Sentenza 9 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non è stato emesso il decreto di irreperibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2017, n. 20810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20810 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2017 |
Testo completo
2081 0- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA MARIASTEFANIA DI TOMASSIDott. - Presidente - N. 5/2017 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELA TARDIO N. 12484/2016 Dott. MARCO VANNUCCI - Consigliere - Dott. STEFANO APRILE - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO Rel. Consigliere - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE AS IW(IRREPERIBILE) N. IL 01/01/1982 AD OH(IRREPERIBILE) N. IL 01/01/1981 avverso la sentenza n. 298/2015 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 11/06/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francese Loy che ha concluso per l'ann eamento Con rinvio delle жилище приднете Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di responsabilità e la condanna di SE AS WA e HM MO pronunciate dal Tribunale di Venezia in ordine al reato aggravato di ingresso illegale di clandestini nel territorio dello Stato, riformando la sentenza di primo grado in relazione alle sole pene accessorie. Detta sentenza, in via preliminare, per quanto di rilievo in questa sede, rimanda all'ordinanza della stessa Corte, con cui è stata respinta la richiesta, avanzata dalla difesa di SE AS WA, di sospensione del processo di appello, ai sensi dell' art. 420 quater cod. proc. pen. come sostituito dall'art.9 comma 3 I. 67/2014, in applicazione dell'art. 15 bis della stessa legge, argomentata dal fatto che detto processo fosse instaurato nei confronti di imputato dichiarato irreperibile in primo grado. An Nell'ordinanza richiamata la Corte osserva come "la deroga del principio generale stabilito dalla prima parte del predetto articolo, e contenuta nella seconda parte del medesimo, attenga esclusivamente al procedimento di primo grado nell'ambito del quale si siano verificate le condizioni dalla norma specificate" e come pertanto "l'istanza di sospensione non possa essere accolta".
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, SE AS WA e HM MO, chiedendone l'annullamento in uno con la revoca e/o annullamento dell'ordinanza emessa dalla medesima Corte di appello di Venezia nella stessa data di detta sentenza e richiamata da quest'ultima, per violazione dell'art. 420 ter, come sostituito dall' art. 9 comma 3 1. 67/2014 in applicazione dell'art. 15 bis della medesima legge, così come introdotto dalla I. n. 118 del 2014, nonché dell' art. 178 lett. c) cod. proc. pen. (quest'ultimo articolo richiamato dal ricorso nell'interesse di HM MO). La sovrapponibilità dei ricorsi ne consente la trattazione congiunta. Invero, i difensori degli imputati rilevano che l'art. 15 bis della I. n. 67 del 2014, introdotto dalla I. n. 118 del 2014, contenente le misure transitorie alle nuove norme processuali sull' istituto dell'assenza, è costituito da due commi, il primo che stabilisce "la regola" e che prevede che dette norme si applicano ai giudizi di primo grado in cui alla data del 17 maggio 2014 non sia stato ancora pronunciato il dispositivo, il secondo, invece, che detta l'eccezione a tale regola, prevedendo che le disposizioni vigenti prima della legge n. 67 del 2014 continuino ad applicarsi ai procedimenti in corso alla suddetta data, senza operare distinzione in ordine alla fase o al grado diversamente da quanto statuito nel primo comma, nel caso in cui l'imputato sia già stato dichiarato contumace e purché non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. Con la conseguenza, secondo le difese, che nel caso di specie, in cui nei confronti degli imputati erano stati emessi decreti di irreperibilità, avrebbe dovuto trovare applicazione la nuova normativa, che prevede l'obbligo di sospensione del procedimento penale. Sottolineano i difensori come la mancata previsione di sbarramenti temporali nell'eccezione dettata dal secondo comma summenzionato faccia sì che la relativa disciplina trovi applicazione in tutti i procedimenti penali in corso, anche in grado di appello come nel caso specifico, alla sola condizione che non sia intervenuta una sentenza irrevocabile. E come, quindi, nei confronti degli imputati in oggetto, "irreperibili di diritto", per un' erronea interpretazione della norma transitoria, la cui applicazione, invero, veniva limitata ai soli giudizi di primo grado, si ritenesse inapplicabile l' art. 420 quater cod. proc. pen. e non sospendibile il processo penale come da - richiesta espressa di cui ai motivi aggiunti di appello per l'SE nei loro confronti ai sensi di detto articolo. Con conseguente violazione dei principi costituzionalmente garantiti di eguaglianza e di parità di trattamento per casi simili, nonché dei diritti di informazione e di difesa - ex artt., 111 comma 3 Cost. e 6 Cedu - degli imputati, i quali non avendo mai avuto conoscenza della pendenza del procedimento penale non vi hanno potuto partecipare. E con violazione, come in particolare evidenziato dal ricorso nell'interesse di HM MO, dell' art. 178 lett. c) cod. proc. pen., determinata dalla mancata sospensione del processo per irreperibilità degli imputati, e conseguente travolgimento dell'impugnata sentenza in quanto emessa in violazione delle norme sull'intervento dell'imputato nel processo e quindi affetta, secondo la difesa del suddetto ricorrente, da nullità assoluta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. Con la L. 11 agosto 2014, n. 118, il legislatore ha introdotto nel corpo della L. 28 aprile 2014, n. 67 (concernente norme transitorie per 2 l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili), l'art. 15 bis (Norme transitorie) che così recita: "1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità". Conformemente a quanto argomentato dalla Corte di appello di Venezia e sopra riportato in punto di fatto, dalla lettura del dato testuale si evince che la nuova disciplina in tema di processo in absentia non può mai trovare applicazione nel caso in cui sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, nonché nei casi in cui pur non essendo stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado - sia già stata dichiarata la contumacia ma non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. In questo senso sono anche i Lavori Preparatori, evidenziando, invero, il Relatore, nella Commissione del 14 maggio 2014 alla Camera dei Deputati : - come la proposta di legge in oggetto rechi un intervento normativo necessario per evitare che la nuova e organica disciplina del giudizio nei casi di irreperibilità dell'imputato, introdotta dalla I. n. 67 del 28 aprile 2014, che ha interamente sostituito il precedente rito contumaciale, determini incertezze applicative soprattutto connesse al regime delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in passato nel corso di processi celebrati in absentia;
come le nuove - disposizioni ben possano trovare applicazione anche nei giudizi in corso, comportando per il giudice l'obbligo di verificare se la dichiarazione di contumacia, nel caso sottoposto alla sua cognizione, abbia avuto riguardo ad un'assenza consapevole dell'imputato o, piuttosto, ad una situazione di irreperibilità dalla quale fosse conseguita la mancata conoscenza del procedimento. Esprimendo, quindi, il Relatore a chiare lettere che le nuove norme non trovano applicazione qualora la sentenza conclusiva del processo in primo grado sia già stata emessa, "perché in tal caso non v'è più modo di adeguare la pregressa dichiarazione di contumacia ai nuovi parametri del processo nei confronti dell'irreperibile e la disciplina delle impugnazioni deve necessariamente restare ancorata a quel presupposto". In piena conformità con la ratio che sottende alle riforme 3 di natura processuale, ben individuata da questa Corte ( si veda Sez. 5, n. 17417 del 13/03/2007 dep. 08/05/2007, Stampini e altri, Rv. 236553, secondo cui in assenza di esplicita previsione che deroghi al principio "tempus regit actum", non é possibile applicare ad una impugnazione già proposta il regime giuridico entrato in vigore successivamente;
o ancora Sez. 2, n. 4939 del 17/11/1995 - dep. 27/03/1996, Di Paola, Rv. 204276, secondo cui lo "ius superveniens" in materia processuale ove si applica il principio "tempus regit actum" - non può determinare la caducazione, la decadenza o la declaratoria di inefficacia dell'atto pregresso i cui effetti perdurino nel tempo). Su detta interpretazione si è attestata in modo assolutamente prevalente questa Corte, affermando a parte la pronuncia delle Sezioni - Unite n. 36848 del 17/07/2014 - dep. 03/09/2014, Burba, Rv. 259992, che, alle pagg. 6 e 7, sottolinea come la volontà del legislatore, quale evincibile dalla prima stesura delle disposizioni intertemporali, fosse di non rendere retroattiva la nuova disciplina sulla "assenza", ma applicabile ai soli processi in corso nei quali non fosse "stata già dichiarata la contumacia e comunque non oltre la decisione di primo grado" - che in di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le tema disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, era già stata emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità (Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015 - dep. 30/06/2015, P.G. in proc. Tolentino Werastegui, Rv. 264052; in senso conforme Sez. F, n. 37576 del 20/08/2015 - dep. 16/09/2015, G., Rv. 264770, e Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015 - dep. 16/12/2015, F, Rv. 265770, secondo cui in tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la erronea dichiarazione di assenza in luogo della contumacia nei processi in cui, ai sensi dell'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, determina una nullità a regime intermedio, attinente all'intervento dell'imputato ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., che deve essere eccepita immediatamente dal difensore). Vi è un' unica pronuncia (massimata) in senso contrario, non condivisibile alla luce dell'evidenziata ratio legis emergente dagli stessi lavori preparatori, secondo cui in tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma (Sez. 5, n. 44177 del 01/10/2015 - dep. 02/11/2015, El Harbaoui, Rv. 265133). Tanto detto, è evidente che di tali disposizioni ha fatto corretta applicazione il Giudice d'appello allorché, essendo pacifica l'avvenuta pronuncia della sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore nella nuova disciplina normativa, non ha disposto la sospensione del processo a carico di SE AS WA e HM MO, ai sensi della I. n. 118 del 2014, art. 15 bis, comma 2. 2. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017. Il Consigliere Estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro Mariastefania Di Tomassi дотворцій DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 MAG 2017 IL CANCELLIERE FA LA 5