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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2025, n. 25939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25939 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AB GO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ON Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE RI, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la correzione dell'errore di calcolo contenuto in sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio. RITENUTO IN FATTO 1. GO AB, per mezzo dei difensori, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva condannato l'imputato, irrogando la pena in anni Penale Sent. Sez. 6 Num. 25939 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 28/05/2025 due di reclusione, ha rideterminato la pena in un anno di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 337, 341-bis e 582-585 cod. pen. GO AB è accusato di avere, in data 22 giugno 2017, minacciato ed opposto violenza nei confronti del Maresciallo ON AR, intervenuto in abiti civili per far cessare il comportamento molesto assunto dal AB all'interno di un locale pubblico (capo a), contesto in cui veniva offeso l'onore ed il decoro del militare (capo b) che, a seguito di una spinta ricevuta, riportava lesioni guaribili in giorni venti (capo c). 2. GO AB deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge per insussistenza dei presupposti in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. per "mancata qualificazione formale del pubblico ufficiale" ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. La condanna - secondo la difesa - si fonda sul presupposto che il pubblico ufficiale avesse provveduto a qualificarsi all'atto dell'intervento e che la conoscenza del pubblico ufficiale da parte dell'imputato dovesse essere presunta in ragione del ristretto numero di abitanti del centro in cui si erano svolti i fatti. Mentre il primo aspetto non trova conferma negli atti, che sul punto sono stati travisati (rinviando al secondo motivo), il secondo risulta una mera valutazione inidonea a costituire prova di una conoscenza del Maresciallo AR da parte di GO AB ed anzi smentita dal fatto che avesse chiesto se costui fosse un parente di EO, così dimostrando di non conoscerlo. Lo stesso pubblico ufficiale aveva affermato di non essersi qualificato esibendo le proprie credenziali che ne attestavano la qualifica, con conseguente insussistenza del necessario elemento soggettivo richiesto per i delitti di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale ex artt. 337 e 341-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione anche sub specie di travisamento delle risultanze processuali in punto di svolgimento dei fatti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte di appello ha disatteso le censure che mettevano in evidenza come non corrispondesse a verità che il Maresciallo AR fosse intervento perché richiesto in ausilio dal gestore dell'esercizio pubblico, che ha negato tale circostanza ed affermato di non ricordare se il Maresciallo avesse esibito i documenti, come confermato dallo stesso pubblico ufficiale. Risulta errata la ricostruzione delle fasi del contatto fisico tra il pubblico ufficiale e il AB, avendo lo stesso militare dichiarato di aver avuto solo un contatto "preventivo" con AB, prima che questi si avvicinasse con un gesto interpretato come minaccioso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto aspecifico e teso ad una rivalutazione nel merito delle risultanze, è inammissibile. 2. Deve preliminarmente ribadirsi, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di appello, che la sentenza impugnata non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, quando l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico- giuridiche pienamente convergenti (ex multis, Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061 - 01). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, per tutte, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). La combinata lettura delle due sentenze consente, invero, di rilevare come le censure formulate in sede di appello e reiterate in sede di ricorso fossero state adeguatamente confutate già dal primo giudice che aveva analizzato il compendio probatorio a disposizione, smentendo i rilievi posti in ordine alla mancata consapevolezza del ricorrente che ON AR fosse un maresciallo dei carabinieri, rappresentando nel dettaglio le fasi che avevano visto il militare intervenire su sollecitazione del gestore del locale in cui il ricorrente, in stato di alterazione psicomotoria per l'eccessivo uso di alcolici, creava disturbo. Il ricorso proposto da GO AB si rivela, altresì, aspecifico in quanto i motivi di censura, anziché evidenziare i vizi dedotti, mira a sottoporre alla Corte di cassazione un alternativo ragionamento probatorio, ritenuto maggiormente plausibile, fondato su una diversa lettura delle emergenze processuali, notoriamente precluso in questa sede (tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 3. A tale critica si presta la parte del ricorso che, sottoponendo al vaglio di questa Corte frammentari passaggi dell'istruttoria dibattimentale, richiede una differente valutazione degli stessi rispetto a quella svolta dai giudici di merito;
ciò si verifica, in particolare, rispetto alle ragioni dell'intervento del militare, alla fase 3 in cui costui aveva declinato la propria qualifica e gli eventi che ne sono seguiti, apparendo invero anche manifestamente infondata la parte del motivo con cui si censura la ritenuta consapevolezza del AB in ordine alla funzione pubblica espletata dalla persona offesa, evenienza resa invece palese dallo stesso tenore della frase offensiva proferita ("non me ne fotte un cazzo chi sei"), aspetto che non ha costituito oggetto di censura. Nonostante la difesa deduca il travisamento delle risultanze probatorie, si pretende di dimostrare tale vizio assegnando ai dati probatori un significato che si assume non essere stato correttamente percepito, affermazione rimasta priva di idonea allegazione. 4. Premesso che deve essere esclusa la sussistenza di un vizio di motivazione, anche nella forma del cosiddetto travisamento della prova, allorché si deduce un presunto errore nella valutazione del "significato" probatorio della prova medesima (ex multis, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087 - 01), dovendo l'errore percettivo avere ad oggetto il risultato di una prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo (tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406 - 01), secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte è necessario che, in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023 - 01), principio che trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01). 5. A ciò deve aggiungersi come il ricorso si riveli generico nella parte in cui non confuta il preciso passo della motivazione in cui si rileva come il teste Venturoli, su specifica contestazione del Pubblico Ministero, avesse dichiarato, contrariamente a quanto dedotto, che aveva richiesto l'intervento del militare per aiutarlo a tranquillizzare l'imputato in evidente stato di ebbrezza alcolica e che il maresciallo AR ebbe a qualificarsi come tale. 6. Il Collegio non ritiene di rettificare, come richiesto dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, il calcolo in ordine alla pena irrogata ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen., non essendo ravvisabile un profilo di illegalità della pena e n n 4 essendo inequivocamente evidente, in assenza di specifica impugnazione sul punto, che la pena sia frutto di determinazione erronea e non piuttosto di errata rappresentazione del percorso intermedio di calcolo, in particolare con riguardo all'entità della pena imputata a ciascun reato unificato ex art. 81 cod. pen. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere ON Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE RI, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la correzione dell'errore di calcolo contenuto in sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio. RITENUTO IN FATTO 1. GO AB, per mezzo dei difensori, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara che aveva condannato l'imputato, irrogando la pena in anni Penale Sent. Sez. 6 Num. 25939 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 28/05/2025 due di reclusione, ha rideterminato la pena in un anno di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 337, 341-bis e 582-585 cod. pen. GO AB è accusato di avere, in data 22 giugno 2017, minacciato ed opposto violenza nei confronti del Maresciallo ON AR, intervenuto in abiti civili per far cessare il comportamento molesto assunto dal AB all'interno di un locale pubblico (capo a), contesto in cui veniva offeso l'onore ed il decoro del militare (capo b) che, a seguito di una spinta ricevuta, riportava lesioni guaribili in giorni venti (capo c). 2. GO AB deduce due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge per insussistenza dei presupposti in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. per "mancata qualificazione formale del pubblico ufficiale" ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. La condanna - secondo la difesa - si fonda sul presupposto che il pubblico ufficiale avesse provveduto a qualificarsi all'atto dell'intervento e che la conoscenza del pubblico ufficiale da parte dell'imputato dovesse essere presunta in ragione del ristretto numero di abitanti del centro in cui si erano svolti i fatti. Mentre il primo aspetto non trova conferma negli atti, che sul punto sono stati travisati (rinviando al secondo motivo), il secondo risulta una mera valutazione inidonea a costituire prova di una conoscenza del Maresciallo AR da parte di GO AB ed anzi smentita dal fatto che avesse chiesto se costui fosse un parente di EO, così dimostrando di non conoscerlo. Lo stesso pubblico ufficiale aveva affermato di non essersi qualificato esibendo le proprie credenziali che ne attestavano la qualifica, con conseguente insussistenza del necessario elemento soggettivo richiesto per i delitti di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale ex artt. 337 e 341-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione anche sub specie di travisamento delle risultanze processuali in punto di svolgimento dei fatti ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte di appello ha disatteso le censure che mettevano in evidenza come non corrispondesse a verità che il Maresciallo AR fosse intervento perché richiesto in ausilio dal gestore dell'esercizio pubblico, che ha negato tale circostanza ed affermato di non ricordare se il Maresciallo avesse esibito i documenti, come confermato dallo stesso pubblico ufficiale. Risulta errata la ricostruzione delle fasi del contatto fisico tra il pubblico ufficiale e il AB, avendo lo stesso militare dichiarato di aver avuto solo un contatto "preventivo" con AB, prima che questi si avvicinasse con un gesto interpretato come minaccioso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto aspecifico e teso ad una rivalutazione nel merito delle risultanze, è inammissibile. 2. Deve preliminarmente ribadirsi, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di appello, che la sentenza impugnata non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, quando l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico- giuridiche pienamente convergenti (ex multis, Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061 - 01). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, per tutte, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). La combinata lettura delle due sentenze consente, invero, di rilevare come le censure formulate in sede di appello e reiterate in sede di ricorso fossero state adeguatamente confutate già dal primo giudice che aveva analizzato il compendio probatorio a disposizione, smentendo i rilievi posti in ordine alla mancata consapevolezza del ricorrente che ON AR fosse un maresciallo dei carabinieri, rappresentando nel dettaglio le fasi che avevano visto il militare intervenire su sollecitazione del gestore del locale in cui il ricorrente, in stato di alterazione psicomotoria per l'eccessivo uso di alcolici, creava disturbo. Il ricorso proposto da GO AB si rivela, altresì, aspecifico in quanto i motivi di censura, anziché evidenziare i vizi dedotti, mira a sottoporre alla Corte di cassazione un alternativo ragionamento probatorio, ritenuto maggiormente plausibile, fondato su una diversa lettura delle emergenze processuali, notoriamente precluso in questa sede (tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 3. A tale critica si presta la parte del ricorso che, sottoponendo al vaglio di questa Corte frammentari passaggi dell'istruttoria dibattimentale, richiede una differente valutazione degli stessi rispetto a quella svolta dai giudici di merito;
ciò si verifica, in particolare, rispetto alle ragioni dell'intervento del militare, alla fase 3 in cui costui aveva declinato la propria qualifica e gli eventi che ne sono seguiti, apparendo invero anche manifestamente infondata la parte del motivo con cui si censura la ritenuta consapevolezza del AB in ordine alla funzione pubblica espletata dalla persona offesa, evenienza resa invece palese dallo stesso tenore della frase offensiva proferita ("non me ne fotte un cazzo chi sei"), aspetto che non ha costituito oggetto di censura. Nonostante la difesa deduca il travisamento delle risultanze probatorie, si pretende di dimostrare tale vizio assegnando ai dati probatori un significato che si assume non essere stato correttamente percepito, affermazione rimasta priva di idonea allegazione. 4. Premesso che deve essere esclusa la sussistenza di un vizio di motivazione, anche nella forma del cosiddetto travisamento della prova, allorché si deduce un presunto errore nella valutazione del "significato" probatorio della prova medesima (ex multis, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087 - 01), dovendo l'errore percettivo avere ad oggetto il risultato di una prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo (tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406 - 01), secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte è necessario che, in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023 - 01), principio che trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01). 5. A ciò deve aggiungersi come il ricorso si riveli generico nella parte in cui non confuta il preciso passo della motivazione in cui si rileva come il teste Venturoli, su specifica contestazione del Pubblico Ministero, avesse dichiarato, contrariamente a quanto dedotto, che aveva richiesto l'intervento del militare per aiutarlo a tranquillizzare l'imputato in evidente stato di ebbrezza alcolica e che il maresciallo AR ebbe a qualificarsi come tale. 6. Il Collegio non ritiene di rettificare, come richiesto dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, il calcolo in ordine alla pena irrogata ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen., non essendo ravvisabile un profilo di illegalità della pena e n n 4 essendo inequivocamente evidente, in assenza di specifica impugnazione sul punto, che la pena sia frutto di determinazione erronea e non piuttosto di errata rappresentazione del percorso intermedio di calcolo, in particolare con riguardo all'entità della pena imputata a ciascun reato unificato ex art. 81 cod. pen. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/05/2025.