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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2025, n. 35666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35666 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) NO IO nato a [...] il [...] 2) TA RR nato a [...] ii 06/05/1986 3) CI CL nato a [...] [...] 4) LA TE nato a [...] [...] 5) ZO PE nato a [...] il [...] 6) AR SA nato a [...] il [...] 7) LI CE nato a [...] il [...] 8) NO CE nato a [...] il [...] 9) SO IO nato a [...]!j 1 8/10/1960 10)Di FE ND nato a [...] il [...] 11)ON PE nato a [...] il [...] 12)Cimo' PE nato a [...] li 09/05/1964 avverso la sentenze dei 23/05/1-)24 cleil -a Corte d'appello di Palermo visti gli atti, i provvedimento irn.pugnaí:c e :•co'rso; udita la relazione svolta da! Cor:sigliere Steiran;
2. Picco;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35666 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 15/07/2025 udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo dichiaracsi inammissibili i ricorsi di RR TA, CL CI, SA AR, IO SO, PE ON e rigettarsi i ricorsi di IO CR, TE LA, PE ZO, CE LI, CE NO, ND Di FE, PE CI;
uditi i difensori, avv. IP Maria Galiina in difesa di TA, ZO, NO, anche in sostituzione dell'avv. Sinatra in difesa di LI e Di FE;
avv. Tommaso De Lisi in difesa di CR;
avv. Raffaele Bonsignore in difesa di LA;
avv. ON Di Lorenzo in difesa di CI;
avv. ME La Blasca in difesa di PE ON;
i quali hanno illustrato i motivi dei rispettivi ricorsi, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare della stessa città il 23 maggio 2024 nei confronti di IO CR, RR TA, CL CI, TE LA, PE ZO, SA AR, CE LI, CE NO, IO SO, ND Di FE, PE ON e PE CI, riduceva la pena inflitta a IO SO, su concorde richiesta delle parti, ad anni 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, confermando - per quanto di interesse - le condanne inflitte agli altri imputati per i reati di cui agli artt. 416-bis, 378, 629, 455 cod. pen., 73 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 come loro rispettivamente ascritti nell'editto accusatorio. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati, con atti a firma dei rispettivi difensori, nei quali sono dedotti i motivi di seguito sintetizzati nei limiti in cui è necessario ai fini della motivazione. 3. RI nell'interesse di IO CR (avv. Tommaso De Lisi) 3.1. Inutilizzabilità ex art. 407, comma 3, e 191 cod. proc. pen. di attività di NDagine. La Corte non ha dato alcuna risposta alle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con i decreti n. 1829/2015, n. 1828/2015, n. 1738/2016, n. 1739/2016, n. 243/2015, per inosservanza del termine di durata massima delle NDagini preliminari, in relazione ai capi 6) e 7) della rubrica. 3.2. Omessa motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la recidiva, come riqualificata ai sensi dell'art. 99, comma quarto, prima parte, cod. pen. 3.3. Omessa motivazione quanto alia mancata esclusione della recidiva reiterata generica. 3.4. Omessa motivazione in relazione alla lamentata eccessività della pena base di anni 4 di reclusione, stabilita per il reato di cui al capo 7), in violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e comunque non proporzionata alla gravità del fatto, così da risultare non conforme al finalismo rieducativo sancito dall' art. 27 Cost. 3.5. Omessa motivazione in relazione all'aumento di pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 3000,00 di multa irrogato a titolo di continuazione con il reato di cui al capo 6), in violazione delle coordinate interpretative tracciate dalla sentenza delle Sezioni Unite "Pizzone", 3.6. Violazione delle regole di valutazione della prova NDiziaria di cui all'art. 192, cod. proc. pen. e della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, in relazione al reato di cui ai capo 6) della rubrica. Non essendovi stato sequestro di sostanze stupefacenti, la Corte di merito avrebbe dovuto operare una valutazione rigorosa degli elementi a carico, respingendo con motivazione analitica l'alternativa prospettazione della difesa, secondo cui, nei colloqui captati, gli interlocutori si erano riferiti non a sostanze stupefacenti, bensì a materiale pirotecnico. 3.7. Violazione delle regole di valutazione della prova NDiziaria di cui all'art. 192, cod. proc. pen. e della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, in relazione al reato di cessione di stupefacenti di cui ai capo 7) della rubrica. Trattandosi di droga "parlata", ia Corte di merito avrebbe dovuto assolvere all'onere di analitica motivazione, richiesto in tale evenienza. Erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che fosse intervenuto tra ie parti un accordo definito in ordine alla quantità e al prezzo;
di contro, vi sarebbea statq, al più, l'offerta in vendita di sostanza stupefacente, che intanto acquista penale rilevanza in quanto l'offerente abbia la disponibilità, ancorché non immediata, della sostanza stessa, disponibilità della quale, nella specie, non sarebbe stata data prova. 4. RI Corrz: ,2c,, TA (avv. IP Maria Gallina) 4.1. Erronea appiicazione di legge, in relazione all'art. 628 cod. pen., e vizi di motivazione in relazione ai reato di rapina di cui al capo 13). L'affermazione di responsabilità è fondata in via esclusiva sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, che sono tuttavia sfornite di eiementi di riscontro. Non è stato accertato che le conversazioni captate tra il ricorrente ed il suo congiunto, che risultano di tenore equivoco;
avessero ad oggetto il telefono rubato alla persona offesa, né si e proceduto a sottoporre a quest'ultima l'immagine fotografica del ricorrente per iì r;
conoseimerno. 4.2. Erronea applicaziene d eq,.-jge„ reiazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. proc. pen., e vizi di motivazione L'aumento di pena, in misura di dui.. anni oli reclusione, applicato a titolo di continuazione esterna dal primo Giudice, è eccessivo anche in ragione del ridimensionamento del fatto conseguito alla esclusione delle aggravanti originariamente contestate. 5. RI CL IL (avv. laria Teresa Nascè ) 5.1. Inosservanza di legge e vizi di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatto in termini di favoreggiamento personale. I Giudici di merito hanno ritenuto inteorato il delitto di favoreggiamento - esclusa l'aggravante di cui all'art. :od. pen, e riqualificata la recidiva sub art. 99, comma primo, cod. pen, - in mancanza di un solido compendio dimostrativo degli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo;
previsti dalla fattispecie incriminatrice. La condotta ascritta al ricorrente non ha, invero, intralciato le attività di accertamento di reati o di identificazione dei relativi autori ed era comunque astrattamente inidonea a sviare le investigazioni. Le riprese video eseguite dalla. polizia giudiziaria documentano esclusivamente il tragitto percorso dall'imputato, da Palermo in direzione di IS, in auto che precedeva quella condotta dal padre di lui, ME CI, e sulla quale era trasportato il capomandamento OR IA. Tuttavia, tra le autovetture e i loro rispettivi occupanti non è stato registrato durante il tragitto alcun contatto e la autovettura condotta da CL CI non risulta aver sostato presso l'abitazione del pregiudicato Carlo Noto, ove IA ha incontrato i sodali, né avere atteso il detto capomandamento per accompagnarlo in sicurezza durante ii percorso a ritroso. Le intercettazioni ambientali tra CI e i suoi genitori appaiono generiche e prive di efficacia dimostrativa della consapevolezza in capo al primo dell'attività ausiliatrice nei confronti di un soggetto ricercato per il reato di associazione mafiosa. 5.2. Inosservanza o erronea applicazione di legge, con riferimento all'applicazione della recidiva di cui all'articolo 99, comma primo, cod. pen, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto ai reato di spendita di monete false di cui all'articolo 455 cod. pen., in cui è stata riqualificata i'originaria fattispecie, è stata applicata la pena di tre anni di reclusione che risulta disancorata dalla concreta offensività della condotta, mentre sarebbe stata adeguata una pena contenuta nel minimo, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti genwicile nei!a massima estensione consentita. È stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni, senza argomentare sulla pericoiosità del soggetto, che non è gravato da pregiudizi penali e non risulta aver tenuto condotte riprovevoli o violente. 6. RI TE LA (avv. Raffaele Bonsignore) 6.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'assoc;azione mafiosa "cosa nostra", mandamento di IS - ON ZA. La Corte di merito ha svilito il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IP BI, già co-reggente del mandamento, il quale ha escluso che l'imputato fosse un affiliato e ha riferito che lo stesso aveva solo lavorato alle sue dipendenze ed aveva conosciuto, suo tramite, il capomandamento IA, il quale se ne era avvalso, avendo necessità di un autista per i suoi spostamenti per l'età avanzata, aggiungendo che io stesso era rimasto coinvolto in incresciose vicende giudiziarie solo a causa della sua intraprendenza e della sua giovanile esuberanza. Le condotte specificamente NDividuate nei provvedimento impugnato non sono rivelatrici di un organico inserimento del LA nel sodalizio, né di un ruolo operativo funzionale alla realizzazione dei suoi scopi. La responsabilità dei ricorrente è stata ritenuta sulla base di dati equivoci, anche per quanto attiene alla sua identificazione, restando persino incerta la sua collocazione nell'uno o nell'altro dei mandamenti "confederati" di IS e ON. Burgio, persona offesa della estorsione che, quale reato fine, viene ascritta al ricorrente, ha chiarito di avere intrattenuto con lo stesso rapporto di natura meramente lavorativa (inerenti al montaggio mobili). Il collaboratore CO, che ha, di contro, NDividuato LA come "uomo di onore", ha precisato che fonte della sua conoscenza è stato lo stesso BI, sicché, stante il contrasto tra le rispettive dichiarazioni, la Corte avrebbe dovuto spiegare le ragioni della preferenza accordata a quelle del primo. 6.2. Violazione di legge in relazione all'articolo 416-bis, comma quarto, cod. pen. e vizi di motivazione. La sussistenza dell'aggravante è stata ritenuta in ragione del dato sociologico- criminale, che "cosa nostra" è un sodalizio armato, e della disponibilità di armi da fuoco da parte di alcuni degli affiliati (SI e Di RI), mentre sarebbe stato necessario dimostrare che le armi erano a disposizione dei compartecipi del gruppo. 6.3. Violazione di legge 62-bis, 99 e 133 cod. pen. La Corte di merito non ha ToÌato cii alla richiesta di esclusione della recidiva né in ordine alia entità dell'aumento stabilito per tale aggravante, e neppure ha enunciato i motivi posti a fondamento dei mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 7. RI PE ZO (avv. IP Maria Gallina) 7.1. Erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 56, 110 e 629 cod. pen. e motivazione manifestamente ii:ogica in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione tentata di cui al capo 9). Difetta la prova della idoneità della minaccia di non restituzione degli automezzi rubati a coartare la volontà del soggetto passivo, posto che Lo RO era un imprenditore che aveva cointeressenze illecite con ambienti criminali mafiosi ed era vicino al sodale, con ruolo apicaie, TO e, dunque, versava in posizione che non può dirsi di "minorazione psEcologica" rispetto agli autori del delitto. Il ricorrente sarebbe intervenuto ai fini del recupero dell'automezzo rubato su richiesta della stessa persona offesa, per essere infine estromesso dalla trattativa dai referenti dell'associazione, TO - a cui Lo RO si era rivolto nella immediatezza allo scopo di recuperare il veicolo - e Di PI. 7.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed omessa motivazione ai rilievi difensivi. La Corte territoriale muove dall'errato presupposto che il furto sia stato perpetrato in un contesto mafioso;
di cu il ricorrente farebbe parte, e ciò pur non essendo stato identificato l'autore del furto né accertata l'affiliazione di ZO al sodalizio imperante sul territorio. 7.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per essere stata ritenuta l'aggravante di cui al secondo comma dell'art 629 cod. pen. con riguardo alle due ipotesi di cui all'art. 628, comma terzo, riportate sub nn. 1) e 3), in difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. La Corte ha illogicamente argomentato che l'omessa contestazione non abbia determinato alcuna lesione del diritto di difesa, non avendo incidenza alcuna sulla pena irrogata, essendo stata parimenti contestata l'aggravante di cui all'art. 7 d. Igs. n. 152 del 1991. In ogni caso, non potrebbe ritenersi integrata l'aggravante delle più persone riunite, perché non si è mai neppure pervenuti alla identificazione degli autori della richiesta. La sentenza impugnata ha poi valorizzato, quanto alla prova della finalità agevolativa della associazione perseguita dall'agente, le affermazioni di PE 6 Contorno, associato in posiziore. apicais, traasciando tuttavia il dato che quest'ultimo è stato assolto ÍA medesima imputazione perché estraneo ai fatti. 7.4. Violazione di legge relazione agii artt, 628 e 629, comma secondo, cod. pen., per avere la Corte di merito riconosciuto l'aggravante della provenienza della minaccia da soggetto facente parte di un'associazione a delinquere ex art. 416-bis cod. pen. in totale carenza de;
relativi presupposti. Nell'affermare che il confronto avuto da ZO con Lo RO, alla presenza dì TO, abbia ingenerato nella persona offesa la convinzione della appartenenza di ZO alla associazione mafiosa, la Corte di appello ha confuso i presupposti della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 con quelli di cui all'art. 628, comma 3, n. 3), cod. pen., pur concettualmente distinti. 8. RI SA AR (avv. OR Antonino Vallone) 8.1. Violazione di legge in rela -é ione agli artt. 110 e 629 cod. pen. e vizi di motivazione quanto alla integrazione della condotta estorsiva di cui al capo 10). Il rapporto di conoscenza tra Lo RO e TO, in forza del quale il primo ebbe a richiedere di propria iniziativa l'intervento del secondo e !a pronta attivazione di TO stesso, unitamente al Di PI, al fine di ricercare ulteriori canali illeciti per il rintraccio dei veicoli rubati, dimostrano che la figura della persona offesa è lontana da quella di una "persona di normale impressionabilità". Non è dato escludere che TO sia intervenuto nella vicenda in quanto reale proprietario dell'automezzo. In ogni caso, alcuna prospettazione di un male ingiusto sarebbe stata operata dall'AR. Non è prova della provenienza dal ricorrente della richiesta della somma di 2700,00 euro, quale corrispettivo per la restituzione del mezzo, corrispettivo che, in ogni caso, non è stato versato, essendo emerso dalle captazioni che lo stesso è stato ritrovato e restituito al proprietario senza alcun esborso economico. 8.2. Violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.
1. cod. pen. ed omessa motivazione. La Corte d'appello ha ritenuta integrata l'aggravante del ricorso al metodo mafioso in quanto TO avrebbe messo in campo la propria caratura criminale per il recupero del bene, non essendo tuttavia in alcun modo provato che l'agente abbia potuto esercitare sui soggetti passivi, con condotte intimidatorie o violente, una peculiare forma di coartazione psicologica. 8.3. Violazione di legge in relazione agii articoli 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessività della pena inflitta. • 7 La motivazione adottata siA p uw:c è di stile„ essendosi i Giudici di merito limitati ad affermare l'impossibilita di concedere eierneriti di mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione deUa capacità crrninac dell'agente. La Corte di appello si è limitata all'enunciazione dei connotati esteriori del fatto, pur grave, senza adeguatamente e compiutamente nrioU,:are al riguardo. 9. RI CE LI (avv. RR Sinatra) 9.1. Erronea applicazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di motivazione, quanto alla responsabilità per il reato di cui al capo 6). La Corte di appello ha attribuito un ruolo di intermediazione al LI nel piazzamento di una partita di sostanza stupefacente pervenuta dalla Campania, sebbene questi non avesse commissionato l'acquisto né apportato alcun contributo alla spedizione;
egli avrebbe desistito attivamente, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., dopo avere comunicato ai correi di non aver reperito alcun potenziale acquirente, senza mai avere acquisito la disponeAlità della sostanza, rimasta nella esclusiva sfera di dominio dei venditori AR . Erra la Corte di appello nell'NDividuare il LI quale parte di un accordo definitivo circa la cessione dello stupefacente, al quale è rimasto, invece, estraneo, e che non si è mai perfezionato, almeno con riferimento ai prezzo. 9.2. Erronea applicazione di legge e omessa motivazione in risposta alla richiesta difensiva di riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all'ad 73, comma 5, d.P.R. cit. Pur in mancanza di accertamenti sul dato ponderale e sul prezzo, la Corte ha ritenuto, in senso ostativo, che il reato abbia avuto ad oggetto una partita di "dimensioni ragguardevoli" ed implicato la "movimentazione di ingentissime somme di danaro", e, ancora, che i correi avrebbero dato prova del proprio inserimento in una radicata organizzazione del traffico. 9.3. Erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il cui riconoscimento non postule necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato, sicché tali elementi di attenuazione non sono incompatibili con la determinazione della pena in misura non prossima ai minimo edittale. 10. RI ND Di FE (avv. RR Sinatra) 10.1, Erronea applicazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 110 cod. pere, nonché vizi di motivazione, quanto alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 7). La Corte di appello ha attribuito un ruolo attivo a! Di FE nella vicenda della cessione della partita di sostanza stupefacente pervenuta dalla Campania. 8 Di contro, egli è entrato in azie. -i--; :n un rr:nrnento successivo rispetto alla data del 27 settembre 2016, quando e's/evar;o già concordato l'incontro; non ha dunque offerto alcun contributo dila organizzazione della trasferta del concorrente campano ed all'acquisto dello stupeeer:te e neppure alla trasferta successiva;
non ha percepito alcun profitto. Non vi è prova che NO abbia cedo a Di FE lo stupefacente di cui era in possesso, né è stato possibiie icostruire ii momento effettivo dello scambio, se non congetturalmente, sulla base di alcuni colloqui, con evidente travisamento del dato probatorio perché dalla conversazione intercettata ritenuta significativa, letta nella sua interezza, si evince che a causa del prezzo richiesto non era stato possibile trovare un acquirente. Nelle conversazioni intercettate U'ND e NO discutono tra loro senza l'intervento del ricorrente, il quale r:on ha avuto alcun ruolo nella definizione dell'illecito accordo, tantomeno in reazione al prezzo di acquisto. La sua condotta integra, al più, la desistenza di cui aLart. 56, comma terzo, cod. pen. 10.2. Erronea applicazione di legge e omessa motivazione in risposta alla richiesta difensiva di riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Nella sentenza impugnata si è ritenuto che: i) oggetto di trasferta sia stato un quantitativo di 100 kg. di droga, sebbene tale dato non abbia trovato riscontri nel sequestro;
li) che l'operazione, che ha visto il coinvolgimento di numerosi soggetti, sia significativa del rilevante volume di affari gestiti dai soggetti intervenuti nella trattativa. Nei confronti del ricorrente, partecipe di un unico episodio, la condotta ben avrebbe potuto essere riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, cit., ferma restando l'imputazione nei confronti dei correi ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. cit. alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite "Gambacurta". 10.3. Erronea applicazione di legge in relazione ail'art. 62-bis cod. pen. e omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non incompatibili con la determinazione della pena in misura non prossima al minimo edittale, 11. RI NO (avv. IP Maria Gallina) 11.1. Erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 420-bis e 420-ter cod. proc pen, e vizi di motivazione, per avere la Corte d'appello omesso di motivare in ordine alla .eccezione di nullità della sentenza di primo grado, dovuta alla violazione delle norme che regolano la partecipazione dell'imputato al procedimento. 9 L'imputato - ai tempi ristretto presso a casa ciconciariale di Napoli Poggioreale per altro procedimento -è stato TO EO, assente" nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., con la conseguenza che non è stata disposta l'attivazione dei collegamento audiovisivo al fine di consentirgli la partecipazione a distanza ai dibattimento. Lo stesso era stato dichiarato "libero, rinunciante" all'udienza del 28 marzo 2022, e, da quel momento, non è stato più disposto il collegamento audiovisivo con l'aula di udienza, nonostante la mancanza di una dichiarazione di rinuncia per 12 udienze successive ed il permanere dello stato detentivo, condizione nota all'Autorità giudiziaria procedente. 11.2. Erronea applicazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 110 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione, quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi 6) e 7). Vengono in rilievo fattispecie di droga parlata, in cui la prova poggia sui soli contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, di cui viene data una interpretazione congetturale, in assenza di specifici riscontri e, anzi, in presenza di riscontri negativi, costituiti dall'esito negativo della perquisizione eseguita sul veicolo dei NO. Nel dettaglio, non è stata valutata la produzione documentale della difesa, segnatamente costituita dalla fattura commerciale, emessa il giorno antecedente alla contestata cessione di stupefacenti, dalla ditta del NO, "Conchiglia s.r.l.", in favore della ditta "Deter Shopping", della moglie di CR, a riprova della esistenza di rapporti commerciali leciti tra le parti. 11.3. Erronea interpretazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. e vizi di motivazione, per avere la sentenza impugnata escluso la configurabilità della ipotesi di lieve entità, pur in mancanza di accertamenti sulla qualità e quantità di sostanze, essendosi assertivamente ritenuto che i correi avessero imbastito un giro d'affari dal volume elevatissimo, ma, in realtà, valorizzando il solo dato ponderale della contestata cessione. 12. RI IO SO (avv. Ettore Censano) 12.1. Assenza di motivazione in merito alla responsabilità del ricorrente in ordine al reato. 12.2. Erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione in merito al rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 13. RI PE ON (avv. ME La Biasca) 13. 1. Con un unico motivo, articolato in diverse doglianze, si eccepiscono erronea applicazione di legge in relazione agii artt. 56 e 629 cod. pen., e vizi di motivazione, nella forma del travisamento probatorio. 10 Si contesta l'idoneità ed univz.-Kscà degli dij. I , paStO che il ricorrente si sarebbe limitato a comunicare alle persene offese, ln particolare a AR TT, che il capoclan IN IA avrebbe voluto parlare con lui. La sentenza non ha tenuto conto dei rilievi difensivi con riguardo a: -) le contraddizioni che inficiano le sommarie informazioni rese dalle persone offese e dalle persone informate dei fatti in data 15 dicembre 2018; -) le anomale modalità procedurali con cui sono state raccolte;
-) gli elementi di distonia con il contenuto della registrazione tra presenti effettuata dai fratelli TT, a colloquio con ON e con CA. 14. RI PE CI (avv. ON Di Lorenzo) 14.1. Vizio di motivazione, nelie forme del travisamento della prova, in relazione alla utilizzazione di una informazione insussistente, non emergente dal compendio probatorio, che ha avuto decisiva rilevanza per ritenere sussistente la dichiarazione reticente contestata. La Corte di appello ha argomentato che CI si sia rivolto ai militari per riferire dell'avvenuta sottrazione dei pannelli solari fotovoltaici esclusivamente per ragioni di convenienza, posto che la. mancata denuncia del furto importa sanzioni di diversa natura, tra cui la revoca degli incentivi conseguiti. L'assunzione di tale dato è contrastata da una serie di circostanze non considerate dalla Corte, quali: a) la dettagliata segnalazione a mezzo telefono effettuata dal ricorrente ai Carabinieri del NORM nell'immediatezza del furto dei pannelli solari;
b) la denuncia, formalizzata ai carabinieri di IS, il giorno successivo;
c) l'acquisto e l'installazione di nuovi pannelli solari qualche giorno dopo;
d) l'assenza di telefonate nella immediatezza del furto con AN, CI e Merenda;
e) l'iniziativa del AN, che chiamò a telefono CI ed il contenuto della interlocuzione. Non si è considerato che la sostituzione dei pannelli sottratti con i nuovi e la comunicazione alle forze dell'ordine dei codici dei pannelli rubati, avvenuta nella immediatezza, avrebbero in ogni caso impedito il riutilizzo di questi ultimi a fini di produzione di energia. 15. I! Sostituto Procuratore generale Giulio Monferincp ha concluso nei termini riportati in epigrafe. 11 COi•SIDERATO 1. RI IO CR 1.1.1 II primo motivo, verter ce sulla inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento della condanna per inosservanza del termine di durata massima delle NDagini in relazione ai capi 6) e 7) della rubrica, è inammissibile. La prospettazione difensiva, corredata dalla NDicazione delle iscrizioni relative al presente procedimento con riguardo alla specifica posizione del ricorrente, è preclusa in ragione del rito opzionato. L'art. 538, comma 6-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, costituisce !a trasposizione normativa di un risalente NDirizzo formatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta del rito abbreviato ha una valenza parzialmente abdicativa, determinando la sanatoria delle nullità che non siano assolute e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, ad eccezione di quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, allo stesso modo in cui preclude la deducibilità di ogni questione sulla competenza per territorio. È stato al riguardo affermato che l'accettazione del giudizio allo stato degli atti, implicata dalla scelta processuale di tale rito, presuppone una valutazione di idoneità di quegli atti all'espletamento della funzione difensiva «con la conseguenza di rendere concettualmente operante un meccanismo di convalescenza delle nullità a regime intermedio o relative secondo il modello generale offerto dall'art. 183 dei codice di rito» (Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, Avallone, Rv. 256038; nello stesso senso, in epoca più recente, Sez. 1, n. 27902 del 08/04/2022, Fricano, Rv. 283352 - 01 e Sez. 1, n. 19948 del 05/05/2010, Merafina, Rv. 247566). Dunque, l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio viene ad essere neutralizzata dalla detta opzione processuale, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di NDagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito (così, in motivazione, Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021). Con riferimento alla specifica deduzione di inutilizzabilità in questa sede formulata, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'NDagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle NDagini preliminari in quanto l'inutilizzabilità, non patologica, contemplata dall'art. 407, comma 3, cod. proc. peri., non è equiparabile alla inutilizzabilità delle prove che contravvengono ad un divieto normativo, riconducibili ai dettato dell'art. 191 cod. proc. pen., ed è rilevabile solo su eccezione di parte (in tal senso, v., tra le altre, Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, ?icone, Rv. 272196 - 01; Sez. 6, n. 21265 dei 15/12/2011, dep. 3h:L.6/2012, 252853 01, resa nel vigore della pregressa normativa, ma in dpp`icarime dJ inffirizzo giurisprudenziale, come detto, già ampiamente radicato;
1.1.2. La manifesta infondatezza de;
ia eccezione rende irrilevante l'omessa pronuncia della Corte di merito sul purto. È inammissibile, difatti, il ricorso per cessazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello che sia inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, per evidente carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non potrebbe sortire alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01, ha affermato la non ricorribilità per cassazione dei difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, per il fatto che i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'aAche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione). 1.2, li sesto e il settimo motivo, di cui è opportuno, per esigenze di ordine logico, anteporre la trattazione, in quanto afferenti al giudizio sulla responsabilità - gli altri vertendo, invece, sul trattamento sanzionatorio - sono infondati. 1.2.1. Entrambi i motivi sono impostati sulla premessa che, trattandosi di c.d. "droga parlata", la Corte di merito avrebbe dovuto operare una valutazione degli elementi a carico improntata a criteri di rigore. Viene evocato il principio affermato da questa Corte di legittimità in forza del quale, qualora gli NDizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, la loro valutazione, a norma dell'ar1192, comma secondo, cod. proc, pen.„ deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un impianto probatorio che permetta di affermare la colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", che sia caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299- 01). Nel solco della stessa linea ricostruttiva, si è affermato che la cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche da! contenuto delle conversazioni intercettate, qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra NDagine di riscontro e controno, il giudice di merito, al fine di 1.3 affermare la responsabilite ,rriputat . .-,:ravatc da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con;
:ei.ifrito aíc: modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie de drt-iga reiovirnentata (Sez. 4 n. 20129 del 25/06/2020, De Simone, Rv. 279251 01). Alla luce di tali direttrici esegetiche, l'assenza di sequestro delle sostanze non è dunque, di per sé un elemento ostativo alla configurabiiità del reato in esame. 1.2.2. Va altresì premesso che entrambi i formulati motivi denunciano la violazione delle regole di valutazione della prova NDiziaria di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e della regola di giudizio dell -al di là di ogni ragionevole dubbio" espressa dall'art. 533 cod. proc. pen. Trattandosi, in entrambi i casi, di norme processuali che non sono stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, non è invero deducibile al riguardo alcuna violazione di legge. Le Sezioni Unite hanno precisato, che, nel ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma . 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. J, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Nella sostanza, le censure articolate nel ricorso attaccano la motivazione del provvedimento e vanno analizzate in questa prospettiva, tenendo conto dei limiti che discendono dalla conformità delle pronunce di merito dei due gradi, quanto ai criteri di apprezzamento della prova. In presenza di una c.d. doppia conforme, le sentenze di merito si integrano, invero, reciprocamente, componendo un'unità organica ed inscNDibile (ex plurimis, v. Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv, 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416 -01), sicché deve tenersi conto anche dei contenuti della prima sentenza, alla quale quella impugnata ha operato puntuale rinvio. Inoltre, per orientamento oramai,sedimentato nel sistema, il vizio del travisamento della prova evocato in ricorso - il quale presuppone l'utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o la omessa valutazione di una prova decisiva - può essere dedotto con ii ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente 14 travisato è stato per la prima vaita lau -odeil.. come cagetto di valutazione nella motivazione del provvedimento r:;. secomje graao (Seze 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 2692 -0 - O Così non è nel caso che occupa, in cui le pronunce di merito hanno analizzato i medesimi materiali cognitivL 1.2.3. Ciò posto, con riferimento ad entrambi i reati di cui ai capi 6) e 7), la difesa ha formulato le proprie deduzioni sulla base di una non consentita rilettura del significato delle conversazioni intercettate. È stato già ripetutamene precisato da questa Corte regolatrice che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sNDacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta iiiogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01), così come, è assodato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dagli interlocutori nei dialoghi intercettati, quand'anche criptico, integra una quaestio radi rimessa .alla valutazione. del giudice di merito che, se risulta logica in relazione alle massime di. esperienza -utilizzate, si sottrae al sNDacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.263715). 1.3. Tanto premesso, senza carenze, né incoerenze motivazionali di sorta, la Corte di merito ha argomentato, con riferimento al reato di cui al capo 6), sulla impossibilità di attribuire un significato alternativo alle conversazioni captate, ed esposto le ragioni per le quali le operazioni cui attendevano i correi nel corso dei colloqui dovessero intendersi riferite a sostanze stupefacenti, e non invece - secondo la diversa lettura prospettata dalla difesa - ad artifici pirotecnici del genere proibito. Sono stati adeguatamente valorizzati, al riguardo, plurimi elementi che, apprezzati globalmente, depongono per una univocità NDicativa, tra cui, anzitutto, le peculiari modalità di occultamento (all'interno del vano motore dell' autovettura, in un punto accessibile solo previa smontaggio del cofano, a riprova della illiceità e minimo ingombro delle res trasportate) . e, aí tempo stesso, l'elevato valore economico, stante la difficoltà, -palesata dai colloquianti, di reperire un nuovo acquirente - in caso di arresto di quello originario - che disponesse della necessaria provvista economica. A reinettitudine, sostenendoesi difensiva, si sono, poi, evidenziati l'uso di un linguaggio criptico da parte dei correi, le cautele per scongiurare il rischio di arresto ove altro corriere avesse intrapreso analoga trasferta, la pretesa di CR che, essendo fallito l'affare . per l'insipienza di LI nel reperire un acquirente effettivamente interessato, lo stesso LI si assumesse ogni responsabilità per la 15 sua inettitudine, sosterience i -2os% ii-;-3si- t:rt-.; e di giustizia, ne! caso di arresto del corriere a seguito della rnancata consen 1.4. Parimenti, in relazione ai reato di cui al capo 7), avente ad oggetto "droga parlata", sono stati posti;
n risaito dai Giudici di merito, con motivazione adeguata ed esente da profili di illogicità: l'espresso riferimento, in una conversazione ambientale captata tra CR e De FE, ad una "invasione di fumo"; l'NDicazione nei colloqui intercettati, in termini sempre mutevoli e, dunque, all'evidenza, criptici, dell'oggetto della transazione (pomodori, fustone, autovettura); l'irragionevolezza del coinvolgimento di più intermediari ai fini del preteso piazzamento di conserve di pomodoro;
la previa richiesta, anomala per un prodotto commerciale di ordinario consumo, di effettuare un test di qualità ai fini dell'acquisto. Tutti elementi logici che smentiscono l'ipotesi ricostruttiva antagonista, quanto all'oggetto del traffico. 1.5. In ogni caso, in relazione ad entrambi i reati, i motivi inerenti alle intercettazioni sono inammissibili per difetto di specificità. Costituisce ius recepturn (v. Sez. 2,, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti i'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Brio, Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 dei 21/09/2018, Gullè, non massimata). 1.6. Sempre in relazione al reato di cui 3! capo 7), le doglianze difensive non colgono nel segno laddove prospettano che non sarebbe nemmeno possibile configurare una offerta in vendita perché il correo NO non aveva l'effettiva disponibilità della sostanza stupefacente. Le doglianze evocano il portato di una pronuncia delle Sezioni Unite ( n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716 - 01), secondo cui la condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, NDipendentemente 16 dall'accettazione del destina:.a in' ciò, i_endizione che si tratti di un'offerta collegata ad una disponibilità sa y. e non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare io stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano' cessionario. La censura è reiterativa di dogiienze già congruamente disattese dai Giudici di merito. Alle pagg. 87 e ss. della sentenza impugnata, in termini del tutto esaustivi e logici, si è dato conto di come Di FE, unitamente al CR, avesse avviato la trattativa per la cessione del fumo che Marone, aveva già trasportato dalla Campania in Sicilia, senza darne preavviso ("si è presentato a tappo senza uno essere preparato di niente") e ciò perché, verosimilmente, la domanda in Sicilia era elevata ("c'è l'invasione di questo fumo"); che la merce gli era "rimasta sulla pancia" e che sicuramente non avrebbe potuto rientrare in Campania ("di nuovo NDietro...con il rischio di..." ); sicché tutta la trai:tativ venne impostata sul presupposto in fatto che I venditore avesse la impellente la necessità di trovare un acquirente sostitutivo per la merce già pervenuta e su tale circostanza gli intermediari approfittarono per lucrare un prezzo più vantaggioso. In realtà, la trattativa è poi sfociata in un accordo di cessione e le doglianze si sostanziano, ancora una volta, nei sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede, in ragione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, nel quale sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Nella sentenza impugnata è linearmente argomentato, alla stregua delle conversazioni intercettate, come l'accordo fosse intervenuto su quantità e prezzo ("100 kg.", al prezzo di "quattro"), elementi in presenza dei quali la vendita deve intendersi perfezionata, secondo il principio consensualistico che regola tale negozio giuridico. A confutare !a prospettazione difensiva, secondo la quale alla offerta in vendita da parte di NO non aveva fatto seguito alcuna adesione, ma solo l'avvio di una contrattazione sul prezzo, sono stati significativamente richiamati il colloquio intercettato in data 29 settembre 2016 nel corso del quale CR confermava che "l'ordine" era stato "fatto" due giorni prima, mentre era stata differita solo la consegna, ossia la fase meramente esecutiva della cessione;
e le conversazioni in cui CR chiedeva "altre pedane di pelati", come quelia che aveva già piazzato. Sono stati, dunque, compiutamente ricostruiti i ruoli del venditore, NO, e quelli di CR e Di FE, che intermediarono con gli acquirenti finali. 17 Quanto a CR, la Corte ha vduJào che fu attivo nella fase preparatoria ed esecutiva della cessione ,aeiia parefta di i.(3 kc., posto che riferiva, nei colloqui, di essere stato in giro "per ,Diadare i pelati , ma anche in quella successiva di NDividuazione di altri due acquirenti, per i quali necessitavano due ulteriori pedane. Quanto al Di FE, si è osservato che, se è vero che intervenne in un momento successivo a quello in cui NO e CR avevano già convenuto di incontrarsi e fissato il relativo appuntamento, e che non vi è prova che egli abbia offerto alcun contributo alla organizzazione della trasferta dalla Campania - che, come detto, era stata una iniziativa autonoma e non preannunciata del NO - è pur vero che egli NDividuò l'acquirente, il quale aveva manifestato, suo tramite, l'intenzione di provare la sostanza, e ne aveva perorato le ragioni, sostenendone, nel corso di una interlocuzione diretta con lo stesso NO, l'interesse a spuntare un prezzo inferiore a quello praticato su piazza dai fornitori locali. Posto che, come detto, la cessione della sostanza si concretizzò, la sentenza impugnata ha evidenziato come egli abbia avuto un ruolo di intermediazione attiva ed efficace in una operazione, di cessione andata a buon fine, laddove, il fatto che non vi siano elementi dimostrativi di un SUQ intervento nelle trattative successive, finalizzate ad ulteriori cessioni, non -può di certo ritenersi NDicativo di desistenza dall'azione criminosa, ai sensi -dell'art. 56 cod. pen., ma, semmai, della non reiterazione della condotta criminosa. Dunque, tanto il CR, quanto ii Di FE hanno prestato un contributo causalmente rilevante alla realizzazione collettiva e non hanno pregio le contrarie deduzioni difensive. 1.8, Il secondo, il terzo e il quarto motivo ineriscono al trattamento sanzionatorio e possono essere trattati congiuntamente, per la loro stretta connessione. Essi sono fondati. La difesa lamenta l'omessa motivazione in risposta alle doglianze formulate in appello quanto a: a) l'eccessività della pena base;
b) la mancata disapplicazione della recidiva, pur riqualificata al sensi dell'art. 99, comma quarto, prima parte, cod. pen.; b) i diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con tale aggravante. La determinazione della pena base in anni 4 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, dunque con scostamento anche significativo - almeno quanto alla pena detentiva - dai minimo edittale di anni 2, e prossimo alla media edittale, imponeva una valutazione puntuale, alla luce dei parametri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen.„ valutazione che non appare neppure implicitamente formulata. 18 Come questa giurisprudenza ria cà avuto rnoao di affermare (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 -- nue -a,laessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in '21.ven rogata una pena al di sotto della media edittale (che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due li numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale eci aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). Al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio, così da conformarlo al finalismo rieducativo di cui all'art. 27 Cost. la difesa aveva, poi, evidenziato l'esiguità dei precedenti ascritti, relativi a due soli reati, risalenti, rispettivamente, al 2004 e al 2006, onde la dedotta possibilità di neutralizzarne l'incidenza sulla recidiva, anche in ragione dell'ottimo comportamento processuale tenuto dal ricorrente. La Corte di appello non ha riscontrato neanche tali doglianze, neppure per argomentare la insussistenza ciegii elementi che, in tesi, dovrebbero far propendere per un differente bilariciamento. Stante la natura discrezionale del giudizio sui trattamento sanzionatorio e dei correlati giudizi in tema di circostanze del reato e loro bilanciamento, le proposte censure devono essere poste al vaglio del Giudice di merito, che provvederà ad emendare le ravvisate lacune. 1.9. I! quinto motivo, .aC'erente alla omessa motivazione dell'aumento di pena sulla pena base per ii reato di cui a! capo 7), irrogato, a titolo di continuazione, per il reato di cui al capo 6), è fondato. Le coordinate interpretative sul punto sono state tracciate da Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad NDividuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. L'entità dell'aumento va, invero, apprezzata in riferimento alla cornice edittale, e, nella specie, l'incremento sanzionatorio (pari a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 3000,00 euro di multa) non è minimo. Il Massimo Collegio, nella citata sentenza, ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine, ai singoli aumenti di pena va correlato all'entità degli stessi e deve consentire clj verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agii altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale. Anche in relazione a tali profili, ia Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà provvedere ad integrare le ravvisate lacune. 19 2. RI ND Di EÉ , 2.1. li ricorso é fondatenitstz-rnente ai trattamento sanzionatorio, infondato quanto agli ulteriori rnothíi. 2.2. Il primo motivo attiene ah a ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 7) e le relative questioni sono state trattate nel paragrafo relativo alla posizione del coimputato CR, cui si 'rinvia. 2.3. Il secondo motivo è infondato, Sulla base della ricostruzione richiamata in relazione alla posizione di CR, relativa alla cessione cfi 100 kg. di hashish„ è stata ragionevolmente esclusa la configurabilità della ipotesi lieve, come delineata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, invocata dal ricorrente per l'assenza di esame tossicologico e la conseguente impossibilità di conoscerne quantità e qualità. Al riguardo deve osservarsi che la fatt:specie di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che riconnprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attiviià di spaccio, rivolta ad un numero NDiscriminato di soggetti. (v. Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022,. Restivo, Rv. 284149 - 02, in fattispecie caratterizzata dalla mancata emersione .del numero deoli assuntori che si rivolgevano all'imputato, nonché della .capacità di questi - in termini di contatti con i fornitori all'ingrosso e di disponibilità economica - di procurarsi sostanza stupefacente stabilmente ed in quantitativi apprezzabili). La Corte, nel caso in disamina, ha NDividuato, quali elementi ostativi alla riconduzione al paradigma di lieve entità il quantitativo notevolissimo di droga oggetto dei reato, seppure non tale da integrare la ipotesi aggravata di cui all'art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990; le, correlate potenzialità di guadagno;
l'inserimento degli agenti in un circuito dedito . al narcotraffico, organizzato e capillare, che poteva contare su una pluralità di soggetti e su corrieri provenienti da altra regione. Non vi sono, dunque, le condizioni per riquailficare la condotta ascritta a Di FE - in ragione della sola unicità dell'episodio, di narcotraffico di cui è chiamato a rispondere - nelia ipotesi lieve, secondo i principi affermati da Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 01, secondo cui, in tema di concorso di persone nei-reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare in presenza dei diversi presupposti - nei confronti di un concorrente il reato di cui &l'art. 73, cornma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, 20 comma 5, del medesimo e ciò pci e diversità di presupposti, per tutti quanti gli elementi adeouaiamente vai. , i- izzati in sentenza, non può essere fondatamente sostenuta nei confronti del ricorrente. 2.4. Il terzo motivo è fondato. Vi è omessa motivazione, nella sentenza impugnata, a proposito della censura avanzata in appello, relativa a! mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di elementi di attenuazione della pena, di valenza positiva in tesi preponderante, NDicati dalla difesa - assenza di ulteriori contestazioni nell'ambito della medesima NDagine, differente " vita imponeva di differenziare la posizione del silente. Si impone, di conseguenza l'annullamento nuova valutazione sul punto. processuale" rispetto ai correi, che ricorrente - la sentenza è del tutto con rinvio alla Corte di appello, per 3. RI CE NO 3.1. Il ricorso e in parte fondato per le ragioni che di seguito si espongono. Tuttavia, essendo maturata la prescrizione, va data prevalenza a tale causa estintiva. 3.2. à fondato i! primo motivo di ricorso, che lamenta omessa pronuncia sulla eccezione di nullità della sentenza di primo grado, dovuta alla violazione delle norme che regolano !a partecipazione dell'imputato a! procedimento. 3.2.1. Invero, dalla verifica del fascicolo processuale - cui è sempre possibile accedere, ove sia dedotto un error in procedendo, come affermato da Sez. U, n. 42792 del 31/10,12001 Poíicastro, 220092 - risulta che l'imputato, ai tempi detenuto, è stato dichiarato "libero" e "assente per rinuncia" e che si è proceduto in sua assenza, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. a partire dall'udienza del 28 marzo 2022. Dopo quella data, egli non ha partecipato alle udienze successive, laddove, permanendo lo stato detentivo, avrebbe dovuto essere tradotto o avrebbe dovuto essere attivato il collegamento audiovisivo dalla struttura carceraria al fine di consentire al ricorrente la partecipazione da remoto. Il Giudice dei dibattimento ha fatto malgoverno della norma generale fissata dall'art. 420-ter, commi 1 e 2, cod. proc. nen. ; per cui egli avrebbe dovuto, anche d'ufficio, rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre !a traduzione del soggetto - o il collegamento audiovisivo - in difetto di espressa rinuncia. Il comma 2 della NDicata disposizione dispone che il Giudice provveda in tal senso anche nel caso in cui appaia probabqe che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. 21 3.2.2. Come è noto, ia partecipazione nell'imputato al processo costituisce condizione NDefettibile per li _.:) -(ecto disparsi del contraddittorio - metodo dialettico di formazione della p..uva e CEKC:I I rie del rito accusatorio, consacrato dall'art. 111 Cost. - e per l'esercizio del diritto fondamentale di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost. Tale assetto è disegnato in maniera inivoca dalle disposizioni internazionali e convenzionali e, in particolare: i) dall'art. 6, § 3, lett. c), d), e), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma che, nell'elencare i diritti dell'imputato - in particolare, il diritto all'autodifesa, i! diritto di farsi interrogare e far interrogare testimoni, il diritto all'assistenza di un interprete, in caso di mancata conoscenza della lingua - presuppone la partecipazione dell'imputato al processo;
il) dall'art. 14, terzo comma, lett. d), e) , t), del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, che riconosce le medesime garanzie;
iii) dalle nove "regole minime" richiamate nella Risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ove si prescrivono le garanzie da riconoscere all'imputato assente nei processo, "salvo che si sia accertato che egli si è sottratto volontariamente alla giustizia", 3.2.3. Anche di recente ( questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, investita della questione dell'esistenza o meno di un onere, gravante sull'imputato, della sopravvenuta restrizione agli arresti domiciliari, di richiedere l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per presenziare all'udienza, ha sancito che tale condizione restrittiva, quando dovuta ad altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone i! rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (v. Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01, in parte motiva). Tale arresto, ribadite le linee interpretative già tracciate in materia da Sez. U, n.37483 del 26/09/2006, Arena, Rv.234600 - 01, che ha NDividuato la detenzione per altra causa quale ipotesi di legittimo impedimento dell'imputato, ha ribadito la valenza di diritto fondamentale ed incondizionato della partecipazione dell'imputato ai suo processo, escludendo che esso possa essere subordinato ad oneri che non siano espressa c:eí -ite pre-v-)sti dalla legge e ha parificato espressamente gli effetti delle forme di restrizione, carceraria o domiciliare, ai fini della valutazione dell'impedimento, che è sempre, quando il soggetto sia in vinculis, legittimo ed assoluto. Dunque, l'emersione della circostanza che l'imputato sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura in altro procedimento, impone al Giudice di disporre anche ex officio l'ordine di traduzione. 71 P 22 In applicazione di questi critar,„ i è a -.1'errnacc che la sottoposizione dell'imputato a qualsivoglia restrizione della i i ti l-a pror e dunque anche carceraria - per altra causa integra un'ipotesi ji iégiteirno impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, e ciò anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare i! giudice della sopravvenuta condizione restrittiva in tempo utile per la traduzione o per conseguire eventuali autorizzazioni (Sez. 5, n. 21859 del 08/03/2024, Lauro, Rv. 286507 - 01). 3.2.4. Alla luce degli esposti principi, la condizione di restrizione in carcere di NO per un diverso procedimento era nota all'Autorità giudiziaria, posto che egli aveva partecipato a distanza, mediante regolare attivazione del videocollegamento, alle udienze celebrate dal 22 settembre 2021 al 17 gennaio 2022. È poi vero che il diritto di partecipazione è suscettibile di rinuncia da parte del suo titolare, ma, a tal fine, occorre che !a manifestazione di volontà abdicativa sia inequivoca. Nel caso che occupa, la dichiarazione dell'imputato raccolta dall'ufficio matricola del carcere, riferita alla sola udienza del 22 marzo 2022, non può ritenersi espressiva di una volontà abdicOva, estesa anche alle udienze successive. L'irrituale instaurazione del contraddittorio ha costituito, dunque, motivo di appello, ciò che avrebbe dovuto condurre ad accertare l'illegittimità della decisione di primo grado, in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 604, comma 5- bis, cod. proc. pen., per tutte le ipotesi in cui non siano state rispettate le disposizioni di cui agli art. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. nel primo giudizio. 3.3. Allo stato deve tuttavia considerarsi che è maturata la causa estintiva della prescrizione. I reati si sono consumati, rispettivamente, nel mese di dicembre 2015 (capo 6) e il 28 settembre 2016 (capo 7), sicché, avuto riguardo alla pena edittale massima prevista per la fattispecie contestata, il termine di prescrizione è pari ad anni 6, aumentato a 7 anni e 6 mesi, in ragione degli atti interruttivi, ed è decorso, tenendo conto dei periodi di sospensione (verificatisi: dal 3 ottobre 2023 al 30 ottobre 2023; dal 21 dicembre 2023 al 13 febbraio 2024; dal 14 febbraio 2024 al 12 marzo 2024, per complessivi 108 giorni), è decorso, rispettivamente, nel settembre 2023 e il 14 luglio 2024. Va dunque dichiarata l'estinzione dei reati ascritti per prescrizione. Trova applicazione, in proposito, i! principio espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 -- 01), in forza del quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità non solo i vizi di motivazione della sentenza impugnata, ma anche le nullità di ordine generale, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque 23 l'obbligo di procedere inirriedia'aJrneno:: ,.±eiaratoria della causa estintiva ai sensi dell'art. 129 cod, per. assenza dei presupposti per un proscioglimento più ampio. 4.RI RR TA 4.1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 4.2. Il primo motivo consta di rilievi dei tutto generici e comunque proposti per motivi non consentiti. 4.2.1. Generica è la deduzione relativa alla mancanza di riscontri alle intercettazioni telefoniche - neppure NDividuate - poste a base della affermazione di responsabilità. In ogni caso, costituisce ius recepturn principio secondo cui il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'NDagato, può cos'eituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di specirici riscontri ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri d linearità logica (per tutte, v. Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep..2024, Mascia,. Rv, 286150 - 04). Peraltro, il tema, affrontato e risolto in senso negativo in tali arresti, riguarda la utilizzabilità a fini probatori delle conversazioni inter aiios, in rapporto ad una pretesa - ma in realtà insussistente - assimiiabilità di tali dichiarazioni alle chiamate In reità o in correità; sicchè certamente nen è conferente nel caso che occupa, in cui, in buona parte• dei colloqui intercettati, l'imputato risulta essere interlocutore diretto. 4.2.2. Attraverso il dedotto vizio di . motivazione, le doglianze difensive tendono a sovrapporre una alternativa lettura delle risultanze processuali, non compatibile con i limiti ontologici del giudizio di legittimità. È pacifico il principio secondo cui, sono precluse alla Corte di cessazione sia la rilettura degli elementi di;
:atto posti a fondamento della decisione impugnata, sia l'autonoma adozione di nuovi e diversi.pararnetri di ricostruzione e valutazione dei fatti, sebbene NDicati dai ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adotta dal giudice del merito (tra le moltissime, Sez. 6, n. 5465 . del,.04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204,, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4.2.3. La sentenza impugnata, non si è limitata ad una mera elencazione descrittiva degli elementi fattuali rilevanti, emersi dalle dichiarazioni della vittima, dalle risultanze dei tabulati telefonici, dai colloqui captati e dalle videoriprese, ma ne ha operato una valutazione critica ed argomentata, apprezzando la rispondenza degli NDizi ai canoni di o;
-avità, precisione e concordanza. 24 Gli elementi su cui poggia lo .l,:ost..rt!zicine e . efergono, come argomentato dalla Corte di appello, verso unonivocità Inctiva. Tra questi: la presenza del ricorrente nel luogo del fatto, pochi minuti prima del suo verificarsi;
l'essersi in precedenza procurato, come emerso dalle videoriprese, un casco di protezione diverso da quello abitualmente NDossato e corrispondente per colore e tipologia, a quello descritto dalla persona offesa;
la comprovata disponibilità, immediatamente dopo il fatto, ai un telefono da resettare compatibile per tipologia con quello provento della rapina;
le cautele adottate per far "sparire" tale dispositivo, come richiesto ai propri congiunti, avuta notizia dell'avvio delle NDagini. A fronte di tali pregnanti elementi dimostrativi, non è stata valutata come decisiva - peraltro in un rito a prova contratta - il mancato espletamento di una pur informale NDividuazione fotografica dei ricorrente da parte della persona offesa. 4.3. Il secondo motivo non è stato devoluto in appello ed è comunque generico. La difesa lamenta [applicazione, di un incremento sanzionatorio eccessivo, a titolo di continuazione esterna con il .iceato di rapina aggravata di cui alla pregressa condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, inflitta con sentenza del Tribunale di Palermo dell'8 febbraio 2018, irrevocabile il 9 luglio 2020. Assumendo la violazione dei parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. per orientare il giudice nella dosimetria della pena, la difesa non NDica quali profili commisurativi siano stati inosservati, limitandosi ad evidenziare l'avvenuta esclusione delle aggravanti in origine contestate, quale elemento NDicativo di un ridimensionamento in sede giudiziale del disvalore del fatto, ridimensionamento già tenuto in considerazione mediante l'esclusione delle aggravanti. Peraltro, la pena, NDividuata nella misura di anni due di reclusione in aumento, risulta contenuta in rapporto a quella prevista per il reato di rapina per cui si è proceduto. 5. RI CL CI 5.1. Il ricorso è inarvniqs,ibile per le ragioni L::: seguito enunciate. 5.1.1. Il primo motivo è reiterativo di deduzioni già congruamente disattese dalla Corte di merito, e, per taluni profili, non consentite perché declinate in fatto. Il ricorrente lamenta, anzitutto, che la. condotta ascrittagli, con riguardo ai capo 4), non avesse alcuna idoneità elusiva delle investigazioni. Le sentenze di merito hanno argomentato in termini esaustivi e senza distonie logiche come le attività di "apripista" e "staffetta" svolte dal ricorrente abbiano consentito a OR IA, avente un ruolo apicale in "cosa nostra", anche 25 gravato dalla misura di sicurezza;
o1.-Nieoiarila speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza, di so' aie riveatigazioni per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., e di continuare ad operare n tale veste, partecipando a riunioni con i sodali, eludendo le prescrizioni prevenzionali a suo carico e possibili controlli di polizia. 5.1.2.La Corte di appello ha, dunque, fatto buon governo dei principi secondo cui il favoreggiamento personale, che il legislatore configura come reato di pericolo, può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle NDagini, provocando quNDi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Paladino, Rv. 262799 - 01). 5.1.3. Un tema - solo evocato nei ricorso - attiene, poi, alla qualificazione giuridica del fatto in addebito, quando la condotta di ausilio riguardi un reato permanente. Secondo un orientamento più risalente, il reato di favoreggiamento personale non sarebbe configurabile quando reato presupposto sia la partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, posto che la struttura della norma incriminatrice di cui all'art. 378 cod. pen. richiede che si sia già verificata la cessazione di detto reato, nella specie costituita dallo scioglimento dei sodalizio, ricorrendo altrimenti, ed in via alternativa, la condotta di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. o il concorso esterno ex artt. 110, 416-bis cod. pen., a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 07, con riferimento a fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la condanna per concorso esterno con riferimento alla condotta costante di bonifica dei luoghi da eventuali microspie, prestata a favore dei capo dell'associazione, ancora in essere, ritenuta NDicativa di una disponibilità qualificata a vantaggio del sodalizio). Ritiene, di contro, il Collegio che meriti condivisione il più recente e oramai consolidato NDirizzo interpretativc, per cui è possibile prospettare il delitto di favoreggiamento personale con riguardo ad un'associazione per delinquere la cui permanenza sia in atto, sempre che il reato presupposto abbia raggiunto una soglia minima di rilevanza penale (Sez. 6, n. 33753 del 25/05/2023, Bulla, Rv. 285152 - 01). Si è precisato, negli arresti che ne sono espressione, che la distinzione tra i reati poggia essenzialmente sull'elemento sogoettivo-finalistico della condotta: è configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del 26 delitto associativo di cui 11I2r1, nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta daLeir?.icine Cii iuiae il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dahé, voi':2, di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa (Sez. 1, n. 48560 dei 04/07/2023, Occhipinti, Rv. 285461 - 01, con riguardo a fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa). Tali arresti si inseriscono nei solco di altre pronunce (tra cui, Sez. 1, n. 33243 del 07/05/2013, Borrelli, Rv. 256987 - 01), secondo cui il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento in quanto, nel primo, il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le NDagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre, nei secondo, egli si limita ad aiutare in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere !e investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. Guardando alla struttura delia fattispecie incriminatrice, il reato postula, invero, che la commissione del reato presupposto sia anteriore alla condotta di favoreggiamento, ma non anche che lo stesso abbia già esaurito i suoi effetti;
dunque, non è necessario che, come dedotto dalla difesa, l'auxilium intervenga post delictum nel senso NDicato dalla difesa, così come non è necessario che le investigazioni siano in essere. 5.1.4. Il reato di cui all'art. 378 cod. pen. è stato, dunque, correttamente ritenuto nella specie, in cui, a fronte di due soie condotte di ausilio, non è dato nemmeno prospettare - né lo ha fatto la difesa - che CI abbia agito con affectio societatis o da concorrente esterno de! sodalizio. 5.1.5. Le ulteriori censure difensive sono reiterative e aspecifiche e, attraverso il preteso vizio di motivazione, stimolano una diversa e, come detto, non ammissibile lettura de! compendio probatorio. Al contrario, la Corte di merito ha dato conte, con argomentazioni esaurienti e logicamente congruenti, de ricorrenza di pkirseni e solidi elementi dimostrativi: - dell'oggettività giuridica del reato contestato, che per certo non può ritenersi elisa dalla circostanza .che l'accompagnamento, con i! ruolo di staffetta, sia avvenuto, in una soia occasione, per i! solo percorso di andata da Palermo a IS;
- della piena consapevolezza, in capo all'agente, dell'attività ausiliatrice svolta in favore di persona di innegabile caratura criminale, in quanto capomandamento di IS, consapevolezza evinta dalle cautele adoperate e, soprattutto, dal 27 contenuto dei colloqui intenLeteet: tra Ficoioa.nte, suo padre ME CI (che era affiliato), e VI -ao ;:1, -ica nonché dai commenti fatti dalla madre dello stesso ricorrente (v, pag. 45 e 5.2. Le doglianze di cui ai secondo motivo., per quanto attiene alla eccessività della pena, alla mancata disapplicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sone eiterative ed aspecífiche, posto che vi è motivazione diffusa alle pagg. 49 e ss. della sentenza impugnata. Si è rammentato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve svolgersi in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen., da ciò derivando l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, salvi i casi di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Invece, la Corte d'appello ha ampiamente e ragionevolmente motivato la sua decisione sul punto. Sono stati disattesi i rilievi difensivi, formulati in appello, quanto al contributo grossolano e minimamente idoneo dal punto di vista criminogeno, ponendosi in evidenza la negativa personalità dell'agente„ -0.ravato da precedenti, le modalità professionali delle condotte, i Ch6 denotano dimestichezza ed abitudinarietà nel commettere reati. Quanto al dinego delle circostanze attenuanti generiche, si è sottolineata la mancata allegazione da parte- dei ricorrente di elementi che possano NDurre ad una revisione in melius, NDicativi di un segnale di ravvedimento. Deve al riguardo considerarsi che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi NDicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno li riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità dei reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risuitare all'uopo sufficiente (tra le molte, da Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, NO;
Rv. 279549 - 02). Non risulta, da ultimo, essere stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata né nella sentenza di condanna di primo grado (tant'è che la doglianza non è stata devoluta in appeilo), né. in quella di app2 ,3. 6. RI TE LA 6.1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 6.1.1. Il primo motivo è reiterativo di doglianze essenzialmente declinate in fatto e già disattese dalla Corte di merito con argomentazioni congrue e complete. 28 La sentenza ha ricostruito oi d c(i -e.ríte, quale persona di fiducia ed autista del capo mandamento Seiai-abba„ in E.Isiore del quale avrebbe compiuto attività di ausilio, di monitoraggio oo :lei territorio: attività tutte funzionali a consentire a costui di svolgere le proprie mansioni di livello apicale, partecipando a vertici e riunioni tra affiliati, in condizloni di sicurezza e massima riservatezza. Tali elementi ricostruttivi si fondano sue risultanze dell'attività captativa e sulle dichiarazioni del collaboratore SC CO, adeguatamente valorizzate in sentenza nella parte in cui il collaboratore riferisce che LA gli era stato presentato da BI in qualità di uomo d'onore; dichiarazioni, queste, valutate attendibili, perché CO non conosceva personalmente LA, con il quale non aveva interagito e che, dunque, non aveva alcun interesse ad accusare, ma ne ha, tuttavia, riconosciuto l'immagine fotografica. La sentenza evidenzia dunque, nel suo percorso argomentativo, in termini del tutto coerenti e logici, la non plausibilità delle dichiarazioni eteroprotettive di BI nell'escludere che LA fosse un soggetto affiliato. In ogni caso, in applicazione di principi consolidati, della mancanza di affiliazione va sminuita la portata dimostrativa.. È stato fatto corretto richiamo, ai.eigme.rdo, ai principi affermati da Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari,. Rv..281889- - 02, secondo cui, in tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione ritual.e non è per sé stessa NDice della partecipazione all'organizzazione, potendo rilevare come grave NDizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base dl.eonsolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. In tale arresto, la Corte ha enucleato una pluralità di elementi a.tal fine valutabili dal giudice, tra cui la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà dei contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme r;
tuali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, ia tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta. La sentenza impugnata ha :-specialmente valorizzato, elle pagg. 12 e ss., come dati significativi di intraneità del iricorrente: 1) la conversazione in cui egli riceve da IA direttive sulle richieste estorsive.da rivolgere all'imprenditore Burgio, unitamente ad una sorta di investi'w.ra a gestire i rapporti successivi con l'estorto; 2) ii commento dello stesso LA;
che si duole della difficoltà degli incarichi che gli sono stati reiteratamente affidati dai capo mandamento («sempre brutti travagghi»).. 29 Così pure, la Corte ha ritenuto cne cianotino consapevolezza, da parte del ricorrente, delle dinamici -se lo.erne all'organizzazione i contenuti dei colloqui intercettati tra AN e Noziiia, e;
apporti con esponenti di spicco dell'associazione, quali LI e NI, emersi dalle conversazioni ambientali che sono relative alia tentata estorsione ai danni dell'imprenditore PE (per la quale LA e SC sono stati separatamente giudicati). E si è poi adeguatamente precisato essere inconferente l'assenza di elementi per pervenire ad una chiara collocazione criminale del ricorrente nell'uno o nell'altro dei due gruppi criminali, di IS e di ON ZA, posto che i capi mandamenti, BI e IA, avevano dimostrato una fungibilità dei rispettivi ruoli. 6.1.2. È stato fatto, dunque, buon governo dei principi affermati da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01, secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche dei caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguirnento dei comuni fini criminosi. Dovendosi considerare che !a condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere è a forma libera e, può realizzarsi in forme e contenuti diversi, è sufficiente che, anche in modo non rituale, il partecipe si inserisca di fatto nel gruppo per realizzarne gli scopi (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 02). 6.2. Il secondo motivo è infondato. Il richiamo al notorio, quanto ai dato - anche sociologico - del carattere armato dell'associazione "cosa nostra", è. stato ritenuto del tutto legittimo dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo un orientamento consolidato, al quale il Collegio ritiene di dare continuità. In tema di associazioni di tipo mafioso storiche, per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, non è, invero, richiesta l'esatta NDividuazione delle stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennaie esperienza storica e giudiziaria, in quanto tali elementi ben possono essere considerati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori. Di qui il principio secondo cui, ne! caso in cui l'associazione contestata sia storicamente riconducibile a "cosa nostra", i! riferimento alla stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio, certamente conosciuto da chi rivesta una posizione di vertice nell'interno de: sodalizio) ;Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv, 284761 - 01). 30 Nella specie, la Corte di appello na neti-: NDividuato (in SI, Mangiapane e Di PI), gli esponenti dei sodaiizio di riferimento del ricorrente che avevano la disponibilità di armi o adciiritiura, la possibiliL di "rifornirsi di un arsenale" (così, testualmente, Di PI). 6.3. Il terzo motivo è genericamente formulato. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la sentenza ha analiticamente argomentato la ritenuta assenza dei presupposti per potere escludere la recidiva, valorizzando i precedenti relativi a reati della stessa NDole da cui il ricorrente è gravato, come connotati da particolare allarme sociale, sicché, avuto riguardo al tentativo di estorsione (non andato a buon fine solo per la materiale assenza del destinatario) che gli viene ascritto, certamente si tratta di precedenti che depongono per un'accresciuta capacità a delinquere ed una più accentuata pericolosità sociale. Sia in relazione al diniego di esclusione della recidiva che al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alcun elemento positivamente valutabile a favore del ricorrente risulta essere stato dedotto dalla difesa, mentre in senso ostativo, si è..posto in risalto, dalla Corte territoriale, l'inserimento del ricorrente nel circùito. mafioso con .piena condivisione dei suoi scopi. E si è altresì precisato come alcuna rilevanza sia dato attribuire al contegno processuale tenuto dal ricorrente, in quanto elemento invocato dalla difesa in termini dei tutto generici, senza specificare in che cosa tale contegno possa ritenersi meritevole di apprezzamento positivo. 7. Ricorsi PE ZO e SA AR 7.1. I ricorsi hanno ad oggetto i delitti di estorsione aggravata tentata e di estorsione aggravata ai danni di IE Lo RO, rispettivamente ascritti a ZO ed AR ai capi 9) e 10) della impugnata sentenza, in relazione alle condotte di intermediazione che essi posero in essere, in stretta successione cronologica, ai fini del recupero dei veicoli di cui !a predetta persona offesa era stata derubata. Pur trattandosi di reati diversi, si tratta di motivi logicamente connessi e possono essere trattati congiuntamente, perché pongono questioni in larga parte sovrapponibili. Essi sono fondati in relazione alle circostanze aggravanti ascritte a ZO, alla sola aggravante del metodo mafioso nel confronti di AR. 7.1.1. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, per cui difetterebbe la prova della idoneità della minaccia a coartare la volontà del soggetto passivo della ritenuta vicenda estorsiva,.è infondato. 31 La sentenza ha NDividuato;
aita stregua :.t,Le emergenze probatorie, il nucleo costitutivo dei delitti contestati, eestituito da: a) !a richiesta delle somme avanzate tanto dal ZO, quanto dail'AR, peii intermediazione che ciascuno avrebbe svolto ai fini del recupero dei veicoli sottratti, secondo la modalità tipiche del c.d. cavallo di ritorno;
b) la prospettazione che la corresponsione di tali importi costituisse condizione per la restituzione dei veicoli rubati, nel che deve leggersi la implicita minaccia della toro perdita. E' incontroverso l'orientamento per cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che estrinsecarsi in forma esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera NDiretta, ovvero implicita ed NDeterminata, purché sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete;
alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep.2013, Lavitoia, Rv. 254797 - 01). Senza cadute logiche si è argomentato dai Giudici di merito come la contiguità di Lo RO con figure apicali della organizzazione e la sua capacità di muoversi agevolmente in determinati contesti _criminali, al punto da essere NDagato per gravi reati, non valessero ad escluderne !a condizione di vulnerabilità rispetto ai ricorrenti, quale presupposto della consegu-ente coartazione psicologica, avuto riguardo: i) alla entità del pregiudizio che sarebbe derivato dalla perdita definitiva dei beni (un camion ed un escavatore), dato il toro rilevante valore economico;
ii) alla ferma intenzione, palesata dall'imprenditore, di riappropriarsene nel più breve tempo, data l'inerenza dei beni alla attività lavorativa. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, resta inconferente, ai fini della configurabilità del reato, ii dato * che l'iniziativa sia stata assunta dalla persona offesa, posto che la intermediazion3 ai fini del recupero del bene rubato, al di fuori dell'ipotesi di una attivazione nell'interesse esclusivo della vittima, e dunque puramente gratuita, integra essa stessa il reato, Le Sezioni Unite, con sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filar -do, Rv. 280027 - 03, hanno, difatti, statuito che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone non è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa dei creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. Da ultimo, non ha valore elidente della responsabilità l'estromissione del ricorrente ZO dall'affare, per iniziativa di ON VA TO e IP Di PI, posto che essa non dipese da una spontanea iniziativa da parte del primo - che sia possibile assimilare ad una desístenza rilevante ai sensi dell'art. 56 cod. pen. - bensì solo dalla eccessività della pretesa economica che egli aveva accampato per la mediazione (8000,00 euro). 32 Le questioni sulla mancanza O. I:rova Yesocnse economico, invece sviluppate nel ricorso sporto nell'inte-asse .j:rriparaa-.). , -sono, poi, essenzialmente declinate in fatto, e sottendono una a uzione delle emergenze istruttorie, come detto in questa sede non Consentita. 7.2. Il secondo motivo, attinente alla contigurabilità della aggravante di cui all'art. 416-bis. 1, nella doppia declinazione dei metodo mafioso e della finalità di agevolazione mafiosa, è fondato, ancorché solo limitatamente al profilo dei metodo nei confronti di AR. 7.2.1. Quanto all'utilizzo del metodo mafioso, la sentenza impugnata ha valorizzato essenzialmente le reazioni della vittima, che: a) non sporse mai formale denuncia de! furto, ma si rivolse, al fine di recuperare i beni, a persone di notoria appartenenza al circuito mafioso;
b) nel colloquio captato il 6 aprile 2016, intercorso con IO, ebbe a palesare la propria percezione della provenienza della minaccia da soggetti di elevato spessore criminale, al punto da affermare di non aver potuto replicare in termini risoluti ai ZO, quando gli aveva chiesto una cospicua somma di danaro, :n quanto - soggetti non meglio NDividuati - gli avrebbero fatto "saltare la testa". In ragione di questi elementi, la sentenza motiva che !e condotte del ZO e dall'AR, sebbene non estririsecatesi in comportamenti realmente minacciosi o violenti, furono nondimeno permeate della vis intimidatrice che tipicamente promana da formazioni criminali mafiose. Tuttavia, non hanno trovato -riscontro una serie di deduzioni difensive che inficiano la consequenzialità logica della ricostruzione come operata dai Giudici di merito. Anzitutto, la sentenza ha escluso che il furto abbia avuto matrice "mafiosa", tant'è che la restituzione dei mezzi rubati avvenne, da ultimo, senza la pretesa di alcun pagamento da parte degli autori, i quali furono intimoriti dall'interessamento alla vicenda di uomini di "cosa nostra". Né ZO, né imparato, nelle • proprie interlocuzioni con l'imprenditore, hanno evocato il sodalizio mafioso, la cui carica intirnidatoria certamente non poteva promanare dalla persona del ZO, il quale non era affiliato;
ma, a ben vedere, neanche l'intervento dell'associato con ruolo apicale, TO, il quale si adoperò per NDividuare ed agganciare i responsabili del furto secondo i criteri di competenza territoriale della consorteria, sembra deporre in tal senso, dal momento che tra la persona offesa e la criminalità organizzata locale vi era un rapporto di contiguità, dovuto a cointeressenze di natura economica. Le sentenze di merito attribuiscono, invero, o RO, una relazione di tipo sinallagrnatico con il clan, in forza della quale all'imprenditore era garantita protezione in cambio del coinvolgimento della famiglia, mafiosa locale in un consistente giro di affari. 3 3 È ben vero che ia circostanza ao ,,aalvence . i.eastione è configurabile anche in presenza dell'utilizzo di un trieeisane;
intimioatorio "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora i'associazione aie;
ae; :aggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avv -ettimen ..,:o rnatioso„ sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di vio;
enriL c minaccia (Sez. 5, n. 42651 del 03/10/2024, Ponticelli, Rv. 2.87238 - 01; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Di Caprio, Rv. 277182 - 01). Tuttavia, come questa Corte ha avuto modo di precisare, nel caso in cui il delitto di estorsione sia commesso con minaccia "silente" da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., !a quale è correlata al solo elemento della provenienza qualificata della condotta intimidatoria, ma non necessariamente quella di cui airart. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, ;a quale postula un'ulteriore esternazione, che deve essere - comunque - funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato. Ai fini dell'appiicabilità della . aggravanterdeve, ,dunque, sussistere un quid pluris rispetto alla carica intimidatoriapes,insita nella condotta estorsiva, che non può evincersi , dal- mero collegamento •d-ell'agente...con, ali ambienti della criminalità organizzata. L'avvalersi delle condizioni previste . dall'art. 416-bis cod. pen. è nozione che si determina avendo riguardo ai„ profili costitutivi dell'azione propria dell'associazione di tipo mafioso, consistenti nell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano (Sez. 6, n. ,1783,del,29/10/2014, dep. 2015, Barilari, Rv. 262093 - 01), sicché, ove fatto si svolga in contesti di contiguità mafiosa, non è dato attribuire alle minacce insite nella condotta estorsiva, automaticamente, carattere obiettivo di impiego del metodo mafioso, con accrescimento dell'effetto di coartazione psicologica nella vittima, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze orevaricatrici di un gruppo criminale mafioso. Tali peculiari connotazioni della nnetodologia di azione, richieste dalla aggravante - che, in tale declinazione, ha natura .oggettiva - non, sono ricostruite in sentenza, che deve essere perciò annullata su;
punto con assorbimento, quanto ad AR, dei motivi inerenti alla dosimetria della pena - demandandosi al giudice del merito nuova valutazione, da operare nel rispetto delle coordinate esegetiche sopra NDicate. 7.2.2. In relazione alla finalità agevolativa dell'associazione mafiosa locale, la sentenza è non meno assertiva, con riguardo alla condotta attribuita a ZO;
è adeguata, invece, con riferimento a AR. 34 7.2.3. Deve premettei si arte, oocac -A:abilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8545 del 19/12/2619 : 2ù20, Chioccini, Rv. 278734 - 01, la circostanza aggravante dell'aver agito a ine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso - ora trasfusa ne:la previsione di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. - ha natura Soggettiva, in quanto inerisce ai motivi a delinquere;
dal che discende che essa si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe;
in ossequio al principio di offensività, l'intenzione dell'agente deve avere pur sempre una connotazione di carattere oggettivo, come si era, del resto, già ritenuto per l'aggravante della finalità di terrorismo, sul rilievo che tali connotazioni si pongono «quali misuratori della specifica offensività, e quali garanzie di un ordinamento che, per necessita costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell'intenzione e del tipo d'autore» (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260077). Specificamente, quel che la disposizione richiede, perché sia integrata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, è la presenza del dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi, essendo . estensibile al concorrente_ non partecipe di tale connotazione agevolativa della condotta, ove egli, ne sia almeno consapevole, secondo la previsione generale dell'art. 59, secondo comma, cod. pera, nella parte in cui attribuisce all'autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute. La funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe deve, in definitiva, .essere oggetto almeno di rappresentazione, se non di volizione, che è aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può identificarsi nel mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe «a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta». Di qui il principio, sancito dalla Sezioni Unite, che l'aggravante è caratterizzata da dolo intenzionale e, nel reato concorsuale, si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità». 7.2.4. Nel caso di specie, la Corte di appello ha argomentato l'esistenza dell'aggravante, quanto .al ZO, dalla circostanza che questi pretese per sé una quota della somma domandata perla restituzione de! veicolo, da valere per la intermediazione prestata ai fini del recupero presso i soggetti che avevano rubato il camion, significando che agli .stessi sarebbe stato conferito il maggior importo. Avendo, tuttavia, i Giudici dei merito escluso che gli autori dei furto fossero esponenti della associazione mafiosa, tale affermazione non è conducente ai fini della ipotizzata preordinazione agevolativa. 35 La consapevolezza della iinaii`,1 ajf-2lioie è. stare, poi, ulteriormente desunta dall'avere ZO presenziato cc ',/ittima con il capo mandamento TO. L'argomento prova troppo, non essendo stati riportati i contenuti di quel colloquio, sì da potersene desumere che il ricorrente fosse consapevole della destinazione di quell'importo ad avvantaggiare l'associazione criminale e non il singolo suo esponente;
né appare coerente, al riguardo, il richiamo all'intervento del capomandamento Contorno, il quale rimproverò ZO per la esorbitanza della sua pretesa, posto che da tale reato il primo è stato assolto perché ritenuto estraneo ai fatti. Sul punto la sentenza deve essere annullata per nuova valutazione, da compiere nel rispetto delle linee esegetiche suNDicate. 7.2.5. Al contrario, la motivazione è congrua in rapporto alla posizione di AR, essendosi dato atto di come !o stesso abbia preso parte attiva alle diverse fasi della dinamica estorsiva collegata alla restituzione degli automezzi rubati. Egli è intervenuto sia nella fase prodromica della pattuizione del corrispettivo illecito, sia in quella successiva della ,percezione dell'ultima parte dell'importo del quale Lo RO , e,ra „rimasto debitore, In particolare, la sentenza chiarisce, senza discrasie logiche come, intervenuto per sbloccare la trattativa intrapresa con la mediazione di ZO, arenatasi per l'esorbitanza della pretesa di questi, AR avesse propiziato il pagamento di 2000,00 euro in favore di soggetti differenti dagli autori del furto - che avevano desistito da ogni pretesa - dunque, all'evidenza, in favore della organizzazione, ed aveva rappresentato, nei colloqui captati, le difficoltà in cui si dibatteva al momento il consorzio criminale («noialtri purtroppo non possiamo mangiare per ora»), da ultimo percependo il pagamento di 700,00 euro per la sua attività di mediazione direttamente dall'affiliato Di Lisa. 7.3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo nell'interesse di ZO possono essere trattati congiuntamente perché logicamente connessi. 7.3.1. La difesa ha dedotto, in prírnis, il difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, per essere state ritenute le aggravanti di cui all'ad, 62g, comma secondo, in riferimento all'art. 628, comma primo, n.1) e n. 3), cod. pen., in difetto di regolare contestazione. In rapporto alla correttezza della contestazione, che costituisce uno dei cardini del contraddittorio, funzionale al migliore esercizio delle prerogative difensive, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che le aggravanti non possono ritenersi legittimamente contestate.e non possono essere ritenute in sentenza dal giudice, qualora non siano esposte nell'atto di imputazione, ove si tratti di circostanze valutative e non autoevidenti;
orientamento consolidato dalla 36 (1, pronuncia delle Sezioni 1.in;.e n. )_49e aei 1/()4/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01, in tema di fattispecie agwavaie dei reato i'also di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen. ; relativa alla e3cura fidecente dell'atto. Si è, in particolare, rilevato che, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano vaiorizzati comportamenti NDividuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (v., tra le altre, Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279335 - 01, che ha ritenuto che fosse stata validamente contestata l'ipotesi di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen. mediante l'originaria NDicazione, nel capo di imputazione, de;
danno di rilevante gravità rappresentato dall'importo complessivo delle cambiali consegnate dall'imputato alla persona offesa in cambio del ritiro di un'istanza di fallimento, in seguito disconosciute e non onorate alla scadenza). Nella specie, la censura sul difetto di contestazione non coglie nel segno, posto che, con l'NDicazione dei riferimenti normativi veniva inequivocamente evocata la provenienza della minaccia da più persone riunite e la riferibilità della condotta a persona appartenente ad associazione mafiosa. 7.3.2.È invece fondato rilievo difensivo secondo il quale difetta una adeguata motivazione sugli elementi costitutivi di entrambe le aggravanti. 7.3.3. In relazione alla aggravante delle più persone riunite, come chiarito dal Massimo Collegio nornofilattico proprio in relazione al reato di estorsione, essa richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01), giustificandosi il maggior carico sanzionatorio solo laddove, in ragione della contestuale presenza, espressa in tale, ben NDividuato segmento della condotta criminosa, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da ehminarne o ridurne la forza di reazione. Dunque, una aggravante che non si esaurisce nei mero concorso di persone, come sembra, invece, ritenere la Corte di appello, che sul punto si è limitata ad argomentare che la condotta va ascritta a! ZO in concorso con altre persone. La motivazione resta, dunque, generica, posto che i concorrenti non sono mai stati identificati, né alcunché è precisato in relazione al loro contributo alla condotta intimidatrice, di modo che non è _dato escludere che si sia trattato di un apporto meramente morale, espresso in forma di istigazione o determinazione, come tale non rilevante ai fini che qui interessano. 7.3.4. Anche con riferimento alla ulteriore aggravante, relativa alla riferibilità della minaccia ad un appartenente ad associazione di stampo mafioso, 37 la sentenza è assertiva. S iini. ad s :i'errna; ii confronto avuto dal ZO con Lo RO, alla presenza ce i elaaaffia), abbia rigenerato nella persona offesa la convinzione della appartenenza di l;
za aiie associazione mafiosa, con ciò confondendosi l'appartenenza, quale reqp..iisito oggettivo, con la percezione di un potenziale intimidatorio che, invece, da tale appartenenza può anche prescNDere e che costituisce, come detto il sost -rato oggettivo della aggravante di cui all'art. 416-bis.1, declinato nella formula del metodo. 7.4. Il terzo motivo del ricorso nell'interesse di AR è infondato nei limiti che si precisano. La motivazione adottata, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è congrua. In termini stringati, ma esaustivi, il diniego di elementi di mitigazione del trattamento sanzionatorio è stato correlato all'entità del profitto conseguito dall'agente, rimarcandosene il coinvolgimento sia nella fase prodromica che in quella esecutiva della vicenda estorsiva;
e si è precisato come non possano costituire elementi di attenuazione della pena né la lontananza dei fatti, né le condizioni fisiche dell!imputatoffetto,-da-obes-ità severa. Va rammentato che, al fine di : ritenere o ,escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può !imitarsi a prendere M esame, tra gli elementi NDicati dall'art. 133 cod..pen., queiio che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, : sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (tra le tante, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, NO, Rv. 279549 - 02). Resta assorbita nel disposto annullamento ogni altra questione afferente alla dosimetria della pena. &RI CE LI 8.1. Il ricorso è infondato, ma è maturata la causa estintiva della prescrizione. 8.2. Il ricorso è infondato, .quanto aL primo motivo, vertente sulla integrazione della condotta di intermediazione ascritta al ricorrente. Rinviando a quanto anticipato riel ricorso CR, deve osservarsi, con riguardo alla specifica posizione dei ricorrente, che la sentenza di appello ha diffusamente ricostruito le attività espletate dal _LI, al fine dei piazzamento di una partita di stupefacente pervenuta;
n Sicilia dalla Campania. Non è, per vero, neppure contestato che LI abbia preso parte all'incontro con CR e con gli importatori campani preordinato alla consegna della sostanza, né che abbia intermediato tra i fornitori e l'acquirente rimasto ignoto. 38 Anche con riguardo al ricovere.e, dedde,oni difensive si incentrano sulla circostanza che, essendo stato d etto in arcesto l'acquirente, LI non abbia potuto condurre a buon fine la media.une. Itte:sì difensiva, egli non avrebbe mai acquisito la disponibilità dello stupefacente, sicché la sua desistenza, inquadrabile nell'alveo applicativo dell'art. 56 cod. peri., avrebbe dovuto condurre al proscioglimento. Le svolte censure sollecitano, tuttavia, una rivalutazione del compendio istruttorio, al di là dei limiti ontologici propri del giudizio di legittimità, come in precedenza richiamati (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.283370 - 01). Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, nella fase in cui LI si è defilato, si era già concretizzato un accordo definitivo in relazione alla qualità, alla quantità e al prezzo dello stupefacente, tra CR, SO e í fornitori campani, cui aveva fatto seguito l'arrivo del veicolo in cui la sostanza era stata occultata. Come già osservato nei confronti dei correi, l'"offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nei momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, NDipendentemente dall'accettazione dei destinatario, a condizione, che si tratti di un'offerta collegata ad una :k,3ffettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per talea intendendosi ,da possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716 - 01), sicché è evidente che, a tali fini, non è necessario che alla offerta abbia fatto seguito la materiale accettazione, che perfeziona la transazione. Allo stesso modo, è principio consolidato quello secondo cui integra il reato di intermediazione per la cessione di sostanza stupefacente, nella forma consumata, e non tentata, a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'attività svolta per procurare a terzi una partita di droga, risultando NDifferente se materialmente questa sia o meno consegnata ai destinatari (Sez. 3, n. 38535 del 12/05/2015, Rv. 264633 - 01) e ciò perché,. tra le condotte illecite descritte nella norma incriminatrice, rientra anche quella di procurare ad altri, con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi, ed il reato si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità-a procurare ad altri droga, sempre che ne abbia la disponibilità, pur mediata (Sez, 6, n. 46367 del 11/10/2023, Rv. 285882 - 01). In applicazione di tali coordinate esegetiche, si è osservato dai Giudici di merito che, essendosi verificato l'incontro tra i sonetti precitati, in cui avvenne la materiale consegna dello stupefacente, il LI aveva acquisito la disponibilità almeno mediata della sostanza. Elementi di riscontro a tale i-C:ostruzione- si evincono dalle conversazioni intercettate in cui CR e NO discutevano delle iniziative da assumere a carico 39 dello stesso LI, in seguito aita aua uscita di acena, e valutavano, in particolare, la possibilità di addossargli i ciel viaggio, ovvero quelle inerenti alla detenzione del corriere ove mai;
osse stato tratto in arresto sulla via del ritorno con il veicolo carico. 8.3. Alla luce di quanto precede, non si delineano nella specie ragioni di proscioglimento nel merito che abbiano carattere di evidenza, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sicché va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. Il reato si è, invero, consumato nei dicembre 2015, sicché, avuto riguardo alla esclusione della recidiva qualificata e della aggravante relativa alla finalità di agevolazione della associazione mafiosa, già operata dal Giudice di primo grado, e, tenuto conto della pena edittale massima prevista per la fattispecie contestata, il termine di prescrizione è pari ad anni 6, aumentato a 7 anni e 6 mesi in ragione degli atti interruttivi. Tale termine, tenuto conto dei periodi di sospensione verificatisi dal 3 ottobre 2023 al 30 ottobre 2023; dal 21 dicembre 2023 al 13 febbraio 2024; dal 14 febbraio 2024 al 12 marzo 2024, per complessivi 108 giorni, è decorso nel settembre 2023. RI IO SO ..•. 9.1.11 ricorso è inammissibile.: 9,2.SO ha definito i! giudizio di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accedendo al concordato sui motivi. I motivi in questa sede proposti vertono sulla assenza di motivazione in merito alla responsabilità del ricorrente ed al rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sono stati odgetto di rinuncia, sicché in virtù degli art. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pan., ne va dichiarata l'inammissibilità. La rinuncia ritualmente effettuata, quale atto abdicativo di natura processuale, ha, difatti, effetti preclusivi dell'ulteriore progressione processuale, in quanto determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata in relazione ai capi che ne sono stati oggetto. Pertanto, -poiché, ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravarne ai . soli punti della -decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, i! giudice di appello non può prenderli in considerazione;
e neppure può farlo i! giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, attesa la natura irrevocabile di tutti i negozi processuali, ancorché abbiano struttura unilaterale. Di qui il principio, affermato da questa Corte regolatrice in ripetuti arresti, secondo il quale i ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. è. ammissibile solo ove si deducano motivi relativi alla 40 formazione della volontà della oirt ai acere ai concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richieaa.: jd contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono preciuse ie oouilanze;
-.daJve ai motivi rinunciati, ma anche quelle che ineriscano alla mancata :/alutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. perì- e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei iimiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (tra le tante, si vedano Sez. 1, n. 50710 del 10/11/2023, Mangiacotti, Rv. 285655 - 01; Sez. 6, n. 23614 del 18/5/2022, 'Ferrigno, RNI. 283284 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). 9. PE ON 9.1. Il ricorso è infondato. 9.2. La difesa ha contestato, in relazione al reato di cui al capo 16), l'idoneità ed univocità degli arti, posto che i: ricorrente si sarebbe limitato a comunicare, in una unica occasione, alie persone offese, in particolare a AR TT, che il capoclan IN IA voleva parlare con lui. Il ricorrente ha, inoltre, sollevata.quesponi in relazione alla prova, evidenziando: -) le contraddizioni che inficiano: le sommarie informazioni rese dalle persone offese e dalle persone informate dei fatti in data 15 dicembre 2018; -) le anomale modalità procedurali con cui, in tesi, esse sono state raccolte, che ne avrebbero inficiato spontaneità e genuinità; -) gli elementi di contraddittorietà con il contenuto della registrazione tra presenti effettuata dai fratelli TT, a colloquio con ON e con CA. Le plurime questioni sono inammissibili perché, attraverso il vizio di motivazione, sollecitano una differente valutazione delle risultanze istruttorie. La vicenda è ricostruita, con motivazione logica e completa, alle pagg. 97 e ss. della sentenza impugnata e, a fronte di ciò, si insiste per una valutazione atornistica della richiesta di colloquio di cui si è fatto latore BU, la quale si inserisce nella sequenza delle richieste estorsive rivolte alle persone offese per la c.d. messa a posto del cantiere, siccome formulata in stretta successione cronologica con quella avanzata dal correo CE CA, reggente della famiglia di Misiimeri, che era stato allontanato dalle persone offese.: stesse con la minaccia di denunciarlo. La reazione neutra, di mera presa d'atto, assunta da BU a fronte della minaccia di denuncia dei TT non elide la valenza dei contributo causale dato dai ricorrente alla realizzazione collettiva. E, dei resto, da un lato il ricorrente non introduce una spiegazione diversa della sua iniziativa, in ordine alle ragioni per cui IA volesse il colloquio con gli imprenditori;
dall'altro la riconduzione della 41 somma richiesta alle esigenze a, aostegna ai carcerati, non lascia adito a dubbi sulla matrice mafiosa della condotte. Si tratta di doglianze che, all'evidenza. non sono consentite, in quanto sollecitano l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che il ricorrente deduce come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito 10.RI PE CI 10.1. Il ricorso, che consta di un unico articolato motivo, è fondato per quanto di ragione. 10.2. È infondata la deduzione di travisamento probatorio in relazione alla utilizzazione che la Corte di appello avrebbe fatto, ai fini della condanna per il delitto di favoreggiamento personale di cui al capo 17), di una informazione insussistente, non emergente dal compendio probatorio. La dogiianza è riferita, in particolare, alla argomentazione, che si legge in sentenza, secondo la quale CI si sarebbe rivolto alle Forze dell'ordine esclusivamente per ragioni di conve.nienza ed opportunità, posto che la mancata denuncia del furto di pannelli fotovoltaici importa sanzioni di diversa natura, tra cui la revoca degli incentivi conseguiti. Intanto, deve osservarsi che si è in presenza, più che di un dato probatorio non emerso dai materiali cognitivi acquisiti in giudizio, di un ragionamento inferenziale compiuto dalla Corte di merito - peraltro in termini di mera plausibilità - sulla base di provate massime di esperienza e della normativa, anche di livello secondario, che disciplina l'erogazione degli incentivi statali alla produzione di energia con fonti rinnovabili, vigilata dal Gestore dei Servi Elettrici. Devono, poi, anche qui ribadirsi i limiti alla deducibilità del vizio di travisamento della prova in presenza di una c.d. doppia conforme, sicché la censura resta monca, non avendo il deducente prospettato la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato rnotivazionale sottoposto a critica. Rectius, tale rilevanza dimostrativa dell'ipotetico travisamento, pur allegata, non è fondatamente sostenuta. A ben vedere, la Corte di appello, nella propria ricostruzione, non ha sminuito le molteplici circostanze evidenziate dalla difesa rivelatrici del notevole attivismo da parte del CI nel denunciare il subìto furto alle Forze dell'ordine e il suo interesse a recuperare il bene per le vie legali, tra cui: a) la dettagliata circostanziata segnalazione dallo stesso effettuata ai Carabinieri del NORM nell'immediatezza della sottrazione dei pannelli solari;
b) la denuncia, formalizzata ai carabinieri di IS il giorno successivo;
c) l'acquisto e l'installazione di nuovi pannelli solari qualche giorno dopo;
42 d) l'assenza di contati:: : nelle;
imedia ,.za del furto, con AN, CI e Merenda;
e) l'iniziativa assunta dai AN, cric cliiarnò ai telefono CI prospettandogli la possibilità di recuperare i - predetti impianti, stando al contenuto della interlocuzione telefonica. Piuttosto, v'è da osservare che l'attivazione di CI per le vie legali - a prescNDere dalle finalità per cui venne operata - non è affatto incompatibile con la parallela richiesta di intervento rivolta dal ricorrente al cugino, CE AN, contiguo agli ambienti malavitosi locali, al fine di ottenere la restituzione, attraverso un diverso canale, della refurtiva. Con il lamentato travisamento, la difesa sembra volere piuttosto sminuire gli elementi dimostrativi della estorsione, nella forma del c.d. cavallo di ritorno, di cui CI sarebbe stato vittima, quale reato presupposto del favoreggiamento. Nella stessa ottica, si è argomentato che l'intervenuto acquisto dei pannelli ex novo, da parte di CI, avrebbe depotenziato ogni interesse dello stesso al recupero di quelli furtivi. Per contro, le ragioni della parallela -attivazione del ricorrente per le vie legali al fine di ottenere il recupero del bene - seppure fossero state ricostruite in termini assiomatici dalla Corte-cli appello, e così non è stato - non valgono a disarticolare il ragionamento probatorio fondato sui contenuti delle intercettazioni riportate alle pagg. 54 e ss. della sentenza impugnata, tra AN, ME e CI e, in particolare, sulla offerta da parte dello stesso CI del pagamento di una somma, fino a 5000,00 euro, pur di ottenere la restituzione dei pannelli fotovoltaici, cosicchè le censure difensive al riguardo risultano aspecificamente formulate. Non è dunque sconfessato il carattere omissivo e reticente, come congruamente argomentato in sentenza, delle dichiarazioni rese dallo stesso CI agli inquirenti e la loro potenziale idoneità ad intralciare il corso delle NDagini nei confronti degli autori del furto. 10.2. Non appare, di contro, stringente a motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta finalità di agevolazione mafiosa. La Corte non ha considerato che l'affiliazione di CE AN - cugino del ricorrente e suo esclusivo interlocutore nei colloqui telefonici protesi al recupero del bene - al sodalizio che, stando alla contestazione, sarebbe destinatario della agevolazione, è ancora sub La Seconda Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 30446 emessa il 20 maggio 2024, prodotta dalla difesa, ha difatti annullato con rinvio la condanna, demandato alla Corte di merito di verificare l'esistenza di NDicatori idonei, di natura oggettiva, del contributo fornito dal AN stesso, in termini di costante messa a disposizione 43 IJ Presid nte in favore della organizzazione ! per 'a'itoazione del programma criminale, ritenendo inesaustiva la motivaviono offerta ri•;a Corte di appello. Non risulta neppure spiegato neila zenz:enza knpugnata, a fronte di una specifica deduzione della difesa sui punto, per quali ragioni CI, pur se a conoscenza di una generica mafiosità degli autori del furto, avrebbe inteso agevolare, con le sue dichiarazioni reticenti, eteroprotettive nei confronti di coloro che si interessarono al recupero, il sodalizio mafioso. In relazione a tale aggravante la decisione deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte di appello per nuova valutazione, da compiere nel rispetto delle NDicate direttrici esegetiche. 11. Alle statuizioni di rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a quelle di inammissibilità anche la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma che si ritiene equo determinare nella misura NDicata in dispositivo
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata-nei confronti di LI CE e di NO CE perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CR .) IO e di Di FE ND in relazione al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sui punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto i ricorsi di CR e di Di FE. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZO PE limitatamente alle ritenute aggravanti, nei confronti di AR SA limitatamente all'aggravante dei metodo mafioso e nei confronti di CI PE in relazione alla residua aggravante e al connesso trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della ,Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto i ricorsi di ZO, di AR e d CI. Rigetta il ricorso di LA TE e di ON PE e li condanna ai pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IL CL, di SO IO e di TA RR, che condanna ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso, il 15 luglio 2025 Il C iisigliere estensore
2. Picco;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35666 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 15/07/2025 udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso chiedendo dichiaracsi inammissibili i ricorsi di RR TA, CL CI, SA AR, IO SO, PE ON e rigettarsi i ricorsi di IO CR, TE LA, PE ZO, CE LI, CE NO, ND Di FE, PE CI;
uditi i difensori, avv. IP Maria Galiina in difesa di TA, ZO, NO, anche in sostituzione dell'avv. Sinatra in difesa di LI e Di FE;
avv. Tommaso De Lisi in difesa di CR;
avv. Raffaele Bonsignore in difesa di LA;
avv. ON Di Lorenzo in difesa di CI;
avv. ME La Blasca in difesa di PE ON;
i quali hanno illustrato i motivi dei rispettivi ricorsi, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare della stessa città il 23 maggio 2024 nei confronti di IO CR, RR TA, CL CI, TE LA, PE ZO, SA AR, CE LI, CE NO, IO SO, ND Di FE, PE ON e PE CI, riduceva la pena inflitta a IO SO, su concorde richiesta delle parti, ad anni 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, confermando - per quanto di interesse - le condanne inflitte agli altri imputati per i reati di cui agli artt. 416-bis, 378, 629, 455 cod. pen., 73 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 come loro rispettivamente ascritti nell'editto accusatorio. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati, con atti a firma dei rispettivi difensori, nei quali sono dedotti i motivi di seguito sintetizzati nei limiti in cui è necessario ai fini della motivazione. 3. RI nell'interesse di IO CR (avv. Tommaso De Lisi) 3.1. Inutilizzabilità ex art. 407, comma 3, e 191 cod. proc. pen. di attività di NDagine. La Corte non ha dato alcuna risposta alle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con i decreti n. 1829/2015, n. 1828/2015, n. 1738/2016, n. 1739/2016, n. 243/2015, per inosservanza del termine di durata massima delle NDagini preliminari, in relazione ai capi 6) e 7) della rubrica. 3.2. Omessa motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la recidiva, come riqualificata ai sensi dell'art. 99, comma quarto, prima parte, cod. pen. 3.3. Omessa motivazione quanto alia mancata esclusione della recidiva reiterata generica. 3.4. Omessa motivazione in relazione alla lamentata eccessività della pena base di anni 4 di reclusione, stabilita per il reato di cui al capo 7), in violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e comunque non proporzionata alla gravità del fatto, così da risultare non conforme al finalismo rieducativo sancito dall' art. 27 Cost. 3.5. Omessa motivazione in relazione all'aumento di pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 3000,00 di multa irrogato a titolo di continuazione con il reato di cui al capo 6), in violazione delle coordinate interpretative tracciate dalla sentenza delle Sezioni Unite "Pizzone", 3.6. Violazione delle regole di valutazione della prova NDiziaria di cui all'art. 192, cod. proc. pen. e della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, in relazione al reato di cui ai capo 6) della rubrica. Non essendovi stato sequestro di sostanze stupefacenti, la Corte di merito avrebbe dovuto operare una valutazione rigorosa degli elementi a carico, respingendo con motivazione analitica l'alternativa prospettazione della difesa, secondo cui, nei colloqui captati, gli interlocutori si erano riferiti non a sostanze stupefacenti, bensì a materiale pirotecnico. 3.7. Violazione delle regole di valutazione della prova NDiziaria di cui all'art. 192, cod. proc. pen. e della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, in relazione al reato di cessione di stupefacenti di cui ai capo 7) della rubrica. Trattandosi di droga "parlata", ia Corte di merito avrebbe dovuto assolvere all'onere di analitica motivazione, richiesto in tale evenienza. Erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che fosse intervenuto tra ie parti un accordo definito in ordine alla quantità e al prezzo;
di contro, vi sarebbea statq, al più, l'offerta in vendita di sostanza stupefacente, che intanto acquista penale rilevanza in quanto l'offerente abbia la disponibilità, ancorché non immediata, della sostanza stessa, disponibilità della quale, nella specie, non sarebbe stata data prova. 4. RI Corrz: ,2c,, TA (avv. IP Maria Gallina) 4.1. Erronea appiicazione di legge, in relazione all'art. 628 cod. pen., e vizi di motivazione in relazione ai reato di rapina di cui al capo 13). L'affermazione di responsabilità è fondata in via esclusiva sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, che sono tuttavia sfornite di eiementi di riscontro. Non è stato accertato che le conversazioni captate tra il ricorrente ed il suo congiunto, che risultano di tenore equivoco;
avessero ad oggetto il telefono rubato alla persona offesa, né si e proceduto a sottoporre a quest'ultima l'immagine fotografica del ricorrente per iì r;
conoseimerno. 4.2. Erronea applicaziene d eq,.-jge„ reiazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. proc. pen., e vizi di motivazione L'aumento di pena, in misura di dui.. anni oli reclusione, applicato a titolo di continuazione esterna dal primo Giudice, è eccessivo anche in ragione del ridimensionamento del fatto conseguito alla esclusione delle aggravanti originariamente contestate. 5. RI CL IL (avv. laria Teresa Nascè ) 5.1. Inosservanza di legge e vizi di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatto in termini di favoreggiamento personale. I Giudici di merito hanno ritenuto inteorato il delitto di favoreggiamento - esclusa l'aggravante di cui all'art. :od. pen, e riqualificata la recidiva sub art. 99, comma primo, cod. pen, - in mancanza di un solido compendio dimostrativo degli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo;
previsti dalla fattispecie incriminatrice. La condotta ascritta al ricorrente non ha, invero, intralciato le attività di accertamento di reati o di identificazione dei relativi autori ed era comunque astrattamente inidonea a sviare le investigazioni. Le riprese video eseguite dalla. polizia giudiziaria documentano esclusivamente il tragitto percorso dall'imputato, da Palermo in direzione di IS, in auto che precedeva quella condotta dal padre di lui, ME CI, e sulla quale era trasportato il capomandamento OR IA. Tuttavia, tra le autovetture e i loro rispettivi occupanti non è stato registrato durante il tragitto alcun contatto e la autovettura condotta da CL CI non risulta aver sostato presso l'abitazione del pregiudicato Carlo Noto, ove IA ha incontrato i sodali, né avere atteso il detto capomandamento per accompagnarlo in sicurezza durante ii percorso a ritroso. Le intercettazioni ambientali tra CI e i suoi genitori appaiono generiche e prive di efficacia dimostrativa della consapevolezza in capo al primo dell'attività ausiliatrice nei confronti di un soggetto ricercato per il reato di associazione mafiosa. 5.2. Inosservanza o erronea applicazione di legge, con riferimento all'applicazione della recidiva di cui all'articolo 99, comma primo, cod. pen, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto ai reato di spendita di monete false di cui all'articolo 455 cod. pen., in cui è stata riqualificata i'originaria fattispecie, è stata applicata la pena di tre anni di reclusione che risulta disancorata dalla concreta offensività della condotta, mentre sarebbe stata adeguata una pena contenuta nel minimo, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti genwicile nei!a massima estensione consentita. È stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni, senza argomentare sulla pericoiosità del soggetto, che non è gravato da pregiudizi penali e non risulta aver tenuto condotte riprovevoli o violente. 6. RI TE LA (avv. Raffaele Bonsignore) 6.1. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all'assoc;azione mafiosa "cosa nostra", mandamento di IS - ON ZA. La Corte di merito ha svilito il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IP BI, già co-reggente del mandamento, il quale ha escluso che l'imputato fosse un affiliato e ha riferito che lo stesso aveva solo lavorato alle sue dipendenze ed aveva conosciuto, suo tramite, il capomandamento IA, il quale se ne era avvalso, avendo necessità di un autista per i suoi spostamenti per l'età avanzata, aggiungendo che io stesso era rimasto coinvolto in incresciose vicende giudiziarie solo a causa della sua intraprendenza e della sua giovanile esuberanza. Le condotte specificamente NDividuate nei provvedimento impugnato non sono rivelatrici di un organico inserimento del LA nel sodalizio, né di un ruolo operativo funzionale alla realizzazione dei suoi scopi. La responsabilità dei ricorrente è stata ritenuta sulla base di dati equivoci, anche per quanto attiene alla sua identificazione, restando persino incerta la sua collocazione nell'uno o nell'altro dei mandamenti "confederati" di IS e ON. Burgio, persona offesa della estorsione che, quale reato fine, viene ascritta al ricorrente, ha chiarito di avere intrattenuto con lo stesso rapporto di natura meramente lavorativa (inerenti al montaggio mobili). Il collaboratore CO, che ha, di contro, NDividuato LA come "uomo di onore", ha precisato che fonte della sua conoscenza è stato lo stesso BI, sicché, stante il contrasto tra le rispettive dichiarazioni, la Corte avrebbe dovuto spiegare le ragioni della preferenza accordata a quelle del primo. 6.2. Violazione di legge in relazione all'articolo 416-bis, comma quarto, cod. pen. e vizi di motivazione. La sussistenza dell'aggravante è stata ritenuta in ragione del dato sociologico- criminale, che "cosa nostra" è un sodalizio armato, e della disponibilità di armi da fuoco da parte di alcuni degli affiliati (SI e Di RI), mentre sarebbe stato necessario dimostrare che le armi erano a disposizione dei compartecipi del gruppo. 6.3. Violazione di legge 62-bis, 99 e 133 cod. pen. La Corte di merito non ha ToÌato cii alla richiesta di esclusione della recidiva né in ordine alia entità dell'aumento stabilito per tale aggravante, e neppure ha enunciato i motivi posti a fondamento dei mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 7. RI PE ZO (avv. IP Maria Gallina) 7.1. Erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 56, 110 e 629 cod. pen. e motivazione manifestamente ii:ogica in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione tentata di cui al capo 9). Difetta la prova della idoneità della minaccia di non restituzione degli automezzi rubati a coartare la volontà del soggetto passivo, posto che Lo RO era un imprenditore che aveva cointeressenze illecite con ambienti criminali mafiosi ed era vicino al sodale, con ruolo apicaie, TO e, dunque, versava in posizione che non può dirsi di "minorazione psEcologica" rispetto agli autori del delitto. Il ricorrente sarebbe intervenuto ai fini del recupero dell'automezzo rubato su richiesta della stessa persona offesa, per essere infine estromesso dalla trattativa dai referenti dell'associazione, TO - a cui Lo RO si era rivolto nella immediatezza allo scopo di recuperare il veicolo - e Di PI. 7.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed omessa motivazione ai rilievi difensivi. La Corte territoriale muove dall'errato presupposto che il furto sia stato perpetrato in un contesto mafioso;
di cu il ricorrente farebbe parte, e ciò pur non essendo stato identificato l'autore del furto né accertata l'affiliazione di ZO al sodalizio imperante sul territorio. 7.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per essere stata ritenuta l'aggravante di cui al secondo comma dell'art 629 cod. pen. con riguardo alle due ipotesi di cui all'art. 628, comma terzo, riportate sub nn. 1) e 3), in difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. La Corte ha illogicamente argomentato che l'omessa contestazione non abbia determinato alcuna lesione del diritto di difesa, non avendo incidenza alcuna sulla pena irrogata, essendo stata parimenti contestata l'aggravante di cui all'art. 7 d. Igs. n. 152 del 1991. In ogni caso, non potrebbe ritenersi integrata l'aggravante delle più persone riunite, perché non si è mai neppure pervenuti alla identificazione degli autori della richiesta. La sentenza impugnata ha poi valorizzato, quanto alla prova della finalità agevolativa della associazione perseguita dall'agente, le affermazioni di PE 6 Contorno, associato in posiziore. apicais, traasciando tuttavia il dato che quest'ultimo è stato assolto ÍA medesima imputazione perché estraneo ai fatti. 7.4. Violazione di legge relazione agii artt, 628 e 629, comma secondo, cod. pen., per avere la Corte di merito riconosciuto l'aggravante della provenienza della minaccia da soggetto facente parte di un'associazione a delinquere ex art. 416-bis cod. pen. in totale carenza de;
relativi presupposti. Nell'affermare che il confronto avuto da ZO con Lo RO, alla presenza dì TO, abbia ingenerato nella persona offesa la convinzione della appartenenza di ZO alla associazione mafiosa, la Corte di appello ha confuso i presupposti della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 con quelli di cui all'art. 628, comma 3, n. 3), cod. pen., pur concettualmente distinti. 8. RI SA AR (avv. OR Antonino Vallone) 8.1. Violazione di legge in rela -é ione agli artt. 110 e 629 cod. pen. e vizi di motivazione quanto alla integrazione della condotta estorsiva di cui al capo 10). Il rapporto di conoscenza tra Lo RO e TO, in forza del quale il primo ebbe a richiedere di propria iniziativa l'intervento del secondo e !a pronta attivazione di TO stesso, unitamente al Di PI, al fine di ricercare ulteriori canali illeciti per il rintraccio dei veicoli rubati, dimostrano che la figura della persona offesa è lontana da quella di una "persona di normale impressionabilità". Non è dato escludere che TO sia intervenuto nella vicenda in quanto reale proprietario dell'automezzo. In ogni caso, alcuna prospettazione di un male ingiusto sarebbe stata operata dall'AR. Non è prova della provenienza dal ricorrente della richiesta della somma di 2700,00 euro, quale corrispettivo per la restituzione del mezzo, corrispettivo che, in ogni caso, non è stato versato, essendo emerso dalle captazioni che lo stesso è stato ritrovato e restituito al proprietario senza alcun esborso economico. 8.2. Violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.
1. cod. pen. ed omessa motivazione. La Corte d'appello ha ritenuta integrata l'aggravante del ricorso al metodo mafioso in quanto TO avrebbe messo in campo la propria caratura criminale per il recupero del bene, non essendo tuttavia in alcun modo provato che l'agente abbia potuto esercitare sui soggetti passivi, con condotte intimidatorie o violente, una peculiare forma di coartazione psicologica. 8.3. Violazione di legge in relazione agii articoli 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessività della pena inflitta. • 7 La motivazione adottata siA p uw:c è di stile„ essendosi i Giudici di merito limitati ad affermare l'impossibilita di concedere eierneriti di mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione deUa capacità crrninac dell'agente. La Corte di appello si è limitata all'enunciazione dei connotati esteriori del fatto, pur grave, senza adeguatamente e compiutamente nrioU,:are al riguardo. 9. RI CE LI (avv. RR Sinatra) 9.1. Erronea applicazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi di motivazione, quanto alla responsabilità per il reato di cui al capo 6). La Corte di appello ha attribuito un ruolo di intermediazione al LI nel piazzamento di una partita di sostanza stupefacente pervenuta dalla Campania, sebbene questi non avesse commissionato l'acquisto né apportato alcun contributo alla spedizione;
egli avrebbe desistito attivamente, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., dopo avere comunicato ai correi di non aver reperito alcun potenziale acquirente, senza mai avere acquisito la disponeAlità della sostanza, rimasta nella esclusiva sfera di dominio dei venditori AR . Erra la Corte di appello nell'NDividuare il LI quale parte di un accordo definitivo circa la cessione dello stupefacente, al quale è rimasto, invece, estraneo, e che non si è mai perfezionato, almeno con riferimento ai prezzo. 9.2. Erronea applicazione di legge e omessa motivazione in risposta alla richiesta difensiva di riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all'ad 73, comma 5, d.P.R. cit. Pur in mancanza di accertamenti sul dato ponderale e sul prezzo, la Corte ha ritenuto, in senso ostativo, che il reato abbia avuto ad oggetto una partita di "dimensioni ragguardevoli" ed implicato la "movimentazione di ingentissime somme di danaro", e, ancora, che i correi avrebbero dato prova del proprio inserimento in una radicata organizzazione del traffico. 9.3. Erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il cui riconoscimento non postule necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato, sicché tali elementi di attenuazione non sono incompatibili con la determinazione della pena in misura non prossima ai minimo edittale. 10. RI ND Di FE (avv. RR Sinatra) 10.1, Erronea applicazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 110 cod. pere, nonché vizi di motivazione, quanto alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo 7). La Corte di appello ha attribuito un ruolo attivo a! Di FE nella vicenda della cessione della partita di sostanza stupefacente pervenuta dalla Campania. 8 Di contro, egli è entrato in azie. -i--; :n un rr:nrnento successivo rispetto alla data del 27 settembre 2016, quando e's/evar;o già concordato l'incontro; non ha dunque offerto alcun contributo dila organizzazione della trasferta del concorrente campano ed all'acquisto dello stupeeer:te e neppure alla trasferta successiva;
non ha percepito alcun profitto. Non vi è prova che NO abbia cedo a Di FE lo stupefacente di cui era in possesso, né è stato possibiie icostruire ii momento effettivo dello scambio, se non congetturalmente, sulla base di alcuni colloqui, con evidente travisamento del dato probatorio perché dalla conversazione intercettata ritenuta significativa, letta nella sua interezza, si evince che a causa del prezzo richiesto non era stato possibile trovare un acquirente. Nelle conversazioni intercettate U'ND e NO discutono tra loro senza l'intervento del ricorrente, il quale r:on ha avuto alcun ruolo nella definizione dell'illecito accordo, tantomeno in reazione al prezzo di acquisto. La sua condotta integra, al più, la desistenza di cui aLart. 56, comma terzo, cod. pen. 10.2. Erronea applicazione di legge e omessa motivazione in risposta alla richiesta difensiva di riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Nella sentenza impugnata si è ritenuto che: i) oggetto di trasferta sia stato un quantitativo di 100 kg. di droga, sebbene tale dato non abbia trovato riscontri nel sequestro;
li) che l'operazione, che ha visto il coinvolgimento di numerosi soggetti, sia significativa del rilevante volume di affari gestiti dai soggetti intervenuti nella trattativa. Nei confronti del ricorrente, partecipe di un unico episodio, la condotta ben avrebbe potuto essere riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, cit., ferma restando l'imputazione nei confronti dei correi ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. cit. alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite "Gambacurta". 10.3. Erronea applicazione di legge in relazione ail'art. 62-bis cod. pen. e omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non incompatibili con la determinazione della pena in misura non prossima al minimo edittale, 11. RI NO (avv. IP Maria Gallina) 11.1. Erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 420-bis e 420-ter cod. proc pen, e vizi di motivazione, per avere la Corte d'appello omesso di motivare in ordine alla .eccezione di nullità della sentenza di primo grado, dovuta alla violazione delle norme che regolano la partecipazione dell'imputato al procedimento. 9 L'imputato - ai tempi ristretto presso a casa ciconciariale di Napoli Poggioreale per altro procedimento -è stato TO EO, assente" nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., con la conseguenza che non è stata disposta l'attivazione dei collegamento audiovisivo al fine di consentirgli la partecipazione a distanza ai dibattimento. Lo stesso era stato dichiarato "libero, rinunciante" all'udienza del 28 marzo 2022, e, da quel momento, non è stato più disposto il collegamento audiovisivo con l'aula di udienza, nonostante la mancanza di una dichiarazione di rinuncia per 12 udienze successive ed il permanere dello stato detentivo, condizione nota all'Autorità giudiziaria procedente. 11.2. Erronea applicazione di legge in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 110 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione, quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi 6) e 7). Vengono in rilievo fattispecie di droga parlata, in cui la prova poggia sui soli contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, di cui viene data una interpretazione congetturale, in assenza di specifici riscontri e, anzi, in presenza di riscontri negativi, costituiti dall'esito negativo della perquisizione eseguita sul veicolo dei NO. Nel dettaglio, non è stata valutata la produzione documentale della difesa, segnatamente costituita dalla fattura commerciale, emessa il giorno antecedente alla contestata cessione di stupefacenti, dalla ditta del NO, "Conchiglia s.r.l.", in favore della ditta "Deter Shopping", della moglie di CR, a riprova della esistenza di rapporti commerciali leciti tra le parti. 11.3. Erronea interpretazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. e vizi di motivazione, per avere la sentenza impugnata escluso la configurabilità della ipotesi di lieve entità, pur in mancanza di accertamenti sulla qualità e quantità di sostanze, essendosi assertivamente ritenuto che i correi avessero imbastito un giro d'affari dal volume elevatissimo, ma, in realtà, valorizzando il solo dato ponderale della contestata cessione. 12. RI IO SO (avv. Ettore Censano) 12.1. Assenza di motivazione in merito alla responsabilità del ricorrente in ordine al reato. 12.2. Erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione in merito al rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 13. RI PE ON (avv. ME La Biasca) 13. 1. Con un unico motivo, articolato in diverse doglianze, si eccepiscono erronea applicazione di legge in relazione agii artt. 56 e 629 cod. pen., e vizi di motivazione, nella forma del travisamento probatorio. 10 Si contesta l'idoneità ed univz.-Kscà degli dij. I , paStO che il ricorrente si sarebbe limitato a comunicare alle persene offese, ln particolare a AR TT, che il capoclan IN IA avrebbe voluto parlare con lui. La sentenza non ha tenuto conto dei rilievi difensivi con riguardo a: -) le contraddizioni che inficiano le sommarie informazioni rese dalle persone offese e dalle persone informate dei fatti in data 15 dicembre 2018; -) le anomale modalità procedurali con cui sono state raccolte;
-) gli elementi di distonia con il contenuto della registrazione tra presenti effettuata dai fratelli TT, a colloquio con ON e con CA. 14. RI PE CI (avv. ON Di Lorenzo) 14.1. Vizio di motivazione, nelie forme del travisamento della prova, in relazione alla utilizzazione di una informazione insussistente, non emergente dal compendio probatorio, che ha avuto decisiva rilevanza per ritenere sussistente la dichiarazione reticente contestata. La Corte di appello ha argomentato che CI si sia rivolto ai militari per riferire dell'avvenuta sottrazione dei pannelli solari fotovoltaici esclusivamente per ragioni di convenienza, posto che la. mancata denuncia del furto importa sanzioni di diversa natura, tra cui la revoca degli incentivi conseguiti. L'assunzione di tale dato è contrastata da una serie di circostanze non considerate dalla Corte, quali: a) la dettagliata segnalazione a mezzo telefono effettuata dal ricorrente ai Carabinieri del NORM nell'immediatezza del furto dei pannelli solari;
b) la denuncia, formalizzata ai carabinieri di IS, il giorno successivo;
c) l'acquisto e l'installazione di nuovi pannelli solari qualche giorno dopo;
d) l'assenza di telefonate nella immediatezza del furto con AN, CI e Merenda;
e) l'iniziativa del AN, che chiamò a telefono CI ed il contenuto della interlocuzione. Non si è considerato che la sostituzione dei pannelli sottratti con i nuovi e la comunicazione alle forze dell'ordine dei codici dei pannelli rubati, avvenuta nella immediatezza, avrebbero in ogni caso impedito il riutilizzo di questi ultimi a fini di produzione di energia. 15. I! Sostituto Procuratore generale Giulio Monferincp ha concluso nei termini riportati in epigrafe. 11 COi•SIDERATO 1. RI IO CR 1.1.1 II primo motivo, verter ce sulla inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento della condanna per inosservanza del termine di durata massima delle NDagini in relazione ai capi 6) e 7) della rubrica, è inammissibile. La prospettazione difensiva, corredata dalla NDicazione delle iscrizioni relative al presente procedimento con riguardo alla specifica posizione del ricorrente, è preclusa in ragione del rito opzionato. L'art. 538, comma 6-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, costituisce !a trasposizione normativa di un risalente NDirizzo formatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la richiesta del rito abbreviato ha una valenza parzialmente abdicativa, determinando la sanatoria delle nullità che non siano assolute e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, ad eccezione di quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, allo stesso modo in cui preclude la deducibilità di ogni questione sulla competenza per territorio. È stato al riguardo affermato che l'accettazione del giudizio allo stato degli atti, implicata dalla scelta processuale di tale rito, presuppone una valutazione di idoneità di quegli atti all'espletamento della funzione difensiva «con la conseguenza di rendere concettualmente operante un meccanismo di convalescenza delle nullità a regime intermedio o relative secondo il modello generale offerto dall'art. 183 dei codice di rito» (Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, Avallone, Rv. 256038; nello stesso senso, in epoca più recente, Sez. 1, n. 27902 del 08/04/2022, Fricano, Rv. 283352 - 01 e Sez. 1, n. 19948 del 05/05/2010, Merafina, Rv. 247566). Dunque, l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio viene ad essere neutralizzata dalla detta opzione processuale, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di NDagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito (così, in motivazione, Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021). Con riferimento alla specifica deduzione di inutilizzabilità in questa sede formulata, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'NDagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle NDagini preliminari in quanto l'inutilizzabilità, non patologica, contemplata dall'art. 407, comma 3, cod. proc. peri., non è equiparabile alla inutilizzabilità delle prove che contravvengono ad un divieto normativo, riconducibili ai dettato dell'art. 191 cod. proc. pen., ed è rilevabile solo su eccezione di parte (in tal senso, v., tra le altre, Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, ?icone, Rv. 272196 - 01; Sez. 6, n. 21265 dei 15/12/2011, dep. 3h:L.6/2012, 252853 01, resa nel vigore della pregressa normativa, ma in dpp`icarime dJ inffirizzo giurisprudenziale, come detto, già ampiamente radicato;
1.1.2. La manifesta infondatezza de;
ia eccezione rende irrilevante l'omessa pronuncia della Corte di merito sul purto. È inammissibile, difatti, il ricorso per cessazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello che sia inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, per evidente carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non potrebbe sortire alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01, ha affermato la non ricorribilità per cassazione dei difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, per il fatto che i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'aAche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione). 1.2, li sesto e il settimo motivo, di cui è opportuno, per esigenze di ordine logico, anteporre la trattazione, in quanto afferenti al giudizio sulla responsabilità - gli altri vertendo, invece, sul trattamento sanzionatorio - sono infondati. 1.2.1. Entrambi i motivi sono impostati sulla premessa che, trattandosi di c.d. "droga parlata", la Corte di merito avrebbe dovuto operare una valutazione degli elementi a carico improntata a criteri di rigore. Viene evocato il principio affermato da questa Corte di legittimità in forza del quale, qualora gli NDizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, la loro valutazione, a norma dell'ar1192, comma secondo, cod. proc, pen.„ deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un impianto probatorio che permetta di affermare la colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", che sia caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299- 01). Nel solco della stessa linea ricostruttiva, si è affermato che la cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche da! contenuto delle conversazioni intercettate, qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra NDagine di riscontro e controno, il giudice di merito, al fine di 1.3 affermare la responsabilite ,rriputat . .-,:ravatc da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con;
:ei.ifrito aíc: modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie de drt-iga reiovirnentata (Sez. 4 n. 20129 del 25/06/2020, De Simone, Rv. 279251 01). Alla luce di tali direttrici esegetiche, l'assenza di sequestro delle sostanze non è dunque, di per sé un elemento ostativo alla configurabiiità del reato in esame. 1.2.2. Va altresì premesso che entrambi i formulati motivi denunciano la violazione delle regole di valutazione della prova NDiziaria di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e della regola di giudizio dell -al di là di ogni ragionevole dubbio" espressa dall'art. 533 cod. proc. pen. Trattandosi, in entrambi i casi, di norme processuali che non sono stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, non è invero deducibile al riguardo alcuna violazione di legge. Le Sezioni Unite hanno precisato, che, nel ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma . 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. J, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Nella sostanza, le censure articolate nel ricorso attaccano la motivazione del provvedimento e vanno analizzate in questa prospettiva, tenendo conto dei limiti che discendono dalla conformità delle pronunce di merito dei due gradi, quanto ai criteri di apprezzamento della prova. In presenza di una c.d. doppia conforme, le sentenze di merito si integrano, invero, reciprocamente, componendo un'unità organica ed inscNDibile (ex plurimis, v. Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv, 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416 -01), sicché deve tenersi conto anche dei contenuti della prima sentenza, alla quale quella impugnata ha operato puntuale rinvio. Inoltre, per orientamento oramai,sedimentato nel sistema, il vizio del travisamento della prova evocato in ricorso - il quale presuppone l'utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o la omessa valutazione di una prova decisiva - può essere dedotto con ii ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente 14 travisato è stato per la prima vaita lau -odeil.. come cagetto di valutazione nella motivazione del provvedimento r:;. secomje graao (Seze 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 2692 -0 - O Così non è nel caso che occupa, in cui le pronunce di merito hanno analizzato i medesimi materiali cognitivL 1.2.3. Ciò posto, con riferimento ad entrambi i reati di cui ai capi 6) e 7), la difesa ha formulato le proprie deduzioni sulla base di una non consentita rilettura del significato delle conversazioni intercettate. È stato già ripetutamene precisato da questa Corte regolatrice che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sNDacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta iiiogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01), così come, è assodato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dagli interlocutori nei dialoghi intercettati, quand'anche criptico, integra una quaestio radi rimessa .alla valutazione. del giudice di merito che, se risulta logica in relazione alle massime di. esperienza -utilizzate, si sottrae al sNDacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.263715). 1.3. Tanto premesso, senza carenze, né incoerenze motivazionali di sorta, la Corte di merito ha argomentato, con riferimento al reato di cui al capo 6), sulla impossibilità di attribuire un significato alternativo alle conversazioni captate, ed esposto le ragioni per le quali le operazioni cui attendevano i correi nel corso dei colloqui dovessero intendersi riferite a sostanze stupefacenti, e non invece - secondo la diversa lettura prospettata dalla difesa - ad artifici pirotecnici del genere proibito. Sono stati adeguatamente valorizzati, al riguardo, plurimi elementi che, apprezzati globalmente, depongono per una univocità NDicativa, tra cui, anzitutto, le peculiari modalità di occultamento (all'interno del vano motore dell' autovettura, in un punto accessibile solo previa smontaggio del cofano, a riprova della illiceità e minimo ingombro delle res trasportate) . e, aí tempo stesso, l'elevato valore economico, stante la difficoltà, -palesata dai colloquianti, di reperire un nuovo acquirente - in caso di arresto di quello originario - che disponesse della necessaria provvista economica. A reinettitudine, sostenendoesi difensiva, si sono, poi, evidenziati l'uso di un linguaggio criptico da parte dei correi, le cautele per scongiurare il rischio di arresto ove altro corriere avesse intrapreso analoga trasferta, la pretesa di CR che, essendo fallito l'affare . per l'insipienza di LI nel reperire un acquirente effettivamente interessato, lo stesso LI si assumesse ogni responsabilità per la 15 sua inettitudine, sosterience i -2os% ii-;-3si- t:rt-.; e di giustizia, ne! caso di arresto del corriere a seguito della rnancata consen 1.4. Parimenti, in relazione ai reato di cui al capo 7), avente ad oggetto "droga parlata", sono stati posti;
n risaito dai Giudici di merito, con motivazione adeguata ed esente da profili di illogicità: l'espresso riferimento, in una conversazione ambientale captata tra CR e De FE, ad una "invasione di fumo"; l'NDicazione nei colloqui intercettati, in termini sempre mutevoli e, dunque, all'evidenza, criptici, dell'oggetto della transazione (pomodori, fustone, autovettura); l'irragionevolezza del coinvolgimento di più intermediari ai fini del preteso piazzamento di conserve di pomodoro;
la previa richiesta, anomala per un prodotto commerciale di ordinario consumo, di effettuare un test di qualità ai fini dell'acquisto. Tutti elementi logici che smentiscono l'ipotesi ricostruttiva antagonista, quanto all'oggetto del traffico. 1.5. In ogni caso, in relazione ad entrambi i reati, i motivi inerenti alle intercettazioni sono inammissibili per difetto di specificità. Costituisce ius recepturn (v. Sez. 2,, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti i'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Brio, Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 dei 21/09/2018, Gullè, non massimata). 1.6. Sempre in relazione al reato di cui 3! capo 7), le doglianze difensive non colgono nel segno laddove prospettano che non sarebbe nemmeno possibile configurare una offerta in vendita perché il correo NO non aveva l'effettiva disponibilità della sostanza stupefacente. Le doglianze evocano il portato di una pronuncia delle Sezioni Unite ( n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716 - 01), secondo cui la condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, NDipendentemente 16 dall'accettazione del destina:.a in' ciò, i_endizione che si tratti di un'offerta collegata ad una disponibilità sa y. e non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare io stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano' cessionario. La censura è reiterativa di dogiienze già congruamente disattese dai Giudici di merito. Alle pagg. 87 e ss. della sentenza impugnata, in termini del tutto esaustivi e logici, si è dato conto di come Di FE, unitamente al CR, avesse avviato la trattativa per la cessione del fumo che Marone, aveva già trasportato dalla Campania in Sicilia, senza darne preavviso ("si è presentato a tappo senza uno essere preparato di niente") e ciò perché, verosimilmente, la domanda in Sicilia era elevata ("c'è l'invasione di questo fumo"); che la merce gli era "rimasta sulla pancia" e che sicuramente non avrebbe potuto rientrare in Campania ("di nuovo NDietro...con il rischio di..." ); sicché tutta la trai:tativ venne impostata sul presupposto in fatto che I venditore avesse la impellente la necessità di trovare un acquirente sostitutivo per la merce già pervenuta e su tale circostanza gli intermediari approfittarono per lucrare un prezzo più vantaggioso. In realtà, la trattativa è poi sfociata in un accordo di cessione e le doglianze si sostanziano, ancora una volta, nei sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in questa sede, in ragione dei limiti ontologici del giudizio di legittimità, nel quale sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Nella sentenza impugnata è linearmente argomentato, alla stregua delle conversazioni intercettate, come l'accordo fosse intervenuto su quantità e prezzo ("100 kg.", al prezzo di "quattro"), elementi in presenza dei quali la vendita deve intendersi perfezionata, secondo il principio consensualistico che regola tale negozio giuridico. A confutare !a prospettazione difensiva, secondo la quale alla offerta in vendita da parte di NO non aveva fatto seguito alcuna adesione, ma solo l'avvio di una contrattazione sul prezzo, sono stati significativamente richiamati il colloquio intercettato in data 29 settembre 2016 nel corso del quale CR confermava che "l'ordine" era stato "fatto" due giorni prima, mentre era stata differita solo la consegna, ossia la fase meramente esecutiva della cessione;
e le conversazioni in cui CR chiedeva "altre pedane di pelati", come quelia che aveva già piazzato. Sono stati, dunque, compiutamente ricostruiti i ruoli del venditore, NO, e quelli di CR e Di FE, che intermediarono con gli acquirenti finali. 17 Quanto a CR, la Corte ha vduJào che fu attivo nella fase preparatoria ed esecutiva della cessione ,aeiia parefta di i.(3 kc., posto che riferiva, nei colloqui, di essere stato in giro "per ,Diadare i pelati , ma anche in quella successiva di NDividuazione di altri due acquirenti, per i quali necessitavano due ulteriori pedane. Quanto al Di FE, si è osservato che, se è vero che intervenne in un momento successivo a quello in cui NO e CR avevano già convenuto di incontrarsi e fissato il relativo appuntamento, e che non vi è prova che egli abbia offerto alcun contributo alla organizzazione della trasferta dalla Campania - che, come detto, era stata una iniziativa autonoma e non preannunciata del NO - è pur vero che egli NDividuò l'acquirente, il quale aveva manifestato, suo tramite, l'intenzione di provare la sostanza, e ne aveva perorato le ragioni, sostenendone, nel corso di una interlocuzione diretta con lo stesso NO, l'interesse a spuntare un prezzo inferiore a quello praticato su piazza dai fornitori locali. Posto che, come detto, la cessione della sostanza si concretizzò, la sentenza impugnata ha evidenziato come egli abbia avuto un ruolo di intermediazione attiva ed efficace in una operazione, di cessione andata a buon fine, laddove, il fatto che non vi siano elementi dimostrativi di un SUQ intervento nelle trattative successive, finalizzate ad ulteriori cessioni, non -può di certo ritenersi NDicativo di desistenza dall'azione criminosa, ai sensi -dell'art. 56 cod. pen., ma, semmai, della non reiterazione della condotta criminosa. Dunque, tanto il CR, quanto ii Di FE hanno prestato un contributo causalmente rilevante alla realizzazione collettiva e non hanno pregio le contrarie deduzioni difensive. 1.8, Il secondo, il terzo e il quarto motivo ineriscono al trattamento sanzionatorio e possono essere trattati congiuntamente, per la loro stretta connessione. Essi sono fondati. La difesa lamenta l'omessa motivazione in risposta alle doglianze formulate in appello quanto a: a) l'eccessività della pena base;
b) la mancata disapplicazione della recidiva, pur riqualificata al sensi dell'art. 99, comma quarto, prima parte, cod. pen.; b) i diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con tale aggravante. La determinazione della pena base in anni 4 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, dunque con scostamento anche significativo - almeno quanto alla pena detentiva - dai minimo edittale di anni 2, e prossimo alla media edittale, imponeva una valutazione puntuale, alla luce dei parametri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen.„ valutazione che non appare neppure implicitamente formulata. 18 Come questa giurisprudenza ria cà avuto rnoao di affermare (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 -- nue -a,laessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in '21.ven rogata una pena al di sotto della media edittale (che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due li numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale eci aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). Al fine di mitigare il trattamento sanzionatorio, così da conformarlo al finalismo rieducativo di cui all'art. 27 Cost. la difesa aveva, poi, evidenziato l'esiguità dei precedenti ascritti, relativi a due soli reati, risalenti, rispettivamente, al 2004 e al 2006, onde la dedotta possibilità di neutralizzarne l'incidenza sulla recidiva, anche in ragione dell'ottimo comportamento processuale tenuto dal ricorrente. La Corte di appello non ha riscontrato neanche tali doglianze, neppure per argomentare la insussistenza ciegii elementi che, in tesi, dovrebbero far propendere per un differente bilariciamento. Stante la natura discrezionale del giudizio sui trattamento sanzionatorio e dei correlati giudizi in tema di circostanze del reato e loro bilanciamento, le proposte censure devono essere poste al vaglio del Giudice di merito, che provvederà ad emendare le ravvisate lacune. 1.9. I! quinto motivo, .aC'erente alla omessa motivazione dell'aumento di pena sulla pena base per ii reato di cui a! capo 7), irrogato, a titolo di continuazione, per il reato di cui al capo 6), è fondato. Le coordinate interpretative sul punto sono state tracciate da Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad NDividuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. L'entità dell'aumento va, invero, apprezzata in riferimento alla cornice edittale, e, nella specie, l'incremento sanzionatorio (pari a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 3000,00 euro di multa) non è minimo. Il Massimo Collegio, nella citata sentenza, ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine, ai singoli aumenti di pena va correlato all'entità degli stessi e deve consentire clj verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agii altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale. Anche in relazione a tali profili, ia Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà provvedere ad integrare le ravvisate lacune. 19 2. RI ND Di EÉ , 2.1. li ricorso é fondatenitstz-rnente ai trattamento sanzionatorio, infondato quanto agli ulteriori rnothíi. 2.2. Il primo motivo attiene ah a ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 7) e le relative questioni sono state trattate nel paragrafo relativo alla posizione del coimputato CR, cui si 'rinvia. 2.3. Il secondo motivo è infondato, Sulla base della ricostruzione richiamata in relazione alla posizione di CR, relativa alla cessione cfi 100 kg. di hashish„ è stata ragionevolmente esclusa la configurabilità della ipotesi lieve, come delineata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, invocata dal ricorrente per l'assenza di esame tossicologico e la conseguente impossibilità di conoscerne quantità e qualità. Al riguardo deve osservarsi che la fatt:specie di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che riconnprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attiviià di spaccio, rivolta ad un numero NDiscriminato di soggetti. (v. Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022,. Restivo, Rv. 284149 - 02, in fattispecie caratterizzata dalla mancata emersione .del numero deoli assuntori che si rivolgevano all'imputato, nonché della .capacità di questi - in termini di contatti con i fornitori all'ingrosso e di disponibilità economica - di procurarsi sostanza stupefacente stabilmente ed in quantitativi apprezzabili). La Corte, nel caso in disamina, ha NDividuato, quali elementi ostativi alla riconduzione al paradigma di lieve entità il quantitativo notevolissimo di droga oggetto dei reato, seppure non tale da integrare la ipotesi aggravata di cui all'art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990; le, correlate potenzialità di guadagno;
l'inserimento degli agenti in un circuito dedito . al narcotraffico, organizzato e capillare, che poteva contare su una pluralità di soggetti e su corrieri provenienti da altra regione. Non vi sono, dunque, le condizioni per riquailficare la condotta ascritta a Di FE - in ragione della sola unicità dell'episodio, di narcotraffico di cui è chiamato a rispondere - nelia ipotesi lieve, secondo i principi affermati da Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 01, secondo cui, in tema di concorso di persone nei-reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare in presenza dei diversi presupposti - nei confronti di un concorrente il reato di cui &l'art. 73, cornma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art. 73, 20 comma 5, del medesimo e ciò pci e diversità di presupposti, per tutti quanti gli elementi adeouaiamente vai. , i- izzati in sentenza, non può essere fondatamente sostenuta nei confronti del ricorrente. 2.4. Il terzo motivo è fondato. Vi è omessa motivazione, nella sentenza impugnata, a proposito della censura avanzata in appello, relativa a! mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A fronte di elementi di attenuazione della pena, di valenza positiva in tesi preponderante, NDicati dalla difesa - assenza di ulteriori contestazioni nell'ambito della medesima NDagine, differente " vita imponeva di differenziare la posizione del silente. Si impone, di conseguenza l'annullamento nuova valutazione sul punto. processuale" rispetto ai correi, che ricorrente - la sentenza è del tutto con rinvio alla Corte di appello, per 3. RI CE NO 3.1. Il ricorso e in parte fondato per le ragioni che di seguito si espongono. Tuttavia, essendo maturata la prescrizione, va data prevalenza a tale causa estintiva. 3.2. à fondato i! primo motivo di ricorso, che lamenta omessa pronuncia sulla eccezione di nullità della sentenza di primo grado, dovuta alla violazione delle norme che regolano !a partecipazione dell'imputato a! procedimento. 3.2.1. Invero, dalla verifica del fascicolo processuale - cui è sempre possibile accedere, ove sia dedotto un error in procedendo, come affermato da Sez. U, n. 42792 del 31/10,12001 Poíicastro, 220092 - risulta che l'imputato, ai tempi detenuto, è stato dichiarato "libero" e "assente per rinuncia" e che si è proceduto in sua assenza, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. a partire dall'udienza del 28 marzo 2022. Dopo quella data, egli non ha partecipato alle udienze successive, laddove, permanendo lo stato detentivo, avrebbe dovuto essere tradotto o avrebbe dovuto essere attivato il collegamento audiovisivo dalla struttura carceraria al fine di consentire al ricorrente la partecipazione da remoto. Il Giudice dei dibattimento ha fatto malgoverno della norma generale fissata dall'art. 420-ter, commi 1 e 2, cod. proc. nen. ; per cui egli avrebbe dovuto, anche d'ufficio, rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre !a traduzione del soggetto - o il collegamento audiovisivo - in difetto di espressa rinuncia. Il comma 2 della NDicata disposizione dispone che il Giudice provveda in tal senso anche nel caso in cui appaia probabqe che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. 21 3.2.2. Come è noto, ia partecipazione nell'imputato al processo costituisce condizione NDefettibile per li _.:) -(ecto disparsi del contraddittorio - metodo dialettico di formazione della p..uva e CEKC:I I rie del rito accusatorio, consacrato dall'art. 111 Cost. - e per l'esercizio del diritto fondamentale di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost. Tale assetto è disegnato in maniera inivoca dalle disposizioni internazionali e convenzionali e, in particolare: i) dall'art. 6, § 3, lett. c), d), e), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma che, nell'elencare i diritti dell'imputato - in particolare, il diritto all'autodifesa, i! diritto di farsi interrogare e far interrogare testimoni, il diritto all'assistenza di un interprete, in caso di mancata conoscenza della lingua - presuppone la partecipazione dell'imputato al processo;
il) dall'art. 14, terzo comma, lett. d), e) , t), del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, che riconosce le medesime garanzie;
iii) dalle nove "regole minime" richiamate nella Risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ove si prescrivono le garanzie da riconoscere all'imputato assente nei processo, "salvo che si sia accertato che egli si è sottratto volontariamente alla giustizia", 3.2.3. Anche di recente ( questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, investita della questione dell'esistenza o meno di un onere, gravante sull'imputato, della sopravvenuta restrizione agli arresti domiciliari, di richiedere l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per presenziare all'udienza, ha sancito che tale condizione restrittiva, quando dovuta ad altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone i! rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (v. Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01, in parte motiva). Tale arresto, ribadite le linee interpretative già tracciate in materia da Sez. U, n.37483 del 26/09/2006, Arena, Rv.234600 - 01, che ha NDividuato la detenzione per altra causa quale ipotesi di legittimo impedimento dell'imputato, ha ribadito la valenza di diritto fondamentale ed incondizionato della partecipazione dell'imputato ai suo processo, escludendo che esso possa essere subordinato ad oneri che non siano espressa c:eí -ite pre-v-)sti dalla legge e ha parificato espressamente gli effetti delle forme di restrizione, carceraria o domiciliare, ai fini della valutazione dell'impedimento, che è sempre, quando il soggetto sia in vinculis, legittimo ed assoluto. Dunque, l'emersione della circostanza che l'imputato sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura in altro procedimento, impone al Giudice di disporre anche ex officio l'ordine di traduzione. 71 P 22 In applicazione di questi critar,„ i è a -.1'errnacc che la sottoposizione dell'imputato a qualsivoglia restrizione della i i ti l-a pror e dunque anche carceraria - per altra causa integra un'ipotesi ji iégiteirno impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, e ciò anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare i! giudice della sopravvenuta condizione restrittiva in tempo utile per la traduzione o per conseguire eventuali autorizzazioni (Sez. 5, n. 21859 del 08/03/2024, Lauro, Rv. 286507 - 01). 3.2.4. Alla luce degli esposti principi, la condizione di restrizione in carcere di NO per un diverso procedimento era nota all'Autorità giudiziaria, posto che egli aveva partecipato a distanza, mediante regolare attivazione del videocollegamento, alle udienze celebrate dal 22 settembre 2021 al 17 gennaio 2022. È poi vero che il diritto di partecipazione è suscettibile di rinuncia da parte del suo titolare, ma, a tal fine, occorre che !a manifestazione di volontà abdicativa sia inequivoca. Nel caso che occupa, la dichiarazione dell'imputato raccolta dall'ufficio matricola del carcere, riferita alla sola udienza del 22 marzo 2022, non può ritenersi espressiva di una volontà abdicOva, estesa anche alle udienze successive. L'irrituale instaurazione del contraddittorio ha costituito, dunque, motivo di appello, ciò che avrebbe dovuto condurre ad accertare l'illegittimità della decisione di primo grado, in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 604, comma 5- bis, cod. proc. pen., per tutte le ipotesi in cui non siano state rispettate le disposizioni di cui agli art. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. nel primo giudizio. 3.3. Allo stato deve tuttavia considerarsi che è maturata la causa estintiva della prescrizione. I reati si sono consumati, rispettivamente, nel mese di dicembre 2015 (capo 6) e il 28 settembre 2016 (capo 7), sicché, avuto riguardo alla pena edittale massima prevista per la fattispecie contestata, il termine di prescrizione è pari ad anni 6, aumentato a 7 anni e 6 mesi, in ragione degli atti interruttivi, ed è decorso, tenendo conto dei periodi di sospensione (verificatisi: dal 3 ottobre 2023 al 30 ottobre 2023; dal 21 dicembre 2023 al 13 febbraio 2024; dal 14 febbraio 2024 al 12 marzo 2024, per complessivi 108 giorni), è decorso, rispettivamente, nel settembre 2023 e il 14 luglio 2024. Va dunque dichiarata l'estinzione dei reati ascritti per prescrizione. Trova applicazione, in proposito, i! principio espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 -- 01), in forza del quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità non solo i vizi di motivazione della sentenza impugnata, ma anche le nullità di ordine generale, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque 23 l'obbligo di procedere inirriedia'aJrneno:: ,.±eiaratoria della causa estintiva ai sensi dell'art. 129 cod, per. assenza dei presupposti per un proscioglimento più ampio. 4.RI RR TA 4.1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 4.2. Il primo motivo consta di rilievi dei tutto generici e comunque proposti per motivi non consentiti. 4.2.1. Generica è la deduzione relativa alla mancanza di riscontri alle intercettazioni telefoniche - neppure NDividuate - poste a base della affermazione di responsabilità. In ogni caso, costituisce ius recepturn principio secondo cui il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'NDagato, può cos'eituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di specirici riscontri ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri d linearità logica (per tutte, v. Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep..2024, Mascia,. Rv, 286150 - 04). Peraltro, il tema, affrontato e risolto in senso negativo in tali arresti, riguarda la utilizzabilità a fini probatori delle conversazioni inter aiios, in rapporto ad una pretesa - ma in realtà insussistente - assimiiabilità di tali dichiarazioni alle chiamate In reità o in correità; sicchè certamente nen è conferente nel caso che occupa, in cui, in buona parte• dei colloqui intercettati, l'imputato risulta essere interlocutore diretto. 4.2.2. Attraverso il dedotto vizio di . motivazione, le doglianze difensive tendono a sovrapporre una alternativa lettura delle risultanze processuali, non compatibile con i limiti ontologici del giudizio di legittimità. È pacifico il principio secondo cui, sono precluse alla Corte di cessazione sia la rilettura degli elementi di;
:atto posti a fondamento della decisione impugnata, sia l'autonoma adozione di nuovi e diversi.pararnetri di ricostruzione e valutazione dei fatti, sebbene NDicati dai ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adotta dal giudice del merito (tra le moltissime, Sez. 6, n. 5465 . del,.04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204,, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4.2.3. La sentenza impugnata, non si è limitata ad una mera elencazione descrittiva degli elementi fattuali rilevanti, emersi dalle dichiarazioni della vittima, dalle risultanze dei tabulati telefonici, dai colloqui captati e dalle videoriprese, ma ne ha operato una valutazione critica ed argomentata, apprezzando la rispondenza degli NDizi ai canoni di o;
-avità, precisione e concordanza. 24 Gli elementi su cui poggia lo .l,:ost..rt!zicine e . efergono, come argomentato dalla Corte di appello, verso unonivocità Inctiva. Tra questi: la presenza del ricorrente nel luogo del fatto, pochi minuti prima del suo verificarsi;
l'essersi in precedenza procurato, come emerso dalle videoriprese, un casco di protezione diverso da quello abitualmente NDossato e corrispondente per colore e tipologia, a quello descritto dalla persona offesa;
la comprovata disponibilità, immediatamente dopo il fatto, ai un telefono da resettare compatibile per tipologia con quello provento della rapina;
le cautele adottate per far "sparire" tale dispositivo, come richiesto ai propri congiunti, avuta notizia dell'avvio delle NDagini. A fronte di tali pregnanti elementi dimostrativi, non è stata valutata come decisiva - peraltro in un rito a prova contratta - il mancato espletamento di una pur informale NDividuazione fotografica dei ricorrente da parte della persona offesa. 4.3. Il secondo motivo non è stato devoluto in appello ed è comunque generico. La difesa lamenta [applicazione, di un incremento sanzionatorio eccessivo, a titolo di continuazione esterna con il .iceato di rapina aggravata di cui alla pregressa condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, inflitta con sentenza del Tribunale di Palermo dell'8 febbraio 2018, irrevocabile il 9 luglio 2020. Assumendo la violazione dei parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. per orientare il giudice nella dosimetria della pena, la difesa non NDica quali profili commisurativi siano stati inosservati, limitandosi ad evidenziare l'avvenuta esclusione delle aggravanti in origine contestate, quale elemento NDicativo di un ridimensionamento in sede giudiziale del disvalore del fatto, ridimensionamento già tenuto in considerazione mediante l'esclusione delle aggravanti. Peraltro, la pena, NDividuata nella misura di anni due di reclusione in aumento, risulta contenuta in rapporto a quella prevista per il reato di rapina per cui si è proceduto. 5. RI CL CI 5.1. Il ricorso è inarvniqs,ibile per le ragioni L::: seguito enunciate. 5.1.1. Il primo motivo è reiterativo di deduzioni già congruamente disattese dalla Corte di merito, e, per taluni profili, non consentite perché declinate in fatto. Il ricorrente lamenta, anzitutto, che la. condotta ascrittagli, con riguardo ai capo 4), non avesse alcuna idoneità elusiva delle investigazioni. Le sentenze di merito hanno argomentato in termini esaustivi e senza distonie logiche come le attività di "apripista" e "staffetta" svolte dal ricorrente abbiano consentito a OR IA, avente un ruolo apicale in "cosa nostra", anche 25 gravato dalla misura di sicurezza;
o1.-Nieoiarila speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza, di so' aie riveatigazioni per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., e di continuare ad operare n tale veste, partecipando a riunioni con i sodali, eludendo le prescrizioni prevenzionali a suo carico e possibili controlli di polizia. 5.1.2.La Corte di appello ha, dunque, fatto buon governo dei principi secondo cui il favoreggiamento personale, che il legislatore configura come reato di pericolo, può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle NDagini, provocando quNDi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere (Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Paladino, Rv. 262799 - 01). 5.1.3. Un tema - solo evocato nei ricorso - attiene, poi, alla qualificazione giuridica del fatto in addebito, quando la condotta di ausilio riguardi un reato permanente. Secondo un orientamento più risalente, il reato di favoreggiamento personale non sarebbe configurabile quando reato presupposto sia la partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, posto che la struttura della norma incriminatrice di cui all'art. 378 cod. pen. richiede che si sia già verificata la cessazione di detto reato, nella specie costituita dallo scioglimento dei sodalizio, ricorrendo altrimenti, ed in via alternativa, la condotta di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. o il concorso esterno ex artt. 110, 416-bis cod. pen., a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 07, con riferimento a fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la condanna per concorso esterno con riferimento alla condotta costante di bonifica dei luoghi da eventuali microspie, prestata a favore dei capo dell'associazione, ancora in essere, ritenuta NDicativa di una disponibilità qualificata a vantaggio del sodalizio). Ritiene, di contro, il Collegio che meriti condivisione il più recente e oramai consolidato NDirizzo interpretativc, per cui è possibile prospettare il delitto di favoreggiamento personale con riguardo ad un'associazione per delinquere la cui permanenza sia in atto, sempre che il reato presupposto abbia raggiunto una soglia minima di rilevanza penale (Sez. 6, n. 33753 del 25/05/2023, Bulla, Rv. 285152 - 01). Si è precisato, negli arresti che ne sono espressione, che la distinzione tra i reati poggia essenzialmente sull'elemento sogoettivo-finalistico della condotta: è configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del 26 delitto associativo di cui 11I2r1, nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta daLeir?.icine Cii iuiae il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dahé, voi':2, di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa (Sez. 1, n. 48560 dei 04/07/2023, Occhipinti, Rv. 285461 - 01, con riguardo a fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa). Tali arresti si inseriscono nei solco di altre pronunce (tra cui, Sez. 1, n. 33243 del 07/05/2013, Borrelli, Rv. 256987 - 01), secondo cui il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento in quanto, nel primo, il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le NDagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre, nei secondo, egli si limita ad aiutare in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere !e investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. Guardando alla struttura delia fattispecie incriminatrice, il reato postula, invero, che la commissione del reato presupposto sia anteriore alla condotta di favoreggiamento, ma non anche che lo stesso abbia già esaurito i suoi effetti;
dunque, non è necessario che, come dedotto dalla difesa, l'auxilium intervenga post delictum nel senso NDicato dalla difesa, così come non è necessario che le investigazioni siano in essere. 5.1.4. Il reato di cui all'art. 378 cod. pen. è stato, dunque, correttamente ritenuto nella specie, in cui, a fronte di due soie condotte di ausilio, non è dato nemmeno prospettare - né lo ha fatto la difesa - che CI abbia agito con affectio societatis o da concorrente esterno de! sodalizio. 5.1.5. Le ulteriori censure difensive sono reiterative e aspecifiche e, attraverso il preteso vizio di motivazione, stimolano una diversa e, come detto, non ammissibile lettura de! compendio probatorio. Al contrario, la Corte di merito ha dato conte, con argomentazioni esaurienti e logicamente congruenti, de ricorrenza di pkirseni e solidi elementi dimostrativi: - dell'oggettività giuridica del reato contestato, che per certo non può ritenersi elisa dalla circostanza .che l'accompagnamento, con i! ruolo di staffetta, sia avvenuto, in una soia occasione, per i! solo percorso di andata da Palermo a IS;
- della piena consapevolezza, in capo all'agente, dell'attività ausiliatrice svolta in favore di persona di innegabile caratura criminale, in quanto capomandamento di IS, consapevolezza evinta dalle cautele adoperate e, soprattutto, dal 27 contenuto dei colloqui intenLeteet: tra Ficoioa.nte, suo padre ME CI (che era affiliato), e VI -ao ;:1, -ica nonché dai commenti fatti dalla madre dello stesso ricorrente (v, pag. 45 e 5.2. Le doglianze di cui ai secondo motivo., per quanto attiene alla eccessività della pena, alla mancata disapplicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sone eiterative ed aspecífiche, posto che vi è motivazione diffusa alle pagg. 49 e ss. della sentenza impugnata. Si è rammentato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve svolgersi in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133, cod. pen., da ciò derivando l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, salvi i casi di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Invece, la Corte d'appello ha ampiamente e ragionevolmente motivato la sua decisione sul punto. Sono stati disattesi i rilievi difensivi, formulati in appello, quanto al contributo grossolano e minimamente idoneo dal punto di vista criminogeno, ponendosi in evidenza la negativa personalità dell'agente„ -0.ravato da precedenti, le modalità professionali delle condotte, i Ch6 denotano dimestichezza ed abitudinarietà nel commettere reati. Quanto al dinego delle circostanze attenuanti generiche, si è sottolineata la mancata allegazione da parte- dei ricorrente di elementi che possano NDurre ad una revisione in melius, NDicativi di un segnale di ravvedimento. Deve al riguardo considerarsi che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi NDicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno li riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità dei reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risuitare all'uopo sufficiente (tra le molte, da Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, NO;
Rv. 279549 - 02). Non risulta, da ultimo, essere stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata né nella sentenza di condanna di primo grado (tant'è che la doglianza non è stata devoluta in appeilo), né. in quella di app2 ,3. 6. RI TE LA 6.1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 6.1.1. Il primo motivo è reiterativo di doglianze essenzialmente declinate in fatto e già disattese dalla Corte di merito con argomentazioni congrue e complete. 28 La sentenza ha ricostruito oi d c(i -e.ríte, quale persona di fiducia ed autista del capo mandamento Seiai-abba„ in E.Isiore del quale avrebbe compiuto attività di ausilio, di monitoraggio oo :lei territorio: attività tutte funzionali a consentire a costui di svolgere le proprie mansioni di livello apicale, partecipando a vertici e riunioni tra affiliati, in condizloni di sicurezza e massima riservatezza. Tali elementi ricostruttivi si fondano sue risultanze dell'attività captativa e sulle dichiarazioni del collaboratore SC CO, adeguatamente valorizzate in sentenza nella parte in cui il collaboratore riferisce che LA gli era stato presentato da BI in qualità di uomo d'onore; dichiarazioni, queste, valutate attendibili, perché CO non conosceva personalmente LA, con il quale non aveva interagito e che, dunque, non aveva alcun interesse ad accusare, ma ne ha, tuttavia, riconosciuto l'immagine fotografica. La sentenza evidenzia dunque, nel suo percorso argomentativo, in termini del tutto coerenti e logici, la non plausibilità delle dichiarazioni eteroprotettive di BI nell'escludere che LA fosse un soggetto affiliato. In ogni caso, in applicazione di principi consolidati, della mancanza di affiliazione va sminuita la portata dimostrativa.. È stato fatto corretto richiamo, ai.eigme.rdo, ai principi affermati da Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari,. Rv..281889- - 02, secondo cui, in tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione ritual.e non è per sé stessa NDice della partecipazione all'organizzazione, potendo rilevare come grave NDizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base dl.eonsolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. In tale arresto, la Corte ha enucleato una pluralità di elementi a.tal fine valutabili dal giudice, tra cui la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà dei contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme r;
tuali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, ia tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta. La sentenza impugnata ha :-specialmente valorizzato, elle pagg. 12 e ss., come dati significativi di intraneità del iricorrente: 1) la conversazione in cui egli riceve da IA direttive sulle richieste estorsive.da rivolgere all'imprenditore Burgio, unitamente ad una sorta di investi'w.ra a gestire i rapporti successivi con l'estorto; 2) ii commento dello stesso LA;
che si duole della difficoltà degli incarichi che gli sono stati reiteratamente affidati dai capo mandamento («sempre brutti travagghi»).. 29 Così pure, la Corte ha ritenuto cne cianotino consapevolezza, da parte del ricorrente, delle dinamici -se lo.erne all'organizzazione i contenuti dei colloqui intercettati tra AN e Noziiia, e;
apporti con esponenti di spicco dell'associazione, quali LI e NI, emersi dalle conversazioni ambientali che sono relative alia tentata estorsione ai danni dell'imprenditore PE (per la quale LA e SC sono stati separatamente giudicati). E si è poi adeguatamente precisato essere inconferente l'assenza di elementi per pervenire ad una chiara collocazione criminale del ricorrente nell'uno o nell'altro dei due gruppi criminali, di IS e di ON ZA, posto che i capi mandamenti, BI e IA, avevano dimostrato una fungibilità dei rispettivi ruoli. 6.1.2. È stato fatto, dunque, buon governo dei principi affermati da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01, secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche dei caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguirnento dei comuni fini criminosi. Dovendosi considerare che !a condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere è a forma libera e, può realizzarsi in forme e contenuti diversi, è sufficiente che, anche in modo non rituale, il partecipe si inserisca di fatto nel gruppo per realizzarne gli scopi (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 02). 6.2. Il secondo motivo è infondato. Il richiamo al notorio, quanto ai dato - anche sociologico - del carattere armato dell'associazione "cosa nostra", è. stato ritenuto del tutto legittimo dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo un orientamento consolidato, al quale il Collegio ritiene di dare continuità. In tema di associazioni di tipo mafioso storiche, per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, non è, invero, richiesta l'esatta NDividuazione delle stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennaie esperienza storica e giudiziaria, in quanto tali elementi ben possono essere considerati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori. Di qui il principio secondo cui, ne! caso in cui l'associazione contestata sia storicamente riconducibile a "cosa nostra", i! riferimento alla stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio, certamente conosciuto da chi rivesta una posizione di vertice nell'interno de: sodalizio) ;Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv, 284761 - 01). 30 Nella specie, la Corte di appello na neti-: NDividuato (in SI, Mangiapane e Di PI), gli esponenti dei sodaiizio di riferimento del ricorrente che avevano la disponibilità di armi o adciiritiura, la possibiliL di "rifornirsi di un arsenale" (così, testualmente, Di PI). 6.3. Il terzo motivo è genericamente formulato. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la sentenza ha analiticamente argomentato la ritenuta assenza dei presupposti per potere escludere la recidiva, valorizzando i precedenti relativi a reati della stessa NDole da cui il ricorrente è gravato, come connotati da particolare allarme sociale, sicché, avuto riguardo al tentativo di estorsione (non andato a buon fine solo per la materiale assenza del destinatario) che gli viene ascritto, certamente si tratta di precedenti che depongono per un'accresciuta capacità a delinquere ed una più accentuata pericolosità sociale. Sia in relazione al diniego di esclusione della recidiva che al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alcun elemento positivamente valutabile a favore del ricorrente risulta essere stato dedotto dalla difesa, mentre in senso ostativo, si è..posto in risalto, dalla Corte territoriale, l'inserimento del ricorrente nel circùito. mafioso con .piena condivisione dei suoi scopi. E si è altresì precisato come alcuna rilevanza sia dato attribuire al contegno processuale tenuto dal ricorrente, in quanto elemento invocato dalla difesa in termini dei tutto generici, senza specificare in che cosa tale contegno possa ritenersi meritevole di apprezzamento positivo. 7. Ricorsi PE ZO e SA AR 7.1. I ricorsi hanno ad oggetto i delitti di estorsione aggravata tentata e di estorsione aggravata ai danni di IE Lo RO, rispettivamente ascritti a ZO ed AR ai capi 9) e 10) della impugnata sentenza, in relazione alle condotte di intermediazione che essi posero in essere, in stretta successione cronologica, ai fini del recupero dei veicoli di cui !a predetta persona offesa era stata derubata. Pur trattandosi di reati diversi, si tratta di motivi logicamente connessi e possono essere trattati congiuntamente, perché pongono questioni in larga parte sovrapponibili. Essi sono fondati in relazione alle circostanze aggravanti ascritte a ZO, alla sola aggravante del metodo mafioso nel confronti di AR. 7.1.1. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, per cui difetterebbe la prova della idoneità della minaccia a coartare la volontà del soggetto passivo della ritenuta vicenda estorsiva,.è infondato. 31 La sentenza ha NDividuato;
aita stregua :.t,Le emergenze probatorie, il nucleo costitutivo dei delitti contestati, eestituito da: a) !a richiesta delle somme avanzate tanto dal ZO, quanto dail'AR, peii intermediazione che ciascuno avrebbe svolto ai fini del recupero dei veicoli sottratti, secondo la modalità tipiche del c.d. cavallo di ritorno;
b) la prospettazione che la corresponsione di tali importi costituisse condizione per la restituzione dei veicoli rubati, nel che deve leggersi la implicita minaccia della toro perdita. E' incontroverso l'orientamento per cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che estrinsecarsi in forma esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera NDiretta, ovvero implicita ed NDeterminata, purché sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete;
alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep.2013, Lavitoia, Rv. 254797 - 01). Senza cadute logiche si è argomentato dai Giudici di merito come la contiguità di Lo RO con figure apicali della organizzazione e la sua capacità di muoversi agevolmente in determinati contesti _criminali, al punto da essere NDagato per gravi reati, non valessero ad escluderne !a condizione di vulnerabilità rispetto ai ricorrenti, quale presupposto della consegu-ente coartazione psicologica, avuto riguardo: i) alla entità del pregiudizio che sarebbe derivato dalla perdita definitiva dei beni (un camion ed un escavatore), dato il toro rilevante valore economico;
ii) alla ferma intenzione, palesata dall'imprenditore, di riappropriarsene nel più breve tempo, data l'inerenza dei beni alla attività lavorativa. Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, resta inconferente, ai fini della configurabilità del reato, ii dato * che l'iniziativa sia stata assunta dalla persona offesa, posto che la intermediazion3 ai fini del recupero del bene rubato, al di fuori dell'ipotesi di una attivazione nell'interesse esclusivo della vittima, e dunque puramente gratuita, integra essa stessa il reato, Le Sezioni Unite, con sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filar -do, Rv. 280027 - 03, hanno, difatti, statuito che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone non è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa dei creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. Da ultimo, non ha valore elidente della responsabilità l'estromissione del ricorrente ZO dall'affare, per iniziativa di ON VA TO e IP Di PI, posto che essa non dipese da una spontanea iniziativa da parte del primo - che sia possibile assimilare ad una desístenza rilevante ai sensi dell'art. 56 cod. pen. - bensì solo dalla eccessività della pretesa economica che egli aveva accampato per la mediazione (8000,00 euro). 32 Le questioni sulla mancanza O. I:rova Yesocnse economico, invece sviluppate nel ricorso sporto nell'inte-asse .j:rriparaa-.). , -sono, poi, essenzialmente declinate in fatto, e sottendono una a uzione delle emergenze istruttorie, come detto in questa sede non Consentita. 7.2. Il secondo motivo, attinente alla contigurabilità della aggravante di cui all'art. 416-bis. 1, nella doppia declinazione dei metodo mafioso e della finalità di agevolazione mafiosa, è fondato, ancorché solo limitatamente al profilo dei metodo nei confronti di AR. 7.2.1. Quanto all'utilizzo del metodo mafioso, la sentenza impugnata ha valorizzato essenzialmente le reazioni della vittima, che: a) non sporse mai formale denuncia de! furto, ma si rivolse, al fine di recuperare i beni, a persone di notoria appartenenza al circuito mafioso;
b) nel colloquio captato il 6 aprile 2016, intercorso con IO, ebbe a palesare la propria percezione della provenienza della minaccia da soggetti di elevato spessore criminale, al punto da affermare di non aver potuto replicare in termini risoluti ai ZO, quando gli aveva chiesto una cospicua somma di danaro, :n quanto - soggetti non meglio NDividuati - gli avrebbero fatto "saltare la testa". In ragione di questi elementi, la sentenza motiva che !e condotte del ZO e dall'AR, sebbene non estririsecatesi in comportamenti realmente minacciosi o violenti, furono nondimeno permeate della vis intimidatrice che tipicamente promana da formazioni criminali mafiose. Tuttavia, non hanno trovato -riscontro una serie di deduzioni difensive che inficiano la consequenzialità logica della ricostruzione come operata dai Giudici di merito. Anzitutto, la sentenza ha escluso che il furto abbia avuto matrice "mafiosa", tant'è che la restituzione dei mezzi rubati avvenne, da ultimo, senza la pretesa di alcun pagamento da parte degli autori, i quali furono intimoriti dall'interessamento alla vicenda di uomini di "cosa nostra". Né ZO, né imparato, nelle • proprie interlocuzioni con l'imprenditore, hanno evocato il sodalizio mafioso, la cui carica intirnidatoria certamente non poteva promanare dalla persona del ZO, il quale non era affiliato;
ma, a ben vedere, neanche l'intervento dell'associato con ruolo apicale, TO, il quale si adoperò per NDividuare ed agganciare i responsabili del furto secondo i criteri di competenza territoriale della consorteria, sembra deporre in tal senso, dal momento che tra la persona offesa e la criminalità organizzata locale vi era un rapporto di contiguità, dovuto a cointeressenze di natura economica. Le sentenze di merito attribuiscono, invero, o RO, una relazione di tipo sinallagrnatico con il clan, in forza della quale all'imprenditore era garantita protezione in cambio del coinvolgimento della famiglia, mafiosa locale in un consistente giro di affari. 3 3 È ben vero che ia circostanza ao ,,aalvence . i.eastione è configurabile anche in presenza dell'utilizzo di un trieeisane;
intimioatorio "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora i'associazione aie;
ae; :aggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avv -ettimen ..,:o rnatioso„ sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di vio;
enriL c minaccia (Sez. 5, n. 42651 del 03/10/2024, Ponticelli, Rv. 2.87238 - 01; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Di Caprio, Rv. 277182 - 01). Tuttavia, come questa Corte ha avuto modo di precisare, nel caso in cui il delitto di estorsione sia commesso con minaccia "silente" da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., !a quale è correlata al solo elemento della provenienza qualificata della condotta intimidatoria, ma non necessariamente quella di cui airart. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, ;a quale postula un'ulteriore esternazione, che deve essere - comunque - funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato. Ai fini dell'appiicabilità della . aggravanterdeve, ,dunque, sussistere un quid pluris rispetto alla carica intimidatoriapes,insita nella condotta estorsiva, che non può evincersi , dal- mero collegamento •d-ell'agente...con, ali ambienti della criminalità organizzata. L'avvalersi delle condizioni previste . dall'art. 416-bis cod. pen. è nozione che si determina avendo riguardo ai„ profili costitutivi dell'azione propria dell'associazione di tipo mafioso, consistenti nell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano (Sez. 6, n. ,1783,del,29/10/2014, dep. 2015, Barilari, Rv. 262093 - 01), sicché, ove fatto si svolga in contesti di contiguità mafiosa, non è dato attribuire alle minacce insite nella condotta estorsiva, automaticamente, carattere obiettivo di impiego del metodo mafioso, con accrescimento dell'effetto di coartazione psicologica nella vittima, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze orevaricatrici di un gruppo criminale mafioso. Tali peculiari connotazioni della nnetodologia di azione, richieste dalla aggravante - che, in tale declinazione, ha natura .oggettiva - non, sono ricostruite in sentenza, che deve essere perciò annullata su;
punto con assorbimento, quanto ad AR, dei motivi inerenti alla dosimetria della pena - demandandosi al giudice del merito nuova valutazione, da operare nel rispetto delle coordinate esegetiche sopra NDicate. 7.2.2. In relazione alla finalità agevolativa dell'associazione mafiosa locale, la sentenza è non meno assertiva, con riguardo alla condotta attribuita a ZO;
è adeguata, invece, con riferimento a AR. 34 7.2.3. Deve premettei si arte, oocac -A:abilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8545 del 19/12/2619 : 2ù20, Chioccini, Rv. 278734 - 01, la circostanza aggravante dell'aver agito a ine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso - ora trasfusa ne:la previsione di cui all'art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. - ha natura Soggettiva, in quanto inerisce ai motivi a delinquere;
dal che discende che essa si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe;
in ossequio al principio di offensività, l'intenzione dell'agente deve avere pur sempre una connotazione di carattere oggettivo, come si era, del resto, già ritenuto per l'aggravante della finalità di terrorismo, sul rilievo che tali connotazioni si pongono «quali misuratori della specifica offensività, e quali garanzie di un ordinamento che, per necessita costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell'intenzione e del tipo d'autore» (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260077). Specificamente, quel che la disposizione richiede, perché sia integrata l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, è la presenza del dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi, essendo . estensibile al concorrente_ non partecipe di tale connotazione agevolativa della condotta, ove egli, ne sia almeno consapevole, secondo la previsione generale dell'art. 59, secondo comma, cod. pera, nella parte in cui attribuisce all'autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui conosciute. La funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe deve, in definitiva, .essere oggetto almeno di rappresentazione, se non di volizione, che è aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può identificarsi nel mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe «a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta». Di qui il principio, sancito dalla Sezioni Unite, che l'aggravante è caratterizzata da dolo intenzionale e, nel reato concorsuale, si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità». 7.2.4. Nel caso di specie, la Corte di appello ha argomentato l'esistenza dell'aggravante, quanto .al ZO, dalla circostanza che questi pretese per sé una quota della somma domandata perla restituzione de! veicolo, da valere per la intermediazione prestata ai fini del recupero presso i soggetti che avevano rubato il camion, significando che agli .stessi sarebbe stato conferito il maggior importo. Avendo, tuttavia, i Giudici dei merito escluso che gli autori dei furto fossero esponenti della associazione mafiosa, tale affermazione non è conducente ai fini della ipotizzata preordinazione agevolativa. 35 La consapevolezza della iinaii`,1 ajf-2lioie è. stare, poi, ulteriormente desunta dall'avere ZO presenziato cc ',/ittima con il capo mandamento TO. L'argomento prova troppo, non essendo stati riportati i contenuti di quel colloquio, sì da potersene desumere che il ricorrente fosse consapevole della destinazione di quell'importo ad avvantaggiare l'associazione criminale e non il singolo suo esponente;
né appare coerente, al riguardo, il richiamo all'intervento del capomandamento Contorno, il quale rimproverò ZO per la esorbitanza della sua pretesa, posto che da tale reato il primo è stato assolto perché ritenuto estraneo ai fatti. Sul punto la sentenza deve essere annullata per nuova valutazione, da compiere nel rispetto delle linee esegetiche suNDicate. 7.2.5. Al contrario, la motivazione è congrua in rapporto alla posizione di AR, essendosi dato atto di come !o stesso abbia preso parte attiva alle diverse fasi della dinamica estorsiva collegata alla restituzione degli automezzi rubati. Egli è intervenuto sia nella fase prodromica della pattuizione del corrispettivo illecito, sia in quella successiva della ,percezione dell'ultima parte dell'importo del quale Lo RO , e,ra „rimasto debitore, In particolare, la sentenza chiarisce, senza discrasie logiche come, intervenuto per sbloccare la trattativa intrapresa con la mediazione di ZO, arenatasi per l'esorbitanza della pretesa di questi, AR avesse propiziato il pagamento di 2000,00 euro in favore di soggetti differenti dagli autori del furto - che avevano desistito da ogni pretesa - dunque, all'evidenza, in favore della organizzazione, ed aveva rappresentato, nei colloqui captati, le difficoltà in cui si dibatteva al momento il consorzio criminale («noialtri purtroppo non possiamo mangiare per ora»), da ultimo percependo il pagamento di 700,00 euro per la sua attività di mediazione direttamente dall'affiliato Di Lisa. 7.3. Il terzo, il quarto e il quinto motivo nell'interesse di ZO possono essere trattati congiuntamente perché logicamente connessi. 7.3.1. La difesa ha dedotto, in prírnis, il difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, per essere state ritenute le aggravanti di cui all'ad, 62g, comma secondo, in riferimento all'art. 628, comma primo, n.1) e n. 3), cod. pen., in difetto di regolare contestazione. In rapporto alla correttezza della contestazione, che costituisce uno dei cardini del contraddittorio, funzionale al migliore esercizio delle prerogative difensive, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che le aggravanti non possono ritenersi legittimamente contestate.e non possono essere ritenute in sentenza dal giudice, qualora non siano esposte nell'atto di imputazione, ove si tratti di circostanze valutative e non autoevidenti;
orientamento consolidato dalla 36 (1, pronuncia delle Sezioni 1.in;.e n. )_49e aei 1/()4/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01, in tema di fattispecie agwavaie dei reato i'also di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen. ; relativa alla e3cura fidecente dell'atto. Si è, in particolare, rilevato che, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano vaiorizzati comportamenti NDividuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (v., tra le altre, Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279335 - 01, che ha ritenuto che fosse stata validamente contestata l'ipotesi di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen. mediante l'originaria NDicazione, nel capo di imputazione, de;
danno di rilevante gravità rappresentato dall'importo complessivo delle cambiali consegnate dall'imputato alla persona offesa in cambio del ritiro di un'istanza di fallimento, in seguito disconosciute e non onorate alla scadenza). Nella specie, la censura sul difetto di contestazione non coglie nel segno, posto che, con l'NDicazione dei riferimenti normativi veniva inequivocamente evocata la provenienza della minaccia da più persone riunite e la riferibilità della condotta a persona appartenente ad associazione mafiosa. 7.3.2.È invece fondato rilievo difensivo secondo il quale difetta una adeguata motivazione sugli elementi costitutivi di entrambe le aggravanti. 7.3.3. In relazione alla aggravante delle più persone riunite, come chiarito dal Massimo Collegio nornofilattico proprio in relazione al reato di estorsione, essa richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518 - 01), giustificandosi il maggior carico sanzionatorio solo laddove, in ragione della contestuale presenza, espressa in tale, ben NDividuato segmento della condotta criminosa, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da ehminarne o ridurne la forza di reazione. Dunque, una aggravante che non si esaurisce nei mero concorso di persone, come sembra, invece, ritenere la Corte di appello, che sul punto si è limitata ad argomentare che la condotta va ascritta a! ZO in concorso con altre persone. La motivazione resta, dunque, generica, posto che i concorrenti non sono mai stati identificati, né alcunché è precisato in relazione al loro contributo alla condotta intimidatrice, di modo che non è _dato escludere che si sia trattato di un apporto meramente morale, espresso in forma di istigazione o determinazione, come tale non rilevante ai fini che qui interessano. 7.3.4. Anche con riferimento alla ulteriore aggravante, relativa alla riferibilità della minaccia ad un appartenente ad associazione di stampo mafioso, 37 la sentenza è assertiva. S iini. ad s :i'errna; ii confronto avuto dal ZO con Lo RO, alla presenza ce i elaaaffia), abbia rigenerato nella persona offesa la convinzione della appartenenza di l;
za aiie associazione mafiosa, con ciò confondendosi l'appartenenza, quale reqp..iisito oggettivo, con la percezione di un potenziale intimidatorio che, invece, da tale appartenenza può anche prescNDere e che costituisce, come detto il sost -rato oggettivo della aggravante di cui all'art. 416-bis.1, declinato nella formula del metodo. 7.4. Il terzo motivo del ricorso nell'interesse di AR è infondato nei limiti che si precisano. La motivazione adottata, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è congrua. In termini stringati, ma esaustivi, il diniego di elementi di mitigazione del trattamento sanzionatorio è stato correlato all'entità del profitto conseguito dall'agente, rimarcandosene il coinvolgimento sia nella fase prodromica che in quella esecutiva della vicenda estorsiva;
e si è precisato come non possano costituire elementi di attenuazione della pena né la lontananza dei fatti, né le condizioni fisiche dell!imputatoffetto,-da-obes-ità severa. Va rammentato che, al fine di : ritenere o ,escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può !imitarsi a prendere M esame, tra gli elementi NDicati dall'art. 133 cod..pen., queiio che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, : sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (tra le tante, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, NO, Rv. 279549 - 02). Resta assorbita nel disposto annullamento ogni altra questione afferente alla dosimetria della pena. &RI CE LI 8.1. Il ricorso è infondato, ma è maturata la causa estintiva della prescrizione. 8.2. Il ricorso è infondato, .quanto aL primo motivo, vertente sulla integrazione della condotta di intermediazione ascritta al ricorrente. Rinviando a quanto anticipato riel ricorso CR, deve osservarsi, con riguardo alla specifica posizione dei ricorrente, che la sentenza di appello ha diffusamente ricostruito le attività espletate dal _LI, al fine dei piazzamento di una partita di stupefacente pervenuta;
n Sicilia dalla Campania. Non è, per vero, neppure contestato che LI abbia preso parte all'incontro con CR e con gli importatori campani preordinato alla consegna della sostanza, né che abbia intermediato tra i fornitori e l'acquirente rimasto ignoto. 38 Anche con riguardo al ricovere.e, dedde,oni difensive si incentrano sulla circostanza che, essendo stato d etto in arcesto l'acquirente, LI non abbia potuto condurre a buon fine la media.une. Itte:sì difensiva, egli non avrebbe mai acquisito la disponibilità dello stupefacente, sicché la sua desistenza, inquadrabile nell'alveo applicativo dell'art. 56 cod. peri., avrebbe dovuto condurre al proscioglimento. Le svolte censure sollecitano, tuttavia, una rivalutazione del compendio istruttorio, al di là dei limiti ontologici propri del giudizio di legittimità, come in precedenza richiamati (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.283370 - 01). Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, nella fase in cui LI si è defilato, si era già concretizzato un accordo definitivo in relazione alla qualità, alla quantità e al prezzo dello stupefacente, tra CR, SO e í fornitori campani, cui aveva fatto seguito l'arrivo del veicolo in cui la sostanza era stata occultata. Come già osservato nei confronti dei correi, l'"offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nei momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, NDipendentemente dall'accettazione dei destinatario, a condizione, che si tratti di un'offerta collegata ad una :k,3ffettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per talea intendendosi ,da possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716 - 01), sicché è evidente che, a tali fini, non è necessario che alla offerta abbia fatto seguito la materiale accettazione, che perfeziona la transazione. Allo stesso modo, è principio consolidato quello secondo cui integra il reato di intermediazione per la cessione di sostanza stupefacente, nella forma consumata, e non tentata, a norma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'attività svolta per procurare a terzi una partita di droga, risultando NDifferente se materialmente questa sia o meno consegnata ai destinatari (Sez. 3, n. 38535 del 12/05/2015, Rv. 264633 - 01) e ciò perché,. tra le condotte illecite descritte nella norma incriminatrice, rientra anche quella di procurare ad altri, con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi, ed il reato si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità-a procurare ad altri droga, sempre che ne abbia la disponibilità, pur mediata (Sez, 6, n. 46367 del 11/10/2023, Rv. 285882 - 01). In applicazione di tali coordinate esegetiche, si è osservato dai Giudici di merito che, essendosi verificato l'incontro tra i sonetti precitati, in cui avvenne la materiale consegna dello stupefacente, il LI aveva acquisito la disponibilità almeno mediata della sostanza. Elementi di riscontro a tale i-C:ostruzione- si evincono dalle conversazioni intercettate in cui CR e NO discutevano delle iniziative da assumere a carico 39 dello stesso LI, in seguito aita aua uscita di acena, e valutavano, in particolare, la possibilità di addossargli i ciel viaggio, ovvero quelle inerenti alla detenzione del corriere ove mai;
osse stato tratto in arresto sulla via del ritorno con il veicolo carico. 8.3. Alla luce di quanto precede, non si delineano nella specie ragioni di proscioglimento nel merito che abbiano carattere di evidenza, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sicché va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione. Il reato si è, invero, consumato nei dicembre 2015, sicché, avuto riguardo alla esclusione della recidiva qualificata e della aggravante relativa alla finalità di agevolazione della associazione mafiosa, già operata dal Giudice di primo grado, e, tenuto conto della pena edittale massima prevista per la fattispecie contestata, il termine di prescrizione è pari ad anni 6, aumentato a 7 anni e 6 mesi in ragione degli atti interruttivi. Tale termine, tenuto conto dei periodi di sospensione verificatisi dal 3 ottobre 2023 al 30 ottobre 2023; dal 21 dicembre 2023 al 13 febbraio 2024; dal 14 febbraio 2024 al 12 marzo 2024, per complessivi 108 giorni, è decorso nel settembre 2023. RI IO SO ..•. 9.1.11 ricorso è inammissibile.: 9,2.SO ha definito i! giudizio di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accedendo al concordato sui motivi. I motivi in questa sede proposti vertono sulla assenza di motivazione in merito alla responsabilità del ricorrente ed al rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sono stati odgetto di rinuncia, sicché in virtù degli art. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pan., ne va dichiarata l'inammissibilità. La rinuncia ritualmente effettuata, quale atto abdicativo di natura processuale, ha, difatti, effetti preclusivi dell'ulteriore progressione processuale, in quanto determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata in relazione ai capi che ne sono stati oggetto. Pertanto, -poiché, ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravarne ai . soli punti della -decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, i! giudice di appello non può prenderli in considerazione;
e neppure può farlo i! giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, attesa la natura irrevocabile di tutti i negozi processuali, ancorché abbiano struttura unilaterale. Di qui il principio, affermato da questa Corte regolatrice in ripetuti arresti, secondo il quale i ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. è. ammissibile solo ove si deducano motivi relativi alla 40 formazione della volontà della oirt ai acere ai concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richieaa.: jd contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono preciuse ie oouilanze;
-.daJve ai motivi rinunciati, ma anche quelle che ineriscano alla mancata :/alutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. perì- e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei iimiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (tra le tante, si vedano Sez. 1, n. 50710 del 10/11/2023, Mangiacotti, Rv. 285655 - 01; Sez. 6, n. 23614 del 18/5/2022, 'Ferrigno, RNI. 283284 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). 9. PE ON 9.1. Il ricorso è infondato. 9.2. La difesa ha contestato, in relazione al reato di cui al capo 16), l'idoneità ed univocità degli arti, posto che i: ricorrente si sarebbe limitato a comunicare, in una unica occasione, alie persone offese, in particolare a AR TT, che il capoclan IN IA voleva parlare con lui. Il ricorrente ha, inoltre, sollevata.quesponi in relazione alla prova, evidenziando: -) le contraddizioni che inficiano: le sommarie informazioni rese dalle persone offese e dalle persone informate dei fatti in data 15 dicembre 2018; -) le anomale modalità procedurali con cui, in tesi, esse sono state raccolte, che ne avrebbero inficiato spontaneità e genuinità; -) gli elementi di contraddittorietà con il contenuto della registrazione tra presenti effettuata dai fratelli TT, a colloquio con ON e con CA. Le plurime questioni sono inammissibili perché, attraverso il vizio di motivazione, sollecitano una differente valutazione delle risultanze istruttorie. La vicenda è ricostruita, con motivazione logica e completa, alle pagg. 97 e ss. della sentenza impugnata e, a fronte di ciò, si insiste per una valutazione atornistica della richiesta di colloquio di cui si è fatto latore BU, la quale si inserisce nella sequenza delle richieste estorsive rivolte alle persone offese per la c.d. messa a posto del cantiere, siccome formulata in stretta successione cronologica con quella avanzata dal correo CE CA, reggente della famiglia di Misiimeri, che era stato allontanato dalle persone offese.: stesse con la minaccia di denunciarlo. La reazione neutra, di mera presa d'atto, assunta da BU a fronte della minaccia di denuncia dei TT non elide la valenza dei contributo causale dato dai ricorrente alla realizzazione collettiva. E, dei resto, da un lato il ricorrente non introduce una spiegazione diversa della sua iniziativa, in ordine alle ragioni per cui IA volesse il colloquio con gli imprenditori;
dall'altro la riconduzione della 41 somma richiesta alle esigenze a, aostegna ai carcerati, non lascia adito a dubbi sulla matrice mafiosa della condotte. Si tratta di doglianze che, all'evidenza. non sono consentite, in quanto sollecitano l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che il ricorrente deduce come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito 10.RI PE CI 10.1. Il ricorso, che consta di un unico articolato motivo, è fondato per quanto di ragione. 10.2. È infondata la deduzione di travisamento probatorio in relazione alla utilizzazione che la Corte di appello avrebbe fatto, ai fini della condanna per il delitto di favoreggiamento personale di cui al capo 17), di una informazione insussistente, non emergente dal compendio probatorio. La dogiianza è riferita, in particolare, alla argomentazione, che si legge in sentenza, secondo la quale CI si sarebbe rivolto alle Forze dell'ordine esclusivamente per ragioni di conve.nienza ed opportunità, posto che la mancata denuncia del furto di pannelli fotovoltaici importa sanzioni di diversa natura, tra cui la revoca degli incentivi conseguiti. Intanto, deve osservarsi che si è in presenza, più che di un dato probatorio non emerso dai materiali cognitivi acquisiti in giudizio, di un ragionamento inferenziale compiuto dalla Corte di merito - peraltro in termini di mera plausibilità - sulla base di provate massime di esperienza e della normativa, anche di livello secondario, che disciplina l'erogazione degli incentivi statali alla produzione di energia con fonti rinnovabili, vigilata dal Gestore dei Servi Elettrici. Devono, poi, anche qui ribadirsi i limiti alla deducibilità del vizio di travisamento della prova in presenza di una c.d. doppia conforme, sicché la censura resta monca, non avendo il deducente prospettato la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato rnotivazionale sottoposto a critica. Rectius, tale rilevanza dimostrativa dell'ipotetico travisamento, pur allegata, non è fondatamente sostenuta. A ben vedere, la Corte di appello, nella propria ricostruzione, non ha sminuito le molteplici circostanze evidenziate dalla difesa rivelatrici del notevole attivismo da parte del CI nel denunciare il subìto furto alle Forze dell'ordine e il suo interesse a recuperare il bene per le vie legali, tra cui: a) la dettagliata circostanziata segnalazione dallo stesso effettuata ai Carabinieri del NORM nell'immediatezza della sottrazione dei pannelli solari;
b) la denuncia, formalizzata ai carabinieri di IS il giorno successivo;
c) l'acquisto e l'installazione di nuovi pannelli solari qualche giorno dopo;
42 d) l'assenza di contati:: : nelle;
imedia ,.za del furto, con AN, CI e Merenda;
e) l'iniziativa assunta dai AN, cric cliiarnò ai telefono CI prospettandogli la possibilità di recuperare i - predetti impianti, stando al contenuto della interlocuzione telefonica. Piuttosto, v'è da osservare che l'attivazione di CI per le vie legali - a prescNDere dalle finalità per cui venne operata - non è affatto incompatibile con la parallela richiesta di intervento rivolta dal ricorrente al cugino, CE AN, contiguo agli ambienti malavitosi locali, al fine di ottenere la restituzione, attraverso un diverso canale, della refurtiva. Con il lamentato travisamento, la difesa sembra volere piuttosto sminuire gli elementi dimostrativi della estorsione, nella forma del c.d. cavallo di ritorno, di cui CI sarebbe stato vittima, quale reato presupposto del favoreggiamento. Nella stessa ottica, si è argomentato che l'intervenuto acquisto dei pannelli ex novo, da parte di CI, avrebbe depotenziato ogni interesse dello stesso al recupero di quelli furtivi. Per contro, le ragioni della parallela -attivazione del ricorrente per le vie legali al fine di ottenere il recupero del bene - seppure fossero state ricostruite in termini assiomatici dalla Corte-cli appello, e così non è stato - non valgono a disarticolare il ragionamento probatorio fondato sui contenuti delle intercettazioni riportate alle pagg. 54 e ss. della sentenza impugnata, tra AN, ME e CI e, in particolare, sulla offerta da parte dello stesso CI del pagamento di una somma, fino a 5000,00 euro, pur di ottenere la restituzione dei pannelli fotovoltaici, cosicchè le censure difensive al riguardo risultano aspecificamente formulate. Non è dunque sconfessato il carattere omissivo e reticente, come congruamente argomentato in sentenza, delle dichiarazioni rese dallo stesso CI agli inquirenti e la loro potenziale idoneità ad intralciare il corso delle NDagini nei confronti degli autori del furto. 10.2. Non appare, di contro, stringente a motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta finalità di agevolazione mafiosa. La Corte non ha considerato che l'affiliazione di CE AN - cugino del ricorrente e suo esclusivo interlocutore nei colloqui telefonici protesi al recupero del bene - al sodalizio che, stando alla contestazione, sarebbe destinatario della agevolazione, è ancora sub La Seconda Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 30446 emessa il 20 maggio 2024, prodotta dalla difesa, ha difatti annullato con rinvio la condanna, demandato alla Corte di merito di verificare l'esistenza di NDicatori idonei, di natura oggettiva, del contributo fornito dal AN stesso, in termini di costante messa a disposizione 43 IJ Presid nte in favore della organizzazione ! per 'a'itoazione del programma criminale, ritenendo inesaustiva la motivaviono offerta ri•;a Corte di appello. Non risulta neppure spiegato neila zenz:enza knpugnata, a fronte di una specifica deduzione della difesa sui punto, per quali ragioni CI, pur se a conoscenza di una generica mafiosità degli autori del furto, avrebbe inteso agevolare, con le sue dichiarazioni reticenti, eteroprotettive nei confronti di coloro che si interessarono al recupero, il sodalizio mafioso. In relazione a tale aggravante la decisione deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte di appello per nuova valutazione, da compiere nel rispetto delle NDicate direttrici esegetiche. 11. Alle statuizioni di rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a quelle di inammissibilità anche la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma che si ritiene equo determinare nella misura NDicata in dispositivo
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata-nei confronti di LI CE e di NO CE perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CR .) IO e di Di FE ND in relazione al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sui punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto i ricorsi di CR e di Di FE. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZO PE limitatamente alle ritenute aggravanti, nei confronti di AR SA limitatamente all'aggravante dei metodo mafioso e nei confronti di CI PE in relazione alla residua aggravante e al connesso trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della ,Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto i ricorsi di ZO, di AR e d CI. Rigetta il ricorso di LA TE e di ON PE e li condanna ai pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IL CL, di SO IO e di TA RR, che condanna ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso, il 15 luglio 2025 Il C iisigliere estensore