ore di studio. Vedi come risolvere”. ( cfr doc 4 Pt_2 CP_1
ric);
- in data 24 gennaio 2024 la CISL inviava a parte datoriale in nome della ricorrente una mail per
“richiedere, a norma di Legge e di contratto la fruizione dei permessi per il diritto allo studio nella modalità che la Lavoratrice vorrà concordare;
sarà cura della stessa presentare documentazione idonea” (cfr doc 5 ric);
- la mail rimaneva senza risposta sino al 16 febbraio 2025 allorquando ( dopo un sollecito del sindacato) la società convenuta rispondeva “non esiste alcun silenzio assenso, come anche già in altri casi indicato” e che “in relazione a quanto previsto nel CCNL all'articolo «Diritto allo studio», si comunica che: i dipendenti devono fornire all' tutta la documentazione Pt_3 prevista nell'articolo succitato, allegata alla domanda scritta” ( cfr doc 5 ric);
Tali chiare comunicazioni aziendali impediscono di ritenere che il mancato inserimento nei turni aziendali costituisse accettazione della richiesta di permessi atteso che:
a) la richiesta informale effettuata al capo cantiere risulta chiaramente non accolta;
b) nessuna richiesta risulta effettuata all'azienda con i contenuti previsti dall'art 36 CCNL (la comunicazione del sindacato è oltremodo generica e priva delle indicazioni necessarie per la valutazione della accoglibilità quali identificazione dello corso da seguire, oggetto e durata dello stesso, certificato di iscrizione) il che esclude la lamentata violazione dell'art 22 CCNL
(l'obbligo di risposta nei termini contrattualmente indicati sussiste solo in presenza di una richiesta di congedo completa ai sensi dell'art 36 CCNL ).
Alla luce di tali fatti il – pacifico- mancato inserimento nei turni nel periodo oggetto di causa appare elemento inidoneo a provare non solo l'accoglimento della richiesta di permessi per fatti concludenti , ma anche la allegata buona fede della lavoratrice, quantomeno in relazione alle assenze successive al 16 febbraio 2024, atteso il carattere inequivocabile della risposta datoriale effettuata con la mail inviata al sindacato in pari data.
Nemmeno può fondatamente ritenersi sussistente la lamentata tardività della contestazione.
L'assenza ingiustificata è infatti un illecito disciplinare permanente e nel caso di specie risultava ancora in essere al momento della contestazione degli addebiti.
Ciò esclude che la tolleranza datoriale – protrattasi per un tempo determinato e comunque non incongruo - possa essere considerata accettazione della violazione atteso che la rinuncia implicita all'azione disciplinare presuppone un illecito definito e consumato non tempestivamente
4 contestato e sanzionato (diversamente opinando si arriverebbe ad affermare che in caso di illecito permanente, la tolleranza datoriale, per il solo fatto di essersi protratta oltre il termine contrattualmente previsto per la legittimità del recesso, costituisca implicita autorizzazione a perpetuare indefinitamente l'illecito stesso).
Il carattere permanente dell'assenza vale, inoltre ad escludere anche eventuali difficoltà a giustificare le condotte illecite, difficoltà che potrebbero esistere per le assenze risalenti nel tempo, ma non per quelle effettuate a ridosso della contestazione.
Non vi sono elementi dunque per ritenere giustificata l'assenza o precluso l'esercizio del potere disciplinare.
Ciò chiarito si osserva che la durata dell'assenza, protrattasi per oltre un mese ( considerando solo le assenze successive al 16 febbraio) appare idonea a fondare il recesso senza preavviso.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1750 oltre iva, cpa e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 16 maggio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3562/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MILANA MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA STRADIVARI 23 50127 FIRENZEpresso il difensore avv. MILANA MAURIZIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDO ANDREA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI LIVRAGHI 1 40121 BOLOGNApresso il difensore avv.
RONDO ANDREA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024 citava a giudizio Parte_1
chiedendo, previo accertamento della nullità (perché ritorsivo o discriminatorio) o CP_1
comunque dell'illegittimità (per insussistenza del fatto contestato ovvero per tardività e per violazione degli artt 20, 22 e 49 CCNL) del licenziamento per giusta causa irrogato in data 18 ottobre 2024, la condanna del datore di lavoro convenuto a riconoscerle, in tesi, la tutela reintegratoria piena di cui all'art 2 Dlvo 23/15 ed, in ipotesi, la tutela reintegratoria attenuata di cui al comma secondo dell'art 3 Dlvo 23/15. si costituiva resistendo nel merito alla domanda di cui chiedeva l'integrale rigetto. CP_1
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Risulta dagli atti di causa che la lavoratrice è stata licenziata in tronco con provvedimento del 18 aprile 2024 ( cfr doc 1 ric) quale sanzione relativa alla assenza ingiustificata protrattasi dal 20 gennaio al 18 marzo 2024 contestata con lettera del 18 marzo 2024 (cfr doc 2 ric).
L'assenza è pacifica.
1 La ricorrente allega di aver richiesto alla società datrice, prima per le vie brevi ( in data 18 gennaio 2024) , poi formalmente tramite il rappresentante sindacale Cisl ( in data 24 gennaio
2024) , di poter usufruire, nel periodo oggetto di contestazione, di permessi studio al fine di partecipare ad un corso per ottenere la qualifica di OS.
L'istanza non aveva avuto riscontri formali ma la ricorrente non era stata inserita nei turni successivi.
Solo in data 16 febbraio 2024 aveva ricevuto una risposta apparentemente negativa dall'azienda ma, comunque, nel periodo successivo non era stata inserita nel turni.
Afferma inoltre che a seguito di una sua precedente assenza per maternità era stata oggetto di comportamenti discriminatori atteso che la società datrice le aveva negato i permessi per maternità costringendola all'aspettativa e poi, al rientro, aveva unilateralmente ( e illegittimamente trattandosi di contratto part-time) modificato l'orario di lavoro.
Sulla base di tali allegazioni fonda la domanda principale di nullità e quella subordinata di illegittimità del recesso.
Nullità
La dedotta nullità del recesso perché discriminatorio risulta priva delle necessarie allegazioni.
Nei giudizi antidiscriminatori, i criteri di riparto dell'onere probatorio non seguono i canoni ordinari di cui all'art. 2729 c.c., bensì quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 216/2003, che non stabiliscono un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'agevolazione del regime probatorio in favore del ricorrente (Cass. n. 1/2020, n. 6497/2021); per effetto dell'attenuazione del regime probatorio ordinario introdotta a seguito del recepimento delle direttive n.
2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, incombe sul lavoratore l'onere di allegare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della misura litigiosa (cfr. Cass. n. 23338/2018, in tema di recesso;
Cass. n. 605/2025).
Nel caso di specie la ricorrente, che ha indicato quale fattore di rischio la recente maternità (dato pacifico), non ha rappresentato al giudicante fatti concreti da cui dedurre che il licenziamento costituisca un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ad altri lavoratori privi del
2 suddetto fattore di rischio e che, comunque, sussista una correlazione significativa tra licenziamento e maternità.
In particolare:
- non ha provato il carattere ingiustificato del diniego dei permessi di studio, allegando e provando il possesso di tutti i requisiti richiesti dal CCNL per l'insorgenza del diritto e cioè il certificato di iscrizione ad un corso regolare “ di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria o di qualificazione professionale, statali, parificate, o legalmente riconosciute e comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali” e l'attestazione di regolare frequentazione nel periodo oggetto di causa ( cfr art 36 CCNL);
- non ha nemmeno allegato l'esistenza di un diverso trattamento riconosciuto ad altri soggetti, ammessi ai permessi pur in assenza dei suddetti presupposti.
Al contrario ha denunciato il ritardo nella contestazione degli addebiti (avvenuta dopo circa 2 mesi dall'inizio delle assenze) ammettendo l'esistenza di una tolleranza protrattasi ben oltre il termine contrattualmente previsto per configurare il giustificato motivo soggettivo di recesso.
Il che esclude la fondatezza del denunciato carattere discriminatorio del licenziamento.
La nullità del recesso per ritorsione rispetto all'esercizio dei diritti esercitati dalla lavoratrice al rientro dalla maternità ( cfr pag 3 del ricorso) è invece esclusa dall'esistenza della giusta causa di cui si dirà in seguito ( sulla necessità del carattere determinante del motivo ritorsivo cfr da ultimo Cass Sez. L - , Ordinanza n. 6838 del 07/03/2023).
Illegittimità
Si è già detto che la lavoratrice è stata licenziata per assenza ingiustificata protrattasi dal 20 gennaio 2024 al 18 marzo 2024 e che l'assenza è pacifica.
Secondo le ordinarie regole in materia di riparto degli oneri probatori, il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l'addebito sia costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare elementi che possano giustificarlo. ( cfr tra le altreSez. 6 -
L, Ordinanza n. 16597 del 22/06/2018)
Il carattere incontestato dell'assenza è sufficiente, quindi, per ritenere assolto l'onere probatorio a carico del datore,
La lavoratrice sostiene di aver richiesto l'autorizzazione ad usufruire- nei giorni di assenza- di permessi di studio e di averla ottenuta per fatti concludenti.
L'allegazione è smentita dalla documentazione versata in atti da cui emerge che:
3 - in data 23 gennaio 2024 la ricorrente scriveva al capo cantiere “ io dal lunedì al Pt_2 giovedì non ci sono. Prendo le ore di studio e i fine settimana prenderò congedi” ( cfr doc 4 ric);
- il rispondeva “ non riconosce le ore di studio. Vedi come risolvere”. ( cfr doc 4 Pt_2 CP_1
ric);
- in data 24 gennaio 2024 la CISL inviava a parte datoriale in nome della ricorrente una mail per
“richiedere, a norma di Legge e di contratto la fruizione dei permessi per il diritto allo studio nella modalità che la Lavoratrice vorrà concordare;
sarà cura della stessa presentare documentazione idonea” (cfr doc 5 ric);
- la mail rimaneva senza risposta sino al 16 febbraio 2025 allorquando ( dopo un sollecito del sindacato) la società convenuta rispondeva “non esiste alcun silenzio assenso, come anche già in altri casi indicato” e che “in relazione a quanto previsto nel CCNL all'articolo «Diritto allo studio», si comunica che: i dipendenti devono fornire all' tutta la documentazione Pt_3 prevista nell'articolo succitato, allegata alla domanda scritta” ( cfr doc 5 ric);
Tali chiare comunicazioni aziendali impediscono di ritenere che il mancato inserimento nei turni aziendali costituisse accettazione della richiesta di permessi atteso che:
a) la richiesta informale effettuata al capo cantiere risulta chiaramente non accolta;
b) nessuna richiesta risulta effettuata all'azienda con i contenuti previsti dall'art 36 CCNL (la comunicazione del sindacato è oltremodo generica e priva delle indicazioni necessarie per la valutazione della accoglibilità quali identificazione dello corso da seguire, oggetto e durata dello stesso, certificato di iscrizione) il che esclude la lamentata violazione dell'art 22 CCNL
(l'obbligo di risposta nei termini contrattualmente indicati sussiste solo in presenza di una richiesta di congedo completa ai sensi dell'art 36 CCNL ).
Alla luce di tali fatti il – pacifico- mancato inserimento nei turni nel periodo oggetto di causa appare elemento inidoneo a provare non solo l'accoglimento della richiesta di permessi per fatti concludenti , ma anche la allegata buona fede della lavoratrice, quantomeno in relazione alle assenze successive al 16 febbraio 2024, atteso il carattere inequivocabile della risposta datoriale effettuata con la mail inviata al sindacato in pari data.
Nemmeno può fondatamente ritenersi sussistente la lamentata tardività della contestazione.
L'assenza ingiustificata è infatti un illecito disciplinare permanente e nel caso di specie risultava ancora in essere al momento della contestazione degli addebiti.
Ciò esclude che la tolleranza datoriale – protrattasi per un tempo determinato e comunque non incongruo - possa essere considerata accettazione della violazione atteso che la rinuncia implicita all'azione disciplinare presuppone un illecito definito e consumato non tempestivamente
4 contestato e sanzionato (diversamente opinando si arriverebbe ad affermare che in caso di illecito permanente, la tolleranza datoriale, per il solo fatto di essersi protratta oltre il termine contrattualmente previsto per la legittimità del recesso, costituisca implicita autorizzazione a perpetuare indefinitamente l'illecito stesso).
Il carattere permanente dell'assenza vale, inoltre ad escludere anche eventuali difficoltà a giustificare le condotte illecite, difficoltà che potrebbero esistere per le assenze risalenti nel tempo, ma non per quelle effettuate a ridosso della contestazione.
Non vi sono elementi dunque per ritenere giustificata l'assenza o precluso l'esercizio del potere disciplinare.
Ciò chiarito si osserva che la durata dell'assenza, protrattasi per oltre un mese ( considerando solo le assenze successive al 16 febbraio) appare idonea a fondare il recesso senza preavviso.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1750 oltre iva, cpa e contributo spese generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 16 maggio 2025
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