Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2024, n. 21859
CASS
Sentenza 8 marzo 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sottoposizione dell'imputato a qualsivoglia restrizione della libertà personale, per altra causa integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice della sopravvenuta condizione di restrizione in tempo utile per la traduzione o per conseguire eventuali autorizzazioni in grado di consentirgli di derogare alle prescrizioni cui è assoggettato, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. (Fattispecie relativa ad imputato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma in un comune diverso da quello in cui ha sede il Tribunale procedente).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2024, n. 21859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21859
    Data del deposito : 8 marzo 2024

    Testo completo