Ordinanza collegiale 16 marzo 2026
Sentenza breve 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 16/04/2026, n. 6870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6870 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06870/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02217/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2217 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno - Prefettura di Roma, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di accesso alle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 25/11/2025, CT -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa LI La AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con l’odierno ricorso è impugnata la nota difensiva della Prefettura depositata nel giudizio R.g. -OMISSIS-, già promosso innanzi al questo T.a.r. dallo stesso ricorrente avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22.08.2025;
- con l’ordinanza del 16 marzo 2026 il Collegio ha indicato alle parti – ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. – la possibile sussistenza di una causa di inammissibilità del ricorso;
- all’odierna udienza, il Collegio ha altresì dato avviso alle parti dell’intenzione di definire il contenzioso con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che:
- il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso una memoria difensiva priva di autonomo valore provvedimentale, che avrebbe dovuto essere eventualmente contestata mediante repliche nel medesimo giudizio;
- la definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite;
- non sussistano, allo stato, i presupposti per pronunciarsi sulla spettanza dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, atteso che risulta pendente la relativa istanza dinanzi alla competente Commissione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE LE, Presidente
NN Scali, Primo Referendario
LI La AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI La AL | CE LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.