Sentenza 27 giugno 2017
Massime • 1
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non è stato emesso il decreto di irreperibilità.
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- 1. Guida in stato di ebbrezza: valido l'alcoltest effettuato dopo trenta minuti dalla condotta di guidaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all' art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata, in assenza di indici dell'inattendibilità del test (Cassazione penale , sez. I , 10/12/2020 , n. 8875). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. I , 10/12/2020 , …
Leggi di più… - 2. Mancata dichiarazione di contumacia, quali rimedi? (Cass. 38349/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2021
Omissione della dichiarazione di contumacia: nessuna nullità ma all'imputato competono i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia, tra cui la notificazione dell'estratto contumaciale. Integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 c.p.p., l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi della L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 15-bis, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, in quanto - ove pure il difensore non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2017, n. 34911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34911 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2017 |
Testo completo
349 1 1-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 27/06/2017 Presidente - Sent. n. sez.688/2017- ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI MARCO VANNUCCI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ROSA ANNA SARACENO - N.10605/2016 PALMA TALERICO GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi propostida: dalla parte civile IO IO nato il [...] a [...] parte civile IO IM nato il [...] a [...] nel procedimento a carico dit you .. slayli niputati LI CO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di questi ultimi Co nie parte civile son to contitutions. anche di inoltre: IO MI ch PARTI CIVILI avverso la sentenza del 05/10/2015 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relaIOne svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. E' presente l'avvocato DOMANICO ANNA MARIA del foro di COSENZA in difesa delle parti civili: IO IO, IO IM e in difesa della parte civile IO MI come da nomina depositata all'odierna udienza. L'Avv. Domanico conclude riportandosi alle conclusioni che deposita unitamente alle note spese. E' presente l'avvocato COPPI FRANCO CARLO del foro di ROMA in difesa di: LI IO che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato PITTELLI GIANCARLO del foro di CATANZARO in difesa di: LI CE che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato ARICO' GIOVANNI del foro di ROMA in difesa di: LI CE che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato ALBANESE CE del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di: LI CO che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e declaratoria di inammissibilità del ricorso delle parti civili. E' presente l'avvocato BELCASTRO MARCELLA del foro di PALMI in difesa di: LI IO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto I fatti e le acquisiIOni investigative 1. La complessità della vicenda giunta al controllo di legittimità consiglia di procedere ad una preliminare scansione cronologica dei fatti e degli eventi in cui si colloca il reato più grave oggetto dell'odierno scrutinio: l'omicidio in LI di IZ OL, con la precisaIOne che il suo antefatto storico è stato incontrovertibilmente individuato nella relaIOne sentimentale intrattenuta dalla vittima con la ventiquattrenne IM NA, figlia di NA AN, sorella di NA EN, cugina di NA CO classe '80, imputati ricorrenti. L'incipit del procedimento è segnato proprio dalla data del 23 febbraio 2012, allorché, nelle prime ore del pomeriggio, la NA si era presentata, unitamente al proprio bambino, presso la StaIOne dei carabinieri di Marina di Gioiosa Ionica in uno stato di grande agitaIOne e turbamento, rappresentando di temere per l'incolumità fisica di IZ OL, al quale dichiarava di essere legata sentimentalmente, per aver visto, intorno alle ore 15.30 circa, all'altezza dello svincolo di LI, il padre AN nell'atto di arringare con veemenza il giovane, tenendolo per il giubbotto. La donna precisava di avere intrapreso una relaIOne sentimentale con OL, tacendola ai familiari e in particolare al padre, uomo violento, geloso, maniacalmente possessivo nei confronti delle donne di famiglia, che mai avrebbe consentito di separarsi dal marito. La relaIOne era tuttavia trapelata, suscitando l'unanime disprezzo dei congiunti che la ritenevano rea di arrecare disonore alla famiglia e provocando la dura reaIOne del padre che, qualche giorno prima, aveva minacciato di ammazzarla con le sue mani. Quel pomeriggio, intorno alle ore 14.00 circa, era stata raggiunta dal OL presso la sua abitaIOne, ubicata in prossimità di quelle dei genitori e della sorella IN. IZ incautamente aveva parcheggiato la sua Mini Cooper nei pressi della casa e, dunque, la sua presenza non era sfuggita né alle sorelle, né alla madre IN che le aveva citofonato, espressamente chiedendole a chi appartenesse quell'autovettura. Certa che i familiari si fossero accorti della presenza dell'amante e dopo aver inutilmente fatto ricorso ad un espediente per consentire al OL di allontanarsi, recandosi dalla madre con la scusa di avere bisogno di un farmaco e in quel contesto avvertendo in casa anche la presenza paterna, aveva deciso di allontanarsi velocemente con IZ, ciascuno a bordo della propria autovettura;
la NA, diretta a prelevare il figlio all'asilo, aveva raccomandato al giovane di recarsi direttamente dai carabinieri ove si fosse avveduto di essere seguito dai suoi familiari. Durante il tragitto aveva scorto 1 dallo specchietto retrovisore la madre seguirla a bordo della sua autovettura Fiat Panda di colore grigio. Dopo aver prelevato il bambino, giunta allo svincolo di LI intorno alle ore 15.30 circa, aveva visto parcheggiate parallelamente, l'una accanto all'altra, l'auto del padre (una Fiat Doblò) e quella del OL;
i due si trovavano in mezzo alle suddette autovetture;
il padre, che teneva il giovane per il giubbotto, scortala, le aveva fatto segno di fermarsi, allargando le braccia;
impressionata, aveva invertito il senso di marcia, tornando indietro e in quel frangente aveva incrociato l'autovettura Fiat 500 del LO EN che l'aveva guardata, ma non aveva accennato a fermarla, proseguendo in direIOne del luogo in cui si trovavano OL e il padre. Raccolte le dichiaraIOni della NA, i militari avviavano le ricerche del giovane, irreperibile sul terminale mobile a lui in uso, prima presso l'incrocio di LI e nelle adiacenze dello stesso, quindi presso gli immobili della famiglia NA: l'abitaIOne familiare sita in contrada Sbaratto e il capannone dell'azienda, in cui la famiglia praticava il commercio di agrumi su scala naIOnale, ubicato in contrada Crofala di Rosarno. Quivi, intorno alle ore 20,00 circa, il maresciallo UD, entrato all'interno della struttura da un varco laterale, si imbatteva in NA EN che, benché richiesto, non forniva nessuna indicaIOne utile al rintraccio del padre, anch'egli irreperibile e irraggiungibile sulla propria utenza cellulare. Il militare, intenIOnato a prelevare l'hard disk dell'impianto di videosorveglianza della struttura, ne constatava la rimoIOne, trovando l'impianto aperto e con i fili penzolanti.
2. Il primo elemento utile per le indagini era costituito dall'intercettaIOne ambientale videofilmata eseguita presso gli uffici della caserma dei carabinieri, nella stessa notte, a partire dalle ore 00.40, allorché si era proceduto all'audiIOne di NA IN, NA EN e RI VI, marito di IM, appena giunto in Calabria da Como, sede della sua attività lavorativa. Nella prima parte della lunga intercettaIOne si registrava il colloquio tra NA IN e il figlio EN, i quali si scambiavano informaIOni sulle dichiaraIOni rese informalmente ai militari e su quelle ricevute in ordine alle rivelaIOni di IM, elaborando sin d'allora la strategia (che secondo i giudici di merito sarebbe stata pervicacemente perseguita ed attuata) consistita nel descrivere la congiunta come pazza, visionaria, instabile, squilibrata, naturalmente votata alla menzogna. Ma alla studiata declamaIOne di siffatti commenti facevano da contrappunto frasi bisbigliate, nel corso delle quali EN esternava alla madre la necessità di prelevare qualcosa che era rimasto nel capannone di contrada Crofala, accennava con disprezzo al OL, colpevole di aver insidiato l'onore della sorella e, a un certo punto, bisbigliava la frase " PA è andato a cremarlo". Si registrava, inoltre, il colloquio intercorso 1 2 tra NA EN e RI VI. Quest'ultimo, sin dal momento del suo arrivo, aveva mostrato di essere informato dell'accaduto chiedendo al cognato cosa avesse combinato il suocero e EN, rispondendo ad un suo cenno interrogativo, aveva pronunciato la frase "a sparare l'abbiamo fatto prima a LI" e, dopo che RI, muovendo la testa, aveva mimato con le mani la pistola, aveva aggiunto "Sembra che l'ha fatto a LI... ma lei non sa niente, non ti preoccupare, non ha sentito niente", così riferendo dell'utilizzo di un'arma da fuoco e dell'esplosione di un colpo, pochi attimi dopo che la sorella era transitata.
3. Il 24 febbraio, IM veniva nuovamente sentita dagli inquirenti e non solo confermava le dichiaraIOni già rese, ma le integrava, precisando che quando era giunta a meno di due metri dai veicoli del padre e del OL, aveva notato il genitore impugnare un'arma puntata contro il giovane e poi puntata al suo indirizzo quando questi le aveva intimato gestualmente di arrestare la marcia.
4. Il 25 febbraio 2012 il Pubblico ministero disponeva il fermo di NA EN e del padre AN, dichiarato latitante a seguito della mancata esecuIOne del titolo custodiale emesso all'esito dell'udienza di convalida del provvedimento. In pari data IM veniva sottoposta al programma di proteIOne speciale per i testimoni di giustizia e trasferita in località protetta.
5. Nel frattempo l'attività investigativa proseguiva attraverso il monitoraggio delle utenze telefoniche di tutti i soggetti di interesse, l'acquisiIOne dei relativi tabulati, la visione delle immagini registrate da sistemi di videosorveglianza, l'esecuIOne di indagini tecniche sull'autovettura Fiat 500 di NA EN, l'individuaIOne dei luoghi ritenuti rilevanti per la ricostruIOne della dinamica dei fatti e la verifica delle indicaIOni spaIO-temporali fornite dalla donna.
6. La mappatura dei luoghi si arricchiva in data 17.3.2012 a seguito del rinvenimento dei resti dell'autovettura Mini Cooper in uso a OL IZ, trovata interamente bruciata all'interno di un fondo agricolo ubicato in contrada Capoferro. Nel veicolo non vi erano resti umani;
a distanza di circa 200 metri dallo stesso, seminascosta tra le sterpaglie, vi era una tanica di plastica con la scritta, ancora parzialmente leggibile, NA M"; si accertava, infine, che il fuoco era stato appiccato in quello stesso luogo, considerati i segni di danneggiamento da incendio presenti sugli alberi vicini. Il luogo del rinvenimento del veicolo era raggiungibile dal capannone dell'azienda agricola dei NA, distante circa 500 metri, attraverso una strada carrabile parzialmente asfaltata per la cui percorrenza occorrevano tre minuti, procedendo ad andatura spedita ma compatibile con lo stato dei luoghi. 3 7. Dal paziente intreccio dei dati di conoscenza in tal modo acquisiti, al netto delle risultanze dell'attività captativa, gli inquirenti conseguivano un compendio di informaIOni, stimate idonee a validare le indicaIOni fornite nell'immediatezza da IM NA. Si procedeva, innanzitutto, a misurare le distanze, e i tempi necessari a coprirle, tra tutti i luoghi di interesse: l'abitaIOne dei NA era collegata a contrada Crofala, ove insisteva l'azienda di famiglia, da due percorsi alternativi: la strada di grande comunicaIOne Ionio-Tirreno che conduceva a Rosarno e una strada interna carrettiera che richiedeva un tempo di percorrenza di 8 minuti e 20 secondi;
4 minuti e 30 secondi era il tempo necessario a coprire la distanza tra il capannone di contrada Crofala e il bivio di LI;
tra il capannone e il frantoio/abitaIOne della famiglia di NA CO classe '80, pure esso ubicato in contrada Crofala, erano necessari 51 secondi e, dunque, 5 minuti e 21 secondi tra esso e il bivio di LI. Veniva individuato, inoltre, un impianto di videosorveglianza, installato ad appena trenta metri di distanza dall'abitaIOne di NA IM. La visione delle immagini registrate consentiva di verificare l'arrivo dell'auto Mini Cooper del OL presso l'abitaIOne della NA alle ore 13.30 del 23 febbraio;
alle ore 15.16 era stato immortalato il transito a velocità sostenuta della Fiat Panda di colore nero in uso a NA IM proveniente dalla sua abitaIOne e diretta verso lo svincolo di LI;
dopo due secondi nella stessa direIOne di marcia transitava il veicolo del OL, seguito a distanza di tre metri dall'autovettura in uso a NA IN. Dati che asseveravano la prima parte della ricostruIOne riferita dalla teste: l'essere stata raggiunta a casa dal OL e l'inseguimento dei due giovani da parte della madre, ma non anche del padre che pure IM aveva visto salire speditamente a bordo della sua autovettura nell'atto in cui si era allontanata dall'abitaIOne (gli inquirenti accertavano, infatti, l'esistenza di un percorso alternativo che consentiva di raggiungere lo svincolo in tempi inferiori rispetto a quelli richiesti dal percorso principale).
8. Dall'esame dei tabulati telefonici e delle mappe di copertura delle celle di interesse emergeva che: a partire dalle ore 13,35 (e cioè immediatamente dopo l'arrivo del OL a casa di IM) si erano susseguiti frenetici contatti telefonici tra NA IN e le figlie RE e IN, le prime, secondo quanto raccontato da IM, ad essersi avvedute della presenza dell'autovettura dell'amante; quindi tra IN e il marito AN, il quale, come attestato dalle celle di aggancio, si era spostato da contrada Crofala verso il centro urbano di LI e, dunque, dall'azienda familiare verso casa;
e ancora tra NA EN, rimasto presso l'azienda agricola e la madre IN. Alle ore 15,16 la telecamera filmava, come detto, il passaggio in rapida successione delle 14 autovetture di IM, del OL, di IN;
alle 15,19 NA AN, che agganciava cella compatibile con lo svincolo di LI, chiamava il IP CO che si trovava nell'area di contrada Crofala, intrattenendo una conversaIOne di 15 secondi;
subito dopo alle ore 15.20 AN chiamava il figlio EN;
alle 15.24 EN chiamava il cugino CO e alle ore 15.25 era CO a chiamare lo IO AN, intrattenendo con lo stesso una conversaIOne di 28 secondi, i due agganciavano celle entrambe compatibili con l'incrocio di LI;
alle 15.29 AN chiamava il figlio EN e un minuto dopo disattivava il cellulare, proprio in coincidenza dell'orario in cui IM lo aveva visto minacciare il OL;
alle 15.32/15.36 l'autovettura di NA EN incrociava quella della sorella, esattamente come riferito da IM.
9. L'esame dei campioni prelevati nell'abitacolo della vettura di NA EN, segnatamente quelli relativi al sedile posteriore e al tettuccio lato destro, consentiva l'individuaIOne di una particella ternaria classificabile come residuo dello sparo;
quanto alla sua provenienza si perveniva a un giudiIO di contaminaIOne secondaria, con esclusione del trasporto dell'arma, dell'esplosione del colpo e del trasporto dello sparatore all'interno del veicolo. 10. Durante il periodo di sottoposiIOne al regime di proteIOne, IM NA, contravvenendo alle regole cui avrebbe dovuto attenersi, contattava più volte la madre e la sorella RE nel tentativo di convincerle a rivelare quanto a loro conoscenza specie dopo l'arresto del LO EN, nonché il marito VI per scambiare comunicaIOni sull'affidamento del figlio. A quest'ultimo confidava la località protetta ove si trovava e lo incontrava dapprima il 25 marzo 2012 clandestinamente e, in una seconda occasione, il 22 aprile, con l'autorizzaIOne del N.O.P.. In uno degli incontri RI le riferiva quanto appreso direttamente da NA EN, nella notte tra il 23 e il 24 febbraio al ritorno dalla caserma dei carabinieri. EN, quel pomeriggio, giunto allo svincolo di LI, aveva visto il padre litigare con OL e lo aveva convinto ad allontanarsi dal centro della strada ove erano visibili a tutti. AN aveva indotto il OL a salire sulla Mini Cooper sotto la minaccia dell'arma e i due si erano allontanati a bordo di tale autovettura, mentre EN si era occupato di ricondurre a casa il veicolo del padre, per poi raggiungerlo, recuperata la Fiat 500 di sua proprietà, nella parte retrostante il capannone di contrada Crofala, in un posto defilato e non visibile dalle postaIOni di lavoro dei dipendenti, ove il OL era stato condotto. Una volta arrivato, aveva visto il padre picchiare selvaggiamente con un bastone o con un altro oggetto contundente, comunque non a mani nude, il OL che era bloccato e immobilizzato alle spalle dal cugino NA CO;
IZ gli aveva lanciato uno sguardo, implorando tacitamente il suo aiuto. A questo punto EN aveva tentato di fermare il 5 padre, prendendolo da dietro per il giubbotto e dicendogli "non vedi che lo massacri, lo stai ammazzando". Il suo tentativo era stato vano, in quanto il padre aveva continuato a colpire, ordinandogli di chiamare la sorella IM perché riportasse a casa il bambino e di controllare che nessuno si avvicinasse. OL era morto durante il pestaggio;
era stato caricato sulla sua macchina, alla cui guida si era posto il cugino CO, mentre il padre lo seguiva a bordo della Fiat Panda del IP;
si era provveduto a dare tutto alle fiamme. EN aveva manomesso l'impianto di videosorveglianza del capannone. 11. Il 17.5.2012 la NA riferiva agli inquirenti quanto appreso dal marito;
il 28 maggio veniva raggiunta nella località protetta (nota solo al marito) da due emissari del padre, latori del seguente messaggio "tuo padre ti manda a dire di tornare a casa con tuo marito e tuo figlio che non ti torce neppure un capello e tappati la bocca". Nella stessa giornata del 28 maggio la testimone veniva trasferita ad Isernia. Il 3 giugno 2012 la giovane rinunciava al programma di proteIOne e faceva rientro in Calabria e il successivo 7 giugno anche NA CO veniva sottoposto a custodia cautelare carceraria. 12 Dati di rilievo nella ricostruIOne dei fatti venivano offerti dalle immagini estratte dall'hard disk del sistema di videosorveglianza dell'impianto di contrada Crofala, sequestrato il 14 settembre 2012. Il suo rinvenimento rendeva comprensibile l'assillante preoccupaIOne esternata da NA EN alla madre nel corso dell'intercettaIOne ambientale del 23 febbraio, giacché vi erano documentati interessanti spostamenti dei soggetti indagati nella fase immediatamente successiva al delitto. Il ritrovamento non era stato casuale, ma reso possibile dalla captaIOne dei colloqui carcerari tra NA EN e il LO CO e dalla predisposiIOne da parte del primo di pizzini destinati al padre latitante. Nel corso del colloquio del 14.9.2012 EN riusciva a mostrare al LO un foglio di carta affinchè lo leggesse e, alla fine del colloquio, il foglio ritornava nella disponibilità del detenuto, ma veniva sequestrato. In esso l'imputato indicava al LO il luogo in cui era occultato l'hard disk, ordinandogli di distruggerlo. Dalla visione delle immagini registrate in data 23 febbraio presso l'opificio emergevano ulteriori elementi sulla dinamica degli accadimenti e sugli spostamenti dei soggetti coinvolti nella vicenda. In particolare, dall'incrocio dei fotogrammi con i tabulati del traffico telefonico e con gli ulteriori dati disponibili, emergeva che: nella mattina del 23 febbraio NA IN si era recata nell'azienda familiare per portare il pranzo al figlio e al marito e le telecamere alle ore 12.14 avevano registrato l'arrivo della sua autovettura;
i coniugi NA e il figlio EN erano nella struttura agricola, quando le telecamere avevano registrato il transito di IZ OL alle ore 13.30 diretto a casa di IM;
a کار 6 partire dalle 13.35 vi era stato un intenso scambio di telefonate tra IN NA e le figlie che l'avevano resa edotta della presenza di OL a casa di IM;
IN si era allontanata dall'azienda alle ore 13.49 e dopo due minuti anche NA AN aveva lasciato la struttura a bordo del suo veicolo, imboccando il percorso alternativo di collegamento tra l'azienda e la sua abitaIOne;
alle 14.29 il contatto telefonico tra i due coniugi li collocava entrambi nel centro urbano di LI, segno che NA era giunto presso la sua abitaIOne e, come riferito da IM, dopo aver parcheggiato il Doblò lateralmente, in posiIOne defilata, era rimasto nascosto in attesa di vedere chi uscisse dall'abitaIOne della figlia;
alle 14.56 si registrava l'ingresso nell'area aziendale di contrada Crofala dell'autovettura Fiat panda grigia risultata in uso a NA CO;
alle 15.16 IM si era allontanata dalla propria abitaIOne seguita dal OL e dalla madre come filmato dalla videocamera che aveva documentato il transito dei tre veicoli uno dietro l'altro; nello stesso frangente NA AN, che si era diretto verso lo svincolo di LI utilizzando il percorso alternativo e più breve di quello principale, alle ore 15.19 aveva contattato CO e alle 15.20 il figlio EN;
alle 15.29, prima di disattivare il cellulare, AN aveva richiamato EN e le telecamere avevano filmato il giovane salire precipitosamente sulla Fiat 500 e allontanarsi dall'azienda in direIOne di Rosarno-LI; alle ore 15.32/15.36 il giovane aveva incrociato l'auto della sorella che lo aveva visto dirigersi verso il luogo ove sostavano il padre e OL;
alle ore 16.33 la telecamera della struttura agricola aveva registrato il transito dell'autovettura Fiat Panda di colore grigio, provenire da contrada Capoferro, luogo del rinvenimento del veicolo del OL, e dirigersi verso il frantoio/abitaIOne della famiglia di NA CO;
alle 16.36 la Fiat Panda transitava nell'opposto senso con direIOne contrada Capoferro, seguita da un trattore rosso munito di benna (risultato essere di proprietà del padre di NA CO); alle 16.51 NA EN aveva effettuato una breve perlustraIOne della struttura aziendale per poi allontanarsi sempre in direIOne Capoferro;
alle ore 17.17 veniva filmato un secondo transito della Panda in direIOne del frantoio e alle 17.19 la vettura compiva il tragitto inverso in direIOne Capoferro;
alle ore 17.20 EN ritornava nell'opificio raggiunto dal padre a bordo della Fiat Panda del IP;
alle 17.22 i due uscivano dai locali aziendali trasportando una tanica che caricavano sulla Panda;
NA EN indugiava con lo sguardo sull'impianto di videoregistraIOne e nello stesso frangente veniva registrato il transito di un trattore di colore verde munito di fresa (anch' esso risultato di proprietà del padre di NA CO), condotto dallo stesso uomo che prima aveva guidato il trattore di colore rosso;
alle ore 17.29, EN ritornava in azienda a bordo della Panda, ne usciva frettolosamente e disattivava l'impianto di 7 videoregistraIOne;
alle 17.55 NA CO riattivava il suo cellulare, alle 20.24 contattava un legale, dalle ore 20.48 alle ore 20.56 aveva tre contatti telefonici con RI VI che prelevava al suo arrivo all'aeroporto di Reggio Calabria. Da tali risultanze gli inquirenti avrebbero enucleato la verosimile ipotesi ricostruttiva degli eventi e anche della fase successiva alla consumaIOne dell'omicidio (la soppressione del cadavere e l'incendio dell'autovettura della vittima), pressoché integralmente recepita dai giudici del merito. 12. Tale era lo stato delle acquisiIOni investigative quando, a distanza di oltre un anno dai fatti, l'1.3.2013, NA AN interrompeva la sua latitanza e, costituitosi, forniva la sua versione dei fatti: il 23 febbraio aveva visto OL uscire da casa della figlia;
gli aveva fatto cenno di fermarsi, ma il giovane lo aveva ignorato, salendo a bordo della sua autovettura;
egli era salito, allora, a bordo della Fiat Panda della moglie e si era posto al suo inseguimento, aIOnando i lampeggianti per indurlo ad arrestare la marcia;
solo in prossimità dello svincolo di LI il giovane si era fermato;
gli si era rivolto con arroganza, lo aveva colpito più volte;
entrambi si erano poi spostati a bordo dei rispettivi veicoli, imboccando una strada laterale;
la discussione era proseguita con toni agitati e quando il NA era stato attinto da un ennesimo pugno che gli aveva causato la caduta di un dente, accecato dall'ira e per contrastare la possanza fisica del suo contraddittore, si era armato di un tubo di ferro cavo all'interno, rivenuto sul posto, assestando un colpo sopra l'orecchio destro dell'antagonista; ne era seguita una colluttaIOne, nel corso della quale OL aveva tentato di disarmario e nel far questo accidentalmente si era autoinferto un violento colpo alla fronte con il tubo che tentava di strappargli, stramazzando al suolo. Egli si era allontanato in preda alla confusione;
era ritornato dopo dieci minuti credendo che OL si fosse nel frattempo allontanato, ma ne aveva constatato il decesso;
allora lo aveva caricato in macchina, per poi scaricarlo in un luogo isolato;
con un trattore prelevato da una vicina azienda agricola all'insaputa del proprietario, aveva scavato una buca;
era tornato all'opificio, prelevando del liquido infiammabile;
il figlio EN lo aveva visto agitato e si era preoccupato, offrendosi di accompagnarlo;
si era fatto lasciare lungo la strada, ordinandogli di tornare indietro;
quindi aveva dato fuoco al corpo e alla vettura del OL;
non precisava però come il veicolo della vittima avesse raggiunto il luogo in cui il cadavere era stato soppresso. 13. Le spoglie del OL venivano rinvenute, alla stregua delle indicaIOni fornite da NA AN, in contrada Capoferro a circa 700 metri di distanza dal posto in cui era stato ritrovato il suo veicolo, sepolte nei pressi di un casolare abbandonato;
il livellamento omogeneo del terreno sovrastante e la crescita di 8 vegetaIOne spontanea giustificavano l'esito negativo delle pregresse ricerche volte alla localizzaIOne del luogo dell'occultamento. Per le operaIOni di scavo era stato necessario l'impiego di un mezzo meccanico munito di benna;
alla profondità di circa due metri giaceva il cadavere in avanzato stato di mummificaIOne, coperto da uno strato di tessuti e terra che appariva tutt'uno con il corpo, a causa del fuoco che gli era stato appiccato prima del seppellimento;
vicino al corpo vi erano pezzi di legna parzialmente combusti e il collo di plastica abbruciata appartenente alla tanica già rinvenuta in loco nel marzo del 2012. 14. Sul cadavere non venivano riscontrate lesioni traumatiche morfologicamente riconducibili a traumi balistici, né erano individuati proiettili o materiali di densità metallica riconducibili ad agenti balistici. La lesività oggettivata, nel corso dell'esame esterno e del successivo esame autoptico, era tutta a carico della testa;
ivi era riscontrata la presenza di un quadro morfologico caratterizzato da lesioni fratturative multiple a livello cranico, dello splancnocranio, dello scudo tiroideo, della faccetta articolare sinistra dell'epistrofeo. Il perito, all'esito degli accertamenti medico-legali, rilevava: fracasso facciale caratterizzato da fratture complesse e pluriframmentarie delle strutture orbitarie, degli zigomi, dei seni mascellari bilaterali;
frattura a decorso obliquo dell'osso mascellare e del palato duro, frattura anteriore del seno frontale sinistro, ampia frattura pluriframmentaria a carico della scatola cranica, frattura del rachide cervicale. I colpi inferti erano almeno sette che divenivano almeno nove, conteggiando le fratture dello scudo tiroideo e della faccetta articolare della seconda vertebra cervicale che l'esperto riteneva più probabilmente riconducibili ad un meccanismo traumatico di tipo compressivo-distorsivo tipico della manovra di "choke hold". Il numero dei colpi, in ogni caso, con criterio di elevata probabilità prossimo alla certezza, era da considerarsi quantificato per difetto. Appariva probabile l'uso di due distinti mezzi contundenti;
un mezzo fisico di tipo cilindrico, cavo all'interno e con arco di curvatura compatibile con quello rilevato a livello dell'orbita sinistra;
un mezzo a superficie d'impatto più ampia del precedente e dotato di ragguardevole peso, idoneo a produrre la frattura riscontrata in sede parietale destra. Il severo trauma cranio-encefalico era individuato come causa certa della morte. I colpi erano stati per lo più inferti frontalmente e connotati da notevole forza di impatto, le fratture tiroidea e della faccetta articolare della seconda cervicale compatibili con la presa tipo "choke hold", ponevano uno degli aggressori alle spalle della vittima;
era pure possibile che tali lesioni fossero state inferte con corpo contundente da aggressore posto M 9 in posiIOne frontale, ma con colpi assestati lateralmente;
le due lesioni a stampo o stantuffo sulle regioni temporo-parietali e orbitale erano da considerarsi letali, l'introflessione encefalica da esse derivatane aveva certamente procurato la perdita sensoriale nell'arco di pochi secondi;
non era possibile stabilire la sequenza dei colpi, ma certamente alcune lesioni, almeno due, erano state prodotte quando la vittima aveva perso i sensi, ma era ancora in vita;
se la vittima non fosse stata tenuta da qualcuno, avendo perso i sensi, avrebbe potuto porgere prima il lato sinistro della testa e poi, non autonomamente, girare il capo, esponendo all'aIOne lesiva la zona parieto- occipitale destra. La mancata oggettivaIOne di lesioni da arma da fuoco non consentiva di escluderle con certezza, poiché lo stato di avanzata decomposiIOne precludeva l'individuaIOne di eventuali lesioni su parti molli, oramai scheletrizzate, senza ritenIOne di proiettile. Prima del seppellimento, ma quando già era stato calato nella buca, il corpo era stato dato alle fiamme mediante aspersione disomogenea di liquido infiammabile;
per l'umidità il tentativo di combustione non era riuscito;
quando il fuoco era stato appiccato il OL non era più in vita. 14. Le modalità del seppellimento chiarivano l'utilizzo dei trattori transitati dinanzi all'opificio al seguito della vettura condotta da NA AN: il trattore rosso munito di benna era servito per scavare la profonda buca;
quello verde con fresa era stato impiegato per appianare il terreno, il cui perfetto livellamento non aveva consentito il ritrovamento del corpo nello stesso contesto del rinvenimento del veicolo bruciato.
2. I titoli giudiziari 2.1 Tenuto conto della sostanziale coerenza tra le risultanze delle indagini tecniche, gli accertamenti medico-legali, le parziali ammissioni dell'imputato, il nucleo fondamentale delle dichiaraIOni accusatorie di IM NA, le risultanze dialogiche, la Corte di assise di appello di Palmi, con sentenza pronunciata in data 25 luglio 2014, adottava le seguenti statuiIOni: riteneva provata la responsabilità di NA AN per l'omicidio di IZ OL, esclusa la premeditaIOne ma con l'aggravante dell'aver agito con crudeltà (capo c), per il reato di cui all'art. 411 cod. pen. (capo e) e per quello di cui al capo f) qualificato il fatto ai sensi degli artt. 424, comma 1, cod. pen. e 61 n. 2 cod. pen., per i reati di detenIOne e porto illegale di arma da fuoco (capo d) e di detenIOne illecita di muniIOni ( capo h), di maltrattamenti (capo a), di violenza privata e di tentata induIOne a rendere dichiaraIOni mendaci all'autorità giudiziaria (capo i) e, riuniti i reati per la continuaIOne, lo 10 condannava alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di mesi diciotto;
riteneva provata la presenza fisica e la partecipaIOne diretta di NA CO a tutte le cadenze principali del fatto delittuoso e, unificati i reati di omicidio, soppressione del cadavere, danneggiamento seguito da incendio per la continuaIOne, lo condannava alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi sei;
condannava NA EN alla pena di anni sedici di reclusione per il concorso anomalo nel delitto di omicidio e alla pena di anni due di reclusione per il concorso nel reato di cui all'art. 424 cod. pen., assolvendolo nel resto. StatuiIOni accessorie come per legge e condanna solidale al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, OL AN, OL IM e OL IN, cui assegnava provvisionali immediatamente esecutive.
2.2 Investita degli appelli degli imputati e dell'accusa pubblica e privata, la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, con la sentenza oggi impugnata, dopo aver descritto la svolta attività e aver dettagliatamente ripercorso gli elementi di prova e le consideraIOni svolte dal primo Giudice, ha ritenuto, alla luce delle ragioni di doglianza delle difese sviluppate con i motivi di impugnaIOne, pienamente condivisibili gli approdi decisori della sentenza gravata che riformava solo parzialmente, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche a NA EN con conseguente alleggerimento del relativo carico sanIOnatorio, rideterminato nella pena complessiva di anni tredici mesi quattro di reclusione. Disattesa l'ecceIOne, formulata dalla difesa di NA AN, di nullità dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi (ivi compresa la sentenza di primo grado), per essere stata la stessa celebrata in assenza dell'imputato contumace irreperibile, sul presupposto dell'applicabilità della nuova disciplina sull'assenza, ha ritenuto ampiamente confermati i coefficienti di credibilità della teste IM NA e provata l'accorta strategia dei suoi congiunti volta a screditarne con ogni mezzo il dichiarato. Quanto al merito della regiudicanda e alle specifiche posiIOni degli imputati ha osservato che: - la versione resa dall'imputato NA AN, dopo un anno di latitanza, era, all'evidenza, basata su una ricostruIOne dei fatti falsa e strumentale, da un lato volta a scagionare i suoi familiari, dall'altro a contenere al minimo i profili di responsabilità personale. La tesi dell'unico colpo inferto alla vittima in un accesso di ira e della accidentalità del secondo colpo che OL, nel tentativo di disarmare l'imputato, si sarebbe auto-inferto, conficcandosi il tubo metallico nell'orbita oculare,e procurandone lo sfondamento, aveva consistenza poco più che labiale 11 a fronte dello sfacelo facciale e cranico riscontrato in sede di esame medico- legale;
- la concentraIOne e il numero dei colpi, assestati con notevole forza e con precisione, tutti diretti allo sfondamento del cranio, come testimoniato dall'assenza di lesioni ossee in altri distretti corporei, dimostrava, da un lato, la ferma intenIOne dell'imputato di uccidere, dall'altro che la vittima era stata immobilizzata e che, pertanto, nell'attività esecutiva, NA non aveva agito da solo, ma con il necessario contributo materiale del IP;
- l'aggressione era stata brutale e connotata da crudeltà e da accanimento selvaggio;
era stato preferito all'arma da fuoco l'impiego di uno strumento più doloroso;
i colpi inferti erano stati numericamente superiori a quelli necessari per la produIOne dell'evento; due dei colpi letali erano stati sferrati quando ormai la vittima aveva perso i sensi ed era sul punto di spirare;
- non vi era spaIO per il riconoscimento della provocaIOne;
non vi erano riscontri obiettivi del presunto litigio;
squisitamente soggettiva, correlata ad un distorto codice etico, fondato su una scala di valori divergente dal comune sentire, era la prospettata ingiustizia della condotta della vittima che aveva osato presentarsi a casa della donna in assenza del marito;
-- la prova della detenIOne e del porto dell'arma da parte di NA AN era fornita dalla convergenza di plurimi dati di conoscenza: la testimonianza di IM NA, le risultanze della prova tecnica e, in particolare, le chiare indicaIOni fornite da NA EN nell'intercettaIOne ambientale, la particella ternaria rinvenuta nel veicolo di quest'ultimo, presente nel momento dell'esplosione del colpo a LI, il rinvenimento di un elevato numero di muniIOni occultate nelle pertinenze dell'abitaIOne dell'imputato; - la responsabilità per il delitto di maltrattamenti riposava sulle dettagliate, coerenti e costanti dichiaraIOni della NA e sul convergente esito della prova tecnica;
il riscontro alle violenze fisiche, meno frequenti delle soverchianti violenze morali, era fornito dai referti medici acquisiti agli atti, né pochi né generici come sostenuto nei motivi di appello;
le risultanze processuali avevano ben delineato le sofferenze, le privaIOni inflitte dalle condotte vessatorie e prevaricatrici dell'imputato, la cui ingombrante presenza nella vita della figlia non si era ridimensionata nemmeno dopo il suo matrimonio, ma ne aveva condiIOnato le scelte, lo stile di vita, gli affetti, obbligandola al rispetto delle sue regole, quelle stesse regole la cui infraIOne aveva dato causa all'omicidio; quanto ai reati di violenza privata e di tentata induIOne a rendere dichiaraIOni mendaci all'autorità giudiziaria di cui al capo I) non vi era ragione per ritenere che la minaccia e l'abboccamento fossero stati strumentalmente inventati da IM NA per abbandonare il programma di proteIOne;
le 12 conversaIOni richiamate dalle difese nell'atto di appello a sostegno della censura postulavano un esame parcellare delle risultanze della prova tecnica;
corrispondeva al vero che, prima dell'avvertimento da parte degli emissari del padre che l'avevano raggiunta nella località protetta, la NA avesse manifestato, nelle conversaIOni che peraltro sapeva essere intercettate come ripetutamente stigmatizzato nei rilievi difensivi, stanchezza, insofferenza, senso di solitudine, ma la scelta finale era stata pesantemente condiIOnata dal messaggio fattole recapitare dal padre e che le offriva l'ultima alternativa, quella di tornare a casa ma di sottomettersi alla consegna del silenIO;
quanto alla posiIOne di NA CO, correttamente i primi giudici avevano escluso che la testimonianza di IM NA, de relato da de relato, fosse stata neutralizzata dalla deposiIOne negativa della fonte intermedia, e ciò a ragione della conclamata e provata inattendibilità di RI VI. La correttezza e precisione delle indicaIOni fornite dalla NA sulle modalità e sulle complicità nell'omicidio erano, al contrario, rimaste asseverate da plurimi elementi di conoscenza, molti dei quali acquisiti a distanza di mesi dalle rivelaIOni della donna, quale l'accertata causa della morte individuata nelle lesioni provocate con il violento pestaggio e non con l'arma da fuoco come ipotizzato dagli inquirenti: così i contatti telefonici intercorsi tra IO e IP e tra l'imputato e il cugino EN nei momenti topici dell'aIOne, quando OL era stato fermato allo svincolo e durante il suo trasporto verso il luogo prescelto per l'aggressione, così la disattivaIOne dei cellulari durante l'esecuIOne dell'aIOne, la provata partecipaIOne dell'imputato alle fasi immediatamente successive del danneggiamento della vettura e della soppressione del cadavere, l'impiego dei trattori nella sua disponibilità per scavare la buca e successivamente livellare il terreno, l'uso promiscuo della sua autovettura da parte dello IO e del cugino;
meritavano conferma anche le statuiIOni assunte nei confronti di NA EN, il cui apporto concorsuale correttamente era stato qualificato ai sensi dell'art. 116 cod. pen.. Considerato in diritto 1. La sentenza di appello è stata impugnata per cassaIOne sia dagli imputati che dalle parti civili, a mezzo dei rispettivi difensori, che hanno dedotto vizi di legittimità della decisione riconducibili alla duplice tipologia della violaIOne della legge (penale e processuale) e della carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivaIOne.
1.1 Intuibili ragioni di speditezza e di linearità espositiva suggeriscono di far seguire alla enunciaIOne dei motivi di ricorso, richiamati nelle loro proposiIOni 13 essenziali e funIOnali alla motivaIOne, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., le valutaIOni di questo giudice di legittimità, non senza anticipare che le impugnaIOni vanno dichiarate nel loro complesso infondate in parte per la giuridica infondatezza dei motivi proposti, in parte per la loro intrinseca indeducibilità perché generici, in quanto replicanti invariate deduIOni sviluppate nel corso dei giudizi di merito sull'assunto, in tesi unificante le doglianze, che ad essi non sarebbe stata data adeguata risposta, in parte perché attinenti a profili di merito e tesi a sollecitare una rivisitaIOne fattuale estranea al giudiIO di legittimità. Dovendosi in premessa rammentare, tanto imponendo il contenuto di alcune delle articolate censure prospettanti personali esegetiche letture del dato probatorio alternative a quelle operate dai giudici del merito: che in situaIOne di doppia conforme, e a fronte della riproposiIOne delle stesse censure, le motivaIOni delle due sentenze evidentemente si saldano tra di loro fornendo un corpo unitario di giustificaIOne della decisione condivisa e dando origine a enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinaIOni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione;
che il sindacato di legittimità sul percorso giustificativo del provvedimento è -per espressa disposiIOne legislativa - rigorosamente racchiuso nella verifica che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentaIOni non viziate da evidenti errori nell'applicaIOne delle regole della logica ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze, appuntandosi il controllo soltanto sulla coerenza strutturale interna della decisione, di cui va accertata la tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentaIOni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisiIOni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); è per vero normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutaIOne delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, del quale va verificata la coerenza strutturale alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); M 14 -che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà interna della motivaIOne, come vizi denunciabili, devono essere evidenti, percepibili ictu oculi, lo scrutinio di legittimità essendo limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduIOni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e coerente le ragioni del convincimento (Sez. U., Spina, cit.; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
2. Ricorso NA AN L'imputato, con atto a firma del difensore avvocato Marcella Belcastro, ha articolato le seguenti censure.
2.1 Con il primo motivo promiscuamente denunzia, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c) ed e), violaIOne di legge in relaIOne all'art. 15 bis, comma 2, L. n. 67 del 2014 e viIO di motivaIOne, per avere la Corte di assise di appello ritenuto inapplicabile la disciplina dell'assenza introdotta con la L. n. 67 del 2014. Con l'atto di appello era stata eccepita la nullità dell'udienza preliminare e degli atti successivi: l'imputato si era reso irreperibile sin dal 23.2.2012 ed era stato dichiarato latitante;
si era spontaneamente costituito in data 1.3.2013, dopo il decreto dispositivo del giudiIO, emesso il 5.2.2013, ma in data antecedente la celebraIOne della prima udienza dibattimentale tenutasi il 14.3.2013; non aveva avuto notizia della data di fissaIOne dell'udienza preliminare celebrata nella sua contumacia;
al momento della spediIOne dei relativi avvisi ne era stata decretata l'irreperibilità. Risultava, quindi, pienamente integrata la previsione di cui all'art. 15 bis, comma 2, della legge citata, in quanto il procedimento era in corso alla data di entrata in vigore della novella, l'imputato era stato dichiarato contumace ed era stato emesso decreto di irreperibilità. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto sospendere il procedimento e dichiarare la nullità dell'udienza preliminare, la cui celebraIOne, non ricorrendo nessuno dei fatti o atti contemplati dall'art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen. per procedere in sua assenza, aveva privato il ricorrente della possibilità di accesso al rito abbreviato.
2.1.2 Il motivo è privo di pregio. Con la L. 11 agosto 2014, n. 118, il legislatore ha introdotto nel corpo della L. 28 aprile 2014, n. 67, l'art. 15 bis che così recita: "1. Le disposiIOni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condiIOne che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2. In deroga a quanto 15 previsto dal comma 1, le disposiIOni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità". Dalla lettura del chiaro dato testuale si evince, dunque, che la nuova disciplina in tema di processo in absentia non può mai trovare applicaIOne nel caso in cui sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado nonché nei casi in cui pur non essendo stato pronunciato il dispositivo della - sentenza di primo grado - sia già stata dichiarata la contumacia ma non sia stato emesso il decreto di irreperibilità (in tal senso è l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di legittimità: Sez. 1, n. 20810 del 09/01/2017, Hussein, Rv. 270614; Sez. 2, n. 18813 del 10/01/2017, Popa, Rv. 269796; Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265770; Sez. F, n. 37576 del 20/08/2015, G., Rv. 264770; Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015, Tolentino Werastegui, Rv. 264052). Come evincibile anche dai Lavori Preparatori della Commissione della Camera dei Deputati, l'intervento normativo è stato adottato per evitare che la nuova ed organica disciplina del giudiIO nei casi di irreperibilità dell'imputato, introdotta in luogo del precedente rito contumaciale, determini incertezze applicative soprattutto connesse al regime delle impugnaIOni. Pertanto, quando sia stata già dichiarata l'irreperibilità dell'imputato le nuove disposiIOni trovano applicaIOne anche nei giudizi di primo grado pendenti al momento di entrata in vigore della nuova disciplina, comportando per il giudice l'obbligo di verificare se la dichiaraIOne di contumacia sia frutto di un'assenza volontaria e consapevole dell'imputato o, piuttosto, di una situaIOne di irreperibilità, che abbia comportato la mancata effettiva conoscenza del procedimento. Il giudice a quo ha correttamente interpretato la norma transitoria, errando però nel ritenere esclusa, nel caso in esame, l'applicaIOne della novella legislativa perché il dispositivo della sentenza di primo grado era stato pronunciato in epoca antecedente al 22.8.2014, data di entrata in vigore della L. n. 118 del 2014. La piana lettera dell'art. 15 bis, infatti, in cui si dispone che le norme relative alla sospensione dei processi nei confronti degli irreperibili "si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (...)" non può che essere letto nel senso testualmente indicato, ossia che il discrimine temporale sia la data di entrata in vigore della legge n. 67 (17 maggio 2014) pur se la norma transitoria (e, quindi, accessoria a tale impianto normativo) è stata in esso inserita con legge successiva. Ma tanto posto, la soluIOne offerta dalla sentenza impugnata resta comunque corretta, in quanto l'imputato è stato presente nell'intero corso del 16 giudiIO di primo grado e, dunque, non v'erano i presupposti per la sospensione del processo ex art. 420 quater cod. proc. pen.; men che meno la Corte di assise avrebbe potuto o dovuto dichiarare la nullità dell'udienza preliminare celebrata in assenza dell'imputato. Per vero il novellato art. 489 cod. proc. pen. prevede che l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiaraIOni previste dall'art. 494 e se fornisce la prova che l'assenza è riconducibile alle situaIOni previste dall'art. 420 bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli artt. 438 e 444 cod. proc. pen.. Ma il ricorrente che, del tutto infondatamente, si duole della mancata applicaIOne della disciplina sull'assenza, mostra di non aver colto la portata innovativa delle evocate disposiIOni, in quanto non risulta che egli abbia chiesto al primo giudice di essere rimesso in termini per formulare richiesta di accesso al rito abbreviato, dopo aver dimostrato, assolvendo l'onere probatorio che gli spettava, di essere rimasto assente nel corso dell'udienza preliminare per incolpevole mancata conoscenza della celebraIOne del processo ovvero di aver versato nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. Sembra, inoltre, non rammentare il ricorrente la profonda differenza e non assimilabilità delle condiIOni soggettive della latitanza e della irreperibilità: la prima, frutto di una scelta volontaria del soggetto di sottrarsi ad un provvedimento custodiale e conseguentemente di non presenziare al procedimento;
la seconda, condiIOne di fatto che può derivare da cause estranee ad una scelta dell'imputato e, dunque, consistere in uno status non soltanto involontario, ma anche incolpevole. Ed è questa la ragione per cui l'irreperibilità assume connotaIOni processualmente rilevanti tanto agli effetti della conoscenza della accusa e del procedimento a proprio carico, quanto ai fini del diritto di partecipare al giudiIO (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram Rv. 258792). Le differenze ontologiche esistenti tra lo stato di latitanza che presuppone la volontaria sottraIOne del soggetto alla cattura e, una volta accertato, permane per tutto tempo in cui il soggetto continuerà a sottrarsi volontariamente ad essa, e lo stato di irreperibilità, che necessita di essere controllato secondo cadenze individuate dal legislatore, danno ragione anche della caducità del decreto di irreperibilità e del perdurante valore del decreto di latitanza. Tal che la circostanza che, come riferisce il ricorrente, prima della spediIOne degli avvisi per l'udienza preliminare sia stato (irritualmente) emesso un decreto di irreperibilità di chi era già stato dichiarato latitante, non è argomento dirimente né spendibile nell'ottica propugnata dalla difesa, non avendo giuridica cittadinanza e regolamentaIOne la situaIOne soggettiva 17 dell'irreperibile volontario. Correttamente, infine, la Corte territoriale ha evidenziato che, ai sensi del novellato art. 420 bis, comma 2, dalla nomina del difensore di fiducia deriva una presunIOne di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento, così come del resto, è appena il caso di osservare, è specifico dovere deontologico del difensore il coinvolgimento dell'assistito nelle contingenti scelte del procedimento: nel caso in esame l'imputato, latitante, era stato assistito da difensore fiduciario sin dalla fase delle indagini preliminari e, pertanto, esercitando la facoltà di nominare un difensore di fiducia, egli aveva operato la scelta di venire a conoscenza delle vicende relative alla celebraIOne del processo a suo carico attraverso il difensore di fiducia, presso il quale, pertanto, coerentemente con tale scelta, aveva l'onere di informarsi dello sviluppo del procedimento e al quale ben avrebbe potuto conferire procura speciale per la richiesta di accesso al rito alternativo. Ne discende che l'ecceIOne di nullità dell'udienza preliminare e di tutti gli atti successivi sollevata per la prima volta con l'atto di appello, oltre che non assistita da fondamento, concreta una doglianza del tutto strumentale.
2.2 Con il secondo motivo denunzia viIO della motivaIOne e travisamento dei fatti e delle prove in relaIOne all'affermata responsabilità del ricorrente per i reati di maltrattamenti (capo a), detenIOne e porto illegale di arma comune da sparo (capo d), violenza privata e tentata induIOne a non rendere ulteriori dichiaraIOni all'autorità giudiziaria (capo i). Secondo il ricorrente, il discorso giustificativo della decisione era viziato da contraddittorietà e manifesta illogicità. I giudici di appello si erano uniformati al percorso valutativo dei primi decidenti, senza dar mostra di alcuna autonomia critica, aveva pretermesso dati di conoscenza decisivi, avevano fatto ricorso all'argomentaIOne congetturale nella ricostruIOne delle singole vicende, nell'interpretaIOne delle risultanze dialogiche, nella valutaIOne dell'attendibilità della teste NA, reiteratamente incorrendo nel travisamento dei fatti e delle prove. Equivocando il contenuto dei rilievi critici, la Corte di assise di appello aveva eluso i punti devoluti alla sua attenIOne: aveva ritenuto che la denunziata tendenza al mendacio di NA IM fosse stata ricondotta dalle difese alla falsità del suo profilo facebook, laddove nell'atto di gravame era stato valorizzato "il contenuto delle chats", nelle quali la giovane donna si spacciava per la figlia dell'avvocato Veneto, orfana di madre, stilista, collaboratrice di Formigoni. E il sistematico ricorso al mendacio era stato lo strumento di cui la NA si era servita per il conseguimento dello scopo di vendicare la morte dell'amante, 18 confessando senza remore, nel corso delle interlocuIOni, l'odio profondo covato nei confronti del genitore. Incongruamente, nella valutaIOne della credibilità della teste, era stato attribuito un peso decisivo alla descriIOne delle modalità esecutive dell'omicidio in epoca in cui nessuna emergenza concreta era stata acquisita sul violento pestaggio, causa del decesso della vittima. Di contro, anche prima di aver appreso tali particolari dal racconto asseritamente fornitole dal marito in occasione dell'incontro del 25.4.2012, la teste aveva esternato ai locutori di turno una sua personale e congetturale ricostruIOne delle modalità dell'omicidio, poi replicata come conoscenza de relato nel verbale di sit del 17.5.2012. Sentimenti di astio e spirito di vendetta erano alla base del mendacio introdotto nella ricostruIOne di quanto avrebbe percepito in occasione del casuale transito nei pressi dello svincolo di LI. Nella denunzia sporta nell'immediatezza la teste non aveva fatto alcun riferimento all'arma impugnata dal padre e puntata prima all'indirizzo del OL e poi all'indirizzo della figlia per indurla a fermarsi, salvo poi ad arricchire la sua narraIOne di siffatto particolare nelle sommarie informaIOni rese in data 24.2.2012. Erronei e frutto di una lettura travisante dei dati probatori erano da ritenersi gli elementi di riscontro individuati dal giudice d'appello: nel valorizzare la conversaIOne del 2.4.2012, nel corso della quale IM riferiva al suo legale dell'epoca (avvocato Capogrossi) di aver visto il padre minacciare OL con un'arma, la Corte di merito aveva trascurato di considerare che la donna era consapevole dell'attività di captaIOne in atto;
nessuna validaIOne della sua narraIOne poteva essere desunta dal riferimento all'arma operato da NA EN nel corso della conversaIOne intercettata presso la staIOne dei carabinieri, se solo la Corte di merito avesse considerato che, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, era stata intercettata la conversaIOne tra IM e la madre IN, nella quale la prima aveva raccontato di aver visto il padre litigare con OL senza menomamente accennare alla presenza della pistola;
svilita con argomentaIOni assertive e irraIOnali era stata la portata probatoria della conv. n. 3210 del 24.6.2012 con il sacerdote Petrocelli, nel cui contesto la donna aveva ammesso di non aver visto l'arma e di aver detto il falso per aggravare la posiIOne del padre. Nel ritenere provato l'addebito contestato al capo i) di rubrica (la presunta minaccia ad opera degli emissari di NA AN che avrebbero raggiunto IM nella località protetta in data 28.5.2012), la Corte aveva del tutto pretermesso plurimi dati conoscitivi che dimostravano al contrario la falsità delle dichiaraIOni accusatorie, avendo la teste esternato in tempi precedenti la volontà di rientrare in Calabria e l'insofferenza per le restriIOni connesse al M 19 regime di proteIOne (si citano a sostegno le conv. n. 5397 e n. 5399 del 20.5.2012; n. 6323, 6377, 6383, 6396 del 27.5.2012; n. 6372 del 28.5.2012) e avendo comunicato al marito che il padre le aveva mandato un "ultimo avvertimento", ben tre giorni prima della asserita verificaIOne dell'episodio (conv. n. 6403 del 25.5.2012). Quanto al reato di maltrattamenti la decisione impugnata era incorsa in un palese travisamento per omissione laddove aveva semplicemente ignorato gli esiti negativi della prova dichiarativa, prescindendo nella valutaIOne operata dai contributi informativi affatto convergenti nell'escludere contegni vessatori o violenti del NA in danno della figlia (deposiIOni di RI ON, RI VI, NA CO, NA IN, dott. NA Michele, dott. Cappelleri, maresciallo UD); aveva travisato la deposiIOne di AS CO, il quale aveva individuato nella soffocante gelosia della ragazza la ragione esclusiva della rottura del loro fidanzamento;
aveva illogicamente riconosciuto valenza di riscontro a referti medici del tutto anodini, ché una mano pestata, una mano con ferita lacero-contusa, due coliche addominali, una toracalgia con crisi di ansia non concretavano stati morbosi indicativi di maltrattamenti;
il certifico medico del 29.4.2011 nel quale era stata diagnosticata una crisi di ansia non poteva essere riscontro del pestaggio asseritamente subito l'8.4.2011; il referto dell'11.7.2012 non aveva riscontrato un tentativo di suicidio, ma un suicidio simulato;
le pretese, pressanti limitaIOni degli ambiti di libertà e di autodeterminaIOne denunziate dalla NA risultavano affatto inconciliabili con il reale vissuto della presunta parte lesa che aveva coltivato numerose amicizie maschili, aveva avuto diversi amanti e "due aborti per pregressi rapporti extraconiugali".
2.2.1 Le censure sono in larga parte inammissibili giacché svolgono per lo più motivi di merito, per altro sovente meramente polemici e sempre relativi a prospettaIOni difensive alle quali entrambe le Corti hanno già dato adeguate e più che esaustive risposte, e, laddove si riferiscono ad aspetti di diritto, propongono doglianze manifestamente infondate.
1. Più in particolare, per quanto concerne le censure relative agli asseriti errori valutativi, alle pretese incongruenze delle dichiaraIOni della teste NA, alle prospettate incompatibilità tra quanto da costei narrato e le affermaIOni della stessa dichiarante emergenti dalle conversaIOni captate, basterà qui ricordare che, del tutto correttamente, alle analoghe osservaIOni contenute nei motivi d'appello la Corte territoriale, dopo aver proceduto a puntuale e fedele relaIOne di tutti i dati probatori disponibili (a pp. 46-73), aveva già, tra l'altro, coerentemente replicato che: 20 l'invocato giudiIO di aprioristica esclusione della credibilità della dichiarante, fondato sulle false indicaIOni di identità riportate nel profilo facebook, in tesi indicative della generale dediIOne al mendacio della donna, trascurava del tutto di considerare prassi e comportamenti diffusi a numerosi utilizzatori del web, ma prima ancora prescindeva dal dato pacificamente acquisito che "per quanto pazza, bugiarda e visionaria potesse essere IM NA, i fatti le avevano dato ragione", dimostrando la fondatezza dei timori esternati nell'immediatezza, sin dalla prima denunzia resa subito dopo aver visto il padre e l'amante in sosta presso lo svincolo di LI;
-© viceversa, era rimasta provata la strategia utilizzata dai familiari, già nella fase delle indagini preliminari, per paralizzare la valenza delle sue dichiaraIOni, strategia plasticamente riassunta nelle parole del LO CO, a detta del quale l'obiettivo era quello di creare "un clima di confusione" per farla cadere in contraddiIOne e confondere i giudici: la violaIOne del computer della donna, ammessa dallo stesso RI nel corso della sua deposiIOne, e la consegna dei dati da esso estrapolati al difensore di NA EN (dati del cui contenuto, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la decisione dà conto a p.54) erano condotte coerenti con il divisato scopo di screditare la teste di accusa e tale era il disegno perseguito attraverso il tentativo di rappresentarla come soggetto mentalmente instabile, disturbato e per conseguenza inaffidabile (v. conversaIOni trascritte e valutate a p. 55 e ss.) ovvero dedito a pratiche e riti magici;
· appariva del tutto fantasioso e privo di ragione concreta alcuna ipotizzare l'organizzaIOne da parte della NA di un ordito calunnioso di tale gravità solo per dare sfogo all'odio e al desiderio di vendetta nei confronti dei familiari: al contrario, le conversaIOni captate avevano dimostrato esclusivamente la profonda diffidenza e la totale disistima nutrite nei confronti del padre, sentimenti nient'affatto immotivati, ma indotti dalle sofferenze e dai patimenti che NA AN le aveva sistematicamente inflitto, conculcando la sua libertà di autodeterminaIOne, reagendo anche con la violenza fisica ad ogni sua manifestaIOne di dissenso o di volontà reattiva, sino a giungere alla drastica recisione della sua relaIOne extraconiugale che dell'assoggettamento costantemente praticato rappresentava la più estrema forma di manifestaIOne e al contempo di riaffermaIOne del suo dominio. E, peraltro, non poteva essere ricondotto a ragioni di odio o di vendetta il presagio della tragica fine del OL, presagio che il dato storico-fattuale aveva dimostrato assolutamente fondato. Evidenze, quelle fattuali e probatorie, alla stregua delle quali appariva arduo, anche solo sotto il profilo di una logica elementare, sostenere che la teste era stata una dichiarante mendace, mentalmente disturbata e che aveva trasfuso le 21 sue patologie, l'astio e l'odio nutriti, confeIOnando false accuse a carico del padre e dei suoi complici.
2. Quanto al rinnovato giudiIO di colpevolezza per il reato di maltrattanti (cui la decisione dedica una diffusa e puntuale trattaIOne, a pp. 74-121) le ribadite censure sulla pretesa inattendibilità della persona offesa sono del tutto generiche, manifestamente infondate alla luce della evidenziata convergenza di tutte le ulteriori emergenze probatorie, oltre che dell'osservaIOne, corretta in diritto (p. 116), che la testimonianza di IM NA, ove ritenuta, come del tutto plausibilmente è avvenuto nel caso di specie, intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, non soggetta a verifiche di attendibilità esterna e riscontri oggettivi, quasi si trattasse di dichiaraIOni ex art. 192 cod. proc. pen., comma 3. E, d'altro canto, in replica alle notaIOni critiche specificamente mosse con il ricorso, è sufficiente evidenziare che: - non sussiste il denunziato travisamento per omissione degli esiti negativi della prova dichiarativa: le testimonianze dei familiari che hanno escluso le riferite condotte maltrattanti non sono state pretermesse, ma del loro contenuto, anche attraverso la trascriIOne di ampi stralci delle deposiIOni (v. pp. 99-104), è stato dato diffuso conto: semplicemente i giudici di merito hanno valutato negativamente i risultati probatori conseguiti, consistiti nella corale negaIOne delle condotte illecite ascritte all'imputato e nella corale affermaIOne del carattere arrogante, ribelle, gratuitamente oppositivo di IM, la quale, nell'ottica del marito, dichiaratamente adesiva all'atteggiamento solo "rigoroso" del suocero, non avrebbe subito restriIOne alcuna, essendo sempre stata libera di uscire insieme alla madre e alle sorelle "per fare la spesa, per partecipare alle funIOni religiose o per recitare il rosario" (p. 99 e 119). Per tali testi era stata disposta la trasmissione degli atti al P.M., ravvisandosi il reato di falsa testimonianza per l'insanabile contrasto delle rispettive deposiIOni con il contenuto delle conversaIOni di cui erano collocutori (p. 117). La doglianza è, dunque, manifestamente infondata, in quanto rivolta nella sostanza non già a sottoporre al giudice di legittimità l'esistenza di quello che potrebbe essere un errore revocatorio per omissione sui significanti assunti per la dimostraIOne del thema probandum, bensì volta a sollecitare una diversa valutaIOne del risultato probatorio, mentre l'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attiene interamente al merito e non è rilevante nel giudiIO di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla capacità dimostrativa o sulla inidoneità dimostrativa della prova: e nel caso in esame, la valutaIOne positiva delle dichiaraIOni della teste NA è stata illustrata dai giudici del merito in modo assolutamente ragionevole e plausibile;
22 il ricorrente si duole dell'omessa valutaIOne delle dichiaraIOni di AS CO sulla soffocante gelosia di IM, ma tace sui numerosi particolari riferiti dal teste, asseveranti la versione della parte lesa, ben evidenziati a pp. 104 e ss. della sentenza impugnata: la relaIOne sentimentale con IM era stata un inferno a causa delle pesanti restriIOni e imposiIOni dei familiari della fidanzata che gli era consentito vedere soltanto alla presenza costante dei genitori, il padre vietava alla figlia di possedere un apparecchio cellulare, non le consentiva di vestirsi come le piaceva, le impediva di uscire di casa senza essere accompagnata e se non per andare a messa e a fare la spesa, la faceva accompagnare a scuola da uno IO che presidiava l'istituto sino alla sua uscita, le impediva di frequentare i compagni di scuola e di ricevere visite, la insultava ripetutamente;
- il contenuto delle conversaIOni, analizzato alle pp. 86-98, in cui IM NA descriveva il clima familiare in cui era vissuta, facendo riferimento ai maltrattamenti e anche alle ripetute violenze fisiche ricevute per mano del padre, aveva consentito, come plausibilmente annotato i giudici di appello, di trarre ulteriori elementi di convincimento, stante la costanza e coerenza tra i racconti oggetto delle conversaIOni e il racconto offerto in sede di deposiIOne dibattimentale, mentre all'obieIOne, qui replicata, con la quale, per negare valenza di riscontro alle intercettaIOni, si afferma che la donna ne "pilotava" il contenuto sapendo di essere intercettata, è stata fornita puntuale risposta: in punto di diritto, rimarcando la Corte che il suo dichiarato non abbisognava di riscontri esterni e che le risultanze dialogiche era state apprezzate solo quali ulteriori elementi rafforzativi dell'attendibilità della fonte e della costanza e coerenza della sua narraIOne;
in punto di fatto, annotando che nel corso delle interlocuIOni i locutori appartenenti alla cerchia dei familiari mai avevano smentito i racconti della congiunta, piuttosto avevano assunto atteggiamenti omertosi, evasivi, quando non si erano rifiutati esplicitamente di conversare sull'argomento; - anche le obieIOni sulla valenza probatoria dei referti medici sono state puntualmente esaminate e disattese (v. p. 113-115) con argomenti logici e plausibili, dai quali il ricorrente semplicemente dissente, riproponendo rilievi generici e dall'analogo tenore, meramente confutativo, di quelli svolti con l'atto di appello.
3. Manifestamente infondati e generici, perché omettono di fare riferimento ad aspetti importanti del discorso giustificativo, sono le censure inerenti la sussistenza dei reati di detenIOne e porto illegale di arma da fuoco (capo d). Gli argomenti sviluppati in ricorso sono sostanzialmente i medesimi di quelli ai quali entrambi i giudici di merito hanno opposto consideraIOni articolate, 23 pienamente coerenti con i dati acquisiti ed assolutamente logiche, e perciò insuscettibili di ulteriore sindacato in questa sede. Basterà nello specifico ricordare che secondo la sentenza impugnata la responsabilità dell'imputato per tale addebito riposava principalmente sulla conversaIOne ambientale nel cui contesto uno dei diretti protagonisti della vicenda, l'imputato NA EN, parlando liberamente e per scienza diretta, aveva riferito il particolare dell'uso della pistola ("a sparare l'abbiamo fatto prima a LI "), così confermando non solo che l'arma era stata impiegata dal padre per intimidire la vittima, come aveva riferito IM, ma rendendo noto che NA AN aveva esploso un colpo dopo il transito della figlia ("lei non sa niente, non ti preoccupare"); e l'esplosione del colpo aveva trovato conferma nel rinvenimento di una particella ternaria sull'autovettura di EN, proveniente da contatto con l'autore dello sparo. Le dichiaraIOni della teste, secondo la corretta e logica valutaIOne operata dai giudici d'appello, non erano affette da contraddiIOni di carattere sostanziale, erano coerenti con le effettive conoscenze acquisite dalla donna allorché era transitata in prossimità del padre e del OL e riscontrate dalla conversaIOne ambientale, dalla quale era emerso più di quanto non avesse riferito la teste. Aggiungendo, quindi, che non vi era spaIO per argomentare sulla veridicità della circostanza, la narraIOne di IM risultando del tutto compatibile con le informaIOni probatorie provenienti dalla citata conversaIOne che aveva consegnato agli inquirenti un più ampio dato conoscitivo: l'arma era nella disponibilità del NA e quell'arma aveva anche sparato. Sorreggono dunque la motivaIOne della sentenza impugnata valutaIOni esaurienti e logiche, che danno adeguata risposta alle censure articolate dall'appellante e a fronte delle quali il ricorso, in contrasto con quanto affermato concordemente dai giudici di merito, continua a sostenere che la teste non era attendibile perché il particolare dell'arma non era stato inizialmente dichiarato nella denunzia del 23 febbraio, ma riferito nelle dichiaraIOni rese il giorno successivo per rimpolpare le false accuse, che la falsità delle indicaIOni era stata ammessa dalla stessa NA nel corso della conversaIOne con il sacerdote Petrocelli (il cui contenuto è stato diffusamente esaminato e valutato a pp. 264- 270 della sentenza), della quale sarebbe stata fornita lettura travisante, neppure consentendo di comprendere il senso della osservaIOne, per l'appunto al limite dell'incomprensibile, che la Corte sarebbe incorsa in un ulteriore travisamento, individuando un riscontro alla presenza dell'arma nella richiamata intercettaIOne, senza considerare che nel medesimo contesto monitorato era stato registrato anche il dialogo tra IM e la madre, nel corso del quale la giovane donna non aveva fatto alcun riferimento alla pistola. 24 4. Manifestamente infondate, oltre che anch'esse nella sostanza riferite all'apprezzamento in fatto, sono da ultimo le censure in punto di affermaIOne di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati al capo i) di rubrica. Esse riproducono sostanzialmente quelle a cui i giudici di merito hanno già fornito risposte esenti da vizi e non superano dunque la soglia dell'ammissibilità perché sollecitano una rivalutaIOne di quei medesimi elementi di fatto che sono stati già ampiamente e del tutto adeguatamente apprezzati e valutati, sia - - singolarmente sia nel decisivo e incontrovertibile loro mutuo riscontro. Può solo aggiungersi, in particolare, che manifestamente infondate e cadenti appunto su valutaIOni di merito sono le deduIOni con cui si pretende di contestare ancora l'attendibilità di IM NA, avendo la sentenza impugnata credito ampiamente giustificato, conformemente al primo decidente, riconosciuto alla teste anche con riferimento all'incontro con i tre uomini di origini calabresi che l'avevano raggiunta nella località protetta, inoltrandole il messaggio del padre latitante ed intimandole il silenIO e il rientro nell'ambito familiare in cambio della salvezza. Mentre non è dato rinvenire alcuna antinomia reale tra tale valutaIOne e il contenuto delle conversaIOni intercettate, sulle quali lungamente la Corte di appello si è intrattenuta nel capitolo dedicato alla rinuncia al programma di proteIOne e ai tentativi compiuti dalla donna per screditare il proprio dichiarato dopo il ritorno a LI (pp. 241-274). In particolare, la Corte ha escluso l'esistenza di elementi dimostrativi che autorizzassero a concludere, o anche solo a ipotizzare, che IM avesse inventato l'abboccamento con gli emissari del padre per poter uscire dal programma di proteIOne non solo perché, se lo avesse voluto, non avrebbe avuto ragione di ricorrere a tale stratagemma e avrebbe liberamente potuto sottoscrivere la rinuncia, ma perché elementi obiettivi dimostravano che era rimasta terrorizzata dalla visita ricevuta e che sin dalle prime ore del pomeriggio dello stesso giorno dell'abboccamento (avvenuto nella mattinata) aveva chiamato il marito alle ore 14.57 e 15.10 e, pur tacendogli inizialmente quanto occorsole, aveva cercato di verificare l'identità di uno dei soggetti che l'aveva avvicinata;
nella conversaIOne delle ore 16.38 gli aveva riferito il messaggio fattole recapitare dal padre che le assicurava l'impunità a condiIOne che tornasse a casa e che smettesse di testimoniare ("Campobasso è diventata pericolosa per me... mio padre sa dove sono... quindi devo tornare a casa ...non mi vuole morta ma mi vuole a casa mia con te e con il figlioletto...ho chiamato la dottoressa che venerdì firmo e me ne vado a casa...proteIOne o non proteIOne non vuol dire niente, se vogliono arrivano lo stesso"). Dello stesso tenore e univocamente militanti nel senso della fattuale storicità dell'abboccamento erano: la conversaIOne delle ore 17.52 nel cui contesto IM, piangendo, 2514 comunicava l'accaduto all'amico Giovanni Carrano (" oggi mi hanno fermato due...mi è preso un collasso...mi può trovare dove vuole se mi vuole...ora torno ora me ne voglio tornare a casa"); la conversaIOne del 29.5.2012 con il proprio legale dell'epoca, avvocato Capograsso, al quale la donna comunicava la sua determinaIOne di interrompere la collaboraIOne con gli inquirenti a seguito del messaggio del padre, aggiungendo che se prima ritornare a LI avrebbe significato essere in pericolo di vita, dopo di esso, rimanere lontano dal paese e restare in contatto con gli inquirenti integrava un'esposiIOne certa al rischio di essere uccisa ( "sono stata fermata da due uomini avvocato due uomini di mio padre...questa volta devo obbedire perché questa volta è l'ultimo messaggio che mi hanno dato, non mi danno poi scampo di vita più"); la conversaIOne immediatamente successiva delle ore 12.50, nel corso della quale IM esternava al marito, all'esito del colloquio intrattenuto con il suo legale, le ultime esitaIOni, paventando che i congiunti, una volta assicuratisi suo silenIO e terminato il processo, avrebbero potuto comunque vendicarsi, "facendola sparire". E, dunque, assolutamente in fatto, e improponibili a fronte delle ineccepibili risposte e smentite offerte dai giudici del merito, sono le deduIOni con cui si ripropongono le questioni sulla interpretaIOne delle intercettaIOni indicate in ricorso e riportate per stralci, conversaIOni che la Corte territoriale non ha mancato di esaminare, senza incorrere in alcun travisamento, ma ritenendo che in esse non vi fosse traccia alcuna di insofferenza alle regole del programma, ma solo esternaIOne dei tormenti interiori della donna indotti anche dalle pressioni che riceveva dal marito: il senso di solitudine e di abbandono, il desiderio di ridare serenità al bambino sradicato dalla famiglia e dal suo ambiente, il senso di ingiustizia provato per l'arresto del LO e della madre che riteneva innocenti;
ed aggiungendo che, se anche in data antecedente al 28 maggio la NA aveva coltivato il progetto di abbandonare il programma, ciò non autorizzava a ritenere falso il riferito incontro con gli emissari del padre, solo a seguito dell'ultimatum trasmessole essendosi quel progetto forzatamente consolidato.
2.3 Con il terzo motivo (e con il secondo motivo dell'atto denominato motivi nuovi, depositato in data 25.5.2017, a firma dell'avvocato Franco Coppi) si denunzia inosservanza o erronea applicaIOne della legge penale sostanziale (in relaIOne all'art. 61 n. 4 cod. pen.) e viIO della motivaIOne sotto il concorrente profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della crudeltà. I relativi motivi di gravame erano stati disattesi con argomenti non soddisfacenti né esaustivi: a) contraddittoriamente la Corte territoriale, 26 limitandosi a replicare le argomentaIOni della sentenza appellata e come questa individuando in tre il numero dei colpi risultati letali, aveva da un lato affermato che la vittima era deceduta al primo colpo o comunque irrimediabilmente tramortita e già sul punto di spirare, dall'altro aveva omesso di spiegare come la stessa avesse avuto modo di percepire la sofferenza aggiuntiva generata dai due colpi successivi;
b) la riconosciuta furia omicida che avrebbe animato il NA era uno stato d'animo incompatibile con la lucida volontà di infliggere sofferenze gratuite, inutili, ulteriori, non direttamente collegate alla causaIOne dell'evento morte e non finalizzate a tale ultimo scopo;
c) nessuna certezza poteva dirsi conseguita sulla dinamica dell'aIOne e sulla sequenza dei colpi inferti né sulla natura e sulla reale potenzialità offensiva dello strumento impiegato;
d) (motivo nuovo) il vero fine dell'aggressione era quello di punire la vittima non di ucciderla;
era ragionevole ritenere che lo strumento offensivo impiegato fosse proprio il tubo per irrigaIOne che l'imputato aveva raccolto da terra, come dichiarato nel corso del suo interrogatorio;
anche a voler ritenere la natura volontaria e non preterintenIOnale dell'omicidio, le gravi percosse non potevano considerarsi espressione di gratuita crudeltà, perché non solo non vi era prova che il ricorrente avesse inflitto un numero di colpi superiore a quello funIOnale alla realizzaIOne dell'evento, ma nemmeno si evinceva se le stesse si erano protratte oltre il necessario per prolungare il disagio e la sofferenza della vittima, tenuto altresì conto che l'imputato era in preda all'ira, in un frangente di totale discontrollo e aveva agito senza un disegno preordinato.
2.3.1 Le censure sono quanto meno infondate.
1. La circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà attiene alle modalità di esecuIOne del reato, ma non agevolandone, come tale, la commissione, è tradiIOnalmente ricondotta alle circostanze soggettive, estrinsecandosi in comportamenti che rilevano nella sfera della colpevolezza, dell'atteggiamento interiore dell'agente, contraddistinto da particolare riprovevolezza per via della sua perversità (Sez. U. n. 40516 del 23/06/2016). L'atteggiamento di riprovevole efferatezza è tuttavia documentato dalle modalità dell'aIOne (il rimprovero riguarda pur sempre la condotta posta in essere nel corso dell'esecuIOne del reato) che si estrinseca nell'infliIOne di un male aggiuntivo, di un grave patimento, esulanti dal normale processo di causaIOne dell'evento e che proprio in quanto non necessari per la realizzaIOne del delitto, rivelano l'insensibilità dell'agente alla sofferenza altrui che giustifica la maggiore puniIOne. La crudeltà ben può esplicitarsi anche nella scelta di un mezzo che, tra quelli disponibili e in astratto utilizzabili, riveli per l'appunto lo scopo di infierire sulla 27 vittima per infliggerle sofferenze o tormenti. Il quid pluris rispetto alla ordinaria produIOne dell'evento va, dunque, apprezzato anche a monte, avuto riguardo alla deliberata scelta di uno strumento o mezzo o metodo, quando esso per cagionare la morte richieda un particolare accanimento e di per sè sia idoneo a provocare particolari sofferenze (Sez. 1 n. 2489 del 14/10/2014 (dep. 20/01/2015), Bruzzone, Rv. 262179; Sez. 1 n. 2586 del 03/10/1997 Ud. (dep. 27/02/1998), Di Pinto, Rv. 209957). Non si richiede che la vittima del reato abbia effettivamente percepito la gratuita afflittività della condotta, essendo la circostanza essenzialmente imperniata sulla consideraIOne del comportamento dell'autore dell'illecito e sulla conseguente maggiore riprovevolezza di un modus agendi connotato da particolare insensibilità, spietatezza, efferatezza (Sez. 1, n. 30285 del 27/05/2011, Alfonzetti, Rv. 250797; Sez. 1 n. 4678 del 29/10/1998, Ventra, Rv. 213019); e l'aggravante sussiste anche quando la crudeltà si manifesta nei confronti di una persona viva di cui non si sa se percepisca concretamente l'affliIOne gratuita, trovandosi in stato d'incoscienza. Il dolo di crudeltà è compatibile con il dolo d'impeto, ben potendo l'atteggiamento di gratuita eccedenza essere realizzato a seguito di una determinaIOne volitiva coeva o immediatamente precedente rispetto alla condotta esecutiva del reato.
2. Tanto posto, di tali condivisi principi la decisione impugnata ha fatto esatta interpretaIOne e corretta applicaIOne, confrontandosi con tutti gli argomenti, qui riproposti, e fornendo ad essi ampia e motivata risposta. Rilevano, dunque, nel senso della correttezza delle valutaIOni operate, gli aspetti evidenziati dalle conformi sentenze di merito: sostanzialmente incontestata e oggettivamente non controvertibile la materialità della condotta esecutiva dell'omicidio, realizzato attraverso un feroce pestaggio, l'uso di un pesante corpo contundente, in luogo dell'arma da fuoco di cui NA AN aveva la disponibilità e che avrebbe potuto consentire una esecuIOne rapida e meno cruenta, dimostrava che l'intenIOne dell'imputato non era solo l'eliminaIOne del giovane, ma l'infliIOne di una prolungata e gratuita sofferenza, attraverso la quale poter riaffermare la sua supremazia, sottomettendo, annientando e soverchiando l'antagonista con una severissima puniIOne;
- la virulenta aIOne aggressiva non era stata determinata da concitaIOne o da rabbia: l'imputato non aveva agito in uno stato d'ira e di totale discontrollo, nemmeno era dato apprezzare tratti impulsivi nella condotta tenuta;
la vittima era stata immobilizzata per prevenire una qualche reaIOne difensiva e per consentire all'aggressore di orientare i colpi, scientemente mirati ad un 28 delimitato ambito corporeo, tutti assestati con precisione e tutti diretti allo sfondamento del cranio;
- l'accanimento era stato selvaggio e forsennata la ripetiIOne degli atti lesivi, devastanti, dolorosi e gratuitamente eccedenti;
tali erano il conficcamento del tubo nell'orbita oculare ovvero la ripetiIOne dei colpi a stantuffo, dei quali tre, singolarmente presi, avevano cagionato lo sfondamento della scatola cranica e l'introflessione della materia cerebrale, conseguenze apprezzabili ictu oculi dagli aggressori, e tuttavia due di essi erano stati sicuramente inferti quando la vittima aveva perso i sensi ed era in limine vitae;
- l'inaudita ed eccedente violenza dell'aIOne aveva trovato obiettiva conferma nei rilievi autoptici: un colpo aveva procurato la lesione a tela di ragno delle ossa craniche, tre i colpi a stantuffo con introflessione del materiale encefalico, uno il colpo che aveva sfondato la zona orbitale, diversi i colpi che avevano causato il fracasso facciale, per cui dalla zona orbitale a quella nasale a quella mandibolare non vi era un segmento di osso intero. In tale contesto, ancorato alle ragionate risultanze delle evidenze disponibili, le censure difensive, che reiterano temi già ampiamente discussi e valutati nelle sedi di merito e omettono di correlarsi con i più che esaustivi passaggi motivi del ragionamento probatorio, oppongono infondate deduIOni di dissenso quanto alla completezza dell'analisi e alla congruenza dei rilievi conclusivi, e, con doglianze appuntate sul significato e sulla interpretaIOne dei dati oggettivi tratti dalla perizia medico-legale, già oggetto di specifica descriIOne e di esplicito apprezzamento del suo contenuto, tendono a impegnare questa Corte in una non consentita nuova e parziale lettura degli elementi di conoscenza apportati ai Giudici di merito dal materiale processuale e in una revisione delle logiche e corrette valutaIOni effettuate e delle conclusioni raggiunte dagli stessi. Né induce a diversa riflessione la deduIOne della non acquisita certezza dell'ordine in cui i colpi sarebbero stati inferti o della asserita incongruenza della decisione perché "se OL era deceduto al primo colpo non si vede come lo stesso --ormai irrimediabilmente tramortito fino al punto di spirare all'istante- abbia potuto percepire sofferenza alcuna, generata dai due colpi successivi". Si tratta di obieIOni che travisano il senso della decisione e prima ancora mostrano di prescindere dai dati di conoscenza acquisiti, trascurando di considerare che la gratuita, ridondante e prolungata profusione di energie nell'esecuIOne del pestaggio era stata rilevata e stigmatizzata anche da NA EN che aveva avuto modo di cogliere lo sguardo supplice del OL;
che la vittima non aveva perso i sensi al primo colpo, ma che la perdita sensoriale era intervenuta nell'arco di pochi secondi dopo che era stato assestato il primo dei colpi a stantuffo risultato letale (v. p. 330) e, nondimeno, sebbene OL fosse пр 29 agonizzante e sul punto di spirare, "con conseguente perdita di vitalità visivamente percepibile agli astanti", erano stati sferrati ancora due colpi, parimenti letali, a nulla rilevando, per i principi sopra richiamati, che il medesimo avesse o meno percepito la gratuita afflittività dell'insistita quanto eccedente condotta. Né maggior pregio rivestono le osservaIOni replicate nei motivi nuovi, laddove si sostiene che il ricorrente non aveva intenIOne di infliggere né aveva inflitto alla vittima un male aggiuntivo, avendo agito in preda all'ira, senza il controllo delle sue aIOni, senza un disegno preordinato e senza intenIOne di uccidere. Anche sul punto la risposta fornita dalla Corte di assise di appello è chiara e puntuale, ma semplicemente ignorata, mentre inammissibile è la riproposiIOne della natura preterintenIOnale dell'omicidio estranea al devolutum principale e originario, e ciò in disparte l'ampia motivaIOne contenuta nella sentenza impugnata che ha escluso la qualificaIOne del fatto alla stregua di omicidio preterintenIOnale, con valutaIOni logiche, corrette, ma soprattutto aderenti alle concrete risultanze processuali. Né, infine, come si ventila nel ricorso anche attraverso la ripetuta quanto inutilmente sovrabbondante citaIOne di arresti di legittimità, è stata valorizzata esclusivamente la reiteraIOne dei colpi che rientrava al contrario nella normale dinamica del delitto, poiché, se questa Corte ha più volte escluso, con riferimento alla fattispecie di omicidio, che l'aggravante in esame possa ravvisarsi a fronte della mera reiteraIOne di colpi inferti alla vittima, le stesse decisioni hanno anche puntualizzato che tale esclusione suppone che l'aIOne non ecceda i limiti della normalità causale e non trasmodi in una manifestaIOne di efferatezza, laddove, nel caso in esame, le descritte circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, e le lesioni procurate testimoniano la sovrabbondanza delle modalità efferate, evidenziate in sentenza, rispetto al meccanismo causale prescelto e innescato dal ricorrente.
2.4 Con il quarto motivo (e con il primo motivo della memoria del 25.5.2017) si denunzia violaIOne di legge (in relaIOne all'art. 62 n. 2 cod. pen.) e viIO della motivaIOne con riferimento al disconoscimento dell'attenuante della provocaIOne. Secondo il ricorrente, la Corte, con la breve motivaIOne addotta per escludere la chiesta attenuante, non aveva adeguatamente esplorato e considerato il particolare contesto sociale in cui si erano verificati i fatti, contesto nel quale entrare in casa di una donna sposata, parcheggiando l'auto in bella mostra sulla strada, era da ritenersi condotta sconveniente. La corretta applicaIOne dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, costante 14 30 nell'affermare che il fatto ingiusto altrui non è integrato solamente dal comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche dall'inosservanza delle regole del vivere civile, avrebbe dovuto portare la Corte del gravame ad apprezzare in concreto l'efficacia e la potenzialità offensiva della condotta della vittima, tenendo conto altresì delle qualità morali, intellettuali, sociali e culturali del provocato e del provocatore e delle circostanze di tempo e di luogo di realizzaIOne del fatto;
il comportamento del OL (frequentare una donna sposata in assenza del marito) era oggettivamente ingiusto non solo agli occhi di un "maschilista e retrogrado padre-padrone", ma secondo l'idem sentire della comunità di riferimento. Nemmeno poteva, poi, essere svilita l'ulteriore condotta provocatoria tenuta dalla vittima al momento dell'incontro con l'imputato: l'insolenza, la spavalderia con cui il giovane aveva affrontato il padre dell'amante, mostrandosi sprezzante e sfruttando la propria superiorità fisica, avevano finito per accrescere lo stato di alteraIOne e la definitiva perdita di ogni capacità di autocontrollo.
2.4.1 Le censure devono essere dichiarate infondate. Giova rammentare che, ai fini della sussistenza dell'attenuante invocata, è necessario che fatto del provocatore rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come oggettiva contrarietà a regole giuridiche ovvero morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico, e non con riferimento alle convinIOni dell'agente e alla sua personale sensibilità. Secondo la difesa si sarebbe dovuto tener conto del contesto ambientale nel quale vivevano le parti, nel cui ambito, sempre secondo la difesa, vigevano "regole sociali, di etichetta e di costume (...), diverse per gli uomini e per le donne;
un mondo in cui una donna che vive una relaIOne extraconiugale in modo libero (...) attira su di sé maldicenze di ogni tipo che si estendono automaticamente alla sua famiglia fino a lederne l'onore"; in un tale contesto la visione dell'auto di OL, parcheggiata presso l'abitaIOne coniugale della figlia, aveva rappresentato per AN NA "una sfida sprezzante alle sue convinIOni". Ora, la tesi, che andavano apprezzate in concreto le qualità morali, sociali, culturali del provocato e del provocatore, oltre che riguardare aspetti sottratti alla valutaIOne di questa Corte, involge profili del tutto estranei al tema dell'obiettiva ingiustizia del fatto altrui. Mentre affermare che lo stato d'ira del ricorrente era giustificato dal contesto ambientale di riferimento, nel quale il "pettegolezzo e la maldicenza" costituivano "l'hobby preferito", e in nome di presunte regole etiche e di costume della comunità di appartenenza giustificare sia la legittimità dell'eserciIO di autorità sulla propria figlia maggiorenne, 3114 coniugata e non convivente, sia la reaIOne al comportamento, in tesi sconveniente, del suo giovane amante, reo di aver fatto visita alla donna e, incurante della maldicenza, di averlo fatto parcheggiando in bella mostra l'autovettura sotto la sua abitaIOne, ha ben poco a che vedere con regole vigenti in un contesto di "civile convivenza", la cui violaIOne può integrare il fatto ingiusto altrui. Ed allora è vero quanto afferma lo stesso ricorrente: la presenza dell'auto del OL sotto casa della figlia aveva rappresentato per l'imputato "una sfida sprezzante alle sue convinIOni". Ma l'ingiustizia del fatto altrui non può dipendere dalla particolare valutaIOne dell'agente, dalle sue convinIOni, dalla sua personale sensibilità; essa va ancorata a parametri di disvalore per quanto possibile obiettivi. Secondo la ragionevole analisi svolta dai giudici del merito, nell'additata condotta della vittima, asseritamente generatrice dello stato d'ira dell'imputato, non era ravvisabile un comportamento oggettivamente contrario a norme sociali o di costume e tanto meno a regole di civile convivenza;
né il concetto di ingiustizia poteva essere ancorato all'arretratezza culturale e alla gelosia morbosa dell'imputato, non essendo tollerabile in una società civile l'affermaIOne di tradiIOni e regole contrarie ai principi costituIOnali della libertà dell'individuo e della parità di genere (p. 635 sentenza di primo grado); era possibile che l'imputato avesse percepito come ingiusta siffatta altrui condotta, ma tale perceIOne era squisitamente soggettiva, indotta da un malinteso senso dell'onore, da una maniacale possessività maschile, dall'incapacità di concepire che la figlia potesse esprimere la sua intangibile libertà di determinaIOne o avere un proprio progetto esistenziale, sicché la personale ed esclusiva scala di valori dell'imputato, affatto divergente dal comune sentire sociale, oltre che giuridico, da un lato era inidonea a conferire alla condotta del OL la connotaIOne dell'ingiustizia, dall'altro a giustificare l'insorgenza di uno stato d'ira, tale da attenuare il disvalore e la gravità delle condotte commesse. Nessun appunto può essere mosso ad un discorso giustificativo di tal fatta perché, come esattamente rilevato nelle conformi decisioni, l'allegaIOne difensiva, oltre ad essere sguarnita di ogni base fattuale quanto al comune sentire del contesto sociale di appartenenza, non è argomento spendibile nemmeno in astratto: l'appartenenza ad una comunità, contraddistinta da particolari stili di vita, di etichetta, di costume o da una particolare conceIOne dell'onore familiare, non può essere invocata per attenuare il disvalore di condotte, in tesi innescate da comportamenti contrari alle sue regole interne, quando esse siano profondamente e drammaticamente in conflitto con le regole elementari della collettività generale, i costumi o gli orientamenti culturali di una specifica comunità non potendo derogare a regole basilari di rispetto assoluto di 32 beni e valori primari, quale la libertà di autodeterminaIOne nelle scelte individuali, familiari o in materia di rapporti e relaIOni affettive e di libera frequentaIOne delle persone. Quanto, poi, all'asserito litigio provocato dal OL che, con fare arrogante, avrebbe dapprima insultato il ricorrente, dandogli del pezzente e replicando con insolenza e spavalderia alla richiesta di chiarimenti circa la visita fatta alla figlia, e successivamente l'avrebbe colpito con un pugno, procurandogli la perdita di un dente, entrambe le decisioni hanno affermato che la dedotta sequenza di fatti ingiusti, costituente un ulteriore fattore scatenante lo stato d'ira, era rimasta relegata alla sola narraIOne dell'imputato, smentita dalle contrarie evidenze probatorie: NA non aveva affrontato OL all'uscita dell'abitaIOne della figlia ma, dopo essersi armato, l'aveva preceduto scegliendo il percorso più breve e convocando figlio e IP;
si era appostato in attesa del suo arrivo e messosi al suo seguito gli aveva intimato di fermarsi;
quando IM era transitata nei pressi dello svincolo aveva visto il padre minacciare OL con l'arma, ma non aveva scorto i due litigare;
solo quando l'imputato le aveva puntato contro braccio armato, OL aveva provato a disarmarlo, ponendo in essere una reaIOne difensiva e non offensiva;
EN NA aveva raccontato al cognato che il padre aveva sparato a LI, ma non che il OL avesse aggredito genitore;
della caduta del dente EN non si era minimamente avveduto e le sue esternaIOni di stupore, nel corso del colloquio intercettato il 7.3.2013 con i fratelli CO e IN, smentivano l'assunto dell'aggressione fisica da parte della vittima, riferita per scopi esclusivamente difensivi (p. 571 e ss. sentenza di primo grado). Anche sotto tale profilo la motivaIOne è esaustiva in fatto per la sua coerenza interna e la sua congruità alle emergenze processuali, illustrate nella prima sentenza e specificamente richiamate, e corretta in diritto per l'esatta interpretaIOne delle norme applicate, mentre i rilievi opposti corrispondono a una richiesta di rinnovata lettura delle autoreferenziali dichiaraIOni dell'imputato.
2.5 Con il quinto motivo il ricorrente si duole, infine, dell'ingiusto diniego delle attenuanti generiche, lamentando che la Corte avrebbe svilito, stimandoli strumentali e utilitaristicamente finalizzati all'alleggerimento del carico sanIOnatorio, i positivi segnali di ravvedimento desumibili dalla condotta dell'imputato (la sua costituIOne, l'ammissione di responsabilità, l'offerta della somma di 100.000 euro ai familiari della vittima) e, al contrario, avrebbe omesso di apprezzare le connotaIOni negative del OL, donnaiolo, vanesio, arrogante. If 33 2.5.1 Le doglianze sono inammissibili. Le circostanze attenuanti generiche sono state ineccepibilmente negate sulla base della gravità e pluralità delle condotte delittuose, delle modalità particolarmente efferate della realizzaIOne dell'omicidio, delle condotte tenute in costanza e successivamente al fatto;
nessun valore premiale poteva riconoscersi all'interruIOne della latitanza e alla costituIOne dell'imputato ed anzi affatto singolare era la pretesa del conseguimento di un beneficio di cui l'appellante non era meritevole ma che avrebbe dovuto essere concesso in ossequio ai mutamenti delle sue strategie;
nessun segnale di resipiscenza si rinveniva nelle sue dichiaraIOni, peraltro smentite dai convergenti dati probatori;
AN NA aveva continuato ad addossare ad altri la causaIOne delle vicende che lo riguardavano: era imputato perché la figlia aveva mentito, aveva aggredito OL perché provocato, lo aveva ucciso perché gli aveva fatto saltare un dente, si era dato alla latitanza perché l'improvvido difensore dell'epoca così lo aveva consigliato. E, a fronte di una giustificaIOne di tal fatta, aderente ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. utilizzabili anche ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. e che non contemplano la valutaIOne delle connotaIOni caratteriali o delle scelte di vita dell'offeso, i replicati, labiali rilievi irrimediabilmente cadono.
3. Ricorso NA CO Con atto a firma degli avvocati Giancarlo Pittella e Guido Contestabile, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata, svolgendo le seguenti censure. a) Con un primo motivo, articolato in plurimi profili, denunzia vizi di motivaIOne in ordine all'affermaIOne di responsabilità, perché a base di questa erano state poste le dichiaraIOni di IM NA nonostante gli evidenti profili di incongruenza, inconducenza ed equivocità, nonché di contrasto esistente tra le stesse;
la Corte di assise di appello aveva rinnovato il giudiIO di affidabilità della teste, sostanzialmente omettendo di motivare sull'attendibilità soggettiva della dichiarante e prescindendo da una reale valutaIOne del contenuto della sua narraIOne al fine di apprezzarne la coerenza, la linearità e l'intrinseca logicità. Aveva incongruamente svalutato indici indicativi della sua propensione al mendacio: così il falso profilo facebook, il presunto illecito accesso all'università degli studi di Messina dell'ex fidanzato AS CO, l'altrettanto presunto coinvolgimento del cugino CO nella cura dei terreni destinati alla coltivaIOne della marijuana, la contraddittorietà delle indicaIOni fornite in ordine all'utilizzo di un'arma da sparo presso lo svincolo di LI, la cui falsità era stata acclarata attraverso le risultanze della prova tecnica;
aveva travisato informaIOni (la violaIOne del computer della donna ad opera dei 34 familiari) per puntellare l'evanescente affermaIOne circa il clima di confusione artatamente creato dai congiunti al fine di minare l'attendibilità della dichiarante e, viceversa, aveva ignorato le smentite al suo racconto offerte da plurime risultanze processuali (videoriprese, tabulati, celle telefoniche). Sulle responsabilità soggettive e modalità esecutive dell'omicidio il racconto della NA era un doppio de relato, smentito dal teste di riferimento;
non era pertanto praticabile una mera valutaIOne comparativa tra la deposiIOne della NA e quella di RI VI, come di norma è consentito in presenza di testimonianze contrastanti, quella indiretta -non confermata- rivestiva valore di mero indiIO e, in quanto tale, era inidonea a fondare un verdetto di colpevolezza. Nessun elemento di prova a carico del ricorrente era dato trarre dall'intercettaIOne ambientale del 23 febbraio 2012, in quanto in essa non compariva alcun riferimento all'imputato: con la domanda "chi cumbinau", posta da RI al cognato EN, l'interrogante si riferiva con tutta evidenza a NA AN, mentre illogicamente siffatta espressione era stata ritenuta indicativa della conoscenza del fatto che RI avrebbe attinto dal ricorrente e, dunque, della corresponsabilità del medesimo nell'omicidio; dal racconto di EN si coglieva esclusivamente la "celata" indicaIOne del padre quale autore del delitto e pure la frase" AP è andato a cremarlo" dimostrava la solitaria esecuIOne da parte di NA AN anche della successiva attività di soppressione del cadavere. IM NA non aveva collocato il cugino presso lo svincolo di LI, riferendo soltanto della presenza del padre e del percepito arrivo del LO;
non vi era certezza che la Fiat Panda ripresa dall'impianto di videosorveglianza del capannone fosse quella in uso al ricorrente, né vi era certezza che il medesimo ne fosse il conducente durante il registrato accesso alla struttura in orario peraltro non coincidente con l'esecuIOne del delitto;
i contatti telefonici tra IO e IP non erano stati plurimi, come riferito dalla sentenza, tra i due erano intercorse brevi comunicaIOni solo alle ore 15,19 e 15,25; travisante e illogica era la ricostruIOne della collocaIOne spaziale del ricorrente alle ore 15.44, avendo il giudice d'appello utilizzato lo stesso dato temporale per affermare la contestuale presenza del ricorrente sia presso lo svincolo di LI, sia sul luogo del pestaggio;
parimenti travisante era la lettura dei tabulati e delle celle agganciate: con ogni certezza fino alle ore 15.40 NA CO e NA EN non erano insieme, dunque, l'imputato non poteva trovarsi con lo IO e il cugino che, viceversa, erano entrambi presenti presso lo svincolo;
né soccorreva alcun dato certo per dimostrare la compresenza dei tre imputati nel luogo predetto tra le ore 15.26 e le ore 15.28. 35 Apodittica era, poi, l'affermaIOne secondo la quale celle di operatori diversi, aventi denominaIOni diverse, avevano zone di copertura eguali, tal che non vi era dato certo dimostrativo che la località Speziale di LI ove si trovava NA CO corrispondesse alla località Tigani ove si trovava NA AN;
certo era, invece, che CO si trovava a LI a partire dalle ore 15.40 ed ivi restava fino a sera, di guisa che non solo non aveva potuto partecipare al pestaggio, ma anche alla successiva attività di copertura a staffetta verso il luogo ove, poi, era stata rinvenuta l'autovettura della vittima. Ed ancora: le dichiaraIOni della NA, che aveva indicato nel capannone di contrada Crofala il luogo dell'aggressione erano smentite dal mancato reperimento in loco di tracce ematiche o di altri elementi di generica, dall'accertata presenza degli operai, nessuno dei quali aveva avuto sentore della consumaIOne del delitto, dalla circostanza che le telecamere non avevano filmato l'arrivo degli imputati né dell'autovettura del OL. Il successivo, prolungato monitoraggio delle utenze in uso all'imputato aveva sortito esito assolutamente negativo e nemmeno incidentalmente erano state registrate espressioni anche solo velatamente deponenti in ordine ad un suo possibile apporto concorsuale. b) Con un secondo motivo denunzia violaIOne di legge in relaIOne all'art. 61 n. 4 cod. pen. e difetto di motivaIOne. La ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà per la natura del mezzo usato per conseguire l'effetto delittuoso e per i colpi inferti alla vittima, ritenuti modalità aggiuntive rispetto a quelle necessarie a provocare la morte, non esternava alcuna giustificaIOne circa l'effettivo superamento della normalità causale determinante l'evento, nessun dato risolutivo in tal senso potendo ricavarsi dalla relaIOne medico-legale, stante l'incertezza circa l'ordine dei colpi sferrati e difettando la prova che quelli ulteriori e conclusivi della serie non si ponessero in rapporto eIOlogico con la morte della vittima. E inoltre, la Corte reggina, pur affermando di condividere la natura soggettiva dell'aggravante in parola, aveva addotto a supporto delle rassegnate conclusioni elementi sostanzialmente di tipo oggettivo, per di più rinviando alle argomentaIOni espresse a carico del coimputato NA AN e così pervenendo alle conseguenti valutaIOni "complessivamente", secondo un giudiIO valido per entrambi e privo di individualizzaIOne. La motivaIOne era poi assolutamente carente quanto al criterio di imputaIOne soggettiva e psicologica della circostanza in parola in capo al ricorrente, la natura soggettiva dell'aggravante precludendone l'estensibilità al concorrente ai sensi dell'art. 118 cod. pen.. ۱۴ 36 c) Con il terzo motivo denunzia violaIOne di legge e viIO di motivaIOne con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, giustificato attraverso il ricorso agli indici propri della censurata aggravante della crudeltà e ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. valutabili "agli effetti della pena", né essendo di ostacolo al riconoscimento del beneficio la gravità del reato già presa in consideraIOne nella determinaIOne della pena edittale.
3.1 Il ricorso è nel suo complesso quanto meno infondato.
1. Inammissibili sono le censure che pretendono di contestare la credibilità di IM NA e l'attendibilità della sua narraIOne, spendendo argomenti del tutto sovrapponibili a quelli utilizzati nel ricorso del coimputato NA AN, così condividendone la manifesta infondatezza e la genericità che li affliggono per le consideraIOni già svolte al §.
2.2.1 cui si rinvia.
2. Attengono a valutaIOni di merito le deduIOni relative all'adeguatezza degli elementi probatori considerati ai fini della dimostraIOne del concorso del ricorrente nell'omicidio del OL e nelle successive ulteriori condotte delittuose. La sentenza impugnata ha ritenuto che la prova certa della responsabilità dell'imputato emergeva: dalla testimonianza de relato di IM NA che aveva descritto il ruolo attivo svolto dal cugino nella fase esecutiva dell'omicidio, narraIOne che aveva ricevuto piena conferma, quanto alle modalità esecutive del delitto, dalla tipologia delle lesioni accertate con la perizia medico-legale: i colpi erano stati assestati con precisione in direIOne del medesimo distretto corporeo e ciò induceva a concludere che l'esecutore aveva potuto prendere la mira, senza necessità di reagire ad aIOni di difesa o di offesa della vittima perché essa era stata immobilizzata da un complice;
-dai contatti telefonici intrattenuti con lo IO: alle ore 15.19 NA AN, durante l'inseguimento del OL, aveva chiamato il IP;
alle ore 15.25 CO aveva contattato lo IO e le celle agganciate dai rispettivi terminali mobili erano risultate compatibili con l'incrocio di LI;
dall'assenza di successivi contatti telefonici tra IO e IP che rappresentava un elemento di forte valenza indiziaria, dimostrando che i due congiunti erano entrati in contatto visivo al punto da non avere più necessità di impiegare il telefono;
-dai contatti telefonici intercorsi alle ore 15.40 e alle ore 15.44 con il cugino EN, il primo quando si era da poco conclusa l'aggressione armata ai danni di IZ, certamente in atto alle ore 15.36; il secondo nel frangente in cui EN era impegnato a condurre l'autovettura paterna presso l'abitaIOne di contrada Sbaratto;
37 - dalla circostanza che, dopo la telefonata delle ore 15.44, il ricorrente aveva disattivato entrambe le utenze cellulari in uso e le aveva riattivate solo alle ore 17.55; I dalle immagini registrate dalla telecamera installata presso la struttura aziendale di contrada Crofala: subito dopo l'omicidio NA AN aveva utilizzato la Fiat Panda del IP e tanto aveva potuto fare perché quest'ultimo, presente, gli aveva dato la disponibilità del suo veicolo;
alle ore 16.33 la Panda era transitata sulla stradina antistante il capannone, con provenienza da contrada Capoferro e in direIOne del frantoio-abitaIOne della famiglia di NA CO;
era poi transitata in senso inverso seguita dal trattore rosso con benna utilizzato per scavare la buca;
aveva successivamente effettuato lo stesso percorso verso il frantoio, per poi tornare indietro e la telecamera aveva immortalato il transito del trattore verde (utilizzato per il livellamento del terreno dopo il seppellimento del corpo) nello stesso frangente in cui NA AN e il figlio EN uscivano dalla struttura aziendale a bordo della Fiat Panda, dopo avervi caricato la tanica contenente il carburante, dirigendosi verso contrada Capoferro;
- dalla circostanza, acclarata, che i due trattori erano posseduti dall'azienda di NA IN, padre del ricorrente, presso la quale quest'ultimo prestava quotidianamente la sua attività e dalla circostanza, anch'essa acclarata, che alla guida dei mezzi meccanici era stato filmato lo stesso soggetto di medesima corporatura e con medesimo abbigliamento;
dai contatti telefonici intrattenuti dalle ore 20.48 in poi con RI VI che provvedeva a prelevare all'aeroporto di Reggio Calabria e a cui forniva le prime notizie dell'accaduto, come dimostrato dall'esordio della conversaIOne intrattenuta da RI con il cognato EN presso la staIOne dei carabinieri. L'interrogativo rivolto da quest'ultimo al cognato ("cosa ha combinato"), chiaramente allusivo a quanto il suocero aveva appena compiuto, era indice di pregresse conoscenze, acquisite nei contatti personali che aveva avuto subito dopo suo arrivo con uno dei diretti protagonisti della vicenda;
dai ripetuti tentativi posti in essere da RI, nel corso della sua deposiIOne, di nascondere di essere stato prelevato all'aeroporto da CO, circostanza che aveva infine ammesso. E tanto dimostrava che il teste ben sapeva che rivelare l'identità della sua prima fonte diretta rappresentativa dei fatti significava ammettere il coinvolgimento di essa in quegli stessi fatti. Da tale complesso di convergenti elementi i giudici di merito, le cui valutaIOni conformi come detto si saldano, con corretto procedimento inferenziale, hanno desunto che NA AN aveva chiamato il IP mentre M 38 si dirigeva verso lo svincolo di LI per bloccare OL;
CO aveva risposto prontamente alla convocaIOne, come dimostrato dal cambio di cella durante la telefonata che aveva effettuato allo IO alle ore 15.25, in avvicinamento all'area urbana di LI;
ivi giunto, si era mantenuto in posiIOne distante, ma in collegamento visivo con il congiunto e questo spiegava il perché IM NA, nel suo passaggio all'incrocio, non lo avesse veduto;
dopo che NA AN con la minaccia dell'arma aveva costretto la vittima a salire a bordo della sua autovettura, prendendovi posto, l'imputato aveva seguito lo IO e ciò era dimostrato dalla telefonata che aveva ricevuto dal cugino EN, il quale non aveva partecipato alla fase del trasporto, e dal fatto che la cella agganciata dal terminale mobile del ricorrente era compatibile con l'area nord, dunque, in avvicinamento al luogo di esecuIOne del delitto;
quindi, CO aveva chiamato il cugino alle ore 15.44, verosimilmente per informarlo della raggiunta destinaIOne. Né ad incrinare tale ricostruIOne era sufficiente la circostanza che in occasione di tale ultimo contatto la cella agganciata fosse compatibile con l'incrocio di LI, stante la relatività del dato in termini di esclusiva compatibilità e l'unicità di esso rispetto alle pregresse risultanze delle chiamate delle ore 15.40.19 e 15.42.07 in occasione delle quali le sue utenze agganciavano celle compatibili con il luogo di esecuIOne del delitto. Dopo la consumaIOne dell'omicidio, come riferito de relato da IM NA, il corpo di OL era stato caricato a bordo della sua autovettura, alla cui guida si era posto CO, mentre il padre aveva utilizzato la Fiat Panda del IP, quindi "era stato dato tutto alle fiamme". Ed effettivamente le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del capannone avevano documentato che era proprio NA AN ad avere utilizzato la vettura del IP dopo che l'omicidio era stato consumato e NA aveva accompagnato CO per due volte presso l'azienda paterna per prelevare i trattori. Non avevano pregio le ulteriori obieIOni difensive: IM NA non aveva affermato che il pestaggio era avvenuto all'interno del capannone, ma in luogo retrostante alla struttura aziendale, lontano dalle postaIOni lavorative dei dipendenti e ciò spiegava il mancato reperimento di tracce ematiche all'interno dei locali dell'azienda e perché non era stato filmato l'accesso ad essa degli imputati prima della consumaIOne del delitto;
né residuavano incertezze di sorta sull'appartenenza al ricorrente della vettura utilizzata dallo IO nelle fasi successive all'omicidio: era rimasto accertato che CO era in possesso di una Fiat Panda di colore grigio, priva delle caratteristiche (fascioni laterali e specchietto) dell'analoga autovettura nella disponibilità della zia, NA IN;
il veicolo era nella sua effettiva disponibilità prima della consumaIOne dell'omicidio, essendone stato filmato l'ingresso alle ore 14.56 all'interno 14 39 dell'area aziendale di contrada Crofala dopo che il suo conducente aveva aperto con il telecomando il cancello automatico dell'opificio, ivi trattenendosi a conversare, rimanendo al posto di guida, con NA EN. E in quegli stessi frangenti le celle agganciate dal cellulare dell'imputato lo collocavano nell'area nord, quella per l'appunto di contrada Capoferro e di contrada Crofala. Quelle appena riassunte sono valutaIOni di merito ineccepibili sul piano logico, oltre che saldamente ancorate ai dati processuali, sicché i denunziati vizi della motivaIOne non possono certamente ritenersi sussistenti perché l'apprezzamento del significato dimostrativo degli elementi acquisiti appare adeguato, esauriente ed immune da vizi logici, mentre il ricorso si limita nella sostanza ad esporre osservaIOni già confutate, mostrando persino di ignorare le risposte ad esse già date. sotto loCensure, dunque, rinnovate in termini acritici, nella misura in cui schermo di una addotta illogicità o contraddittorietà ○ apparenza della motivaIOne oppongono alle consideraIOni in fatto, correttamente svolte, argomenti o elementi formati da una diversa e speculare rilettura di quei medesimi dati di fatto. Di qui, ad onta dell'estensione del ricorso, il difetto di aspecificità delle doglianze, che mutuano lo stesso schema argomentativo dell'atto di appello, riproducendone in buona sostanza i medesimi contenuti censori, soltanto in apparenza forieri di valutaIOni critiche alla motivaIOne della decisione. La trama dell'atto impugnatorio è poi scandita dalla riproposiIOne di parcellari e decontestualizzati elementi fattuali, tendendo sostanzialmente a sollecitare una rivisitaIOne delle fonti di prova e una loro alternativa reinterpretaIOne. Di qui anche l'indeducibilità delle censure, dirette ad avvalorare un improprio giudiIO di legittimità che prenda in esame aspetti attinenti alla ricostruIOne del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Infine, non può non rilevarsi anche la congiunta manifesta infondatezza delle deduIOni critiche, poiché la sentenza censurata non presenta nessuno dei connotati di carenza o palese illogicità del ragionamento che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, possa far ritenere sussistente il viIO denunciato, apparendo il censurato epilogo frutto di un concreto apprezzamento di plurime evidenze probatorie, convenientemente motivate sul piano logico e nel loro sinergico valore rappresentativo, attraverso un lineare e preciso percorso decisorio. Potendosi qui solo aggiungere che la narraIOne de relato di IM NA è stata oggetto di attenta valutaIOne da parte dei giudici del merito, che hanno fatto corretta applicaIOne del principio, a mente del quale la prova dichiarativa N 40 indiretta assume "la morfologia dell'indiIO" e richiede nell'ambito del libero convincimento scrupolosa verifica, la quale impone il controllo dell'attendibilità, non solo del soggetto dichiarante, ma anche di quello di riferimento, sia quando quest'ultimo confermi, sia a maggior ragione quando smentisca le affermaIOni a lui attribuite. Ma anche sotto tale ultimo profilo nessun appunto può essere mosso: prima il giudice di primo grado e poi il giudice di appello hanno ampiamente giustificato il giudiIO di inaffidabilità della deposiIOne resa da RI VI, teste di riferimento, procedendo ad attenta e puntuale analisi di tutte le risultanze processuali che ne avevano smentito l'ostinato, quanto maldestro tentativo di negare le dichiaraIOni della moglie, alla quale nulla avrebbe potuto riferire perché nulla sapeva (v. pp. 216-240), valorizzando, tra le altre, la conversaIOne registrata nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2012 negli uffici della staIOne dei carabinieri, intercettaIOne che aveva consegnato al processo la conseguita conoscenza dei fatti, a poche ore di distanza dalla loro verificaIOne, da parte del teste che l'aveva negata e l'altrettanto sua precoce adesione alla strategia familiare volta screditare con ogni mezzo il dichiarato di IM;
viceversa, hanno ampiamente dimostrato la piena attendibilità della testimonianza de relato, annotando che la NA aveva riferito agli inquirenti sin dal maggio 2012, particolari della vicenda, quale quello della manomissione dell'impianto di videosorveglianza ad opera di NA EN, che sarebbero stati accertati solo nel successivo settembre, a seguito dell'intercettaIOne del biglietto in cui EN indicava al LO il luogo in cui aveva occultato l'hard disk, ordinandone la distruIOne, e rimarcando, inoltre, come le riferite modalità esecutive dell'omicidio, nemmeno ipotizzate o ipotizzabili all'epoca delle sue rivelaIOni, fossero rimaste confermate dagli esiti della perizia medico-legale.
3. Infondato per le medesime ragioni esposte supra al § 2.3.1 in ordine al corrispondente motivo di ricorso del coimputato NA AN, sono le censure, a quello sovrapponibili, relative alla riconosciuta aggravante della crudeltà. Basterà solo aggiungere, quanto al criterio di imputaIOne di cui agli artt. 59, comma 2, e 118 cod. pen. del quale ad avviso del ricorrente la decisione non avrebbe fatto corretta applicaIOne, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, "La natura soggettiva della circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio dall'art. 577, comma primo, n. 4, cod. pen. (aver commesso il fatto per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà verso le persone) non preclude la sua estensione al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzaIOne dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'aIOne esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima" (Sez. 1 41 n. 6775 del 28/01/2005, P.G. in proc. Erra e altri, Rv. 230147; Sez. 1 n. 13596 del 28/09/2011 (dep. 12/04/2012) Rv. 252348). Ora, le argomentaIOni con le quali la Corte di merito ha ritenuto la piena compartecipaIOne psichica del ricorrente alla condotta connotata da crudeltà posta in essere dall'autore materiale dei colpi, numerosi, tremendi, gratuiti sferrati al capo della vittima (v. p. 363), sono immuni da vizi logici ed incensurabili nel merito. Anzi, annotando diffusamente nella trattaIOne delle modalità esecutive del delitto, che CO non aveva apportato un contributo qualsiasi, ma immobilizzando OL, aveva consentito allo IO di infierire sullo stesso, colpendo con precisione e sferrando colpi mirati, i cui effetti devastanti aveva immediatamente percepito ha, tuttavia, sostanzialmente affermato, con implicito giudiIO di irrilevanza della questione della estensione della circostanza, che la rappresentaIOne, la voliIOne e l'esecuIOne dell'aIOne crudele aveva riguardato entrambi gli imputati, in quanto il concreto comportamento tenuto dal ricorrente era risultato anch'esso, sul piano volitivo ed effettuale, spietato ed insensibile.
3. Generici e comunque manifestamenti infondati sono i rilievi censori sul disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di assise di appello ha fatto corretta evocaIOne dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., applicabili anche per l'art. 62 bis cod. pen., e ha ritenuto il ricorrente immeritevole dell'invocato beneficio, valorizzando le brutali modalità esecutive dell'aIOne, la insensibilità e l'assenza di qualsivoglia accenno di umana pietà, la lucida freddezza di cui aveva dato prova anche dopo la consumaIOne dell'omicidio, attivamente collaborando alla soppressione del cadavere, in comunione di intenti e sinergia di aIOne con lo IO. Si tratta di ineccepibili apprezzamenti di merito, più che adeguatamente giustificati, mentre il ricorso non deduce alcun dato fattuale, suscettibile di favorevole valutaIOne, rappresentato ai giudici di merito e da essi negletto.
4. Ricorso NA EN Nell'interesse del ricorrente il difensore, avvocato CO Albanese, svolge le seguenti censure.
4.1 Con il primo motivo denunzia violaIOne di legge (in relaIOne agli artt. 116 e 575 cod. pen.) e carenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivaIOne perché la Corte di assise di appello aveva manifestamente travisato la motivaIOne della sentenza gravata, nella parte in cui aveva escluso che la decisione appellata avesse ancorato la prevedibilità in concreto dell'evento all'arma impugnata da NA AN allo svincolo di LI e al carattere violento del predetto, così stimando aspecifici i rilievi critici sviluppati 42M dall'appellante siccome non correlati alla ricostruIOne operata dal primo giudice, le cui conclusioni anzi sarebbero state del tutto coincidenti con i motivi di fatto e di diritto sviluppati nell'impugnaIOne. L'erroneità di tale premessa era rimasta asseverata dalle testuali argomentaIOni della sentenza di primo grado: il primo decidente aveva, infatti, indicato nel possesso dell'arma impugnata nella fase iniziale della vicenda e nel carattere violento del padre gli elementi in base ai quali l'imputato avrebbe potuto prevedere che l'aIOne del pestaggio potesse degenerare nell'uccisione. E nondimeno, la reaIOne stupefatta del giovane alla vista dell'esecuIOne dimostrava che il predetto non avesse neanche accettato il rischio "che il genitore potesse diventare incontrollabile e che il proposito di percuotere il OL, nell'animo del padre, fosse piuttosto quello di uccidere il malcapitato ragazzo". Sicché la travisante lettura dell'iter giustificativo della prima decisione aveva comportato che la Corte territoriale non prendesse in consideraIOne quanto dedotto con i motivi di appello, segnatamente la prospettata sussistenza di una frattura insanabile tra ciò che il ricorrente avrebbe visto allo svincolo e ciò che aveva visto al capannone, ossia il padre picchiare il OL. Ma anche a voler prescindere dalla mancata esatta comprensione dei rilievi critici mossi alla sentenza appellata, la motivaIOne esibita dalla decisione di secondo grado risultava contraddittoria, carente e manifestamente illogica sul punto nodale della confermata sussistenza della responsabilità del ricorrente a titolo di concorso anomalo: contraddittoria nella parte in cui, pur avendo affermato di condividere il frainteso iter giustificativo della prima decisione che, in tesi, avrebbe ricondotto la prevedibilità in concreto dell'evento morte al pestaggio cui era stato sottoposto il OL, aveva finito per ancorare la ravvisata prevedibilità ad un momento diverso e precedente la concreta esecuIOne del pestaggio, ossia a quello in cui la vittima era stata fatta salire sul suo veicolo e condotta sul luogo in cui le sarebbe stata data una leIOne, essendo insorta sin da quel momento, annotava la Corte, la rappresentaIOne della condotta che il padre aveva in animo di compiere, ancorché in termini di percosse o di lesioni. Invero, in disparte lo scarto logico esistente tra la rappresentaIOne e la consapevolezza delle percosse e la prevedibilità dell'evento morte, l'argomento utilizzato confliggeva con le argomentaIOni che avevano presidiato il ragionamento svolto sulla questione del concorso anomalo. La Corte di assise di appello aveva, difatti, affermato che l'imputato si era prefigurato solo un apporto concorsuale al pestaggio, pestaggio che per voliIOne dei coimputati, né condivisa né prevedibile, aveva cagionato la morte della vittima. Non avendo assistito alle fasi sempre più cruente dell'aggressione, egli non aveva acquisito la consapevolezza 14 43 dell'intento omicida degli altri due concorrenti, sicché dell'evento più grave mancava la rappresentaIOne iniziale né vi era prova che essa fosse insorta successivamente, anche sotto forma di dolo eventuale. Tale il ragionamento, patente la contraddiIOne in cui era incorsa la Corte territoriale, affermando essa stessa che l'evento più grave non era prevedibile e che tale prevedibilità non era stata nemmeno in seguito acquisita;
carente, mancando l'individuaIOne puntuale degli elementi che avrebbero permesso all'imputato la previsione concreta della progressione delle percosse nell'evento morte, se, per come affermato dalla stessa Corte, l'imputato non aveva assistito alle fasi via via più cruente dell'aggressione; -manifestamente illogica, perché i censurati profili di contraddittorietà e di carenza della motivaIOne avevano di fatto precluso una valutaIOne adeguata e critica degli ulteriori segmenti della ricostruIOne fattuale offerta dalla difesa e della loro valenza nella qualificaIOne giuridica da essa prospettata. Infine, con le svolte argomentaIOni (mancanza in capo al ricorrente di ogni rappresentaIOne e voliIOne dell'evento morte) la Corte di assise di appello non aveva prestato ossequio ai principi espressi da C. cost n. 42 del 1965 in punto di necessità di un concreto coefficiente di colpevolezza per la configurabilità del concorso anomalo. Risultava infatti appurato che il ricorrente non aveva assistito alla crescente violenza dell'aggressione e che secondo massima di comune esperienza le semplici percosse non sono di per sé idonee a cagionare la morte di un uomo giovane e robusto. Tanto trascurando, la Corte di assise di appello aveva finito per configurare in capo al NA una responsabilità oggettiva.
4.2 Con il secondo motivo denunzia violaIOne di legge (in relaIOne all'art. 424 cod. pen.) e viIO di motivaIOne. La Corte aveva ritenuto mendaci le dichiaraIOni di NA AN, a detta del quale il figlio era totalmente inconsapevole dell'utilizzo che sarebbe stato fatto del liquido infiammabile, al proposito valorizzando l'intercettaIOne ambientale del 23 febbraio ed il riferimento ivi contenuto alla cremaIOne del cadavere, così assertivamente ed illogicamente dando per scontata la consapevolezza dell'utilizzo che sarebbe stato fatto del liquido infiammabile al momento dei fatti e immotivatamente scartando l'ipotesi di una conoscenza posteriormente acquisita a conclusione dell'iter criminis. Del tutto apodittica era poi l'affermaIOne, secondo la quale, se il ricorrente era a conoscenza dell'intendimento paterno di dar fuoco al cadavere, sarebbe stato incoerente escludere che egli ignorasse che l'autovettura era stata data alle fiamme con il liquido che aveva aiutato a prelevare e trasportare. Partendo da una premessa affatto assertoria (la conoscenza dell'intenIOne dei correi di bruciare il cadavere), la Corte era, dunque, pervenuta ad una conclusione manifestamente 44 illogica ché, secondo lo stesso ragionamento seguito, l'imputato avrebbe dovuto rappresentarsi la soppressione del cadavere (condotta da cui era stato mandato assolto) e non l'incendio dell'autovettura.
5. Ricorso delle parti civili Le parti civili AN e IM OL, per il tramite dei rispettivi difensori e procuratori speciali, avvocati Annamaria Domanico e Roberto Loscerbo, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata per: - violaIOne di legge (in relaIOne agli artt. 192, 546 cod. proc. pen., 43, 61 n. 4 e 116 cod. pen.) e manifesta illogicità della motivaIOne in relaIOne all'erronea qualificaIOne della condotta partecipativa dell'imputato NA EN alla stregua di concorso anomalo, anziché di concorso ordinario nel delitto di omicidio aggravato dalla crudeltà. Manifesta era la contraddittorietà tra le premesse del ragionamento, la rimarcata previsione dell'evento omicidiario ancorata in punto di fatto alla diretta visione del pestaggio da parte dell'imputato, e l'opposto approdo decisorio. Al contrario, proprio dalla diretta partecipaIOne, ancorché esclusivamente visiva, del NA all'altrui opera di furioso pestaggio e dal tentativo di dissuasione dal medesimo accennato con la frase "fermati...che così lo uccidi", emergeva prova certa della rappresentaIOne e della consapevolezza dell'intento omicida dei concorrenti e della prevedibile evoluIOne esiziale dell'aIOne in corso, cui non aveva fatto seguito un contegno disinteressato e neutro dell'imputato, ma una adesione all'aIOne materialmente eseguita dai congiunti attraverso un'attiva condotta agevolatrice e rafforzatrice, consistita nella vigilanza e nel controllo dei luoghi al fine di inibire inopportune interferenze esterne. Sicchè non poteva essere negata la sussistenza del concorso pieno nell'altrui aIOne omicidiaria: la visione delle brutali modalità del pestaggio e, dunque, la limpida previsione dell'evento più grave, la piena consapevolezza, nella specie anche verbalmente esternata, della naturale prospettiva esiziale derivante dalla prosecuIOne della condotta, la volontà di prestare comunque adesione, attraverso il fattivo compimento di un ruolo funIOnale alla prosecuIOne della impresa, quantomeno con la previsione e accettaIOne del rischio di verificaIOne dell'evento morte;
violaIOne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne alla pronunciata assoluIOne dal reato di soppressione di cadavere. Con erroneo procedimento inferenziale la Corte aveva affermato la penale responsabilità per l'incendio della vettura della vittima, ma non anche per la soppressione del cadavere, nonostante: a) la ritenuta pacifica materialità del fatto alla stregua delle risultanze medico-legali; b) il seppellimento del corpo nello stesso contesto spaIO-temporale, a poca distanza dal punto in cui era stato dato alle fiamme il 45 veicolo;
c) l'accertato coinvolgimento dell'imputato nell'aIOne di reperimento del carburante e nel successivo immediato danneggiamento dell'autovettura, di cui NA EN era stato ritenuto corresponsabile;
d) l'impiego del medesimo liquido infiammabile anche nel tentativo di combustione del corpo. Con atto denominato motivi aggiunti, recante la data del 18.1.2017, le ricorrenti parti civili hanno replicato i motivi di ricorso, ulteriormente illustrandoli.
6. Le impugnaIOni proposte nell'interesse dell'imputato NA EN e delle parti civili possono essere congiuntamente esaminate. Entrambe svolgono censure infondate ovvero non consentite.
6.1 Infondato è il primo motivo del ricorso NA, con il quale si denunzia il riconoscimento in capo all'imputato del concorso anomalo sotto diversi, complementari, profili: (a) violaIOne di legge, dei principi espressi da Corte cost. n. 42 del 1965 e del divieto di configurare responsabilità oggettive;
(b) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivaIOne per avere la Corte di assise di appello da un lato sostenuto che nel ricorrente "era mancata ogni rappresentaIOne (dell'evento più grave), essendosi egli prefigurato un apporto concorsuale ad un pestaggio (...) che solo per voliIOne di NA AN e NA CO, non condivisa, non prevista e non prevedibile (aveva) cagionato la morte di OL IZ", dall'altro per avere affermato: "(...) poiché il delitto più grave, l'omicidio, è conseguenza diretta delle violente percosse, ad esse correlato da un nesso di causalità immediata e diretta -e non evento anomalo e atipico- non può ritenersi sussistente alcuna interruIOne del nesso di causalità con l'aIOne compiuta dagli agenti NA AN e NA CO, ma neppure con l'apporto fornito dal compartecipe ex art. 116 cod. pen., NA EN", così finendo per valorizzare il solo nesso di causalità materiale tra i reati. Ora, in relaIOne all'aspetto di diritto delle censure va osservato che la evocaIOne di Corte cost. n. 42 del 1965 è assolutamente corretta e che i medesimi principi in ordine alla necessaria presenza di un coefficiente di colpevolezza in concreto che attiene al modo di realizzaIOne della attività illecita presupposta o voluta e che deve essere ulteriore rispetto al mero versare in re illicita sono stati riaffermati da S.U. n. 22676 del 22.1.2009, Ronci, in relaIOne alla problematica affatto simile dell'art. 586 cod. pen., la responsabilità per l'evento ulteriore essendo ravvisabile quando sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità materiale, non interrotto da fattori ecceIOnali sopravvenuti, e l'evento non voluto sia comunque soggettivamente collegabile all'agente, quale violaIOne di una delle regole cautelari (di diligenza, di prudenza, di perizia) 46 esigibili anche nella realizzaIOne del fatto illecito, accompagnata da una valutaIOne positiva di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, valutaIOne da compiersi "con giudiIO di prognosi postuma, collocandosi in una prospettiva ex ante, cioè riferita al momento in cui è avvenuto il fatto, da svolgersi in concreto, secondo il punto di vista di un omologo agente modello" mediamente "coscienIOso ed avveduto che si trovi nella concreta situaIOne e nel concreto ruolo dell'agente reale". Epperò, le proposiIOni dei giudici di merito non contrastano affatto con tali principi: per l'affermaIOne di responsabilità del NA ai sensi dell'art. 116 cod. pen. occorreva che in capo all'imputato fosse riscontrabile un coefficiente di colpevolezza da intendersi quale prevedibilità dell'evento diverso e più grave in concreto verificatosi. Ma il concetto di prevedibilità richiesto dall'istituto del concorso anomalo non va sovrapposto, come sembra confondere il ricorrente, con quello di previsione dell'evento o di sua accettaIOne: non si trattava dunque di affermare e dimostrare che il ricorrente aveva effettivamente previsto il fatto diverso e più grave o che ne avesse accettato il rischio di verificaIOne, ma che tale fatto potesse rappresentarsi alla sua psiche, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto (C. cost. n. 42 del 1965), alla luce di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili, bastando a fondare la responsabilità il difetto di previsione, dipendente da colposa ignoranza o da colposa sottovalutaIOne di circostanze pericolose servite all'innesco causale del fatto diverso rispetto al fatto preventivato. Sicchè non sussiste il denunziato viIO di contraddittorietà testuale o di manifesta illogicità della motivaIOne ché, laddove la Corte territoriale ha affermato che in capo al ricorrente era mancata inizialmente la rappresentaIOne e voliIOne dell'evento più grave e che non vi era prova che essa fosse successivamente insorta, anche sotto forma di dolo eventuale, essa ha semplicemente escluso la sussistenza dei presupposti per l'affermaIOne della piena responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen.. Pertanto, il problema prospettato dalla difesa è da ricondurre esclusivamente alla congruità della motivaIOne in ordine alla sussistenza degli estremi di una responsabilità colposa per l'omicidio volontariamente commesso dai complici, autori materiali del pestaggio. E la valutaIOne del giudice d'appello, censurata per non avere individuato elementi asseveranti la prevedibilità in concreto dell'evento, in tesi posto a carico del ricorrente unicamente in base alla connessione oggettiva sussistente tra il delitto di percosse e l'evento morte, appare al contrario sorretta da solidi argomenti, basati su dati fattuali che non possono dirsi travisati o trascurati e che risultano al contrario correttamente e plausibilmente valutati. 47 Si deve, infatti, osservare come nel caso di specie la Corte di assise di appello abbia del tutto correttamente affermato che la rappresentaIOne e la condivisione del progetto di dare una leIOne all'amante della sorella erano insorte già nella fase iniziale allorché l'imputato, convocato telefonicamente da NA AN, aveva lasciato in tutta fretta il capannone di contrada Crofala e aveva raggiunto il genitore allo svincolo di LI mentre era in corso il litigio con IZ OL, ivi assistendo, dopo aver sollecitato il padre a spostarsi dalla pubblica via per sottrarsi alla vista dei passanti, all'esplosione di un colpo di arma da fuoco (è lo stesso imputato a riferire tale circostanza al cognato RI VI nel corso dell'intercettaIOne ambientale del 23.2.2012) e all'allontanamento di NA AN e del OL a bordo dell'autovettura di quest'ultimo. Già tali incontestate risultanze dimostravano che sin da quel momento il ricorrente aveva acquisito la consapevolezza della condotta che il padre si accingeva a realizzare, un'aIOne violenta orientata alla persona in termini di percosse o di lesioni, e già in tale frangente temporale aveva condiviso e aderito al progetto, apportando il suo contributo consistito nel ricondurre a casa il veicolo del padre. Nemmeno quando aveva raggiunto il luogo di esecuIOne del pestaggio e aveva visto NA AN percuotere pesantemente il OL, immobilizzato dal cugino CO, il ricorrente aveva però effettivamente previsto l'evento diverso o comunque accettato il rischio del suo avveramento come dimostrato dall'aIOne di contrato alla foga aggressiva del padre, stigmatizzata dalle frasi di stupore contestualmente proferite, prima dell'allontanamento per attendere all'aIOne di vigilanza esterna volta ad assicurare "una sorta di cintura di isolamento attorno al padre e al cugino". Ora, la conclusione assunta a fondamento dell'art. 116 cod. pen. non è stata basata, come si assume, sul mero determinismo eIOlogico nella dinamica lesiva del bene protetto ancorché, laddove si programmi e si esegua un delitto che rientra nell'ambito di un'aggressione all'integrità fisica della persona, la progressione e la degeneraIOne nell'evento lesivo maggiore è ipotesi affatto plausibile ma sulla logica e concreta prevedibilità di una conseguenza strettamente collegata alla forma di manifestaIOne del reato voluto e alla specifica natura dell'aIOne posta in essere, dovendosi rammentare che in presenza di un'aIOne collettiva si dilata l'onere di previsione a carico dell'aderente al progetto comune, per le possibili iniziative e le varianti individuali che possono essere indotte da taluno dei concorrenti al progetto condiviso. La Corte di assise di appello ha, difatti, dato adeguatamente conto delle coordinate fattuali che hanno sorretto la ricostruIOne operata e delineato compiutamente i referenti storici della conclusione raggiunta, rimarcando che la situaIOne che si era venuta a creare nel corso dell'esecuIOne del delitto 48 programmato (l'immobilizzaIOne della vittima e la particolare violenza dei colpi assestati, circostanze entrambe cadute sotto la diretta perceIOne visiva dell'imputato e che avevano dato la stura all'aIOne di contrasto dal medesimo posta in essere) avrebbe già di per sé imposto di rilevare la estrema e concreta pericolosità della condotta e la possibilità che a quelle modalità esecutive potesse seguire un trasmodare, tutt'altro che ecceIOnale, dell'aIOne concordata. E tanto è sufficiente a ritenere integrato quel tanto di pericolo eccedente la configuraIOne del fatto tipico, prevedibile da qualsiasi soggetto di media capacità e colposamente non evitato o sottovalutato, necessario ad integrare la responsabilità ex art. 116 cod. pen.. Sicché, in base al complesso dei dati correttamente valorizzati non certamente censurabile la conclusione che il pericolo di un anomalo sviluppo dell'aIOne verso l'atto lesivo poi realizzato era concreto e prevedibile e che al NA doveva quantomeno attribuirsi una violaIOne di regole precauIOnali sufficiente a giustificarne l'affermaIOne di responsabilità a titolo di concorso anomalo nell'omicidio.
6.2 Tali valutaIOni, esenti da vizi giuridici e coerenti nell'impostaIOne e nello sviluppo logico, resistono anche alle doglianze dedotte con il primo motivo di ricorso delle parti civili, che, infondatamente assumendo la illegittimità dell'operato inquadramento normativo del contributo prestato da NA EN, muovono in realtà dalla pretesa di accreditare una diversa lettura, improponibile in sede di legittimità, tanto più sulla scorta di consideraIOni altamente ipotetiche e per nulla più plausibili rispetto a quella accolta da entrambi i giudici di merito. La Corte di assise di appello ha, difatti, acutamente annotato come l'atto di impugnaIOne delle parti civili avesse "relegato ad un mero inciso, mentre costituiva punto decisivo ed essenziale, l'affermaIOne che l'imputato si fosse rappresentato l'altrui volontà omicida", laddove le risultanze processuali dimostravano l'esatto contrario: dopo l'intervento volto a contenere l'impeto aggressivo del padre, preso da dietro per il giubbotto e verbalmente richiamato, in risposta alla tacita richiesta di aiuto della vittima circostanza che già di per sé escludeva la cooperaIOne ad un'aIOne collettiva diversa dalla programmata leIOne da infliggere al OL l'imputato si era allontanato dal luogo dell'aggressione, attendendo ad incombenti affatto compatibili con l'originario progetto e indicativi della immutata adesione ad esso prestata. Non avendo, pertanto, assistito alla crescente efferatezza dell'aggressione e alle sue fasi via via più cruente, non aveva potuto acquisire consapevolezza che il padre, con l'ausilio del IP, perseguisse l'intento di uccidere la vittima e, dunque, 49 l'evento esiziale non era stato concretamente previsto, ma neanche solo accettato come rischio. Si tratta di una valutaIOne corretta in diritto e supportata da congruente analisi fattuale che il ricorso contesta, opponendo obieIOni e osservaIOni in sovrapposiIOne argomentativa con i passaggi motivi della sentenza, senza correlaIOne specifica e critica con il complessivo ragionamento valutativo e con le risposte già fornite alle replicate deduIOni, così risolvendosi in concreto -nella contrapposta valorizzaIOne di emergenze che si danno per scontate nella loro consistenza ontologica (l'avere l'imputato assistito alle più brutali modalità di esecuIOne del pestaggio e alla ferocia degli autori materiali)- in censure che, assumendo l'illegittimità dell'applicato coefficiente di imputaIOne ex art. 116 cod. pen. e lungi dall'esprimere incongruenze o omissioni argomentative, tendono a una non consentita reinterpretaIOne e revisione, nell'ottica difensiva, del significato di alcuni dati, già logicamente e ragionevolmente giudicati sul piano fattuale e nelle loro ricadute in diritto.
6.3 Nemmeno colgono nel segno le residue doglianze.
6.3.1 Inammissibili, perché consistono essenzialmente in argomenti di fatto, sono le obieIOni mosse alla confermata assoluIOne di NA AN dal concorso nel reato di soppressione del cadavere (secondo motivo del ricorso di parte civile). La tesi qui riproposta è stata motivatamente disattesa dalla decisione impugnata che ha ribadito come il diretto coinvolgimento dell'imputato nel reperimento e nel trasporto del carburante utilizzato per appiccare il fuoco all'autovettura della vittima non consentiva di desumere anche la partecipaIOne materiale o morale del medesimo al reato di cui all'art. 411 cod. pen.. A fondamento dell'invocata riforma scrivono i giudici di appello- era stato posto solo "un giudiIO deduttivo, mutuato, per mera traslaIOne e derivaIOne, dalla responsabilità per il danneggiamento seguito da incendio". E tale è, per l'appunto, il tenore delle rinnovate doglianze che non si confrontano con il coordinato iter logico-argomentativo delle conformi decisioni (v., in particolare, p. 600 sentenza di primo grado) e con la ricostruIOne in esse operata: nella fase immediatamente successiva alla consumaIOne dell'omicidio, il cadavere di OL era stato caricato sulla sua autovettura e condotto in contrada Capoferro da NA CO, alla guida della Mini Cooper del OL, e da NA AN, alla guida dell'autovettura Fiat Panda del IP;
nessun dato certo era stato acquisito in ordine all'apporto contributivo di EN all'attività di trasporto e nascondimento del corpo;
difettavano dati conoscitivi di natura dichiarativa, nulla in proposito potendo ritrarsi dalla testimonianza indiretta di IM NA;
l'esame dei tabulati telefonici non offriva indicaIOni dirimenti sulla esatta localizzaIOne dell'imputato, avendo il terminale mobile a lui in uso, nel contesto 50 temporale di riferimento, agganciato celle compatibili con una vasta area, tal che non era stato possibile individuarne l'esatta posiIOne;
nella medesima fascia temporale EN era risultato impegnato in tutt'altre attività: alle ore 16.22 aveva chiamato la sorella IM, alle ore 16.43 aveva chiamato la madre, aveva effettuato il giro perlustrativo della struttura aziendale di famiglia per accertarsi che anche l'operaio impegnato nei lavori edili se ne fosse allontanato, aveva chiamato i dipendenti per ordinare di scaricare il raccolto giornaliero di agrumi presso la sua abitaIOne di contrada Sbaratto e non presso il capannone. Egli era, dunque, intento ad un'attività diversa da quella a cui attendevano i due coimputati, il cui transito, dopo la conduIOne del cadavere in contrada Capoferro, era stato ripetutamente immortalato dal sistema di videosorveglianza del capannone, dapprima in occasione del prelevamento del trattore utilizzato per lo scavo della buca, quindi in occasione del prelevamento del secondo trattore utilizzato per il successivo livellamento del terreno dopo il seppellimento del corpo;
infine, lo stesso EN, riferendo al cognato RI che il padre si era occupato della cremaIOne del corpo del OL (recte, del tentativo di cremaIOne, come comprovato dai risultati della perizia medico-legale), aveva implicitamente dichiarato la sua estraneità a tale fase della complessa vicenda delittuosa. Le decisioni di merito hanno dato, dunque, esaustivo conto delle ragioni giustificative della pronuncia assolutoria, ponendo in debito risalto i dati probatori disponibili, motivatamente apprezzati e criticamente analizzati, e hanno correttamente rimarcato come, a fronte delle valorizzate emergenze, l'epilogo decisorio non potesse essere diverso da quello adottato. A fronte delle articolate giustificaIOni che sorreggono tali conclusioni, le deduIOni sviluppate nel ricorso appaiono largamente inammissibili, ripetendo un'ipotesi ricostruttiva alternativa (fondata sulla breve distanza esistente tra il luogo del danneggiamento del veicolo e quello del seppellimento del cadavere e sul ragionevole utilizzo del medesimo liquido infiammabile anche nel tentativo di combustione del corpo), già esaminata dai giudici del merito e da questi, concordemente e più che plausibilmente smentita con diffusa disamina critica delle emergenze probatorie che il ricorso mostra semplicemente di ignorare.
6.3.2 Infondato, al limite dell'ammissibilità, è il secondo motivo di ricorso NA con cui si contesta la riaffermata responsabilità per il concorso nel reato di cui all'art. 424 cod. pen.. A ragione, la Corte di assise di appello, dopo avere analiticamente illustrato e valutato, previa confutaIOne di ogni opposta prospettaIOne difensiva, compendio probatorio acquisito, ha ineccepibilmente osservato che gli elementi esaminati consentivano di affermare al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità del ricorrente, fondata su immagini di 51 incomparabile chiarezza. Alle ore 17.20 l'imputato faceva rientro all'azienda di contrada Crofala a bordo della sua autovettura Fiat 500; dopo pochi secondi accedeva all'interno del piazzale anche la Fiat Panda di colore grigio condotta da NA AN. Quest'ultimo, che si era recato al frantoio ove aveva condotto il IP per prelevare il secondo mezzo meccanico (transito registrato dalle telecamere), nel tragitto di ritorno verso contrada Capoferro aveva incrociato l'autovettura del figlio e, invertita la marcia, si era diretto al capannone. Alle ore 17.22 padre e figlio uscivano dalla struttura, il primo portando nella mano sinistra una tanica piena di liquido infiammabile che caricavano nel bagagliaio della Panda;
quindi salivano a bordo del veicolo, il padre ponendosi alla guida, e si allontanavano in direIOne di contrada Capoferro. Dopo sei minuti EN ritornava a bordo della Panda per disattivare l'impianto di videoripresa e prelevare l'hard disk. Tale documentata complessiva condotta era di per sé sola idonea a dimostrare l'intrinseca inconsistenza e l'illogicità delle dichiaraIOni di NA AN, a detta del quale il figlio EN sarebbe stato affatto ignaro dell'impiego del liquido prelevato dall'erogatore di carburante dell'azienda e lo avrebbe accompagnato per un tratto di strada, ma non sino alla destinaIOne finale. E tale prospettaIOne, smentita dai dati sopra evidenziati, era stata posta alla base delle doglianze articolate con l'atto di appello, con le quali, attraverso un'indebita operaIOne di frammentaIOne del dato probatorio, si pretendeva di affermare l'estraneità dell'imputato rispetto alla fraIOne di condotta riguardante l'impiego materiale del carburante, laddove la lettura della ininterrotta sequela dei fatti era univocamente dimostrativa della piena consapevolezza della destinaIOne del carburante che EN aveva aiutato a prelevare e trasportare. Il provvedimento impugnato ha, dunque, evidenziato tutti gli elementi in fatto e, pacifica la materialità delle condotte, da essi ha inferito, con apprezzamento di merito adeguatamente giustificato, il consapevole e volontario apporto fornito dal ricorrente all'impresa delittuosa. Le doglianze sulla logicità, congruità e completezza della motivaIOne si risolvono invece in censure di merito, indeducibili a fronte della plausibilità e della intima coerenza del discorso giustificativo. Su esso si infrange anche l'osservaIOne che s'appunta sulla chiosa "Se NA EN sapeva che era intendimento di NA AN dare fuoco al cadavere, appare incoerente concludere che (...) ignorasse che l'autovettura era stata data alle fiamme con quel liquido infiammabile che aveva aiutato a prelevare e trasportare e con il quale si era inteso bruciare il cadavere". La proposiIOne, pur in sè non felice, va difatti letta alla luce del complessivo contesto motivaIOnale di cui si è innanzi parlato e in collegamento, in specie, alla osservaIOne precedente sulla ineludibile necessità di una lettura unitaria 52по dell'intera vicenda e del ruolo in essa svolto dal ricorrente, prima, durante e dopo la commissione dell'omicidio. Essa, nella sua ridondanza, non toglie dunque plausibilità al giudiIO con il quale si è condivisa la ricostruIOne fattuale condotta dal primo giudice e posta a base della prospettaIOne accusatoria, ma si limita non scorrettamente e sostanzialmente a rimarcare l'incongruenza dell'assunto, secondo il quale non era provata la consapevolezza da parte dell'imputato dell'effettivo impiego del carburante prelevato nelle concitate fasi successive all'omicidio.
7. Concludendo, i ricorsi devono essere nel complesso rigettati e al rigetto consegue la condanna di ciascuno degli imputati al pagamento delle spese processuali e di tutti in solido alla rifusione in favore delle parti civili, delle spese sostenute in questo giudiIO, che vengono liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di NA AN, NA CO e NA EN che condanna al pagamento delle spese processuali. Rigetta, altresì, il ricorso delle parti civili, OL AN e OL IM, ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Condanna gli imputati in solido tra loro alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili, che liquida per OL AN e OL IM, nella somma di euro quattromilaottocento con pagamento in favore dello Stato, e nella somma di euro milleseicento in favore di OL IN, oltre spese forfettarie, IVA e CPA. Così deciso, in Roma il 27 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosanna Saraceno Antonella Patrizia Mazzei Thosering ferece Antonetta P. More DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 LUG 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA 3 53 3