Articolo 85 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 84Articolo 86
Versione
13 luglio 1980
Art. 85. (Decorrenza)

Il personale di cui all'articolo 78 in servizio alla data del 1 luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attivita' tecnica, specialistica o professionale, e' collocato, dalla stessa data del 1 luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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