Sentenza 29 marzo 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2018, n. 7826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7826 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 6335-2014 proposto da: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI l, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO STALLONE, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato CARMELO PIETRO RUSSO,giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITA' DEGLI STUDI PALERMO, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- con troricorrente e ricorrente incidentale - non chè
contro
AT RE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato FERNANDO RIZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente rispetto al ricorso principale e al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 2300/2013 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/11/2013 R.G.N. 2574/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità ricorso incidentale;
udito l'Avvocato RUSSO CARMELO PIETRO e l'Avvocato STALLONE FRANCESCO;
udito l'Avvocato RIZZO FERNANDO;
udito l'Avvocato D'AVANZO GABRIELLA. N. R.G. 6335 2014 Fatto 1. Il Tribunale di AL aveva accolto, limitatamente al periodo successivo al 1.7.1998, il ricorso proposto da VA CA, volto al riconoscimento del diritto all'equiparazione economica agli assistenti tecnici di IX livello, e, successivamente, al primo livello dirigenziale del personale sanitario in applicazione dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1971 n. 761 del 1979. 2. La Corte di Appello di AL, adita con distinti atti di gravame dall'Università degli Studi di AL e dalla Azienda Ospedaliera Universitaria AO NE di AL (anche Azienda, di seguito), con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la sentenza di primo grado sulla scorta delle argomentazioni motivazionali che seguono.
3. L'eccezione di mancata impugnazione del Protocollo di Intesa sottoscritto dall'Università e dalla Regione, formulata dall'Azienda, era inammissibile perché proposta tardivamente nel giudizio di primo grado.
4. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dall' Università e dall'Azienda, era infondata perchè tutti i lavoratori ricorrenti in primo grado erano dipendenti dell'Università degli Studi di AL (che rivestiva il ruolo di datore di lavoro) e prestavano servizio presso l'Azienda alla quale doveva essere ricondotto il rapporto di servizio.
5. L'eccezione di nullità dei provvedimenti di inquadramento adottati dall'Università in punto di inquadramento dei lavoratori nella VII ed VIII qualifica funzionale, formulata dall'Azienda, era inammissibile e infondata. Inammissibile perchè la questione della legittimità dei provvedimenti di inquadramento adottati prima del 30.6.1998 avrebbe dovuto essere proposta davanti al Giudice Amministrativo nei prescritti termini decadenziali. Infondata perchè, non essendo in discussione che i lavoratori svolgessero le mansioni proprie del "collaboratore tecnico" senza essere impegnati in particolari attività tecniche, l'inquadramento doveva essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 85 della legge n. 312 del 1980, che aveva previsto per il personale in servizio alla data del 1.7.1979 l'inquadramento ai fini giuridici ed economici nella qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte anche a prescindere dal titolo di studio, salvo il caso in cui il possesso del titolo di studio fosse richiesto in relazione al particolare tipo di attività tecnica, specialistica, professionale;
entrambe le Amministrazioni avevano omesso di allegare e di provare la insussistenza di vuoti in organico.
6. La Corte territoriale ha individuato il fondamento del diritto degli originari ricorrenti all'equiparazione del trattamento economico proprio del personale sanitario nell'art. 1 della legge 15 maggio 1974 n. 2000, nell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella tabella di corrispondenza contenuta nel Decreto Interministeriale 9 novembre 1982, nel c. 1 dell'art.N. R.G. 6335 2014 53 del
CCNL
Comparto Sanità quadriennio 1994-1997, nel comma aggiunto allo stesso art. 53 su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8.11.2006, nell'art. 51 del CCNL stesso Comparto quadriennio 1998-2001. 7. La Corte territoriale ha ritenuto che anche successivamente all'approvazione, con l'art.28 del CCNL di Comparto quadriennio 2002-2005 delle nuove tabelle, doveva essere riconosciuto ai dipendenti universitari "strutturati" presso le Aziende Ospedaliere il mantenimento del trattamento economico già in godimento. Tanto sul rilievo che la "perequazione" doveva essere operata in forza dell'Allegato D del Decreto Interministeriale 9 novembre 1982, contenente gli schemi di convenzione tipo previsti dall'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979. 8. Richiamati i principi affermarti dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 6104, n. 6105 del 2012 e n. 8521 del 2012, ha rilevato che le Amministrazioni avevano disposto l'equiparazione del personale dell'ottavo livello Universitario (qualifica di funzionario tecnico-scientifica e socio-sanitaria) al personale di nono livello anziché al decimo livello e, successivamente alla figura del dirigente sanitario, in difformità rispetto ai parametri ministeriali aventi efficacia vincolante, 9. Infine, la Corte territoriale ha ritenuto che agli originari ricorrenti spettasse anche la retribuzione minima di posizione (parte fissa e parte variabile) riconosciuta ai dirigenti del settore sanitario. Tanto sul rilievo che detta indennità costituisce una delle componenti strutturali del trattamento retributivo fondamentale dei dirigenti sanitari ex art. 35 del CCNL di comparto e non è legata all'effettivo svolgimento dell'incarico dirigenziale ma al solo inquadramento nel ruolo. 10. Avverso questa sentenza l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico AO NE di AL ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi al quale ha resistito con controricorso VA CA. L'Università degli Studi di AL ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito con controricorso il CA. Quest'ultimo e l'Azienda Ospedaliera Policlinico AO NE hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. 11. Con decreto in data 2 novembre 2017 il Primo Presidente di questa Corte ha assegnato il ricorso alla sezione lavoro ex art. 374, c. 1 c.p.c. Motivi della Decisione Sintesi dei motivi del ricorso principale 12. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa N. R.G. 6335 2014 pronuncia. Sostiene che la Corte territoriale nell'affermare la legittimazione passiva di essa ricorrente non aveva considerato che essa Azienda aveva assunto la personalità giuridica distinta da quella dell'Università degli Studi di AL solo successivamente al 26.4.2000, data della sua istituzione ad opera del decreto rettorale del 26.4.2000 n. 264 ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 517 del 1999. 13. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., e "conseguenziali refluenze" sui limiti della giurisdizione, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 1 c.p.c.; omessa applicazione dei protocolli di intesa sottoscritti dall' Università degli Studi di AL e dalla Regione Siciliana ai sensi del D. Lgs. n. 517 del 1999. 14. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inammissibile l'eccezione di omessa impugnazione dei Protocolli di Intesa Università Regione e assume che questa eccezione mirava in realtà a negare la giurisdizione del giudice ordinario, questione comunque rilevabile di ufficio. Deduce che i citati Protocolli di Intesa sono atti di macroorganizzazione e che hanno natura di atti normativi in quanto tali conoscibili dal giudice secondo il principio "iura novit curia". 15. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di AL e la Regione Siciliana e dell'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979. 16. Assume che l'art. 28 del CCNL quadriennio 2002 -2005 non potrebbe essere letto prescindendo del tutto dai Protocolli di Intesa Università-Regione perchè questi costituiscono, ai sensi del D. Lgs. n 616 del 1999, la fonte cui ricondurre la disciplina delle organizzazioni delle Aziende, ivi compresi gli aspetti inerenti alla utilizzazione del personale, docente e non docente. 17. Sostiene, inoltre, richiamando i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 19190 del 2013, che l'equiparazione di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979, non è automatica e che non sarebbe sufficiente la qualifica universitaria posseduta occorrendo, di contro, accertare lo svolgimento di fatto delle mansioni proprie della qualifica ritenuta equivalente e il possesso del titolo di studio richiesto 18. Con il auarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 e n. 3, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio e violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in ordine alla domanda riconvenzionale proposta da essa ricorrente in ordine alla nullità e/o all'annullamento ovvero alla disapplicazione degli atti di inquadramento dell'Università, per violazione dell'art. 9 N. R.G. 6335 2014 del D. L. 24.11.1990 n. 344 , dell'art. 5 c. 10 della L. 24.12.1993 n. 537, dell'art. 51 c. 5 della L. 27.12.1997 n. 449. 19. Assume che essa Azienda è estranea ai provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche e di progressione verticali perchè attengono al rapporto di lavoro tra gli odierni controricorrenti e l'Università. Da siffatta premessa la ricorrente trae la conseguenza che la legittimità dell'inquadramento deve essere accertata con riguardo alle regole che li disciplinano, rispetto alle quali non avrebbe alcuna influenza l'attribuzione della indennità perequativa di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 gravante economicamente su essa Azienda, legittimata a verificarne in giudizio la legittimità e ad accertare la inconfigurabilità di alcun ritardo in ordine alla loro impugnazione. Sostiene che l'impugnazione non sarebbe stata possibile perchè al momento della loro adozione essa Azienda non era ancora costituita. Afferma che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare in ordine a detta questione. 20. Deduce, inoltre, che gli inquadramenti sono illegittimi perchè gli odierni controrícorrenti non posseggono il titolo di studio (diploma di laurea), non avevano partecipato ad alcuna procedura concorsuale per il passaggio nella qualifica dirigenziale (fascia superiore a quella di appartenenza). Addebita alla Corte territoriale di non avere compiuto alcun accertamento officioso in ordine alla carenza dei posti in organico e deduce che la mancanza di posti in organico determina la nullità dei provvedimenti di inquadramento. Sintesi del motivo del ricorso incidentale 21. L'Università degli Studi di AL con l'unico motivo denuncia falsa applicazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 in relazione agli artt. 35 e 40 del
CCNL
Comparto Dirigenti non medici della Sanità quadriennio 1998-2001 e dell'art. 33 del CCNL medesimo comparto quadriennio 2002-2005. Sostiene, richiamando i principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 6104 del 2012, n. 6105 del 2012 e n. 12908 del 2013 che, diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata, la retribuzione di posizione minima, nelle sue componenti fissa e variabile, non va ricompresa nella indennità di perequazione. Esame dei motivi del ricorso principale 22. Il primo motivo è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza vizio di omessa pronuncia perchè la Corte territoriale, come evidenziato nel p. 4 di questa sentenza ha esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione dell'Azienda e l'ha correttamente rigettata in conformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 8521 del 2012. 23. Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui addebita alla Corte territoriale vizio di violazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 517 del 1999 sul rilievo della avvenuta istituzione di essa Azienda Ospedaliera Universitaria solo con decreto rettorale del 26.4.2000 n. 264 perchè del tutto estraneo al perimetro del mezzo impugnatorio azionato e perchè nel motivo non si N. R.G. 6335 2014 ricostruiscono le vicissitudini relative all'Azienda Ospedaliera e non si offre alcun elemento per escludere che l'attuale Azienda ricorrente non fosse tenuta a rispondere per i rapporti lavorativi di cui si discute presso la medesima struttura ospedaliera. 24. Il secondo motivo è infondato nella parte in cui è denunciata omessa pronuncia sulla eccezione di mancata impugnazione dei Protocolli di Intesa Regione-Università perchè, diversamente da quanto opina la ricorrente, come evidenziato nel punto 3 di questa sentenza, questa eccezione è stata esaminata dalla Corte territoriale, la quale l'ha ritenuta inammissibile perché formulata tardivamente nel giudizio di primo grado (solo nella memoria conclusiva del giudizio di primo grado). 25. Vanno disattese le ulteriori argomentazioni difensive svolte con riguardo alla dedotta superabilità della tardività della eccezione in ragione della sua "refluenza" sulla questione di giurisdizione che la ricorrente assume rilevabile di ufficio. 26. Va osservato che non risulta chiarita la ragione per la quale, in assenza di censure formulate nel giudizio di appello, in ordine alla statuizione del giudice di primo grado affermativa della giurisdizione del giudice ordinario sulle domande relative al periodo successivo al 30.6.1998, la dedotta "refluenza" avrebbe potuto giovare alla ricorrente ed evitare la pronuncia di inammissibilità per tardività della sua eccezione. Le prospettazioni difensive della ricorrente, d'altro canto, nel ricorso non sono sviluppate per negare la giurisdizione del Giudice ordinario e non si confrontano col fatto che la domanda degli odierni controricorrenti era diretta al riconoscimento di differenze di retribuzione in conseguenza dell'equiparazione al personale del ruolo sanitario (cd indennità di equiparazione) e in tali termini, peraltro, la domanda è stata qualificata nella decisione qui impugnata. Non rilevano, pertanto, in via diretta, i Protocolli di intesa e gli atti di inquadramento precedenti, poiché il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione si identifica, per quanto di seguito più diffusamente si osserva, nel possesso - incontestato - di una certa qualifica, corrispondente al profilo professionale del ruolo del S.S.N. (cfr. Cass.
SSUU
6104/2012, 6105/2012) 27. Il terzo ed il auarto motivo da esaminarsi congiuntamente, per l'oggettiva connessione delle argomentazioni difensive esposte a corredo di ciascuno dei motivi, devono essere rigettati, perchè la Corte territoriale ha deciso la controversia sottoposta al suo esame conformemente ai principi reiteratamente affermati da questa Corte nelle sentenze Cass. Sez. Un., 6104/2012, 6105/2012, 8521/2012, 17928/2013, 14799/2016, 9279/2016; Cass.16350/2015, 10629/2015, 1078/2015, 5325/2014, 12908/2013; Cass. Ord. 18742/2017). 28. E' infatti incontestato che, in difformità rispetto ai parametri ministeriali, le Amministrazioni avevano disposto l'equiparazione del personale dell'ottavo livello Universitario (qualifica di funzionario tecnico-scientifica e socio-sanitaria) al personale di nono livello anziché al decimo livello (successivamente figura del dirigente non medico).N. R.G. 6335 2014 29. Le censure correlate alla dedotta nullità degli inquadramenti per difetto del titolo di studio, per mancanza di vuoti di organico e per mancato espletamento della procedura concorsuale non considerano che nella fattispecie in esame non viene in rilevo una questione di inquadramento in senso tecnico, ma la applicazione di un sistema perequativo meramente economico che trova titolo e regolazione nelle fonti legali e negoziali richiamate nella sentenza impugnata. 30. Il tenore delle prospettazioni difensive rendono allora opportuno ribadire quanto già affermato da questa Corte nelle sentenze richiamate nel punto 27 di questa sentenza. 31. La particolarità del servizio prestato dal personale universitario non medico (tecnico) che presta servizio presso cliniche e istituti universitari - all'interno di ospedali organizzati secondo le regole del Servizio sanitario nazionale - ha giustificato la previsione legislativa di equiparazione dei profili professionali e dei trattamenti economici a quelli, corrispondenti, del personale ospedaliera. 32. L'art. 4 della L. n. 213 del 1971 stabilì che al personale docente in servizio presso cliniche ed istituti universitari convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, gestiti dalle Università, fosse attribuita un'indennità economica tale da equiparare il trattamento economico a quello in godimento del personale ospedaliero di Cari funzioni (cd indennità De Maria); l'art. 1 della L. n. 200 del 1974 estese tale indennità al personale non medico che opera nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente con le Università ( cd indennità piccola De Maria); il diritto è stato precisamente disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31 (stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali), che al comma 1 prevede che al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, è corrisposta un'indennità, non utile per la pensione (diviene pensionabile a seguito della sentenza della Corte Cost. 126/81), nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali, di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote per le aggiunte di famiglia;
al c. 4 è stato previsto che il personale universitario assume diritti e doveri pari a quelli del personale di pari o corrispondnete qualifica del ruolo regionale, secondo le modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui all'art. 39 della L. n. 833 del 1978, gjagn 33. L'art. 31, comma 4 citato vincola la corresponsione di tale indennità (c.d. indennità De Maria) all'equiparazione del personale universitario a quello del S.S.N., a parità di mansioni, funzioni e anzianità secondo apposite tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 39.N. R.G. 6335 2014 34. Con il decreto interministeriale 9 novembre 1982, recante l'approvazione degli schemi tipo di convenzione tra Regione e Università e tra Università e Unità Sanitaria Locale, tali schemi vengono approvati, e con l'art. 7 si introduce una specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendo che "...ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario a quello delle USL viene stabilita nell'allegata tabella D. Il 35. L'efficacia della normativa precedente alla c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico è stata ampiamente ricostruita dalle Sezioni unite nelle sentenze n. 6104 e 6105 del 2012, e nella sentenza n. 9279 del 2016 nei termini seguenti. 36. Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1, (riproducente precedenti norme di legge), ha previsto che le disposizioni degli accordi sindacali recepiti in D.P.R. in base alla L. n. 93 del 1983 e le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 "sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994- 1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre affetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001". 37. Sulla base di tale presupposto, e tenuto altresì conto di quanto disposto dal D.Lgs. citato, art. 71, comma 1, (secondo cui "ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli all. A e B al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi"), occorre procedere in primo luogo all'esame del C.C.N.L. di comparto relativo al primo dei quadrienni indicati. 38. L'art. 53 del contratto stabilisce al comma 1 che "Fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall'art. 50, al personale che presta servizio presso le Aziende policlinico, i policlinici a gestione diretta, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le Usi, ovvero al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le università e le regioni e le Aziende policlinico, i policlinici e le cliniche convenzionate e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31". 39. Il comma 2, dell'articolo in esame aggiunge che "Al personale che presta servizio presso le strutture di assistenza, ancorché non ricompreso fra quello previsto al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, art. 22, comma 7, con riferimento al C.C.N.L. nel tempo vigente per il comparto sanità". 40. All'art. 53 del C.C.N.L. così riprodotto è stato successivamente aggiunto il 25 marzo 1997 un terzo comma del seguente tenore: "Le parti si impegnano alla ridefinizione, entro tre N. R.G. 6335 2014 mesi dalla stipulazione del presente contratto, delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale di cui al comma 1 e quello del personale del S.S.N., al fine di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e l'inserimento delle nuove figure professionali. Le parti si danno atto che, nelle more, vengano conservate le indennità di cui al D.Lgs. n. 761 del 1979, art. 31, con riferimento alle collocazioni professionali alla data 31 dicembre 1995 e alle corrispondenti figure del S.S.N., anche per coloro che alla data della stipulazione del presente contratto svolgono funzioni assistenziali mediche e odontoiatriche ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, comma 5, e successive modificazioni". 41. Infine, nella dichiarazione congiunta n. 1, "Le parti concordano sulla necessità di un progressivo adeguamento, in concomitanza e in linea con l'evoluzione del servizio sanitario nazionale, dell'ordinamento professionale e del sistema retributivo attualmente in essere presso le aziende universitarie policlinico, i policlinici universitari e le strutture convenzionate di ricovero e cura. Ciò nel senso di addivenire ad una ricollocazione professionale di tutto il personale ivi impiegato, che nel salvaguardare le specificità del comparto, consenta anche di recuperare l'attuale sistema retributivo fondato su indennità con funzione perequativa. Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more, non possono che essere conservate le collocazioni in essere e le connesse indennità, riferite ai trattamenti del comparto sanità". 42. Dunque, per effetto delle disposizioni contrattuali citate, non solo continuava ad applicarsi transitoriamente il D.Lgs. n. 761 del 1979, art. 31, ma nelle more - dell'approvazione di una tabella nazionale per la ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture sanitarie convenzionate e quello del personale del S.S.N., venivano conservate le indennità di perequazione in godimento secondo le collocazioni in essere. 43. La norma dell'art. 53 del C.C.N.L. citato aveva, pertanto, lo scopo di congelare provvisoriamente i criteri di equiparazione in atto utili per la determinazione dell'ammontare delle indennità di perequazione nelle varie realtà geografiche, in attesa di stabilire in proposito tabelle di equiparazione uniformi a livello nazionale, che tenessero altresì conto dell'evoluzione delle professionalità e delle relative classificazioni nei comparti considerati. M Siffatto assetto viene ribadito dall'art. 51 del C.C.N.L. 1998- 2001 del comparto sanità, secondo il quale: "... 2 - Ai fini di assicurare l'omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delle professioni sanitarie, sarà definita entro 12 mesi" (termine poi prorogato dall'art. 21 del C.C.N.L. relativo al biennio economico 2000-2001 fino all'approvazione del C.C.N.L. relativo al quadriennio 2002-2005) una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali previste dal presente contratto e quelle previste dal C.C.N.L. del comparto sanità.... Dalla data di definizione della tabella di cui al comma 1 verrà corrisposta l'indennità di equiparazione di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 calcolata con N. R.G. 6335 2014 riferimento alle corrispondenze professionali definite dalla suddetta tabella.
4 - Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2, al predetto personale di cui al comma 1, in servizio alla data di stipula del presente C.C.N.L., continuano ad essere corrisposte le indennità di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti del comparto sanità". 44. Infine, il C.C.N.L. del quadriennio 2002-2005, nello stabilire, all'art. 28, la tabella di equiparazione annunciata dai contratti precedenti, fece esplicitamente salve, al comma 6, "le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L." e dispose, al comma 2, che le A.O.U. (Aziende ospedaliere universitarie) provvedessero alla collocazione del personale nelle fasce di equivalenza stabilite, "dopo l'applicazione del successivo comma 6..., con riferimento al trattamento economico in godimento". 45. Nè, in proposito, assume rilievo pertinente la dichiarazione congiunta annessa al C.C.N.L. di comparto relativo al biennio economico 2000-2001, secondo cui le parti stipulanti "convengono di precisare che le collocazioni professionali e le corrispondenze di cui all'art. 51, comma 4" del C.C.N.L. 9 agosto 2000" (quadriennio 1998-2001) "si intendono quelle effettuate sulla base di provvedimenti di ordine generale assunti dalle Università nelle more della definizione della tabella di corrispondenza di cui allo stesso art. 51, comma 2". 46. Trattasi, infatti, di provvedimenti di ordine generale assunti quantomeno prima della stipulazione del C.C.N.L. relativo al quadriennio 1998-2001 (contenente la norma di salvaguardia dei livelli di equiparazione raggiunti, anche in maniera diversificata rispetto agli schemi approvati col D.I. 9 novembre 1982) e con riferimento al futuro ed eventuale trattamento perequativo, con finalità di conservazione dei trattamenti perequativi già riconosciuti. 47. Sulla base della citata normativa le Sezioni Unite di questa Corte hanno concluso affermando che l'equiparazione è concretamente stabilita nell'allegato "D" del D.I. 9 novembre 1982, che contiene gli schemi tipo di convenzione previsti dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31; che corollario di tale regola è che la corrispondenza con il personale di pari qualifica e mansione del ruolo sanitario ex D.I. 9 novembre 1982 deve essere determinata in base all'inquadramento del personale universitario nelle aree funzionali, nelle qualifiche e per profili professionali secondo le mansioni svolte ed i compiti assegnati in base al D.P.C.M. 24 settembre 1981; che, inoltre, rilevano a tali fini le norme di legge particolari di cui ha beneficiato il personale suddetto, e precisamente la L. n. 312 del 1980, art. 85, in base al quale il personale universitario in servizio alla data del 1 luglio 1979 è stato inquadrato nei N. R.G. 6335 2014 profili professionali di collaboratore e funzionario tecnico secondo le mansioni svolte a prescindere dal titolo di studio. 48. In conseguenza, se si considera che la normativa primaria non recava una disciplina specifica circa i criteri di equiparazione, si deve convenire con la consolidata giurisprudenza amministrativa che il decreto in esame costituisce esplicazione di discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza di profili di chiara illogicità; in quest'ottica non appare censurabile la decisione di attribuire rilievo essenziale al dato fattuale dell'equivalenza delle mansioni proprie delle qualifiche e delle posizioni funzionali coinvolte, a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto, o meno, dal dipendente che, comunque, quella determinata posizione rivestita. 49. Si deve ancora ribadire l'irrilevanza della sopravvenuta perdita di efficacia del D.I. 9 novembre 1982 cit. - con l'intervento del D.P.R. n. 348 del 1983 - o dal 1986 - a seguito della L. n. 23 del 1986 che ha istituito il ruolo speciale del personale medico- scientifico, posto che il nuovo contratto del personale USL succeduto all'accordo del personale ospedaliero cui si richiama il citato D.I. non può avere altro effetto se non quello di comportare l'adeguamento dell'indennità di perequazione in parola. Allo stesso modo, il richiamo, contenuto nel decreto del 1982, alla ridefinizione delle qualifiche ed alla riforma del ruolo del personale tecnico- scientifico non comporta, come s'è visto, limiti di durata alla disposta equiparazione, ma ne prospetta la perdurante operatività nel tempo. 50. In tali termini ricostruito il contesto normativo di fonte legale e contrattuale deve ribadirsi che il parametro per la determinazione dell'indennità perequativa prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 a favore del personale universitario è costituito dalla equiparazione del loro trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità. Il quarto comma dello stesso articolo subordina, come evidenziato, la corresponsione di tale indennità all'equiparazione del personale universitario a quello del Servizio Sanitario Nazionale con riferimento a "mansioni, funzioni e anzianità" secondo le tabelle contenute negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge n. 833 del 1978. 51. Con la precisazione che tale equiparazione fra le qualifiche non ha carattere rigido ma bensì dinamico e cioè deve essere riferita anche ai mutamenti apportati all'inquadramento del personale, universitario e sanitario, dai contratti collettivi (Cass. S.U. n. 8521 del 2012, n. 9279/2016). 52. Diversamente da quanto opina la ricorrente ( terzo e quarto motivo) la questione relativa al mancato possesso del titolo di studio richiesto per l'esercizio delle funzioni richieste è stata risolta dalla Corte territoriale in conformità ai principi più volte affermati da questa Corte secondo cui, come sopra osservato, ai fini dell'indennità di equiparazione sono determinanti la qualifica riconosciuta presso l'Università e la richiamata tabella di N. R.G. 6335 2014 equiparazione allegato D al D.I.
9.1.1982 indipendentemente dal possesso di studio necessario per l'accesso alla qualifica rivendicata ( Cass.
SSUU
14799/2016, 17928/2013; Cass.17347/2015, 1875/2015, 5325/2014, 12908/2013; Cass. Ord. 18742/2017). 53. A questi principi il Collegio ritiene di dare continuità non ritenendo condivisibile il difforme principio affermato da questa Corte nella sentenza n. 19190 del 2013, rimasta isolata ed esplicitamente superata dalle successive sentenze sopra richiamate (Cass. 16515/2015), perchè, come già chiarito, le mansioni di riferimento per accertarne la corrispondenza sono quelle ricomprese nella qualifica professionale di appartenenza - poiché il raffronto è, appunto, fra le funzioni proprie di determinate qualifiche. 54. Le censure (quarto motivo) correlate alla dedotta nullità degli inquadramenti per mancanza di vuoti di organico e per mancato espletamento della procedura concorsuale sono infondate perchè muovono dall'erronea premessa che gli inquadramenti del personale in servizio presso l'Azienda abbiano realizzato una sorta di "scivolamento" verso l'alto da una categoria professionale all'altra, laddove nella fattispecie in esame, come già evidenziato nel punto 29 di questa sentenza, non viene in rilevo una questione di inquadramento in senso tecnico, ma la applicazione di un sistema perequativo meramente economico che trova titolo e regolazione nelle fonti legali e negoziali richiamate nei punti da 30 a 53 di questa sentenza. 55. Risultano, di conseguenza, prive di pregio le eccezioni di illegittimità costituzionale formulate con riguardo all'art. 97 della Costituzione. Esame del ricorso incidentale 56. Preliminarmente va rilevato che, pur non contenendo l'intestazione del ricorso alcun dato testuale che lo qualifichi come incidentale, nondimeno il suo contenuto inequivoco consente di ritenere che si tratti di ricorso incidentale ai sensi e per gli effetti della disposizione contenuta nell'art. 371 c.p.c. L'Università non si è infatti limitata a contraddire al ricorso ma ha formulato a sua volta in maniera chiara censure nei confronti della medesima sentenza già oggetto del ricorso principale. Tale, d'altra parte, è stato considerato dall' odierno controricorrente che ha resistito con controricorso svolgendo compiuto difese in relazione al motivo di censura formulato nel ricorso incidentale. 57. Va al riguardo osservato che il ricorso per cassazione, al pari di ogni altro atto processuale, deve essere interpretato in base alla sua complessiva formulazione, al fine di desumerne la effettiva volontà espressa dalla parte, atteso che, in forza del principio generale della libertà di forma, deve escludersi che possono assumere efficacia decisiva o prevalente determinante indicazioni, sol perché incluse, ovvero escluse, nella parte dell'atto (quale nella specie l'intestazione) destinata di solito a contenerle, quando esse risultino, in concreto e logicamente compatibili con il raggiunto accertamento circa la specifica portata e funzione dell'atto (Cass. 1586/1996, ONIZIEZMO.N. R.G. 6335 2014 58. Tanto precisato, il Collegio ritiene di dare continuità al principio affermato da questa Corte secondo cui l'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, riconosciuta dall'art. 1 della I. n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata - in caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla I. n. 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell'Università) e il IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri) - senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo ( Cass. SSU n.9279/2016). 59. La sentenza impugnata si pone in contrasto con il principio innanzi richiamato perchè ha ritenuto che l'indennità perequativa di cui all'art. 31 D.P.R. n. 761 del 2001 debba essere calcolata inserendo nel calcolo del trattamento economico complessivo dei dirigenti di primo livello del personale non medico dipendente dal SSN - che costituisce il parametro di determinazione dell'ammontare dell'indennità perequativa spettante ai dipendenti dell'università - anche l'indennità di posizione il cui ammontare sarebbe quindi dovuto a questi ultimi automaticamente a prescindere dal conferimento di un incarico dirigenziale. 60. Sulla scorta delle considerazioni svolte deve essere rigettato il ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale. 61. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata in relazione al ricorso accolto e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Appello di Roma che farà applicazione del seguente principio diritto principio di diritto: "L'indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, riconosciuta dall'art. 1 della I. n. 200 del 1974 per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, deve essere determinata - in caso di equiparazione tra l'originario VIII livello di cui alla I. n. 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell'Università) e il IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale (relativo ai dipendenti ospedalieri) - senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all'effettivo conferimento di un incarico direttivo" e dovrà provvedere anche in ordine alle spese di legittimità. 62. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 .N. R.G. 6335 2014
P.Q.M.
La Corte, Rigetta il ricorso principale Accoglie il ricorso incidentale Cassa la sentenza impugnata in ordine al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di AL, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni