Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. dr. Paolo Barletta Consigliere all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 12 dicembre 2024 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2109/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA con sede in Egna (BZ), Via Stazione n. 51 (C.F. / P. IVA n. Parte_1
), in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. , in P.IVA_1 CP_1 virtù dei poteri conferitigli dello statuto, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ascioni (C.F. presso lo studio del quale in Lana (BZ), Via C.F._1
Merano 5, è elett.te dom.ta in virtù di procura speciale posta in calce al presente atto (con richiesta di ricevere gli avvisi di cui agli art. 133, 134 e 173 c.p.c. a mezzo fax n. 06/3230866 o all'indirizzo di pec: ove è eletto Email_1 domicilio digitale)
APPELLANTE-appellato incidentale
E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_2
Pietramelara (CE), alla Via Roma, III Traversa (C.F. ), C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Ammendola (C.F.
, come da separato mandato, presso il cui studio in Napoli, C.F._3 alla Via Duomo n. 296, elettivamente domicilia, dichiarando di volere ricevere
1
APPELLATO- Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria C.V. n. 1316/2023 pubbl. il 28/06/2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 24.8.2023 la società in epigrafe ha impugnato la sopra indicata sentenza con la quale – in accoglimento del ricorso del per quanto di ragione, nei limiti esposti in parte motiva, essa era stata CP_2 condannata:
-al risarcimento del danno da mobbing liquidato in complessivi euro 14.319,37 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
del danno da demansionamento nei confronti di pari a complessivi euro 20.449,78 oltre interessi e Controparte_2 rivalutazione come per legge;
-al pagamento del trattamento retributivo indebitamente trattenuto nei periodi dal 18.3.16 al 17.4.2016 e dal 6.6.2016 al 28.7.2016;
-al rimborso in favore del ricorrente delle spese sostenute per esigenze aziendali nel mese di novembre 2016, pari ad euro 1.011,00, nonché al pagamento della somma di euro 1.040,75, a titolo di interessi maturati nell'anno di sospensione del prestito;
il tutto oltre spese di lite.
Nei motivi l'appellante ha preliminarmente reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale, a suo dire erroneamente disattesa dal Tribunale;
quindi, nel merito, con plurime argomentazioni ha censurato la sentenza nella misura in cui aveva accolto le ragioni del dipendente ed ha concluso per il rigetto integrale dell'avverso ricorso, vinte le spese.
L'appellato, costituitosi, ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto;
ha spiegato impugnazione incidentale rilevando che il Tribunale aveva erroneamente recepito la valutazione del CTU dell'entità del danno (come determinato con riguardo ai fattori concorrenti), dimezzando poi ulteriormente la percentuale di danno in sede di liquidazione in favore del lavoratore.
Ha rilevato che il primo Giudice avrebbe dovuto quantificare il grado d'intensità del disturbo post traumatico da stress diagnosticato dal CTU, esclusivamente sulla scorta della vicenda lavorativa accertata all'esito dell'istruttoria, attribuendo alla condotta della società una rilevanza psico-lesiva di quale causa unica, diretta e qualitativamente adeguata a far insorgere la sindrome diagnosticata. Ha sostenuto ancora che il Giudice aveva errato nella individuazione della percentuale di danno corrispondente all'età del danneggiato. Quindi ha concluso rivendicando la
2 liquidazione del risarcimento nella corretta misura discendente dall'applicazione dei criteri tabellari (doc. n. 94), tenuto conto dell'età, di anni 35 al momento dell'insorgenza della patologia psichica (ottobre 2014), della percentuale d'invalidità del 25% individuata in relazione al danno biologico e di quella del 41%, valutata con riferimento al livello di sofferenze che ne era conseguito, sotto il profilo individuale, relazionale e dell'espletamento delle normali attività della vita quotidiana, quantificata in un importo complessivo pari ad € 108.170,00 (con valore punto non patrimoniale pari ad € 5.213,00) o, nella misura maggiore o minore eventualmente rideterminata dalla Corte;
oltre la personalizzazione del danno.
Ha censurato infine la quantificazione del danno da demansionamento, nella parte della sentenza in cui il Tribunale aveva ritenuto “equo assicurare al lavoratore un risarcimento pari al 50% delle retribuzioni spettanti (…)”, condannando la società al risarcimento del danno in misura pari ad euro 20.449,78, insistendo per la liquidazione di € 40.899,54 o dell'importo, eventualmente anche maggiore, determinato dalla Corte.
Vinte le spese.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note delle parti costituite nei termini, all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello principale è infondato.
l. Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevandosi – ad integrazione di quanto ritenuto dal primo Giudice- che le regole proprie del rito del lavoro in punto di competenza sono state sintetizzate dalla recente Sez. L , Ordinanza n. 1909 del 18/01/2024 (Rv. 669774 - 01): a) applicazione dei fori alternativi del luogo in cui è sorto il rapporto o dove si trova l'azienda o una sua dipendenza (art. 413, comma 2, c.p.c.); b) residuale applicazione del foro generale del convenuto (art. 413, comma 7, c.p.c. che rinvia all'art. 18 c.p.c.); c) nullità delle clausole derogative della competenza per territorio (artt. 413, comma 8, e 28 c.p.c.); d) rilevabilità officiosa dell'incompetenza non oltre la prima udienza (artt. 428, comma 1, e 38, comma 3, c.p.c.).
Nella fattispecie la residenza del ricorrente è stata correttamente individuata dal Tribunale come dipendenza aziendale in quanto il risultava inquadrato CP_2 come operatore di vendita, era in possesso di computer aziendale dotato di applicativo aziendale, con obbligo di custodirlo “in casa in luogo sicuro” (cfr. nota del 15.11.2004- doc. 4 in produz. parte ricorrente in primo grado); i Parte_1 cataloghi ed i campioni merce venivano spediti presso l'abitazione del lavoratore, ove venivano custoditi (cfr. doc. 12 prod. ; il lavoratore era stato dotato CP_2 dall'azienda di autovettura aziendale da custodire nel proprio garage.
In tal senso sono anche le coerenti dichiarazioni dei testi, nonché colleghi, e che hanno confermato che i mezzi telematici (telefono, pc e tablet) CP_2 Tes_1 ed i cataloghi erano stati consegnati presso i rispettivi domicili.
3 Il Tribunale ha sottolineato che l'attività era caratterizzata dall'uso di un sistema operativo aziendale mediante PC fornito dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere organizzativo;
ha pertanto, con valutazione pienamente condivisibile, ritenuto certa la riconoscibilità, nell'ipotesi in esame, di un complesso di beni munito di propria individualità tecnico-economica e di un collegamento funzionale con l'azienda tale da far coincidere la residenza del lavoratore con il concetto di dipendenza aziendale (cfr. Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 3154 del 08/02/2018 (Rv. 646944 – 01: “Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 c.p.c., deve interpretarsi estensivamente, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora, potendo coincidere anche con l'abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto vi rientrasse l'abitazione di un lavoratore, dotata di pc e "account" fornito dall'azienda per l'accesso ad una piattaforma informatica per la gestione di richieste di noleggio di biciclette, con obbligo di reperibilità su ventiquattro ore e di comunicazione di qualsiasi spostamento e/o assenza)”; v. anche Cass. Sez. L , Ordinanza n. 19023 del 05/07/2023 (Rv. 668104 - 01) secondo cui in tema di controversie di lavoro, ai fini della determinazione della competenza per territorio, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.).
2. Nel merito deve esaminarsi il tema del mobbing, avendo la società contestatane la sussistenza.
In punto di diritto, per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio, così come enucleata dalla Suprema Corte” (cfr. Cass. sez. lav. 17/2/2009 n. 3785, Cass. sez. lav. 6/3/2006 n. 4774). La peculiarità di tale condotta illecita posta eventualmente in atto dal datore di lavoro in violazione dell'art. 2087 c.c. consiste proprio nell'intento vessatorio e persecutorio che deve caratterizzare i singoli comportamenti reiterati nel tempo. Le singole condotte, lecite o illecite, poste in essere da parte del datore di lavoro devono costituire espressione di una precisa volontà, quella di mortificare
4 il dipendente ed emarginarlo dal contesto lavorativo: proprio tale volontà rappresenta il filo conduttore che collega i vari comportamenti, reiterati nel tempo, segno di un atteggiamento ostile stabile e duraturo.
In fatto deve premettersi che il ricorrente aveva agito sul presupposto di aver lavorato alle dipendenze della resistente società, dapprima in virtù di contratto a termine di un anno, sottoscritto in data 15.11.2004 e prorogato per ulteriori 12 mesi, infine convertito automaticamente in rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal 15.11.2006; di aver svolto, sin dalla sua assunzione, mansioni di operatore di vendita, con inquadramento nella I Categoria del CCNL Dipendenti del Settore Terziario/Distribuzione/Servizi, operando in regime di vendita diretta, mostrando ai clienti il catalogo della merce e, in caso di ordini di acquisto, trasmettendoli in sede, tramite il portale aziendale (programma Speedy); di essersi occupato, sin dal suo inserimento in azienda, del settore “elettrico”, estendendo, a partire dal 2012, il proprio ambito di operatività anche a quello termo-sanitario e di aver operato con un portafoglio di circa sessanta clienti, tra attivi e passivi (potenziali), da gestire nella propria zona di competenza, comprendente gran parte dei Comuni della provincia di Caserta, con l'obbligo di custodire il pc aziendale e tutta l'attrezzatura fornitagli.
Dedusse che, tra le circostanze più significative che: dopo i primi anni di lavoro, i rapporti con i propri referenti aziendali si erano incrinati nell'anno 2008, allorquando aveva iniziato a lavorare sotto la direzione del nuovo Responsabile di Territorio, sig. il quale, dal mese di ottobre del 2012, gli aveva Parte_2 sottratto 48 clienti dal suo portafoglio assegnando, contestualmente, la medesima zona di competenza al sig. , già Responsabile di Distretto;
spesso era stato Pt_3 costretto a lavorare fuori dall'orario di lavoro senza che gli venisse riconosciuto alcun compenso per lo straordinario;
alla fine dell'anno 2013, la resistente aveva attivato il canale di vendita 3, relativo a clienti con maggiori potenzialità d'acquisto, affidandolo al ed inserendo, nella zona lasciata libera da quest'ultimo, un Pt_3 agente Enasarco, tale , cui era stata assegnata la stessa tipologia Persona_1 di clienti trattata dal CP_2
Espose ancora che, in data 10 gennaio 2014, convocato a colloquio dal Responsabile di Distretto, per il lunedì successivo, in un albergo di Persona_2
Pompei, era stato invitato dal Responsabile di Territorio, alla Parte_2 presenza del collega, a rassegnare le proprie dimissioni e, previa conciliazione sindacale, di modificare il rapporto con la Società sotto forma di mandato di agenzia, concedendogli termine di una settimana per valutare tale proposta ed avvisandolo delle conseguenze delle sue scelte, ovvero l'affidamento della sua zona ad un agente Enasarco. Dopo aver comunicato al Responsabile di Distretto la propria determinazione di restare alle dipendenze dell'azienda, nel mese di aprile 2014 era stato inserito (al pari di tutti i colleghi che tutti che avevano rifiutato le dimissioni per operare come agenti) in un progetto di tre mesi, denominato ADM, affiancato, per almeno tre giorni al mese dai suoi superiori che, oltre ad assegnargli pretenziosi obiettivi di vendita, annotavano in un modulo la sua condotta
5 mettendone in discussione ogni aspetto;
gli erano stati sottratti oltre 40 clienti, tra cui i primi cinque più importanti per fatturato e per potenziale;
quindi nell'ottobre 2015, era stato inserito nel progetto (acronimo di “ordine e sistema”), avente CP_3 ad oggetto la rivitalizzazione delle colonne ovvero la pulizia delle scaffalature CP_3 di metallo, poste all'interno dei negozi dei clienti ed era stato costretto a Pt_1 raggiungere il punto vendita di RO (BS), dove, sin dall'inizio, era stato lasciato in completa inattività. Rientrato presso la propria residenza, in seguito ad una grave crisi di panico, aveva osservato un periodo di riposo per sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero delle proprie energie psico-fisiche.
Successivamente, vi era stato un ulteriore trasferimento di clientela, con cui era stato quasi definitivamente svuotato il suo portafoglio (che a partire dal mese di novembre 2015, era stato assegnato a agente Enasarco, Persona_3 incaricato dall'azienda di coprire la sua zona di competenza).
Il Giudice ha inquadrato i fatti – sostanzialmente pacifici tra le parti (essendo controversa la loro valutazione con riguardo alla valenza lesiva) - ed esaminato il materiale istruttorio, con motivazione che resiste alle censure formulate dalla società con riguardo all'apprezzamento delle prove ed all'adesione alle conclusioni peritali. L'appellante invero, anche in questo grado, non ha contestato i fatti posti a fondamento della decisione – come allegati dal ricorrente e ritenuti comprovati dal primo Giudice – ma la valutazione degli stessi alla luce del materiale istruttorio e ne ha proposto una diversa lettura.
I rilievi dell'appellante tuttavia non sono convincenti.
Ha rilevato il Tribunale che il ricorrente era stato inizialmente inquadrato come operatore di vendita (ex viaggiatore piazzista) nella I Categoria del CCNL Dipendenti del Settore Terziario/Distribuzione/Servizi e che nei primi anni di attività aveva coltivato un nutrito portafoglio clienti. Ha collocato i “primi momenti critici” della vicenda intorno all'anno 2008, cioè all'epoca in cui il LI era divenuto nuovo responsabile di zona, imponendo ritmi di lavoro stressanti ed esprimendosi con toni di aspra critica, anche in pubblico, nei confronti del ricorrente e del suo operato. In particolare il teste – collega e fratello del ricorrente – ha riferito CP_2 che “I rapporti con erano sempre tesi e difficili per tutti…. LI metteva Parte_2 molta pressione: voleva continui rapportini, chiedeva di lavorare di sabato con breve preavviso. Capitava che screditasse il nostro operato anche alla presenza di altre persone. Con mio fratello davanti a tutti disse che lo aveva visto sotto un albero imboscato che si stava scaccolando.…… LI ci costringeva ad incontrarci tutte le mattine al Bar Cocco con il responsabile di vendita alle ore 7.30…..ci minacciava anche di licenziamento in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita. Si trattava proprio di cose che avvenivano spesso che definirei prassi”.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del teste in quanto la sua deposizione è in larga parte fondata su una diretta conoscenza dei fatti, considerato che anch'egli svolgeva la medesima attività per la;
non è connotata da profili di Pt_1 favoritismo nei confronti del ricorrente né di animosità verso la parte datoriale e presenta intrinseca coerenza oltre ad essere confortata da ulteriori riscontri. In senso conforme infatti si è espresso il teste – altro collega del ricorrente – Tes_1
6 che ha ricordato che, dopo una risistemazione aziendale, erano “confluiti tutti nell'unico distretto che faceva capo al Sig. che ha una gestione molto Parte_2 assillante. Oltre ai rapportini aziendali pretendeva anche alle 12 dei messaggi per ordini e incassi” pur in assenza di una prassi aziendale;
tempestava di mail in cui chiedeva spiegazioni su clienti insoluti o quando rilevava problematiche;
pretendeva che lavorassero anche di sabato; “spesso convocava gli agenti a colloquio e ci screditava minacciando il licenziamento. Poi però prendeva delle fisse e lì calcava la mano. era uno di quelli con cui lui aveva preso una fissa”. CP_2
Quindi è stato confermato dai testi, con deposizioni coerenti e concordanti, che la gestione del LI, assillante e pressante in via generale, aveva assunto connotati eccessivi proprio nei confronti del ricorrente;
la circostanza trova riscontro documentale in quanto risulta agli atti di causa che la società, dall'autunno del 2012, aveva sottratto taluni clienti al (ritenendoli non CP_2 economicamente vantaggiosi), mentre ne aveva assegnati altri ( n. 48 clienti) del portafoglio del ad altro venditore (cfr. le comunicazioni sub doc.13 prod. CP_2
Palumbo).
In questa situazione, già così negativamente connotata, nel gennaio 2014, in occasione dell'incontro svoltosi a Pompei, al ricorrente (come anche ad altri venditori) era stata formulata dal Responsabile di , , la Parte_4 Parte_2 proposta di rassegnare le proprie dimissioni e sottoscrivere un contratto come agente plurimandatario. Il teste - convocato anch'egli nell'occasione Tes_2 presso un albergo di Pompei – ha confermato di aver ricevuto, alla presenza anche di , la proposta del LI di passare ad Enasarco, terminando i Persona_2 rapporti da impiegato ed iniziando ad operare come agente. Mi fu dato un arco di tempo di circa 5 giorni per dare una risposta. Non mi furono paventate conseguenze negative in caso di mancata accettazione. Quello stesso giorno fu convocato anche
abbiamo atteso insieme nella hall. Dopo il colloquio mi ha riferito CP_2 CP_2 che avevano detto anche a lui approssimativamente le stesse cose.
Sebbene il con la propria deposizione resa sul punto abbia smentito la Parte_2 circostanza, il Giudice ha correttamente valorizzato una pluralità di altri elementi indicativi dell'inattendibilità del teste. E' stato sottolineato in sentenza che la proposta di trasformazione del rapporto da subordinato in rapporto di agenzia non era stata confutata nemmeno dalla difesa della resistente società che piuttosto aveva tentato di giustificarla collocandola nel quadro di una situazione di crisi aziendale che aveva comportato anche il ricorso agli ammortizzatori sociali.
Ancora nell'atto di appello la società ha sostenuto che una trasformazione del rapporto lavorativo dei dipendenti in rapporto di agenzia in plurimandato e senza esclusiva era una opzione espressamente concordata con le parti sociali al fine di scongiurare il licenziamento di numerosi dipendenti in esubero, di modo che non poteva configurarsi un comportamento persecutorio posto in essere nei confronti di un singolo dipendente (o di un ristretto gruppo di dipendenti), al fine di indurlo alle dimissioni o, comunque, di risolvere il rapporto lavorativo.
7 La tesi della salvaguardia dei livelli occupazionali, con modalità concordate con le parti sociali in seguito alla crisi di settore, al fine di evitare licenziamenti, non trova convincente riscontro anche con riguardo al dato cronologico.
Dai verbali di incontro con le OO.SS. (doc. 2 in produzione resistente), invocati dalla società ed acquisiti in forma integrale all'esito di ordine del Tribunale, non si evince l'individuazione dei nominativi delle unità (23) in esubero: non è stato stilato un elenco dei lavoratori dichiarati in esubero (da individuarsi secondo i criteri- carichi di famiglia ed anzianità, esigenze organizzative - concordati in sede sindacale) a cui proporre la mobilità volontaria o l'esodo ovvero la trasformazione del rapporto e la società non ha fornito prova che tra i dipendenti potenzialmente interessati da queste misure rientrasse il ricorrente. Le misure possibili inoltre comprendevano il trasferimento dei primi 23 venditori con il punteggio più alto nella zona libera più vicina alla propria residenza e, in alternativa al trasferimento, la trasformazione del rapporto da lavoro subordinato in contratto di agenzia in plurimandato senza esclusiva, con assegnazione di una zona e di clientela, possibilmente nelle vicinanze della residenza, a una distanza massima di 100 chilometri, con preavviso di 30 giorni mediante legal mail, oltre ad una serie di benefici economici.
Il Giudice ha evidenziato che la “crisi” aziendale aveva avuto inizio nel 2012 (come indicato dalla società); gli incontri e relativi verbali con le OO.SS. erano avvenuti nel corso dell'anno 2013; in seguito all'incontro presso l'hotel di Pompei ed al rifiuto del di rassegnare le dimissioni per continuare la propria attività come CP_2 agente, era stato disposto un ulteriore sensibile svuotamento del relativo portafoglio clienti (circa 40, tra aprile e dicembre 2014, trasferiti ad agenti Enasarco: v. le comunicazioni allegate doc. sub 19 della produzione di parte ricorrente); infine il era stato trasferito nell'ottobre 2015, senza alcun CP_2 accordo o manifestazione di disponibilità del dipendente. Infatti, nel settembre 2015, con un preavviso di appena 13 giorni, era stato comunicato al il CP_2 temporaneo trasferimento a RO (distante circa 800 km dalla precedente sede lavorativa, allo scopo di “partecipare ad un ciclo formativo”, costituito da “una fase iniziale di formazione teorica, seguita da affiancamenti, attività individuali e attività presso il Punto Vendita relative sia alla vendita che all'organizzazione del negozio stesso”, oltre che di collaborazione con i cd fino “alla fine del CP_4 mese di novembre 2015, salvo variazioni e proroghe dettate dai risultati ottenuti” (ordine di servizio del 30.9.2015, sub n. 25 prod. Palumbo). Il portafoglio Pt_1 clienti del era stato del tutto svuotato (cfr. comunicazioni sub doc. n. 28 CP_2 prod. parte ricorrente) ed in data 11.01.16 gli era stata richiesta la restituzione di tutto il materiale di vendita (cfr. comunicazione sub doc. n. 33 prod. parte ricorrente).
Ha ben rilevato il primo Giudice che il trasferimento non è sorretto da ragioni tecniche o organizzative aziendali, ma correlato dalla società ad un asserito riscontro dei risultati di vendita del ritenuti “da molto tempo non sono in CP_2 linea con le aspettative aziendali, tanto da causare un disavanzo economico che non è più possibile sopportare”. Il dichiarato scopo della partecipazione ad un ciclo formativo, per migliorare le conoscenze sia in materia di tecniche di vendita sia di 8 prodotto attraverso un percorso diverso da quello fino a quel momento praticato, nella sostanza risulta punitivo. Il “ciclo formativo” di cui alla missiva del 10.09.15 non ha mai riscontro nella sua effettività, come risulta dall'analisi delle testimonianze condotta in sentenza da cui si trae la conferma della totale inattività e del conseguente stato di isolamento nel quale l'azienda aveva ormai relegato il dipendente successivamente al trasferimento. In tal senso hanno deposto sia il teste di parte resistente indicato come responsabile della formazione del Tes_3 nell'ordine di servizio del 30.09.15 (“…..Non so cosa dovesse fare a CP_2
RO. Non ho mai visto il ricorrente fare formazione. ADR: quando andavo in negozio a RO lo vedevo lì e non faceva nulla. …ADR: non so chi desse ordini e direttive al ricorrente. Non l'ho mai visto fare nulla….”) che il teste che Tes_4 aveva conosciuto il ricorrente al punto vendita di RO nell'anno 2016 ed ha così riferito: “Io quando andavo lì lo vedevo sempre in negozio ma era inattivo. C'erano già 1 o 2 operatori del negozio e lui non faceva nulla. Il ricorrente non stava nemmeno dietro al bancone ma in giro per il negozio. …..ADR: della vendita in negozio si occupavano gli addetti……. Gli ordini erano trattati dagli addetti alla vendita mentre l'attività di era diversa e consisteva solo nel montaggio e pulizia. CP_5
ADR: l'attività di consiste nel montaggio di scaffalature presso le ditte CP_5 che compravano dalla resistente. Io montavo queste scaffalature e pulivo. Il ricorrente è venuto qualche volta con me, ma le occasioni si contano sulle dita di una mano.
……… Il ricorrente venne con me ma non era dotato di Dispositivi di protezione…
ADR: il ricorrente non ha mai fatto formazione”.
Il teste a sua volta ha così riferito: “ADR: so che quando è andato a CP_2
RO nell'ottobre 2016 fu messo a fare nulla, lasciato nella totale inattività. Io nell'autunno di quell'anno mi recai per lavoro a Milano e passai a salutarlo e lo vidi che non faceva nulla. Era completamente fermo. C'erano altri due operatori addetti al punto vendita dietro al bancone. Lui invece non era dietro al banco……………..ADR: per quanto mi raccontava mio fratello riceveva direttive telefoniche nelle quali gli veniva detto di andare da un cliente piuttosto che in affiancamento con un altro che comunque era dipendente di una CP_4 cooperativa esterna. Il referente che gli dava le direttive era comunque il titolare di una cooperativa esterna che gestiva gli orsy refiller. Preciso che gli non CP_4 fanno attività di vendita. Invece gli operatori di vendita non si occupano di pulizia e sistemazione degli scaffali. Quest'ultimo era un lavoro manuale per il quale servivano anche DPI che noi non avevamo.
ADR: inizialmente mio fratello non è stato nemmeno dotati di questi dispositivi individuali di protezione, credo che li abbia dovuti chiedere”.
A tali fatti sono seguiti poi, in ordine cronologico: la sospensione dal servizio e dalla retribuzione del 10.12.15, in quanto il trasferitosi a RO e in totale CP_2 inattività, era stato colto da crisi di ansia ed aveva usufruito di un periodo di malattia documentato dalle certificazioni della Unità Operativa salute Mentale
[...]
e da quelle del medico curante;
l'impugnativa del trasferimento e del Pt_5 provvedimento di svuotamento del portafoglio clienti (eseguita con pec dei difensori in data 23.11.15: doc. 29); la convocazione del lavoratore a visita pre-collegiale da 9 parte della per il giorno 11.01.16 e, contestualmente, con missiva del Parte_6
10.12.15, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla “decisione Parte definitiva dell' al dichiarato fine di “evitare conseguenze alla sua integrità fisica e psichica” ex art. 2087 c.c. (v. doc. 31).
Anche tali episodi si collocano in quadro di arbitraria vessazione in danno del atteso che - anche ai sensi del CCNL versato in atti (art. 35) - in caso di CP_2 sospensione del lavoratore per fatto dipendente dal datore di lavoro, il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione. La sospensione del è riconducibile CP_2 esclusivamente alla volontà del datore di lavoro che, terminato lo stato di malattia, l'ha disposta in attesa dell'esito della visita collegiale, piuttosto che fissare la visita del medico aziendale;
contestualmente gli ha inibito l'uso della vettura aziendale ad uso promiscuo e gli ha chiesto la restituzione del materiale aziendale in suo possesso.
Infine, dopo un periodo di assegnazione, per circa 40 giorni, presso la sede Pt_1 in provincia di Pescara (Spoltore), ove era rimasto ancora del tutto inoperoso, il era rientrato a RO nell'ottobre del 2016 per effettuare 5 giornate CP_2 lavorative dell'intero “ciclo formativo” come indicato in ricorso e confermato dal teste . Tes_4
Con missiva del 17.11.16 la , per mezzo dell'avv. Ascioni, gli aveva Pt_1 comunicato allo stato attuale di non ritenerlo idoneo allo svolgimento dell'attività di vendita sul territorio” (v. punto 6) della mail sub doc. n. 58 prod. Palumbo).
Dopo la riunione “start up” del 2.1.17 con tutti i venditori, il - a differenza CP_2 degli altri colleghi – non aveva ricevuto le campionature e le brochure per la vendita ed aveva continuato ad essere assegnato a RO.
Con lettera del 10.02.17 (doc. 76 prod. la società aveva ribadito il giudizio
CP_2 di inidoneità all'attività di vendita del sul rilievo che “le vendite sul
CP_2 territorio non erano in linea con le aspettative aziendali e che l'azienda non può permettersi di mantenere sul territorio un dipendente che produce un fatturato che non copre neanche le spese vive”. Ancora una volta però il giudizio non trova un fondamento, non avendo la società allegato alcun report dei livelli di vendita del in epoca precedente il trasferimento a RO, né quello degli altri
CP_2 venditori, al fine di valutare il diverso livello di produttività né alcun documento di programmazione aziendale con indicazione dell'obiettivo di vendita, al fine di provare che lo stesso era stato disatteso dal
CP_2
La ricostruzione fattuale eseguita dal Tribunale e schematizzata anche nella sequenza cronologica (v. pag.15 della sentenza) appare corretta e delinea un complessivo contegno di carattere vessatorio e persecutorio nei confronti del intenzionalmente e inequivocabilmente diretto ad emarginarlo e a CP_2 mortificarlo professionalmente: le manifestazioni di ostilità nei confronti del ricorrente sono state infatti reiterate, continue, sistematiche e protratte nel tempo.
La società non ha offerto alcuna prova dei “risultati di vendita” del CP_2 asseritamente “da tempo non in linea con le aspettative aziendali, tanto da causare un disavanzo economico che non è più possibile sopportare” (cfr. ordine di servizio 10 del 30.09.15): del resto neppure è indicato un parametro oggettivo di produttività attesa cui correlare le “aspettative aziendali” né vi è prova dei risultati raggiunti dagli altri venditori – in raffronto con quelli del ricorrente - nel medesimo periodo, né infine della riconducibilità al modus operandi del ricorrente di un “disavanzo economico” peraltro neppure ulteriormente precisato. Inesistente è risultato il corso formativo dedotto dalla società mentre il progetto appare del CP_4 tutto privo di correlazione con le mansioni di inquadramento del Palumbo.
L'intenzionalità della condotta trova la definitiva conferma nel rapporto, ben descritto in sentenza, di corrispondenza tra ogni iniziativa del ricorrente e la reazione vessatoria o punitiva datoriale.
2.Con riguardo alle pretese risarcitorie dei danni derivati dalla condotta mobbizzante, come attestati dalla documentazione medica allegata in atti, l'appellante principale ha censurato l'adesione acritica del Tribunale alle conclusioni peritali mentre il ha contestato la sussistenza di fattori CP_2 concorrenti oltre che la successiva stima dei postumi.
Osserva il collegio che il Tribunale ha riconosciuto il nesso eziologico sulla scorta di conclusioni peritali esaurienti, sorrette da adeguata e coerente motivazione che resiste alle censure formulate nei contrapposti appelli.
Il perito infatti ha tenuto conto dei dati anamnestici, dell'esame clinico del paziente e della documentazione sanitaria in atti, per affermare sulla base della classica criteriologia medico-legale, la sussistenza del nesso causale tra i problemi lavorativi di cui fu vittima e la sintomatologia attualmente riferita dal ricorrente.
Nell'analizzare i fatti, ha utilizzato anche il criterio di esclusione che consiste nell'eliminare ogni altra causa possibile in modo da isolare un solo fattore eziologico al quale attribuire la malattia in esame riconoscendo la sussistenza di concause idonee ad incidere sul nesso eziologico.
Considerato che i disturbi psichici del ricorrente sono multifattoriali, il perito ha rilevato che, da un lato, le circostanze particolari lavorative qualificabili come mobbing erano idonee a determinare, come concausa, un disturbo post traumatico da stress;
dall'altro che nel vissuto del ricorrente, oltre alle spiacevoli vicende lavorative, sono presenti altre problematiche (vita familiare, di relazione, predisposizione genetica, etc) che di per sè sono sufficienti a provocare disturbi psichici o quanto meno ad avere un ruolo concausale importante nella genesi della patologia di cui il ricorrente è affetto.
A sostegno della correttezza delle conclusioni raggiunte dal CTU con riguardo al nesso causale, in sentenza è stato ben evidenziato il riscontro desumibile dalla lettura delle numerose certificazioni specialistiche di struttura pubblica che registrano la genesi lavorativa delle problematiche del Palumbo e la continuità delle cure e dei controlli clinici. Non si ravvisa quindi un'adesione acritica del giudicante, come ritenuto dall'appellante.
Dalla premessa il CTU ha tratto le conclusioni per la stima del danno, anch'esse sorrette da corrette argomentazioni: la valutazione del disturbo da stress post
11 traumatico di moderata o grave entità è stata fissata nella misura del 23-24%, avendo il perito osservato che “la forma lieve complicata o moderata” è tabellata con una percentuale del 16-20%, e “la forma moderata complicata o grave” con una percentuale compresa tra il 21-25%; di conseguenza, per quanto già esposto con riguardo a fattori eziologici concorrenti (al 50%), la componente del disturbo post traumatico da stress da porre in relazione con i problemi lavorativi è stata valutata nella ridotta misura dell'11-12% (UNDICI-DODICI PER CENTO), recepita dal Tribunale per la determinazione del danno biologico.
Il ha contestato queta sottrazione, dalla percentuale di danno rilevata, del CP_2
“danno psichico conseguente alle vicende extralavorative” del tutto inesistenti (pag. 132). Ha ritenuto piuttosto che il Tribunale avrebbe dovuto attribuire alla vicenda lavorativa accertata all'esito dell'istruttoria una rilevanza psico-lesiva tale da risultare quale causa unica, diretta e qualitativamente adeguata a far insorgere la sindrome diagnosticata.
Invero se dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha intrapreso un percorso clinico di diagnosi e cura del disturbo da stress post traumatico nel 2014, in correlazione con le manifestazioni iniziali dei comportamenti datoriali, è stato indicato nell'anamnesi – quindi in base a quanto riferito dal paziente – l'assunzione di ansiolitici e antidepressivi in modo saltuario prevalentemente nel passato. Il fatto può considerarsi confermativo di quelle problematiche di vita cui ha fatto riferimento il CTU che, sebbene non ulteriormente specificate (ma si veda, per es., il trapianto bilaterale di cornea subìto dal , CP_2 possono aver inciso in maniera concomitante sull'eziologia della malattia.
La presenza di un vissuto con ricadute psicologiche si desume anche dalla prima certificazione rilasciata dal Dr. Nicola Bonacci - U.O. di Salute Mentale – Distretto Sanitario n. 14 – A.S.L. Caserta, in data 15.10.2014 nella quale in anamnesi si riporta che il pazientePresenta crisi d'ansia con attacchi di panico frequenti, ideazione con manifestazioni fobiche. L'epoca in cui la certificazione è redatta si colloca nella prima fase delle condotte denunciate nel presente giudizio, e verosimilmente lo stato d'animo del ricorrente non poteva ritenersi determinato in via esclusiva dal contegno datoriale che non aveva ancora raggiunto l'apice. Del resto, il primo circostanziato episodio di attacco di panico correlato alla vicenda lavorativa descritto in ricorso (v. capo 40 del ricorso di primo grado) è stato collocato nell'ottobre 2015, in corrispondenza con l'assegnazione alla sede di RO.
3.Il danno risarcibile individuato in sentenza quale danno biologico differenziale in favore dell'attore è stato calcolato nella misura di pari euro 28.638,75 considerata l'età dell'instante all'epoca (37 anni) ed applicata una percentuale del 12 %, partendo da un punto base di euro 3.140,76.
Sul punto sono state espresse ulteriori critiche anche da parte dell'appellato, mediante impugnazione incidentale.
Deve confermarsi il dato dell'età, posto che la vicenda si è consumata fino al 2016 e che a tale epoca va riferita la valutazione degli esiti di comportamenti che, nel
12 loro complesso, in un crescendo di atteggiamenti vessatori, possono qualificarsi mobbizzanti, e quindi possono riconoscersi quale causa di effetti lesivi conclamati in un quadro clinico stabilizzato.
Deve invece condividersi la doglianza relativa all'ingiusta ulteriore dimidiazione dell'importo come determinato dal Giudice, all'esito anche della detrazione del potenziale indennizzo . CP_6
Il danno era stato determinato sulla base del dato (12%) definito dal consulente che, in considerazione dell'incidenza di fattori concorrenti extra lavorativi, aveva ridotto la stima inizialmente fissata al 23/24%. Pertanto il Giudice, non doveva ulteriormente dimezzare l'importo che quindi va riconosciuto nella misura di euro 28.638,75 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale.
Deve confermarsi l'esclusone della personalizzazione – su cui pure insiste l'appellante incidentale – alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dal primo Giudice (C. Cass. Ordinanza n. 7513/2018, secondo cui “in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”. Tali condizioni nella specie non ricorrono.
4. Infine è stato determinato dal Giudice anche il risarcimento per il demansionamento sofferto dal ricorrente, con mortificazione della professionalità e svuotamento delle mansioni, nei termini già sopra esaminati
Il Tribunale, nel quantificare il risarcimento del danno in misura pari ad euro 20.449,78 ha tenuto conto della retribuzione mensile individuata in ricorso, non oggetto di contestazione da parte datoriale, pari ad euro 1.859,07 (ovvero euro 1.593,49 (stipendio base, contingenza e scatti) x 14 : 12) e della durata del demansionamento che, secondo quanto accertato nel presente giudizio, si è protratto per 22 mesi.
Oggetto di contestazione da parte del è la quantificazione del risarcimento CP_2 per la causale in esame nella misura del 50% del trattamento spettante per il periodo suddetto.
Ad avviso del collegio tuttavia la determinazione in contestazione appare condivisibile;
se infatti è stato accertato che un periodo di circa 2 anni il CP_2
è stato privato delle mansioni e della sede di lavoro, è stato ridotto in una condizione di inoperosità forzata, dall'altro deve tenersi conto che l'esperienza già maturata negli anni pregressi di svolgimento delle mansioni di venditore non può ritenersi del tutto perduta (non trattandosi di ambito esposto a rischi di rapida obsolescenza per motivi tecnologici) e che l'età dello stesso non esclude affatto la possibilità di riprendere lo svolgimento di tale attività e ricollocarsi utilmente nel settore lavorativo. 13 5. L'appellante principale, ancora, ha contestato la condanna disposta in favore del ricorrente, di pagamento del trattamento retributivo indebitamente trattenuto nei periodi dal 18.3.16 al 17.4.2016 e dal 6.6.2016 al 28.7.2016.
Anche sul punto la motivazione resiste alle generiche censure della società fondate sulla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte del CP_2 senza investire con critiche specifiche la disamina della normativa condotta dal primo Giudice.
E' stato infatti richiamato in sentenza l'art. 41 D.Lgs. 81/08 (mai riportato in dettaglio dalla datrice di lavoro) prevede che “
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: (…).
2. La sorveglianza sanitaria comprende: (…) e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. (…) .
La visita medica imposta dalla legge per la ripresa dell'attività lavorativa a seguito di assenza per malattia superiore ai 60 giorni, rientra nella sorveglianza sanitaria e, come tale, viene effettuata dal medico aziendale;
nella specie invece – peraltro anche prima dei 60 gg. (circostanza pacifica) - la società aveva convocato il Parte ricorrente per due visite mediche (pre-collegiale e collegiale) presso l' di
. Pt_6
Inoltre l'esito (v. doc. 12 della produzione di parte resistente in primo grado: verbale visita collegiale del 9.05.16) era stato comunicato alla sola , di modo che Pt_1 non poteva ritenersi dovuta la ripresa del lavoro da parte del ricorrente, sospeso dal servizio, in assenza di un invito datoriale.
Senza contare le numerose missive indirizzate alla e al legale della stessa, Pt_1 sottoscritte dai procuratori del per richiedere la revoca della sospensione CP_2
e sollecitare la ripresa del lavoro (doc. 29-32-35).
In conclusione (v. Corte di Cassazione, sentenza n. 29756/22), se “il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41, non autorizza il lavoratore assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi a rimanere in attesa dell'iniziativa datoriale finalizzata all'effettuazione della visita di idoneità; è infatti dovere del lavoratore medesimo, una volta cessato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro”, nella fattispecie il CP_2 era stato preventivamente sospeso dalla datrice di lavoro in attesa dell'effettuazione della visita. Quindi correttamente il Giudice ha ritenuto che gravasse sulla società l'onere di comunicare l'esito della verifica e la cessazione della sospensione, per la ripresa dell'attività.
6. Resta infine da confermare la condanna della società a rimborsare al ricorrente le spese sostenute per esigenze aziendali nel mese di novembre 2016, pari ad euro 1.011,00.
La società, con la mail del 9.3.2017, in riscontro alla richiesta di rimborso, riconoscendo la possibilità di un dubbio interpretativo aveva chiarito le disposizioni di servizio relative al trasferimento, invitando il all'osservanza CP_2
14 delle stesse per il futuro. Con riguardo al pregresso, avuto riguardo al fatto che per i pasti era stata chiesta la differenza rispetto al buono pasto e che per gli spostamenti l'utilizzo dei mezzi pubblici si era reso necessario a causa delle condizioni di salute del ricorrente, affetto da attacchi di panico e disturbi del sonno, il rimborso preteso è dunque dovuto.
Nessuna censura è stata espressa con riguardo alla condanna al pagamento della somma di euro 1.040,75 a titolo di interessi maturati nell'anno di sospensione del prestito.
L'appello principale va quindi respinto mentre, in accoglimento di quello incidentale per quanto di ragione, deve rideterminarsi la misura del risarcimento del danno biologico nella maggior somma di euro 28.638,75 – oltre accessori - così modificando la condanna disposta nella gravata sentenza che per il resto si conferma.
Le spese di lite del grado, per la reciproca soccombenza, sono compensate per intero.
Infine avuto riguardo alla data del deposito dell'appello ed all'esito del presente grado, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello principale;
in accoglimento di quello incidentale per quanto di ragione, ridetermina la misura del risarcimento del danno biologico nella maggior somma di euro 28.638,75 – oltre accessori - così modificando la condanna disposta nella gravata sentenza che per il resto si conferma;
compensa per intero le spese del grado;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Napoli, il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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