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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1294/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. ES D'ANELLA Presidente
Dott. AN NC PIROLA Consigliere rel.
Dott. Nicoletta SOMMAZZI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
TRENTO, 4 67051 AVEZZANO presso lo studio dell'avv. TARQUINI TIZIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA DE AMICIS 49 MILANO presso lo studio dell'avv. GELPI ANNA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GELPI VITTORIO
( ) VIA CINQUE GIORNATE, 61 22100 COMO;
DALLE C.F._2
pagina 1 di 9 ( VIA CINQUE GIORNATE, 61 22100 Parte_2 C.F._3
COMO;
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza di primo grado impugnata n. 2309/2025 dal Tribunale di Milano in persona dell'Ill.ma Giudice D ott.ssa Nicotra, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 19.03.2025, all'esito del giudizio rubricato al n. 619/2023 R.G., notificata in data 28.0 3 .202 5 , con espressi richiamo e riproposizione di tutte le domande, eccezioni, istanze, anche istruttorie di rinnovazione e/o ammissione della C.T.U., deduzioni, argomentazioni, difese e tesi, dedotti a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio e da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, contrariis reiectis, accogliere per tutte le ragioni ed i motivi tutti dedotti nella precedente narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza di primo grado impugnata n. 2309/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 19.03.2025, all'esito del giudizio rubricato al n. 619/2023 R.G., con espressa riproposizione di tutte le domande, eccezioni, istanze, deduzioni, argomentazioni, difese e tesi, dedotti a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio, accertare e dichiarare e conseguentemente rigettate tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di prime cure, riformare la sentenza impugnata anche circa la statuita compensazione parziale delle spese di lite per tutti i motivi esposti nel presente atto. In tutti i casi con vittoria di spese esenti e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di Legge. In Istruttoria: 1) Disporsi l'acquisizione d'ufficio del fascicolo telematico di primo grado Trib. Milano n. RG 619/2023 ed anche del procedimento per a.t.p. RG. 39427/2020; 2) Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'ammissione, si opus sit, della richiesta rinnovazione/integrazione ed ammissione C.T.U., affinché il Tecnico incaricato, esaminati gli atti depositati in giudizio ed i documenti di causa, accerti e verifichi le patologie successivamente insorte sulla persona dell'appellante e l'eziopatogenesi delle stesse come da certificazione in atti del 4.7.2022 a firma del Dirigente Medico della , e, in conseguenza, indichi e quantifichi il Parte_3 danno biologico, permanente, temporaneo ed il danno non patrimoniale connesso. 3) Con l'originale del presente atto, oltre agli originali di notificazione dell'atto di appello, saranno depositati i seguenti documenti: 1) Copia autenticata della sentenza impugnata del Tribunale di
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Milano n. 2309/2025; 2) Originale di notificazione della sentenza impugnata del 28.03.2025; 3) Fascicolo di parte del giudizio di prime cure. Con ogni più ampia riserva di emendare le domande, modificare e formulare nuove conclusioni all'esito delle eccezioni e difese che andranno a spendere gli appellati.
Per Controparte_1
Nel merito in via principale: respingere il proposto gravame poiché infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese. In via istruttoria: rigettare l'istanza di rinnovazione/integrazione della CTU per essere del tutto infondati e/o irrilevanti i rilievi di parte appellante a sostegno della stessa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. affetta da molti anni da spondilodiscoartrosi responsabile di sintomatologia dolorosa Parte_1 caratterizzata da sciatalgia e ernie lombari, si sottponeva nel 2012 ad un intervento chirurgico di emilaminectomia sinistra L4-L5 presso l'Istituto Rizzoli di Bologna. In assenza di miglioramenti della patologia, nel 2016, si era sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico di revisione dell'artrodesi lombare presso l'Istituto Galeazzi. Lamentando un peggioramento delle proprie condizioni di vita in seguito a questo intervento, promuoveva un atp. Al suo esito citava in giudizio l' per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali derivatele dalla sottoposizione ad un intervento chirurgico inutile, così individuati: i) danno biologico permanente e temporaneo identificato nel peggioramento della qualità della vita – correlato all'impossibilità mantenere una posizione eretta, di sorreggere pesi e di perdita delle relazioni sociali, essendo costretta a trascorrere le sue giornate in casa con riduzione della vita di relazione- e nel correlata danno morale derivante dalla sofferenza psichica indottale dalle citate condizioni;
ii) danno da perdita di chance integrato dalla perdita della possibilità di ottenere un diverso risultato in termine di cure alternative, guarigione e minori sofferenze;
iii) violazione del diritto al consenso informato, in quanto il contenuto dello stesso rappresentava, contrariamente al vero, informazioni rassicuranti sull'esito dell'intervento, cosicché l'attrice non ha potuto decidere consapevolmente di sottoporsi all'intervento, anziché di scegliere cure alternative;
iv) spese di ctu e di atp e spese di mediazione.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2309/2025 pubblicata in data 19.3.2025, ha parzialmente accolto la domanda. Il tribunale, recependo il contenuto della ctu, ha ritenuto che: i) l'intervento chirurgico fosse stato correttamente eseguito;
ii) il peggioramento successivo veniva ricondotto alla presenza della patologia degenerativa del rachide lombare con inquadramento dello stesso nella
“numerosa casistica della fallita chirurgia spinale (FBSS, Failed Back Surgery Syndrome). Si tratta di una sindrome che individua un quadro di dolore neuropatico cronico, che fa seguito ad uno o più interventi sulla spina, interventi il cui scopo era stato proprio quello di eliminare la causa di quel dolore -psg. 4 sentenza-; iii) la paziente era affetta dalla FBSS già prima dell'intervento presso il risultando tale sindrome acclarata già CP_1 nell'ottobre del 2012, all'epoca dell'intervento chirurgico eseguito presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna - pag.4 sentenza-; iv) l'intervento eseguito, pur non avendo comportato un peggioramento del quadro pregresso pagina 3 di 9 della paziente, abbia determinato un danno biologico permanente stimato nel 3-4%, relativo agli esiti anatomici dell'intervento, oltre ad un danno biologico temporaneo concretizzatosi in 8 giorni di inabilità assoluta corrispondente al ricovero, un periodo di invalidità temporanea parziale di 20 giorni mediamente al 75%, un periodo di invalidità temporanea parziale di 20 giorni mediamente al 50% e un periodo di invalidità temporanea parziale di 20 mediamente al 25% -pag.5 sottolineatura aggiunta-. Quindi, reputava il tribunale che “l'intervento eseguito dall pur non avendo Controparte_2 aggravato le menomazioni derivanti dalla patologia della paziente so, ha comunque comportato dei postumi permanenti, costituiti dagli esiti anatomici dell'intervento” -pag.
5-. Pertanto, il tribunale liquidava il danno biologico in complessivi € 6.798,49 [di cui € 3.916,14, per danno biologico permanente, € 2.099,12, a titolo di danno temporaneo e € 783,22 per danno morale]. Inoltre, rigettava la domanda con riferimento alla lesione del diritto all'autodeterminazione per difetto di allegazione del danno conseguente. Rigettava anche la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico e l'insussistenza di postumi incidenti sulla sintomatologia dolora e sui disturbi psichici della stessa escludeva il predetto danno. Né l'intervento aveva precluso l'efficacia di ulteriori terapie, posto anche che la paziente aveva già tentato prima dello stesso multipli interventi anche chirurgici. Infine, riconosceva l'importo di € 368,45 a titolo di spese mediche, per una somma complessiva - comprensiva degli interessi compensativi- di € 7.889,58. Compensava per la metà le spese -comprensive di quelle di mediazione -tenuto conto della disponibilità del convenuto a conciliare la lite e poneva la restante metà a carico della stessa. Poneva per intero a carico dell' le spese di ctu. Controparte_1
3. ha proposto appello articolato in tre motivi: Pt_1
3.1 con il primo motivo, censura: a) la ritenuta “assenza di postumi incidenti sul peggioramento della sintomatologia dolorosa e dei disturbi psichici della paziente dopo l'intervento oggetto di causa” -pag.10 sentenza-, stante l'assenza di documentazione medica a riguardo, fatta eccezione per il certificato del dott. dell'11.7.2020 riportato nella relazione del consulente di parte dott. Per_1
posto che: i) il certificato medico del dott. richiamato dal tribunale è del Per_2 Per_1 19.6.2022, successivo alla ctu, riferiva un aggravamento della sindrome depressiva di cui era affetta la dopo l'intervento del 2016; ii) il tribunale ha omesso di considerare il Pt_1 certificato dell' del 4.7.2022 -doc.
3- che riferisce una recente comparsa di una Parte_3 sindrome algo disfunzionale a carico degli arti inferiori e la quasi scomparsa della deambulazione autonoma;
iii) erroneamente il tribunale ha ritenuto che la relazione del dott.
[...] nulla aggiungesse rispetto alle conclusioni della ctu, quando, invece, la stessa Per_2 evidenziava un recente aggravamento della condizione clinica dell'appellante, richiamando il certificato dell' del 4.7.2022; iv) ha omesso di considerare la fattura del 7.2.2023 Parte_3 della psicoterapeuta, dott.ssa da cui era desumibile che l'appellante necessitasse Persona_3 di sostegno psicologico;
b) l'affermazione del tribunale secondo cui: “i) secondo il giudizio dei consulenti la paziente era affetta dalla FBSS già prima dell'intervento presso il risultando tale CP_1 sindrome acclarata già nell'ottobre del 2012, all'epoca dell'intervento chirurgico e sso l'Istituto pagina 4 di 9 Ortopedico Rizzoli di Bologna;
”-pag. 4 sentenza-, in quanto in contrasto con quanto affermato dai ctu secondo cui “più un paziente viene sottoposto ad intervento chirurgico, più la possibilità di successo diminuisce. Le percentuali di successo al secondo intervento spinale sono del 30%, al terzo intervento scendono al 15% ed al quarto cadono al 5% ..”, desumendosi da ciò che i danni di cui è portatrice l'appellante sono la conseguenza di questo ulteriore intervento ritenuto inutile dai ctu. Conseguentemente, l'appellante insiste per un'integrazione di ctu diretta ad accertare l'ulteriore danno derivante dall'aggravamento delle condizioni di salute successive all'intervento con applicazione del corretto bareme per la valutazione del dolore neuropatico, in quanto i ctu non hanno applicato quelle accreditate dalla comunità scientifica che tengono conto dell'intensità del dolore sulla base della regione corporea interessata;
3.2 con il secondo motivo censura il rigetto del danno da violazione del consenso informato, sia in relazione al pregiudizio alla salute, sia alle ulteriori conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione in quanto allegate e provate;
3.3 con il terzo motivo censura la parziale compensazione delle spese.
4. L ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale è infondato.
1.1 Il primo motivo è infondato. I ctu hanno accertato quanto segue: i) “La sig.ra è affetta da spondiloartrosi da molti anni responsabile di sintomatologia Parte_1 dolorosa c lombalgia e sciatalgia per ernie lombari” -pag.45- ctu-; ii) in tale contesto, la medesima si sottoponeva ad un primo intervento di asportazione di ernia discale lombare nel 1993 e a un secondo intervento di asportazione di ernia discale lombare nel 2008; iii) persistendo la lombosciatalgia si sottoponeva, nel 2012 presso l'Istituto Rizzoli di Bologna, ad un terzo intervento chirurgico di “emilaminectomia sinistra L4-L5, lisi della radice e foraminotomia L4-5 e stabilizzazione ibrida con sistema rigido peduncolare L4-L5 e dinamico L3-4” - pag.24 ctu-; iv) “Dopo un iniziale e parziale beneficio la paziente ripresentava significativa sindrome algico- disfunzionale per cui dopo aver consultato uno specialista ortopedico dell'Istituto Galeazzi di Milano accettava di sottoporsi ad intervento di rimozione dell'impianto lombare e nuova artrodesi dorso- lombare + corner osteotomy in L4” -pag. 24 ctu-; Ciò posto, in relazione alle censure mosse con il motivo di appello si osserva quanto segue. I ctu affermano che la sindrome da FBSS si era manifestata già dopo l'intervento effettuato a Bologna “Nel concreto l'intervento eseguito presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna era esitato nella sindrome del fallimento della chirurgia spinale (FBSS, Failed Back Surgery Syndrome).” -pag. 45 ctu-. Essa consiste in un dolore cronico -nel caso specifico alla schiena- che persiste o ritorna dopo un intervento chirurgico. pagina 5 di 9 Al momento dell'ingresso al il dolore era particolarmente invalidante –“Il quadro clinico che CP_1 si presentò ai curanti dell' era di un paziente particolarmente sofferente e di un Controparte_2 importante quadro invalidante, essendo impedita la stazione eretta e la deambulazione” -pag.46 ctu-. Inoltre, la sig.ra era già affetta da un per cui assumeva una specifica terapia farmacoligica Pt_1 L'intervento chirurgico al secondo i ctu è stato correttamente eseguito ed è risultato privo CP_1 di complicanze -Tale intervento fu ben condotto e privo di complicanze, anzi nei giorni successivi sembrava osservarsi un miglioramento sintomatologico. Successivamente si appalesava la nota e frequente sindrome da fallimento della chirurgia vertebrale, che, come è noto, si appalesa frequentemente pur a seguito di intervento tecnicamente corretto -pag.48 sottolineatura aggiunta-. La censura che i ctu muovono ai sanitari è stata quella di aver sottoposto la paziente ad un intervento chirurgico che, ancorchè non si è rilevato in sé dannoso, era però inutile. Infatti, la percentuale che il quarto intervento chirurgico -quale quello effettuato presso il possa CP_1 essere risolutivo del dolore neuropatico - si riduce al 5%. Infatti, secondo i ctu, proprio in ragione della probabile mancata realizzazione del risultato a cui era finalizzato l'intervento chirurgico -riduzione del dolore e per l'effetto un recupero della capacità di deambulazione- e delle condizioni psichiche della era necessario che la stessa venisse Pt_1 sottoposta a una preliminare valutazione psichiatrica e psicologica che avrebbe potuto fornire indicazioni in merito anche all'opportunità di eseguire l'intervento ovvero di astenersi dal compierlo –“Ciò premesso la letteratura scientifica di orientamento psichiatrico-psicologico raccomanda in caso di prevedibile FBSS, (Failed Back Surgery Syndrome) di una valutazione specialistica in tal senso, e tale raccomandazione è più forte in quei pazienti che già soffrono di disturbi psichici come nel caso in specie. Ne deriva che i curanti non prestarono attenzione ad una preliminare valutazione psichiatrica e psicologica, che avrebbe potuto dare qualche elemento in più sull'opportunità di eseguire un ulteriore intervento o di astenersi…In definitiva il collegio peritale ritiene che il mancato consulto psichiatrico – psicologico rappresenti l'unica censura da muovere ai curanti dell' 8-49-. Parte_4
Quindi, secondo i ctu, la prima dell'intervento al era affetta da una Pt_1 CP_1 sintomatologia algo-disfunzionale che ne impediva la posizione eretta e la deambulazione, accompagnata da un grave disturbo bipolare in terapia farmacologica. Ciò è provato da quanto descritto nella cartella clinica dell'ospedale al momento del CP_1 ricovero e riportato testualmente a pag. 12 della ctu. Inoltre, la stessa era anche affetta da un significativo disturbo psichiatrico. In proposito, lo stesso ctp dell'appellante dott. nella relazione del 10.12.2022 che la Per_2 era affetta da disturbo bipolare almeno dal 2010 come si evince dal certificato di salute Pt_1 mentale di Avezzano del dott. . Per_4 Peraltro, il trattamento del disturbo bipolare sin dall'anno 2000 emerge anche dal certificato medico del dott. del 19.6.2022 su cui l'appellante fonda la richiesta di integrazione della ctu. Per_1 Inoltre, il medesimo dott. in un antecedente certificato del 19.6.2020 -riportato a pag. della Per_1 relazione del ctp della dott. del 20.7.2020- attestava il peggioramento del Pt_1 Per_2 disturbo bipolare dopo l'intervento chirurgico del 2012 a Bologna- L'intervento è stato eseguito correttamente e non ha comportato un aggravamento della situazione preesistente, che dopo un iniziale miglioramento, si è ripresentata come in precedenza –“dopo un fugace miglioramento del dolore e della deambulazione, la sig.ra riprecipitò nel precedente Parte_5
pagina 6 di 9 quadro invalidante” -pag.47; Come illustrato nel presente elaborato, a seguito delle cure apportate presso l'Istituto non vi fu un aggravamento, ma le condizioni di grave dolore si ripresentarono, Controparte_2 dopo un breve miglioramento, nel medesimo modo” -pag.62 ctu-. Quindi, diversamente da quanto prospettato nel motivo di appello, emerge che la paziente prima dell'intervento al era già affetta dal persistente dolore cronico e disfunzionale e dalla CP_1 stessa grave limitazione di movimento, oltrechè del severo disturbo psichiatrico. Inoltre, emerge che l'intervento chirurgico eseguito correttamente e senza complicanze non ha inciso su tale condizione preesistente che è rimasta tale dopo un breve miglioramento subito dopo lo stesso che costituisce una tipica manifestazione della sindrome del fallimento dell'intervento chirurgico spinale che si sostanzia nel persistere del dolore dopo il medesimo. Peraltro, l'appellante non ha mai contestato la conclusione dei ctu che hanno ritenuto che l'intervento fosse stato eseguito correttamente e senza complicanze. Quindi, da ciò consegue che la comparsa di artromialgie alle mani e al polso, attestate dal Part certificato medico dell' del 4.7.2022, hanno la loro causa nel processo degenerativo Parte_3 proprio della malattia di cui è affetta da tempo l'appellante che l'intervento chirurgico eseguito presso il non ha alleviato e non nell'intervento stesso. Analogamente il -peraltro- generico CP_1 aggravamento della sintomatologia depressiva riscontrato nel certificato medico -non proveniente da una struttura pubblica- del 19.6.2022, ha molto più plausibilmente causa nel concomitante aggravarsi della patologia neuropatica di cui è affetta l'appellante piuttosto che all'intervento chirurgico assai lontano nel tempo. Ciò ancor più in ragione del fatto che lo stesso dott. Per_1 nell'antecedente certificato dell'11.7.2020 -più prossimo alla data dell'intervento al non CP_1 evidenziava alcun aggravamento della patologia psichica della dopo l'intervento Pt_1 chirurgico, evidenziando che la stessa si era aggravata dopo l'intervento chirurgico a Bologna nel 2012. Infine, è irrilevante la generica censura al bareme applicato, in quanto l'unico danno derivato alla paziente è quello riconosciuto derivato dagli esiti anatomici dell'intervento chirurgico. Conclusivamente non vi sono ragioni per disporre l'integrazione della ctu.
1.2 Il secondo motivo è inammissibile.
Il danno alla salute causato dalla sottoposizione della paziente a un intervento chirurgico inutile è stato risarcito. Invece il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione conseguente al deficit informativo non è stato riconosciuto dal tribunale in ragione della mancata allegazione del pregiudizio in cui si sarebbe sostanziato il medesimo – “Non si rinvengono nell'atto tuttavia allegazioni specifiche dei concreti pregiudizi, in termini di sofferenza morale, che sarebbero derivati dalla dedotta lesione del diritto all'autodeterminazione. Anche nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. non vengono svolte allegazioni sul punto, ma le deduzioni svolte a pag. 5 e 6 di tale atto appaiono incentrate sulle conseguenze negative derivanti dal peggioramento delle condizioni di salute della paziente. Gli stessi capitoli di prova formulati nella memoria istruttoria non delineano delle specifiche conseguenze negative correlate all'inadeguata acquisizione del consenso ma evidenziano la sofferenza della parte derivanti dal ripresentarsi dei dolori fisici” -pag.
9-. pagina 7 di 9 Il motivo di appello non censura l'articolata motivazione sul punto del tribunale. Infatti, l'appellante in proposito si limita ad affermare: “Contrariamente a quanto dedotto dal Giudice di prime cure, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è stato sufficientemente allegato e provato, anche in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (v. Cass. n. 28985 del 2019)” - pag.19-. Cass. n. 24471 del 04/11/2020 In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" -sottolineatura aggiunta-.
1.3 Il terzo motivo è fondato.
Il tribunale ha compensato nella misura di metà le spese di lite e quelle di mediazione in ragione della disponibilità dell'Istituto Galeazzi di accettare la proposta conciliativa formulata dai ctu che prevedeva una liquidazione del danno determinato in complessivi 5.000 € a fronte del rifiuto dell'appellante. Invero, il rifiuto della proposta conciliativa non appare ingiustificato, in quanto il tribunale ha liquidato un determinato in complessivi € 7889,58 superiore a quello previsto dalla proposta rifiutata. Conseguentemente l'appellante ha diritto al riconoscimento per l'intero delle spese di lite del primo grado oltre a quelle di mediazione.
3. Pertanto, l' deve essere condannato a pagare le spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio secondo il principio della soccombenza. Le spese del giudizio di primo grado devono essere liquidate sulla base dei valori medi del DM 55/2014 per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, in ragione dell'attribuito, in complessivi € 4.237,00, di cui € 919,00 per studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione -nella misura della metà in assenza di fase istruttoria-; € 1.701,00 per la fase decisoria, oltre € 48,80 per spese relative al procedimento di mediazione e € 259 per esborsi. Deve essere confermata la liquidazione in € 2.337,00 relativamente al procedimento di atp liquidata dal tribunale per l'intero. Le spese del presente grado di giudizio devono essere liquidate sulla base dei valori medi del DM 55/2014 per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.2000,00, in ragione dell'attribuito nel presente grado in pagina 8 di 9 complessivi € 1.923,00 - di cui € 536 per studio, € 536 per la fase introduttiva e € 851 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto
2. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2309/2025 pubblicata in data 19.3.2025;
3. condanna l' a pagare a le spese di entrambi i gradi di Controparte_1 Parte_1 giudizio, da liquidarsi quanto al primo grado in € 4.237,00, oltre € 259 per esborsi e € 2.337,00 per il procedimento di atp e quanto al presente grado in €1.923,00, il tutto oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre € 48,80 per spese del procedimento di mediazione;
4. conferma nel resto la sentenza appellata;
Milano, 18.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN NC PI ES D'LL
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