Articolo 32 della Legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 31Articolo 33
Versione
20 luglio 1962
Art. 32. Omessa denuncia di avarie o di mutamenti apportati alle navi

Il comandante che omette di denunciare i fatti previsti dall'articolo 9 all'autorita' marittima o all'estero all'autorita' consolare, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 4.000 ad 80.000.
Entrata in vigore il 20 luglio 1962
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