Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, era già stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità.
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all' art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata, in assenza di indici dell'inattendibilità del test (Cassazione penale , sez. I , 10/12/2020 , n. 8875). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. I , 10/12/2020 , …
Leggi di più… - 2. Mancata dichiarazione di contumacia, quali rimedi? (Cass. 38349/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2021
Omissione della dichiarazione di contumacia: nessuna nullità ma all'imputato competono i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia, tra cui la notificazione dell'estratto contumaciale. Integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 c.p.p., l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi della L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 15-bis, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, in quanto - ove pure il difensore non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2015, n. 27540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27540 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 03/06/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 931
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 8236/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di:
NT EG TE RR N. IL 11/05/1974;
avverso l'ordinanza n. 2072/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/02/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette le conclusioni del PG Dott. Baldi Fulvio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento con restituzione degli atti alla Corte d'Appello.
FATTO E DIRITTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano ricorre avverso il provvedimento reso in data 4 febbraio 2015, con il quale la stessa Corte ha disposto la sospensione del processo a carico di LE GU LT AR ai sensi della L. n. 118 del 2014, art. 15 bis, comma 2. Il ricorrente evidenzia che la normativa recentemente introdotta non trova applicazione ai procedimenti pendenti per i quali sia già stato pronunciato il dispositivo di primo grado, cui devono continuare ad applicarsi le disposizioni anteriori anche in caso di contumace irreperibile.
2. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale Dott. Fulvio Baldi ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Milano.
3. Il ricorso è fondato ed il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con restituzione degli atti al giudice a quo. Con la L. 11 agosto 2014, n. 118, il legislatore ha introdotto nel corpo della L. 28 aprile 2014, n. 67 (concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili), l'art. 15 bis (Norme transitorie) che così recita: "1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità".
4. Diversamente da quanto argomentato dal giudice a quo, dalla piana lettura del dato testuale si evince che la nuova disciplina in tema di processo in absentia non può mai trovare applicazione nel caso in cui sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado nonché nei casi in cui - pur non essendo stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado - sia già stata dichiarata la contumacia ma non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. In questo senso sono anche i Lavori Preparatori laddove, nella Commissione del 14 maggio 2014 alla Camera dei Deputati, il Relatore ha osservato che la proposta di legge in esame reca un intervento normativo necessario per evitare che la nuova e organica disciplina del giudizio nei casi di irreperibilità dell'imputato, introdotta dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, che ha interamente sostituito il precedente rito contumaciale, determini incertezze applicative soprattutto connesse al regime delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in passato nel corso di processi celebrati in absentia. Le nuove disposizioni ben possono trovare applicazione anche nei giudizi in corso, comportando per il giudice l'obbligo di verificare se la dichiarazione di contumacia, nel caso sottoposto alla sua cognizione, abbia avuto riguardo ad un'assenza consapevole dell'imputato o, piuttosto, ad una situazione di irreperibilità dalla quale sia conseguita la mancata conoscenza del procedimento. Il Relatore ha quindi espresso a chiare lettere che, qualora sia stata già emessa la sentenza conclusiva del processo in primo grado, le nuove norme non trovano applicazione "perché in tal caso non v'è più modo di adeguare la pregressa dichiarazione di contumacia ai nuovi parametri del processo nei confronti dell'irreperibile e la disciplina delle impugnazioni deve necessariamente restare ancorata a quel presupposto".
5. Di tali disposizioni non ha fatto corretta applicazione il giudice d'appello allorché, pur essendo pacifica l'avvenuta pronuncia della sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore nella nuova disciplina normativa, ha invece disposto la sospensione del processo a carico di LE GU LT AR ai sensi della L. n. 118 del 2014, art. 15 bis, comma 2.
6. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2015