Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5895 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALI58 9 5 /0 1 REPUBBLICA ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Retratto SUCCESSorio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R. G. N. 12975/98 Cron. 12686 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 2128 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere Ud. 19/12/00 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. S 24on per diritti L.6000 sul ricorso proposto da: 11. 23.04.01 POLO ODINO, DAZZO ELIO, elettivamente domiciliati in IL CANCELLIERE ROMA VIA VITTORIO MONTIGLIO 7, presso lo studio dell'avvocato CUPITO' ENZO, che li difende unitamente CE all'avvocato BETTIOL PAOLO, giusta delega in atti;
ricorrenti 00674055 contro 0067406 COEREDI DI MA GI LUCIO: MA GI PIERIA, GINEVRA, NE, IA PIA, DOMITILLA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliati in ROMA VLE ANGELICO 36/B, Rilasciata copia legale al Sig. CUPITE presso lo studio dell'avvocato SCARDIGLI MASSIMO, che per diritti L. 1000+h 2.6.6.10.2001- li difende unitamente all'avvocato TAORMINA VINCENZO,2000 IL CANCELLIERE 2105 giusta delega in atti;
-1- M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE A ng m ga Richiesta copia studio controricorrenti - dal Sig. PETTINari per diritti [.. 8000 nonchè contro 27 GIU.2001 MA GI LUCIO;
IL CANCELLIERE intimato ·e
contro
MA GI GIULIANO, MA GI OR, CE MA GI IA SA, MA GI NA, MA GI EN;
- intimati con integrazione del contraddittorio avversO la sentenza n. 1274/97 della Corte d'Appello OF454430 di VENEZIA, depositata il 12/08/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica DF454304 udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore OF454305 BUCCIANTE;
udito l'Avvocato BETTIOL PAOLO, difensore del OF454455 ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato SCARDIGLI MASSIMO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del rico rso CE principale, l'accoglimento dell'incidentale. udito il P.M. in persona del Sostit uto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del 1° 2° motivo, assorbito il 3°. -2- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. SCARMIGLI per diritti L. 6020 1 5 SET. 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL CANCELLIERE Con citazione notificata il 16 aprile 1982 UC ZI AM, quale coerede di sua 7 madre UL PA, agì davanti al Tribuna- CE le di Venezia in retratto successorio nei con- fronti di OD OL e di EL AZ, i quali con un contratto del 15 febbraio 1977 avevano acqui- stato due quote ideali, ognuna di 1/30, dell'im- mobile denominato Torre dell'Orologio e sito in San Marco 290-292 in quella città, da IL ZI AM e SO ZI AM, cui erano state lasciate dalla de cuius con un testamento del 3 marzo 1954. I convenuti si difesero sostenendo, tra l'altro, che gli alie- nanti erano legatari e non eredi della defunta, e che comunque costei aveva proceduto direttamente alla divisione dell'asse, sicché agli attori non competeva alcun diritto di prelazione ex art. 732 C.C. Di questi due assunti, mentre il primo fu di- satteso, l'altro fu reputato fondato dal Tribuna- le, che pertanto respinse la domanda, con senten- za del 27 settembre 1984. Impugnata in via principale da UC ZI AM e incidentalmente da OD OL e EL 12975/98 3 AZ, la decisione fu confermata con sentenza del 2 giugno 1987 dalla Corte di appello di Venezia, per una diversa ragione: ritenne il giudice di secondo grado che la testatrice (la quale aveva destinato il bene in questione per 3/6 al figlio UC, per 1/6 alla figlia AO, per 1/6 alla figlio RO e per 1/30 ognuno ai figli di quest'ultimo, RL, RI, IL, SO e ED) aveva nominato legatari e non istituito eredi i nipoti. Su ricorso principale di UC ZI Cam- peggi e incidentale condizionato di OD OL e EL AZ, con sentenza del 29 settembre 1992 questa Corte, accolta la prima impugnazione e dichiarata assorbita l'altra, cassò la sentenza di secondo grado, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, osservando: che sussisteva il vizio di motivazione denun- ciato da UC ZI AM, in ordine alla qualificazione come legato del lascito disposto da MA PA in favore di IL Mal- vezzi AM e SO ZI AM;
- che la questione circa il carattere ordinario ereditario della comunione restava impregiudica- ta, potendo essere riproposta in sede di rinvio. 12975/98 4 Con sentenza del 12 agosto 1997 la Corte di appello di Venezia, decidendo la causa quale giudice di rinvio, ha accolto la domanda di riscatto originariamente formulata da UC ZI AM, ritenendo: che IL ZI AM e SO ZI AM erano stati istituiti eredi dalla nonna, in una - che la de cuius nonquota del suo patrimonio;
aveva dato luogo a una divisione inter liberos, ma solo all'attribuzione proporzionale dell'asse; - che la comunione ereditaria permaneva, essendo stata sciolta con una sentenza del Tribunale di Roma, solo relativamente agli altri beni caduti in successione. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione OD OL e EL AZ, in base a quattro motivi, nei confronti sia di UC Mal- vezzi AM, intanto deceduto. sia dei suoi eredi Di questi ultimi, hanno resistito con controricorso IE ZI AM, Gine- vra ZI AM, EO ZI Campeg- gi, MA IA ZI AM e TI ZI AM. Non si sono costituiti gli altri successori dell'originario attore, ULno ZI AM, OR ZI AM, 12975/98 5 MA SA ZI AM, ON AL zi AM e ND ZI AM, nei cui confronti è stato integrato il contradditto- rio, come era stato disposto da questa Corte con ordinanza pronunciata all'udienza del 26 maggio 2000. Sia l'OD e il AZ, sia i ZI AM hanno presentato memorie difensive (ma della seconda dei controricorrenti, depositata tardivamente quattro giorni prima della nuova udienza del 19 dicembre 2000, non si può tenere conto). MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente i resistenti hanno dedotto che il ricorso deve essere dichiarato giuridica- mente inesistente, in quanto è stato notificato il 13 luglio 1998 al loro dante causa, che era deceduto il 15 luglio 1997, nonché collettivamen- e impersonalmente a loro stessi quali eredi,te ma in entrambi i casi presso il procuratore che de cuius nel giudizio a aveva rappresentato il quo, invece che nel domicilio effettivo di que- st'ultimo in via dei Gozzadini n. 10 a Roma, noto ai ricorrenti perché indicato nell'intestazione dell'atto di impugnazione. In realtà una terza notificazione del ricorso 12975/98 6 è avvenuta appunto in tale domicilio, dove il plico contenente l'atto, inviato 1'11 luglio 1998 per raccomandata, non ha potuto essere consegna- to, sicché è stato depositato il giorno 14 di quel mese nel locale ufficio postale (con il che la notificazione si è perfezionata, non dovendosi tenere conto, a questo fine, del periodo di "giacenza": Cass. 12 giugno 1999 n. 321/SU) e poi restituito al mittente, non essendo stato ritira- to. Dandone atto, nella loro prima memoria i con- hanno però eccepito l'inesistenza troricorrenti giuridica o comunque la nullità anche di questa ulteriore notificazione, sostenendo che è stata effettuata in un luogo privo di ogni collegamento destinatari, in quanto UC ZI con i AM, al momento della morte, risiedeva al n. 65, anziché al n. 10 di via dei Gozzadini a Roma. La tesi non può tuttavia essere accolta, sia perché contrasta con quanto gli stessi resistenti avevano affermato nel controricorso, circa l'ubi- cazione dell'ultimo domicilio del defunto, sia perché si basa su un documento (una denuncia di successione) prodotto in questa sede senza che ne sia stata data comunicazione all'altra parte, ai 12975/98 Man sensi dell'art. 372 c.p.c., sia perché è smentita dalla constatazione che IE ZI Cam- peggi, RA ZI AM, EO Mal- vezzi AM, MA IA ZI AM e TI ZI AM si sono tempestiva- mente costituiti nel giudizio di legittimità, difendendosi nel merito e mostrando così di aver avuto notizia a suo tempo dell'atto di impugna- zione e del suo contenuto. Va piuttosto rilevato che la terza notifica- zione del ricorso è avvenuta senza l'osservanza delle prescrizioni (che impongono di non resti- tuire il plico al mittente e di inviare un ulte- riore avviso al destinatario per raccomandata) dettate dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 23 settembre 1998 n. 346: nuovo testo alla cui stregua deve essere valutata la validità dell'atto, anche se compiuto prima della menzionata dichiarazione di incostituziona- lità della norma, non potendo il rapporto consi- derarsi "esaurito" (v. Cass. 13 febbraio 1999 n. 1203). Ma si verte, in ogni caso, in ipotesi non di inesistenza, bensì di nullità della notificazio- 12975/98 8 ne, perché le modalità adottate, pur se difformi dallo schema legale, non escludono ogni collega- mento tra l'atto e i suoi destinatari (cfr. Cass. 26 settembre 2000 n. 12717), sicché è rimasta sanata, per i resistenti, dalla tempestiva loro costituzione in giudizio, per gli altri eredi di UC ZI AM, dalla puntuale esecuzio- ne, da parte dei ricorrenti, dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio. Tra i motivi addotti a sostegno dell'impugna- zione, nell'ordine imposto dalla logica giuridi- ca, deve essere esaminato prioritariamente il quarto, stante il suo carattere pregiudiziale ed assorbente: denunciando «violazione 0 falsa applicazione dei principi giuridici regolanti la cosa giudicata e difetto di motivazione», OD OL e EL AZ lamentano che la Corte di appello, pur prendendola in considerazione - ed impropriamente - ad altri fini, non ha tenuto conto della sentenza del 7 marzo 1993, passata in con cui il Tribunale di Roma, nelgiudicato, provvedere alla divisione ereditaria dei beni relitti da UL PA (tranne la Torre dell'Orologio), aveva qualificato come "legato", dichiarandolo "valido ed efficace", il lascito 12975/98 9 testamentario in favore dei nipoti della de cuius. La censura va disattesa. La pronuncia invocata dai ricorrenti, infat- ti, non può comunque fare stato in questo giudi- zio, per la decisiva ragione che le parti, nelle due cause, non sono le stesse, pur se anche nell'altra, a dire dei ricorrenti, è stata dibat- tuta e decisa la questione circa la qualità di legatari oppure di eredi di IL ZI AM e SO ZI AM: qualità che non danno luogo a status personali di carattere assoluto, il cui accertamento giudiziale, positi- VO o negativo, sia destinato a esplicare effica- cia erga omnes, anche in altre cause in cui le parti siano totalmente о parzialmente diverse (cfr. Cass. 15 giugno 1999 n. 5920). tra loro Con il primi due motivi di ricorso strettamente connessi e da esaminare pertanto congiuntamente OD OL e EL AZ, dolen- dosi di «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia» e di «violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 732, 587, 1362 e segg. C.C.»>, lamentano che la Corte 12975/98 10 Mi di appello ha ritenuto che la disposizione testa- mentaria di UL PA in favore dei nipoti consistesse in una istituzione di eredi ex re certa, senza dare affatto conto delle ragioni della decisione sul punto, nonché trascurando di verificare se realmente la de cuius avesse consi- derato i beni oggetto dei lasciti in questione come quote dell'intero suo patrimonio. La censura è fondata. In effetti, la Corte di appello di Venezia è incorsa in vizi di motivazione analoghi a quelli da cui era inficiata la sua precedente pronuncia, che è stata cassata in quanto il giudice di secondo grado si era limitato «ad affermare che a suo avviso la istituzione di cui si discute legato, senza spiegare da quali integrava un elementi era desumibile la differente natura rispetto alle altre disposizioni testamentarie, che, pur avendo anch'esse ad oggetto beni deter- quote degli stessi rappresentavano,minati invece, istituzioni di erede ex re certa». Ebbe- ne, nell'adottare in sede di rinvio la soluzione opposta, ugualmente la Corte di appello l'ha basata su semplici affermazioni: Trattasi, invero, all'evidenza, nella specie, di istituzio- 12975/98 11 ne di erede ex re certa e non di legato, avendo riguardo, sempre e solo alla chiara volontà di istituire eredi i propri figli e nipoti, mediante attribuzione a ciascuno di essi di determinate quote della complessiva eredità, con conseguente permanenza della comunione ereditaria, verifica- tasi pel fatto stesso della morte della de cuius. infatti, non intese lasciare,Quest'ultima, nemmeno ai nipoti IL ed SO, beni determinati (legato), ma li istituì eredi pro quota del suo patrimonio, a nulla rilevando, in contrario, l'individuazione di una certa quota dell'immobile "Torre dell'Orologio", in quanto anch'esso faceva parte del complessivo patrimonio della testatrice, la cui volontà è, pertanto, chiaramente volta ad assegnare tali beni sempre e soltanto come quota del relictum e non in sé e per sé: l'indicazione di 10/60 della Torre del- l'Orologio individua, invero, semplicemente una porzione inferiore, ma pur sempre una frazione del patrimonio ereditario totale, il che è pro- prio dell'istituzione di erede e non del legato». Deputata a stabilire "se" e "perché" i lasci- ti di 1/30 della "Torre dell'Orologio" ai nipoti della testatrice avessero dato luogo a istituzio- 12975/98 12 M ni di eredi, la Corte di appello in sostanza ha deciso "che" così era, in quanto era "chiara" la volontà in tal senso della de cuius. È stato senz'altro presupposto proprio ciò chedunque doveva essere dimostrato, e che doveva esserlo alla luce di tutti gli elementi utili, in ordine ai quali è significativo che l'una e l'altra parte abbiano ampiamente dibattuto, anche in avvalorare la propria questa sede (ognuna per tesi), ma dei quali non vi è cenno nella sentenza impugnata: il contenuto complessivo dell'atto di ultima volontà, le ragioni esposte dalla testa- trice per giustificare alcune disposizioni, la diversa entità delle quote della "Torre dell'Oro- logio" lasciate ai figli e ai nipoti, la qualità solo dei primi di eredi legittimi e legittimari, la consistenza dell'intero patrimonio della de cuius e l'eventuale esistenza di beni caduti in successione legittima. È mancata, insomma, da parte della Corte di appello, ogni adeguata motivazione in ordine all'accertamento essenziale che deve essere compiuto per stabilire se il lascito di un bene determinato 10 di una sua quota ideale, come nella specie) sia stato dispo- che il sto a titolo universale: la verifica 12975/98 13 Man testatore abbia tenuto presente la totalità del suo patrimonio e abbia inteso destinarlo pro quota al beneficiario, allo stesso modo che se avesse indicato una frazione dell'intero compen- dio, invece che un singolo suo cespite (cfr., per tutte, Cass. 17 gennaio 1981 n. 423). Accolti pertanto i primi due motivi di ricor- e restando assorbito il terzo, che attiene SO 80000 questione logicamente ulteriore, relativa alla 330000 alla natura ordinaria o ereditaria della comunio- ne la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Trieste, alla quale viene anche rimes- sa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. DISPOSITIVO La Corte accoglie i primi due motivi di ri- il terzo;
rigetta il corso;
dichiara assorbito quarto;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte di appello di Trieste, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudi- zio di legittimità. Pres. Roma, 19 dicembre 2000 MŪ NI 1 0 0 . 2 R P A 0. 12975/98 14 IL CANCELLIERE C1 AL RI 2 x 2 7 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 dut GIU 200 Serie 4. Registrato in datd al n.in 27969. versate £.330000 (Iire c torial. p. Ii Dirigente Area Servizi (D.ssa MA Grazia DI Il Responsabile Servizio Ati eludiziari (Dr. M. RACCICANIY