Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 febbraio 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 febbraio 1986 |
Commentari • 6
- 1. Tfs statali: come si calcolaNoemi Secci · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 giugno 2022
- 2. Dalla “carriera” alla “qualifica funzionale”: Evoluzione dell’assetto del personale della P.A. - Il comparto Università, Parte quintaSabetta Sergio Benedetto · https://www.diritto.it/ · 14 febbraio 2017
Leggi la quarta parte dell'articolo a questo link. Leggi la sesta parte dell'articolo a questo link. Il comparto universitario è stato l'unico, tra i comparti indicati dalla legge n. 312/80 ad avere un rapido inquadramento definitivo per qualifiche, il personale non docente in servizio all'1/7/1979 è stato inquadrato provvisoriamente, ai sensi dell'art. 82 della legge n. 312, in sei qualifiche che andavano dalla seconda qualifica, per il personale ausiliario e gli operai comuni, alla settima, per il personale delle carriere direttive, tuttavia la permanenza in queste qualifiche è stata di breve durata, in quanto si è immediatamente data attuazione alla procedura prevista per la …
Leggi di più… - 3. Legge 11/07/1980, n. 312 e inquadramento per mansioni: Evoluzione dell’assetto del personale della P.A. - Parte terzaSabetta Sergio Benedetto · https://www.diritto.it/ · 27 gennaio 2017
Leggi la prima parte dell'articolo a questo link. Leggi la seconda parte dell'articolo a questo link. Leggi la quarta parte dell'articolo a questo link. Introduzione Occorre preliminarmente differenziare fra “qualifica funzionale “ e “profilo professionale”, mentre il profilo professionale si riferisce alla singola concreta attività, al contrario la qualifica funzionale è una definizione generale ed astratta dell'attività dal che ne consegue che la qualifica funzionale contiene vari profili professionali. Questa distinzione si ripercuote da un punto di vista più strettamente politico nel coinvolgimento amministrativo-sindacale degli operatori della P.A. nell'individuazione dei caratteri …
Leggi di più… - 4. Corte Costituzionale 6 XII 2001Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 8 dicembre 2001
Corte Costituzionale Ordinanza n. 384 del 6 dicembre 2001 nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 (Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'art. 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987, n. 158, promossi con due ordinanze emesse il 27 settembre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce – sui ricorsi proposti da De Mauro Antonio e da De Vitiis Salvatore contro l'Università degli …
Leggi di più… - 5. D.L.vo 30.3.2001 n.165 (3)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 22 ottobre 2001
(…) Capo II Norme transitorie e finali Articolo 69 Norme transitorie (Art. 25, comma 4 del d.lgs n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs n. 387 del 1998) 1. Salvo che per le …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 150
- 1. Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2010Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'udienza del 13.03.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 13014/2024 TRA , nata a [...] il [...], Parte_1 dom.ta in S. GI UV (NA), rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Sergio Turrà (CF. - PEC: C.F._1 e dall'avv. Avv. Daniela Vallifuoco Email_1 (CF: – C.F._2 PEC: , presso lo studio del Email_2 primo elett.te domiciliata in Napoli alla Via G. Sanfelice 24, giusta procura alle liti in calce al ricorso; Ricorrente …Leggi di più...
- prescrizione crediti·
- differenze retributive·
- salario di anzianità·
- D.P.R. 268/1987·
- contrattualizzazione pubblico impiego·
- D.P.R. 347/1983·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- D.P.R. 333/1990·
- maggiorazione RIA·
- RIA
- 2. Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2024, n. 3366Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: 1. dr. Anna Carla Catalano Presidente 2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere 3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riunita in camera di consiglio il giorno 21 marzo 2024, ha deliberato in grado di appello la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 158/2020 vertente TRA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo Parte_1 in virtù di procura generale alle liti per Notar di Barano …Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- retribuzione individuale di anzianità (RIA)·
- legge 730/1986 art. 12·
- immissione in ruolo·
- D.P.R. 268/1987·
- giurisdizione·
- compensazione spese·
- prescrizione·
- D.P.R. 347/1983·
- D.P.R. 333/1990·
- contrattazione collettiva·
- appello
- 3. Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 664Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe Craca A seguito di trattazione scritta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3785/2021 R.G. promossa da: , rappr. e dif. dall'avv. CONTE ANNA; Parte_1 RICORRENTE contro : rappr. e dif. dall' Controparte_1 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI; RESISTENTE , Controparte_2 rappr. e dif. dagli avv.ti TRAVI RAFFAELLA e Grazia B M Marino; TERZO CHIAMATO RAGIONI DELLA DECISIONE Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l'istante in epigrafe indicata - premesso di essere …Leggi di più...
- giudicato esterno·
- frazionamento del credito·
- D.lgs. 517/1999·
- prescrizione quinquennale·
- lodo arbitrale·
- equiparazione personale universitario·
- indennità di equiparazione·
- art. 31 D.P.R. 761/1979·
- D.I. 9 novembre 1982·
- legittimazione passiva
- 4. Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 1579Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 30.1.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N. 9961/2024 RG TRA nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 rapp.ta e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Sergio Turrà e C.F._1 Daniela Vallifuoco, con cui elett.te domicilia in Napoli alla Via G. Sanfelice 24 (comunicazioni alla PEC: Email_1 Email_2 - ricorrente - E , in persona del Presidente della G. R., legale rappresentante p.t. …Leggi di più...
- giudicato·
- art. 19 L. 218/1952·
- prescrizione quinquennale·
- retribuzione individuale di anzianità (RIA)·
- differenze retributive·
- interessi legali·
- condanna al pagamento·
- compensazione spese di lite·
- rivalutazione monetaria
- 5. Trib. Bari, sentenza 17/06/2024, n. 2486Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 17.6.2024 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 12029/2021 del Ruolo Generale affari contenziosi TRA avv. CONTE A Parte_1 CONTRO avv. M LOIZZI, B MASSARELLI Controparte_1 E avv. Controparte_2 R TRAVI, M DI LANDRO conclusioni: come in atti e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato nell'anno 2021 l'istante conveniva in giudizio l' intimata chiedendo di CP_3 accertare il …Leggi di più...
- giudicato esterno·
- frazionamento del credito·
- indennità di equiparazione·
- abuso del processo·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- D.lgs. n. 517/1999·
- principio di uguaglianza·
- legittimazione passiva·
- art. 31 DPR n.761/1979·
- equiparazione trattamento economico
Versioni del testo
- Art. 1. Programmazione, organizzazione del lavoro, standards di produttivita' e di efficienza, aggiornamento del personale 1. Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e dall' articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590 , e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 , presso le singole Universita' ed i singoli istituti di istruzione universitaria si provvede alla programmazione ed organizzazione del lavoro secondo i criteri di produttivita' ed efficienza, anche mediante la qualificazione ed il perfezionamento professionale del personale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di ore di permesso retribuite per l'aggiornamento professionale, mediante i corsi di cui all' articolo 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore.
NOTE
Note all' art. 1:
- Il D.P.R. n. 382/1980 concerne l'ordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. I primi tre commi dell'art. 2 di tale decreto riguardano il piano quadriennale di sviluppo delle Universita'. Si trascrive il testo di detti commi:
"il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle Universita', che acquisiscono il parere delle facolta', nonche' delle ipotesi di vincolo di entrata - formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonche' del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo dell'Universita' ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con articolate previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalita' per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonche' delle necessita' di riequilibrio fra le diverse sedi.
Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facolta'.
Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro e' trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle Universita' affinche' esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi.
Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo".
Il piano, come prevede l' art. 1 della legge n. 590/1982 , e' approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione (v. appresso).
- La legge n. 590/1982 reca norme per l'istituzione di nuove Universita'. Il primo comma dell'art. 1 di tale legge e' cosi' formulato: "Il piano quadriennale di sviluppo della Universita', di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e' approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati".
- La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego.
- Il testo dell' art. 92 della legge n. 312/1980 concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, e' il seguente:
"Art. 92. (Aggiornamento del personale). - Il Ministero della pubblica istruzione, le Universita' e le opere universitarie indiranno annualmente corsi nazionali decentrati di aggiornamento e di qualificazione professionale per il personale di cui al presente capo.
Tali corsi potranno essere svolti nell'ambito delle prestazioni ordinarie del personale stesso, con il consenso degli interessati e delle rispettive facolta'.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito, sia per l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui ai commi precedenti, sia per il conseguimento del titolo d'istruzione della scuola dell'obbligo o di altro titolo di istruzione superiore". - Art. 2. Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro
In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti, e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, puo' istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennita' stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 .
Nota all' art. 2:
La legge n. 93/1983 concerne la legge-quadro sul pubblico impiego. - Art. 3. Servizi sociali 1. Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attivita' in orario sia antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi, puo' essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle standards, sempreche' nei bilanci delle singole Universita' e dei singoli istituti di istruzione universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.
2. A carico del personale e' posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo.
3. La gestione del servizio puo' essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, ovvero svolta direttamente dall'amministrazione universitaria.
4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi.
5. E' fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta.
6. Le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attivita' a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformita' a quanto previsto dall' articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e dall' articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 23 della legge n. 93/1983 (per l'argomento della legge v. nella nota dell'art. 2) e' il seguente:
"Art. 23. (Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ) - Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonche' degli articoli 14, 15, 16, primo comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300 . Si applicano, altresi', nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione di appartenenza, le disposizioni di cui all'art. 10 della legge citata.
Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della presente legge, si provvedera' ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi di cui agli articoli 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , nonche' degli articoli 29 e 30 della legge medesima".
- La legge n. 300/1970 reca "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, delle liberta' sindacali e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento". L'art. 11 di tale legge cosi' dispone: "Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori".