Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 febbraio 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 febbraio 1986 |
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- 1. Tfs statali: come si calcolaNoemi Secci · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 giugno 2022
Giurisprudenza • 152
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Versioni del testo
- Art. 1. Programmazione, organizzazione del lavoro, standards di produttivita' e di efficienza, aggiornamento del personale 1. Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e dall' articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590 , e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 , presso le singole Universita' ed i singoli istituti di istruzione universitaria si provvede alla programmazione ed organizzazione del lavoro secondo i criteri di produttivita' ed efficienza, anche mediante la qualificazione ed il perfezionamento professionale del personale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di ore di permesso retribuite per l'aggiornamento professionale, mediante i corsi di cui all' articolo 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore.
NOTE
Note all' art. 1:
- Il D.P.R. n. 382/1980 concerne l'ordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. I primi tre commi dell'art. 2 di tale decreto riguardano il piano quadriennale di sviluppo delle Universita'. Si trascrive il testo di detti commi:
"il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle Universita', che acquisiscono il parere delle facolta', nonche' delle ipotesi di vincolo di entrata - formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonche' del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo dell'Universita' ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con articolate previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalita' per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonche' delle necessita' di riequilibrio fra le diverse sedi.
Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facolta'.
Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro e' trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle Universita' affinche' esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi.
Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo".
Il piano, come prevede l' art. 1 della legge n. 590/1982 , e' approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione (v. appresso).
- La legge n. 590/1982 reca norme per l'istituzione di nuove Universita'. Il primo comma dell'art. 1 di tale legge e' cosi' formulato: "Il piano quadriennale di sviluppo della Universita', di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e' approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati".
- La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego.
- Il testo dell' art. 92 della legge n. 312/1980 concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, e' il seguente:
"Art. 92. (Aggiornamento del personale). - Il Ministero della pubblica istruzione, le Universita' e le opere universitarie indiranno annualmente corsi nazionali decentrati di aggiornamento e di qualificazione professionale per il personale di cui al presente capo.
Tali corsi potranno essere svolti nell'ambito delle prestazioni ordinarie del personale stesso, con il consenso degli interessati e delle rispettive facolta'.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito, sia per l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui ai commi precedenti, sia per il conseguimento del titolo d'istruzione della scuola dell'obbligo o di altro titolo di istruzione superiore". - Art. 2. Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro
In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti, e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, puo' istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennita' stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 .
Nota all' art. 2:
La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego. - Art. 3. Servizi sociali 1. Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attivita' in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, puo' essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle standards, sempreche' nei bilanci delle singole Universita' e dei singoli istituti di istruzione universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.
2. A carico del personale e' posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo.
3. La gestione del servizio puo' essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, ovvero svolta direttamente dall'amministrazione universitaria.
4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi.
5. E' fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta.
6. Le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attivita' a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformita' a quanto previsto dall' articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e dall' articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 23 della legge n. 93/1983 (per l'argomento della legge v. nella nota dell'art. 2) e' il seguente:
"Art. 23. (Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ) - Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonche' degli articoli 14, 15, 16, primo comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300 . Si applicano, altresi', nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione di appartenenza, le disposizioni di cui all'art. 10 della legge citata.
Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della presente legge, si provvedera' ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi di cui agli articoli 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , nonche' degli articoli 29 e 30 della legge medesima".
- La legge n. 300/1970 reca "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, delle liberta' sindacali e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". L'art. 11 di tale legge cosi' dispone: "Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori".