Sentenza 29 ottobre 1998
Massime • 2
La circostanza aggravante della premeditazione richiede due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere - fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito - di un intervallo di tempo apprezzabile, la cui consistenza minima non può essere in astratto rigidamente determinata, ma deve risultare in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere. Alla sua configurabilità non osta il fatto che l'agente abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso al mancato verificarsi di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si ponga come un avvenimento previsto, anche se poco probabile, atto a interrompere la risoluzione criminosa, essendo unicamente rilevante che egli abbia preso una decisione preventiva, caratterizzata da completezza e irreversibilità, pur mettendo nel conto che uno specifico avvenimento possa annullare il programmato svolgersi del proposito di uccidere verso l'esito finale. (Nella specie, l'agente aveva portato in luogo appartato la moglie - che gli aveva preannunciato di voler dar corso alla procedura di separazione coniugale - con il proposito di ucciderla, qualora la donna non avesse receduto dall'intento dichiarato).
La circostanza aggravante di aver agito con crudeltà verso le persone non è esclusa dal fatto che la vittima, per le lesioni precedentemente subite, sia sicuramente priva di conoscenza. Ed invero, per la sua configurabilità non è richiesta l'attitudine del soggetto passivo a percepire l'afflittività degli atti di crudeltà, essendo la circostanza in questione essenzialmente imperniata sulla considerazione dell'autore dell'illecito e sulla conseguente maggiore riprovevolezza di un "modus operandi" connotato da una particolare insensibilità, spietatezza o efferatezza.
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni Unite la questione sulla compatibilitàEnrico Andolfatto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza in commento, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alla valutazione delle Sezioni Unite la seguente questione: «se, avuto riguardo agli elementi costitutivi della aggravante della crudeltà, la modulazione dell'elemento psicologico del delitto, nella forma del dolo d'impeto, abbia influenza sulla configurabilità della circostanza in questione»[1]. La Cassazione, nel caso di specie, è chiamata a pronunciarsi a seguito di un ricorso per saltum promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto avverso una sentenza emessa il 27 maggio 2014, a seguito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. del medesimo Tribunale. 2. Il giudice di merito - in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/1998, n. 4678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4678 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1998 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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