Sentenza 10 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, era già stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità.
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all' art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata, in assenza di indici dell'inattendibilità del test (Cassazione penale , sez. I , 10/12/2020 , n. 8875). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. I , 10/12/2020 , …
Leggi di più… - 2. Mancata dichiarazione di contumacia, quali rimedi? (Cass. 38349/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2021
Omissione della dichiarazione di contumacia: nessuna nullità ma all'imputato competono i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia, tra cui la notificazione dell'estratto contumaciale. Integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 c.p.p., l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi della L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 15-bis, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, in quanto - ove pure il difensore non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2017, n. 18813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18813 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2017 |
Testo completo
18813-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.14 Franco Fiandanese Luigi Agostinacchio -UP 10/01/2017 Giuseppina Anna R. Pacilli R.G.N. 26574/2016 Fabio Di Pisa -Relatore- Giovanni Ariolli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PA IV RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/07/2015 della Corte di Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti;
udito il difensore dell' imputato, avv. Salvatore Arcidiacono, che ha concluso chiedendo l' accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il difensore di PA IV RI ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 16/07/2015 ed il provvedimento in pari data in forza del quale la corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinvio del processo, formulata dal difensore d' 1 له ufficio dell' imputato, ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen. ed art. 15 bis L. n. 67 del 2014, per tentare una nuova notifica all' imputato personalmente al fine di pervenire, nel caso di impossibilità di notificazione, alla sospensione del processo a carico di PA IV RI, ritenendo che tale disciplina trovava applicazione solamente nel giudizio di primo grado ed ha deciso, in pari data, nel merito, con conferma della sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Padova in data 09/12/2008. 1.1. La difesa dell' imputato, con un unico motivo, evidenzia che la normativa recentemente introdotta doveva trovare applicazione, ai sensi dell'art. 15 bis del L. n. 67/2014, anche se il procedimento era pendente in appello a condizione che la dichiarazione di contumacia fosse stata preceduta dal decreto di irreperibilità come accaduto nella fattispecie in esame e che non vi era prova alcuna che il ricorrente fosse venuto a conoscenza del procedimento in questione, sicchè era stato violato l' incomprimibile diritto del ricorrente di intervenire nel processo per difendersi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve ritenersi infondato.
2. Occorre evidenziare che con la L. 11 agosto 2014, n. 118, il legislatore ha introdotto, nel corpo della L. 28 aprile 2014, n. 67 (concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili), l'art. 15 bis (Norme transitorie) il quale è diviso in due commi: nel primo si prevede che le disposizioni di cui al Capo III della legge 67 del 2014 «si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado»; mentre il secondo stabilisce che «in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità».
3. Va, quindi, osservato che appare condivisibile l' orientamento secondo cui «In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 ai processi in corso nei quali, alla - data di entrata in vigore della legge n. 67, era già stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità» (Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015 - dep. 30/06/2015, P.G. in proc. Tolentino Werastegui, Rv. 26405201; vedi in senso conforme Cass. nn. 44988/2016 e 37756/2015), dovendosi, quindi, escludere che le disposizioni degli 2 фе artt. 420 bis e quater cod. proc. pen. sul cosiddetto processo in absentia, come novellate dalla legge n. 67 del 2014, possano trovare applicazione nei processi che siano già in corso e nei quali sia stato già stato pronunziato il dispositivo in primo grado.
3.1. Questo Collegio non ignora l' orientamento di segno opposto circa l' applicabilità della disciplina sopravvenuta anche ai giudizi per i quali sia intervenuta la sentenza di primo grado ma per i quali sia stata dichiarata la irreperibilità dell' imputato. Si è, in particolare, sostenuto che «In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma (Sez. 5, n. 44177 del 01/10/2015 - dep. 02/11/2015, El Harbaoui, Rv. 26513301» precisandosi, in particolare come «la finalità di estendere le garanzie introdotte dalla nuova disciplina giustifichi la conclusione che la deroga alla quale si riferisce il comma 2 attiene proprio al presupposto della lettura del dispositivo in primo grado. In altre parole, anche se tale dispositivo sia stato letto, il giudice evidentemente, nel caso di specie, il giudice dell'appello applicherà la vecchia disciplina solo quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità, in caso contrario essendo tenuto a verificare la posizione dell'imputato alla stregua della nuova disciplina», orientamento seguito in altre pronunzie (v., nello stesso senso, Cass. Sez. 2 n. 28787/2016).
4. A fronte di tale contrasto deve ritenersi, tuttavia, preferibile la prima tesi sulla base delle seguenti considerazioni.
5. In primo luogo una simile interpretazione appare più conforme al tenore testuale della norma tenuto, peraltro, conto che le norme transitorie, com'è noto, non tollerano interpretazioni estensive né tantomeno analogiche. Va, infatti, osservato che il tenore "letterale" delle nuove disposizioni porta a propendere per un'esegesi nel senso che la lettura del dispositivo della sentenza di primo grado rappresenta la chiara linea di discrimine per l'applicazione delle nuove norme. Ove, però, alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 (17 maggio) non fosse stato pronunciato il dispositivo di primo grado risulta indicato un ulteriore spartiacque costituito dal duplice requisito della avvenuta dichiarazione di contumacia e di irreperibilità. Nel caso in cui non fosse stata ancora dichiarata la contumacia dell'imputato, trovano applicazione le nuove norme;
invece, ove l'imputato fosse già stato dichiarato contumace occorre un'ulteriore valutazione: qualora, oltre alla dichiarazione di contumacia vi sia stata anche l'emissione di un decreto di irreperibilità, il legislatore ha previsto l'immediata applicazione delle nuove norme in tema di sospensione del procedimento. Al contrario, ove 3 te l'imputato sia già stato dichiarato contumace, ma senza l'emissione di un decreto d'irreperibilità, continua ad applicarsi la disciplina previgente, con la conseguenza per cui la contumacia manterrà la sua efficacia e con essa gli istituti a questa collegati. Per i gradi successivi al primo (anche in sede di rinvio), invece, il regime previgente rimane applicabile sia per il contumace "non irreperibile" che per quello "irreperibile".
6. Non può non considerarsi, del resto, come una interpretazione alternativa e parallela dell'art. 15-bis I. n. 67/2014 condurrebbe a ritenere che la «deroga» portata dal suo comma 2 alla previsione del comma 1, concernente l'immediata applicabilità della riforma per l'irreperibile, non sarebbe limitata al giudizio di primo grado, ma riguarderebbe la figura, in sé, del “contumace irreperibile", in qualsivoglia fase o grado egli si trovi, nei processi pendenti al 17 maggio 2014: si potrebbe, quindi applicare la novella a tale soggetto, immediatamente, dall' udienza preliminare al giudizio di legittimità, soluzione che appare illogica ed irragionevole, finendo per creare notevoli problemi in difetto di coordinamento delle nuove norme con altri istituti inseriti nel nostro codice di rito.
7. A parte il criterio interpretativo "letterale" nel senso anzidetto militano anche ragioni legate ad una interpretazione della norma conforme alla voluntas legis, come correttamente evidenziato dalla citata Cass. n. 27540/2015 cit. nonché da Cass. Sez. 2 n. 47582/2016. Occorre rilevare, infatti, che fra i criteri di interpretazione della legge, cristallizzati dalla norma contenuta nell' art. 12 delle preleggi, assume rilievo centrale il criterio teleologico di natura soggettiva, risultando evidente che un ruolo non indifferente nell'attività ermeneutica deve svolgere l'indagine sull'intenzione concretamente perseguita dal legislatore storico con la emanazione della legge.
7.1. Appare, invero, utile richiamare il contenuto dei lavori preparatori di detta disposizione (Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, Camera dei Deputati n. 2344) ove si dice testualmente: «L'intervento normativo qui proposto è necessario per evitare che la nuova e organica disciplina del giudizio nei casi di irreperibilità dell'imputato, introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha interamente sostituito il precedente rito contumaciale, determini incertezze applicative soprattutto connesse al regime delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in passato nel corso di processi celebrati in absentia. Le nuove disposizioni ben possono trovare applicazione anche nei giudizi in corso, comportando per giudice l'obbligo di verificare se la dichiarazione di contumacia nel caso sottoposto alla sua cognizione, abbia avuto riguardo ad un'assenza consapevole dell'imputato o, piuttosto, ad una situazione di irreperibilità dalla quale sia conseguita la mancata conoscenza del procedimento. Non è così qualora sia stata già emessa la sentenza conclusiva del processo in primo grado, perché in tal caso non v'è più modo di adeguare la pregressa dichiarazione di contumacia ai 4 nuovi parametri del processo nei confronti dell'irreperibile e la disciplina delle impugnazioni deve necessariamente restare ancorata a quel presupposto.».
7.2. La scelta legislativa risulta, dunque, chiara ed univoca nel senso che qualora sia stata emessa sentenza di primo grado le nuove norme non possano trovare applicazione sicchè una interpretazione di segno diverso finirebbe, in modo illogico ed ingiustificato, per contrastare con la ratio legis oltre che risultare poco coerente con l' applicazione del brocardo "tempus regit actum" di cui all'art. 11 delle Preleggi.
8. Di tali disposizioni ha fatto corretta applicazione il giudice d'appello stante la intervenuta pacifica pronuncia della sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore nella nuova disciplina normativa (09/12/2008), correttamente rigettando la istanza di sospensione del processo a carico di PA IV RI, dovendosi, precisare, che l' ordinamento offre, sempre e comunque, strumenti a tutela del soggetto che senza sua colpa non abbia partecipato al processo.
9. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 Gennaio 2017 II consigliere estensore II presidente Franco Fiandanese Fabio Di PisaТо але Franco fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 18 APR. 2017 H Cancelliere E An n Maria CANCER 100D S