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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 8096/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato ZANETTI FRANCESCA
e
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato ZANETTI FRANCESCA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E
vista la domanda congiunta proposta da e Parte_1 Pt_2
on ricorso depositato il 5/11/2024 per la cessazione degli effetti civili
[...]
del loro matrimonio, unione celebrata a Felino (PR) il 15/07/2006; rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, (nato il Per_1
5/02/2012) e (nato il [...]); Per_2
pagina 1 di 3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipote- si previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modi- ficazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo pre- visto dalla legge a far data dall'udienza cartolare del 5/07/2022 davanti al Presi- dente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omo- loga del Tribunale di Parma del 7/07/2022;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ri- costituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla determina- zione espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito in udienza la volontà di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contra- rietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
, nato a [...] il [...], e Parte_3 CP_1
nata a [...] il [...], celebrato a Felino il 15/07/2006
[...]
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Felino al n. 12,
Parte 2, Serie A, anno 2006;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente tra- scritte;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Felino di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulte- riori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 21/02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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