Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, integra il reato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., il coniuge che, attraverso la sostituzione della serratura della casa coniugale, si sottrae al provvedimento con il quale il presidente del tribunale, nel corso della causa di separazione, assegnava la casa in uso esclusivo all'altro coniuge, atteso che, con l'espressione "sentenza di condanna", la legge ha inteso comprendere tutti i provvedimenti che, a prescindere dalla loro denominazione o forma, rivestono la natura di decisioni giudiziarie con imposizione di obblighi di carattere civilistico.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1999, n. 14367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14367 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 17/11/1999
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere N. 1725
3. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO Consigliere N. 23297/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NO NI nato a [...] il 15 nov. 1947
avverso la sentenza in data 31/3/1999 della Corte d'Appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Premesso in fatto
Con sentenza 29/4/1998 il Pretore di Milano dichiarò NO NI colpevole del reato di cui all'art. 570 e 81 cpv. c.p. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie TE VA e al figlio minore, trascurando il versamento degli assegni mensili (rispettivamente 200 e 500mila lire) stabiliti dal Presidente del Tribunale in sede di separazione dei coniugi. Con altra sentenza del I^ luglio 98 - resa in procedimenti riuniti riguardanti il NO, la TE ed altre persone - lo stesso Pretore affermò ancora la penale responsabilità del NO per: ingiurie e lesioni personali - così diversamente qualificato il reato di maltrattamenti in danno della moglie;
omessa corresponsione del doppio assegno per un periodo più ampio rispetto alla prima contestazione;
unico reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice ex art. 388, secondo comma C.P. (essendovi stato a lungo rifiuto di lasciare l'abitazione alla moglie secondo il provvedimento presidenziale di assegnazione);
altre lesioni personali in danno della consorte, fatto commesso il 2 ottobre 1994. Ritenuta la continuazione, irrogò pena complessiva di mesi cinque di reclusione e L.
1.000.000 di multa, condannando al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (TE e minore) e, assegnando provvisionale di L. 6milioni.
Appellate entrambe le decisioni dall'imputato, la Corte d'Appello di Milano, previa riunione dei processi, ritenne la prima contestazione ex art. 570 C.P. assorbita nella seconda, trattandosi di fatti in parte identici, e confermò nel resto.
Su tale reato giudicò provati lo stato di bisogno della moglie (avente solo disponibilità di qualche provento saltuario come stiratrice e spesso obbligata a ricorrere all'aiuto di familiari) e i redditi del NO risultanti dai modelli 740 (nei limiti di attendibilità di questi documenti fiscali) e dal fatto che lo stesso non aveva dato prova di significative riduzioni dei redditi stessi (circostanza ritenuta anche dal giudice civile al quale l'interessato si era inutilmente rivolto).
Quanto al reato di cui all'art. 388 C.P., riteneva accertato che il prevenuto si era a lungo rifiutato di lasciare la casa coniugale, arrivando a cambiare per due volte la serratura della porta (senza consegnare le chiavi alla moglie). Riteneva altresì provate le ingiurie e lesioni (originariamente contestate come maltrattamenti) sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, supportate da certificazioni mediche;
ugualmente provato l'episodio di lesioni personali del 2 ottobre 94 sulla base degli stessi elementi, oltre che delle dichiarazioni del teste Festoso. Riteneva, infine, correttamente motivata la provvisionale per danni. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato che si affida a quattro motivi.
SI OSSERVA
Col primo mezzo si lamenta violazione dell'art. 570, 2^ co. C.P. per avere la Corte omesso, da un lato, di considerare l'imponibile etto delle dichiarazioni fiscali e la esposizione bancaria pure documentata dal prevenuto;
giudicato dall'altro, attendibili le "dichiarazioni reddituali" dell'TE che in realtà svolgeva lavoro non occasionale tanto che, nel corso dell'esame, aveva ripetutamente parlato della propria occupazione. Il primo aspetto della censura - osserva la Corte - si risolve in un'allegazione di elementi di fatto e in conseguenti valutazioni non consentite in questa sede;
il secondo appare francamente incomprensibile sul piano logico. Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 606 lett. b) C.P.P. per avere i giudici del merito ritenuto sufficiente per il giudizio sul tardivo rilascio dell'abitazione l'accusa dell'TE senza tener conto della testimonianza del maresciallo Atella (al quale NO aveva manifestato l'intento di cambiare la serratura dopo aver subito in casa degli "ammanchi"); per avere, inoltre, la sentenza impugnata trascurato che il provvedimento presidenziale de quo non ha natura cautelare e che, comunque, il reato non può dirsi integrato da un contegno meramente omissivo.
Sulla prima argomentazione è sufficiente ricordare - a tacer d'altro - che la Corte d'Appello si è limitata a prendere atto di un fatto ammesso dallo stesso imputato, cioè che a fronte del provvedimento in data 5 ottobre 1993, la casa fu lasciata in piena disponibilità dell'TE soltanto nel gennaio 1995; inconferente, sotto qualsiasi profilo, è stata ritenuta, di conseguenza, la dichiarazione d'intento al maresciallo dei carabinieri.
Sul piano tecnico-giuridico deve dirsi esatto l'accenno difensivo riguardante la non inquadrabilità del provvedimento de quo tra "le misure cautelari" menzionate dal contestato secondo comma dell'art.388 C.P.; è infatti pacifico per la dottrina processualcivilistica che il provvedimento di cui all'art. 708 c.p.c. ha natura, interinale o anticipatoria, concettualmente diversa da quella attribuita ai provvedimenti fondamentalmente menzionati nel capo III, titolo I del libro quarto del codice di rito civile.
È piuttosto da ravvisare, a giudizio di questa Corte, il reato previsto dal primo comma dello stesso art. 388. Il cambio della serratura (per impedire l'uso della precedente chiave) è, evidentemente, atto fraudolento integrante la condotta incriminata;
d'altra parte, è da tempo prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale che l'espressione "sentenza di condanna" comprende tutti i provvedimenti che, qualunque sia il nome loro dato o la forma nella quale si estrinsechino, assumono natura di decisioni giudiziarie con imposizione di obblighi di carattere civilistico. Così corretta la qualificazione giuridica e risultando identica la pena edittale, la sentenza va, in difetto di altri doglianze, tenuta ferma anche per questo capo.
Col terzo motivo s'investono i capi della sentenza riguardanti le lesioni personali e le ingiurie. Per le lesioni si cera inammissibilmente di rivisitare le dichiarazioni della persona offesa e del teste Festoso, offrendosi una diversa ricostruzione del fatto (o dei fatti) senza neanche accennare a insufficiente o illogica motivazione della sentenza. Con la stessa approssimazione si cerca d'invocare la legittima difesa, omettendo di considerare che la Corte milanese ha motivatamente escluso la scriminante sulla base della testimonianza Festoso, pur non corriva con l'imputato, e della forza spiegata dal prevenuto nello Stringere contro l'auto la gamba della vittima, tanto che l'arto presentava ancora il "nero" delle ecchimosi qualche giorno dopo.
Quanto alla dedotta mancata declaratoria di non punibilità (per le ingiurie) ex art. 599 C.P., le critiche mosse sono del tutto fuori segno giacché non riguardano il punto (decisivo) sottolineato dalla sentenza di merito, cioè la mancata prova della "contiguità temporale" delle offese.
Il quarto e ultimo motivo lamenta, richiamando impropriamente la lett. b) dell'art. 606 CPP, che la sentenza ha rapportato la provvisionale per danni alla misura dell'assegno di mantenimento e al tempo trascorso, senza considerare che l'TE dispone già un titolo esecutivo costitutivo dall'ordinanza presidenziale. Anche in questo caso vi è infondatezza, chiaro essendo che il giudice del merito ha, nella sua valutazione equitativa, tenuto conto del complessivo quadro di fatti penalmente rilevanti attribuiti all'imputato e, tra l'altro, dello stesso danno non patrimoniale.
P.Q.M.
Qualificata l'imputazione di cui al secondo comma dell'art. 388 C.P. come reato previsto dal comma primo dello stesso articolo, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 1999