Ordinanza cautelare 24 aprile 2020
Sentenza 8 giugno 2021
Ordinanza collegiale 18 febbraio 2022
Sentenza 10 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/06/2022, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 00966/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2020, proposto da
RE RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Durano, Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Mesagne, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO AG, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, 30;
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. 36 del 19 marzo 2019 rilasciato del Comune di Mesagne per la realizzazione di lavori di ampliamento sull’immobile ubicato in Via Alimini n. 7, Contrada Torretta, identificato in Catasto al Foglio n. 29, particella n. 198;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mesagne e di IO AG;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. RE RI ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del permesso di costruire n. 36 del 19 marzo 2019 rilasciato dal Comune di Mesagne alla Sig.ra AG IO per la realizzazione di un ampliamento sull’immobile di sua proprietà.
2. In particolare, il sig. RE RI ha riferito che:
- il ricorrente “è proprietario insieme alla moglie di una costruzione per civile abitazione al piano terra e primo piano ubicata in Mesagne alla Via Alimini (in catasto alla Fol 29 p.lla n. 199), edificata in forza di permesso di costruire n. 1/2009 rilasciato dal Comune di Mesagne”;
- l’immobile “occupa un lotto di terreno che confina con altro lotto ove insiste una costruzione ad uso residenziale di proprietà della Sig.ra AG IO, a suo tempo realizzata in forza di permesso di costruire n. 202/2007”;
- i predetti lotti di terreno “sono confinanti nella intera loro lunghezza e le costruzioni che su di essi insistono sono per una loro porzione edificati in aderenza”;
- “alcuni anni or sono la confinante ebbe a realizzare alcuni pergolati in legno” a seguito di DIA, non oggetto di contestazione;
- “recentemente il ricorrente ha verificato che la confinante aveva avviato lavori edili sul lotto di sua proprietà”;
- a seguito di accesso agli atti, il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che “la confinante Sig.ra AG aveva ottenuto un permesso di costruire (n. 36/2019) per la realizzazione di un ampliamento ex l.r. n. 14/2009 della costruzione di sua proprietà”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “Violazione e falsa applicazione art. 3 e 5 L.R. n. 14/2009. Eccesso di potere per difetto di presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione” (primo motivo);
- “Violazione e falsa applicazione art. 3 L.R. n. 14/2009 e art. 46 N.T.A. P.R.G. Eccesso di potere per manifesta irrazionalità dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria, difetto di presupposti ed ulteriori profili” (secondo motivo);
- “L’art. 46 delle N.T.A. del vigente P.R.G. nel regolare gli interventi di ampliamento e completamento degli edifici esistenti in “zona omogenea B4 estensiva a ville” prevede che debbano essere rispettati tra gli altri i seguenti parametri: DC – distanza dai confini: H x 0,5 con un minimo di ml. 5,00; DF – Distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicenti per 0,5 = (H1: h4) 0,5 con un minimo di ml 10,00”, laddove invece nel caso di specie “la costruzione realizzata ex piano casa (copertura di vecchia veranda scoperta) risulta ad una distanza di mt. 5,00 dalla costruzione di proprietà del ricorrente (invece che a mt. 10,00) e la costruzione accessoria … risulta realizzata sul confine di proprietà, in violazione della distanza minima di mt. 5,00 dal confine” (terzo motivo);
- la “veranda non è stata minimamente considerata in termini di volume e superfice utile, quasi che si trattasse di intervento soggetto ad edilizia libera” e comunque “la nuova stanza (veranda coperta in muratura da tre late con porta scorrevole sul quarto lato) risulta realizzata in palese violazione delle norme in tema di distanza tra costruzioni e dal confine poiché si viene a trovare sul confine e in aderenza con il fabbricato di proprietà del ricorrente” (quarto motivo).
4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Mesagne e la sig.ra IO AG che hanno eccepito l’irricevibilità (per tardività) e l’inammissibilità (per carenza di interesse) del ricorso e ne hanno comunque chiesto il rigetto.
5. Con sentenza non definitiva n. 889 dell’8.6.2021 questo TAR ha parzialmente definito il giudizio, statuendo che:
“4 . - Tanto premesso, il Collegio ritiene, innanzitutto, che l’eccezione preliminare di irricevibilità formulata dal Comune di Mesagne resistente e dalla controinteressata debba essere disattesa.
… (omissis) … il termine decadenziale di impugnazione non può farsi decorrere dal mero inizio dei lavori edilizi in questione, ma da quello della conoscenza riveniente dall’esercizio del diritto di accesso.
Ne consegue la ricevibilità del gravame.
5. - E’, invece, in parte fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, spiegata in limine dal Comune di Mesagne resistente e dalla controinteressata, con riferimento ad alcune delle censure proposte, nei sensi e limiti nel prosieguo precisati.
5.1 - Ed invero, è stato condivisibilmente osservato che <<lo stabile collegamento con l’area interessata dalle opere edilizie, non è sufficiente a comprovare anche l’interesse ad agire: il quale deve, invece, derivare da un concreto pregiudizio per l’interessato.
… (omissis) …
5.2 - Ciò posto, il ricorso in esame:
- è ammissibile solo con riferimento alle censure relative alle dedotte violazioni delle norme sulle distanze (dal confine e tra edifici), direttamente ex se incidenti sul diritto di proprietà del ricorrente e riguardo alle quali lo stesso ha pure efficacemente specificato (cfr. la memoria difensiva del 1° ottobre 2020) che è “comunque evidente l’interesse del ricorrente che (come risulta dalla documentazione prodotta) vede realizzato sul confine del giardino della propria villa una costruzione in muratura a forte impatto visivo con notevole incidenza sulle condizioni di luce ed aria. Si tratta peraltro di palese violazione delle norme in tema di distanze, a fronte della quale il confinante vanta diritti soggettivi tutelabili anche dinanzi al giudice civile”;
- è, invece, inammissibile per difetto di interesse, con riferimento alle ulteriori doglianze proposte, rispetto alle quali non sono sufficienti ad integrare un concreto ed effettivo pregiudizio i successivi generici rilievi, inerenti - peraltro, solo - agli “aumenti di volume”, di cui alla ridetta memoria difensiva del 1° ottobre 2020 (determinazione di “un forte impatto visivo” e alterazione delle “preesistenti condizioni di luce ed aria”) ”.
6. Nel contempo, con la predetta sentenza non definitiva, questo TAR ha ritenuto che “ in relazione alle sole censure (ammissibili) riguardanti la dedotta violazione delle norme sulle distanze, la causa non risulta matura per la decisione, necessitando di accertamenti istruttori.
6.1 - Osserva questa Sezione che:
- il Comune resistente assume che, “effettivamente la veranda autorizzata viene a disporsi in aderenza con la costruzione del ricorrente andando a colmare quel distacco preesistente di mt. 5,00, riveniente da tipologia edilizia prevista nel piano particolareggiato previgente al P.R.G., ovvero il “Piano di Lottizzazione Torretta”. E’ vero che l’attuale norma di P.R.G. (art. 46) prevede la distanza tra edificio e confine di proprietà pari a mt. 5,00 …..Però, è vero anche che le N.T.A. del P.R.G, per le distanze tra fabbricati, vedi art. 18, ammettono la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti; …..Nel caso di specie è stata autorizzata una costruzione in aderenza con l’edificio posto sul confine del ricorrente, andando a eliminare l’intercapedine precostituitasi, come esplicitato, in linea e non in contrasto con le N.T.A. del P.R.G.”;
- la controinteressata afferma di avere <<costruito per prima la veranda costituita dal porticato chiuso, si è posta a cinque metri dal confine: il ricorrente, che ha costruito per secondo, si è posto sul confine, non rispettando la distanza di dieci metri dal fabbricato. Si deve subito dire che con l’odierno ampliamento non è stata realizzata la copertura di una vecchia veranda scoperta in quanto l’originariamente veranda (già coperta) fu realizzata nel 2007 e nel 2011, con permesso di costruire 202/2002 e d.i.a. N 114/2011. Essa, coperta ma aperta, è considerata ai fini della superficie, ma non della cubatura. Così posta la questione, l’ampliamento della “vecchia” veranda”, riposizionandosi sul confine, è oggi in aderenza con la costruzione del ricorrente, così riportando il contesto a canoni di legittimità>>.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover acquisire una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, a firma del Responsabile pro tempore dell’Ufficio “Urbanistica - Edilizia Privata e Pubblica” del Comune di Mesagne, che, in particolare, precisi (anche a seguito di apposito sopralluogo):
- le esatte consistenza e modalità dell’intervento edilizio, autorizzato con il gravato permesso di costruire n. 36/2019, sulla veranda preesistente e dell’intervento sul pergolato in legno preesistente, ponendolo specificamente in raffronto con gli interventi edilizi in precedenza assentiti e/o segnalati (sia in favore del ricorrente, sia in favore della controinteressata); e tanto, in particolare, in relazione alla controdedotta costruzione in aderenza con l’edificio posto sul confine dal ricorrente, in asserita (dal Comune resistente e dalla controinteressata) applicazione dell’art. 18 delle N.T.A. dello strumento urbanistico locale;
- l’esatto stato dei luoghi, da cui in particolare si evinca anche l’esatta situazione della costruzione nella proprietà del ricorrente, in corrispondenza agli interventi edilizi autorizzati con il permesso di costruire n. 36/2019 sulla veranda e sul pergolato in legno preesistenti;
- copia autentica della pertinente specifica documentazione, anche fotografica;
- copia autentica della documentazione di progetto, inerente al permesso di costruire n. 36/2019 (ivi inclusa la relazione descrittiva) e dell’art. 18 delle NN.TT.AA. del P.R.G. vigente del Comune di Mesagne.
A tale adempimento istruttorio il Comune di Mesagne dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia ”.
7. Il Comune di Mesagne ha depositato agli atti di causa, in data 30 luglio 2021, la relazione istruttoria prot. n. 23721 del 29 luglio 2021, con cui:
- ha indicato i precedenti titoli edilizi relativi all’immobile di proprietà della controinteressata, Signora AG, antecedenti al gravato permesso di costruire n. 36/2019 (da ultimo, D.I.A. in sanatoria del 30 maggio 2011);
- ha precisato che “L’ultimo titolo edilizio (Permesso di costruire n. 36/2019 del 19/03/2019) prevede alcuni interventi edilizi sull’edificio esistente e precisamente: la copertura di un pergolato posto sul retro del fabbricato, a confine con proprietà RI; la chiusura della veranda esistente per realizzare una dispensa; la realizzazione di un nuovo volume accessorio staccato dall’abitazione principale da destinare a deposito con annesso bagno; la realizzazione di un vano tecnico a servizio della piscina per alloggiamento pompe ”, riportando a chiarimento alcune immagini estratte dagli elaborati di progetto;
- ha relazionato riguardo al sopralluogo effettuato il 27 luglio 2021, fornendo altresì documentazione fotografica;
- ha illustrato che <<In merito all’immobile di proprietà RI, nella pratica edilizia risultano i seguenti titoli edilizi: - Permesso di costruire n. 1/2009 del 24/12/2008 per “la realizzazione di una civile abitazione al piano terra e piano primo” ubicata alla C.da Torretta - via Alimini >>;
- ha prodotto altresì documentazione fotografica relativa al “ fabbricato di proprietà RI, posto sul confine (in aderenza a nuova veranda - ex pergolato - di proprietà AG) ”.
8. All’udienza pubblica del 20 ottobre 2021, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
9. Con ordinanza n. 281 del 18.02.2022, questo TAR ha ritenuto la necessità “ di disporre ulteriori accertamenti istruttori a carico del Comune di Mesagne, e segnatamente:
- una dettagliata relazione di chiarimenti, a firma del Responsabile pro tempore dell’Ufficio “Urbanistica - Edilizia Privata e Pubblica” del Comune di Mesagne, che illustri, anche a seguito di ulteriore sopralluogo, specificamente: se la porzione del muro laterale sul confine, di cui alla seconda foto (in basso) a pag. 8 e alla prima foto (in alto) a pag. 13 della relazione istruttoria prot. n. 23721 del 29 luglio 2021 del Comune di Mesagne, sia o meno in tutto o in parte muro d’attico e se la stessa fosse o meno preesistente al gravato permesso di costruire n. 36/2019;
- copia autentica della pertinente documentazione.
A tale adempimento istruttorio il Comune di Mesagne dovrà provvedere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria ”.
10. Con relazione dirigenziale in data 11.03.2022, corredata da documentazione fotografica, l’Amministrazione comunale ha adempiuto il predetto incombente istruttorio, riferendo che:
- “ il muro d’attico del terrazzo di proprietà AG … risulta preesistente al permesso n. 36/2019 in quanto l’immobile AG è stato realizzato in epoca precedente a quello Di RI. Quest’ultimo, per parte di esso (vano galleria), è stato realizzato in aderenza al fabbricato AG, lasciandone a vista, per differente altezza, la porzione di muro che fuoriesce rispetto al tegumento in tegole. … il paramento a vista esterno di detto muro, per alcuni tratti, non è solo muro d’attico ma anche muro di fabbrica dell’immobile AG ”;
- “ In conclusione, si afferma che la porzione di muro in esame è un muro d’attico e, per tratti, è anche muro di fabbrica dell’immobile AG; si afferma anche che il manufatto è preesistente al gravato permesso di costruire n. 36/2019 ”.
11. Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
12. Nella pubblica udienza del 4.5.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il ricorso, con riguardo alle censure non delibate con la sentenza non definitiva n. 889/2021, è infondato.
13.1. Innanzi tutto occorre esaminare la doglianza con cui è stata censurata la violazione delle norme sulle distanze dal confine in riferimento alla realizzazione del manufatto accessorio, separato dalla costruzione principale, destinato a deposito, ripostiglio e bagno.
In proposito, parte ricorrente sostiene che sia dirimente il disposto dell’art. 46 delle NTA del PRG nella parte in cui prevede la distanza di 5 metri dal confine per la realizzazione degli “ interventi di ampliamento e completamento delle costruzioni ”, dal momento che la necessità di assicurare il rispetto di una determinata distanza (non solo dalle costruzioni ma anche dal) confine impedisce l’applicazione del principio di prevenzione (in base al quale, nel caso in cui su due fondi contigui non esistano costruzioni, al proprietario che costruisce per primo è offerta una triplice facoltà, potendo egli edificare sia rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal codice, sia sul confine, sia ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta).
In effetti, se ci limitasse a considerare la predetta norma, nel caso di specie si dovrebbe escludere l’applicazione del principio di prevenzione a vantaggio della controinteressata.
Senonché, la giurisprudenza della Suprema Corte è univoca nell’affermare che il principio di prevenzione, che di norma non può operare allorquando le NTA prevedano (non solo la distanza tra le costruzioni ma anche) la distanza dal confine, torna applicabile (anche nel caso in cui è prevista la distanza dal confine) quando è ammessa la costruzione in aderenza.
In questo caso, chi costruisce per primo non può costruire ad una distanza inferiore a quella dal confine, ma può costruire esattamente sul confine: “ In tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875 c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza ” (Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, n.25191); “ Il criterio della prevenzione viene derogato dal regolamento comunale edilizio, qualora lo stesso stabilisca la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine, a meno che sia comunque consentito costruire in aderenza o in appoggio; in tal caso, infatti, il primo costruttore può scegliere se edificare a distanza regolamentare o erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite, ma non può invece costruire a distanza inferiore dal confine ” (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 12/04/2019 n. 807).
Il predetto principio è pedissequamente applicabile nel caso di specie, dal momento che l’art. 46 delle NTA del PRG deve essere letto congiuntamente all’art. 18 delle medesime NTA, che ammette “ la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti ”, ciò che consente la piena operatività del principio di prevenzione e vale a legittimare la costruzione sul confine del fabbricato accessorio.
13.2. Per i medesimi motivi devono essere respinte le censure che si appuntano sulla copertura del pergolato costruito in aderenza al fabbricato del ricorrente (già) posizionato sul confine, in continuità rispetto al muro di fabbrica preesistente al rilascio del titolo impugnato (cfr. relazione dirigenziale in data 11.03.2022).
Ed invero, in questo caso, a seguito della costruzione sul confine da parte del ricorrente, la controinteressata ha legittimamente esercitato la facoltà di costruire in aderenza: “ il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c. ” (Cassazione civile, Sez. II, 09/09/2019 n. 22447).
13.3. Quanto alla veranda, è appena il caso di osservare che il relativo intervento non innova in senso sostanziale lo stato dell’immobile di proprietà della controinteressata rispetto alla configurazione preesistente, dal momento che il manufatto in questione era stato già collocato alla distanza di metri cinque dal confine in virtù di precedenti titoli edilizi, come si evince anche dalle planimetrie all’allegate in atti dal Comune (cfr. planimetria a pag. 2 della relazione dirigenziale in data 29.07.2021).
14. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO