TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1731/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1731/2024 R.G.,
OGGETTO: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 21/01/2025; promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente ad Parte_1 C.F._1
Avola, Via Malta n.52, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Via Roma n.87, presso lo studio dell'avv. Paolo Alessi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato ad [...] l'[...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
- resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/05/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente, celebrato con rito civile in Augusta (SR) in data
7/04/2016 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Avola al n. 23, Parte II, Serie C,
Anno 2016). pagina 1 di 3 Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con il sig. , in data 7/04/2016, in Augusta (SR); Controparte_1
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- di essersi separata consensualmente dal marito con sentenza n. 2/2022 pubblicata il 3/01/2022;
- di non essersi mai più riconciliati a far data dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata.
Con decreto del 20/05/2024, il Giudice delegato alla trattazione del giudizio ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 21/01/2025, fissando il termine del 31/10/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo, all'udienza camerale all'uopo fissata, il Giudice – dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente e constatato che non vi fossero provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere né attività istruttoria da compiere – poneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dal difensore della ricorrente in seno al verbale di udienza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale, attinto ritualmente dalla notifica del ricorso, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine risulta, inftti, dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Nessun'altra statuizione va adottata.
Le spese processuali vanno compensate avuto riguardo al contegno del resistente che non costituendosi non ha ostacolato la domanda della ricorrente.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Controparte_1
celebrato, con rito civile, in Augusta (SR), in data 7/04/2016 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Avola al n. 23, Parte II, Serie C, Anno 2016), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 4/02/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1731/2024 R.G.,
OGGETTO: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 21/01/2025; promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente ad Parte_1 C.F._1
Avola, Via Malta n.52, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Via Roma n.87, presso lo studio dell'avv. Paolo Alessi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato ad [...] l'[...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
- resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/05/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente, celebrato con rito civile in Augusta (SR) in data
7/04/2016 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Avola al n. 23, Parte II, Serie C,
Anno 2016). pagina 1 di 3 Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con il sig. , in data 7/04/2016, in Augusta (SR); Controparte_1
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- di essersi separata consensualmente dal marito con sentenza n. 2/2022 pubblicata il 3/01/2022;
- di non essersi mai più riconciliati a far data dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata.
Con decreto del 20/05/2024, il Giudice delegato alla trattazione del giudizio ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 21/01/2025, fissando il termine del 31/10/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo, all'udienza camerale all'uopo fissata, il Giudice – dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente e constatato che non vi fossero provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere né attività istruttoria da compiere – poneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate dal difensore della ricorrente in seno al verbale di udienza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale, attinto ritualmente dalla notifica del ricorso, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine risulta, inftti, dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Nessun'altra statuizione va adottata.
Le spese processuali vanno compensate avuto riguardo al contegno del resistente che non costituendosi non ha ostacolato la domanda della ricorrente.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , Parte_1 Controparte_1
celebrato, con rito civile, in Augusta (SR), in data 7/04/2016 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del Comune di Avola al n. 23, Parte II, Serie C, Anno 2016), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 4/02/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3