CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
Massime • 1
È configurabile il delitto di favoreggiamento personale con riguardo ad un'associazione per delinquere la cui permanenza sia in atto, sempre che il reato presupposto abbia raggiunto una soglia minima di rilevanza penale. (Fattispecie di ausilio ad eludere le investigazioni in favore degli aderenti ad un'associazione finalizzata al narcotraffico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2023, n. 33753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33753 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SAD 33753-23 REPUBBLICA ITALIANA IN CALCE In nome del Popolo italiano ANNOTAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da RL Di FA Sent. n. sez.715/2023 - Presidente - AN ZO U.P. 25/05/2023 - R.G.N. 37543/22 NA Criscuolo AR OR -relatore- NO TI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. NI CE, nato a [...] il [...] 2. AL MO IO, nato a [...] il [...] 3. OS CE, nato a [...] il [...] 4. OS CO, nato a [...] il [...] 5. SA AT, nato a [...] il [...] 6. MA CO, nato a [...] il [...] 7. AR ON, nato a [...] il [...] 8. RA NA, nato a [...] il [...] 9. CI AT, nato a [...] il [...] 10. EL AL, nato a [...] il [...] 11. EL GI, nato a [...] il [...] 12. TO BI, nato a [...] il [...] 13. TO CO, nato a [...] il [...] 14. UL CE, nato a [...] l'[...] 15. IM AT, nato a [...] il [...] 16. LM DR, nato in [...] il [...] 17. TA AN, nato a [...] il [...] 18. TA UR, nato a [...] il [...] 19. CI ON, nato a [...] il 25/1171970 20. CH AR, nato a [...] il [...] 21. UL ON, nato a [...] il [...] 22. TI AT, nato a [...] il [...] 23. La EL ON, nato a [...] il [...] 24. La EL SE, nato a [...] il [...] 25. DI DA, nato a [...] il [...] 26. AL AN, nato a [...] il [...] 27. D'AT CO, nato a [...] il [...] 28. IM NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR OR;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per TI, limitatamente al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e rigetto nel resto, e per D'AT, limitatamente al diniego della richiesta di continuazione;
rigetto per UL ON, IM NO e IM AT, DI DA, TA AN e TA UR, CI ON e TO BI;
inammissibilità per UL CE, AL SS, La EL ON e La EL SE, MA, NI, AL, LM, CI AT, OS IC e OS CE, SA, TO, RA, AR e CH;
udito l'avvocato MO SE Corsaro, in difesa delle parti civili RA ZA, TO SA e RI AC, che chiede la conferma della sentenza e deposita conclusioni e nota spese;
udito l'avvocato Roberto Afeltra, in difesa di AL EL, che chiede l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Fabrizio Siracusano, in difesa di NA RA, che chiede l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Valerio Vianello Accorretti, in difesa di CE UL, AT IM e NO IM, che chiede l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Pietro Scarvaglieri, in qualità di difensore di AR CH, SE La EL, CE UL, AT CI, ON CI, DR LM, AN TA, UR TA, BI TO, TO, AL EL, GI EL, AT IM, IC OS, CE OS e NO IM, ed in qualità di sostituto dell'avvocato Lucia Maria D'NA, difensore di ON La EL e ON UL, nonchè di sostituto dell'avvocato SE Cinardi, difensore di CO D'AT, che chiede l'accoglimento dei ricorsi;
2 9 udito l'avvocato AT Burzilla', difensore di AT SA e CO MA, che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato MO D'Urso, difensore di ON AR, che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato Sebastiano Campanella, difensore di AN AL, che chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 30 giugno 2021, la Corte di appello di Catania riformava parzialmente la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania dell'8 luglio 2019 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato i nominati in epigrafe per i reati agli stessi rispettivamente ascritti. In particolare, le imputazioni avevano ad oggetto: capo 1), il delitto di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen.; capo 2), per UL ON e La EL ON il delitto di cui agli artt. 81,110, 56, 629, commi 1,2, in relazione all'art. 628, comma 3, n.3, cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen.; capo 3), per D'AT CO e LM DR, il delitto di cui agli artt. 110, 629, commi 1,2, in relazione all'art. 628 comma 3, n.3, cod. pen.; capi 4) e 5), per IM AT, D'AT CO e IN LF, rispettivamente il delitto di cui agli artt. 110, 624,625 nn. 2,5, e 7, cod. pen. ed il delitto di cui agli artt. 110, 81 e 648 cod. pen.; capo 6), per TO CO, il delitto di cui agli artt. 110, 648 cod. pen.; capo 7), per IM NO, TA UR e TO CO, il delitto di cui agli artt. 110, 628, 416- bis.
1. cod. pen. già art. 7 I. n. 203 del 1991; capo 8), il delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.
1. cod. pen., già art. 7 I. n. 203 del 1991; capo 9), i delitti di cui agli artt. 110, 416-bis.1 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990; capo 10), per DI DA, AL AN, OL AT e NT DA, il delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990; capo 11), per IM AT, il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. In riferimento, poi, al decreto di giudizio immediato proc. n. 8182/18 RGNR, AR ON era chiamato a rispondere del delitto ascritto al capo 1) per il delitto di cui agli artt. 74, commi 1,2,3,4, d.P.R. n. 309/90 e 416-bis. 1 cod. pen. e dei delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309/90 e 416-bis.1 cod. pen. Infine, con riferimento al decreto di giudizio immediato nel proc. n. 11514/18, CH AR risponde dei delitti di cui agli artt. 416-bis, commi 1,2,3,4 cod. 3 pen. (capo 1), 74, commi 1,2,3,4, d.P.R. n. 309/1990 (capo 2) e 73, commi 1,1- bis, d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis.
1. cod. pen. (capo 3).
1.2. In sede di merito è stata accertata l'esistenza dell'associazione armata di stampo mafioso denominata "clan EL-Taccuini" (capo 1), operante nel territorio di Adrano, promossa da AL EL, diretta da ON CI e NO IM, e durante la detenzione di quest'ultimi, da GI EL e AT IM, con decorrenze diversificate per ciascun imputato e comunque comprese dal maggio 2009 all'anno 2016, nonché dell'associazione armata (capo 8) ad essa connessa dedita al traffico di stupefacenti e dei connessi traffici di stupefacenti del tipo cocaina, eroina e marijuana (capo 9). In tale contesto sono state, altresì, accertate plurime ipotesi delittuose di estorsione, tentata e consumata, furto aggravato, ricettazione e rapina. Nella sentenza di appello sono state respinte tutte le eccezioni sollevate in merito: I) alla violazione del divieto del ne bis in idem in relazione alle precedenti condanne riportate per associazione mafiosa;
II) all'inutilizzabilità degli atti di indagine assunti in violazione dei termini di durata delle indagini preliminari;
III) al carattere armato di entrambe le associazioni;
IV) al concorso dei reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e art. 74 d.P.R. n. 309/90 ed alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. riconosciuta anche rispetto ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90; V) al vaglio di attendibilità delle chiamate in correità dei numerosi collaboratori di giustizia poste a fondamento del giudizio di condanna svoltosi nelle forme del rito abbreviato. Come evidenziavano le sentenze di merito, l'esistenza delle due associazioni criminali era già stata oggetto di accertamenti giudiziari, anche definitivi, inoltre la stretta correlazione tra l'associazione mafiosa capeggiata da AL EL e quella per il narcotraffico era stata affermata da numerosi collaboratori che attestavano come lo scopo del narcotraffico fosse quello di rafforzare e favorire al contempo gli scopi dell'associazione mafiosa, stante la coincidenza peraltro solo parziale degli associati, essendovi numerosi partecipi che non erano affiliati al clan mafioso a dimostrazione dell'esistenza di una autonoma struttura organizzativa, ma considerata al contempo la corrispondenza dei soggetti posti al vertice dell'associazione per il narcotraffico con coloro che nell'associazione mafiosa rivestivano ruoli di spicco (NO IM, AT IM, AL e GI EL).
1.3. In sede di appello, una parte degli imputati tra cui SS AL, CE NI, AT CI, CO OS, CE OS, AT SA, ON AR rinunciava parzialmente ai motivi di appello ad - eccezione di quelli afferenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti 4 generiche, il loro bilanciamento con le aggravanti, ed in generale per le doglianze riferite al trattamento sanzionatorio. Insistevano nell'accoglimento di tutti i motivi di appello gli imputati CO MA, NA RA, ON UL, NO Crini, AT IM, SE La EL, CO MA, AN TA, UR TA, ON CI, AL EL, GI EL, CO TO, AN AL, DA NT.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. CE NI (avv. Roberta Castorina). Condannato in primo grado per i capi 8) e 9), relativi ai delitti di cui all'art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alla pena di anni dieci, mesi due e giorni venti di reclusione, riconosciuta la continuazione, pena poi ridotta in appello a quella di anni nove, mesi sei e giorni venti di reclusione. Il ricorrente, dopo aver dato atto della rinuncia ai motivi di appello, deduce vizio motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che sono state negate nonostante la incensuratezza e l'ammissione di responsabilità.
2.2. IO AL SS (ricorso avv. M. Fallico). Condannato alla pena di anni nove e mesi otto di reclusione per i reati di cui ai capi 1 (416-bis cod.pen.), 8 (art. 74 d.P.R. n. 309/90) e 9 (artt.81 e 73 d.P.R. n. 309/90), così ridotta in appello la pena di anni undici e mesi quattro irrogata in primo grado. Deduce unico motivo per vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche per non essersi dato rilievo alla rinuncia ai motivi di appello e quindi al comportamento successivo alla commissione del reato.
2.3. CE OS (avv. Pietro Scarvaglieri). Condannato in primo grado per il solo capo 1) - ex art. 416-bis cod.pen. - alla pena di anni quattordici, mesi nove e giorni ventitré di reclusione, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con le sentenze della Corte di appello di Catania del 13 giugno 2013 e 1 febbraio 2008, in sede di appello (vedi pag. 191 e segg.) la pena è stata confermata essendosi dato rilievo alla recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata, ed essendo stato applicato il minimo degli aumenti 5 predeterminati previsti per la recidiva reiterata qualificata (2/3) e per la continuazione ex art. 81, comma 4, cod. pen.. Con il ricorso deduce un primo motivo per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla recidiva, richiamandosi il precedente di legittimità che segue l'orientamento minoritario che ravvisa l'incompatibilità tra recidiva e continuazione. Nel secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche per l'erronea omessa considerazione della rinuncia parziale ai motivi di appello, che andava, invece, apprezzata a tale fine per la più rapida definizione del procedimento di appello e si censurano altresì le valutazioni negative espresse sulla personalità dell'imputato per l'episodio dei manifesti funebri affissi in seguito della collaborazione del figlio con la giustizia.
2.4. CO OS (avv. Pietro Scarvaglieri). Condannato per i reati di cui al capo 1) - ex art. 416-bis cod. pen. con ruolo di partecipe - capo 8) - ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 - e capo 9) - ex artt. 81 cod.pen. e 73 d. P.R. n. 309/90 con l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione, confermata in appello. Con il ricorso deduce un primo motivo per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla recidiva per il riferimento erroneo alla contiguità temporale delle condotte di reato precedentemente giudicate che si collocano nel 2002 e nel 2004 rispetto ai fatti per cui si procede, in cui la contestazione per l'associazione decorre per l'imputato OS CO non dall'anno 2009, come affermato nella motivazione, ma dal 2014 al 2016. Oltre all'assenza della contiguità temporale manca, poi, un qualunque filo conduttore con i precedenti che possa giustificare la valutazione di maggiore pericolosità posta a sostegno dell'applicazione della recidiva. Nel secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche per l'erronea omessa considerazione della rinuncia parziale ai motivi di appello, che andava, invece, apprezzata a tale fine per la più rapida definizione del procedimento di appello. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli aumenti per la continuazione, considerato che i precedenti penali valorizzati per la recidiva sono antecedenti alla entrata in vigore della legge 251 del 5 dicembre 2005 che ha previsto gli aumenti di pena per la recidiva in misura non inferiore al terzo della pena stabilita per il reato più grave.
2.5. AT SA (avv. AT Burzillà). 9 Condannato solo per i capi 8) e 9) - associazione per narcotraffico e reati- fine - alla pena di anni nove, mesi sei e giorni venti di reclusione Deduce motivo unico per vizio di motivazione in relazione agli aumenti per la continuazione nella misura di un anno senza specifica giustificazione.
2.6. MA CO (ricorso avv. S.Burzillà e R. Pennisi). Condannato solo per il capo 1 (art. 416-bis cod.pen.) ad anni sei di reclusione quale partecipe di associazione armata. Deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul rilievo che, sebbene la Corte abbia delimitato la durata della sua partecipazione fino all'anno 2014 a seguito del suo arresto ed abbia ricalibrato la pena applicando la normativa vigente a quella data, non ha tenuto conto di tale profilo temporale per concedere anche le circostanze attenuanti generiche.
2.7. ON AR (avv. M. D'Urso). La Corte di appello ha escluso l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. ed ha ridotto la pena ad anni otto e mesi otto di reclusione rispetto alla pena di anni dieci, mesi due e giorni venti che era stata applicata dal primo giudice (risponde dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90 ascritti ai capi 1 e 2 del proc. da giudizio immediato riunito). L'imputato ha rinunciato ai motivi di appello ad eccezione di quelli sull'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (motivo accolto) e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (motivo rigettato). Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. rispetto al quale si rappresenta che non vi era stata rinuncia con riferimento alla richiesta di esclusione dalla condanna per i fatti del 5 marzo 2016 oggetto di un decreto di archiviazione e che su tale questione la Corte di appello ha omesso ogni valutazione. Al riguardo si osserva che la sentenza di appello ha valorizzato ai fini dell'accertamento dei reati per cui si procede quale riscontro probatorio l'arresto del 5 marzo 2016, nonostante che su tale fatto fosse stato emesso un decreto di archiviazione definitivo, non oggetto di alcuna richiesta di riapertura delle indagini. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche essendo stata la valutazione delle prove condizionata dal riferimento al ritrovamento di 222 dosi di cocaina in occasione dell'arresto di cui si è detto, definitosi con l'archiviazione, ed all'omessa considerazione della rilevanza della rinuncia parziale ai motivi di appello ai fini della determinazione della pena. 7 Con il terzo motivo deduce violazione di legge rispetto al divieto di reformatio in peius atteso che la Corte di appello ha determinato la pena base in misura più grave rispetto a quella del giudizio di primo grado essendo partito dalla pena di anni dodici di reclusione.
2.8. NA RA (ricorso avv. Siracusano). Condannato in primo grado per il capo 1 (art. 416-bis cod.pen.) commesso dal 2014 al 2016 alla pena di anni dieci di reclusione (p.b. anni dieci, aumentata per la recidiva specifica, ad anni quindici, ridotta di 1/3 per il rito), confermata in appello. La Corte di appello ha ritenuto provato il suo ruolo di imprenditore mafioso che concorre agli scopi del sodalizio con il controllo dei videogiochi e di un ristorante gestito per conto dell'associazione ("La Cascina") sulla base delle plurime convergenti chiamate in correità reciprocamente riscontratesi tra loro, dando conto della valutazione degli elementi a discapito forniti dalla difesa che non sono stati ritenuti utili a scardinare il complesso degli elementi di prova desunti dalle plurime chiamate di correo precise e dettagliate. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla partecipazione e al ruolo per il reato di cui al capo 1), il quanto il suo ruolo di imprenditore al servizio del clan è basato unicamente sulle chiamate dei collaboratori in assenza di riscontri di altro genere, tenuto conto delle emergenze poste in rilievo dalla difesa sulla insussistenza di un monopolio nella gestione delle macchinette per i videogiochi, faventi capo a più operatori economici e sulla titolarità del ristorante "La Cascina" non oggetto di imputazioni per il reato di cui all'art. 12-quinquies I. 203/1991. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego della continuazione con i reati già giudicati separatamente con le sentenze della Corte di appello di Catania del 13 giugno 2019, irrevocabile il 9 febbraio 2021. Si osserva che il giudicato riguarda i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 per condotte risalenti a dieci anni prima dei fatti per cui si procede, ma tale lungo intervallo temporale è solo la conseguenza della contestazione formulata con indicazione del termine di durata delle associazioni, pur in mancanza di prove certe circa l'esaurimento delle condotte nelle date predeterminate, considerato che anche nella associazione mafiosa per cui si procede si attribuisce al RA un ruolo nel traffico delle sostanze stupefacenti, da ritenersi quindi in continuità con i fatti già giudicati.
2.9. AT CI (ricorso dell'avv. Scarvaglieri). 0 08 Condannato per il reato di cui all'art. 416-bis commi 1, 3 e 4 cod.pen. (capo 1) alla pena di anni otto di reclusione in primo grado, ridotta in appello per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante dell'associazione armata ad anni sei e mesi otto di reclusione (p.b. anni dieci, ridotta per il rito). Deduce un unico motivo per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata che non risulta essere stata motivata.
2.10. AL EL (ricorso avv. Scarvaglieri). È stato condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod.pen. (capo 1) con il ruolo di capo e promotore, con riferimento al periodo compreso dal maggio 2009 all'aprile 2015, alla pena di anni diciannove, mesi tre e giorni tre di reclusione, inclusa la pena per la ravvisata continuazione con il precedente giudicato per analogo reato contestato e accertato fino al mese di aprile 2009 (di cui alla sentenza emessa il 13 giugno 2013 dalla Corte di Appello di Catania nel processo denominato "Terra Bruciata"). Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 649 cod.proc.pen. per inosservanza del divieto di "ne bis in idem". Si censura la valutazione di diversità del fatto che è stata basata solo sul dato temporale della contestazione della prosecuzione dello stesso ruolo di capo della medesima associazione a decorrere dal 2009 per il periodo successivo a quello del precedente giudicato, senza considerare che il EL tra l'aprile del 2009 e l'aprile del 2015 è stato sempre ristretto, salvo un breve periodo di libertà compreso tra il 10 febbraio 2014 ed il 15 aprile 2015. Con il secondo motivo ripropone la questione dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari in relazione all'art. 407, comma 3, cod.proc.pen., che è stata erroneamente ritenuta sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato, sebbene si tratti di una inutilizzabilità patologica e non fisiologica. Si osserva che il già il Tribunale per il riesame aveva rilevato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori NA ON e IO SE. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. in tema di associazione armata basata su presunzioni di conoscibilità desunte dal ruolo direttivo rivestito. Con il quarto e quinto motivo deduce violazione di legge in ordine alla valutazione delle chiamate di correo, evidenziandosi che i collaboratori NA e OS non hanno alcuna imputazione per 416-bis cod.pen. e generiche solo le propalazioni degli altri collaboratori (AV, ES, Prezzavento, Musumarra), 9 data anche l'assenza di riscontri estrinseci, poiché sul ruolo di capo non bastano le sole indicazioni di qualche collaborante. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. per l'omessa valutazione della più marcata pericolosità dell'agente, e per violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. poichè è stata determinata la pena per il reato di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. con l'aggravante del ruolo di capo ed il successivo aumento nella misura di 2/3 della pena ex art. 99 cod. pen. in violazione del divieto del cumulo materiale di due aggravanti ad effetto speciale. Con l'ottavo ed ultimo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. per l'eccessivo aumento disposto per la continuazione con il precedente giudicato relativo al procedimento denominato "Terra Bruciata" (aumento di anni sette e mesi due e giorni venti).
2.11. GI EL (ricorso avv. Scarvaglieri). Era stato condannato in primo grado alla pena di anni venti di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod.pen. con il ruolo di capo a decorrere dall'aprile 2015 (capo 1), e per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 8), nonchè artt. 81, 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 (capo 9), con riferimento al periodo compreso dall'ottobre 2013 al 2016, per il ruolo di reggente assunto dall'aprile 2015 dopo l'arresto dello zio AL EL;
detta pena è stata riformata e ridotta in appello ad anni diciannove, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, previa rimodulazione degli aumenti per continuazione. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc.pen. per inosservanza del divieto di "ne bis in idem". Si censura la valutazione di diversità del fatto che è stata basata solo sul dato temporale della contestazione della medesima associazione a decorrere dal 2009, per il periodo successivo a quello oggetto del precedente giudicato. Con il secondo e terzo motivo deduce violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. e 74, comma 4, d. P.R. n. 309/90 in tema di associazione armata, basata su presunzioni tratte dalle cronache giudiziarie in assenza di prove anche della consapevolezza da parte di ciascun singolo partecipe. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in ordine all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nelle due forme oggettiva e soggettiva, basata sul carattere simbiotico delle due associazioni, sia mafiosa che ex art. 74 10 d.P.R. n. 309/90, affermata da un unico collaboratore (AT LL AT). Si reputa, poi, che da tale carattere avrebbe dovuto trarsi la conclusione dell'esistenza di un'unica associazione, ovvero quella mafiosa che necessariamente assorbe l'altra, in difetto di una valutazione dell'estensione di detta aggravante a tutti gli associati. Con il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo si censura la valutazione delle chiamate di correo anche sul ruolo direttivo per la genericità delle propalazioni considerata anche l'assenza di riscontri estrinseci. Si ritorna, inoltre, nuovamente sull'argomento dell'assorbimento delle due associazioni, stante che su quindici componenti dell'associazione per narcotraffico ben undici sono anche affiliati al clan mafioso e che tre di essi assumono lo stesso ruolo direttivo. Con il nono motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 73 d.P. R. n. 309/90 evidenziando la genericità delle condotte che finiscono con sovrapporsi al reato associativo, sicché ancora più immotivato è il mancato inquadramento nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. Con il decimo ultimo motivo deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.12. BI TO (ricorso avv. Scarvaglieri). È stato condannato in primo grado per il solo reato di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod.pen. (capo 1) alla pena di anni otto di reclusione, esclusa la recidiva;
pena confermata nel giudizio di appello in cui il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi eccetto quello sulle circostanze attenuanti generiche e sulla continuazione con precedente giudicato. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche per non essere stato dato rilievo alla rinunzia ai motivi di appello e quindi al comportamento processuale dell'imputato per il giovamento arrecato ai tempi di definizione del procedimento. Inoltre, si evidenzia il lungo periodo di carcerazione ed il percorso di resipiscenza avviato dall'imputato che ha conseguito il diploma di scuola superiore. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di continuazione negata per i reati in materia di stupefacenti già giudicati con la sentenza del 29 giugno 2016 (c.d. Binario morto), che si allega al ricorso, stante la emersa correlazione tra l'associazione mafiosa e quella dedita al traffico di stupefacenti ed il coinvolgimento di altri due imputati (TA AN e MA CO). 11 - 2.13. CO TO (ricorso avv. Scarvaglieri). È stato condannato in primo grado alla pena di anni tredici di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3 e 4 cod.pen. (capo 1), per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 8), nonchè artt. 81, 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 (capo 9), ed infine, per i reati di furto aggravato (così riqualificato il capo 6) e per il reato di rapina di cui agli artt. 110, 628, 416-bis.1 cod.pen. (capo 7). La Corte di appello, riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 7 gennaio 2016, ha rideterminato la pena complessiva in anni tredici e mesi due di reclusione. Con il primo e terzo motivo deduce violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. e di quella corrispondente di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 in tema di associazione armata, basate su presunzioni in assenza di prove anche della consapevolezza di ciascun singolo partecipe. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine al concorso dei reati di associazione mafiosa e associazione per il narcotraffico. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nelle due forme oggettiva e soggettiva, basata sul carattere simbiotico delle due associazioni, quella mafiosa e quella ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, affermata da un unico collaboratore (AT LL AT). Si reputa, poi, che da tale carattere avrebbe dovuto trarsi la conclusione dell'esistenza di un'unica associazione, ovvero quella mafiosa che necessariamente assorbe l'altra in difetto di una valutazione dell'estensione di detta aggravante a tutti gli associati. Con il quinto, motivo si censura la valutazione delle chiamate di correo per la genericità delle propalazioni di NA e OS che neppure rispondono per 416-bis cod.pen. e di AT LL AT, rese in parte de relato e considerata anche l'assenza di riscontri estrinseci per la scarna valenza delle intercettazioni. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 sempre per le doglianze mosse avverso la valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia, stante la valorizzazione di un sequestro di droga operato in luogo differente da quello in cui sarebbe transitato il ricorrente. Si ritorna, inoltre, nuovamente sull'argomento dell'assorbimento delle due associazioni, stante che su quindici componenti dell'associazione per droga ben undici siano anche affiliati al clan mafioso e che tre di essi assumano lo stesso ruolo direttivo. Sul punto si rileva che in sette anni sono state enucleate solo due 12 ipotesi di reato afferenti al gruppo mafioso: la tentata estorsione di cui al capo 2) e la rapina del capo 7). Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, evidenziando la genericità delle condotte che finiscono con sovrapporsi al reato associativo, sicché ancora più immotivato è il mancato inquadramento nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo 6) per il reato riqualificato in furto aggravato di un escavatore, per la carenza di prove a suo carico. Con il nono motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo 7) per il reato di rapina, denunciando la valutazione di credibilità dei due collaboratori NA e OS, sebbene detenuti, non affiliati alla cosca mafiosa ed essendo le loro dichiarazioni riferite a fatti appresi da altri soggetti. Con il decimo motivo deduce vizio di motivazione in punto di individuazione del reato più grave, che sulla sola scorta della pena edittale è stato ravvisato in quello dell'art. 74 del T.U. Stup. invece che in quello dell'art. 416-bis cod.pen. stante il carattere accessorio dei reati in materia di sostanze stupefacenti rispetto agli scopi dell'associazione mafiosa e l'eccessiva commisurazione della pena per gli aumenti disposti anche con riguardo ai fatti già giudicati con la sentenza n. 10/2016 del Tribunale di Catania. Con l'undicesimo motivo deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.14. CE UL (ricorso avv. Scarvaglieri). -Condannato in primo grado per i reati di cui ai capi 1), 8) e 9) rispettivamente artt. 416-bis cod. pen., 74 e 73 d.P.R. n. 309/90 - alla pena di anni venti di reclusione. La Corte di appello, dato atto della rinuncia parziale ai motivi di appello, accoglieva il motivo non rinunciato relativo al ruolo direttivo e rigettava il residuo motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena ad anni dieci, mesi sei e giorni venti di reclusione. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche per non essere stato dato rilievo alla rinunzia ai motivi di appello e quindi al comportamento processuale dell'imputato per il giovamento arrecato ai tempi di definizione del procedimento. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di continuazione per l'eccessività degli aumenti di pena disposti per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (un anno e mesi sei) e per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (un anno), tenuto conto dello stesso trattamento riservato ad 13 altri imputati (NO IM e AT IM) sebbene di spessore criminale maggiore.
2.15. AT IM (avv. P. Scarvaglini). Condannato in primo grado per i capi 1), 4), quest'ultimo, relativo al tentato furto aggravato di un bancomat scardinato con un escavatore, capo 5), per il delitto di ricettazione dell'escavatore di cui capo che precede, riqualificato ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., capo 8), per il delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, capo 9), per i delitti ex artt.110,81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, e capo 11), ex art. 75, co.2, d.lgs. n. 159/2011 per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, alla pena di anni venti di reclusione, confermata in appello seppure rimodulando diversamente gli aumenti per la continuazione. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla questione dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari in relazione all'art. 407, comma 3, cod.proc.pen., che è stata erroneamente ritenuta sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato, sebbene si tratti di una inutilizzabilità patologica e non fisiologica. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. in tema di associazione armata basata su presunzioni. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al concorso dei reati di associazione mafiosa e associazione per il narcotraffico. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in ordine all'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 in tema di associazione armata basata su presunzioni in assenza di prove anche della consapevolezza da parte di ciascun singolo partecipe. Con il quinto motivo deduce violazione di legge all'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen., declinata nelle due forme oggettiva e soggettiva, basata sul carattere simbiotico delle due associazioni, quella mafiosa e quella ex art. 74 d. P.R. 309/90, affermata da un unico collaboratore (AT LL AT). Si reputa, poi, che da tale carattere avrebbe dovuto trarsi la conclusione dell'esistenza di un'unica associazione, ovvero quella mafiosa che necessariamente assorbe l'altra, in difetto poi di una valutazione dell'estensione di detta aggravante a tutti gli associati. Con i motivi dal sesto al nono deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate di correo, evidenziandosi che i collaboratori NA, OS e AT hanno reso dichiarazioni generiche anche con riguardo al ruolo direttivo, comunque non attendibili, avendo in particolare il AT anche ammesso di aver inventato la vicenda relativa ad un tentato omicidio nei suoi confronti e descritto una estorsione che non trova corrispondenza 14 in alcuna imputazione;
né assumono rilievo sul piano logico i riferimenti al passaggio dell'imputato presso un luogo (l'abitazione di CC RI) poi rivelatosi un deposito di stupefacenti. Con il decimo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 evidenziando la genericità delle condotte che finiscono con sovrapporsi al reato associativo, sicché ancora più immotivato è il mancato inquadramento nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 dello stesso decreto. Con l'undicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione ai capi 4) e 5), per l'omessa valutazione delle doglianze difensive dedotte con l'appello circa il ruolo direttivo svolto dal ricorrente concretizzatosi nella messa a disposizione dei "cellulari-citofono" non rinvenuti in occasione degli arresti dei complici. Con il dodicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 per l'erroneo riferimento all'utilizzo del cellulare dalla cui localizzazione è stata tratta la prova del suo allontanamento dal Comune ove aveva l'obbligo di dimora. Con il tredicesimo e quattordicesimo motivo deduce vizio di motivazione in punto di commisurazione degli aumenti per continuazione e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.16. DR LM (avv. P. Scarvaglieri). È stato condannato per i reati di cui ai capi 8) e 9) - ovvero ex art. 74, commi 2,3,4 d. P.R. n.309/90 e 110,81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 - alla pena di anni dieci, mesi due e giorni venti di reclusione, ridotta in appello a quella di nove anni, mesi sei e giorni venti di reclusione;
è stato assolto dal reato di cui al capo 3) - estorsione ai danni di ON D'AT - per non aver commesso il fatto. La Corte di appello, dato atto della rinuncia ai motivi di appello ad eccezione di quello inerente alle circostanze attenuanti generiche, respingeva tale motivo evidenziando l'obiettiva gravità dei fatti per la notevole durata della partecipazione, tenuto conto anche di un precedente specifico, ma rimodulava comunque la pena riducendola (vedi pag.187-188). Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche per non essere stato dato rilievo alla rinunzia ai motivi di appello e quindi al comportamento processuale dell'imputato per il giovamento arrecato ai tempi di definizione del procedimento. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di continuazione per l'eccessività degli aumenti di pena disposti per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (un anno), tenuto conto dello stesso trattamento 15 riservato ad altri imputati (NO IM e AT IM) sebbene di spessore criminale maggiore.
2.17. AN TA (ricorso avv. P. Scarvaglieri). Condannato in primo grado alla pena di anni otto di reclusione (p.b. anni dodici, ridotta di 1/3 per il rito) per la sola imputazione ascrittagli di cui al capo 1 (ex art. 416-bis cod. pen.) per il periodo compreso dal maggio 2009 all'anno 2016 confermata in appello. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. in tema di associazione armata basata su presunzioni. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di continuazione, negata per i reati in materia di stupefacenti già giudicati con la sentenza del 29 giugno 2016 (c.d. Binario morto), che si allega al ricorso, stante la emersa correlazione tra l'associazione mafiosa e quella dedita al traffico di stupefacenti ed il coinvolgimento di altri due imputati (TO BI e MA CO). Con l'ultimo motivo deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche 2.18. UR TA (ricorso avv. P.Scarvaglieri). Condannato in primo grado alla pena di anni di anni quattordici, mesi nove e giorni ventitrè di reclusione per i capi 1), di cui all'art. 416-bis cod.pen. e 7), di cui agli artt. 628, 416-bis. 1 cod.pen. (rapina a mano armata ai danni di una coppia di coniugi della somma di 480 mila euro custodita in una cassaforte in concorso con NO IM e CO TO). La Corte di appello ha confermato il computo della pena del primo giudice ma ha riconosciuto la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Catania del 7 gennaio 2016, rideterminando la pena complessiva in anni sedici, mesi sette e giorni ventitrè di reclusione. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. in tema di associazione armata basata su presunzioni. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nelle due forme oggettiva e soggettiva, basata sul carattere simbiotico delle due associazioni, quella mafiosa e quella ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, affermata da un unico collaboratore (AT LL AT). 16 Quanto alla rapina ascritta al capo 7) si ribadisce l'assenza di elementi di prova della sussistenza di detta aggravante fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori NA e OS Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alle valutazioni dei collaboratori di giustizia da cui è stata tratta la prova della partecipazione al clan mafioso sebbene solo due di essi abbiano riferito del ruolo svolto per conto dell'associazione mafiosa (Zingale e OS, i quali lo descrivono come specializzato nei furti di cui versa parte del profitto all'associazione). Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo 7) per il reato di rapina, denunciando la valutazione di credibilità dei due collaboratori NA e OS, sebbene detenuti all'epoca del fatto, non affiliati alla cosca mafiosa ed essendo le loro dichiarazioni riferite a fatti appresi da altri soggetti. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in punto di recidiva erroneamente valutata rispetto all'elemento temporale atteso che i precedenti si riferiscono a fatti che vanno dal 1992 al 2003 in relazione alla loro data di consumazione. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in punto di commisurazione dell'aumento per continuazione perché erroneamente ritenuto vincolante il disposto di cui all'art. 81, comma 4, cod.pen. circa la misura non inferiore ad 1/3 della pena irrogata per il reato più grave, perché relativo a condanne per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 5 dicembre 2005. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.19. ON CI (avv. P. Scarvaglieri). Condannato per il capo 1) - unica imputazione che lo riguarda - relativo al ruolo apicale nell'associazione mafiosa negli anni compresi a decorrere dal maggio 2009 all'aprile 2015, con la continuazione rispetto al precedente giudicato per lo stesso titolo di reato (processo denominato "Terra bruciata"), alla pena di anni diciotto, mesi sei e giorni sei di reclusione, confermata in appello. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. per inosservanza del divieto di "ne bis in idem". Si censura la valutazione di diversità del fatto che è stata basata solo sul dato temporale della contestazione della prosecuzione dello stesso ruolo di capo della medesima associazione a decorrere dal 2009, per il periodo successivo a quello del precedente giudicato, senza considerare che il CI tra l'aprile del 2009 e 17 co l'aprile del 2015 è stato sempre ristretto, salvo un breve periodo di libertà compreso tra il 5 marzo 2014 ed il 15 aprile 2015. Con il secondo motivo ripropone la questione dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari in relazione all'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., che è stata erroneamente ritenuta sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato, sebbene si tratti di una inutilizzabilità patologica e non fisiologica. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. in tema di associazione armata basata su presunzioni di conoscibilità desunte dal ruolo direttivo rivestito. Con il quarto e quinto motivo deduce violazione di legge in ordine alla valutazione delle chiamate di correo evidenziandosi che i collaboratori NA e OS non hanno alcuna imputazione per 416-bis cod.pen. e generiche solo le propalazioni degli altri collaboratori (AV, IO, Di RC,) data anche l'assenza di riscontri estrinseci, poiché sul ruolo di capo non bastano le sole indicazioni di qualche collaborante. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. per l'omessa valutazione della più marcata pericolosità dell'agente, atteso che alcune condanne si riferiscono a fatti commessi nel 1992 e 1997, nonché per violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. poichè è stata determinata la pena per il reato di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. con l'aggravante del ruolo di capo ed il successivo aumento nella misura di 2/3 della pena ex art.99 cod. pen. in violazione del divieto del cumulo materiale di due aggravanti ad effetto speciale. Con l'ottavo e ultimo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. per l'eccessivo aumento disposto per la continuazione con il precedente giudicato relativo al procedimento denominato "Terra Bruciata" (aumento di anni sei, mesi undici e giorni dieci di reclusione).
2.20. AR CH (avv. P. Scarvaglieri). Condannato per i capi 1), 2) e 3) del decreto di giudizio immediato del 22 ottobre 2018 - relativi ai reati di cui all'art. 416-bis, commi 1,3,4, cod.pen. e art. 74, commi 2,3,4, d.P.R. n. 309/90 e art. 7 d.l. 152/91, 81, 112 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, con l'aggravante dell'art. 416-bis.
1. cod.pen. - alla pena di anni undici, mesi quattro di reclusione, ridotta in appello ad anni dieci, mesi sei e giorni venti di reclusione. 18 La Corte di appello ha dato atto della rinuncia ai motivi di appello ad eccezione di quelli sulle circostanze attenuanti generiche, motivo che è stato respinto, e sulla determinazione della pena, motivo che è stato, invece, accolto (vedi pag. 198). Con unico motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche per non essere stato dato rilievo alla rinunzia ai motivi di appello e, quindi, al comportamento processuale dell'imputato per il giovamento arrecato ai tempi di definizione del procedimento.
2.21. ON UL (ricorso avvocati P. Scarvaglieri e M.L. D'NA). Condannato in primo grado alla pena di anni venti di reclusione per i capi 1), 2) 8) e 9), perché ritenuto partecipe del clan EL-Taccuni a decorrere dal mese di maggio 2009 all'anno 2016 e quale organizzatore dell'associazione dedita al narcotraffico e dei connessi reati-fine (capi 8-9), ritenuta la continuazione con i reati già giudicati per il periodo compreso fino all'aprile 2009 nel processo denominato "Terra Bruciata". A parte i capi già specificati, il capo 2 è relativo alla tentata estorsione ai danni di AN LL. La Corte di appello ha ridotto la pena ad anni diciassette, mesi cinque e giorni dieci di reclusione (vedi pag. 37 e segg.). Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 649 cod.proc.pen. per inosservanza del divieto di "ne bis in idem". Si censura la valutazione di diversità del fatto che è stata basata solo sul dato temporale della contestazione della prosecuzione della partecipazione nella medesima associazione a decorrere dal 2009, per il periodo successivo a quello del precedente giudicato. Con il secondo motivo ripropone la questione dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari in relazione all'art. 407, comma 3, cod.proc.pen., che è stata erroneamente ritenuta sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato, sebbene si tratti di una inutilizzabilità patologica e non fisiologica. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'accertamento della partecipazione all'associazione mafiosa sebbene la sua unica funzione sarebbe stata quella di occuparsi dello spaccio di droga. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in ordine alla valutazione delle chiamate di correo ritenute generiche anche con riferimento al traffico di sostanze stupefacenti ed alla partecipazione del ricorrente Con il quinto motivo deduce violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. in tema di associazione armata basata su presunzioni di conoscibilità. 19 Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in merito all'esclusione del ruolo direttivo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 Con il settimo motivo deduce violazione di legge all'aggravante dell'art. 416- bis.1 cod. pen., declinata nelle due forme oggettiva e soggettiva, in difetto poi di una valutazione dell'estensione di detta aggravante a tutti gli associati. Con l'ultimo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.22. AT TI (avv. Maria C. Caltabiano). Condannato in primo grado alla pena di anni venti di reclusione, ridotta in appello a quella di anni dieci, mesi sei e giorni venti di reclusione per i capi 1), 8) e 9), essendo stato escluso il ruolo direttivo relativo al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, ascritto al capo 8). In particolare, la Corte di appello (cfr. pag. 173), dato atto della rinuncia ai motivi di impugnazione ad eccezione dei motivi con cui si invocava l'esclusione del ruolo di organizzatore in relazione all'imputazione ex art. 74 cit. e una riduzione della pena, riteneva di accogliere le censure relative alla qualifica soggettiva di organizzatore, ravvisando l'assenza di un autonomo potere di gestione nell'attività di spaccio da parte del ricorrente, mentre riteneva di confermare la valutazione del primo Giudice in punto di sussistenza della recidiva specifica e reiterata, procedendo ad una rideterminazione della pena per effetto dell'esclusione del ruolo direttivo. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge per mancanza grafica di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1). Sul punto il ricorrente osserva che la Corte di appello ha evidentemente errato nel ritenere che la rinuncia ai motivi di appello riguardasse anche questo aspetto che il ricorrente aveva, invece, tenuto fermo, chiedendo specificamente l'assoluzione per tale imputazione con il secondo motivo di appello con cui aveva richiesto in subordine di escludere l'aggravante dell'art. 416-bis, comma 4, cod.pen.. In particolare, all'udienza dell'11/06/2021 veniva formalizzata la rinuncia ai motivi afferenti ai capi 8) e 9), con salvezza del motivo sul ruolo di organizzatore dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti. Di tale errore vi sarebbe traccia nel verbale di udienza e nella trascrizione della fonoregistrazione. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che sono state escluse per il rilievo irragionevolmente dato al ruolo dell'imputato nelle due associazioni. 20 2.23. ON La EL (avvocati P. Scarvaglieri e Maria L. D'NA). Condannato in primo grado alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione per i capi 1), 8), come riqualificato a titolo di partecipazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, e 9), ed assolto dal reato di cui al capo 2) - tentata estorsione ai danni di LL AN - per non aver commesso il fatto. La Corte di appello, dato atto della rinuncia a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello rivolto all'assoluzione dall'imputazione ex art. 416-bis cod.pen. di cui al capo 1) e dei motivi sulla richiesta di esclusione della recidiva e sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, accoglieva le doglianze in punto di recidiva, che escludeva per la distanza temporale dei precedenti e per la loro disomogeneità, e riduceva la pena inflitta a quella di anni dieci, mesi sei e giorni venti di reclusione, ma negava le circostanze attenuanti generiche per la rilevanza del contributo causale a due pericolose associazioni, evidenziando come l'imputato oltre ad occuparsi dello spaccio era inserito anche nelle dinamiche del clan mafioso afferenti altri settori, come quello delle estorsioni. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa, in considerazione di quanto riferito dai collaboratori sulla unica funzione svolta in seno al sodalizio dal ricorrente limitata allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Si adduce, quindi, che la Corte di appello avrebbe omesso ogni valutazione circa l'assenza di un contributo in favore dell'organismo associativo mafioso, considerato anche il principio affermato nella nota sentenza Mannino delle Sez. U. che richiede che la condotta del partecipe si concretizzi in un ruolo non già statico ma dinamico. Si censura la motivazione della Corte di appello che ha valorizzato la vicenda dell'estorsione ai danni dei fratelli LL ascritta al capo 2), senza considerare che per tale imputazione il Giudice di primo grado aveva assolto l'imputato per non aver commesso il fatto, ritenendo non sufficiente la interlocuzione di UL con OR e CC al loro rientro dopo che l'estorsione era stata già commessa. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che sono state escluse per il rilevo irragionevolmente dato al ruolo dell'imputato nelle due associazioni.
2.24. SE La EL (avv.ti S. IO e P. Scarvaglieri). Condannato in primo grado per i capi 1), 8), come riqualificato in partecipazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, e capo 9), alla pena di anni diciassette mesi uno e giorni dieci di reclusione, ritenuta la continuazione con il precedente giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania del 13 giugno 2013. 212 1 La Corte di appello (v. pag. 80 e segg.), dopo aver respinto l'eccezione relativa alla preclusione per precedente giudicato di cui alla anzidetta condanna del 13 giugno 2013 riferita al processo denominato "Terra Bruciata" che copre la partecipazione alla medesima associazione fino all'aprile 2009, ha ridotto la pena a quella di anni quindici, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, rimodulando gli aumenti per continuazione. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per avere la Corte di merito incluso erroneamente il ricorrente tra gli imputati che non avrebbero formulato alcuna rinuncia ai motivi di appello. Al riguardo si fa rilevare, invece, che dal verbale dell'udienza del 27 novembre 2020, allegato in copia, si evince che La EL SE aveva rinunciato espressamente ai motivi 1,2,3,4, e 5, escludendo solo i motivi 6 e 7 relativi alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche. Da tale errore si obietta che è derivata una valutazione non coerente al comportamento processuale che si riverbera sulla decisione. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione degli aumenti per la recidiva che si poggia sulla considerazione della grave condanna inflitta nel procedimento "Terra Bruciata", rispetto alla quale si è però ritenuta sussistente la medesimezza del disegno criminoso. Sicché anche se l'orientamento di legittimità maggioritario è nel senso della compatibilità tra continuazione e recidiva, sarebbe comunque da valutare tale profilo fattuale insieme alla considerazione che l'imputato è stato ininterrottamente detenuto dal 2006 fino al 2014, e che la contestazione nuova si riferisce al periodo che va dal 2009 al 2016. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che sono state escluse senza considerare che l'imputato con la sua rinuncia ha contribuito a ridurre i tempi del processo e che la Corte ha ignorato per un errore di lettura degli atti processuali.
2.25. DA DI (ricorso dell'avv. Rossana Calafato). Condannato in primo grado per il capo 10), relativo ai reati di cui agli artt. 110,81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione e di euro 24 mila di multa, confermata in appello. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza considerare che l'imputato con la sua rinuncia ha contribuito a ridurre i tempi del 22 B processo oltre ad avere iniziato un percorso di resipiscenza nel corso della lunga detenzione iniziata nell'aprile del 2014. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego della continuazione per i reati in materia di stupefacenti già giudicati con la sentenza del 29 giugno 2016 (c.d. "Binario morto"), che si allega al ricorso, stante la emersa correlazione tra l'associazione mafiosa e quella dedita al traffico di stupefacenti ed il coinvolgimento di altri due imputati (AN TA e CO MA).
2.26. AN AL (ricorso avv. S. Campanella). Condannato in primo grado alla pena di anni sei, mesi quattro e 34 mila euro di multa per il capo 8), previa riqualificazione del reato di partecipazione all'associazione per narcotraffico ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 nel reato di favoreggiamento personale continuato aggravato dall'art. 416-bis.1 cod.pen., nonchè per il capo 10), relativo ai reati di cui agli artt. 110,81, 73 d.P.R. n. 309/90 in concorso con DI, OL e NT, ed assolto dal capo 9) - relativo ai reati fine per traffico di stupefacenti in concorso con gli associati di cui al capo 8 per non aver commesso il fatto. La Corte di appello, previo riconoscimento della continuazione con il precedente giudicato di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 13 luglio 2017, ha rideterminato la pena in anni sette, mesi dieci di reclusione ed euro 40 mila di multa. Sulla base delle plurime chiamate di correo, acquisite agli atti del giudizio abbreviato, è stato ritenuto accertato che l'imputato, quale agente della polizia di Stato in servizio presso il Comm.to di Adrano, ha fornito notizie coperte da segreto investigativo a diversi componenti del sodalizio per aiutarli ad eludere le indagini (emerge anche dalle intercettazioni che ha svelato la collocazione di due microspie su alcuni scooter in uso agli affiliati ed ha informato del blitz con cui sono poi stati eseguiti ventotto arresti). L'imputazione originaria di cui al capo 8) da partecipazione nell'associazione per narcotraffico è stata derubricata dal G.u.p. in favoreggiamento personale continuato in assenza dell'affectio societatis, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, essendo stati ritenuti i suoi contributi finalizzati a favorire il clan nella sua intera articolazione e non singoli affiliati, ricevendo in cambio talvolta denaro e talvolta cocaina che doveva comunque pagare e che poi provvedeva a smerciare tramite altri suoi complici (OL, NT e DI), non facenti parte dell'associazione (capo 10). 23 of Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla integrazione del reato di favoreggiamento, di cui difettano gli elementi costitutivi. In particolare, manca l'idoneità degli aiuti forniti dall'imputato ad eludere le indagini, atteso che le sue notizie non hanno ostacolato l'esecuzione del "blitz" del dicembre 2015 che ha portato alla cattura di tutti i ventotto soggetti indagati. Sotto, poi, il profilo dell'elemento negativo della necessaria previa consumazione del reato, si osserva che essendo il reato oggetto del preteso favoreggiamento un reato permanente, il reato era ancora in corso di consumazione allorchè l'imputato ha fornito il proprio aiuto. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 cod.pen. sul rilievo che detta aggravante non può discendere dalla sola circostanza che il favoreggiamento abbia riguardato soggetti appartenenti ad una associazione mafiosa essendo richiesto un quid pluris, ovvero che sia dimostrata la sussistenza della finalità del agente di agevolare l'associazione mafiosa, quindi la prova di una specifica direzione finalistica del dolo. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il capo 10), sotto il profilo dell'assenza di una puntuale disamina dei rilievi proposti con l'atto di appello, essendo la motivazione della sentenza di appello riproduttiva delle stesse argomentazioni della sentenza di primo grado, tenuto conto dell'ambiguo senso delle conversazioni intercettate della cui chiave di lettura non è stata data una adeguata spiegazione logica e considerato che in assenza di sequestri è richiesto un rigore motivazionale maggiore trattandosi di droga parlata. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.27. CO D'AT (ricorso avv. G. Cinardi). Condannato in primo grado per le imputazioni ascrittegli ai capi 1),3),8),9) alla pena di anni tredici mesi sei e giorni venti di reclusione, e assolto dai capi 4) e 5) - relativi al tentato furto con asportazione di un intero bancomat e ricettazione dell'escavatore utilizzato nell'occasione per non aver commesso il fatto. - La Corte di appello, dato atto della rinuncia parziale ai motivi di appello sui capi 8) e 9) – artt. 74 e 73 T.U. Stup.- in accoglimento del motivo di appello non - oggetto di rinuncia, lo ha assolto dal capo 1) - art. 416-bis cod.pen.- per mancanza di plurime chiamate circa la sua partecipazione al clan mafioso, ed ha rigettato sia il motivo con cui si invocava l'assoluzione dal reato di estorsione di cui all'art. 629 cod.pen., ascritto al capo 3), e sia la richiesta di continuazione con i fatti giudicati 24 q dalla sentenza emessa dal G.u.p. di Catania in data 20 giugno 2016 per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/90 commesso il 5 marzo 2016, relativo ad un quantitativo di cocaina nascosto nel proprio terreno agricolo in c.da Passo Zingaro, ed ha ridotto la pena ad anni dieci, mesi dieci e giorni venti. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al capo 3) per l'erronea valutazione del compendio probatorio. In particolare, il ricorrente viene considerato il beneficiario della estorsione posta in essere da altri complici in danno di ON D'AT, senza che la predetta persona offesa abbia confermato di avere subito una qualche coercizione rispetto alla somma di denaro che è stata da lui trasferita con modalità tracciabili al predetto imputato. Inoltre, si evidenzia la contraddittorietà della disposta assoluzione del soggetto indicato dal collaboratore ON NA quale autore delle minacce rivolte contro la persona offesa, ovvero DR LM, che rende evidente l'assenza di coerenza di una affermazione di responsabilità dell'imputato rispetto al conseguimento di una somma di denaro che è stata trasferita senza particolari accortezze ma con operazioni bancarie tracciate. La regola del ragionevole dubbio avrebbe imposto una pronuncia assolutoria atteso che la persona offesa ha sostanzialmente riferito di avere pagato un debito assunto dal proprio genitore defunto nei confronti dell'imputato. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della continuazione con il reato già giudicato commesso il 5 marzo 2016 di cui alla sentenza emessa dal G.u.p. di Catania in data 20 giugno 2016 ed il reato di partecipazione ad una associazione per traffico di stupefacenti ed i connessi reati fine ascritti ai capi 8) e 9). Si osserva che la motivazione è chiaramente contraddittoria atteso che il reato giudicato si riferisce ad un fatto commesso in coincidenza temporale con la permanenza del reato associativo per stupefacenti (dal mese di ottobre 2014 al mese di luglio 2016). Inoltre nel presente giudizio all'imputato è stato addebitato anche il fatto di avere utilizzato la propria casa di campagna di c.da Passo Zingaro per il deposito della sostanza stupefacente oggetto dei traffici per cui si procede e che il reato giudicato si riferisce al rinvenimento di un quantitativo di cocaina proprio in detto casolare. Deve rilevarsi che il ricorrente ha prodotto motivi aggiunti con i quali insiste per l'accoglimento della continuazione allegando la relativa sentenza e facendo notare che i Giudici di merito trascurano la circostanza che il D'AT è stato ritenuto partecipe di una associazione criminosa ex art. 74 d.P.R. n.309/90 sin dal 9 ottobre 2014 e che tra il reato associativo e diversi reati-fine accertati 25 ad iniziare da tale periodo sino al luglio del 2016 - capo 9) dell'imputazione -, in sentenza, è stato riconosciuto il vincolo della continuazione: "rebus sic stantibus, escludere tale vincolo con riferimento all'episodio del marzo 2016 appare operazione illogica". Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza considerare che l'imputato con la sua rinuncia ha contribuito a ridurre i tempi del processo oltre all'assenza di ulteriori pregiudizi penali successivi ai fatti, il tempo decorso e l'unico precedente penale.
2.28. NO IM (avv. Valerio V. Accorretti). Condannato alla pena di anni venti di reclusione in primo grado per i capi 1), 8) e 9), confermata in appello (vedi pag. 52 e segg.), con la continuazione con la sentenza passata in giudicato nel procedimento denominato "Terra Bruciata", ed assolto per non aver commesso il fatto dal capo 7), relativo alla rapina a mano armata ai danni di TO SA di 480 mila euro. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla partecipazione al reato di cui al capo 1), con particolare riguardo alla mancata considerazione dello stato detentivo protrattosi dal marzo 2009 sino al febbraio del 2014 e poi, dopo un anno e due mesi di libertà, ripreso nell'aprile del 2015. Al riguardo si osserva che essendo stato l'imputato già condannato per il medesimo titolo di reato con contestazione chiusa all'anno 2009 le dichiarazioni dei collaboratori avrebbero dovuto essere verificate con specifico riferimento alla commissione di nuovi fatti di reato durante detto periodo successivo al pregresso periodo temporale già giudicato. Sotto tale profilo non è stato dato rilievo alla genericità delle chiamate in correità che si prestano a confondere il pregresso già giudicato con la necessaria verifica di nuove condotte penalmente rilevanti ed inquadrabili nello schema del contributo fattivo agli scopi del sodalizio mafioso. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al capo 8) per la ritenuta partecipazione con ruolo di capo nell'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Si censura la motivazione della Corte di appello per non avere dato adeguato conto ai rilievi dedotti con i motivi di appello per la confusione operata tra le due associazioni senza una puntuale verifica della esistenza di una struttura organizzativa autonoma riferita allo spaccio di stupefacenti, atteso che non vi erano intercettazioni in cui IM risultava interlocutore coinvolto in traffici illeciti, 26 са né è mai stato localizzato nei pressi dei luoghi individuati quali depositi a disposizione del sodalizio. L'accusa, quindi, poggiava esclusivamente sulle propalazioni dei collaboranti, non potendosi desumere la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico dalla mera partecipazione all'associazione mafiosa. Con il terzo e quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al ruolo direttivo senza la prova della titolarità di un potere gerarchicamente superiore. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla natura armata dell'associazione e circa la conoscibilità da parte del IM di tale disponibilità. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al capo 8) circa l'aggravante della disponibilità di armi di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90, desunta alla diponibilità di armi per le estorsioni e, quindi, assimilando erroneamente le due associazioni anche sotto tale profilo. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al capo 9) per la genericità dell'imputazione che assimila i reati-fine al reato associativo, senza alcuna specificazione delle condotte di detenzione e spaccio. Con l'ottavo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'aggravante mafiosa dell'art. 416-bis.1, cod.pen. Con il nono motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla recidiva. Si deve dare atto che l'avv. Accoretti ha prodotto motivi aggiunti con i quali insiste sull'accoglimento dei motivi primo, secondo e settimo, evidenziando la genericità delle chiamate di correo, l'assenza di riferimenti specifici a singoli fatti delittuosi afferenti allo smercio di stupefacenti, la non configurabilità del concorso delle due associazioni per droga e mafia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili, salvo quelli proposti nell'interesse di AT TI e CO D'AT che sono parzialmente fondati ed i ricorsi proposti nell'interesse di UR TA, SE La EL e AN AL che non possono ritenersi inammissibili nel loro complesso ma vanno rigettati per infondatezza di alcuni dei motivi dedotti. Innanzitutto, sotto il profilo del metodo espositivo, va osservato che si procederà alla disamina dei temi comuni posti da alcuni dei ricorrenti, la cui 27 of valutazione può essere svolta in modo unitario in considerazione della perfetta coincidenza e reiterazione delle medesime doglianze, in particolare per quanto riguarda: 1) la valutazione della rinuncia parziale ai motivi di appello quale ragione sufficiente a giustificare di per sé la riduzione della pena o la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche;
2) l'inutilizzabilità degli elementi di prova ai sensi del art. 407, comma 3, cod.proc.pen.; 3) la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata con riguardo ad entrambe le associazioni per cui si procede;
4) il concorso materiale e/o formale dei reati di associazione mafiosa e di associazione dedita al traffico di stupefacenti;
5) la violazione del divieto del "ne bis in idem " ex art. 649 cod. proc. pen. per precedente giudicato sui medesimi fatti riferiti all'associazione mafiosa per la quale era già intervenuta condanna definitiva con la sentenza della Corte di appello di Catania nel procedimento denominato "Terra bruciata"; 6) l'attendibilità delle chiamate di correo;
7) la natura autonoma della fattispecie del ruolo di capo-organizzatore dell'associazione mafiosa in rapporto al concorso con l'aggravante ad effetto speciale della recidiva specifica e reiterata;
8) l'applicazione retroattiva della legge n. 5 dicembre 2005, n. 151 in tema di aumento minimo della pena per la continuazione;
9) il riconoscimento del quinto comma dell'art. 73 d. P.R. 9 ottobre 1990, n.309 in relazione al capo 9 dell'imputazione. Successivamente verranno valutati i residui motivi di ricorso in rapporto a ciascuna posizione processuale seguendo, per facilitare la lettura della motivazione, l'ordine e la numerazione ad essi data nella loro esposizione in premessa.
2. Incominciando dalla prima tematica, relativa alla mancata considerazione della rinuncia parziale ai motivi di appello, si deve rilevare la genericità delle doglianze dedotte sia dai ricorrenti CE NI, IO AL SS e AR CH, che hanno limitato il proprio ricorso a tale unica questione, e sia delle censure dedotte dai ricorrenti CE OS, BI TO, DR LM, CE UL, AT UL, DA DI e CO D'AT che hanno articolato anche ulteriori motivi che verranno esaminati partitamente. La sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio con l'estrema gravità dei reati, quale desumibile dalla sua natura e dalle modalità di realizzazione, con l'intensità del dolo sotteso alla condotta illecita, al ruolo svolto in seno al sodalizio criminoso, con il comportamento antecedente e susseguente al reato, espressivo dell'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza. 28 Il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità chiarisce che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; fermo restando che non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 2005, Alba, Rv. 230691; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021- dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693). Conseguentemente, la rinuncia parziale ai motivi di appello è stata valutata come recessiva rispetto alle altre emergenze considerate maggiormente significative per ritenere non giustificata la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Non può essere reputata illogica la considerazione del carattere utilitaristico della rinuncia ai motivi di appello in punto di accertamento di responsabilità rispetto alla estrema gravità dei fatti, avvenuti nel contesto di una associazione mafiosa di indubbio elevato spessore criminale, sia sotto il profilo della stabilità che della capacità organizzative dimostrate nella gestione del traffico degli stupefacenti in posizione egemone sul territorio interessato. Basti considerare che anche lo stesso istituto del concordato previsto dal codice di procedura penale nel grado di appello dall'art. 599-bis, è pur sempre condizionato dalla valutazione in concreto della gravità dei reati per cui si procede, da cui dipende, in prima battuta, l'assenso della parte pubblica, e dopo l'accordo delle parti, la decisione di accoglimento o di rigetto della sua ratifica. Sicchè nel caso in cui la rinuncia parziale ai motivi di appello avvenga al di fuori dell'accordo regolato dall'art. 599-bis cod. proc. pen., la gravità dei reati costituisce un aspetto fondamentale per il vaglio che il giudice deve operare per giustificare o meno una riduzione del trattamento sanzionatorio, non essendovi alcun automatismo o effetto vincolante derivante dalla libera scelta della parte di rinunciare ad una parte dei motivi di appello per le ragioni più disparate apprezzate nello specifico come non determinanti dalla Corte di appello ai fini dell'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Quanto alla misura della pena, le censure dei ricorrenti non si confrontano con l'esaustiva motivazione della Corte territoriale, che individua la pena base (tra l'altro riducendola sensibilmente, rispetto alla misura ritenuta congrua dal primo giudice) tenendo conto sia dell'oggettiva gravità dei fatti, che dei precedenti specifici per quegli imputati che hanno proseguito nelle medesime condotte di reato anche dopo la precedente condanna passata in giudicato sempre per partecipazione alla medesima associazione mafiosa. 29 q Prive di consistenza sono, poi, le ulteriori doglianze in ordine agli aumenti, essendo chiaro il riferimento ai reati satellite, non essendo stati disposti aumenti di pena irragionevoli ma contenuti ben al di sotto della soglia massima irrogabile a titolo di continuazione, essendo stata ritenuta più grave l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. rispetto a quella dell'associazione armata di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, senza disporre neppure l'ulteriore facoltativo aumento di pena previsto da quarto comma dell'art. 63 cod. pen. Data la genericità dei motivi di censura è sufficiente richiamare le puntuali argomentazioni con cui la Corte di appello ha motivato la propria scelta di conferma o riduzione della pena irrogata dal primo Giudice per ciascuno dei singoli imputati: NI CE, vedi p.p. 186/187 sull'importanza del ruolo svolto in seno al sodalizio, il carattere utilitaristico della rinuncia ai motivi, valutata in modo non illogico come subvalente rispetto alle altre considerazioni sulla gravità e pericolosità dell'associazione; OS CE, vedi pag. 191 e segg. considerata la recidiva reiterata adeguatamente valutata sotto il profilo sostanziale della maggiore pericolosità; -AL SS IO, vedi pag. 176 e segg. per il rilievo dato alle condotte successive al reato, per le sopravvenute condanne per nuovi reati;
- TO BI, vedi pag. 194 sulle ragioni della evidenziata gravità dei fatti, per la durata della partecipazione, la tipologia dei reati (estorsioni e droga), i precedenti penali gravi e specifici;
-UL CE, vedi pag. 164 sulle ragioni della evidenziata gravità dei fatti, per la durata della partecipazione ed il ruolo di rilievo rivestito pur senza assurgere a quello direttivo escluso in accoglimento del relativo motivo di appello;
-- LM DR, vedi pp. 187/188 in tema di gravità dei fatti per la notevole durata della partecipazione, considerato il precedente specifico a suo carico;
-CH AR, vedi pag. 198 in tema di gravità dei fatti per durata della partecipazione ed il ruolo svolto in entrambe le associazioni contestategli;
-DI DA, vedi pag. 177 e segg. in tema di gravità dei fatti, di valutazione negativa della personalità per i suoi precedenti specifici;
- D'AT CO, vedi pag. 169 in tema di gravità dei fatti, di valutazione negativa della personalità per un precedente specifico.
3. Passando alla questione dell'inutilizzabilità degli elementi di prova ai sensi dell'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. dedotta da AL EL, GI EL, AT IM, ON CI e ON UL, per rilevarne la manifesta infondatezza è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di legittimità (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017 dep. 2018, Picone, Rv. 272196), al 30 quale la Corte di merito si è uniformata, che ha affermato il principio secondo cui la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge di cui all'art. 191 cod. proc. pen., la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato. Deve, inoltre, rilevarsi per tutti i ricorrenti anche l'assoluta genericità dell'eccezione sotto il profilo della carente specifica individuazione degli elementi di prova dalla cui eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" risulterebbe compromessa la decisione, senza cioè considerare che gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 2017 -, La Gumina, Rv. 269218).
4. In ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata con riguardo ad entrambe le associazioni per cui si procede, deve rilevarsi la genericità dei motivi dedotti dai ricorrenti GI EL, AL EL, CO TO, AT IM, UR TA, AT CI e ON UL, per l'assenza di confronto con le puntuali considerazioni svolte nella sentenza impugnata che ha evidenziato per ciascuno di essi le ragioni che rendono evidente sia la ricorrenza oggettiva dell'aggravante per le caratteristiche proprie dell'associazione mafiosa e della connessa associazione per traffico di stupefacenti per cui si procede, corrispondenti a quelle della medesima associazione mafiosa oggetto del precedente giudicato irrevocabile, di cui costituiscono la prosecuzione per il periodo temporale immediatamente successivo a quello coperto dal giudicato - e sia la prova della consapevolezza della disponibilità di armi da fuoco desunta dal ruolo direttivo e di capo attribuito agli imputati GI EL, AL EL, AT IM, ON CI, oltre che dalla diretta partecipazione ai reati-fine commessi con l'uso di armi da parte di CO TO e UR TA, e dal ruolo attivo svolto da ON UL nel settore delle estorsioni nonché per la conoscenza desumibile logicamente dal ruolo di reggente svolto da quest'ultimo nell'associazione dedita al narcotraffico.
5. In merito alla questione del concorso materiale e/o formale dei reati di associazione mafiosa e di associazione dedita al traffico di stupefacenti, parimenti immune da censure deducibili in questa sede è la motivazione della sentenza 31 impugnata che si è uniformata al principio pacifico che ammette il concorso formale dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 del T.U. Stup.. È stato già chiarito (Sez. 6, sentenza n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 265762) che le associazioni incriminate dagli artt. 416-bis cod.pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 presuppongono un nucleo comune (l'esistenza di uno stabile sodalizio tra almeno tre persone, costituito per la commissione di più reati-fine ex ante indeterminati) oltre a più elementi reciprocamente specializzanti, costituiti: per l'associazione di tipo mafioso, non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del peculiare metodo d'intimidazione, che si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio su un dato territorio, in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali;
per l'associazione dedita al narcotraffico, dalla limitata finalizzazione alla realizzazione di futuri traffici di sostanze stupefacenti. Appare manifesta la infondatezza delle censure dei ricorrenti AL EL, GI EL, AT IM, che si sono limitati a negare l'astratta configurabilità del concorso formale dei due predetti reati associativi che discende, invece, proprio dalla parziale diversità dei beni giuridici protetti - in un caso l'ordine pubblico e nell'altro anche la salute individuale e collettiva (vedi, Sez. U, n. 1149 del 25/9/2008, dep. nel 2009, Magistris, Rv. 241883). Quanto poi alla sovrapponibilità o meno delle condotte rispettivamente e singolarmente ascritte a ciascuno dei soggetti ritenuti intranei ad entrambe le due associazioni, deve rilevarsi che è pur vero che l'applicazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale non consente di attribuire rilevanza ai fini della integrazione delle due predette fattispecie penali alle medesime condotte realizzate da ciascuno degli indagati, ove queste non siano idonee ad integrare, rispetto ad una valutazione autonoma delle posizioni dei singoli soggetti, il concorso di entrambe le imputazioni. Ma sotto tale profilo deve rilevarsi nuovamente la genericità delle censure dei ricorrenti che non si confrontano con le emergenze poste a fondamento della ravvisata partecipazione all'associazione mafiosa, desunta non già dalla mera partecipazione al traffico di stupefacenti, ma per taluni di essi (GI EL, AL EL, AT IM, ON UL, NO IM) dal giusto rilievo riconosciuto al ruolo direttivo-organizzativo svolto in seno alle predette associazioni, atteso che per chi si pone al vertice del sodalizio per operare nell'ambito del narcotraffico con la finalità di conseguire il controllo del territorio, è evidentemente sufficiente il ruolo direttivo e di promotore per ravvisare la partecipazione ad entrambi i reati tra loro strettamente interconnessi. 32 Ciò non vale evidentemente per tutti gli altri affiliati che non rivestano un ruolo nel gruppo di comando delle due associazioni, rispetto ai quali non può attribuirsi automaticamente a ciascuno di essi la partecipazione all'associazione di stampo mafioso per il solo fatto della partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico, seppure collegato e finalizzato a rafforzare il primo, né, viceversa, dalla mera partecipazione al sodalizio mafioso può discendere la responsabilità per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/90. Ma anche rispetto a tali posizioni processuali (CO TO, UR TA, ON La EL) va osservato che la partecipazione al sodalizio mafioso non risulta essere stata desunta dalla sola partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico per una non consentita immedesimazione della responsabilità per il diverso reato di partecipazione all'associazione mafiosa di riferimento, essendo stato attribuito rilievo decisivo alle dichiarazioni dei collaboratori per ricostruire gli assetti organizzativi e le compagini delle due associazioni, ed essendosi quindi ritenuto fondamentale per ciascun associato mafioso la rispettiva disponibilità offerta anche per le altre attività criminose che fuoriescono dal programma delittuoso tipico dell'associazione per il narcotraffico. Peraltro, il problema neppure si pone concretamente per il ricorrente UR TA che è stato ritenuto partecipe del solo sodalizio mafioso in relazione alla sua speciale dedizione alla commissione di reati contro il patrimonio per conto dell'associazione stessa, mentre per CO TO il ricorso è del tutto generico per la mancanza di confronto con la sua accertata partecipazione anche alle rapine ed ai furti commessi sempre per conto dell'associazione mafiosa oltre che per l'accertato concorso nella partecipazione ai traffici di stupefacenti. Con riguardo ad ON UL è stato attribuito giustamente rilievo al ruolo di organizzatore dello spaccio per conto del clan mafioso, al suo interessamento al settore delle estorsioni, quindi, non solo al suo impegno nel traffico di sostanze stupefacenti con la consapevolezza che questo è gestito dall'associazione mafiosa, ma alla personale condivisione degli scopi del sodalizio mafioso supportata dal ruolo direttivo svolto nel settore del narcotraffico per il rilevante contributo offerto alla realizzazione di una delle finalità tipiche del predetto sodalizio mafioso. Nei confronti di ON La EL, oltre ad evidenziarsi la sua partecipazione al sodalizio mafioso da parte dei collaboratori di giustizia, la circostanza che nel predetto contesto organizzativo si occupasse prevalentemente del traffico delle sostanze stupefacenti non esclude il concorso dei due reati associativi per il riferimento alla implicita disponibilità ed affidabilità offerte per le più ampie, o comunque diverse finalità, del sodalizio mafioso, desunte dalla condivisione degli interessi sottesi al settore delle estorsioni, non contradetta dall'assoluzione 33 сод intervenuta per il delitto di estorsione ai danni dei fratelli LL ascritta al capo 2). La vicenda dell'estorsione viene, infatti, valorizzata dalla Corte di merito per dare conto di come il ricorrente fosse consapevole sia dell'esistenza del clan mafioso da cui riceveva lo stipendio mensile di 1500 euro, e sia del fatto che i profitti dello spaccio di stupefacenti, da esso curato, erano funzionali agli scopi dell'associazione mafiosa a riscontro della concreta affidabilità e disponibilità offerte per ogni necessità del sodalizio mafioso nel suo complesso anche oltre le incombenze delle contingenti mansioni svolte al suo interno in quel determinato frangente temporale (vedi a pag. 183 della sentenza impugnata per il riferimento alla partecipazione di ON La EL alla ripartizione del profitto derivante da una rapina a mano armata commessa da altri affiliati del medesimo clan mafioso). Dalla diversità delle due associazioni per cui si procede discende, conseguentemente anche la manifesta infondatezza delle doglianze mosse sul punto dai ricorrenti rispetto alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416- bis.1 cod. pen. per le corrette valutazioni operate nella sentenza di appello alle pagg. 31-35, cui è sufficiente riportarsi.
6. Quanto alla questione della violazione del divieto del "ne bis in idem" previsto dall'art. 649 cod. proc. pen. per precedente giudicato sui medesimi fatti riferiti all'associazione mafiosa per la quale era già intervenuta condanna definitiva con la sentenza della Corte di appello di Catania del 13 giugno 2013 nel procedimento denominato "Terra Bruciata", si deve rilevare la manifesta infondatezza dei relativi comuni motivi dedotti dai ricorrenti AL EL, GI EL, ON UL e NO IM per la corretta disamina operata dalla Corte di appello (vedi pag. 20 e segg.) che si è pienamente uniformata ai principi affermati in tema di reato permanente e di delimitazione temporale della contestazione, con le conseguenze che ne derivano in punto di preclusione per precedente giudicato. cuiVa ricordato l'orientamento consolidato di legittimità secondo l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi, ma non rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis in idem", allorchè si possa escludere la identità del fatto in relazione ai periodi diversi contestati per due diversi reati permanenti nell'ambito della stessa 34 associazione (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Costantino, Rv. 274287 Sez. 6, n. 51803 del 17/10/2018, Iazzetta, Rv. 274577). La manifesta infondatezza delle censure discende dalla mancanza di ogni rilievo operato nei ricorsi alla diversità del profilo temporale, avendo gli stessi ricorrenti pacificamente ammesso che la contestazione del presente giudizio riguarda la prosecuzione della condotta associativa per il periodo successivo, e quindi diverso, rispetto a quello coperto dal giudicato.
7. Con riguardo ai motivi dedotti in merito all'attendibilità delle chiamate di correo, la genericità delle critiche che afferiscono esclusivamente alla diversa valutazione del compendio probatorio senza evidenziare alcun profilo di illogicità della motivazione rende parimenti inammissibili le censure alla motivazione della sentenza impugnata. -Al giudice di legittimità resta preclusa in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Ciò va rilevato con riferimento ai ricorsi di AL EL, GI EL, CO TO, AT IM, AT CI e NO IM che in sostanza sminuiscono la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza neppure richiamare i passaggi che sarebbero stati oggetto di travisamento 0 di illogica valutazione anche con riferimento al profilo temporale della prosecuzione delle condotte di reato oltre e dopo il periodo coperto dal giudicato, essendo inequivoco il riferimento dei predetti collaboratori al periodo successivo a quello cui si riferisce il giudicato (fino all'aprile del 2009). In realtà, i ricorrenti, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non evidenziano la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiedono la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non consentito in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia come nella specie una sua chiara e puntuale - coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della prosecuzione delle condotte integrative del ruoli di partecipe o di capo, ascritti 35 differentemente ai predetti imputati, sia durante il periodo di carcerazione e sia durante i successivi periodi in cui i predetti sono ritornati liberi.
8. Manifestamente infondata è anche la questione dedotta dai ricorrenti AL EL e ON CI sulla natura di circostanza aggravante della fattispecie del ruolo di capo dell'associazione mafiosa in rapporto al concorso con l'aggravante ad effetto speciale della recidiva specifica e reiterata, per l'asserita violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. che vieta il cumulo materiale delle circostanze aggravanti ad effetto speciale. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sia in tema di associazione per traffico di sostanze stupefacenti, sia in tema di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. le norme che qualificano le condotte del reato associativo, secondo il ruolo, non investono aspetti circostanziali del reato, ma i suoi elementi costitutivi (cfr. Sez. 5, n. 4529 del 10/11/2010 - dep. 2011, Malcok, Rv. 249253, in tema di applicazione delle attenuanti generiche rispetto alla condotta di colui che abbia promosso, costituito o organizzato l'associazione, ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). Anche l'art. 416-bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo e tutte dotate di una intrinseca autonomia, le quali hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso poiché il fatto di partecipare ad una associazione è ben diverso dalla ipotesi di assumere un ruolo di tale preminenza da poter essere considerato come "capo", ovvero come "promotore" o "organizzatore" (Sez. 5, n. 7961 del 09/01/1990, Rabito, Rv. 184537). Pertanto, trattandosi di un'autonoma fattispecie di reato, la pena più elevata prevista per l'ipotesi di capo-mafia è stata correttamente considerata come pena base per il computo dell'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata e specifica, non trovando applicazione il cumulo giuridico previsto dal comma 4 dell'art. 63 cod. pen. per il caso di concorso di plurime circostanze ad effetto speciale. Inoltre, non essendo stato, invece, eccepito nulla in ordine al concorso della circostanza aggravante ad effetto speciale dell'associazione armata con quella sempre ad effetto speciale della recidiva specifica reiterata, soggetto alla regola generale di cui alla citata disposizione, va rammentato che non rientra tra i poteri d'ufficio della Corte di cassazione verificare il rispetto delle regole del concorso delle circostanze salvo che non si risolvono in un superamento dei limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché dall'art. 65 cod. pen. e seguenti, oppure dei limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). 36 Nel caso di specie, con riguardo alla determinazione della pena operata nei confronti dei due ricorrenti ON CI e AL EL, detti limiti massimi edittali non risultano superati, neppure rispetto alla regola del cumulo giuridico prevista per le aggravanti ad effetto speciale, essendo stata considerata come pena base quella prevista dal comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen. per l'aggravante dell'associazione armata "ratione temporis" nella misura di anni tredici di reclusione, compresa tra il minimo di anni dodici ed il massimo di anni ventiquattro secondo la legge vigente fino all'aprile del 2015 (prima della modifica operata dalla legge 27 maggio 2015, n.69), anziché quella prevista dal comma 2 dell'art. 416-bis cod. pen. per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione senza detta aggravante (fissata da nove a quattordici anni, secondo la legge vigente all'epoca dei fatti), e quindi comunque una pena inferiore al massimo edittale previsto dalla disposizione che avrebbe dovuto essere più correttamente considerata come base del computo in applicazione della regola del cumulo giuridico tra aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 63, comma 4, cod. proc. pen., risultando peraltro la circostanza della recidiva reiterata specifica (in ragione dell'aumento di 2/3 rispetto al massimo edittale di anni 14) meno grave rispetto all'aggravante dell'associazione armata (pena massima pari a 24 anni), che rappresenta l'unica aggravante che andava applicata nel caso di specie, fatto salvo l'ulteriore aumento facoltativo fino ad 1/3. 9. Altro tema comune ai ricorsi di OS CO e TA UR concerne l'applicazione retroattiva della legge 5 dicembre 2005, n. 151 in tema di aumento minimo della pena per la continuazione per coloro cui è stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., con riguardo alla eccepita violazione del principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole di cui all'art. 2 del Codice penale. La questione è manifestamente infondata. Costituisce principio pacifico che la disposizione introdotta con la novella codicistica di cui alla I. n. 251 del 2005 secondo cui il riconoscimento della continuazione, ove i reati siano stati commessi da un soggetto al quale sia stata applicata la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., comporta un aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave - non opera con riguardo alle condanne per reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (Sez. 1, n. 13788 del 27/02/2008, Mosca, Rv. 240416). Nel caso di specie i reati per i quali è stato determinato l'aumento nella misura minima prevista da detta disposizione risultano essere stati commessi, al più tardi, dal mese di maggio del 2009 senza contestazioni di sorta al riguardo, sicché la doglianza è destituita di qualunque fondamento, non assumendo rilievo 37 Q ai fini della applicazione della modifica normativa in esame l'epoca in cui sono stati commessi i reati relativi ai precedenti penali posti a base dell'applicazione della recidiva, atteso che il novum sfavorevole, soggetto al principio dell'irretroattività, introdotto dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 per la parte che qui rileva non attiene ai presupposti formali e sostanziali della recidiva - peraltro modificati in senso favorevole attraverso la eliminazione della possibilità di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni ed ai delitti non colposi - ma unicamente alla determinazione della pena secondo nuovi parametri applicabili evidentemente ai soli reati commessi dopo la sua entrata in vigore. Per completezza di disamina si osserva, inoltre, che nessuna attinenza con la violazione delle regole della successione della legge penale nel tempo (unica questione dedotta dai ricorrenti) ha invece il diverso principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute (Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Dal Pan, Rv. 276268). Trattasi di una questione radicalmente diversa da quella dedotta e non essendo stato eccepito alcunché sotto tale differente profilo non compete alla Corte di Cassazione procedere motu proprio ad una verifica della sussistenza di detto presupposto, che richiede un accertamento in fatto dei precedenti penali posti a base della riconosciuta aggravante della recidiva reiterata non compatibile con il sindacato di legittimità, considerato che i due predetti ricorrenti (OS CO e TA UR) hanno censurato il riconoscimento dell'aggravante della recidiva unicamente sotto il diverso profilo della carente valutazione della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo desunta dai precedenti penali in ragione della loro epoca risalente, senza mettere in discussione il dato formale della loro preesistenza rispetto al tempo di commissione dei reati per i quali è stata applicato il detto aumento per la continuazione. 10. Parimenti immune da censure deducibili in questa sede è la motivazione in punto di riconoscimento del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90 in relazione al capo sub 9) dell'imputazione. La questione è stata dedotta negli stessi termini dai ricorrenti GI EL, CO TO e AT IM, i quali, prendendo le mosse dalla 38 ан genericità del già menzionato capo di imputazione relativo alla contestazione dei reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d. P.R. 309/90 che non specifica le singole condotte di reato, i luoghi, le quantità, i soggetti coinvolti, arrivano ad invocare come conseguenza di detta genericità il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. È evidente la manifesta infondatezza della doglianza che pecca anche di genericità in mancanza di qualunque confronto con le risultanze probatorie sulla base delle quali la Corte di appello ha respinto tale richiesta evidenziando la importanza dei traffici di stupefacenti curati dagli imputati nel contesto di operazioni che hanno riguardato quantità rilevanti di droghe c.d. pesanti per lo smercio nei territori dei Comuni di Adrano e dei centri abitati viciniori Come è noto la fattispecie di lieve entità costituisce "strumento" di riequilibrio e "riproporzionamento" del sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti in relazione a casi concreti nei quali, per la complessiva non gravità della condotta, il principio di offensività verrebbe sostanzialmente "tradito" applicando le più severe pene previste per le ipotesi diverse dal comma 5 dello stesso art. 73 T.U. stup. Ma sotto tale profilo non può essere confusa la genericità del capo di imputazione rispetto alla quale nessuna eccezione di nullità è mai stata - tempestivamente dedotta e coltivata dai ricorrenti con la valutazione - complessiva del fatto da parte del giudice di merito che concerne i mezzi, le modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza da cui solo può derivare un giudizio di lieve entità del fatto. In assenza, quindi, di rilievi pertinenti al tema della qualificazione giuridica del fatto, le censure sono da ritenersi del tutto inammissibili, come anche le ulteriori correlate doglianze con le quali si invoca l'assorbimento nel reato associativo di dette condotte di reato genericamente descritte. Anche sotto tale profilo, nuovamente si confonde il piano processuale della corretta formulazione dell'imputazione con quello dell'accertamento dei fatti di reato, trattandosi di reati differenti che concorrono tra loro, e non possono certamente ritenersi assorbiti nella fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Va ricordato che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. Quindi, non allegando i ricorrenti di aver dedotto la nullità nel giudizio di merito, essa non può essere neppure più rilevata in sede di legittimità, né consente soluzioni alternative che investono il diverso profilo dell'accertamento della responsabilità per i fatti comunque ritenuti provati nel corso del giudizio di merito, 39 fatti salvi i profili di delimitazione del giudicato entro i limiti temporali segnati dalla contestazione. 11. Dopo la disamina dei temi comuni sollevati dai ricorrenti può procedersi alla valutazione dei singoli ricorsi, per i motivi afferenti profili personali a ciascuno di essi e che hanno richiesto un vaglio distinto e quindi una separata trattazione con esclusione dei ricorsi i cui motivi sono stati già interamente esaminati, ovvero dei ricorrenti CE NI, IO AL SS e AR CH, che hanno limitato il proprio ricorso alla unica questione già esaminata della mancato apprezzamento della rinuncia parziale ai motivi di appello ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. 12. Il ricorso di CE OS è inammissibile. Oltre a rinviare a quanto già osservato in premessa con riguardo alla rinuncia ai motivi di appello, risulta manifestamente infondato anche il primo residuale motivo, essendo oramai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui non vi è incompatibilità tra la continuazione dei reati e l'applicazione della recidiva. In particolare, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi gli istituti, praticando sul reato base l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione (vedi, Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543) Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296). Inoltre, il motivo è anche genericamente esposto perché non si confronta con il riferimento operato nella sentenza impugnata ai fini della recidiva anche alle altre condanne diverse da quelle considerate ai fini della continuazione. 13. Il ricorso di CO OS deve essere rigettato per infondatezza del primo motivo, essendone stata già vagliata l'inammissibilità dei motivi residui esaminati congiuntamente nella premessa relativa alle questioni comuni agli altri ricorrenti. Effettivamente si deve rilevare che in relazione alla applicazione della recidiva specifica e reiterata è risultato erroneo il riferimento alla contiguità temporale delle condotte di reato precedentemente giudicate che si collocano negli anni 2002 e nel 2004, rispetto ai fatti per cui si procede in cui la contestazione per l'associazione decorre per l'imputato CO OS non dall'anno 2009, come affermato nella motivazione, ma dal 2014 al 2016. Tuttavia, la valutazione di maggiore pericolosità posta a sostegno dell'applicazione della recidiva è stata operata sulla base di altri ed ulteriori assorbenti parametri che prescindono dalla collocazione temporale dei precedenti 40 ma fanno riferimento alla estrema gravità dei precedenti oltre che alla loro medesima indole, e quindi al carattere specifico degli stessi. Pertanto, sebbene la valutazione dell'elemento temporale sia stato viziato da un errata collocazione nel tempo dei precedenti, comunque tale errore non appare decisivo nella valutazione complessiva operata dalla Corte di appello, tenuto conto che l'accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, risulta comunque sorretto da una motivazione che rende palese la irrilevanza del maggiore e più lungo intervallo temporale decorso, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., che sono stati comunque considerati ai fini della verifica della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, quale vaglio necessario che deve aggiungersi al mero dato formale della sussistenza dei precedenti penali. 14. Il ricorso di AT SA è inammissibile. L'unico motivo dedotto in relazione agli aumenti per la continuazione è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha fornito giustificazione del disposto aumento sulla base della valutazione motivata della gravità dei fatti e del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, per le condotte di reato susseguenti ai fatti per cui si procede, essendo stato condannato per furto in abitazione, dando conto quindi di avere vagliato i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. per determinare la misura dell'aumento della pena per i c.d. reati satellite del più grave reato associativo. 15. Inammissibile è anche il ricorso di CO MA. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta essere stato adeguatamente motivato senza che possa assumere alcun rilievo la delimitazione della durata della sua partecipazione fino all'anno 2014 a seguito del suo arresto, avendo la Corte evidenziato la gravità del reato ed i precedenti penali, sicché non si comprende neppure quale sia il vizio denunciato. Con specifico riferimento agli istituti che più da presso vengono in considerazione in questa sede, giova rammentare l'insegnamento secondo il quale, in caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione può implicitamente ricavarsi anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento come del loro disconoscimento, riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto efficacia determinante nell'ambito di una valutazione generalmente negativa (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249731). 41 A . 16. Parimenti inammissibile è il ricorso di ON AR. Manifestamente infondato è il primo motivo in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. rispetto al quale si rappresenta che non vi era stata rinuncia con riferimento alla richiesta di esclusione dalla condanna per i fatti del 5 marzo 2016 oggetto di un decreto di archiviazione. In realtà, la sentenza di appello ha valorizzato tale vicenda solamente ai fini dell'accertamento dei reati per cui si procede quale riscontro probatorio ma non ha emesso alcuna condanna per tali fatti, rispetto ai quali non vi è stata alcuna richiesta di riapertura delle indagini. Peraltro, la rinuncia ai motivi di appello in punto di accertamento della responsabilità sottraeva alla cognizione del Giudice di appello ogni ulteriore vaglio in merito a tali profili di giudizio. Vero è che il capo 2) del procedimento da giudizio immediato attiene ad una generica contestazione di reati-fine per traffico di droga dal mese di ottobre 2014 all'aprile 2016 non individuati, sicché astrattamente avrebbe potuto rientrarvi anche il fatto del 5 marzo 2016, ma la Corte di appello nello specifico non lo ha ritenuto incluso nell'imputazione, anche perché non oggetto di alcuna riapertura delle indagini. Quindi, seppure la Corte abbia valorizzato tale vicenda come riscontro delle chiamate di correo lo ha fatto espressamente per decidere rispetto a reati diversi da quelli oggetto dell'archiviazione. Peraltro, la questione dell'inutilizzabilità delle risultanze probatorie tratte dal procedimento archiviato è manifestamente infondata poiché l'archiviazione non preclude che gli elementi di fatto emersi in quella sede possano essere apprezzati ai fini della prova di fatti-reato diversi da quello oggetto dell'archiviazione, senza necessità di una riapertura delle indagini. Da quanto detto discende anche la manifesta infondatezza del secondo motivo per il diniego delle circostanze attenuanti generiche per la valutazione delle prove condizionata dal riferimento al ritrovamento di 222 dosi di cocaina in occasione dell'arresto di cui si è detto, definitosi con l'archiviazione. Si confonde nuovamente il profilo della preclusione processuale che deriva dall'archiviazione con quello della prova della responsabilità per l'accertamento di reati diversi da quello archiviato. La questione dell'archiviazione non ha alcuna rilevanza sul tema del trattamento sanzionatorio, considerato che le argomentazioni della Corte di appello per escludere le circostanze attenuanti generiche sono state basate sull'oggettiva gravità dei fatti, in ragione della durata della condotta partecipativa 42 da ottobre 2014 a luglio 2016, per la tipologia di sostanze stupefacenti trattate, e per i precedenti penali per rapina e furti, oltre per i carichi pendenti. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo relativo al divieto di “reformatio in peius" atteso che la Corte di appello ha determinato la pena base in misura più grave rispetto a quella del giudizio di primo grado, avendo necessariamente dovuto considerare la pena di anni dodici di reclusione prevista per l'associazione armata, una volta esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa che nel giudizio di primo grado aveva assorbito quella dell'associazione armata ex art. 63, co. 4, cod. proc. pen. per il cumulo giuridico delle aggravanti ad effetto speciale. Il calcolo della pena operato nella sentenza di primo grado - p.b. tredici anni e mesi quattro, considerata più grave l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., assorbita quella dell'associazione armata, aumento per continuazione ad anni quindici e mesi quattro, ridotta per il rito ad anni dieci, mesi due e giorni venti - è stato necessariamente rimodulato nel giudizio di appello dopo la esclusione della circostanza aggravante che aveva assorbito quella meno grave, essendosi dovuto computare la pena base in modo necessariamente differente facendo riferimento all'unica aggravante ad effetto speciale residua, meno grave di quella unica applicata dal primo giudice che era partito dalla pena base prevista per l'associazione non armata (dieci anni anziché dodici), ed aveva poi disposto l'aumento per la sola aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta più grave. Non v'è stato, pertanto, alcun aggravamento di pena, avendo in ogni caso il Giudice di appello ridotto la pena finale ad anni otto e mesi otto di reclusione, rispetto alla pena di anni dieci, mesi due e giorni venti che era stata applicata dal Giudice del primo grado. 17. Inammissibile è il ricorso di NA RA. La Corte di appello ha ritenuto provato il suo ruolo di imprenditore mafioso per aver concorso al conseguimento degli scopi del sodalizio con il controllo dei videogiochi e di un ristorante gestito per conto dell'associazione ("La Cascina"), sulla base delle plurime convergenti chiamate in correità reciprocamente riscontratesi tra loro, dando conto della valutazione degli elementi a discarico forniti dalla difesa che non sono stati ritenuti utili a scardinare il complesso degli elementi di prova desunti dalle plurime chiamate di correo, precise e dettagliate. Il primo motivo è inammissibile, essendo rivolto a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, senza confrontarsi con le ragioni che hanno giustificato il giudizio di piena attendibilità delle chiamate di correità che lo riguardano. 43 Manifestamente infondato è il secondo motivo in relazione al diniego della continuazione con i reati già giudicati separatamente con la sentenza della Corte di appello di Catania del 13 giugno 2019, irrevocabile il 9 febbraio 2021. Le considerazioni sulla presumibile maggiore durata dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per la quale è intervenuta condanna, in mancanza di prove certe circa l'esaurimento delle condotte nelle date predeterminate risalenti a dieci anni prima dei nuovi fatti, oltre ad avere natura congetturale, investono l'accertamento di fatti coperti da giudicato, e quindi non suscettibili di essere estesi oltre la durata fissata nei capi di imputazione (c.d. contestazione chiusa). L'intervallo temporale di dieci anni è stato, quindi, correttamente considerato come non compatibile con la continuazione, trattandosi di associazioni diverse anche per composizione soggettiva oltre che per i tempi di più remota consumazione. La Corte di appello ha anche logicamente evidenziato l'assenza di riferimenti al clan mafioso EL che avrebbe potuto ipoteticamente giustificare, nonostante lo iato temporale di circa dieci anni tra i diversi fatti giudicati, una correlazione tra le due associazioni ai fini del riconoscimento del disegno criminoso unitario. 18. Il ricorso di AT CI è inammissibile. L'unico motivo dedotto per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata è manifestamente infondato Se è pur vero che la Corte non esplicita la ragione dell'equivalenza ma si limita a giustificare le ragioni per le quali nei confronti del solo menzionato ricorrente è stato operato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche negate per tutti gli altri coimputati, è comunque evidente l'implicito richiamo alla valutazione della pericolosità dell'associazione già operata e ribadita nel suo complesso nei confronti di tutti gli affiliati come ragione fondante l'equivalenza delle attenuanti come massimo beneficio concedibile. 19. Il ricorso di AL EL è inammissibile. I primi motivi relativi all'art. 649 cod. proc.pen. per inosservanza del divieto del "ne bis in idem", alla inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari in relazione all'art. 407, comma 3, cod. proc.pen., all'aggravante di cui all'art. 416-bis comma 4 cod. pen. in tema di associazione armata e in ordine alla valutazione delle chiamate di 44 4 correo, sono stati già esaminati nella preliminare disamina dei temi comuni ai diversi ricorrenti. Restano, pertanto, da esaminare solo i motivi articolati in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, recidiva e trattamento sanzionatorio. Si tratta di censure parimenti non deducibili in questa sede, poiché la motivazione in punto di recidiva appare coerente ed esaustiva, avendo la Corte desunto la maggiore proclività a delinquere dai fatti in contestazione (sulla cui oggettiva gravità il Collegio si è già ampiamente soffermato, considerata la sua posizione apicale nel sodalizio), unitamente ai precedenti anche specifici a suo carico. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo in relazione all'art. 81 cod. pen. per l'eccessivo aumento disposto per la continuazione con il precedente giudicato relativo al procedimento "Terra Bruciata" (aumento di anni sette e mesi due e giorni venti), poiché, trattandosi di soggetto al quale è stata applicata la recidiva reiterata, l'aumento per la continuazione è stato determinato nella misura minima non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave come previsto dall'ultimo comma dell'art. dall'art.81 cod. pen. (p.b. per il reato più grave anni ventuno e mesi otto, aumentata per la continuazione nella misura di 1/3, pari ad anni ventotto mesi dieci e giorni venti, ridotta, infine, per il rito alla pena di anni diciannove, mesi tre e giorni tre di reclusione). 20. Inammissibile è anche il ricorso di GI EL. Richiamate le osservazioni sui motivi dal primo al nono motivo già illustrate nella premessa preliminare, residuano unicamente le censure articolate nel decimo motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di censure parimenti non deducibili in questa sede perché investono valutazioni di merito che afferiscono alla gravità dei fatti e più in generale ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. che, in quanto motivate in modo logico e coerente, non possono essere più rimesse in discussione in sede di legittimità. 21. Il ricorso di BI TO è inammissibile. Prescindendo dal primo motivo attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche già esaminato nella preliminare disamina dei motivi comuni, non resta che rilevare l'inammissibilità anche del secondo motivo in punto di diniego della continuazione rispetto ai reati in materia di stupefacenti già giudicati con la sentenza del 29 giugno 2016 (nel procedimento denominato "Binario morto"). 45 ац Si deve ricordare che l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi consente di ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività, sulla composizione soggettiva e non solamente sulla base della loro contiguità temporale, non essendo sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo per ravvisare l'identità del disegno criminoso. L'unicità del disegno criminoso, costituente il presupposto indispensabile per la sua configurabilità, non s'identifica con la generale inclinazione del soggetto a commettere reati sotto la spinta di fatti o circostanze occasionali, più o meno collegate tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui, di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per la sua attuazione. La valutazione di tali parametri costituisce questione di fatto rimessa al giudizio di merito e, allorché sia sorretta da una motivazione coerente ed immune da vizi logica, non può essere più sindacata in sede di legittimità. La Corte di merito ha evidenziato l'assenza di collegamenti tra le due associazioni che operavano in modo autonomo l'una dall'altra e con programmi criminosi differenti per escludere che la sola contiguità cronologica degli addebiti possa rappresentare un indice sintomatico di attuazione di un progetto criminoso unitario, avendo considerato tale coincidenza temporale la conseguenza di scelte di vita ispirate dalla sistematica consumazione di illeciti, non potendosi confondere l'identità della spinta criminosa sottesa alle plurime violazioni di legge con l'unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato. 22. Il ricorso di CO TO è inammissibile. Tutti i motivi dal primo al settimo, già esaminati perché afferenti alle questioni comuni ai ricorrenti, sono stati valutati come inammissibili, inclusi il quarto, il quinto ed il sesto motivo, poiché rivolti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Non di meno inammissibili risultano anche gli ulteriori motivi, con i quali è stata invece censurata la motivazione in relazione al capo 6) per il reato di ricettazione di un escavatore riqualificato in furto aggravato, ed in relazione al capo 7) per il reato di rapina. Quanto al furto, le censure investono la valutazione del compendio probatorio, senza mettere in discussione la questione della qualificazione del fatto, e con rilievi del tutto generici che non si confrontano con gli argomenti spesi dai giudici di 46 merito sulla prova certa della disponibilità del mezzo da parte del TO nel giorno del furto, perché, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado e quella di appello vanno lette unitariamente, integrandosi tra loro. Stesse considerazioni devono ripetersi per il capo 7), poiché la valutazione di credibilità dei due collaboratori NA e OS è stata argomentata oltre che sulla convergenza delle loro dichiarazioni anche sul riscontro della descrizione dei fatti resa dalle persone offese. La doglianza proposta sul punto si palesa generica in quanto il ricorrente non considera la rilevanza attribuita alla convergenza con le dichiarazioni delle persone offese quale elemento di riscontro, limitandosi a reiterare le proprie critiche alla rilevanza attribuita alle dichiarazioni dei collaboratori solo perché rese de relato, senza considerare che la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, allorché non siano messe in discussione la reciproca autonomia delle fonti di conoscenza e gli altri parametri da cui dipende il vaglio di attendibilità (Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134). Manifestamente infondato è il decimo motivo in punto di individuazione del reato più grave, che correttamente è stato individuato sulla scorta della pena edittale. Mentre con riguardo alla commisurazione della pena per gli aumenti disposti con riguardo ai fatti già giudicati con la sentenza n. 10/2016 del Tribunale di Catania si tratta di censure inammissibili perché volte a reiterare una diversa valutazione dei criteri adottati dai giudici di merito sorretti da congrua motivazione. Con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche va ricordato che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motiva- zione, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha valorizzato, a fondamento del diniego, gli elementi sopra ricordati, costituiti dai precedenti specifici, dalla gravità dei reati per cui si procede, dalla diversa tipologia dei reati per cui si procede (furto, rapina e traffico di sostanze stupefacenti). 23. Il ricorso di CE UL è inammissibile. 47 а Prescindendo dal primo motivo attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche già esaminato nella preliminare disamina dei motivi comuni, non resta che rilevare l'inammissibilità anche del secondo motivo sull'eccessività degli aumenti di pena disposti per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (anni uno e mesi sei) e per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (un anno). Al riguardo, oltre a doversi rilevare l'impossibilità di operare un raffronto con il trattamento punitivo riservato ad altri coimputati, per la diversità delle contestazioni che non si presta ad astratte assimilazioni, per il resto si tratta di doglianze generiche che si risolvono nella richiesta di rideterminazione della pena sulla base di una rinnovata e più mite valutazione, evidentemente esorbitante i limiti del sindacato di legittimità. 24. Il ricorso di AT IM è inammissibile. Tutti i motivi dal primo al decimo, già esaminati perché afferenti alle questioni comuni ai ricorrenti, sono stati valutati come inammissibili, inclusi i motivi dal sesto al nono rivolti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Analoghe considerazioni vanno ripetute per l'undicesimo motivo circa il ruolo organizzativo svolto dal ricorrente rispetto ai reati di cui ai capi 4) e 5), concretizzatosi nella messa a disposizione dei "cellulari-citofono" non rinvenuti in occasione degli arresti dei complici. La Corte territoriale ha fornito sul punto risposte esaustive, in linea con le argomentazioni del primo Giudice, basate sul contenuto di intercettazioni che il ricorrente neppure censura in modo specifico, ignorandole del tutto (vedi pp. 76 e 77 della sentenza di appello). Generiche sono anche le censure articolate nel dodicesimo motivo in relazione al delitto di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, atteso che l'utilizzo del cellulare dalla cui localizzazione è stata tratta la prova del suo allontanamento dal Comune ove aveva l'obbligo di dimora è stato ritenuto provato grazie all'incrocio dei dati di un sms con la telefonata intercettata sulla stessa utenza che ha consentito di attribuire a IM l'utilizzo del cellulare nel momento in cui agganciava una cella posta fuori dal suo Comune di dimora obbligata (vedi pag. 78 sentenza di appello). Parimenti immune da censure deducibili in questa sede, per le ragioni già più volte ribadite, è la motivazione in punto di commisurazione degli aumenti per continuazione e in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, punti rispetti ai quali il provvedimento impugnato offre una motivazione logica e congrua (vedi pag. 79 della sentenza di appello) 48 а 25. Il ricorso di DR LM è inammissibile. Prescindendo dal primo motivo attinente diniego delle circostanze attenuanti generiche già esaminato nella preliminare disamina dei motivi comuni, non resta che rilevare l'inammissibilità anche del secondo motivo sull'eccessività dell'aumento di pena disposto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (un anno). Al riguardo, oltre a doversi rilevare l'impossibilità di operare un raffronto con il trattamento punitivo riservato ad altri coimputati;
per la diversità delle contestazioni che non si presta ad astratte assimilazioni, per il resto si tratta di doglianze generiche che si risolvono nella richiesta di rideterminazione della pena sulla base di una rinnovata e più mite valutazione, evidentemente esorbitante i limiti del sindacato di legittimità. 26. Il ricorso di AN TA è inammissibile. Prescindendo dal primo motivo attinente all'aggravante di cui all'art. 416- bis, comma 4, cod. pen. in tema di associazione armata già esaminato nella premessa disamina dei motivi comuni, non resta che rilevare l'inammissibilità anche del residuo motivo in punto di diniego della continuazione per i reati in materia di stupefacenti già giudicati con la sentenza del 29 giugno 2016 (c.d. Binario morto). Valgono le stesse considerazioni fatte sull'identico motivo proposto dal ricorrente BI TO (vedi sopra). Analogamente va ribadito che il provvedimento impugnato offre una motivazione logica e congrua, e quindi immune dai denunciati vizi di legittimità, in ordine al diniego della continuazione. Nel caso che ci occupa, i Giudici del merito, cui competeva tale valutazione, hanno dato conto in motivazione di avere valutato che le violazioni commesse da BI TO e AN TA giudicate nei due processi, pur se collocate in un arco temporale corrispondente, non sono inserite in una programmazione unitaria, ma appaiono solo espressione di scelte di vita occasionate da medesime pulsioni criminali in assenza di elementi attestativi della riconducibilità dei diversi reati ad un medesimo disegno criminoso, proprio per la diversità delle modalità concrete con cui sono stati posti in essere i vari delitti. Parimenti immune da censure deducibili in questa sede, per le ragioni già più volte ribadite, è la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al quale il provvedimento impugnato offre una motivazione logica e congrua (vedi pag.98 della sentenza di appello). 4 949 27. Il ricorso di UR TA deve essere rigettato per infondatezza del quinto motivo, essendone stata già vagliata l'inammissibilità dei motivi residui esaminati congiuntamente nella premessa relativa alle questioni comuni agli altri ricorrenti. Effettivamente si deve rilevare che in relazione alla applicazione della recidiva specifica e reiterata è risultato erroneo il riferimento alla contiguità temporale delle condotte di reato precedentemente giudicate che si collocano negli anni compresi tra il 1994 ed il 2003, rispetto ai fatti per cui è processo in cui la contestazione per la rapina riguarda un fatto commesso il 23 gennaio 2015, quindi prima del passaggio in giudicato dell'ultimo precedente relativo alla sentenza di patteggiamento del 7 gennaio 2016 emessa dal Tribunale di Catania, divenuta irrevocabile il 14 giugno 2016, per un tentato furto commesso il 25 dicembre 2015, mentre la contestazione per reato associativo per il TA UR decorre dall'anno 2014 e si protrae fino all'anno 2016. La recidiva opera, infatti, soltanto relativamente ai reati commessi dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna e non già dopo la data di commissione del delitto antecedente a quello considerato ai fini della valutazione di detta aggravante, essendo essenziale la reazione rispetto alla controspinta psicologica costituita dalla precedente condanna. Tuttavia, la valutazione di maggiore pericolosità posta a sostegno dell'applicazione della recidiva è stata operata sulla base di altri ed ulteriori assorbenti parametri che prescindono dalla collocazione temporale dei precedenti ma fanno riferimento alla estrema gravità degli stessi oltre che alla loro medesima indole, e quindi al carattere specifico ed al loro numero. Pertanto, sebbene la valutazione dell'elemento temporale possa essere viziato da un errata collocazione nel tempo dei precedenti, comunque tale errore non appare decisivo nella valutazione complessiva operata dalla Corte di appello, tenuto conto che l'accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso in rapporto alla natura, al numero dei precedenti, risulta comunque sorretto da una motivazione che rende palese la irrilevanza del maggiore e più lungo intervallo temporale decorso, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., che sono stati comunque considerati ai fini della verifica della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, quale vaglio necessario che deve aggiungersi al mero dato formale della sussistenza dei precedenti penali. Con riferimento al quarto motivo in relazione al capo 7) per il reato di rapina, valgono le stesse considerazioni fatte per l'analogo motivo articolato nel ricorso proposto nell'interesse di CO TO (vedi sopra al paragrafo 21). 50 q Parimenti immune da censure deducibili in questa sede, per le ragioni già più volte ribadite, è la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al quale il provvedimento impugnato offre una motivazione logica e congrua (vedi pag.107 della sentenza di appello). 28. I ricorsi di ON CI e ON UL sono inammissibili. Essendo stati articolati nei rispettivi ricorsi gli stessi motivi dedotti nel ricorso proposto da AL EL, si intendono qui richiamate le valutazioni già sopra illustrate (vedi paragrafo 18). Manifestamente infondato, per le stesse ragioni specificate per l'analogo motivo del ricorso di AL EL, è anche l'ultimo motivo del ricorso di ON CI in relazione all'art. 81 cod. pen. per l'eccessivo aumento disposto per la continuazione con il precedente giudicato relativo al procedimento "Terra Bruciata" (aumento di anni sei, mesi undici e giorni dieci), poiché, trattandosi di soggetto al quale è stata applicata la recidiva reiterata, l'aumento per la continuazione è stato determinato nella misura minima non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave come previsto dall'ultimo comma dell'art. dall'art.81 cod. pen. (p.b. per il reato più grave anni venti e mesi dieci, aumentata per la continuazione nella misura di 1/3, pari ad anni ventisette mesi nove e giorni dieci, ridotta, infine, per il rito alla pena di anni diciotto mesi sei e giorni sei di reclusione). 29. Il ricorso di AT TI è fondato con riferimento al primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso per effetto dell'annullamento con rinvio che impone una rivalutazione anche del profilo sanzionatorio, ove venisse accolto il motivo di appello di cui è stata omessa ogni valutazione. Dall'esame degli atti si evince che in ordine al motivo di appello relativo alla partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1) la Corte di appello ha effettivamente errato nel ritenere che la rinuncia ai motivi di appello avesse riguardato anche questo aspetto che il ricorrente aveva, invece, espressamente tenuto fermo chiedendo l'assoluzione per tale imputazione con il secondo motivo di appello con cui aveva anche richiesto in subordine di escludere l'aggravante dell'art. 416-bis, comma 4, cod.pen. In particolare, dal verbale dell'udienza dell'11 giugno 2021 si evince che la rinuncia parziale era limitata ai motivi afferenti solo ai capi 8) e 9), con salvezza del motivo sul ruolo di organizzatore dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti (che è stato accolto), e quindi che non investiva comunque i motivi di appello relativi all'associazione mafiosa contestata al capo 1). 51 क Pertanto, deve essere disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sui motivi di appello di cui è stata omessa ogni valutazione e che afferiscono all'accertamento di responsabilità per il reato di cui all'art.416-bis cod. pen. ed alla sussistenza dell'aggravante prevista dal comma 4 del medesimo articolo. 30. Il ricorso di ON La EL è inammissibile. Prescindendo dal primo motivo in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa già esaminato nella preliminare disamina dei motivi comuni, deve ribadirsi l'inammissibilità anche del residuo motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche che sono state escluse per il ruolo dell'imputato svolto nelle due associazioni, mafiosa e per il narcotraffico, tra loro interconnesse, rispetto al quale il provvedimento impugnato offre una congrua motivazione coerente alle risultanze processuali (vedi pag. 185 della sentenza di appello). 31. Il ricorso di SE La EL deve essere rigettato per infondatezza del primo motivo perché sebbene la Corte di merito abbia effettivamente errato nell'includere il ricorrente tra gli imputati che non avrebbero formulato alcuna rinuncia ai motivi di appello, non vi sono comunque ragioni per ritenere che ove tal errore non fosse stato commesso la valutazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stata diversa da quella adottata nei confronti degli altri imputati rinuncianti. Dal verbale dell'udienza del 27 novembre 2020 si evince che SE La EL aveva effettivamente rinunciato espressamente ai motivi da primo al quinto, insistendo solo per l'accoglimento dei motivi sesto e settimo, relativi alla applicazione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, neppure il ricorrente fornisce alcuna spiegazione della ragione per cui l'errore sul comportamento processuale tenuto dall'imputato nel giudizio di appello avrebbe potuto influire sulla decisione della Corte di appello in punto di applicazione della recidiva e di negazione delle circostanze attenuanti generiche. la Corte di merito non ha apprezzato la rinuncia parziale ai motivi di appello in alcun modo come ragione sufficiente a giustificare un trattamento punitivo più favorevole per gli altri imputati rinuncianti, avendone per tutti rimarcato la subvalenza rispetto alla gravità dei fatti relativi alla partecipazione a due associazioni. Giova richiamare l'insegnamento secondo il quale in caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche la motivazione può implicitamente ricavarsi anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro rigetto riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto 52 By . efficacia determinante nell'ambito di una valutazione generalmente negativa (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249731). La motivazione della sentenza impugnata consente di ritenere, pertanto, del tutto ininfluente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello, rispetto alla decisione assunta in ordine all'applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, attesa la evidente ricorrenza delle stesse ragioni per le quali la scelta processuale della rinuncia parziale ai motivi di appello non è stata ritenuta determinante ai predetti fini per gli altri coimputati. Inammissibili sono, poi, le censure articolare nei motivi residui essendo pacifico l'orientamento di legittimità nel senso della compatibilità tra continuazione e recidiva (vedi, Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543) Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296), avendo la Corte territoriale ritenuto di apprezzare la prosecuzione della partecipazione all'associazione mafiosa come elemento di maggiore significatività, mentre i profili attinenti ai periodi di intervallo per le subite carcerazioni non sono stati valutati quali indici di favore sulla base di valutazioni che in quanto riservate al giudizio di merito non possono essere sindacate in sede di legittimità, ove adeguatamente motivate come avvenuto nel caso in esame, tenuto conto che il ricorrente è stato considerato anche un elemento di spicco del clan (vedi pag. 84 della sentenza impugnata). 32. Il ricorso di DA DI è inammissibile. Quanto al primo motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti nonostante la sua rinuncia parziale ai motivi di appello valgono le considerazioni fatte nella premessa disamina dei motivi comuni di ricorso. In riferimento al secondo motivo per il diniego della continuazione per i reati in materia di stupefacenti già giudicati con la sentenza del 29 giugno 2016 (nel processo denominato "Binario Morto"), valgono le stesse considerazioni fatte per l'identico motivo dedotto nel ricorso di BI TO, pur dovendosi comunque rilevare che non risulta dagli atti che sia stata richiesta la continuazione nei confronti di DI, essendo altri gli imputati interessati dal giudicato sopra specificato (TA AN e TO BI). Il motivo di ricorso appare, pertanto, inammissibile anche perché sorretto da argomentazioni non pertinenti rispetto alla specifica posizione processuale del ricorrente. 33. Il ricorso di AN AL deve essere rigettato perché con il primo motivo viene posta una questione di qualificazione giuridica del fatto che risulta ammissibile sebbene destituita di fondamento. 53 L'imputazione originaria di cui al capo 8) da partecipazione nell'associazione per narcotraffico è stata derubricata in favoreggiamento personale continuato in assenza dell'affectio societatis, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, trattandosi di condotte di agevolazione finalizzate a favorire il clan nella sua intera articolazione e non singoli affiliati, potendo l'imputato contare in cambio sulle forniture di sostanze stupefacenti che provvedeva poi a smerciare con una propria rete di spacciatori. Se per un verso appare manifesta la infondatezza del primo profilo oggetto di censura in relazione alla integrazione del reato di favoreggiamento, per mancanza dell'idoneità degli aiuti forniti dall'imputato ad eludere le indagini, atteso che su tale punto le valutazioni della Corte di appello sono del tutto esaustive in ragione della natura di reato di pericolo del delitto di favoreggiamento personale e delle condivisibili considerazioni sui diversi aiuti forniti dall'imputato non limitati alla anticipata informazione del "blitz" che avrebbe poi portato all'arresto di tutti gli indagati (vedi pp. 151 e 152 della sentenza impugnata, in cui si richiamano le informazioni fornite dall'imputato agli affiliati per rimuovere microspie installate dalle Forze dell'ordine sui veicoli). Con riguardo, invece, al profilo di censura che attiene all'elemento negativo della necessaria previa consumazione del reato che si adduce mancante allorché il reato presupposto del favoreggiamento sia costituito da un reato permanente non ancora cessato al momento in cui intervengono gli aiuti da parte del favoreggiatore, si deve effettivamente rilevare che esistono dei precedenti di legittimità la cui massimazione può avere ingenerato l'equivoco in cui è incorso il ricorrente. Non si ravvisano in realtà ostacoli di ordine sistematico all'astratta configurabilità del delitto di favoreggiamento personale rispetto anche agli aiuti forniti per eludere le indagini in corso rispetto ad una associazione a delinquere non ancora cessata, quando l'aiuto sia prestato al di fuori di una adesione al programma associativo e comunque da parte di un soggetto ritenuto estraneo al sodalizio criminoso oggetto di investigazione, che non partecipi all'associazione o concorra esternamente con essa. Il diverso principio è stato affermato non già con riferimento in assoluto a qualunque reato di carattere permanente, ma rispetto unicamente al reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Si è, infatti, detto che il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve salvo che - non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere 54 morale (cfr. Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151; Sez. 6, n. 4927 del 17/12/2003, dep. 2004, Domenighini, Rv. 227986; Sez. 4, n. 12915 del 08/03/2006, Billeci, Rv. 233724). In realtà, non si tratta di un principio assoluto, valido in ogni caso in cui il reato presupposto sia un reato permanente, ma di una regola di giudizio che risulta evidentemente condizionata dalla diversità delle fattispecie penali che possono venire in esame, per le quali non sempre l'agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve in un concorso nel reato, anche soltanto di carattere morale. Il principio è stato, infatti, più volte ribadito proprio in relazione a fattispecie nelle quali il contributo ascritto all'imputato era consistito nella messa a disposizione di locali utilizzati da terzi per traffici illeciti di sostanze stupefacenti (Sez. 6, n. 35744 del 03/06/2010, Petrassi, Rv. 248586; Sez. 4, n. 13784 del 24/03/2011, Improta, Rv. 250135). Ma rispetto al reato associativo è del tutto evidente come tale principio non possa essere inteso negli stessi termini, in quanto per configurare il concorso morale ex art. 110 cod. pen. non è certamente sufficiente l'isolato aiuto fornito in costanza della permanenza dell'associazione, essendo richieste ulteriori condizioni, che sono quelle che definiscono il cosiddetto concorso esterno nel reato di associazione. Si è osservato al riguardo che le condotte poste a base del concorso esterno devono necessariamente essere ancorate ad un modello «causalmente orientato>> che se presuppone da un lato la presa d'atto del non inserimento del soggetto nel gruppo, dall'altro esige la ricostruzione di una condotta capace di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione (in tal senso, vedi Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 236584). È stato già chiarito che il contributo offerto dal concorrente esterno può essere indifferentemente occasionale o continuativo, ma ove si risolva in un apporto isolato ed occasionale è necessario che abbia avuto una maggiore significativa rilevanza sotto il profilo della sua idoneità causale ad arrecare un effettivo contributo alla esistenza o rafforzamento dell'associazione, senza che sia tuttavia indispensabile che l'associazione versi in una situazione patologica di "fibrillazione" per rischio di sopravvivenza come sostenuto ma solo a titolo esemplificativo nella nota sentenza delle Sez. U. Demitry n. 16 del 5/10/1994 Rv. 199386 (su tale aspetto, vedi la decisione delle Sez. U. Carnevale, che ha chiarito che la fattispecie concorsuale prescinde dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell'associazione). 55 o Quindi, ove si tratti di un apporto occasionale ed episodico è richiesto che la condotta di supporto degli scopi dell'associazione rivesta una rilevanza essenziale per le sorti del sodalizio, mentre d'altra parte non si può escludere che apporti continuativi possano essere ugualmente rilevanti sotto tale profilo nel loro complesso anche se non dotati della stessa decisiva rilevanza se considerati isolatamente (vedi in senso conforme, Sez. U. n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181, con riferimento alle condotte di "aggiustamento" dei processi da parte di un magistrato, per la differente rilevanza causale rispetto all'esistenza e rafforzamento dell'associazione che deve avere il contributo allorchè sia isolato o continuativo). Per quello che qui rileva, va osservato che non può ritenersi sussistente una ontologica incompatibilità tra il reato di favoreggiamento ed il reato associativo allorché l'aiuto sia stato prestato in costanza della permanenza dell'associazione, atteso che una tale impostazione ermeneutica avrebbe come suo addentellato quello di ritenere che laddove ricorra un aiuto dall'esterno all'associazione vi sarebbe sempre ed in ogni caso il concorso, senza considerare che l'apporto necessario a configurare il concorso deve essere invece "orientato causalmente" a garantire l'esistenza o la permanenza dell'associazione. Il discrimine tra il reato di concorso esterno in associazione e la meno grave fattispecie di favoreggiamento personale, quindi, non dipende dalla cessazione o meno dell'associazione al momento in cui viene realizzata la condotta, ma da altri parametri che afferiscono alla natura del contributo offerto agli scopi dell'associazione. Conseguentemente non ogni apporto offerto ad una associazione a delinquere ancora attiva può integrare il concorso ex art. 110 cod. pen. come, invece, avviene nel caso dell'agevolazione della condotta di detenzione della sostanza stupefacente, in cui tale agevolazione si risolve necessariamente nella integrazione della fattispecie tipica concorsuale, non lasciando spazio applicativo al delitto di favoreggiamento. In altri termini, la cessazione della permanenza del reato associativo non costituisce una condizione indefettibile per integrare il favoreggiamento, atteso che il testo della norma di cui all'art. 378 cod. pen. fa esclusivo riferimento alla commissione di un reato ("dopo che fu commesso un delitto...") e non distingue tra reato permanente e reato istantaneo, né presuppone che l'agevolazione intervenga quando il reato presupposto abbia esaurito i suoi effetti, richiedendo solamente la condizione che non ricorrano gli estremi del concorso ("fuori dei casi di concorso nel medesimo"). Quindi, va affermato il principio che non può escludersi la configurabilità del favoreggiamento personale con riguardo ad un reato associativo la cui 56 permanenza sia ancora in atto e sempre che il reato presupposto abbia raggiunto una soglia minima di rilevanza penale. Il discrimine con la partecipazione all'associazione o con quella del concorso esterno non dipende da tale coincidenza temporale, ma unicamente dalla verifica se tale opera di ausilio si sia concretizzata in un sostegno o in un incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario, così da integrare la responsabilità per il reato associativo. (Sez. 6, n. 27720 del 24/6/2013, Rv. 255622; Sez. 1, n. 2802 del 25/1/2007, Rv. 235343). Pertanto, essendo stata esclusa dai giudici di merito la sussistenza del concorso nel reato associativo sulla base di valutazioni non oggetto di censure che afferiscono all'assenza di elementi dimostrativi dell'affectio societatis, non può essere sindacata in questa sede la correttezza della derubricazione del delitto contestato da partecipazione all'associazione a favoreggiamento personale, senza considerare l'ipotesi del concorso esterno, essendo la questione dedotta dal ricorrente confinata al vaglio del solo profilo della compatibilità del delitto di favoreggiamento personale rispetto ad una associazione ancora in atto al momento in cui è stata prestata l'opera di ausilio, senza che rilevi in questa sede la verifica della ricorrenza o meno degli ulteriori e diversi presupposti di fatto necessari per ravvisare l'ipotesi del concorso esterno. 34. Inammissibile è, invece, il secondo motivo dedotto in relazione alla circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 cod.pen. perché ripropone censure in fatto già adeguatamente valutate dalla Corte di merito. La finalità di agevolazione del clan mafioso è stata ampiamente motivata, tanto che la derubricazione è stata operata nel giudizio di merito solo per carenza della prova della sua intraneità all'associazione, senza cioè mettere in discussione gli aiuti forniti dall'esterno ai membri del clan mafioso da parte dell'imputato, certamente per il proprio tornaconto personale, ma anche, con la correlata finalità di preservare il clan nella sua interezza, in quanto condizione necessaria per proseguire i propri personali traffici illeciti. La valutazione dell'elemento psicologico dell'aggravante è stata, dunque, operata in conformità all'orientamento di legittimità secondo cui la finalità di agevolare l'associazione mafiosa non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione (cfr. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734). Quanto al vizio di motivazione, dedotto con riguardo al capo 10) sotto il profilo della mancanza o apparenza per avere la Corte di merito fatto espresso 57 す riferimento alle argomentazioni del primo giudice, va ribadito il principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929). Nel caso in esame, il richiamo alle motivazioni della sentenza di primo grado attiene all'esame delle questioni generiche in tema di affermata partecipazione al traffico di stupefacenti e, dunque, esprime piena condivisione della ricostruzione del primo giudice ritenuta espressamente esaustiva a confutare le censure svolte sul punto dall'atto di appello che, pertanto, debbono ritenersi disattese. La censura risulta, pertanto, manifestamente infondato tenuto conto che la interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate è supportata dalle chiamate di correo che individuano il AL quale poliziotto coinvolto nell'acquisto di cocaina per il successivo smercio, e che vengono del tutto ignorate dal ricorrente. L'ultimo motivo di ricorso è ugualmente manifestamente infondato atteso che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato congruamente motivato (vedi pag. 156 della sentenza impugnata), essendosi fatto riferimento, in assenza dell'indicazione di specifici elementi positivi, alla spregiudicatezza con cui sono stati violati i doveri derivanti dalla qualifica pubblica rivestita dall'imputato ed all'assenza di segni di resipiscenza, nell'ambito di un'affermazione di responsabilità per molteplici e gravi reati. 35. Il ricorso CO D'AT è parzialmente fondato. Inammissibile per genericità delle censure dedotte è il primo motivo relativo al capo 3) per il delitto di estorsione in danno di ON D'AT. Non può essere considerata illogica la valutazione del compendio probatorio solo perché la persona offesa ha negato di aver subito l'estorsione in contrasto con le risultanze probatorie costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalla testimonianza resa dalla madre della stessa persona offesa. La motivazione è incentrata sulla chiamata di correo di NA che trova riscontro proprio nella verifica che detta somma è stata incassata dal D'AT CO, mentre la versione della persona offesa è stata radicalmente smentita dalla di lei madre, che ha negato che il proprio marito defunto avesse un debito nei confronti di d'AT CO di 30 mila euro. 58 Quindi, si tratta di una valutazione logica dell'attendibilità della chiamata in correità riscontrata dalle ulteriori risultanze che hanno consentito di individuare il beneficiario della estorsione, considerato anche che l'assoluzione del coimputato LM è dipesa solamente dal fatto dell'assenza del necessario riscontro c.d. individualizzante, essendo stato confermato il positivo vaglio dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal predetto collaboratore. È fondato il secondo motivo. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di continuazione con il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso il 5 marzo 2016 giudicato dalla sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catania in data 20 giugno 2016, relativo ad un quantitativo di cocaina nascosto nel proprio terreno agricolo sito in contrada Passo Zingaro ed il reato di partecipazione ad una associazione per traffico di stupefacenti ed i connessi reati fine ascritti ai capi 8) e 9). La motivazione è chiaramente contraddittoria atteso che il reato giudicato si riferisce ad un fatto commesso in coincidenza temporale con la permanenza del reato associativo per il traffico di stupefacenti (dal mese di ottobre 2014 al mese di luglio 2016), considerato che nel presente giudizio all'imputato è stato addebitato anche il fatto di avere utilizzato la propria casa di campagna in contrada Passo Zingaro per il deposito della sostanza stupefacente oggetto dei traffici per cui si procede e che il reato giudicato si riferisce al rinvenimento di un quantitativo di cocaina proprio in detto casolare. Non si comprende, pertanto, la ragione per la quale è stata esclusa la sussistenza del medesimo disegno criminoso rispetto a tale fatto del marzo 2016, laddove è stata invece riconosciuta tra il delitto associativo e gli altri reati-fine commessi nel medesimo periodo temporale. In effetti, la sola considerazione della mancata contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa non può rappresentare una ragione valida per escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso, trattandosi di reati omogenei consumati nello stesso arco temporale compreso nella durata dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il riferimento all'intervallo temporale decorso dal mese di ottobre 2014, cui risale l'adesione dell'imputato all'associazione, costituisce un elemento che potrebbe essere considerato un indice dell'insussistenza di una programmazione iniziale dei reati-fine, quindi idoneo a giustificare l'assenza del disegno criminoso unitario, ma deve essere oggetto comunque di una nuova valutazione che dia conto della diversificato giudizio espresso rispetto agli altri reati-fine, che sono stati invece ritenuti uniti dal vincolo della continuazione nonostante l'assenza di motivazione su tale specifico profilo dell'intervallo temporale decorso tra il 59 momento dell'adesione all'associazione e quello di commissione dei singoli reati- fine. È noto, infatti, che la continuazione tra reato associativo e reati-fine è ravvisabile esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv. 243199). Ma proprio l'osservanza di tale principio impone di verificare nel giudizio di • merito se rispetto al fatto separatamente giudicato non possano ravvisarsi gli stessi indici sintomatici di attuazione di un progetto criminoso unitario che potrebbero giustificare la sua assimilazione ai reati-fine ascritti al capo 9), per i quali è stato già riconosciuto il vincolo della continuazione. Manifestamente infondato è il motivo sul trattamento sanzionatorio. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è supportato da congrua motivazione, tenuto conto dei precedenti penali specifici annoverati dal ricorrente e tenuto conto di quanto già osservato in generale sulla valutazione della rinuncia parziale ai motivi di appello. 36. Il ricorso di NO IM è inammissibile. Generico e reiterativo è il primo motivo relativo alla partecipazione al reato di cui al capo 1). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nella motivazione della sentenza impugnata viene dato atto che le dichiarazioni dei collaboratori coprono specificamente il periodo successivo al pregresso giudicato e confermano che anche da detenuto il predetto ha continuato a dare direttive, avendo preso il posto del capo AL EL, su delega dal medesimo ricevuta dopo l'arresto anche di quest'ultimo. In ogni caso, vengono indicate riunioni di mafia in cui ha partecipato nel 2014 quando era libero (vedi pagg. 54-56 della sentenza impugnata). Generiche sono anche le doglianze articolate nel secondo, terzo e quarto reiterate nei motivi aggiunti - in ordine al ruolo di capo nell'associazione motivo- a delinquere finalizzata allo spaccio, in quanto il ricorrente non si confronta pienamente con le argomentazioni spese al riguardo nella sentenza impugnata e soprattutto svilisce in modo assertivo la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da cui è stata desunta la prova del ruolo di vertice assunto nell'ambito sia dell'associazione dedita al narcotraffico che in quella mafiosa (vedi pp. 57-58 della sentenza impugnata). I motivi dal quinto all'ottavo sono inammissibili per le ragioni già illustrate nella premessa generale relativa alla disamina dei temi comuni dedotti anche dagli altri ricorrenti. 60 D Del tutto generiche sono, poi, le doglianze dedotte nell'ultimo motivo in relazione alla recidiva, avendo la Corte desunto la maggiore proclività a delinquere del ricorrente dai fatti in contestazione sulla cui oggettiva gravità il Collegio si è ampiamente soffermato, unitamente ai precedenti specifici a suo carico compiutamente richiamati. 37. Per tutto quanto sopra spiegato, s'impone la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di CE NI, MO IO AL, CE OS, AT SA, CO MA, ON AR, AT CI, NA RA, AL EL, GI EL, BI TO, CO TO, CE UL, AT IM, DR LM, AN TA, ON CI, AR CH, ON UL, ON La EL, DA DI, IM NO, cui consegue la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Al rigetto dei ricorsi di CO OS, UR TA, SE La EL e AN AL consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Nei confronti di AT TI e CO D'AT deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sui punti sopra indicati ai paragrafi 29 e 35 del considerato in diritto. I ricorrenti UR TA e CO TO devono, altresì, essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite RA ZA e RI SA in favore dell'avvocato antistatario, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile RI AC ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TI AT e D'GA CO con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. rigetta i ricorsi di OS CO, AL AN, TA UR e La EL SE e li condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di NI CE, AL MO IO, OS CE, SA AT, MA CO, AR ON, RA NA, CI AT, EL AL, EL GI, TO BI, TO CO, UL CE, IM AT, LM DR, TA 61 AN, CI ON, CH AR, UL ON, La EL ON, DI DA, IM NO e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, TA UR e TO CO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ZA RA e SA RI che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge con attribuzione al Procuratore antistatario, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile AC RI ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma il giorno 25 maggio 2023 Il Consigliere estensore IY Presidente AR OR RL Di FA Depositato in Cancelleria Ü 1 AGO 2023 oggi, . IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Giuseppina Cirimele 626 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE 3 40718/23 delle Le Corte di cossesione con sidemenza in Sesto Senione jenole, depritate il 5/10/23: "fitto l'art. 625-bis, secondo comma, col. prajen disone col. correppersi le ventents emens 1/25/5/2023 dalle Serione Seste di queste Corte nel senso che! - dep le frase " condemne, inalte, AR IZ e RO Ò' alle rifusione delle zese di roppesentante e diffesa asterute nel pesente pindisio dalle parto chili AR RB & SA RICA, de lepride in complemen euro 3.686, oltre accesson di legge "we eliminate le foxe * con attribuzione al procuratore antistetanzio"! -feddove è mitto EC IO debbe intendersi EC IN have 2/5/24 HEMA E LFUNZIONARIO CIUDIZIARIO T B Dr. Lalzi C S A A S S ( venio
udita la relazione svolta dal Consigliere AR OR;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per TI, limitatamente al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e rigetto nel resto, e per D'AT, limitatamente al diniego della richiesta di continuazione;
rigetto per UL ON, IM NO e IM AT, DI DA, TA AN e TA UR, CI ON e TO BI;
inammissibilità per UL CE, AL SS, La EL ON e La EL SE, MA, NI, AL, LM, CI AT, OS IC e OS CE, SA, TO, RA, AR e CH;
udito l'avvocato MO SE Corsaro, in difesa delle parti civili RA ZA, TO SA e RI AC, che chiede la conferma della sentenza e deposita conclusioni e nota spese;
udito l'avvocato Roberto Afeltra, in difesa di AL EL, che chiede l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Fabrizio Siracusano, in difesa di NA RA, che chiede l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Valerio Vianello Accorretti, in difesa di CE UL, AT IM e NO IM, che chiede l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Pietro Scarvaglieri, in qualità di difensore di AR CH, SE La EL, CE UL, AT CI, ON CI, DR LM, AN TA, UR TA, BI TO, TO, AL EL, GI EL, AT IM, IC OS, CE OS e NO IM, ed in qualità di sostituto dell'avvocato Lucia Maria D'NA, difensore di ON La EL e ON UL, nonchè di sostituto dell'avvocato SE Cinardi, difensore di CO D'AT, che chiede l'accoglimento dei ricorsi;
2 9 udito l'avvocato AT Burzilla', difensore di AT SA e CO MA, che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato MO D'Urso, difensore di ON AR, che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato Sebastiano Campanella, difensore di AN AL, che chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 30 giugno 2021, la Corte di appello di Catania riformava parzialmente la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania dell'8 luglio 2019 che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato i nominati in epigrafe per i reati agli stessi rispettivamente ascritti. In particolare, le imputazioni avevano ad oggetto: capo 1), il delitto di cui all'art. 416-bis cod. proc. pen.; capo 2), per UL ON e La EL ON il delitto di cui agli artt. 81,110, 56, 629, commi 1,2, in relazione all'art. 628, comma 3, n.3, cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen.; capo 3), per D'AT CO e LM DR, il delitto di cui agli artt. 110, 629, commi 1,2, in relazione all'art. 628 comma 3, n.3, cod. pen.; capi 4) e 5), per IM AT, D'AT CO e IN LF, rispettivamente il delitto di cui agli artt. 110, 624,625 nn. 2,5, e 7, cod. pen. ed il delitto di cui agli artt. 110, 81 e 648 cod. pen.; capo 6), per TO CO, il delitto di cui agli artt. 110, 648 cod. pen.; capo 7), per IM NO, TA UR e TO CO, il delitto di cui agli artt. 110, 628, 416- bis.
1. cod. pen. già art. 7 I. n. 203 del 1991; capo 8), il delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.
1. cod. pen., già art. 7 I. n. 203 del 1991; capo 9), i delitti di cui agli artt. 110, 416-bis.1 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990; capo 10), per DI DA, AL AN, OL AT e NT DA, il delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990; capo 11), per IM AT, il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. In riferimento, poi, al decreto di giudizio immediato proc. n. 8182/18 RGNR, AR ON era chiamato a rispondere del delitto ascritto al capo 1) per il delitto di cui agli artt. 74, commi 1,2,3,4, d.P.R. n. 309/90 e 416-bis. 1 cod. pen. e dei delitti di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309/90 e 416-bis.1 cod. pen. Infine, con riferimento al decreto di giudizio immediato nel proc. n. 11514/18, CH AR risponde dei delitti di cui agli artt. 416-bis, commi 1,2,3,4 cod. 3 pen. (capo 1), 74, commi 1,2,3,4, d.P.R. n. 309/1990 (capo 2) e 73, commi 1,1- bis, d.P.R. n. 309/1990 e 416-bis.
1. cod. pen. (capo 3).
1.2. In sede di merito è stata accertata l'esistenza dell'associazione armata di stampo mafioso denominata "clan EL-Taccuini" (capo 1), operante nel territorio di Adrano, promossa da AL EL, diretta da ON CI e NO IM, e durante la detenzione di quest'ultimi, da GI EL e AT IM, con decorrenze diversificate per ciascun imputato e comunque comprese dal maggio 2009 all'anno 2016, nonché dell'associazione armata (capo 8) ad essa connessa dedita al traffico di stupefacenti e dei connessi traffici di stupefacenti del tipo cocaina, eroina e marijuana (capo 9). In tale contesto sono state, altresì, accertate plurime ipotesi delittuose di estorsione, tentata e consumata, furto aggravato, ricettazione e rapina. Nella sentenza di appello sono state respinte tutte le eccezioni sollevate in merito: I) alla violazione del divieto del ne bis in idem in relazione alle precedenti condanne riportate per associazione mafiosa;
II) all'inutilizzabilità degli atti di indagine assunti in violazione dei termini di durata delle indagini preliminari;
III) al carattere armato di entrambe le associazioni;
IV) al concorso dei reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e art. 74 d.P.R. n. 309/90 ed alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. riconosciuta anche rispetto ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90; V) al vaglio di attendibilità delle chiamate in correità dei numerosi collaboratori di giustizia poste a fondamento del giudizio di condanna svoltosi nelle forme del rito abbreviato. Come evidenziavano le sentenze di merito, l'esistenza delle due associazioni criminali era già stata oggetto di accertamenti giudiziari, anche definitivi, inoltre la stretta correlazione tra l'associazione mafiosa capeggiata da AL EL e quella per il narcotraffico era stata affermata da numerosi collaboratori che attestavano come lo scopo del narcotraffico fosse quello di rafforzare e favorire al contempo gli scopi dell'associazione mafiosa, stante la coincidenza peraltro solo parziale degli associati, essendovi numerosi partecipi che non erano affiliati al clan mafioso a dimostrazione dell'esistenza di una autonoma struttura organizzativa, ma considerata al contempo la corrispondenza dei soggetti posti al vertice dell'associazione per il narcotraffico con coloro che nell'associazione mafiosa rivestivano ruoli di spicco (NO IM, AT IM, AL e GI EL).
1.3. In sede di appello, una parte degli imputati tra cui SS AL, CE NI, AT CI, CO OS, CE OS, AT SA, ON AR rinunciava parzialmente ai motivi di appello ad - eccezione di quelli afferenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti 4 generiche, il loro bilanciamento con le aggravanti, ed in generale per le doglianze riferite al trattamento sanzionatorio. Insistevano nell'accoglimento di tutti i motivi di appello gli imputati CO MA, NA RA, ON UL, NO Crini, AT IM, SE La EL, CO MA, AN TA, UR TA, ON CI, AL EL, GI EL, CO TO, AN AL, DA NT.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. CE NI (avv. Roberta Castorina). Condannato in primo grado per i capi 8) e 9), relativi ai delitti di cui all'art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alla pena di anni dieci, mesi due e giorni venti di reclusione, riconosciuta la continuazione, pena poi ridotta in appello a quella di anni nove, mesi sei e giorni venti di reclusione. Il ricorrente, dopo aver dato atto della rinuncia ai motivi di appello, deduce vizio motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che sono state negate nonostante la incensuratezza e l'ammissione di responsabilità.
2.2. IO AL SS (ricorso avv. M. Fallico). Condannato alla pena di anni nove e mesi otto di reclusione per i reati di cui ai capi 1 (416-bis cod.pen.), 8 (art. 74 d.P.R. n. 309/90) e 9 (artt.81 e 73 d.P.R. n. 309/90), così ridotta in appello la pena di anni undici e mesi quattro irrogata in primo grado. Deduce unico motivo per vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche per non essersi dato rilievo alla rinuncia ai motivi di appello e quindi al comportamento successivo alla commissione del reato.
2.3. CE OS (avv. Pietro Scarvaglieri). Condannato in primo grado per il solo capo 1) - ex art. 416-bis cod.pen. - alla pena di anni quattordici, mesi nove e giorni ventitré di reclusione, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con le sentenze della Corte di appello di Catania del 13 giugno 2013 e 1 febbraio 2008, in sede di appello (vedi pag. 191 e segg.) la pena è stata confermata essendosi dato rilievo alla recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata, ed essendo stato applicato il minimo degli aumenti 5 predeterminati previsti per la recidiva reiterata qualificata (2/3) e per la continuazione ex art. 81, comma 4, cod. pen.. Con il ricorso deduce un primo motivo per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla recidiva, richiamandosi il precedente di legittimità che segue l'orientamento minoritario che ravvisa l'incompatibilità tra recidiva e continuazione. Nel secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche per l'erronea omessa considerazione della rinuncia parziale ai motivi di appello, che andava, invece, apprezzata a tale fine per la più rapida definizione del procedimento di appello e si censurano altresì le valutazioni negative espresse sulla personalità dell'imputato per l'episodio dei manifesti funebri affissi in seguito della collaborazione del figlio con la giustizia.
2.4. CO OS (avv. Pietro Scarvaglieri). Condannato per i reati di cui al capo 1) - ex art. 416-bis cod. pen. con ruolo di partecipe - capo 8) - ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 - e capo 9) - ex artt. 81 cod.pen. e 73 d. P.R. n. 309/90 con l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione, confermata in appello. Con il ricorso deduce un primo motivo per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla recidiva per il riferimento erroneo alla contiguità temporale delle condotte di reato precedentemente giudicate che si collocano nel 2002 e nel 2004 rispetto ai fatti per cui si procede, in cui la contestazione per l'associazione decorre per l'imputato OS CO non dall'anno 2009, come affermato nella motivazione, ma dal 2014 al 2016. Oltre all'assenza della contiguità temporale manca, poi, un qualunque filo conduttore con i precedenti che possa giustificare la valutazione di maggiore pericolosità posta a sostegno dell'applicazione della recidiva. Nel secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche per l'erronea omessa considerazione della rinuncia parziale ai motivi di appello, che andava, invece, apprezzata a tale fine per la più rapida definizione del procedimento di appello. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli aumenti per la continuazione, considerato che i precedenti penali valorizzati per la recidiva sono antecedenti alla entrata in vigore della legge 251 del 5 dicembre 2005 che ha previsto gli aumenti di pena per la recidiva in misura non inferiore al terzo della pena stabilita per il reato più grave.
2.5. AT SA (avv. AT Burzillà). 9 Condannato solo per i capi 8) e 9) - associazione per narcotraffico e reati- fine - alla pena di anni nove, mesi sei e giorni venti di reclusione Deduce motivo unico per vizio di motivazione in relazione agli aumenti per la continuazione nella misura di un anno senza specifica giustificazione.
2.6. MA CO (ricorso avv. S.Burzillà e R. Pennisi). Condannato solo per il capo 1 (art. 416-bis cod.pen.) ad anni sei di reclusione quale partecipe di associazione armata. Deduce vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sul rilievo che, sebbene la Corte abbia delimitato la durata della sua partecipazione fino all'anno 2014 a seguito del suo arresto ed abbia ricalibrato la pena applicando la normativa vigente a quella data, non ha tenuto conto di tale profilo temporale per concedere anche le circostanze attenuanti generiche.
2.7. ON AR (avv. M. D'Urso). La Corte di appello ha escluso l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. ed ha ridotto la pena ad anni otto e mesi otto di reclusione rispetto alla pena di anni dieci, mesi due e giorni venti che era stata applicata dal primo giudice (risponde dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90 ascritti ai capi 1 e 2 del proc. da giudizio immediato riunito). L'imputato ha rinunciato ai motivi di appello ad eccezione di quelli sull'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (motivo accolto) e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (motivo rigettato). Con il primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. rispetto al quale si rappresenta che non vi era stata rinuncia con riferimento alla richiesta di esclusione dalla condanna per i fatti del 5 marzo 2016 oggetto di un decreto di archiviazione e che su tale questione la Corte di appello ha omesso ogni valutazione. Al riguardo si osserva che la sentenza di appello ha valorizzato ai fini dell'accertamento dei reati per cui si procede quale riscontro probatorio l'arresto del 5 marzo 2016, nonostante che su tale fatto fosse stato emesso un decreto di archiviazione definitivo, non oggetto di alcuna richiesta di riapertura delle indagini. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche essendo stata la valutazione delle prove condizionata dal riferimento al ritrovamento di 222 dosi di cocaina in occasione dell'arresto di cui si è detto, definitosi con l'archiviazione, ed all'omessa considerazione della rilevanza della rinuncia parziale ai motivi di appello ai fini della determinazione della pena. 7 Con il terzo motivo deduce violazione di legge rispetto al divieto di reformatio in peius atteso che la Corte di appello ha determinato la pena base in misura più grave rispetto a quella del giudizio di primo grado essendo partito dalla pena di anni dodici di reclusione.
2.8. NA RA (ricorso avv. Siracusano). Condannato in primo grado per il capo 1 (art. 416-bis cod.pen.) commesso dal 2014 al 2016 alla pena di anni dieci di reclusione (p.b. anni dieci, aumentata per la recidiva specifica, ad anni quindici, ridotta di 1/3 per il rito), confermata in appello. La Corte di appello ha ritenuto provato il suo ruolo di imprenditore mafioso che concorre agli scopi del sodalizio con il controllo dei videogiochi e di un ristorante gestito per conto dell'associazione ("La Cascina") sulla base delle plurime convergenti chiamate in correità reciprocamente riscontratesi tra loro, dando conto della valutazione degli elementi a discapito forniti dalla difesa che non sono stati ritenuti utili a scardinare il complesso degli elementi di prova desunti dalle plurime chiamate di correo precise e dettagliate. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla partecipazione e al ruolo per il reato di cui al capo 1), il quanto il suo ruolo di imprenditore al servizio del clan è basato unicamente sulle chiamate dei collaboratori in assenza di riscontri di altro genere, tenuto conto delle emergenze poste in rilievo dalla difesa sulla insussistenza di un monopolio nella gestione delle macchinette per i videogiochi, faventi capo a più operatori economici e sulla titolarità del ristorante "La Cascina" non oggetto di imputazioni per il reato di cui all'art. 12-quinquies I. 203/1991. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al diniego della continuazione con i reati già giudicati separatamente con le sentenze della Corte di appello di Catania del 13 giugno 2019, irrevocabile il 9 febbraio 2021. Si osserva che il giudicato riguarda i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 per condotte risalenti a dieci anni prima dei fatti per cui si procede, ma tale lungo intervallo temporale è solo la conseguenza della contestazione formulata con indicazione del termine di durata delle associazioni, pur in mancanza di prove certe circa l'esaurimento delle condotte nelle date predeterminate, considerato che anche nella associazione mafiosa per cui si procede si attribuisce al RA un ruolo nel traffico delle sostanze stupefacenti, da ritenersi quindi in continuità con i fatti già giudicati.
2.9. AT CI (ricorso dell'avv. Scarvaglieri). 0 08 Condannato per il reato di cui all'art. 416-bis commi 1, 3 e 4 cod.pen. (capo 1) alla pena di anni otto di reclusione in primo grado, ridotta in appello per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante dell'associazione armata ad anni sei e mesi otto di reclusione (p.b. anni dieci, ridotta per il rito). Deduce un unico motivo per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata che non risulta essere stata motivata.
2.10. AL EL (ricorso avv. Scarvaglieri). È stato condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod.pen. (capo 1) con il ruolo di capo e promotore, con riferimento al periodo compreso dal maggio 2009 all'aprile 2015, alla pena di anni diciannove, mesi tre e giorni tre di reclusione, inclusa la pena per la ravvisata continuazione con il precedente giudicato per analogo reato contestato e accertato fino al mese di aprile 2009 (di cui alla sentenza emessa il 13 giugno 2013 dalla Corte di Appello di Catania nel processo denominato "Terra Bruciata"). Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 649 cod.proc.pen. per inosservanza del divieto di "ne bis in idem". Si censura la valutazione di diversità del fatto che è stata basata solo sul dato temporale della contestazione della prosecuzione dello stesso ruolo di capo della medesima associazione a decorrere dal 2009 per il periodo successivo a quello del precedente giudicato, senza considerare che il EL tra l'aprile del 2009 e l'aprile del 2015 è stato sempre ristretto, salvo un breve periodo di libertà compreso tra il 10 febbraio 2014 ed il 15 aprile 2015. Con il secondo motivo ripropone la questione dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari in relazione all'art. 407, comma 3, cod.proc.pen., che è stata erroneamente ritenuta sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato, sebbene si tratti di una inutilizzabilità patologica e non fisiologica. Si osserva che il già il Tribunale per il riesame aveva rilevato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori NA ON e IO SE. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. in tema di associazione armata basata su presunzioni di conoscibilità desunte dal ruolo direttivo rivestito. Con il quarto e quinto motivo deduce violazione di legge in ordine alla valutazione delle chiamate di correo, evidenziandosi che i collaboratori NA e OS non hanno alcuna imputazione per 416-bis cod.pen. e generiche solo le propalazioni degli altri collaboratori (AV, ES, Prezzavento, Musumarra), 9 data anche l'assenza di riscontri estrinseci, poiché sul ruolo di capo non bastano le sole indicazioni di qualche collaborante. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. per l'omessa valutazione della più marcata pericolosità dell'agente, e per violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. poichè è stata determinata la pena per il reato di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. con l'aggravante del ruolo di capo ed il successivo aumento nella misura di 2/3 della pena ex art. 99 cod. pen. in violazione del divieto del cumulo materiale di due aggravanti ad effetto speciale. Con l'ottavo ed ultimo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. per l'eccessivo aumento disposto per la continuazione con il precedente giudicato relativo al procedimento denominato "Terra Bruciata" (aumento di anni sette e mesi due e giorni venti).
2.11. GI EL (ricorso avv. Scarvaglieri). Era stato condannato in primo grado alla pena di anni venti di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod.pen. con il ruolo di capo a decorrere dall'aprile 2015 (capo 1), e per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 8), nonchè artt. 81, 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 (capo 9), con riferimento al periodo compreso dall'ottobre 2013 al 2016, per il ruolo di reggente assunto dall'aprile 2015 dopo l'arresto dello zio AL EL;
detta pena è stata riformata e ridotta in appello ad anni diciannove, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, previa rimodulazione degli aumenti per continuazione. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc.pen. per inosservanza del divieto di "ne bis in idem". Si censura la valutazione di diversità del fatto che è stata basata solo sul dato temporale della contestazione della medesima associazione a decorrere dal 2009, per il periodo successivo a quello oggetto del precedente giudicato. Con il secondo e terzo motivo deduce violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. e 74, comma 4, d. P.R. n. 309/90 in tema di associazione armata, basata su presunzioni tratte dalle cronache giudiziarie in assenza di prove anche della consapevolezza da parte di ciascun singolo partecipe. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in ordine all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nelle due forme oggettiva e soggettiva, basata sul carattere simbiotico delle due associazioni, sia mafiosa che ex art. 74 10 d.P.R. n. 309/90, affermata da un unico collaboratore (AT LL AT). Si reputa, poi, che da tale carattere avrebbe dovuto trarsi la conclusione dell'esistenza di un'unica associazione, ovvero quella mafiosa che necessariamente assorbe l'altra, in difetto di una valutazione dell'estensione di detta aggravante a tutti gli associati. Con il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo si censura la valutazione delle chiamate di correo anche sul ruolo direttivo per la genericità delle propalazioni considerata anche l'assenza di riscontri estrinseci. Si ritorna, inoltre, nuovamente sull'argomento dell'assorbimento delle due associazioni, stante che su quindici componenti dell'associazione per narcotraffico ben undici sono anche affiliati al clan mafioso e che tre di essi assumono lo stesso ruolo direttivo. Con il nono motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 73 d.P. R. n. 309/90 evidenziando la genericità delle condotte che finiscono con sovrapporsi al reato associativo, sicché ancora più immotivato è il mancato inquadramento nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. Con il decimo ultimo motivo deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.12. BI TO (ricorso avv. Scarvaglieri). È stato condannato in primo grado per il solo reato di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod.pen. (capo 1) alla pena di anni otto di reclusione, esclusa la recidiva;
pena confermata nel giudizio di appello in cui il ricorrente aveva rinunciato a tutti i motivi eccetto quello sulle circostanze attenuanti generiche e sulla continuazione con precedente giudicato. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche per non essere stato dato rilievo alla rinunzia ai motivi di appello e quindi al comportamento processuale dell'imputato per il giovamento arrecato ai tempi di definizione del procedimento. Inoltre, si evidenzia il lungo periodo di carcerazione ed il percorso di resipiscenza avviato dall'imputato che ha conseguito il diploma di scuola superiore. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di continuazione negata per i reati in materia di stupefacenti già giudicati con la sentenza del 29 giugno 2016 (c.d. Binario morto), che si allega al ricorso, stante la emersa correlazione tra l'associazione mafiosa e quella dedita al traffico di stupefacenti ed il coinvolgimento di altri due imputati (TA AN e MA CO). 11 - 2.13. CO TO (ricorso avv. Scarvaglieri). È stato condannato in primo grado alla pena di anni tredici di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3 e 4 cod.pen. (capo 1), per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 8), nonchè artt. 81, 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 (capo 9), ed infine, per i reati di furto aggravato (così riqualificato il capo 6) e per il reato di rapina di cui agli artt. 110, 628, 416-bis.1 cod.pen. (capo 7). La Corte di appello, riconosciuto il vincolo della continuazione con i reati giudicati con la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 7 gennaio 2016, ha rideterminato la pena complessiva in anni tredici e mesi due di reclusione. Con il primo e terzo motivo deduce violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. e di quella corrispondente di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 in tema di associazione armata, basate su presunzioni in assenza di prove anche della consapevolezza di ciascun singolo partecipe. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine al concorso dei reati di associazione mafiosa e associazione per il narcotraffico. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nelle due forme oggettiva e soggettiva, basata sul carattere simbiotico delle due associazioni, quella mafiosa e quella ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, affermata da un unico collaboratore (AT LL AT). Si reputa, poi, che da tale carattere avrebbe dovuto trarsi la conclusione dell'esistenza di un'unica associazione, ovvero quella mafiosa che necessariamente assorbe l'altra in difetto di una valutazione dell'estensione di detta aggravante a tutti gli associati. Con il quinto, motivo si censura la valutazione delle chiamate di correo per la genericità delle propalazioni di NA e OS che neppure rispondono per 416-bis cod.pen. e di AT LL AT, rese in parte de relato e considerata anche l'assenza di riscontri estrinseci per la scarna valenza delle intercettazioni. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 sempre per le doglianze mosse avverso la valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia, stante la valorizzazione di un sequestro di droga operato in luogo differente da quello in cui sarebbe transitato il ricorrente. Si ritorna, inoltre, nuovamente sull'argomento dell'assorbimento delle due associazioni, stante che su quindici componenti dell'associazione per droga ben undici siano anche affiliati al clan mafioso e che tre di essi assumano lo stesso ruolo direttivo. Sul punto si rileva che in sette anni sono state enucleate solo due 12 ipotesi di reato afferenti al gruppo mafioso: la tentata estorsione di cui al capo 2) e la rapina del capo 7). Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, evidenziando la genericità delle condotte che finiscono con sovrapporsi al reato associativo, sicché ancora più immotivato è il mancato inquadramento nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73. Con l'ottavo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo 6) per il reato riqualificato in furto aggravato di un escavatore, per la carenza di prove a suo carico. Con il nono motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo 7) per il reato di rapina, denunciando la valutazione di credibilità dei due collaboratori NA e OS, sebbene detenuti, non affiliati alla cosca mafiosa ed essendo le loro dichiarazioni riferite a fatti appresi da altri soggetti. Con il decimo motivo deduce vizio di motivazione in punto di individuazione del reato più grave, che sulla sola scorta della pena edittale è stato ravvisato in quello dell'art. 74 del T.U. Stup. invece che in quello dell'art. 416-bis cod.pen. stante il carattere accessorio dei reati in materia di sostanze stupefacenti rispetto agli scopi dell'associazione mafiosa e l'eccessiva commisurazione della pena per gli aumenti disposti anche con riguardo ai fatti già giudicati con la sentenza n. 10/2016 del Tribunale di Catania. Con l'undicesimo motivo deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.14. CE UL (ricorso avv. Scarvaglieri). -Condannato in primo grado per i reati di cui ai capi 1), 8) e 9) rispettivamente artt. 416-bis cod. pen., 74 e 73 d.P.R. n. 309/90 - alla pena di anni venti di reclusione. La Corte di appello, dato atto della rinuncia parziale ai motivi di appello, accoglieva il motivo non rinunciato relativo al ruolo direttivo e rigettava il residuo motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena ad anni dieci, mesi sei e giorni venti di reclusione. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche per non essere stato dato rilievo alla rinunzia ai motivi di appello e quindi al comportamento processuale dell'imputato per il giovamento arrecato ai tempi di definizione del procedimento. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di continuazione per l'eccessività degli aumenti di pena disposti per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (un anno e mesi sei) e per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (un anno), tenuto conto dello stesso trattamento riservato ad 13 altri imputati (NO IM e AT IM) sebbene di spessore criminale maggiore.
2.15. AT IM (avv. P. Scarvaglini). Condannato in primo grado per i capi 1), 4), quest'ultimo, relativo al tentato furto aggravato di un bancomat scardinato con un escavatore, capo 5), per il delitto di ricettazione dell'escavatore di cui capo che precede, riqualificato ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., capo 8), per il delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, capo 9), per i delitti ex artt.110,81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, e capo 11), ex art. 75, co.2, d.lgs. n. 159/2011 per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, alla pena di anni venti di reclusione, confermata in appello seppure rimodulando diversamente gli aumenti per la continuazione. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla questione dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari in relazione all'art. 407, comma 3, cod.proc.pen., che è stata erroneamente ritenuta sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato, sebbene si tratti di una inutilizzabilità patologica e non fisiologica. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. in tema di associazione armata basata su presunzioni. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al concorso dei reati di associazione mafiosa e associazione per il narcotraffico. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in ordine all'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 in tema di associazione armata basata su presunzioni in assenza di prove anche della consapevolezza da parte di ciascun singolo partecipe. Con il quinto motivo deduce violazione di legge all'aggravante dell'art. 416 bis.1 cod. pen., declinata nelle due forme oggettiva e soggettiva, basata sul carattere simbiotico delle due associazioni, quella mafiosa e quella ex art. 74 d. P.R. 309/90, affermata da un unico collaboratore (AT LL AT). Si reputa, poi, che da tale carattere avrebbe dovuto trarsi la conclusione dell'esistenza di un'unica associazione, ovvero quella mafiosa che necessariamente assorbe l'altra, in difetto poi di una valutazione dell'estensione di detta aggravante a tutti gli associati. Con i motivi dal sesto al nono deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate di correo, evidenziandosi che i collaboratori NA, OS e AT hanno reso dichiarazioni generiche anche con riguardo al ruolo direttivo, comunque non attendibili, avendo in particolare il AT anche ammesso di aver inventato la vicenda relativa ad un tentato omicidio nei suoi confronti e descritto una estorsione che non trova corrispondenza 14 in alcuna imputazione;
né assumono rilievo sul piano logico i riferimenti al passaggio dell'imputato presso un luogo (l'abitazione di CC RI) poi rivelatosi un deposito di stupefacenti. Con il decimo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 evidenziando la genericità delle condotte che finiscono con sovrapporsi al reato associativo, sicché ancora più immotivato è il mancato inquadramento nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 dello stesso decreto. Con l'undicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione ai capi 4) e 5), per l'omessa valutazione delle doglianze difensive dedotte con l'appello circa il ruolo direttivo svolto dal ricorrente concretizzatosi nella messa a disposizione dei "cellulari-citofono" non rinvenuti in occasione degli arresti dei complici. Con il dodicesimo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 per l'erroneo riferimento all'utilizzo del cellulare dalla cui localizzazione è stata tratta la prova del suo allontanamento dal Comune ove aveva l'obbligo di dimora. Con il tredicesimo e quattordicesimo motivo deduce vizio di motivazione in punto di commisurazione degli aumenti per continuazione e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.16. DR LM (avv. P. Scarvaglieri). È stato condannato per i reati di cui ai capi 8) e 9) - ovvero ex art. 74, commi 2,3,4 d. P.R. n.309/90 e 110,81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 - alla pena di anni dieci, mesi due e giorni venti di reclusione, ridotta in appello a quella di nove anni, mesi sei e giorni venti di reclusione;
è stato assolto dal reato di cui al capo 3) - estorsione ai danni di ON D'AT - per non aver commesso il fatto. La Corte di appello, dato atto della rinuncia ai motivi di appello ad eccezione di quello inerente alle circostanze attenuanti generiche, respingeva tale motivo evidenziando l'obiettiva gravità dei fatti per la notevole durata della partecipazione, tenuto conto anche di un precedente specifico, ma rimodulava comunque la pena riducendola (vedi pag.187-188). Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche per non essere stato dato rilievo alla rinunzia ai motivi di appello e quindi al comportamento processuale dell'imputato per il giovamento arrecato ai tempi di definizione del procedimento. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di continuazione per l'eccessività degli aumenti di pena disposti per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (un anno), tenuto conto dello stesso trattamento 15 riservato ad altri imputati (NO IM e AT IM) sebbene di spessore criminale maggiore.
2.17. AN TA (ricorso avv. P. Scarvaglieri). Condannato in primo grado alla pena di anni otto di reclusione (p.b. anni dodici, ridotta di 1/3 per il rito) per la sola imputazione ascrittagli di cui al capo 1 (ex art. 416-bis cod. pen.) per il periodo compreso dal maggio 2009 all'anno 2016 confermata in appello. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. in tema di associazione armata basata su presunzioni. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di continuazione, negata per i reati in materia di stupefacenti già giudicati con la sentenza del 29 giugno 2016 (c.d. Binario morto), che si allega al ricorso, stante la emersa correlazione tra l'associazione mafiosa e quella dedita al traffico di stupefacenti ed il coinvolgimento di altri due imputati (TO BI e MA CO). Con l'ultimo motivo deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche 2.18. UR TA (ricorso avv. P.Scarvaglieri). Condannato in primo grado alla pena di anni di anni quattordici, mesi nove e giorni ventitrè di reclusione per i capi 1), di cui all'art. 416-bis cod.pen. e 7), di cui agli artt. 628, 416-bis. 1 cod.pen. (rapina a mano armata ai danni di una coppia di coniugi della somma di 480 mila euro custodita in una cassaforte in concorso con NO IM e CO TO). La Corte di appello ha confermato il computo della pena del primo giudice ma ha riconosciuto la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Catania del 7 gennaio 2016, rideterminando la pena complessiva in anni sedici, mesi sette e giorni ventitrè di reclusione. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. in tema di associazione armata basata su presunzioni. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nelle due forme oggettiva e soggettiva, basata sul carattere simbiotico delle due associazioni, quella mafiosa e quella ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, affermata da un unico collaboratore (AT LL AT). 16 Quanto alla rapina ascritta al capo 7) si ribadisce l'assenza di elementi di prova della sussistenza di detta aggravante fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori NA e OS Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alle valutazioni dei collaboratori di giustizia da cui è stata tratta la prova della partecipazione al clan mafioso sebbene solo due di essi abbiano riferito del ruolo svolto per conto dell'associazione mafiosa (Zingale e OS, i quali lo descrivono come specializzato nei furti di cui versa parte del profitto all'associazione). Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al capo 7) per il reato di rapina, denunciando la valutazione di credibilità dei due collaboratori NA e OS, sebbene detenuti all'epoca del fatto, non affiliati alla cosca mafiosa ed essendo le loro dichiarazioni riferite a fatti appresi da altri soggetti. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in punto di recidiva erroneamente valutata rispetto all'elemento temporale atteso che i precedenti si riferiscono a fatti che vanno dal 1992 al 2003 in relazione alla loro data di consumazione. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in punto di commisurazione dell'aumento per continuazione perché erroneamente ritenuto vincolante il disposto di cui all'art. 81, comma 4, cod.pen. circa la misura non inferiore ad 1/3 della pena irrogata per il reato più grave, perché relativo a condanne per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 5 dicembre 2005. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.19. ON CI (avv. P. Scarvaglieri). Condannato per il capo 1) - unica imputazione che lo riguarda - relativo al ruolo apicale nell'associazione mafiosa negli anni compresi a decorrere dal maggio 2009 all'aprile 2015, con la continuazione rispetto al precedente giudicato per lo stesso titolo di reato (processo denominato "Terra bruciata"), alla pena di anni diciotto, mesi sei e giorni sei di reclusione, confermata in appello. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. per inosservanza del divieto di "ne bis in idem". Si censura la valutazione di diversità del fatto che è stata basata solo sul dato temporale della contestazione della prosecuzione dello stesso ruolo di capo della medesima associazione a decorrere dal 2009, per il periodo successivo a quello del precedente giudicato, senza considerare che il CI tra l'aprile del 2009 e 17 co l'aprile del 2015 è stato sempre ristretto, salvo un breve periodo di libertà compreso tra il 5 marzo 2014 ed il 15 aprile 2015. Con il secondo motivo ripropone la questione dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari in relazione all'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., che è stata erroneamente ritenuta sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato, sebbene si tratti di una inutilizzabilità patologica e non fisiologica. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. in tema di associazione armata basata su presunzioni di conoscibilità desunte dal ruolo direttivo rivestito. Con il quarto e quinto motivo deduce violazione di legge in ordine alla valutazione delle chiamate di correo evidenziandosi che i collaboratori NA e OS non hanno alcuna imputazione per 416-bis cod.pen. e generiche solo le propalazioni degli altri collaboratori (AV, IO, Di RC,) data anche l'assenza di riscontri estrinseci, poiché sul ruolo di capo non bastano le sole indicazioni di qualche collaborante. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. per l'omessa valutazione della più marcata pericolosità dell'agente, atteso che alcune condanne si riferiscono a fatti commessi nel 1992 e 1997, nonché per violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. poichè è stata determinata la pena per il reato di cui all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. con l'aggravante del ruolo di capo ed il successivo aumento nella misura di 2/3 della pena ex art.99 cod. pen. in violazione del divieto del cumulo materiale di due aggravanti ad effetto speciale. Con l'ottavo e ultimo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. per l'eccessivo aumento disposto per la continuazione con il precedente giudicato relativo al procedimento denominato "Terra Bruciata" (aumento di anni sei, mesi undici e giorni dieci di reclusione).
2.20. AR CH (avv. P. Scarvaglieri). Condannato per i capi 1), 2) e 3) del decreto di giudizio immediato del 22 ottobre 2018 - relativi ai reati di cui all'art. 416-bis, commi 1,3,4, cod.pen. e art. 74, commi 2,3,4, d.P.R. n. 309/90 e art. 7 d.l. 152/91, 81, 112 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, con l'aggravante dell'art. 416-bis.
1. cod.pen. - alla pena di anni undici, mesi quattro di reclusione, ridotta in appello ad anni dieci, mesi sei e giorni venti di reclusione. 18 La Corte di appello ha dato atto della rinuncia ai motivi di appello ad eccezione di quelli sulle circostanze attenuanti generiche, motivo che è stato respinto, e sulla determinazione della pena, motivo che è stato, invece, accolto (vedi pag. 198). Con unico motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche per non essere stato dato rilievo alla rinunzia ai motivi di appello e, quindi, al comportamento processuale dell'imputato per il giovamento arrecato ai tempi di definizione del procedimento.
2.21. ON UL (ricorso avvocati P. Scarvaglieri e M.L. D'NA). Condannato in primo grado alla pena di anni venti di reclusione per i capi 1), 2) 8) e 9), perché ritenuto partecipe del clan EL-Taccuni a decorrere dal mese di maggio 2009 all'anno 2016 e quale organizzatore dell'associazione dedita al narcotraffico e dei connessi reati-fine (capi 8-9), ritenuta la continuazione con i reati già giudicati per il periodo compreso fino all'aprile 2009 nel processo denominato "Terra Bruciata". A parte i capi già specificati, il capo 2 è relativo alla tentata estorsione ai danni di AN LL. La Corte di appello ha ridotto la pena ad anni diciassette, mesi cinque e giorni dieci di reclusione (vedi pag. 37 e segg.). Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 649 cod.proc.pen. per inosservanza del divieto di "ne bis in idem". Si censura la valutazione di diversità del fatto che è stata basata solo sul dato temporale della contestazione della prosecuzione della partecipazione nella medesima associazione a decorrere dal 2009, per il periodo successivo a quello del precedente giudicato. Con il secondo motivo ripropone la questione dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari in relazione all'art. 407, comma 3, cod.proc.pen., che è stata erroneamente ritenuta sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato, sebbene si tratti di una inutilizzabilità patologica e non fisiologica. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'accertamento della partecipazione all'associazione mafiosa sebbene la sua unica funzione sarebbe stata quella di occuparsi dello spaccio di droga. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in ordine alla valutazione delle chiamate di correo ritenute generiche anche con riferimento al traffico di sostanze stupefacenti ed alla partecipazione del ricorrente Con il quinto motivo deduce violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. in tema di associazione armata basata su presunzioni di conoscibilità. 19 Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in merito all'esclusione del ruolo direttivo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 Con il settimo motivo deduce violazione di legge all'aggravante dell'art. 416- bis.1 cod. pen., declinata nelle due forme oggettiva e soggettiva, in difetto poi di una valutazione dell'estensione di detta aggravante a tutti gli associati. Con l'ultimo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.22. AT TI (avv. Maria C. Caltabiano). Condannato in primo grado alla pena di anni venti di reclusione, ridotta in appello a quella di anni dieci, mesi sei e giorni venti di reclusione per i capi 1), 8) e 9), essendo stato escluso il ruolo direttivo relativo al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, ascritto al capo 8). In particolare, la Corte di appello (cfr. pag. 173), dato atto della rinuncia ai motivi di impugnazione ad eccezione dei motivi con cui si invocava l'esclusione del ruolo di organizzatore in relazione all'imputazione ex art. 74 cit. e una riduzione della pena, riteneva di accogliere le censure relative alla qualifica soggettiva di organizzatore, ravvisando l'assenza di un autonomo potere di gestione nell'attività di spaccio da parte del ricorrente, mentre riteneva di confermare la valutazione del primo Giudice in punto di sussistenza della recidiva specifica e reiterata, procedendo ad una rideterminazione della pena per effetto dell'esclusione del ruolo direttivo. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge per mancanza grafica di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1). Sul punto il ricorrente osserva che la Corte di appello ha evidentemente errato nel ritenere che la rinuncia ai motivi di appello riguardasse anche questo aspetto che il ricorrente aveva, invece, tenuto fermo, chiedendo specificamente l'assoluzione per tale imputazione con il secondo motivo di appello con cui aveva richiesto in subordine di escludere l'aggravante dell'art. 416-bis, comma 4, cod.pen.. In particolare, all'udienza dell'11/06/2021 veniva formalizzata la rinuncia ai motivi afferenti ai capi 8) e 9), con salvezza del motivo sul ruolo di organizzatore dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti. Di tale errore vi sarebbe traccia nel verbale di udienza e nella trascrizione della fonoregistrazione. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che sono state escluse per il rilievo irragionevolmente dato al ruolo dell'imputato nelle due associazioni. 20 2.23. ON La EL (avvocati P. Scarvaglieri e Maria L. D'NA). Condannato in primo grado alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione per i capi 1), 8), come riqualificato a titolo di partecipazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, e 9), ed assolto dal reato di cui al capo 2) - tentata estorsione ai danni di LL AN - per non aver commesso il fatto. La Corte di appello, dato atto della rinuncia a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quello rivolto all'assoluzione dall'imputazione ex art. 416-bis cod.pen. di cui al capo 1) e dei motivi sulla richiesta di esclusione della recidiva e sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, accoglieva le doglianze in punto di recidiva, che escludeva per la distanza temporale dei precedenti e per la loro disomogeneità, e riduceva la pena inflitta a quella di anni dieci, mesi sei e giorni venti di reclusione, ma negava le circostanze attenuanti generiche per la rilevanza del contributo causale a due pericolose associazioni, evidenziando come l'imputato oltre ad occuparsi dello spaccio era inserito anche nelle dinamiche del clan mafioso afferenti altri settori, come quello delle estorsioni. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa, in considerazione di quanto riferito dai collaboratori sulla unica funzione svolta in seno al sodalizio dal ricorrente limitata allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Si adduce, quindi, che la Corte di appello avrebbe omesso ogni valutazione circa l'assenza di un contributo in favore dell'organismo associativo mafioso, considerato anche il principio affermato nella nota sentenza Mannino delle Sez. U. che richiede che la condotta del partecipe si concretizzi in un ruolo non già statico ma dinamico. Si censura la motivazione della Corte di appello che ha valorizzato la vicenda dell'estorsione ai danni dei fratelli LL ascritta al capo 2), senza considerare che per tale imputazione il Giudice di primo grado aveva assolto l'imputato per non aver commesso il fatto, ritenendo non sufficiente la interlocuzione di UL con OR e CC al loro rientro dopo che l'estorsione era stata già commessa. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che sono state escluse per il rilevo irragionevolmente dato al ruolo dell'imputato nelle due associazioni.
2.24. SE La EL (avv.ti S. IO e P. Scarvaglieri). Condannato in primo grado per i capi 1), 8), come riqualificato in partecipazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, e capo 9), alla pena di anni diciassette mesi uno e giorni dieci di reclusione, ritenuta la continuazione con il precedente giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania del 13 giugno 2013. 212 1 La Corte di appello (v. pag. 80 e segg.), dopo aver respinto l'eccezione relativa alla preclusione per precedente giudicato di cui alla anzidetta condanna del 13 giugno 2013 riferita al processo denominato "Terra Bruciata" che copre la partecipazione alla medesima associazione fino all'aprile 2009, ha ridotto la pena a quella di anni quindici, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, rimodulando gli aumenti per continuazione. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per avere la Corte di merito incluso erroneamente il ricorrente tra gli imputati che non avrebbero formulato alcuna rinuncia ai motivi di appello. Al riguardo si fa rilevare, invece, che dal verbale dell'udienza del 27 novembre 2020, allegato in copia, si evince che La EL SE aveva rinunciato espressamente ai motivi 1,2,3,4, e 5, escludendo solo i motivi 6 e 7 relativi alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche. Da tale errore si obietta che è derivata una valutazione non coerente al comportamento processuale che si riverbera sulla decisione. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione degli aumenti per la recidiva che si poggia sulla considerazione della grave condanna inflitta nel procedimento "Terra Bruciata", rispetto alla quale si è però ritenuta sussistente la medesimezza del disegno criminoso. Sicché anche se l'orientamento di legittimità maggioritario è nel senso della compatibilità tra continuazione e recidiva, sarebbe comunque da valutare tale profilo fattuale insieme alla considerazione che l'imputato è stato ininterrottamente detenuto dal 2006 fino al 2014, e che la contestazione nuova si riferisce al periodo che va dal 2009 al 2016. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che sono state escluse senza considerare che l'imputato con la sua rinuncia ha contribuito a ridurre i tempi del processo e che la Corte ha ignorato per un errore di lettura degli atti processuali.
2.25. DA DI (ricorso dell'avv. Rossana Calafato). Condannato in primo grado per il capo 10), relativo ai reati di cui agli artt. 110,81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione e di euro 24 mila di multa, confermata in appello. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza considerare che l'imputato con la sua rinuncia ha contribuito a ridurre i tempi del 22 B processo oltre ad avere iniziato un percorso di resipiscenza nel corso della lunga detenzione iniziata nell'aprile del 2014. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego della continuazione per i reati in materia di stupefacenti già giudicati con la sentenza del 29 giugno 2016 (c.d. "Binario morto"), che si allega al ricorso, stante la emersa correlazione tra l'associazione mafiosa e quella dedita al traffico di stupefacenti ed il coinvolgimento di altri due imputati (AN TA e CO MA).
2.26. AN AL (ricorso avv. S. Campanella). Condannato in primo grado alla pena di anni sei, mesi quattro e 34 mila euro di multa per il capo 8), previa riqualificazione del reato di partecipazione all'associazione per narcotraffico ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 nel reato di favoreggiamento personale continuato aggravato dall'art. 416-bis.1 cod.pen., nonchè per il capo 10), relativo ai reati di cui agli artt. 110,81, 73 d.P.R. n. 309/90 in concorso con DI, OL e NT, ed assolto dal capo 9) - relativo ai reati fine per traffico di stupefacenti in concorso con gli associati di cui al capo 8 per non aver commesso il fatto. La Corte di appello, previo riconoscimento della continuazione con il precedente giudicato di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 13 luglio 2017, ha rideterminato la pena in anni sette, mesi dieci di reclusione ed euro 40 mila di multa. Sulla base delle plurime chiamate di correo, acquisite agli atti del giudizio abbreviato, è stato ritenuto accertato che l'imputato, quale agente della polizia di Stato in servizio presso il Comm.to di Adrano, ha fornito notizie coperte da segreto investigativo a diversi componenti del sodalizio per aiutarli ad eludere le indagini (emerge anche dalle intercettazioni che ha svelato la collocazione di due microspie su alcuni scooter in uso agli affiliati ed ha informato del blitz con cui sono poi stati eseguiti ventotto arresti). L'imputazione originaria di cui al capo 8) da partecipazione nell'associazione per narcotraffico è stata derubricata dal G.u.p. in favoreggiamento personale continuato in assenza dell'affectio societatis, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, essendo stati ritenuti i suoi contributi finalizzati a favorire il clan nella sua intera articolazione e non singoli affiliati, ricevendo in cambio talvolta denaro e talvolta cocaina che doveva comunque pagare e che poi provvedeva a smerciare tramite altri suoi complici (OL, NT e DI), non facenti parte dell'associazione (capo 10). 23 of Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla integrazione del reato di favoreggiamento, di cui difettano gli elementi costitutivi. In particolare, manca l'idoneità degli aiuti forniti dall'imputato ad eludere le indagini, atteso che le sue notizie non hanno ostacolato l'esecuzione del "blitz" del dicembre 2015 che ha portato alla cattura di tutti i ventotto soggetti indagati. Sotto, poi, il profilo dell'elemento negativo della necessaria previa consumazione del reato, si osserva che essendo il reato oggetto del preteso favoreggiamento un reato permanente, il reato era ancora in corso di consumazione allorchè l'imputato ha fornito il proprio aiuto. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 cod.pen. sul rilievo che detta aggravante non può discendere dalla sola circostanza che il favoreggiamento abbia riguardato soggetti appartenenti ad una associazione mafiosa essendo richiesto un quid pluris, ovvero che sia dimostrata la sussistenza della finalità del agente di agevolare l'associazione mafiosa, quindi la prova di una specifica direzione finalistica del dolo. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il capo 10), sotto il profilo dell'assenza di una puntuale disamina dei rilievi proposti con l'atto di appello, essendo la motivazione della sentenza di appello riproduttiva delle stesse argomentazioni della sentenza di primo grado, tenuto conto dell'ambiguo senso delle conversazioni intercettate della cui chiave di lettura non è stata data una adeguata spiegazione logica e considerato che in assenza di sequestri è richiesto un rigore motivazionale maggiore trattandosi di droga parlata. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.27. CO D'AT (ricorso avv. G. Cinardi). Condannato in primo grado per le imputazioni ascrittegli ai capi 1),3),8),9) alla pena di anni tredici mesi sei e giorni venti di reclusione, e assolto dai capi 4) e 5) - relativi al tentato furto con asportazione di un intero bancomat e ricettazione dell'escavatore utilizzato nell'occasione per non aver commesso il fatto. - La Corte di appello, dato atto della rinuncia parziale ai motivi di appello sui capi 8) e 9) – artt. 74 e 73 T.U. Stup.- in accoglimento del motivo di appello non - oggetto di rinuncia, lo ha assolto dal capo 1) - art. 416-bis cod.pen.- per mancanza di plurime chiamate circa la sua partecipazione al clan mafioso, ed ha rigettato sia il motivo con cui si invocava l'assoluzione dal reato di estorsione di cui all'art. 629 cod.pen., ascritto al capo 3), e sia la richiesta di continuazione con i fatti giudicati 24 q dalla sentenza emessa dal G.u.p. di Catania in data 20 giugno 2016 per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/90 commesso il 5 marzo 2016, relativo ad un quantitativo di cocaina nascosto nel proprio terreno agricolo in c.da Passo Zingaro, ed ha ridotto la pena ad anni dieci, mesi dieci e giorni venti. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al capo 3) per l'erronea valutazione del compendio probatorio. In particolare, il ricorrente viene considerato il beneficiario della estorsione posta in essere da altri complici in danno di ON D'AT, senza che la predetta persona offesa abbia confermato di avere subito una qualche coercizione rispetto alla somma di denaro che è stata da lui trasferita con modalità tracciabili al predetto imputato. Inoltre, si evidenzia la contraddittorietà della disposta assoluzione del soggetto indicato dal collaboratore ON NA quale autore delle minacce rivolte contro la persona offesa, ovvero DR LM, che rende evidente l'assenza di coerenza di una affermazione di responsabilità dell'imputato rispetto al conseguimento di una somma di denaro che è stata trasferita senza particolari accortezze ma con operazioni bancarie tracciate. La regola del ragionevole dubbio avrebbe imposto una pronuncia assolutoria atteso che la persona offesa ha sostanzialmente riferito di avere pagato un debito assunto dal proprio genitore defunto nei confronti dell'imputato. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della continuazione con il reato già giudicato commesso il 5 marzo 2016 di cui alla sentenza emessa dal G.u.p. di Catania in data 20 giugno 2016 ed il reato di partecipazione ad una associazione per traffico di stupefacenti ed i connessi reati fine ascritti ai capi 8) e 9). Si osserva che la motivazione è chiaramente contraddittoria atteso che il reato giudicato si riferisce ad un fatto commesso in coincidenza temporale con la permanenza del reato associativo per stupefacenti (dal mese di ottobre 2014 al mese di luglio 2016). Inoltre nel presente giudizio all'imputato è stato addebitato anche il fatto di avere utilizzato la propria casa di campagna di c.da Passo Zingaro per il deposito della sostanza stupefacente oggetto dei traffici per cui si procede e che il reato giudicato si riferisce al rinvenimento di un quantitativo di cocaina proprio in detto casolare. Deve rilevarsi che il ricorrente ha prodotto motivi aggiunti con i quali insiste per l'accoglimento della continuazione allegando la relativa sentenza e facendo notare che i Giudici di merito trascurano la circostanza che il D'AT è stato ritenuto partecipe di una associazione criminosa ex art. 74 d.P.R. n.309/90 sin dal 9 ottobre 2014 e che tra il reato associativo e diversi reati-fine accertati 25 ad iniziare da tale periodo sino al luglio del 2016 - capo 9) dell'imputazione -, in sentenza, è stato riconosciuto il vincolo della continuazione: "rebus sic stantibus, escludere tale vincolo con riferimento all'episodio del marzo 2016 appare operazione illogica". Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza considerare che l'imputato con la sua rinuncia ha contribuito a ridurre i tempi del processo oltre all'assenza di ulteriori pregiudizi penali successivi ai fatti, il tempo decorso e l'unico precedente penale.
2.28. NO IM (avv. Valerio V. Accorretti). Condannato alla pena di anni venti di reclusione in primo grado per i capi 1), 8) e 9), confermata in appello (vedi pag. 52 e segg.), con la continuazione con la sentenza passata in giudicato nel procedimento denominato "Terra Bruciata", ed assolto per non aver commesso il fatto dal capo 7), relativo alla rapina a mano armata ai danni di TO SA di 480 mila euro. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla partecipazione al reato di cui al capo 1), con particolare riguardo alla mancata considerazione dello stato detentivo protrattosi dal marzo 2009 sino al febbraio del 2014 e poi, dopo un anno e due mesi di libertà, ripreso nell'aprile del 2015. Al riguardo si osserva che essendo stato l'imputato già condannato per il medesimo titolo di reato con contestazione chiusa all'anno 2009 le dichiarazioni dei collaboratori avrebbero dovuto essere verificate con specifico riferimento alla commissione di nuovi fatti di reato durante detto periodo successivo al pregresso periodo temporale già giudicato. Sotto tale profilo non è stato dato rilievo alla genericità delle chiamate in correità che si prestano a confondere il pregresso già giudicato con la necessaria verifica di nuove condotte penalmente rilevanti ed inquadrabili nello schema del contributo fattivo agli scopi del sodalizio mafioso. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al capo 8) per la ritenuta partecipazione con ruolo di capo nell'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Si censura la motivazione della Corte di appello per non avere dato adeguato conto ai rilievi dedotti con i motivi di appello per la confusione operata tra le due associazioni senza una puntuale verifica della esistenza di una struttura organizzativa autonoma riferita allo spaccio di stupefacenti, atteso che non vi erano intercettazioni in cui IM risultava interlocutore coinvolto in traffici illeciti, 26 са né è mai stato localizzato nei pressi dei luoghi individuati quali depositi a disposizione del sodalizio. L'accusa, quindi, poggiava esclusivamente sulle propalazioni dei collaboranti, non potendosi desumere la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico dalla mera partecipazione all'associazione mafiosa. Con il terzo e quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al ruolo direttivo senza la prova della titolarità di un potere gerarchicamente superiore. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla natura armata dell'associazione e circa la conoscibilità da parte del IM di tale disponibilità. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al capo 8) circa l'aggravante della disponibilità di armi di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90, desunta alla diponibilità di armi per le estorsioni e, quindi, assimilando erroneamente le due associazioni anche sotto tale profilo. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al capo 9) per la genericità dell'imputazione che assimila i reati-fine al reato associativo, senza alcuna specificazione delle condotte di detenzione e spaccio. Con l'ottavo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'aggravante mafiosa dell'art. 416-bis.1, cod.pen. Con il nono motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla recidiva. Si deve dare atto che l'avv. Accoretti ha prodotto motivi aggiunti con i quali insiste sull'accoglimento dei motivi primo, secondo e settimo, evidenziando la genericità delle chiamate di correo, l'assenza di riferimenti specifici a singoli fatti delittuosi afferenti allo smercio di stupefacenti, la non configurabilità del concorso delle due associazioni per droga e mafia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili, salvo quelli proposti nell'interesse di AT TI e CO D'AT che sono parzialmente fondati ed i ricorsi proposti nell'interesse di UR TA, SE La EL e AN AL che non possono ritenersi inammissibili nel loro complesso ma vanno rigettati per infondatezza di alcuni dei motivi dedotti. Innanzitutto, sotto il profilo del metodo espositivo, va osservato che si procederà alla disamina dei temi comuni posti da alcuni dei ricorrenti, la cui 27 of valutazione può essere svolta in modo unitario in considerazione della perfetta coincidenza e reiterazione delle medesime doglianze, in particolare per quanto riguarda: 1) la valutazione della rinuncia parziale ai motivi di appello quale ragione sufficiente a giustificare di per sé la riduzione della pena o la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche;
2) l'inutilizzabilità degli elementi di prova ai sensi del art. 407, comma 3, cod.proc.pen.; 3) la sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata con riguardo ad entrambe le associazioni per cui si procede;
4) il concorso materiale e/o formale dei reati di associazione mafiosa e di associazione dedita al traffico di stupefacenti;
5) la violazione del divieto del "ne bis in idem " ex art. 649 cod. proc. pen. per precedente giudicato sui medesimi fatti riferiti all'associazione mafiosa per la quale era già intervenuta condanna definitiva con la sentenza della Corte di appello di Catania nel procedimento denominato "Terra bruciata"; 6) l'attendibilità delle chiamate di correo;
7) la natura autonoma della fattispecie del ruolo di capo-organizzatore dell'associazione mafiosa in rapporto al concorso con l'aggravante ad effetto speciale della recidiva specifica e reiterata;
8) l'applicazione retroattiva della legge n. 5 dicembre 2005, n. 151 in tema di aumento minimo della pena per la continuazione;
9) il riconoscimento del quinto comma dell'art. 73 d. P.R. 9 ottobre 1990, n.309 in relazione al capo 9 dell'imputazione. Successivamente verranno valutati i residui motivi di ricorso in rapporto a ciascuna posizione processuale seguendo, per facilitare la lettura della motivazione, l'ordine e la numerazione ad essi data nella loro esposizione in premessa.
2. Incominciando dalla prima tematica, relativa alla mancata considerazione della rinuncia parziale ai motivi di appello, si deve rilevare la genericità delle doglianze dedotte sia dai ricorrenti CE NI, IO AL SS e AR CH, che hanno limitato il proprio ricorso a tale unica questione, e sia delle censure dedotte dai ricorrenti CE OS, BI TO, DR LM, CE UL, AT UL, DA DI e CO D'AT che hanno articolato anche ulteriori motivi che verranno esaminati partitamente. La sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio con l'estrema gravità dei reati, quale desumibile dalla sua natura e dalle modalità di realizzazione, con l'intensità del dolo sotteso alla condotta illecita, al ruolo svolto in seno al sodalizio criminoso, con il comportamento antecedente e susseguente al reato, espressivo dell'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza. 28 Il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità chiarisce che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; fermo restando che non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004 - dep. 2005, Alba, Rv. 230691; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021- dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693). Conseguentemente, la rinuncia parziale ai motivi di appello è stata valutata come recessiva rispetto alle altre emergenze considerate maggiormente significative per ritenere non giustificata la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Non può essere reputata illogica la considerazione del carattere utilitaristico della rinuncia ai motivi di appello in punto di accertamento di responsabilità rispetto alla estrema gravità dei fatti, avvenuti nel contesto di una associazione mafiosa di indubbio elevato spessore criminale, sia sotto il profilo della stabilità che della capacità organizzative dimostrate nella gestione del traffico degli stupefacenti in posizione egemone sul territorio interessato. Basti considerare che anche lo stesso istituto del concordato previsto dal codice di procedura penale nel grado di appello dall'art. 599-bis, è pur sempre condizionato dalla valutazione in concreto della gravità dei reati per cui si procede, da cui dipende, in prima battuta, l'assenso della parte pubblica, e dopo l'accordo delle parti, la decisione di accoglimento o di rigetto della sua ratifica. Sicchè nel caso in cui la rinuncia parziale ai motivi di appello avvenga al di fuori dell'accordo regolato dall'art. 599-bis cod. proc. pen., la gravità dei reati costituisce un aspetto fondamentale per il vaglio che il giudice deve operare per giustificare o meno una riduzione del trattamento sanzionatorio, non essendovi alcun automatismo o effetto vincolante derivante dalla libera scelta della parte di rinunciare ad una parte dei motivi di appello per le ragioni più disparate apprezzate nello specifico come non determinanti dalla Corte di appello ai fini dell'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Quanto alla misura della pena, le censure dei ricorrenti non si confrontano con l'esaustiva motivazione della Corte territoriale, che individua la pena base (tra l'altro riducendola sensibilmente, rispetto alla misura ritenuta congrua dal primo giudice) tenendo conto sia dell'oggettiva gravità dei fatti, che dei precedenti specifici per quegli imputati che hanno proseguito nelle medesime condotte di reato anche dopo la precedente condanna passata in giudicato sempre per partecipazione alla medesima associazione mafiosa. 29 q Prive di consistenza sono, poi, le ulteriori doglianze in ordine agli aumenti, essendo chiaro il riferimento ai reati satellite, non essendo stati disposti aumenti di pena irragionevoli ma contenuti ben al di sotto della soglia massima irrogabile a titolo di continuazione, essendo stata ritenuta più grave l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. rispetto a quella dell'associazione armata di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, senza disporre neppure l'ulteriore facoltativo aumento di pena previsto da quarto comma dell'art. 63 cod. pen. Data la genericità dei motivi di censura è sufficiente richiamare le puntuali argomentazioni con cui la Corte di appello ha motivato la propria scelta di conferma o riduzione della pena irrogata dal primo Giudice per ciascuno dei singoli imputati: NI CE, vedi p.p. 186/187 sull'importanza del ruolo svolto in seno al sodalizio, il carattere utilitaristico della rinuncia ai motivi, valutata in modo non illogico come subvalente rispetto alle altre considerazioni sulla gravità e pericolosità dell'associazione; OS CE, vedi pag. 191 e segg. considerata la recidiva reiterata adeguatamente valutata sotto il profilo sostanziale della maggiore pericolosità; -AL SS IO, vedi pag. 176 e segg. per il rilievo dato alle condotte successive al reato, per le sopravvenute condanne per nuovi reati;
- TO BI, vedi pag. 194 sulle ragioni della evidenziata gravità dei fatti, per la durata della partecipazione, la tipologia dei reati (estorsioni e droga), i precedenti penali gravi e specifici;
-UL CE, vedi pag. 164 sulle ragioni della evidenziata gravità dei fatti, per la durata della partecipazione ed il ruolo di rilievo rivestito pur senza assurgere a quello direttivo escluso in accoglimento del relativo motivo di appello;
-- LM DR, vedi pp. 187/188 in tema di gravità dei fatti per la notevole durata della partecipazione, considerato il precedente specifico a suo carico;
-CH AR, vedi pag. 198 in tema di gravità dei fatti per durata della partecipazione ed il ruolo svolto in entrambe le associazioni contestategli;
-DI DA, vedi pag. 177 e segg. in tema di gravità dei fatti, di valutazione negativa della personalità per i suoi precedenti specifici;
- D'AT CO, vedi pag. 169 in tema di gravità dei fatti, di valutazione negativa della personalità per un precedente specifico.
3. Passando alla questione dell'inutilizzabilità degli elementi di prova ai sensi dell'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. dedotta da AL EL, GI EL, AT IM, ON CI e ON UL, per rilevarne la manifesta infondatezza è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di legittimità (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017 dep. 2018, Picone, Rv. 272196), al 30 quale la Corte di merito si è uniformata, che ha affermato il principio secondo cui la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge di cui all'art. 191 cod. proc. pen., la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato. Deve, inoltre, rilevarsi per tutti i ricorrenti anche l'assoluta genericità dell'eccezione sotto il profilo della carente specifica individuazione degli elementi di prova dalla cui eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" risulterebbe compromessa la decisione, senza cioè considerare che gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 2017 -, La Gumina, Rv. 269218).
4. In ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata con riguardo ad entrambe le associazioni per cui si procede, deve rilevarsi la genericità dei motivi dedotti dai ricorrenti GI EL, AL EL, CO TO, AT IM, UR TA, AT CI e ON UL, per l'assenza di confronto con le puntuali considerazioni svolte nella sentenza impugnata che ha evidenziato per ciascuno di essi le ragioni che rendono evidente sia la ricorrenza oggettiva dell'aggravante per le caratteristiche proprie dell'associazione mafiosa e della connessa associazione per traffico di stupefacenti per cui si procede, corrispondenti a quelle della medesima associazione mafiosa oggetto del precedente giudicato irrevocabile, di cui costituiscono la prosecuzione per il periodo temporale immediatamente successivo a quello coperto dal giudicato - e sia la prova della consapevolezza della disponibilità di armi da fuoco desunta dal ruolo direttivo e di capo attribuito agli imputati GI EL, AL EL, AT IM, ON CI, oltre che dalla diretta partecipazione ai reati-fine commessi con l'uso di armi da parte di CO TO e UR TA, e dal ruolo attivo svolto da ON UL nel settore delle estorsioni nonché per la conoscenza desumibile logicamente dal ruolo di reggente svolto da quest'ultimo nell'associazione dedita al narcotraffico.
5. In merito alla questione del concorso materiale e/o formale dei reati di associazione mafiosa e di associazione dedita al traffico di stupefacenti, parimenti immune da censure deducibili in questa sede è la motivazione della sentenza 31 impugnata che si è uniformata al principio pacifico che ammette il concorso formale dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 del T.U. Stup.. È stato già chiarito (Sez. 6, sentenza n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 265762) che le associazioni incriminate dagli artt. 416-bis cod.pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 presuppongono un nucleo comune (l'esistenza di uno stabile sodalizio tra almeno tre persone, costituito per la commissione di più reati-fine ex ante indeterminati) oltre a più elementi reciprocamente specializzanti, costituiti: per l'associazione di tipo mafioso, non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del peculiare metodo d'intimidazione, che si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio su un dato territorio, in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali;
per l'associazione dedita al narcotraffico, dalla limitata finalizzazione alla realizzazione di futuri traffici di sostanze stupefacenti. Appare manifesta la infondatezza delle censure dei ricorrenti AL EL, GI EL, AT IM, che si sono limitati a negare l'astratta configurabilità del concorso formale dei due predetti reati associativi che discende, invece, proprio dalla parziale diversità dei beni giuridici protetti - in un caso l'ordine pubblico e nell'altro anche la salute individuale e collettiva (vedi, Sez. U, n. 1149 del 25/9/2008, dep. nel 2009, Magistris, Rv. 241883). Quanto poi alla sovrapponibilità o meno delle condotte rispettivamente e singolarmente ascritte a ciascuno dei soggetti ritenuti intranei ad entrambe le due associazioni, deve rilevarsi che è pur vero che l'applicazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale non consente di attribuire rilevanza ai fini della integrazione delle due predette fattispecie penali alle medesime condotte realizzate da ciascuno degli indagati, ove queste non siano idonee ad integrare, rispetto ad una valutazione autonoma delle posizioni dei singoli soggetti, il concorso di entrambe le imputazioni. Ma sotto tale profilo deve rilevarsi nuovamente la genericità delle censure dei ricorrenti che non si confrontano con le emergenze poste a fondamento della ravvisata partecipazione all'associazione mafiosa, desunta non già dalla mera partecipazione al traffico di stupefacenti, ma per taluni di essi (GI EL, AL EL, AT IM, ON UL, NO IM) dal giusto rilievo riconosciuto al ruolo direttivo-organizzativo svolto in seno alle predette associazioni, atteso che per chi si pone al vertice del sodalizio per operare nell'ambito del narcotraffico con la finalità di conseguire il controllo del territorio, è evidentemente sufficiente il ruolo direttivo e di promotore per ravvisare la partecipazione ad entrambi i reati tra loro strettamente interconnessi. 32 Ciò non vale evidentemente per tutti gli altri affiliati che non rivestano un ruolo nel gruppo di comando delle due associazioni, rispetto ai quali non può attribuirsi automaticamente a ciascuno di essi la partecipazione all'associazione di stampo mafioso per il solo fatto della partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico, seppure collegato e finalizzato a rafforzare il primo, né, viceversa, dalla mera partecipazione al sodalizio mafioso può discendere la responsabilità per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/90. Ma anche rispetto a tali posizioni processuali (CO TO, UR TA, ON La EL) va osservato che la partecipazione al sodalizio mafioso non risulta essere stata desunta dalla sola partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico per una non consentita immedesimazione della responsabilità per il diverso reato di partecipazione all'associazione mafiosa di riferimento, essendo stato attribuito rilievo decisivo alle dichiarazioni dei collaboratori per ricostruire gli assetti organizzativi e le compagini delle due associazioni, ed essendosi quindi ritenuto fondamentale per ciascun associato mafioso la rispettiva disponibilità offerta anche per le altre attività criminose che fuoriescono dal programma delittuoso tipico dell'associazione per il narcotraffico. Peraltro, il problema neppure si pone concretamente per il ricorrente UR TA che è stato ritenuto partecipe del solo sodalizio mafioso in relazione alla sua speciale dedizione alla commissione di reati contro il patrimonio per conto dell'associazione stessa, mentre per CO TO il ricorso è del tutto generico per la mancanza di confronto con la sua accertata partecipazione anche alle rapine ed ai furti commessi sempre per conto dell'associazione mafiosa oltre che per l'accertato concorso nella partecipazione ai traffici di stupefacenti. Con riguardo ad ON UL è stato attribuito giustamente rilievo al ruolo di organizzatore dello spaccio per conto del clan mafioso, al suo interessamento al settore delle estorsioni, quindi, non solo al suo impegno nel traffico di sostanze stupefacenti con la consapevolezza che questo è gestito dall'associazione mafiosa, ma alla personale condivisione degli scopi del sodalizio mafioso supportata dal ruolo direttivo svolto nel settore del narcotraffico per il rilevante contributo offerto alla realizzazione di una delle finalità tipiche del predetto sodalizio mafioso. Nei confronti di ON La EL, oltre ad evidenziarsi la sua partecipazione al sodalizio mafioso da parte dei collaboratori di giustizia, la circostanza che nel predetto contesto organizzativo si occupasse prevalentemente del traffico delle sostanze stupefacenti non esclude il concorso dei due reati associativi per il riferimento alla implicita disponibilità ed affidabilità offerte per le più ampie, o comunque diverse finalità, del sodalizio mafioso, desunte dalla condivisione degli interessi sottesi al settore delle estorsioni, non contradetta dall'assoluzione 33 сод intervenuta per il delitto di estorsione ai danni dei fratelli LL ascritta al capo 2). La vicenda dell'estorsione viene, infatti, valorizzata dalla Corte di merito per dare conto di come il ricorrente fosse consapevole sia dell'esistenza del clan mafioso da cui riceveva lo stipendio mensile di 1500 euro, e sia del fatto che i profitti dello spaccio di stupefacenti, da esso curato, erano funzionali agli scopi dell'associazione mafiosa a riscontro della concreta affidabilità e disponibilità offerte per ogni necessità del sodalizio mafioso nel suo complesso anche oltre le incombenze delle contingenti mansioni svolte al suo interno in quel determinato frangente temporale (vedi a pag. 183 della sentenza impugnata per il riferimento alla partecipazione di ON La EL alla ripartizione del profitto derivante da una rapina a mano armata commessa da altri affiliati del medesimo clan mafioso). Dalla diversità delle due associazioni per cui si procede discende, conseguentemente anche la manifesta infondatezza delle doglianze mosse sul punto dai ricorrenti rispetto alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416- bis.1 cod. pen. per le corrette valutazioni operate nella sentenza di appello alle pagg. 31-35, cui è sufficiente riportarsi.
6. Quanto alla questione della violazione del divieto del "ne bis in idem" previsto dall'art. 649 cod. proc. pen. per precedente giudicato sui medesimi fatti riferiti all'associazione mafiosa per la quale era già intervenuta condanna definitiva con la sentenza della Corte di appello di Catania del 13 giugno 2013 nel procedimento denominato "Terra Bruciata", si deve rilevare la manifesta infondatezza dei relativi comuni motivi dedotti dai ricorrenti AL EL, GI EL, ON UL e NO IM per la corretta disamina operata dalla Corte di appello (vedi pag. 20 e segg.) che si è pienamente uniformata ai principi affermati in tema di reato permanente e di delimitazione temporale della contestazione, con le conseguenze che ne derivano in punto di preclusione per precedente giudicato. cuiVa ricordato l'orientamento consolidato di legittimità secondo l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi, ma non rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis in idem", allorchè si possa escludere la identità del fatto in relazione ai periodi diversi contestati per due diversi reati permanenti nell'ambito della stessa 34 associazione (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Costantino, Rv. 274287 Sez. 6, n. 51803 del 17/10/2018, Iazzetta, Rv. 274577). La manifesta infondatezza delle censure discende dalla mancanza di ogni rilievo operato nei ricorsi alla diversità del profilo temporale, avendo gli stessi ricorrenti pacificamente ammesso che la contestazione del presente giudizio riguarda la prosecuzione della condotta associativa per il periodo successivo, e quindi diverso, rispetto a quello coperto dal giudicato.
7. Con riguardo ai motivi dedotti in merito all'attendibilità delle chiamate di correo, la genericità delle critiche che afferiscono esclusivamente alla diversa valutazione del compendio probatorio senza evidenziare alcun profilo di illogicità della motivazione rende parimenti inammissibili le censure alla motivazione della sentenza impugnata. -Al giudice di legittimità resta preclusa in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Ciò va rilevato con riferimento ai ricorsi di AL EL, GI EL, CO TO, AT IM, AT CI e NO IM che in sostanza sminuiscono la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza neppure richiamare i passaggi che sarebbero stati oggetto di travisamento 0 di illogica valutazione anche con riferimento al profilo temporale della prosecuzione delle condotte di reato oltre e dopo il periodo coperto dal giudicato, essendo inequivoco il riferimento dei predetti collaboratori al periodo successivo a quello cui si riferisce il giudicato (fino all'aprile del 2009). In realtà, i ricorrenti, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non evidenziano la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiedono la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non consentito in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia come nella specie una sua chiara e puntuale - coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della prosecuzione delle condotte integrative del ruoli di partecipe o di capo, ascritti 35 differentemente ai predetti imputati, sia durante il periodo di carcerazione e sia durante i successivi periodi in cui i predetti sono ritornati liberi.
8. Manifestamente infondata è anche la questione dedotta dai ricorrenti AL EL e ON CI sulla natura di circostanza aggravante della fattispecie del ruolo di capo dell'associazione mafiosa in rapporto al concorso con l'aggravante ad effetto speciale della recidiva specifica e reiterata, per l'asserita violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. che vieta il cumulo materiale delle circostanze aggravanti ad effetto speciale. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sia in tema di associazione per traffico di sostanze stupefacenti, sia in tema di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. le norme che qualificano le condotte del reato associativo, secondo il ruolo, non investono aspetti circostanziali del reato, ma i suoi elementi costitutivi (cfr. Sez. 5, n. 4529 del 10/11/2010 - dep. 2011, Malcok, Rv. 249253, in tema di applicazione delle attenuanti generiche rispetto alla condotta di colui che abbia promosso, costituito o organizzato l'associazione, ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990). Anche l'art. 416-bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo e tutte dotate di una intrinseca autonomia, le quali hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso poiché il fatto di partecipare ad una associazione è ben diverso dalla ipotesi di assumere un ruolo di tale preminenza da poter essere considerato come "capo", ovvero come "promotore" o "organizzatore" (Sez. 5, n. 7961 del 09/01/1990, Rabito, Rv. 184537). Pertanto, trattandosi di un'autonoma fattispecie di reato, la pena più elevata prevista per l'ipotesi di capo-mafia è stata correttamente considerata come pena base per il computo dell'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva reiterata e specifica, non trovando applicazione il cumulo giuridico previsto dal comma 4 dell'art. 63 cod. pen. per il caso di concorso di plurime circostanze ad effetto speciale. Inoltre, non essendo stato, invece, eccepito nulla in ordine al concorso della circostanza aggravante ad effetto speciale dell'associazione armata con quella sempre ad effetto speciale della recidiva specifica reiterata, soggetto alla regola generale di cui alla citata disposizione, va rammentato che non rientra tra i poteri d'ufficio della Corte di cassazione verificare il rispetto delle regole del concorso delle circostanze salvo che non si risolvono in un superamento dei limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché dall'art. 65 cod. pen. e seguenti, oppure dei limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). 36 Nel caso di specie, con riguardo alla determinazione della pena operata nei confronti dei due ricorrenti ON CI e AL EL, detti limiti massimi edittali non risultano superati, neppure rispetto alla regola del cumulo giuridico prevista per le aggravanti ad effetto speciale, essendo stata considerata come pena base quella prevista dal comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen. per l'aggravante dell'associazione armata "ratione temporis" nella misura di anni tredici di reclusione, compresa tra il minimo di anni dodici ed il massimo di anni ventiquattro secondo la legge vigente fino all'aprile del 2015 (prima della modifica operata dalla legge 27 maggio 2015, n.69), anziché quella prevista dal comma 2 dell'art. 416-bis cod. pen. per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione senza detta aggravante (fissata da nove a quattordici anni, secondo la legge vigente all'epoca dei fatti), e quindi comunque una pena inferiore al massimo edittale previsto dalla disposizione che avrebbe dovuto essere più correttamente considerata come base del computo in applicazione della regola del cumulo giuridico tra aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 63, comma 4, cod. proc. pen., risultando peraltro la circostanza della recidiva reiterata specifica (in ragione dell'aumento di 2/3 rispetto al massimo edittale di anni 14) meno grave rispetto all'aggravante dell'associazione armata (pena massima pari a 24 anni), che rappresenta l'unica aggravante che andava applicata nel caso di specie, fatto salvo l'ulteriore aumento facoltativo fino ad 1/3. 9. Altro tema comune ai ricorsi di OS CO e TA UR concerne l'applicazione retroattiva della legge 5 dicembre 2005, n. 151 in tema di aumento minimo della pena per la continuazione per coloro cui è stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., con riguardo alla eccepita violazione del principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole di cui all'art. 2 del Codice penale. La questione è manifestamente infondata. Costituisce principio pacifico che la disposizione introdotta con la novella codicistica di cui alla I. n. 251 del 2005 secondo cui il riconoscimento della continuazione, ove i reati siano stati commessi da un soggetto al quale sia stata applicata la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., comporta un aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave - non opera con riguardo alle condanne per reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (Sez. 1, n. 13788 del 27/02/2008, Mosca, Rv. 240416). Nel caso di specie i reati per i quali è stato determinato l'aumento nella misura minima prevista da detta disposizione risultano essere stati commessi, al più tardi, dal mese di maggio del 2009 senza contestazioni di sorta al riguardo, sicché la doglianza è destituita di qualunque fondamento, non assumendo rilievo 37 Q ai fini della applicazione della modifica normativa in esame l'epoca in cui sono stati commessi i reati relativi ai precedenti penali posti a base dell'applicazione della recidiva, atteso che il novum sfavorevole, soggetto al principio dell'irretroattività, introdotto dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 per la parte che qui rileva non attiene ai presupposti formali e sostanziali della recidiva - peraltro modificati in senso favorevole attraverso la eliminazione della possibilità di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni ed ai delitti non colposi - ma unicamente alla determinazione della pena secondo nuovi parametri applicabili evidentemente ai soli reati commessi dopo la sua entrata in vigore. Per completezza di disamina si osserva, inoltre, che nessuna attinenza con la violazione delle regole della successione della legge penale nel tempo (unica questione dedotta dai ricorrenti) ha invece il diverso principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute (Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, Dal Pan, Rv. 276268). Trattasi di una questione radicalmente diversa da quella dedotta e non essendo stato eccepito alcunché sotto tale differente profilo non compete alla Corte di Cassazione procedere motu proprio ad una verifica della sussistenza di detto presupposto, che richiede un accertamento in fatto dei precedenti penali posti a base della riconosciuta aggravante della recidiva reiterata non compatibile con il sindacato di legittimità, considerato che i due predetti ricorrenti (OS CO e TA UR) hanno censurato il riconoscimento dell'aggravante della recidiva unicamente sotto il diverso profilo della carente valutazione della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo desunta dai precedenti penali in ragione della loro epoca risalente, senza mettere in discussione il dato formale della loro preesistenza rispetto al tempo di commissione dei reati per i quali è stata applicato il detto aumento per la continuazione. 10. Parimenti immune da censure deducibili in questa sede è la motivazione in punto di riconoscimento del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90 in relazione al capo sub 9) dell'imputazione. La questione è stata dedotta negli stessi termini dai ricorrenti GI EL, CO TO e AT IM, i quali, prendendo le mosse dalla 38 ан genericità del già menzionato capo di imputazione relativo alla contestazione dei reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d. P.R. 309/90 che non specifica le singole condotte di reato, i luoghi, le quantità, i soggetti coinvolti, arrivano ad invocare come conseguenza di detta genericità il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. È evidente la manifesta infondatezza della doglianza che pecca anche di genericità in mancanza di qualunque confronto con le risultanze probatorie sulla base delle quali la Corte di appello ha respinto tale richiesta evidenziando la importanza dei traffici di stupefacenti curati dagli imputati nel contesto di operazioni che hanno riguardato quantità rilevanti di droghe c.d. pesanti per lo smercio nei territori dei Comuni di Adrano e dei centri abitati viciniori Come è noto la fattispecie di lieve entità costituisce "strumento" di riequilibrio e "riproporzionamento" del sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti in relazione a casi concreti nei quali, per la complessiva non gravità della condotta, il principio di offensività verrebbe sostanzialmente "tradito" applicando le più severe pene previste per le ipotesi diverse dal comma 5 dello stesso art. 73 T.U. stup. Ma sotto tale profilo non può essere confusa la genericità del capo di imputazione rispetto alla quale nessuna eccezione di nullità è mai stata - tempestivamente dedotta e coltivata dai ricorrenti con la valutazione - complessiva del fatto da parte del giudice di merito che concerne i mezzi, le modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza da cui solo può derivare un giudizio di lieve entità del fatto. In assenza, quindi, di rilievi pertinenti al tema della qualificazione giuridica del fatto, le censure sono da ritenersi del tutto inammissibili, come anche le ulteriori correlate doglianze con le quali si invoca l'assorbimento nel reato associativo di dette condotte di reato genericamente descritte. Anche sotto tale profilo, nuovamente si confonde il piano processuale della corretta formulazione dell'imputazione con quello dell'accertamento dei fatti di reato, trattandosi di reati differenti che concorrono tra loro, e non possono certamente ritenersi assorbiti nella fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Va ricordato che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. Quindi, non allegando i ricorrenti di aver dedotto la nullità nel giudizio di merito, essa non può essere neppure più rilevata in sede di legittimità, né consente soluzioni alternative che investono il diverso profilo dell'accertamento della responsabilità per i fatti comunque ritenuti provati nel corso del giudizio di merito, 39 fatti salvi i profili di delimitazione del giudicato entro i limiti temporali segnati dalla contestazione. 11. Dopo la disamina dei temi comuni sollevati dai ricorrenti può procedersi alla valutazione dei singoli ricorsi, per i motivi afferenti profili personali a ciascuno di essi e che hanno richiesto un vaglio distinto e quindi una separata trattazione con esclusione dei ricorsi i cui motivi sono stati già interamente esaminati, ovvero dei ricorrenti CE NI, IO AL SS e AR CH, che hanno limitato il proprio ricorso alla unica questione già esaminata della mancato apprezzamento della rinuncia parziale ai motivi di appello ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. 12. Il ricorso di CE OS è inammissibile. Oltre a rinviare a quanto già osservato in premessa con riguardo alla rinuncia ai motivi di appello, risulta manifestamente infondato anche il primo residuale motivo, essendo oramai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui non vi è incompatibilità tra la continuazione dei reati e l'applicazione della recidiva. In particolare, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi gli istituti, praticando sul reato base l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione (vedi, Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543) Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296). Inoltre, il motivo è anche genericamente esposto perché non si confronta con il riferimento operato nella sentenza impugnata ai fini della recidiva anche alle altre condanne diverse da quelle considerate ai fini della continuazione. 13. Il ricorso di CO OS deve essere rigettato per infondatezza del primo motivo, essendone stata già vagliata l'inammissibilità dei motivi residui esaminati congiuntamente nella premessa relativa alle questioni comuni agli altri ricorrenti. Effettivamente si deve rilevare che in relazione alla applicazione della recidiva specifica e reiterata è risultato erroneo il riferimento alla contiguità temporale delle condotte di reato precedentemente giudicate che si collocano negli anni 2002 e nel 2004, rispetto ai fatti per cui si procede in cui la contestazione per l'associazione decorre per l'imputato CO OS non dall'anno 2009, come affermato nella motivazione, ma dal 2014 al 2016. Tuttavia, la valutazione di maggiore pericolosità posta a sostegno dell'applicazione della recidiva è stata operata sulla base di altri ed ulteriori assorbenti parametri che prescindono dalla collocazione temporale dei precedenti 40 ma fanno riferimento alla estrema gravità dei precedenti oltre che alla loro medesima indole, e quindi al carattere specifico degli stessi. Pertanto, sebbene la valutazione dell'elemento temporale sia stato viziato da un errata collocazione nel tempo dei precedenti, comunque tale errore non appare decisivo nella valutazione complessiva operata dalla Corte di appello, tenuto conto che l'accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, risulta comunque sorretto da una motivazione che rende palese la irrilevanza del maggiore e più lungo intervallo temporale decorso, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., che sono stati comunque considerati ai fini della verifica della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, quale vaglio necessario che deve aggiungersi al mero dato formale della sussistenza dei precedenti penali. 14. Il ricorso di AT SA è inammissibile. L'unico motivo dedotto in relazione agli aumenti per la continuazione è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello ha fornito giustificazione del disposto aumento sulla base della valutazione motivata della gravità dei fatti e del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, per le condotte di reato susseguenti ai fatti per cui si procede, essendo stato condannato per furto in abitazione, dando conto quindi di avere vagliato i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. per determinare la misura dell'aumento della pena per i c.d. reati satellite del più grave reato associativo. 15. Inammissibile è anche il ricorso di CO MA. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta essere stato adeguatamente motivato senza che possa assumere alcun rilievo la delimitazione della durata della sua partecipazione fino all'anno 2014 a seguito del suo arresto, avendo la Corte evidenziato la gravità del reato ed i precedenti penali, sicché non si comprende neppure quale sia il vizio denunciato. Con specifico riferimento agli istituti che più da presso vengono in considerazione in questa sede, giova rammentare l'insegnamento secondo il quale, in caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione può implicitamente ricavarsi anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento come del loro disconoscimento, riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto efficacia determinante nell'ambito di una valutazione generalmente negativa (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249731). 41 A . 16. Parimenti inammissibile è il ricorso di ON AR. Manifestamente infondato è il primo motivo in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. rispetto al quale si rappresenta che non vi era stata rinuncia con riferimento alla richiesta di esclusione dalla condanna per i fatti del 5 marzo 2016 oggetto di un decreto di archiviazione. In realtà, la sentenza di appello ha valorizzato tale vicenda solamente ai fini dell'accertamento dei reati per cui si procede quale riscontro probatorio ma non ha emesso alcuna condanna per tali fatti, rispetto ai quali non vi è stata alcuna richiesta di riapertura delle indagini. Peraltro, la rinuncia ai motivi di appello in punto di accertamento della responsabilità sottraeva alla cognizione del Giudice di appello ogni ulteriore vaglio in merito a tali profili di giudizio. Vero è che il capo 2) del procedimento da giudizio immediato attiene ad una generica contestazione di reati-fine per traffico di droga dal mese di ottobre 2014 all'aprile 2016 non individuati, sicché astrattamente avrebbe potuto rientrarvi anche il fatto del 5 marzo 2016, ma la Corte di appello nello specifico non lo ha ritenuto incluso nell'imputazione, anche perché non oggetto di alcuna riapertura delle indagini. Quindi, seppure la Corte abbia valorizzato tale vicenda come riscontro delle chiamate di correo lo ha fatto espressamente per decidere rispetto a reati diversi da quelli oggetto dell'archiviazione. Peraltro, la questione dell'inutilizzabilità delle risultanze probatorie tratte dal procedimento archiviato è manifestamente infondata poiché l'archiviazione non preclude che gli elementi di fatto emersi in quella sede possano essere apprezzati ai fini della prova di fatti-reato diversi da quello oggetto dell'archiviazione, senza necessità di una riapertura delle indagini. Da quanto detto discende anche la manifesta infondatezza del secondo motivo per il diniego delle circostanze attenuanti generiche per la valutazione delle prove condizionata dal riferimento al ritrovamento di 222 dosi di cocaina in occasione dell'arresto di cui si è detto, definitosi con l'archiviazione. Si confonde nuovamente il profilo della preclusione processuale che deriva dall'archiviazione con quello della prova della responsabilità per l'accertamento di reati diversi da quello archiviato. La questione dell'archiviazione non ha alcuna rilevanza sul tema del trattamento sanzionatorio, considerato che le argomentazioni della Corte di appello per escludere le circostanze attenuanti generiche sono state basate sull'oggettiva gravità dei fatti, in ragione della durata della condotta partecipativa 42 da ottobre 2014 a luglio 2016, per la tipologia di sostanze stupefacenti trattate, e per i precedenti penali per rapina e furti, oltre per i carichi pendenti. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo relativo al divieto di “reformatio in peius" atteso che la Corte di appello ha determinato la pena base in misura più grave rispetto a quella del giudizio di primo grado, avendo necessariamente dovuto considerare la pena di anni dodici di reclusione prevista per l'associazione armata, una volta esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa che nel giudizio di primo grado aveva assorbito quella dell'associazione armata ex art. 63, co. 4, cod. proc. pen. per il cumulo giuridico delle aggravanti ad effetto speciale. Il calcolo della pena operato nella sentenza di primo grado - p.b. tredici anni e mesi quattro, considerata più grave l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen., assorbita quella dell'associazione armata, aumento per continuazione ad anni quindici e mesi quattro, ridotta per il rito ad anni dieci, mesi due e giorni venti - è stato necessariamente rimodulato nel giudizio di appello dopo la esclusione della circostanza aggravante che aveva assorbito quella meno grave, essendosi dovuto computare la pena base in modo necessariamente differente facendo riferimento all'unica aggravante ad effetto speciale residua, meno grave di quella unica applicata dal primo giudice che era partito dalla pena base prevista per l'associazione non armata (dieci anni anziché dodici), ed aveva poi disposto l'aumento per la sola aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta più grave. Non v'è stato, pertanto, alcun aggravamento di pena, avendo in ogni caso il Giudice di appello ridotto la pena finale ad anni otto e mesi otto di reclusione, rispetto alla pena di anni dieci, mesi due e giorni venti che era stata applicata dal Giudice del primo grado. 17. Inammissibile è il ricorso di NA RA. La Corte di appello ha ritenuto provato il suo ruolo di imprenditore mafioso per aver concorso al conseguimento degli scopi del sodalizio con il controllo dei videogiochi e di un ristorante gestito per conto dell'associazione ("La Cascina"), sulla base delle plurime convergenti chiamate in correità reciprocamente riscontratesi tra loro, dando conto della valutazione degli elementi a discarico forniti dalla difesa che non sono stati ritenuti utili a scardinare il complesso degli elementi di prova desunti dalle plurime chiamate di correo, precise e dettagliate. Il primo motivo è inammissibile, essendo rivolto a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, senza confrontarsi con le ragioni che hanno giustificato il giudizio di piena attendibilità delle chiamate di correità che lo riguardano. 43 Manifestamente infondato è il secondo motivo in relazione al diniego della continuazione con i reati già giudicati separatamente con la sentenza della Corte di appello di Catania del 13 giugno 2019, irrevocabile il 9 febbraio 2021. Le considerazioni sulla presumibile maggiore durata dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per la quale è intervenuta condanna, in mancanza di prove certe circa l'esaurimento delle condotte nelle date predeterminate risalenti a dieci anni prima dei nuovi fatti, oltre ad avere natura congetturale, investono l'accertamento di fatti coperti da giudicato, e quindi non suscettibili di essere estesi oltre la durata fissata nei capi di imputazione (c.d. contestazione chiusa). L'intervallo temporale di dieci anni è stato, quindi, correttamente considerato come non compatibile con la continuazione, trattandosi di associazioni diverse anche per composizione soggettiva oltre che per i tempi di più remota consumazione. La Corte di appello ha anche logicamente evidenziato l'assenza di riferimenti al clan mafioso EL che avrebbe potuto ipoteticamente giustificare, nonostante lo iato temporale di circa dieci anni tra i diversi fatti giudicati, una correlazione tra le due associazioni ai fini del riconoscimento del disegno criminoso unitario. 18. Il ricorso di AT CI è inammissibile. L'unico motivo dedotto per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata è manifestamente infondato Se è pur vero che la Corte non esplicita la ragione dell'equivalenza ma si limita a giustificare le ragioni per le quali nei confronti del solo menzionato ricorrente è stato operato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche negate per tutti gli altri coimputati, è comunque evidente l'implicito richiamo alla valutazione della pericolosità dell'associazione già operata e ribadita nel suo complesso nei confronti di tutti gli affiliati come ragione fondante l'equivalenza delle attenuanti come massimo beneficio concedibile. 19. Il ricorso di AL EL è inammissibile. I primi motivi relativi all'art. 649 cod. proc.pen. per inosservanza del divieto del "ne bis in idem", alla inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari in relazione all'art. 407, comma 3, cod. proc.pen., all'aggravante di cui all'art. 416-bis comma 4 cod. pen. in tema di associazione armata e in ordine alla valutazione delle chiamate di 44 4 correo, sono stati già esaminati nella preliminare disamina dei temi comuni ai diversi ricorrenti. Restano, pertanto, da esaminare solo i motivi articolati in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, recidiva e trattamento sanzionatorio. Si tratta di censure parimenti non deducibili in questa sede, poiché la motivazione in punto di recidiva appare coerente ed esaustiva, avendo la Corte desunto la maggiore proclività a delinquere dai fatti in contestazione (sulla cui oggettiva gravità il Collegio si è già ampiamente soffermato, considerata la sua posizione apicale nel sodalizio), unitamente ai precedenti anche specifici a suo carico. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo in relazione all'art. 81 cod. pen. per l'eccessivo aumento disposto per la continuazione con il precedente giudicato relativo al procedimento "Terra Bruciata" (aumento di anni sette e mesi due e giorni venti), poiché, trattandosi di soggetto al quale è stata applicata la recidiva reiterata, l'aumento per la continuazione è stato determinato nella misura minima non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave come previsto dall'ultimo comma dell'art. dall'art.81 cod. pen. (p.b. per il reato più grave anni ventuno e mesi otto, aumentata per la continuazione nella misura di 1/3, pari ad anni ventotto mesi dieci e giorni venti, ridotta, infine, per il rito alla pena di anni diciannove, mesi tre e giorni tre di reclusione). 20. Inammissibile è anche il ricorso di GI EL. Richiamate le osservazioni sui motivi dal primo al nono motivo già illustrate nella premessa preliminare, residuano unicamente le censure articolate nel decimo motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di censure parimenti non deducibili in questa sede perché investono valutazioni di merito che afferiscono alla gravità dei fatti e più in generale ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. che, in quanto motivate in modo logico e coerente, non possono essere più rimesse in discussione in sede di legittimità. 21. Il ricorso di BI TO è inammissibile. Prescindendo dal primo motivo attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche già esaminato nella preliminare disamina dei motivi comuni, non resta che rilevare l'inammissibilità anche del secondo motivo in punto di diniego della continuazione rispetto ai reati in materia di stupefacenti già giudicati con la sentenza del 29 giugno 2016 (nel procedimento denominato "Binario morto"). 45 ац Si deve ricordare che l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi consente di ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività, sulla composizione soggettiva e non solamente sulla base della loro contiguità temporale, non essendo sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo per ravvisare l'identità del disegno criminoso. L'unicità del disegno criminoso, costituente il presupposto indispensabile per la sua configurabilità, non s'identifica con la generale inclinazione del soggetto a commettere reati sotto la spinta di fatti o circostanze occasionali, più o meno collegate tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui, di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per la sua attuazione. La valutazione di tali parametri costituisce questione di fatto rimessa al giudizio di merito e, allorché sia sorretta da una motivazione coerente ed immune da vizi logica, non può essere più sindacata in sede di legittimità. La Corte di merito ha evidenziato l'assenza di collegamenti tra le due associazioni che operavano in modo autonomo l'una dall'altra e con programmi criminosi differenti per escludere che la sola contiguità cronologica degli addebiti possa rappresentare un indice sintomatico di attuazione di un progetto criminoso unitario, avendo considerato tale coincidenza temporale la conseguenza di scelte di vita ispirate dalla sistematica consumazione di illeciti, non potendosi confondere l'identità della spinta criminosa sottesa alle plurime violazioni di legge con l'unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato. 22. Il ricorso di CO TO è inammissibile. Tutti i motivi dal primo al settimo, già esaminati perché afferenti alle questioni comuni ai ricorrenti, sono stati valutati come inammissibili, inclusi il quarto, il quinto ed il sesto motivo, poiché rivolti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Non di meno inammissibili risultano anche gli ulteriori motivi, con i quali è stata invece censurata la motivazione in relazione al capo 6) per il reato di ricettazione di un escavatore riqualificato in furto aggravato, ed in relazione al capo 7) per il reato di rapina. Quanto al furto, le censure investono la valutazione del compendio probatorio, senza mettere in discussione la questione della qualificazione del fatto, e con rilievi del tutto generici che non si confrontano con gli argomenti spesi dai giudici di 46 merito sulla prova certa della disponibilità del mezzo da parte del TO nel giorno del furto, perché, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado e quella di appello vanno lette unitariamente, integrandosi tra loro. Stesse considerazioni devono ripetersi per il capo 7), poiché la valutazione di credibilità dei due collaboratori NA e OS è stata argomentata oltre che sulla convergenza delle loro dichiarazioni anche sul riscontro della descrizione dei fatti resa dalle persone offese. La doglianza proposta sul punto si palesa generica in quanto il ricorrente non considera la rilevanza attribuita alla convergenza con le dichiarazioni delle persone offese quale elemento di riscontro, limitandosi a reiterare le proprie critiche alla rilevanza attribuita alle dichiarazioni dei collaboratori solo perché rese de relato, senza considerare che la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, allorché non siano messe in discussione la reciproca autonomia delle fonti di conoscenza e gli altri parametri da cui dipende il vaglio di attendibilità (Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134). Manifestamente infondato è il decimo motivo in punto di individuazione del reato più grave, che correttamente è stato individuato sulla scorta della pena edittale. Mentre con riguardo alla commisurazione della pena per gli aumenti disposti con riguardo ai fatti già giudicati con la sentenza n. 10/2016 del Tribunale di Catania si tratta di censure inammissibili perché volte a reiterare una diversa valutazione dei criteri adottati dai giudici di merito sorretti da congrua motivazione. Con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche va ricordato che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motiva- zione, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha valorizzato, a fondamento del diniego, gli elementi sopra ricordati, costituiti dai precedenti specifici, dalla gravità dei reati per cui si procede, dalla diversa tipologia dei reati per cui si procede (furto, rapina e traffico di sostanze stupefacenti). 23. Il ricorso di CE UL è inammissibile. 47 а Prescindendo dal primo motivo attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche già esaminato nella preliminare disamina dei motivi comuni, non resta che rilevare l'inammissibilità anche del secondo motivo sull'eccessività degli aumenti di pena disposti per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (anni uno e mesi sei) e per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (un anno). Al riguardo, oltre a doversi rilevare l'impossibilità di operare un raffronto con il trattamento punitivo riservato ad altri coimputati, per la diversità delle contestazioni che non si presta ad astratte assimilazioni, per il resto si tratta di doglianze generiche che si risolvono nella richiesta di rideterminazione della pena sulla base di una rinnovata e più mite valutazione, evidentemente esorbitante i limiti del sindacato di legittimità. 24. Il ricorso di AT IM è inammissibile. Tutti i motivi dal primo al decimo, già esaminati perché afferenti alle questioni comuni ai ricorrenti, sono stati valutati come inammissibili, inclusi i motivi dal sesto al nono rivolti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Analoghe considerazioni vanno ripetute per l'undicesimo motivo circa il ruolo organizzativo svolto dal ricorrente rispetto ai reati di cui ai capi 4) e 5), concretizzatosi nella messa a disposizione dei "cellulari-citofono" non rinvenuti in occasione degli arresti dei complici. La Corte territoriale ha fornito sul punto risposte esaustive, in linea con le argomentazioni del primo Giudice, basate sul contenuto di intercettazioni che il ricorrente neppure censura in modo specifico, ignorandole del tutto (vedi pp. 76 e 77 della sentenza di appello). Generiche sono anche le censure articolate nel dodicesimo motivo in relazione al delitto di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, atteso che l'utilizzo del cellulare dalla cui localizzazione è stata tratta la prova del suo allontanamento dal Comune ove aveva l'obbligo di dimora è stato ritenuto provato grazie all'incrocio dei dati di un sms con la telefonata intercettata sulla stessa utenza che ha consentito di attribuire a IM l'utilizzo del cellulare nel momento in cui agganciava una cella posta fuori dal suo Comune di dimora obbligata (vedi pag. 78 sentenza di appello). Parimenti immune da censure deducibili in questa sede, per le ragioni già più volte ribadite, è la motivazione in punto di commisurazione degli aumenti per continuazione e in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, punti rispetti ai quali il provvedimento impugnato offre una motivazione logica e congrua (vedi pag. 79 della sentenza di appello) 48 а 25. Il ricorso di DR LM è inammissibile. Prescindendo dal primo motivo attinente diniego delle circostanze attenuanti generiche già esaminato nella preliminare disamina dei motivi comuni, non resta che rilevare l'inammissibilità anche del secondo motivo sull'eccessività dell'aumento di pena disposto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 (un anno). Al riguardo, oltre a doversi rilevare l'impossibilità di operare un raffronto con il trattamento punitivo riservato ad altri coimputati;
per la diversità delle contestazioni che non si presta ad astratte assimilazioni, per il resto si tratta di doglianze generiche che si risolvono nella richiesta di rideterminazione della pena sulla base di una rinnovata e più mite valutazione, evidentemente esorbitante i limiti del sindacato di legittimità. 26. Il ricorso di AN TA è inammissibile. Prescindendo dal primo motivo attinente all'aggravante di cui all'art. 416- bis, comma 4, cod. pen. in tema di associazione armata già esaminato nella premessa disamina dei motivi comuni, non resta che rilevare l'inammissibilità anche del residuo motivo in punto di diniego della continuazione per i reati in materia di stupefacenti già giudicati con la sentenza del 29 giugno 2016 (c.d. Binario morto). Valgono le stesse considerazioni fatte sull'identico motivo proposto dal ricorrente BI TO (vedi sopra). Analogamente va ribadito che il provvedimento impugnato offre una motivazione logica e congrua, e quindi immune dai denunciati vizi di legittimità, in ordine al diniego della continuazione. Nel caso che ci occupa, i Giudici del merito, cui competeva tale valutazione, hanno dato conto in motivazione di avere valutato che le violazioni commesse da BI TO e AN TA giudicate nei due processi, pur se collocate in un arco temporale corrispondente, non sono inserite in una programmazione unitaria, ma appaiono solo espressione di scelte di vita occasionate da medesime pulsioni criminali in assenza di elementi attestativi della riconducibilità dei diversi reati ad un medesimo disegno criminoso, proprio per la diversità delle modalità concrete con cui sono stati posti in essere i vari delitti. Parimenti immune da censure deducibili in questa sede, per le ragioni già più volte ribadite, è la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al quale il provvedimento impugnato offre una motivazione logica e congrua (vedi pag.98 della sentenza di appello). 4 949 27. Il ricorso di UR TA deve essere rigettato per infondatezza del quinto motivo, essendone stata già vagliata l'inammissibilità dei motivi residui esaminati congiuntamente nella premessa relativa alle questioni comuni agli altri ricorrenti. Effettivamente si deve rilevare che in relazione alla applicazione della recidiva specifica e reiterata è risultato erroneo il riferimento alla contiguità temporale delle condotte di reato precedentemente giudicate che si collocano negli anni compresi tra il 1994 ed il 2003, rispetto ai fatti per cui è processo in cui la contestazione per la rapina riguarda un fatto commesso il 23 gennaio 2015, quindi prima del passaggio in giudicato dell'ultimo precedente relativo alla sentenza di patteggiamento del 7 gennaio 2016 emessa dal Tribunale di Catania, divenuta irrevocabile il 14 giugno 2016, per un tentato furto commesso il 25 dicembre 2015, mentre la contestazione per reato associativo per il TA UR decorre dall'anno 2014 e si protrae fino all'anno 2016. La recidiva opera, infatti, soltanto relativamente ai reati commessi dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna e non già dopo la data di commissione del delitto antecedente a quello considerato ai fini della valutazione di detta aggravante, essendo essenziale la reazione rispetto alla controspinta psicologica costituita dalla precedente condanna. Tuttavia, la valutazione di maggiore pericolosità posta a sostegno dell'applicazione della recidiva è stata operata sulla base di altri ed ulteriori assorbenti parametri che prescindono dalla collocazione temporale dei precedenti ma fanno riferimento alla estrema gravità degli stessi oltre che alla loro medesima indole, e quindi al carattere specifico ed al loro numero. Pertanto, sebbene la valutazione dell'elemento temporale possa essere viziato da un errata collocazione nel tempo dei precedenti, comunque tale errore non appare decisivo nella valutazione complessiva operata dalla Corte di appello, tenuto conto che l'accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso in rapporto alla natura, al numero dei precedenti, risulta comunque sorretto da una motivazione che rende palese la irrilevanza del maggiore e più lungo intervallo temporale decorso, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., che sono stati comunque considerati ai fini della verifica della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, quale vaglio necessario che deve aggiungersi al mero dato formale della sussistenza dei precedenti penali. Con riferimento al quarto motivo in relazione al capo 7) per il reato di rapina, valgono le stesse considerazioni fatte per l'analogo motivo articolato nel ricorso proposto nell'interesse di CO TO (vedi sopra al paragrafo 21). 50 q Parimenti immune da censure deducibili in questa sede, per le ragioni già più volte ribadite, è la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, rispetto al quale il provvedimento impugnato offre una motivazione logica e congrua (vedi pag.107 della sentenza di appello). 28. I ricorsi di ON CI e ON UL sono inammissibili. Essendo stati articolati nei rispettivi ricorsi gli stessi motivi dedotti nel ricorso proposto da AL EL, si intendono qui richiamate le valutazioni già sopra illustrate (vedi paragrafo 18). Manifestamente infondato, per le stesse ragioni specificate per l'analogo motivo del ricorso di AL EL, è anche l'ultimo motivo del ricorso di ON CI in relazione all'art. 81 cod. pen. per l'eccessivo aumento disposto per la continuazione con il precedente giudicato relativo al procedimento "Terra Bruciata" (aumento di anni sei, mesi undici e giorni dieci), poiché, trattandosi di soggetto al quale è stata applicata la recidiva reiterata, l'aumento per la continuazione è stato determinato nella misura minima non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave come previsto dall'ultimo comma dell'art. dall'art.81 cod. pen. (p.b. per il reato più grave anni venti e mesi dieci, aumentata per la continuazione nella misura di 1/3, pari ad anni ventisette mesi nove e giorni dieci, ridotta, infine, per il rito alla pena di anni diciotto mesi sei e giorni sei di reclusione). 29. Il ricorso di AT TI è fondato con riferimento al primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso per effetto dell'annullamento con rinvio che impone una rivalutazione anche del profilo sanzionatorio, ove venisse accolto il motivo di appello di cui è stata omessa ogni valutazione. Dall'esame degli atti si evince che in ordine al motivo di appello relativo alla partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1) la Corte di appello ha effettivamente errato nel ritenere che la rinuncia ai motivi di appello avesse riguardato anche questo aspetto che il ricorrente aveva, invece, espressamente tenuto fermo chiedendo l'assoluzione per tale imputazione con il secondo motivo di appello con cui aveva anche richiesto in subordine di escludere l'aggravante dell'art. 416-bis, comma 4, cod.pen. In particolare, dal verbale dell'udienza dell'11 giugno 2021 si evince che la rinuncia parziale era limitata ai motivi afferenti solo ai capi 8) e 9), con salvezza del motivo sul ruolo di organizzatore dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti (che è stato accolto), e quindi che non investiva comunque i motivi di appello relativi all'associazione mafiosa contestata al capo 1). 51 क Pertanto, deve essere disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sui motivi di appello di cui è stata omessa ogni valutazione e che afferiscono all'accertamento di responsabilità per il reato di cui all'art.416-bis cod. pen. ed alla sussistenza dell'aggravante prevista dal comma 4 del medesimo articolo. 30. Il ricorso di ON La EL è inammissibile. Prescindendo dal primo motivo in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa già esaminato nella preliminare disamina dei motivi comuni, deve ribadirsi l'inammissibilità anche del residuo motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche che sono state escluse per il ruolo dell'imputato svolto nelle due associazioni, mafiosa e per il narcotraffico, tra loro interconnesse, rispetto al quale il provvedimento impugnato offre una congrua motivazione coerente alle risultanze processuali (vedi pag. 185 della sentenza di appello). 31. Il ricorso di SE La EL deve essere rigettato per infondatezza del primo motivo perché sebbene la Corte di merito abbia effettivamente errato nell'includere il ricorrente tra gli imputati che non avrebbero formulato alcuna rinuncia ai motivi di appello, non vi sono comunque ragioni per ritenere che ove tal errore non fosse stato commesso la valutazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe stata diversa da quella adottata nei confronti degli altri imputati rinuncianti. Dal verbale dell'udienza del 27 novembre 2020 si evince che SE La EL aveva effettivamente rinunciato espressamente ai motivi da primo al quinto, insistendo solo per l'accoglimento dei motivi sesto e settimo, relativi alla applicazione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, neppure il ricorrente fornisce alcuna spiegazione della ragione per cui l'errore sul comportamento processuale tenuto dall'imputato nel giudizio di appello avrebbe potuto influire sulla decisione della Corte di appello in punto di applicazione della recidiva e di negazione delle circostanze attenuanti generiche. la Corte di merito non ha apprezzato la rinuncia parziale ai motivi di appello in alcun modo come ragione sufficiente a giustificare un trattamento punitivo più favorevole per gli altri imputati rinuncianti, avendone per tutti rimarcato la subvalenza rispetto alla gravità dei fatti relativi alla partecipazione a due associazioni. Giova richiamare l'insegnamento secondo il quale in caso di diniego delle circostanze attenuanti generiche la motivazione può implicitamente ricavarsi anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro rigetto riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto 52 By . efficacia determinante nell'ambito di una valutazione generalmente negativa (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso, Rv. 249731). La motivazione della sentenza impugnata consente di ritenere, pertanto, del tutto ininfluente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello, rispetto alla decisione assunta in ordine all'applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, attesa la evidente ricorrenza delle stesse ragioni per le quali la scelta processuale della rinuncia parziale ai motivi di appello non è stata ritenuta determinante ai predetti fini per gli altri coimputati. Inammissibili sono, poi, le censure articolare nei motivi residui essendo pacifico l'orientamento di legittimità nel senso della compatibilità tra continuazione e recidiva (vedi, Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543) Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296), avendo la Corte territoriale ritenuto di apprezzare la prosecuzione della partecipazione all'associazione mafiosa come elemento di maggiore significatività, mentre i profili attinenti ai periodi di intervallo per le subite carcerazioni non sono stati valutati quali indici di favore sulla base di valutazioni che in quanto riservate al giudizio di merito non possono essere sindacate in sede di legittimità, ove adeguatamente motivate come avvenuto nel caso in esame, tenuto conto che il ricorrente è stato considerato anche un elemento di spicco del clan (vedi pag. 84 della sentenza impugnata). 32. Il ricorso di DA DI è inammissibile. Quanto al primo motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti nonostante la sua rinuncia parziale ai motivi di appello valgono le considerazioni fatte nella premessa disamina dei motivi comuni di ricorso. In riferimento al secondo motivo per il diniego della continuazione per i reati in materia di stupefacenti già giudicati con la sentenza del 29 giugno 2016 (nel processo denominato "Binario Morto"), valgono le stesse considerazioni fatte per l'identico motivo dedotto nel ricorso di BI TO, pur dovendosi comunque rilevare che non risulta dagli atti che sia stata richiesta la continuazione nei confronti di DI, essendo altri gli imputati interessati dal giudicato sopra specificato (TA AN e TO BI). Il motivo di ricorso appare, pertanto, inammissibile anche perché sorretto da argomentazioni non pertinenti rispetto alla specifica posizione processuale del ricorrente. 33. Il ricorso di AN AL deve essere rigettato perché con il primo motivo viene posta una questione di qualificazione giuridica del fatto che risulta ammissibile sebbene destituita di fondamento. 53 L'imputazione originaria di cui al capo 8) da partecipazione nell'associazione per narcotraffico è stata derubricata in favoreggiamento personale continuato in assenza dell'affectio societatis, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, trattandosi di condotte di agevolazione finalizzate a favorire il clan nella sua intera articolazione e non singoli affiliati, potendo l'imputato contare in cambio sulle forniture di sostanze stupefacenti che provvedeva poi a smerciare con una propria rete di spacciatori. Se per un verso appare manifesta la infondatezza del primo profilo oggetto di censura in relazione alla integrazione del reato di favoreggiamento, per mancanza dell'idoneità degli aiuti forniti dall'imputato ad eludere le indagini, atteso che su tale punto le valutazioni della Corte di appello sono del tutto esaustive in ragione della natura di reato di pericolo del delitto di favoreggiamento personale e delle condivisibili considerazioni sui diversi aiuti forniti dall'imputato non limitati alla anticipata informazione del "blitz" che avrebbe poi portato all'arresto di tutti gli indagati (vedi pp. 151 e 152 della sentenza impugnata, in cui si richiamano le informazioni fornite dall'imputato agli affiliati per rimuovere microspie installate dalle Forze dell'ordine sui veicoli). Con riguardo, invece, al profilo di censura che attiene all'elemento negativo della necessaria previa consumazione del reato che si adduce mancante allorché il reato presupposto del favoreggiamento sia costituito da un reato permanente non ancora cessato al momento in cui intervengono gli aiuti da parte del favoreggiatore, si deve effettivamente rilevare che esistono dei precedenti di legittimità la cui massimazione può avere ingenerato l'equivoco in cui è incorso il ricorrente. Non si ravvisano in realtà ostacoli di ordine sistematico all'astratta configurabilità del delitto di favoreggiamento personale rispetto anche agli aiuti forniti per eludere le indagini in corso rispetto ad una associazione a delinquere non ancora cessata, quando l'aiuto sia prestato al di fuori di una adesione al programma associativo e comunque da parte di un soggetto ritenuto estraneo al sodalizio criminoso oggetto di investigazione, che non partecipi all'associazione o concorra esternamente con essa. Il diverso principio è stato affermato non già con riferimento in assoluto a qualunque reato di carattere permanente, ma rispetto unicamente al reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Si è, infatti, detto che il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve salvo che - non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere 54 morale (cfr. Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151; Sez. 6, n. 4927 del 17/12/2003, dep. 2004, Domenighini, Rv. 227986; Sez. 4, n. 12915 del 08/03/2006, Billeci, Rv. 233724). In realtà, non si tratta di un principio assoluto, valido in ogni caso in cui il reato presupposto sia un reato permanente, ma di una regola di giudizio che risulta evidentemente condizionata dalla diversità delle fattispecie penali che possono venire in esame, per le quali non sempre l'agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve in un concorso nel reato, anche soltanto di carattere morale. Il principio è stato, infatti, più volte ribadito proprio in relazione a fattispecie nelle quali il contributo ascritto all'imputato era consistito nella messa a disposizione di locali utilizzati da terzi per traffici illeciti di sostanze stupefacenti (Sez. 6, n. 35744 del 03/06/2010, Petrassi, Rv. 248586; Sez. 4, n. 13784 del 24/03/2011, Improta, Rv. 250135). Ma rispetto al reato associativo è del tutto evidente come tale principio non possa essere inteso negli stessi termini, in quanto per configurare il concorso morale ex art. 110 cod. pen. non è certamente sufficiente l'isolato aiuto fornito in costanza della permanenza dell'associazione, essendo richieste ulteriori condizioni, che sono quelle che definiscono il cosiddetto concorso esterno nel reato di associazione. Si è osservato al riguardo che le condotte poste a base del concorso esterno devono necessariamente essere ancorate ad un modello «causalmente orientato>> che se presuppone da un lato la presa d'atto del non inserimento del soggetto nel gruppo, dall'altro esige la ricostruzione di una condotta capace di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione (in tal senso, vedi Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 236584). È stato già chiarito che il contributo offerto dal concorrente esterno può essere indifferentemente occasionale o continuativo, ma ove si risolva in un apporto isolato ed occasionale è necessario che abbia avuto una maggiore significativa rilevanza sotto il profilo della sua idoneità causale ad arrecare un effettivo contributo alla esistenza o rafforzamento dell'associazione, senza che sia tuttavia indispensabile che l'associazione versi in una situazione patologica di "fibrillazione" per rischio di sopravvivenza come sostenuto ma solo a titolo esemplificativo nella nota sentenza delle Sez. U. Demitry n. 16 del 5/10/1994 Rv. 199386 (su tale aspetto, vedi la decisione delle Sez. U. Carnevale, che ha chiarito che la fattispecie concorsuale prescinde dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell'associazione). 55 o Quindi, ove si tratti di un apporto occasionale ed episodico è richiesto che la condotta di supporto degli scopi dell'associazione rivesta una rilevanza essenziale per le sorti del sodalizio, mentre d'altra parte non si può escludere che apporti continuativi possano essere ugualmente rilevanti sotto tale profilo nel loro complesso anche se non dotati della stessa decisiva rilevanza se considerati isolatamente (vedi in senso conforme, Sez. U. n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181, con riferimento alle condotte di "aggiustamento" dei processi da parte di un magistrato, per la differente rilevanza causale rispetto all'esistenza e rafforzamento dell'associazione che deve avere il contributo allorchè sia isolato o continuativo). Per quello che qui rileva, va osservato che non può ritenersi sussistente una ontologica incompatibilità tra il reato di favoreggiamento ed il reato associativo allorché l'aiuto sia stato prestato in costanza della permanenza dell'associazione, atteso che una tale impostazione ermeneutica avrebbe come suo addentellato quello di ritenere che laddove ricorra un aiuto dall'esterno all'associazione vi sarebbe sempre ed in ogni caso il concorso, senza considerare che l'apporto necessario a configurare il concorso deve essere invece "orientato causalmente" a garantire l'esistenza o la permanenza dell'associazione. Il discrimine tra il reato di concorso esterno in associazione e la meno grave fattispecie di favoreggiamento personale, quindi, non dipende dalla cessazione o meno dell'associazione al momento in cui viene realizzata la condotta, ma da altri parametri che afferiscono alla natura del contributo offerto agli scopi dell'associazione. Conseguentemente non ogni apporto offerto ad una associazione a delinquere ancora attiva può integrare il concorso ex art. 110 cod. pen. come, invece, avviene nel caso dell'agevolazione della condotta di detenzione della sostanza stupefacente, in cui tale agevolazione si risolve necessariamente nella integrazione della fattispecie tipica concorsuale, non lasciando spazio applicativo al delitto di favoreggiamento. In altri termini, la cessazione della permanenza del reato associativo non costituisce una condizione indefettibile per integrare il favoreggiamento, atteso che il testo della norma di cui all'art. 378 cod. pen. fa esclusivo riferimento alla commissione di un reato ("dopo che fu commesso un delitto...") e non distingue tra reato permanente e reato istantaneo, né presuppone che l'agevolazione intervenga quando il reato presupposto abbia esaurito i suoi effetti, richiedendo solamente la condizione che non ricorrano gli estremi del concorso ("fuori dei casi di concorso nel medesimo"). Quindi, va affermato il principio che non può escludersi la configurabilità del favoreggiamento personale con riguardo ad un reato associativo la cui 56 permanenza sia ancora in atto e sempre che il reato presupposto abbia raggiunto una soglia minima di rilevanza penale. Il discrimine con la partecipazione all'associazione o con quella del concorso esterno non dipende da tale coincidenza temporale, ma unicamente dalla verifica se tale opera di ausilio si sia concretizzata in un sostegno o in un incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario, così da integrare la responsabilità per il reato associativo. (Sez. 6, n. 27720 del 24/6/2013, Rv. 255622; Sez. 1, n. 2802 del 25/1/2007, Rv. 235343). Pertanto, essendo stata esclusa dai giudici di merito la sussistenza del concorso nel reato associativo sulla base di valutazioni non oggetto di censure che afferiscono all'assenza di elementi dimostrativi dell'affectio societatis, non può essere sindacata in questa sede la correttezza della derubricazione del delitto contestato da partecipazione all'associazione a favoreggiamento personale, senza considerare l'ipotesi del concorso esterno, essendo la questione dedotta dal ricorrente confinata al vaglio del solo profilo della compatibilità del delitto di favoreggiamento personale rispetto ad una associazione ancora in atto al momento in cui è stata prestata l'opera di ausilio, senza che rilevi in questa sede la verifica della ricorrenza o meno degli ulteriori e diversi presupposti di fatto necessari per ravvisare l'ipotesi del concorso esterno. 34. Inammissibile è, invece, il secondo motivo dedotto in relazione alla circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 cod.pen. perché ripropone censure in fatto già adeguatamente valutate dalla Corte di merito. La finalità di agevolazione del clan mafioso è stata ampiamente motivata, tanto che la derubricazione è stata operata nel giudizio di merito solo per carenza della prova della sua intraneità all'associazione, senza cioè mettere in discussione gli aiuti forniti dall'esterno ai membri del clan mafioso da parte dell'imputato, certamente per il proprio tornaconto personale, ma anche, con la correlata finalità di preservare il clan nella sua interezza, in quanto condizione necessaria per proseguire i propri personali traffici illeciti. La valutazione dell'elemento psicologico dell'aggravante è stata, dunque, operata in conformità all'orientamento di legittimità secondo cui la finalità di agevolare l'associazione mafiosa non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione (cfr. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734). Quanto al vizio di motivazione, dedotto con riguardo al capo 10) sotto il profilo della mancanza o apparenza per avere la Corte di merito fatto espresso 57 す riferimento alle argomentazioni del primo giudice, va ribadito il principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929). Nel caso in esame, il richiamo alle motivazioni della sentenza di primo grado attiene all'esame delle questioni generiche in tema di affermata partecipazione al traffico di stupefacenti e, dunque, esprime piena condivisione della ricostruzione del primo giudice ritenuta espressamente esaustiva a confutare le censure svolte sul punto dall'atto di appello che, pertanto, debbono ritenersi disattese. La censura risulta, pertanto, manifestamente infondato tenuto conto che la interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate è supportata dalle chiamate di correo che individuano il AL quale poliziotto coinvolto nell'acquisto di cocaina per il successivo smercio, e che vengono del tutto ignorate dal ricorrente. L'ultimo motivo di ricorso è ugualmente manifestamente infondato atteso che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato congruamente motivato (vedi pag. 156 della sentenza impugnata), essendosi fatto riferimento, in assenza dell'indicazione di specifici elementi positivi, alla spregiudicatezza con cui sono stati violati i doveri derivanti dalla qualifica pubblica rivestita dall'imputato ed all'assenza di segni di resipiscenza, nell'ambito di un'affermazione di responsabilità per molteplici e gravi reati. 35. Il ricorso CO D'AT è parzialmente fondato. Inammissibile per genericità delle censure dedotte è il primo motivo relativo al capo 3) per il delitto di estorsione in danno di ON D'AT. Non può essere considerata illogica la valutazione del compendio probatorio solo perché la persona offesa ha negato di aver subito l'estorsione in contrasto con le risultanze probatorie costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalla testimonianza resa dalla madre della stessa persona offesa. La motivazione è incentrata sulla chiamata di correo di NA che trova riscontro proprio nella verifica che detta somma è stata incassata dal D'AT CO, mentre la versione della persona offesa è stata radicalmente smentita dalla di lei madre, che ha negato che il proprio marito defunto avesse un debito nei confronti di d'AT CO di 30 mila euro. 58 Quindi, si tratta di una valutazione logica dell'attendibilità della chiamata in correità riscontrata dalle ulteriori risultanze che hanno consentito di individuare il beneficiario della estorsione, considerato anche che l'assoluzione del coimputato LM è dipesa solamente dal fatto dell'assenza del necessario riscontro c.d. individualizzante, essendo stato confermato il positivo vaglio dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal predetto collaboratore. È fondato il secondo motivo. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di continuazione con il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso il 5 marzo 2016 giudicato dalla sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catania in data 20 giugno 2016, relativo ad un quantitativo di cocaina nascosto nel proprio terreno agricolo sito in contrada Passo Zingaro ed il reato di partecipazione ad una associazione per traffico di stupefacenti ed i connessi reati fine ascritti ai capi 8) e 9). La motivazione è chiaramente contraddittoria atteso che il reato giudicato si riferisce ad un fatto commesso in coincidenza temporale con la permanenza del reato associativo per il traffico di stupefacenti (dal mese di ottobre 2014 al mese di luglio 2016), considerato che nel presente giudizio all'imputato è stato addebitato anche il fatto di avere utilizzato la propria casa di campagna in contrada Passo Zingaro per il deposito della sostanza stupefacente oggetto dei traffici per cui si procede e che il reato giudicato si riferisce al rinvenimento di un quantitativo di cocaina proprio in detto casolare. Non si comprende, pertanto, la ragione per la quale è stata esclusa la sussistenza del medesimo disegno criminoso rispetto a tale fatto del marzo 2016, laddove è stata invece riconosciuta tra il delitto associativo e gli altri reati-fine commessi nel medesimo periodo temporale. In effetti, la sola considerazione della mancata contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa non può rappresentare una ragione valida per escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso, trattandosi di reati omogenei consumati nello stesso arco temporale compreso nella durata dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il riferimento all'intervallo temporale decorso dal mese di ottobre 2014, cui risale l'adesione dell'imputato all'associazione, costituisce un elemento che potrebbe essere considerato un indice dell'insussistenza di una programmazione iniziale dei reati-fine, quindi idoneo a giustificare l'assenza del disegno criminoso unitario, ma deve essere oggetto comunque di una nuova valutazione che dia conto della diversificato giudizio espresso rispetto agli altri reati-fine, che sono stati invece ritenuti uniti dal vincolo della continuazione nonostante l'assenza di motivazione su tale specifico profilo dell'intervallo temporale decorso tra il 59 momento dell'adesione all'associazione e quello di commissione dei singoli reati- fine. È noto, infatti, che la continuazione tra reato associativo e reati-fine è ravvisabile esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 8451 del 21/01/2009, Vitale, Rv. 243199). Ma proprio l'osservanza di tale principio impone di verificare nel giudizio di • merito se rispetto al fatto separatamente giudicato non possano ravvisarsi gli stessi indici sintomatici di attuazione di un progetto criminoso unitario che potrebbero giustificare la sua assimilazione ai reati-fine ascritti al capo 9), per i quali è stato già riconosciuto il vincolo della continuazione. Manifestamente infondato è il motivo sul trattamento sanzionatorio. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è supportato da congrua motivazione, tenuto conto dei precedenti penali specifici annoverati dal ricorrente e tenuto conto di quanto già osservato in generale sulla valutazione della rinuncia parziale ai motivi di appello. 36. Il ricorso di NO IM è inammissibile. Generico e reiterativo è il primo motivo relativo alla partecipazione al reato di cui al capo 1). Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nella motivazione della sentenza impugnata viene dato atto che le dichiarazioni dei collaboratori coprono specificamente il periodo successivo al pregresso giudicato e confermano che anche da detenuto il predetto ha continuato a dare direttive, avendo preso il posto del capo AL EL, su delega dal medesimo ricevuta dopo l'arresto anche di quest'ultimo. In ogni caso, vengono indicate riunioni di mafia in cui ha partecipato nel 2014 quando era libero (vedi pagg. 54-56 della sentenza impugnata). Generiche sono anche le doglianze articolate nel secondo, terzo e quarto reiterate nei motivi aggiunti - in ordine al ruolo di capo nell'associazione motivo- a delinquere finalizzata allo spaccio, in quanto il ricorrente non si confronta pienamente con le argomentazioni spese al riguardo nella sentenza impugnata e soprattutto svilisce in modo assertivo la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da cui è stata desunta la prova del ruolo di vertice assunto nell'ambito sia dell'associazione dedita al narcotraffico che in quella mafiosa (vedi pp. 57-58 della sentenza impugnata). I motivi dal quinto all'ottavo sono inammissibili per le ragioni già illustrate nella premessa generale relativa alla disamina dei temi comuni dedotti anche dagli altri ricorrenti. 60 D Del tutto generiche sono, poi, le doglianze dedotte nell'ultimo motivo in relazione alla recidiva, avendo la Corte desunto la maggiore proclività a delinquere del ricorrente dai fatti in contestazione sulla cui oggettiva gravità il Collegio si è ampiamente soffermato, unitamente ai precedenti specifici a suo carico compiutamente richiamati. 37. Per tutto quanto sopra spiegato, s'impone la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di CE NI, MO IO AL, CE OS, AT SA, CO MA, ON AR, AT CI, NA RA, AL EL, GI EL, BI TO, CO TO, CE UL, AT IM, DR LM, AN TA, ON CI, AR CH, ON UL, ON La EL, DA DI, IM NO, cui consegue la condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Al rigetto dei ricorsi di CO OS, UR TA, SE La EL e AN AL consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Nei confronti di AT TI e CO D'AT deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sui punti sopra indicati ai paragrafi 29 e 35 del considerato in diritto. I ricorrenti UR TA e CO TO devono, altresì, essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite RA ZA e RI SA in favore dell'avvocato antistatario, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile RI AC ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TI AT e D'GA CO con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. rigetta i ricorsi di OS CO, AL AN, TA UR e La EL SE e li condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di NI CE, AL MO IO, OS CE, SA AT, MA CO, AR ON, RA NA, CI AT, EL AL, EL GI, TO BI, TO CO, UL CE, IM AT, LM DR, TA 61 AN, CI ON, CH AR, UL ON, La EL ON, DI DA, IM NO e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, TA UR e TO CO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ZA RA e SA RI che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge con attribuzione al Procuratore antistatario, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile AC RI ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma il giorno 25 maggio 2023 Il Consigliere estensore IY Presidente AR OR RL Di FA Depositato in Cancelleria Ü 1 AGO 2023 oggi, . IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Giuseppina Cirimele 626 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE 3 40718/23 delle Le Corte di cossesione con sidemenza in Sesto Senione jenole, depritate il 5/10/23: "fitto l'art. 625-bis, secondo comma, col. prajen disone col. correppersi le ventents emens 1/25/5/2023 dalle Serione Seste di queste Corte nel senso che! - dep le frase " condemne, inalte, AR IZ e RO Ò' alle rifusione delle zese di roppesentante e diffesa asterute nel pesente pindisio dalle parto chili AR RB & SA RICA, de lepride in complemen euro 3.686, oltre accesson di legge "we eliminate le foxe * con attribuzione al procuratore antistetanzio"! -feddove è mitto EC IO debbe intendersi EC IN have 2/5/24 HEMA E LFUNZIONARIO CIUDIZIARIO T B Dr. Lalzi C S A A S S ( venio