Sentenza 11 maggio 2017
Massime • 1
Per determinare la forbice edittale del reato consumato in presenza di più circostanze aggravanti, di cui talune involgenti la pena dell'ergastolo ed altre che hanno effetto speciale, individuata la pena massima stabilita per il reato circostanziato consumato e operata su di essa la riduzione del tentativo non è possibile operare ulteriori aumenti di pena. (Nella specie, la Suprema Corte ha rideterminato la pena per il delitto tentato punito con l'ergastolo, eliminando l'aumento effettuato per la recidiva e modificando il trattamento finale, quantificato dalla Corte d'appello in anni quattro di reclusione, in anni otto e mesi due di reclusione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2017, n. 30340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30340 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2017 |
Testo completo
3034 0-17 . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/05/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 524/2017 ADET TONI NOVIK Dott. - Consigliere - ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. REGISTRO GENERALE N. 26460/2016 - Consigliere - Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FU RE (RINUNCIANTE) N. IL 02/08/1971 avverso la sentenza n. 2761/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del 07/01/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. li Uditi: il P.M. dott. Luigi Birritteri, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa corte che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
la Difesa, avvocato Cynthia De Conciliis, in sostituzione ex art. 102 cod. proc. pen. dell'avvocato Giancarlo Di Giulio, che si è riportata ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe in data 7/1/2016 la Corte d'appello di Roma riduceva la pena inflitta al RB ND ad anni dieci mesi dieci di reclusione confermando nel resto la sentenza impugnata emessa dal Giudice per l'udienza preliminare. L'imputato era stato ritenuto colpevole, all'esito del giudizio abbreviato, con la contestata premeditazione, del tentato omicidio di RI CE che aveva colpito più volte anche al capo con un'accetta, mentre la vittima era in compagnia di CA NE, ex compagna del medesimo RB.
2. Avverso tale decisione il RB, a mezzo del difensore ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Lamenta innanzitutto il ricorrente la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di lesioni aggravate. La Corte d'appello aveva disatteso il motivo di appello sul punto senza considerare che non ricorrevano nella specie gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di omicidio e che la tipologia di lesioni era stata prodotta da un oggetto contundente, piatto e non tagliente.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., oltre che alla mancata esclusione della circostanza aggravante della premeditazione e della recidiva. -In sede di interrogatorio - all'udienza di convalida il RB aveva ripercorso la condizione di sofferenza che viveva per l'atteggiamento del suo antagonista, proteso a screditare la sua immagine agli occhi dei figli. Ciò avrebbe permesso, a suo giudizio, la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche e della circostanza della provocazione. Ancora, si sarebbe dovuta escludere la premeditazione. L'indicata circostanza aggravante era stata erroneamente ritenuta, attraverso un travisamento delle dichiarazioni rese in convalida, là dove l'acquisto dell'ascia era avvenuto nell'immediatezza e al solo fine di incutere timore nell'avversario. Egualmente si sarebbe dovuta escludere la recidiva. Essa postulava che il fatto attestasse una maggiore pericolosità sociale in ragione del collegamento causale con le condanne pregresse. نو 2 3. In data 13/1/2016 il RB formalizzava dichiarazione di rinuncia al ricorso;
il successivo 6/5/2017 faceva pervenire dichiarazione ulteriore con cui insisteva nell'accoglimento del ricorso. OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio, in relazione all'erroneo aumento di pena per la recidiva, aumento che va escluso per quanto si passa ad esporre. Gli altri motivi sono infondati e vanno respinti.
1.1. In via preliminare deve osservarsi che non sussistono i presupposti per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, in ragione dell'intervenuta rinuncia all'impugnazione in data 13/1/2016 da parte del RB. Ciò non per effetto della dichiarazione resa il 6/5/2017, con cui il medesimo dichiarante insiste nell'accoglimento del ricorso, ma poiché la prima manifestazione di volontà non può tener luogo dei tipici effetti abdicativi che caratterizzano la rinuncia al ricorso, determinando così l'inammissibilità dell'impugnazione (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci;
Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi;
Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti;
Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). Deve, infatti, osservarsi che essa risulta formalizzata il 13/1/2016 (e trasmessa il giorno successivo presso questa Corte) in una data, pertanto, anteriore alla esplicitazione dei motivi della sentenza impugnata, provvedimento depositato solo il successivo 17/2/2016. Questa Corte ha avuto modo di chiarire, anche recentemente, che la rinuncia al ricorso, formulata prima del deposito della sentenza impugnata, per la sua natura di negozio processuale abdicativo, non può considerarsi valida in quanto presuppone l'avvenuto esercizio del diritto che ne costituisce oggetto e, comunque, che sia già sorto il diritto all'impugnazione. Ne consegue che essa non può precludere una successiva tempestiva impugnazione proposta dallo stesso imputato o dal difensore abilitato (Sez 1, sentenza n. 39219 del 12/02/2014 Ud. (dep. 24/09/2014 ), Argint, Rv. 260510). L'impugnazione va, pertanto, ritenuta ammissibile.
2. I motivi proposti sono, come anticipato, infondati.
2.1. Il tema della derubricazione del delitto di omicidio tentato ripropone nei suoi contenuti un argomento che era stato già devoluto con l'impugnazione alla Corte d'appello e con il quale il giudice di merito risulta essersi confrontato nella sentenza impugnata, offrendo una motivazione immune dalle censure rivolte. La Corte d'appello ha, infatti, richiamato la dichiarazione del RI che ha descritto l'aggressione ed ha spiegato di essersi avveduto del sopraggiungere del RB, da tergo, poco prima del colpo infertogli al cranio con l'accetta. Egli era 3 li riuscito, infatti, a schivarlo in parte e, caduto a terra, aveva subito quelli successivi che l'imputato stesso aveva insistentemente tentato di affondare al volto. La vittima era riuscita, tuttavia, a contenere quell'esplosione di violenza, difendendosi con il braccio sinistro e tentando una fuga. Le dichiarazioni, confermate da diversi testi presenti, erano supportate dalla ripresa operata attraverso il sistema di videosorveglianza. La Corte territoriale con giudizio ex ante ha ritenuto integrata la fattispecie del tentativo, valorizzando le modalità commissive del fatto ed ha, altresì, inferito l'esistenza del dolo di omicidio rielaborando il giudizio sull'esito lesivo prodotto. Ha, nella specie, sottolineato come dall'azione fosse derivata una frattura temporo-parietale destra oltre a una ferita lacero contusa e tendinea alla mano sinistra. Dopo un ricovero con prognosi riservata, il RI era stato dimesso, con giorni sessanta di convalescenza. L'evento, del resto, non si era verificato per ragioni estranee alla volontà dell'agente. La vittima era riuscita in parte ad opporsi al primo colpo e, per altro verso, a parare quelli successivamente sferrati con l'ascia. Provvidenziale era stato anche l'intervento della AS che, afferrato il RB dalla maglietta, era riuscito a trattenerlo facendolo cadere a terra. La Corte territoriale ha, dunque, affrontato esattamente il tema riproposto nel ricorso per cassazione, soffermandosi anche sulle modalità con cui erano stati sferrati i colpi. Ha escluso che si trattasse di colpi vibrati utilizzando l'arma nella parte piatta, proprio in ragione della lesione da taglio prodotta al tendine della mano. Per altro verso, ha anche osservato che, pur ammesso quel tipo d'impiego, esso sarebbe stato, per le modalità e per l'entità della violenza, idoneo a cagionare la morte secondo il modello di incriminazione di cui all'art. 56 cod. pen. La motivazione, alla luce di quanto detto, risulta immune da ogni censura. Al di là degli stessi profili in fatto che si rimettono alla Corte, il costrutto logico resiste ampiamente anche sul piano del dolo. In questa prospettiva risultano valorizzate proprio le modalità commissive e le espressioni "ti ammazzo" ripetute dall'aggressore.
2.2. Egualmente adeguata è la motivazione a supporto della ritenuta circostanza aggravante della premeditazione in relazione alla quale la Corte territoriale ha considerato sussistenti entrambi gli elementi (ideologico e cronologico). L'accetta, si è osservato, era stata acquistata prima del delitto, dopo le ore 16.00; il fatto era avvenuto intorno alle 20,30 e l'acquisto dell'arma si era concretizzato in esclusiva funzione dell'omicidio. Il delitto traeva, d'altro canto, scaturigine dai contrasti anche avvenuti nei giorni precedenti con RI che, nella convinzione del RB, lo screditava verso i figli. L'imputato aveva mantenuto fermo quel proposito d'omicidio, nonostante il tentativo di dissuasione da parte di alcuni amici. 4 li 2.3. Immune da ogni censura è la motivazione resa sulla negazione della attenuante della provocazione e in ordine alle invocate circostanze circostanza attenuanti generiche. Correttamente si è ritenuto non idoneo a fondare il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. il profilo riferito alla affermata azione tesa a screditare la figura del RB stesso;
in ogni caso si è sottolineato come la sentenza impugnata abbia valorizzato in termini dirimenti la macroscopica sproporzione tra l'asserita ingiustizia e il fatto proprio, che incideva in maniera irrimediabile sul nesso causale tra lo stato d'ira (solo affermato e legato al fatto precedente) e la condotta criminosa. Adeguata, per altro verso, risulta la motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419) e sulla mancata esclusione nel merito della recidiva. La gravità del fatto e le modalità commissive hanno indotto il giudice d'appello a negare le invocate circostanze osservando, tra l'altro, che anche il rapporto con i figli risultava in sostanza condizionato dalla ex compagna e non dalla azione del RI. La recidiva risulta correttamente ritenuta sussistente in ragione del tipo di delitto commesso e della natura dei precedenti. Si palesa, pertanto, infondata la critica rivolta sul punto nel motivo di ricorso.
3. E' piuttosto errato il metodo di calcolo della pena e l'avvenuto aumento di essa in ragione della indicata recidiva. La Corte d'appello nell'accogliere il motivo sulla riduzione del trattamento sanzionatorio ha ritenuto che dovesse trovare applicazione il disposto dell'art. 63 comma 4 cod. pen. ed ha applicato la regola che disciplina il concorso di più circostanze ad effetto speciale (poiché il tipo di recidiva contestato e ritenuto comportava nella vicenda specifica un aumento di pena superiore ad un terzo). Da ciò l'operatività del criterio moderatore fissato dalla norma anzidetta, con determinazione dell'aumento massimo di pena contenibile in margini non superiori ad un terzo. Richiamati i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. la Corte d'appello ha, pertanto, fissato la pena base per il delitto tentato di omicidio premeditato partendo dall'ergastolo e stabilendo la sanzione in quella minima di anni dodici di reclusione (art art 56 comma 2 cod. pen.); su detta pena ha operato un aumento ulteriore di un terzo (anni quattro di reclusione) per la recidiva ed ha eseguito l'aumento specifico di tre mesi di reclusione per la continuazione (per una pena complessiva di 5 li anni 16 mesi tre di reclusione) riducendo, così, per il rito abbreviato e determinando la sanzione finale in quella di anni dieci mesi dieci di reclusione. Deve ritenersi, tuttavia, erroneo l'aumento eseguito ai sensi dell'art. 99 cod. pen., dopo aver fissato la pena per il delitto consumato ed aver già operato la riduzione per il tentativo. Il delitto tentato è indubbiamente fattispecie automa di illecito rispetto alla figura consumata. Pur essendo strutturalmente collegato all'incriminazione base, per effetto della norma estensiva ed anticipatoria della punibilità (art. 56 cod. pen.) è figura criminis distinta da essa ed è paradigma caratterizzato da un trattamento penale, esattamente e separatamente definito nel suo statuto sanzionatorio. La pena per la fattispecie tentata si individua attraverso un meccanismo di riduzioni frazionarie, da operare su quella finale prevista per la corrispondente fattispecie consumata. Là dove il delitto sia punito con la pena dell'ergastolo la figura del tentativo è punita con una pena non inferiore ad anni dodici di reclusione. Ciò significa che il trattamento è compreso tra un minimo non inferiore ad anni 12 di reclusione ed un massimo determinato attraverso il limite strutturale di sistema, ex art. 23 cod. pen. (Sez. 5, sentenza del 10/2/2011, n. 4892) - non superiore ad anni 24 di reclusione. Negli altri casi la pena prevista per il delitto consumato è ridotta da un terzo a due terzi.
3.1. A fronte di statuto siffatto il legislatore definisce, in astratto, il perimetro sanzionatorio della fattispecie tentata, determinando una forbice diversificata in ragione del trattamento riservato alla fattispecie consumata. Nel concorso di più circostanze aggravanti, di cui talune involgenti la pena dell'ergastolo ed altre che hanno effetto speciale, per determinare la forbice edittale del delitto tentato deve dapprima individuarsi la pena massima stabilita per il reato circostanziato consumato e, dunque, all'esito, operare su di essa la riduzione prevista per il tentativo. Ciò determina che, in presenza di una circostanza aggravante che sul titolo consumato faccia già scattare la pena dell'ergastolo, non sia possibile operare aumenti ulteriori di pena, in ragione di ritenute circostanze ad effetto speciale, neppure, appare ovvio, in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 63 comma 4 cod. pen. In ipotesi di concorso circostanziale siffatto gli stessi elementi aggravanti perdono il significato sanzionatorio, che li caratterizza nella dimensione autonoma intrinseca. Ciò alla luce del raggiunto limite edittale massimo, oltre il quale la sanzione penale non si può ontologicamente spingere. Del resto, a fronte dell'ergastolo, mantengono per sistema significato sanzionatorio diversificato - incidendo, tuttavia, sul solo isolamento i fatti di reato 6 li concorrenti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni o i delitti che, in ipotesi di pluralità, importano di per sé la pena dell'ergastolo (secondo il disposto dell'art. 72 cod. pen.). Da ciò discende che le circostanze aggravanti, sia pur ad effetto speciale, che concorrono con altra circostanza che faccia scattare ex se la pena dell'ergastolo -, - perdono la rispettiva identità e non assolvono razionalmente alla tipica funzione sanzionatoria cui sono naturalmente deputate. Il principio vale anche per le circostanze di natura soggettiva e, in particolare, per quelle afferenti la personalità del reo (come la recidiva). Esse se, per un verso, caratterizzano l'autore, per altro verso, si obiettivizzano nel fatto commesso, cui costui dà colpevolmente causa e lo riconducono ad una proiezione della sua stessa pericolosità subiettiva. Deriva che, pur a fronte dell'impronta prettamente soggettivistica, che ne caratterizza l'applicazione, quando si proceda per fatto tentato, la circostanza della recidiva deve essere computata nella fase di determinazione della pena che delimita il perimetro sanzionatorio per il fatto consumato, risultando essa stessa, comunque, legata al nuovo reato e, pertanto, oggetto di una valutazione non obbligatoria (v. anche Corte cost. 23 luglio 2015 n. 185). Concorrendo con una aggravante che sul titolo consumato determina la sanzione di massimo rigore essa recidiva perde la sua funzione ed incontra, sul piano sanzionatorio, uno sbarramento strutturale che preclude nuovi ed ulteriori aumenti di pena. Né saranno eseguibili in fase successiva incrementi sanzionatori con quella finalità (dopo aver, cioè, determinato la pena eseguendo la riduzione per il tentativo, ex art. 56 comma 2 cod. pen.) giacché si realizzerebbe un recupero della circostanza evocata in chiave afflittiva ed in violazione del principio di legalità della pena stessa. L'art 56 comma 2 cod. pen. impone, invero, di determinare la pena per il delitto tentato relativo a fattispecie punita con l'ergastolo determinando prima la sanzione per il fatto consumato (e con ciò applicando tutte le circostanze che lo caratterizzano) e poi delimitando il perimetro della pena stessa tra i 12 ed i 24 anni. Sulla sanzione così fissata, per il fatto tentato, non sono, allora, praticabili ulteriori aumenti per il concorso di elementi circostanziali che, in ragione dell'identica natura che li caratterizza (accidentalia delicti), definiscono la risposta punitiva al fatto consumato e vanno valutati in una fase unica che precede la riduzione per il tentativo e che non permette recuperi diversificati in momenti postumi. Da quanto premesso discende che fissata la pena per il delitto consumato in quella dell'ergastolo per la presenza di circostanze aggravanti qualificanti il fatto ex art 577 cod. pen., la recidiva, che si ritenga di applicare, perde la sua identità autonoma, in funzione sanzionatoria e non permette ulteriori aumenti di pena, neppure dopo aver operato la riduzione per il delitto tentato. 7 si Se applicata, essa può rilevare ad altri fini, ma non per operare aumenti nel relativo trattamento penale del fatto.
3.2. Nel caso di specie, al contrario, si è fissata la pena base per il delitto consumato in quella dell'ergastolo e si è operata la riduzione per il tentativo nella misura di anni 12 di reclusione (considerando la forbice edittale compresa tra i 12 e i 24 anni di reclusione). Su detta pena si è, poi, non correttamente, operato l'aumento per la recidiva, circostanza che pur afferendo l'autore, connota il fatto commesso e si annulla nella sanzione base dell'ergastolo, prevista per il titolo consumato. Occorre, dunque, alla luce di quanto premesso, eliminare l'aumento di pena relativo (eseguito per la recidiva) e quantificato in anni quattro di reclusione e rideterminare il trattamento finale in quello di anni otto mesi due di reclusione. achmichio Trattandosi di un mero computo algebrico può intervenire direttamente questa Corte di legittimità.
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente all'aumento di pena per la recidiva, aumento che va eliminato con rideterminazione, per l'effetto, della pena in quella di anni otto mesi due di reclusione. Il ricorso va nel resto respinto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva, aumento che elimina e ridetermina per l'effetto la pena in anni otto mesi due di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma l'11 maggio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente товоїNovik Adet Ton Antonio Cairo 66668 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 GIU 2017 PL CANCELLIERE Pietro Di Mp 8