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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/08/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio il 25.7.2025, letti gli atti del procedimento n. 97/2025 r.g., trattenuto in decisione il 15.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Colonnetta n. 31, rappresentato e difeso dall'avv. Sonia Spinozzi del Foro di Chieti
ricorrente e
(C.F. ), nata a [...] l'[...], ivi residente in [...] C.F._2
Salvo D'Acquisto n. 22/B, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiola Cianci del Foro di Chieti
resistente e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]in Controparte_2 C.F._3
via F. Crispi n. 8
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._4
Madonna degli Angeli n. 90
Entrambe rappresentate e difese dall'avv. Fabiola Cianci del Foro di Chieti
intervenute volontariamente e
presso questo Tribunale Controparte_4
interventore necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni del ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale di Chieti adito: a modifica delle condizioni statuite con la
sentenza di divorzio n. 759/2015 del Tribunale di Chieti intervenuta tra i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 1066/2017 così provvedere: 1) revocare, dalla data della domanda, l'obbligo di contribuzione a carico del sig. in favore della sig.ra per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei figli maggiorenni e atteso che gli stessi, oltre ad essere economicamente CP_2 Per_1 CP_3
indipendenti, da tempo non coabitano più con la madre;
2) revocare, dalla data della domanda, l'obbligo di
contribuzione a carico del sig. in favore della sig.ra per il mantenimento del figlio Parte_1 Controparte_1
maggiorenne CE, convivente con la madre, ma economicamente autosufficiente;
3) e per l'effetto revocare - nei
Controparte_ confronti dell' - l'ordine di pagamento a favore della sig.ra della somma di € 540,00, Controparte_1
dalla data della domanda. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Conclusioni della resistente sig.ra e delle intervenute sig.re ed Controparte_1 Controparte_2
: “piaccia all'On.le Tribunale adito: --revocare il mantenimento in favore delle figlie Controparte_3 Controparte_2
e ; --confermare il mantenimento in favore del figlio CE, convivente con la madre, sigr.a Controparte_3 [...]
in quanto l'importo mensile di euro 800,00 non è sufficiente a soddisfare tutte le esigenze quotidiane;
in via CP_1
subordinata, ridurre la misura del mantenimento in favore del figlio;
in via ulteriormente Controparte_6
subordinata, revocare il mantenimento in favore di e porre a carico del padre, l'obbligo di contribuire Controparte_6 alle spese dentistiche sostenute dal figlio, nella misura del 50%.”
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
Con il suo ricorso introduttivo il sig. ha chiesto la modifica delle condizioni stabilite da Parte_1
questo Tribunale con la sentenza n. 759/2015 pubblicata il 23.12.2015, all'esito del procedimento n. 104/2014
r.g., con cui è stato dichiarato lo scioglimento del suo matrimonio con la sig.ra ed in Controparte_1
particolare la revoca del suo obbligo di versare alla sig.ra per il mantenimento dei figli CP_1 CP_2
(nata il [...]), (nato il [...]), (nata il [...]) e CE (nato il [...]), Per_1 CP_3
l'assegno di € 180,00 per ciascuno;
i primi tre figli, infatti, non convivevano più con la madre, e tutti i figli,
compreso CE, avevano raggiunto la loro autonomia economica.
Si è costituita la sig.ra la quale ha evidenziato che il ricorrente non contribuisce al Controparte_1
mantenimento del figlio sin dal mese di maggio 2019 (mese in cui ella e lo stesso figlio Per_1 Per_1
avevano chiesto all di cessare l'erogazione dell'assegno ex art. 8 comma 3 l. n. 898/1970), e si è CP_5
opposta alla revoca per quanto riguarda il figlio CE, con il quale convive, ed alle cui esigenze di mantenimento tuttora provvede, non avendo raggiunto la sua indipendenza economica.
Ha chiesto quindi il rigetto della richiesta di revoca dell'obbligo con riguardo al figlio CE, e che venga disposto il versamento dell'assegno direttamente in favore di quest'ultimo.
Sono intervenute volontariamente le sig.re e , le quali hanno confermato il venir Controparte_2 CP_3 meno dei presupposti di cui agli artt. 147 e 148 c.c., e non si sono opposte alla richiesta avanzata dal padre ricorrente per quanto riguarda il loro mantenimento.
In mancanza di richieste istruttorie delle parti, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza dell'8.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.7.2025.
1. Alla luce delle allegazioni e richieste della resistente e delle intervenute sig.re e Controparte_2 CP_3
deve essere revocato l'obbligo del ricorrente di provvedere al mantenimento dei figli (cui invero Per_1
non provvede sin dal mese di maggio 2019), e , essendo anche documentato in atti il fatto CP_2 CP_3
che i predetti figli, che hanno da tempo raggiunto la maggiore età, non vivono più con la madre ed hanno raggiunto la loro indipendenza economica (risultando dipendenti a tempo pieno della Gestioni
s.r.l.).
2. Il figlio sig. , maggiorenne, convive con la madre sig.ra , e dal 2024 Controparte_6 Controparte_1 svolge un'attività lavorativa a tempo determinato e pieno, con la qualifica di “professioni qualificate nei
servizi sanitari e sociali”, alle dipendenze della percependo una retribuzione di circa Controparte_7
€ 800,00 mensili.
2.1 Premesso che (Cass. Sez. I Civ., ordinanza n. 40282 del 15.12.2021) “In tema di contributo al mantenimento
del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita,
ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento
rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta
autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito
della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è
idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla
breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione”, l'importo della retribuzione percepita dal sig. può, ad avviso del Tribunale, essere ritenuto tale da consentirgli di soddisfare Controparte_6
tutte le sue ordinarie esigenze di mantenimento, anche in considerazione del fatto che egli convive con la madre sig.ra , e dunque non sostiene spese di locazione. Controparte_1
2.2 Non può, invece, essere sufficiente a consentire al sig. di soddisfare le sue esigenze di Controparte_6
mantenimento di carattere straordinario, la cui sussistenza ed attualità è stata peraltro documentata dalla resistente sig.ra che ha dato prova del fatto che il figlio necessita di dispendiose cure CP_1
odontoiatriche (v. preventivo del 22.5.2024 allegato alla sua comparsa di costituzione).
2.3 Non potendo ritenersi raggiunta una completa autonomia economica del figlio CE, deve quindi essere confermato l'obbligo del sig. di contribuire alle spese straordinarie sostenute Parte_1
nell'interesse del predetto figlio -spese che dovranno essere individuate, concordate preventivamente, e documentate ai fini del rimborso, nelle modalità stabilite dalle Linee Guida del C.N.F. nel 2017- nella misura del 50%, e la domanda del ricorrente può essere accolta nei limiti della revoca dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento dell'importo di € 180,00 mensili.
3 Non può poi essere accolta la richiesta del ricorrente di revoca dell'ordine all' di pagamento degli CP_5
assegni di mantenimento, essendo onere delle parti interessate comunicare a quest'ultimo ente le disposizioni del Tribunale in tema di mantenimento dei figli (ai sensi dell'art. 8 comma 3 l. n. 898/1970 e dell'art. 473bis.37 c.p.c.).
4 Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite: da un lato la sig.ra non ha dato alcun riscontro alla richiesta del sig. , Controparte_1 Pt_1
datata 26.11.2024, volta al deposito di un ricorso congiunto per la revoca dell'obbligo di mantenimento,
imponendogli l'instaurazione del presente procedimento contenzioso;
dall'altro il ricorrente ha chiesto la revoca di un obbligo di mantenimento nei confronti del figlio cui, di fatto, non provvedeva sin Per_1 dal mese di maggio 2019 su richiesta dello stesso figlio (circostanza di cui non ha fatto menzione nel ricorso introduttivo), e la richiesta di revoca nei confronti del figlio è risultata fondata Controparte_6
soltanto in parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra e con l'intervento volontario delle sig.re e Controparte_1 Controparte_2
, con ricorso depositato il 28.1.2025, così decide: CP_3
• revoca, con decorrenza dal deposito dell'atto introduttivo, l'obbligo del sig. di Parte_1 versare alla sig.ra l'assegno di mantenimento dei figli Controparte_1 Persona_2 CP_2
e , stabilito con la sentenza n. 759/2015 emessa da questo Tribunale e pubblicata il CP_3
23.12.2015, all'esito del procedimento n. 104/2014 r.g.;
• revoca, con decorrenza dal deposito dell'atto introduttivo, l'obbligo del sig. di Parte_1
versare alla sig.ra l'assegno di mantenimento del figlio sig. , Controparte_1 Controparte_6
stabilito con la sentenza indicata al punto che precede, fermo l'obbligo del medesimo ricorrente di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del predetto figlio, individuate, concordate preventivamente, e documentate ai fini del rimborso, nelle modalità stabilite dalle Linee Guida del C.N.F. nel 2017;
• respinge la richiesta del ricorrente relativa alla revoca dell'ordine di pagamento all;
CP_5
• dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Chieti, 25.7.2025
IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco