Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1901/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio da Cassazione promosso con atto di citazione di riassunzione notificato in data 06.10.2022
da
(c.f. ), difeso dagli avvocati Ferdinando T. Parte_1 C.F._1
Trivellato (c.f. ) e Stefania Trivellato (c.f. ) e C.F._2 C.F._3
Giorgio de' Luigi (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio C.F._4
degli stessi in Venezia-Mestre (VE), via Pescheria Vecchia n. 26, giusta mandato ad litem ex art. 83, III° c., c.p.c., redatto su atto separato ma da intendersi apposto in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n° 44/2011
Attore in riassunzione contro
(c.f. ), con il patrocinio degli avvocati Alessio Vianello (c.f.
[...] C.F._5
e Gloria Gentilomo (c.f. ) con domicilio eletto C.F._6 C.F._7
presso lo studio degli stessi, in Venezia-Marghera (VE), Via delle Industrie, n. 19/c, giusta procura alla lite ex art. 83, III° comma c.p.c. da intendersi estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuti in riassunzione
Oggetto: citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito di ordinanza della Corte di
Cassazione n. 21724/2022 che ha cassato, con rinvio, la Sentenza n. 612/2019 emessa dalla Corte
d'Appello di Venezia - IV Sezione Civile ad esito del procedimento d'Appello 479/2016 RG
avverso la Sentenza di I Grado n. 4052/2013 del Tribunale di Venezia.
Per Pt_1
“NEL MERITO: Respingere in ogni caso l'appello proposto da e dal Dott. Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale Civile di Venezia n° 4052/2013 perché Parte_2
infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata sentenza di primo grado con il favore delle spese di lite. In conseguenza, condannarsi in persona del Controparte_1
[.. legale rappresentante ed il Sig. quale Direttore Responsabile del quotidiano “ Parte_2
”, in solido tra loro, a restituire al Dott. la somma da quest'ultimo CP_1 Parte_1
corrisposta agli appellanti in esecuzione spontanea della sentenza d'appello cassata pari ad €
15.000,00, quale differenza tra gli importi capitali riconosciuti in primo e secondo grado, oltre rivalutazione e interessi dal 16/12/2008 al saldo (corrispondente ad € 20.530,04 alla data del presente atto). Spese, diritti ed onorari, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A.,
integralmente rifusi in relazione al presente grado di riassunzione ed altresì al Ricorso per pagina 2 di 16 Cassazione anche secondo l'Ordinanza del Supremo Collegio”
Per Il e CP_1 Pt_2
“Ogni contraria istanza disattesa, per i motivi esposti in contesto,
in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n. 4052/2015 (n.
7990/2011 R.G.), pubblicata in data 14.12.2015 e notificata il 26.01.2016, accertato che l'illecito diffamatorio non sussiste, dichiarare che nulla è dovuto a titolo risarcitorio da CP_1
e dal dott. e, per l'effetto, condannare il dott. alla
[...] Parte_2 Parte_1
restituzione dell'importo di € 24.983,73, pari alla differenza tra quanto ad esso corrisposto in data
13.01.2006 da in esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. Controparte_1
4052/2015 e quanto dal medesimo restituito in esecuzione della sentenza cassata della Corte
d'Appello di Venezia n. 612/2019, oltre interessi e rivalutazione dal 13.01.2016 al saldo.
In via subordinata: in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Venezia n. 4052/2015 (n.
7990/2011 R.G.), ricondursi ad equità e ridursi l'importo liquidato a titolo risarcitorio dalla suddetta sentenza in favore del dott. e, per l'effetto, condannare il medesimo Parte_1
alla restituzione dell'importo pari alla differenza tra quanto ad esso corrisposto in data
13.01.2006 da in esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia n. Controparte_1
4052/2015 e quanto verrà liquidato a suo favore, al netto delle restituzioni già eseguite, oltre interessi e rivalutazione dal 13.01.2016 al saldo.
In ogni caso: con vittoria si spese e compensi di lite di tutti i gradi di giudizio”
Ragioni della decisione
1- Con atto di citazione notificato in data 12.11.2011, il sig. conveniva in Parte_1
C giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, e il sig. Direttore Responsabile del medesimo quotidiano all'epoca Parte_2
pagina 3 di 16 dei fatti, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali, indicati nella somma di € 1.000.000,00, oltre interessi dall'evento lesivo ovvero dalla sentenza al saldo, per la violazione delle norme di cui agli artt. 57, 59 5 e 596 bis c.p. (reato danno di diffamazione con l'aggravante del mezzo della stampa). Rilevava che il 16.12.2008, sul quotidiano veniva pubblicato un articolo, alla pagina IV, dal contenuto CP_1
asseritamente diffamatorio, il cui titolo superdimensionato su sei colonne e a caratteri cubitali recitava: “Overdose, chiesti 10 anni per il primario del Sert”. Nel soprattitolo, di pari estensione,
era scritto, in caratteri maggiorati, il seguente periodo: “Diciasettenne di venne Parte_3
stroncato 5 anni fa: sotto accusa le dosi di metadone somministrate dal Dott. Parte_1
finito poi a giudizio”. In riquadro veniva altresì riprodotta la fotografia del sig. e Pt_1
un'automobile della Polizia Giudiziaria innanzi alla Sede del L'articolo traeva origine da CP_2
una vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolto il Dott. primario del accusato di Pt_1 CP_2
omicidio colposo di un giovane tossicodipendente in cura presso il Centro da lui diretto, per asserita errata somministrazione di metadone. Il titolo, unitamente alle immagini avrebbero determinato una immediata impressione per i lettori, provocando una immediata serie di telefonate e di indirizzi verbali all'incontro o alle visite al di indignazione e screditamento Pt_1
della di lui reputazione. Lo stesso giorno il presentava querela alla competente Autorità Pt_1
penale per il reato di diffamazione con l'aggravante del mezzo della stampa secondo il combinato disposto degli artt. 57, 595 e 596 c.p., informandone il . CP_1
2-Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e il sig. Controparte_1
domandando il rigetto delle domande avversarie poiché infondate. Pt_2
3-La causa veniva istruita documentalmente.
pagina 4 di 16 5-In data 14.12.2015 veniva pubblicata la sentenza n. 4052/2015 del Tribunale di Venezia. Il
[.. giudice di prime cure, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condannava e in solido tra loro, a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_2 Parte_1
25.000,00 per risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre rivalutazione e interessi e le spese di lite del giudizio, liquidate in € 4.835,00 per compenso professionale, € 1.251,14 per contributo unificato, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
6.1-Rilevava che l'attività giornalistica compiuta dall'autore nel contesto dell'articolo non poteva ritenersi lecito esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica in quanto non rispettoso dei canoni giurisprudenziali espressi da consolidato orientamento giurisprudenziale. Chiariva che, se era vero che nell'articolo censurato dall'attore era riportato con pacatezza e oggettività lo sviluppo processuale di un giudizio che aveva interessato il sig. e che l'articolo Pt_1
rappresentava la sintesi fedele di un fatto giudiziario oggettivamente vero, esponendo il testo i dati salienti della vicenda con “equilibrio e rispetto”, era altrettanto vero che ciò che aveva leso gravemente l'onore e il decoro anche professionale dell'attore era stato il titolo, stampato a caratteri cubitali e in grassetto, con l'indicazione di 10 anni di reclusione (anziché 10 mesi),
errore ortografico commesso nella composizione del titolo per negligenza e/o imprudenza,
inescusabile e colpevole e certamente idoneo a ferire e ledere la reputazione di un professionista.
Riteneva documentalmente provata la lesione della reputazione, del decoro e dell'onore dell'attore passabile di risarcimento del danno. Precisava non conducesse ad una diversa decisione l'intervenuta rettifica operata da , poiché non congrua e proporzionale CP_1
rispetto all'estensione dell'articolo di cronaca per cui è causa. La rettifica, peraltro, era stata fatta con una scelta grafica, di impaginazione e di evidenza assolutamente sproporzionata rispetto alla notizia data il giorno prima e quindi del tutto inadeguata. I caratteri a stampa erano minimi e non pagina 5 di 16 c'era alcuna spiegazione sull'errore anche di immagine del giorno prima. Tenuto conto della personalità dell'offeso, che rivestiva la funzione apicale del Venezia-Mestre da anni, CP_3
della gravità del fatto di discredito della reputazione e tenuto conto anche del tempo trascorso dall'intervenuta pubblicazione dell'articolo prima dell'inizio del procedimento, del patema d'animo sofferto anche in relazione ai numerosi rapporti familiari, sociali, lavorativi, della diffusione dell'addebito diffamatorio in relazione alla tiratura e ai lettori del quotidiano, liquidava il danno morale in € 25.000,00.
7-Con atto di citazione notificato il 19.02.2016, proponeva appello avverso Controparte_1
tale sentenza per contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice di prime cure considerato illecito l'articolo sul sig. dopo aver premesso che l'analisi dei fatti compiuti dall'articolista Pt_1
appariva pacata e rispettosa e per non proporzionalità della liquidazione del risarcimento, essendo comprovati il mero errore materiale e la condotta riparatoria posta in essere dal giornale, che aveva tempestivamente pubblicato una rettifica.
8-Si costituiva il sig. che resisteva al gravame contestando quanto ex adverso dedotto e Pt_1
chiedendo il rigetto del gravame, previa istanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
9- In data 21.02.2019 veniva pubblicata la sentenza n. 612 della Corte d'Appello di Venezia,
Sezione IV. La Corte d'Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello, determinava l'ammontare del risarcimento dovuto al sig. in € 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione Pt_1
monetaria dalla domanda al saldo e condannava il sig. a rifondere al e Pt_1 Controparte_1
le spese legali di entrambi i gradi di giudizi che liquidava, quanto al primo grado, Parte_2
in € 3.800,00 per compensi e € 458,00 per esborsi oltre contributo forfettario e accessori di legge,
e per il secondo grado in € 3500,00 per compensi e € 777,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e Cpa come per legge.
pagina 6 di 16 condividendo il giudizio di responsabilità a carico del giornale e la disamina dei fatti CP_4
compiuta dal primo giudice, ad avviso del collegio, nel contesto dell'articolo riguardante la
CP_ notizia morte di un giovane paziente in cura dal dott. primario del di Venezia-Mestre, Pt_1
era presente un errore materiale riconoscibile ai più e consistente nella misura irrealistica della pena (10 anni in luogo di 10 mesi) e concretava una notizia che non poteva essere presa in seria considerazione dal pubblico dei lettori. In ragione del notevole lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo sino alla domanda giudiziale di risarcimento, riteneva che il danno risarcibile si fosse gradualmente attenuato nelle sue conseguenze sulla onorabilità e il decoro del danneggiato.
10- Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, il sig. proponeva ricorso per Pt_1
cassazione sulla base di due motivi:
10.1-Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza per motivazione illogica o apparente o mancante. Erronea percezione di un fatto storico decisivo oggetto di trattazione e discussione tra le parti. Il ricorrente censurava la motivazione della sentenza d'appello non comprendendo né la ragione per la quale il pubblico dei lettori avrebbe potuto agevolmente avvedersi dell'errore materiale nell'indicazione della pena richiesta dal PM,
né il motivo per il quale il danno risarcibile si sarebbe attenuato in conseguenza del lasso di tempo decorso tra la pubblicazione dell'articolo e la domanda risarcitoria. La Corte ometteva di considerare che il il giorno stesso della pubblicazione dell'articolo aveva sporto denuncia- Pt_1
querela, riservandosi di costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni e che aveva poi deciso di agire autonomamente in sede civile per la lunghezza delle indagini in sede penale;
10.2- Violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.:
contraddizione tra motivazione e dispositivo. Il collegio, in particolare, poneva le spese del pagina 7 di 16 doppio grado a carico di parte appellante e, allo stesso tempo, disponeva la condanna del sig.
a rifondere le spese al e al sig. Pt_1 Controparte_1 Pt_2
11- In data 08.07.2022 veniva pubblicata l'ordinanza n. 21724/22 della Corte di Cassazione, che accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava assorbito il secondo e cassava in relazione l'impugnata sentenza, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Suprema Cassazione chiariva che, nel caso in esame, gli argomenti spesi dalla sentenza di appello davano vita ad una motivazione apparente.
12- Con atto di citazione in riassunzione del sig. si apriva il giudizio di rinvio Parte_1
del procedimento. La difesa del sig. in ottemperanza ai princìpi sanciti dall'Ordinanza n° Pt_1
21724/22 della Suprema Corte, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado con il favore delle spese di lite. In conseguenza, chiedeva altresì la condanna de in Controparte_1
persona del legale rappresentante, e del Sig. quale Direttore Responsabile del Parte_2
quotidiano ”, in solido tra loro, a restituirgli la somma corrisposta agli appellanti in CP_1
esecuzione spontanea della sentenza d'appello cassata.
13- Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano e , Controparte_1 Parte_2
chiedendo in via principale la riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 4052/2015, con accertamento che l'illecito diffamatorio non sussisteva e che nulla era dovuto a titolo risarcitorio da e dal sig. Conseguentemente, chiedevano la condanna del Controparte_1 Parte_2
sig. alla restituzione dell'importo di € 24.983,73, pari alla differenza tra quanto Parte_1
a lui corrisposto in data 13.01.2006 da in esecuzione della sentenza del Controparte_1
Tribunale di Venezia n. 4052/2015 e quanto dal medesimo restituito in esecuzione della sentenza cassata della Corte d'Appello di Venezia n. 612/2019, oltre interessi e rivalutazione dal pagina 8 di 16 13.01.2016 al saldo. In via subordinata chiedevano la riconduzione ad equità e riduzione dell'importo liquidato a titolo risarcitorio in favore del sig. e, per l'effetto, la Parte_1
condanna del medesimo alla restituzione dell'importo pari alla differenza tra quanto ad esso corrisposto in data 13.01.2006 da in esecuzione della sentenza del Tribunale Controparte_1
di Venezia n. 4052/2015 e quanto verrà liquidato a suo favore, al netto delle restituzioni già
eseguite, oltre interessi e rivalutazione dal 13.01.2016 al saldo.
14- La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 16.12.2024
(tenutasi con modalità di trattazione scritta), senza la concessione dei termini ex art. 190 cpc,
avendone le parti già fruito e quindi avendovi le stesse rinunciato.
* * * * * *
15- L'estensione dei poteri propri del giudice di rinvio varia a seconda che l'annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di Cassazione sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Mentre
nella prima ipotesi il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo, nel secondo caso, la sentenza rescindente -
indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione - non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova,
nell'ambito dello specifico capo della sentenza oggetto di annullamento.
Pertanto, in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge) il giudice del rinvio, in relazione alla pronuncia da emettere in pagina 9 di 16 sostituzione di quella cassata, mantiene tutte le facoltà che competevano originariamente al giudice del rinvio quale giudice di merito, relativamente ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza oggetto di annullamento, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (Cass. Sez. U., 3 settembre 2020, n. 18303; Cass. civ. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass.
civ. 2 febbraio 2018, n. 2652).
È bene precisare, che non impugnando con controricorso la sentenza della Controparte_1
Corte d'Appello di Venezia, ha fatto sì che sulla statuizione di accertamento della condotta diffamatoria si formasse il giudicato interno.
In ottemperanza ai princìpi sanciti dalla Suprema Corte, la Corte d'Appello di Venezia, Terza
Sezione Civile, in qualità di giudice di rinvio, conserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito nell'ambito dello specifico capo della sentenza oggetto di annullamento, che, nel caso de quo, è riferito al quantum debeatur dovuto in conseguenza della condotta illecita, ormai definitivamente accertata.
16- Onde pervenire alla quantificazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa è
opportuno tener conto dei criteri orientativi enucleati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano a partire da un esame comparativo di una copiosa giurisprudenza, che prevedono parametri oggettivi e largamente diffusi, salva la possibilità di applicare dei correttivi alla luce della specifica situazione (Cass. pen., Sez. 1, Ordinanza n. 8248 del 27/03/2024).
Innanzitutto, deve essere attribuito rilievo alla notorietà del diffamante, al mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e alla relativa diffusione.
Nel caso de quo, è un mezzo di stampa di elevata diffusività e tiratura, soprattutto CP_1
pagina 10 di 16 nella regione Veneto, “territorio” di vita e di relazione del danneggiato. Come riportato dalla
[.. difesa del sig. fin dall'atto di citazione di primo grado, “si legge dallo stesso sito de “ Pt_1
” che tale quotidiano “è oggi per diffusione il maggior quotidiano del Nordest e CP_1
l'ottavo quotidiano d'informazione italiano con una diffusione pari a circa 100.000 copie
Contr dichiarate all' per l'anno 2005 (…) Stampa ogni giorno circa 200 pagine per le sue
edizioni: Venezia-Mestre, Padova, Rovigo, Treviso, Belluno, Vicenza-Bassano, Udine e
Pordenone. (…) L'Audipress (Primavera 2007), rilevazione periodica sulla lettura dei mezzi di
stampa, assegna al Gazzettino 703.000 lettori adulti nel giorno medio.”
Altrettanto importante è il ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato.
Il sig. ai tempi del fatto, rivestiva la posizione di presso il di Venezia - Pt_1 CP_6 CP_2
Mestre. Il dato in questione assume maggiore rilievo qualora si consideri la natura della condotta diffamatoria, che colpisce proprio la sfera professionale del danneggiato. Come chiarito dalla difesa di parte attrice fin dagli atti introduttivi del procedimento di primo grado, la reputazione del diffamato mai era stata compromessa da coinvolgimenti in procedimenti penali (“non ha mai avuto condanne ed esperienze per reità di omicidio colposo”). Ne consegue, necessariamente,
l'idoneità della condotta diffamatoria a ledere gravemente l'onore e il decoro professionale del sig. al termine della propria carriera professionale proprio al momento dei fatti. Pt_1
Non si può trascurare, inoltre, che nel caso di specie, la significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano professionale dipendono dal titolo (“Overdose, chiesti 10 anni per il
CP_ primario del ”) e dal soprattitolo ( di venne stroncato 5 anni fa: Persona_1 Parte_3
sotto accusa le dosi di metadone somministrate dal dottor finito poi a giudizio”), Persona_2
che, uniti alle fotografie del sig. e di un'automobile della Polizia Giudiziaria innanzi alla Pt_1
Sede del (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado parte attrice), rendono il diffamato altamente CP_2
pagina 11 di 16 riconoscibile e impressionano il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione in ragione della loro icastica perentorietà (Cass. n. 18769/2013).
Come chiarito dalla Suprema Cassazione, la natura diffamatoria di un articolo non dev'essere apprezzata sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che «rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi» (Cass. n. 20608/2011).
Se è vero che nell'articolo censurato dall'attore è riportato con oggettività lo sviluppo processuale di un giudizio che ha interessato il sig. e che l'articolo rappresenta la sintesi di un fatto Pt_1
giudiziario oggettivamente vero, esponendo il testo i dati salienti della vicenda con equilibrio e rispetto, l'articolo in contesa si pone in contrasto con i canoni giurisprudenziali in virtù del contesto della comunicazione complessivamente considerato.
I titoli e sottotitoli, in particolare, creano nella mente del lettore rappresentazioni della realtà
fuorvianti, immediatamente lesive dell'altrui reputazione, nonché idonee ad influenzare la lettura dell'intero articolo e la conseguente assimilazione del caso di cronaca.
Il contesto comunicativo, più precisamente, fa apparire particolarmente grave e riprovevole il fatto all'epoca attribuito al primario del al quale è associata una condotta negligente e CP_2
imperita, grave al punto da aver condotto il pubblico ministero ad esercitare l'azione penale e a chiedere l'applicazione di un'ingente pena detentiva, in ragione del verificarsi della morte di un soggetto minorenne.
Anche a voler considerare il dato per cui il fruitore medio di un quotidiano “non è frettoloso” e non si limita ad una lettura approssimativa del titolo, ma legge perlomeno i caratteri essenziali pagina 12 di 16 dalla vicenda, non può presumersi, in capo al vasto pubblico di un quotidiano, la sussistenza di competenze giuridiche attinenti all'area del penalmente rilevante. Al contrario, in un contesto denotato da peculiari tecnicismi, si presume che il lettore medio sia sprovvisto delle competenze fondamentali per discernere quale, tra le pene indicate nell'articolo, sia frutto di un errore del giornalista e quale sia quella effettivamente richiesta dal PM a fronte di una condotta che,
secondo la ricostruzione dell'articolo di cronaca, potrebbe aver da sola determinato la morte di un diciassettenne.
Non può ignorarsi, poi, il lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale. Come correttamente rilevato in sede di giudizio di legittimità, lo stesso giorno 16.12.2008 il sig. presentava Pt_1
querela alla competente Autorità penale per il reato di diffamazione con l'aggravante del mezzo della stampa secondo il combinato disposto degli artt. 57, 595 e 596 bis C.P. (doc. 3)
informandone con lettera (doc. 4 e 5 fasc. attoreo), elemento senz'altro indicativo CP_1
del grado di sofferenza patito dal sig. Pt_1
Quanto all'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione, come accertata nella statuizione ormai passata in giudicato, l'indicazione di 10 anni di reclusione
(anziché 10 mesi) nel titolo dell'articolo pubblicato dal quotidiano costituisce errore derivante da negligenza e/o imprudenza, inescusabile e colpevole e colpevole omissione di controllo.
Questa Corte considera, infine, concordemente al giudice di prime cure, l'intervenuta rettifica operata dal quotidiano non congrua e proporzionale rispetto all'estensione dell'articolo di cronaca, in virtù della scelta grafica e di impaginazione. L'articolo di rettifica, peraltro, è inserito al di sotto di un diverso articolo, avente ad oggetto un differente caso di cronaca.
Alla luce di quanto finora esposto, il Collegio ritiene che il fatto di cui è causa sia da ricondurre alla diffamazioni di media gravità (danno liquidabile nell'importo da € 21.000,00 ad € 30.000,00:
pagina 13 di 16 media notorietà del diffamante;
significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale;
uno o più episodi diffamatori;
media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio - diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell'ambiente locale di riferimento -; eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale;
natura eventuale del dolo), di cui si integrano tutti gli elementi, ad eccezione dell'elemento soggettivo. Per tali ragioni appare congruo pervenire ad una liquidazione del danno pari alla somma di € 25.000,00.
Ne discende la conferma della sentenza di primo grado, nonché la condanna nei confronti del in solido con il sig. Direttore Responsabile del medesimo Controparte_1 Parte_2
quotidiano all'epoca dei fatti, a pagare al sig. l'ulteriore somma (oltre a quella Parte_1
di € 10.000,00, riconosciuta dalla sentenza di appello) di € 15.000,00, quale differenza tra gli importi capitali riconosciuti in primo e secondo grado, oltre rivalutazione e interessi secondo quanto statuito alle pagine 4 e 5 della sentenza di primo grado.
Parte attrice in riassunzione ha dato e la parte convenuta in riassunzione non ha contestato, che dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale, è stata data esecuzione a detta sentenza,
secondo il seguente conteggio: somma capitale di € 25.000,00 più € 3.200,00 di rivalutazione e interessi = € 28.200,00 + € 4.835,00 spese legali + C.P.A., I.V.A., Contributo Unificato €
1.251,14 = € 8.305,99; complessivamente € 36.505,99 (doc. 8 . In forza della sentenza Pt_1
d'appello, poi cassata, il ha restituito € 10.000,00 + € 1.280,00 per rivalutazione e interessi, Pt_1
cioè € 11.280,00 oltre ad € 3.800,00 per spese legali di primo grado già ricevuti con l'esecuzione della sentenza del Tribunale e restituiti nella misura della differenza statuita dalla Corte, con la pronuncia cassata, di € 841,91. Il ha poi riferito che la somma di € 3.500,00 per spese Pt_1
legali di secondo grado oltre C.P.A. e I.V.A., che la Corte d'Appello nella sentenza n. 612/2019
pagina 14 di 16 aveva rifuso in favore dell'appellante, è stata invece riconosciuta al da (doc. 9 Pt_1 CP_1
. Tanto che il chiede il riconoscimento delle sole spese del giudizio di legittimità e Pt_1 Pt_1
del giudizio di rinvio.
17- Ferme le statuizioni in ordine alle spese di lite di cui alla sentenza di appello – sia per il primo che per il secondo grado, con la precisazione che le stesse vanno riconosciute in favore del vittorioso, e a carico di e in solido -, le spese di lite del Pt_1 CP_1 Parte_2
[.. giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza in solido de e del sig. e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i Controparte_1 Parte_2
parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022. La liquidazione va fatta secondo il valore della causa, nei compensi medi nello scaglione tra € 5.201,00 e €
26.000,00, con esclusione della fase decisionale nel giudizio avanti la Corte di Cassazione,
svoltosi in forma camerale, e con esclusione della fase istruttoria del giudizio di rinvio, in quanto non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di rinvio da Cassazione
di cui in epigrafe, così provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 4052/2015 del 30.10.2024 -
14.12.2015 del Tribunale di Venezia e per l'effetto, atteso il pagamento già effettuato in forza della sentenza di primo grado e la restituzione avvenuta in forza della sentenza di secondo grado,
condanna e il sig. in solido tra loro, a pagare al sig. Controparte_1 Parte_2 [...]
l'ulteriore somma di € 15.000,00, oltre rivalutazione e interessi secondo quanto Parte_1
statuito alle pagine 4 e 5 della sentenza di primo grado;
pagina 15 di 16 2-ferma la statuizione della sentenza d'appello relativa alle spese di lite di primo e secondo grado, con la precisazione che le stesse vanno riconosciute in favore del vittorioso, e a Pt_1
carico di e in solido, condanna in persona del CP_1 Parte_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore e in qualità di Direttore responsabile de il Parte_2
, in solido tra loro, a pagare a le spese processuali del giudizio di CP_1 Parte_1
legittimità e del presente giudizio di rinvio, che vengono liquidate, per il giudizio di legittimità in
€ 2.410,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge e per il presente giudizio di rinvio in
3.966,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Venezia, 13 gennaio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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