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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/06/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
OGGETTO: retribuzione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 280/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BAROTTI CARLO per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ); CONVENUTO CONTUMACE CP_1 P.IVA_1
OGGETTO: retribuzione
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 16/04/2024 conveniva in Parte_1 giudizio la società deducendo di avere svolto attività lavorativa con Controparte_1 contratto a termine dal 25.7.2022 al 31.7.2023 ed esponendo che, nonostante la richiesta di pagamento della retribuzione del mese di giugno 2023, regolarmente lavorato, e del mese di luglio 2023, periodo nel quale egli era rimasto assente dal
6.7.2023 al 20.7.2023, per malattia regolarmente certificata (per la quale era in corso un contenzioso con l per il riconoscimento dell'assenza quale infortunio sul CP_2 lavoro), l'azienda si limitava unicamente a consegnargli le relative buste paga.
Soggiungeva che nel prospetto paga di luglio 2023, l'assenza per malattia risultava scorrettamente indicata come assenza per ferie e che, essendo in corso un pignoramento presso terzi a suo carico, il datore di lavoro doveva versare mensilmente un quinto dello stipendio del dipendente alla Cooperativa pescatori di
Pila (creditore esecutante).
1 Sosteneva il ricorrente che, a seguito delle opportune verifiche effettuate attraverso la di Rovigo, risultava ancora creditore delle mensilità di giugno e CP_3 luglio 2023, oltre ratei di tredicesima e T.F.R., per un totale complessivo pari ad €
5.324,55, come da conteggio allegato all'atto introduttivo.
Concludeva pertanto chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento della predetta somma oltre accessori.
2. Nonostante la regolare notificazione del ricorso, la convenuta non si costituiva in giudizio;
dichiarata quindi la sua contumacia ed ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società e dopo aver verificato la mancata comparizione dello stesso all'udienza del 3.12.2024 all'uopo fissata, all'udienza odierna la causa è stata discussa e viene quindi decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
Nella fattispecie in cognizione, il rapporto di lavoro così come ogni collegato effetto in tema di omesso pagamento dei compensi salariali rivendicati dal ricorrente, risultano sufficientemente dimostrati sulla base dei sottoelencati documenti:
- LUL/buste paga relative ai mesi di giugno e luglio 2023, documentazione proveniente dalla datrice di lavoro (doc. 8);
- estratto conto contributivo aggiornato al 15.2.2024 (doc. 3);
- contabili di pagamento del quinto della retribuzione dei mesi di maggio, giugno, luglio 2023 (doc. 4 e 5), che comprovano ulteriormente l'esistenza del credito retributivo;
- attestati di malattia telematici che confermano la causale dell'assenza per malattia per il periodo 6.7.2023 – 20.7.2023 (doc. 6 e 7).
Ai fini di una compiuta integrazione della prova di quanto sostenuto in domanda bastano questi riferimenti probatori, cui si aggiungono gli elementi di convincimento che scaturiscono, ai sensi degli artt. 232 e 420 c.p.c., dalla mancata comparizione della convenuta per rendere l'interrogatorio formale.
Ritenuto infine che i conteggi non sono stati contestati, la domanda merita accoglimento rispetto a tutte le voci creditorie indicate, maggiorate da rivalutazione ed interessi ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 ed operato l'aumento del 10% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la
2 consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1) condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 lorda di € 5.324,55, di cui € 1.412,79 a titolo di T.F.R., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, Controparte_1 che liquida in complessivi € 2.964,50, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie,
e ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Carlo Barotti.
Così deciso in Ferrara il 03/06/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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