Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n.12764/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.12764 del ruolo generale dell'anno 2017
promosso da rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Rita Perrone e Christian Parte_1
Perrone;
-attore-
contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filomena Carbone e Nicola Controparte_1
La Femina;
-convenuto -
nonché contro
; Controparte_2
-convenuta contumace-
Oggetto: divisione di beni non caduti in successione – rimborso somme manutenzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva: Parte_1
- di essere comproprietario di un'unità immobiliare sita in Bagnolo del Salento (LE), identificata in catasto al foglio n. 3, particella n. 438, sub. 3 e 4, oltre che di un terreno agricolo sito nello stesso Comune ed identificato in catasto al foglio n. 5, particelle n. 156 e
480;
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- di essere comproprietario di una quota pari a 5/9 dell'intero mentre i convenuti,
[...]
e , risultavano comproprietari di una quota pari a 2/9 Controparte_1 Controparte_2 ciascuno;
- di essere divenuto proprietario di tale quota con decreto di trasferimento della proprietà del 21.06.2007, emesso dal Giudice delle esecuzioni nell'ambito di un processo espropriativo;
- di aver richiesto, con lettera racc.ta a.r. del 27.04.2015, lo scioglimento della comunione, senza esito in ragione delle contestazioni mosse da parte di;
Controparte_1
- di aver successivamente proposto, in data 21.06.2017, istanza di conciliazione presso l'organismo di mediazione dell'Ordine degli avvocati di Lecce, non giungendosi, tuttavia, ad accordo alcuno.
1.2. Tanto evidenziato, l'attore concludeva chiedendo disporsi la divisione giudiziale dei suddetti beni immobili, procedendo all'individuazione di un progetto di divisione in rapporto alle singole quote di comproprietà, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
2. Si costituiva in giudizio , eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda formulata da controparte, stante la mancata produzione della certificazione storica catastale e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio;
nel merito, pur non opponendosi allo scioglimento della comunione dei beni dividendi, il convenuto evidenziava tuttavia di aver anticipato numerose somme di denaro (complessivi
€3.889,55) per far fronte alla conservazione e manutenzione sia del fabbricato che del terreno a dividersi, e formulava, a tal fine, domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso di quanto anticipato per la conservazione e/o manutenzione e/o per le migliorie dei beni comuni, pari all'importo di €3.025,20, corrispondente ai 7/9 delle somme dallo stesso anticipate.
2.1. In considerazione di quanto esposto, IC concludeva chiedendo, Controparte_1 in via preliminare, di accertare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di divisione;
nel merito, chiedeva disporsi la divisione dei beni immobili comuni ed accogliersi la spiegata domanda riconvenzionale, con conseguente condanna degli altri comunisti, in proporzione delle rispettive quote di comproprietà, al rimborso in suo favore dell'importo di €3.025,20, oltre che con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3. La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e CTU.
3.1. Assunti i mezzi istruttori, con provvedimento adottato all'udienza del 15.01.2021, il
Giudice dichiarava lo scioglimento della comunione sui beni oggetto di divisione, disponendo procedersi con le relative operazioni di vendita a mezzo del professionista delegato.
3.2. Con decreto di trasferimento del 23.05.2023, i beni venivano trasferiti all'aggiudicatario, , per il complessivo importo di €31.650,00. CP_3
3.3. Il giudizio veniva, quindi, rinviato per la precisazione delle conclusioni e riservato a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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3.4. Successivamente il Giudice, con provvedimento del 17.07.2024, rilevato che l'ausiliario non aveva provveduto a redigere il progetto di divisione per l'assegnazione delle rispettive quote alle parti, rimetteva la causa sul ruolo, assegnando al professionista delegato termine per la redazione del suddetto progetto e rinviando la causa all'udienza del
18.10.2024, quando la tratteneva in decisione, con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. La domanda riconvenzionale formulata nell'interesse di parte convenuta non può trovare accoglimento.
4.1. Deve preliminarmente rigettarsi, alla luce della documentazione prodotta dall'attrice a mezzo delle seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'eccezione di inammissibilità
e/o improponibilità della domanda formulata da parte di . Controparte_1
La ha, infatti, provveduto a depositare le visure catastali ed ipotecarie Parte_1 dalle quali si evince la proprietà degli immobili oggetto del presente giudizio, avendo pertanto assolto all'onere, sullo stesso gravante, di provare la propria qualità di comproprietario, necessaria ai fini della formulazione della domanda di divisione.
4.2. Venendo alla suddetta domanda riconvenzionale, deve anzitutto evidenziarsi come possano essere oggetto di vaglio da parte di questo Giudicante esclusivamente le somme anticipate da parte dell'odierno convenuto, di cui lo stesso ha fornito riscontro documentale.
Trattasi, in particolare, delle somme (complessivi €642,37) versate in favore di
[...] da parte di , quale titolare del contratto di fornitura CP_4 Controparte_1
n.3000235091, nel periodo compreso tra il 23.07.2013 ed il 29.08.2017.
Relativamente a queste, giova tenere a mente il consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, che in diverse occasioni ha posto l'accento sulla necessità che il partecipante alla comunione dia una preventiva comunicazione agli altri comunisti circa i lavori da eseguire che si rendano necessari per la conservazione della cosa comune.
In particolare, il Supremo Consesso ha evidenziato come “In materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori.” (Cass., Sez. VI, 18/02/2022, n. 5465).
A tal riguardo, non si ritengono condivisibili, in quanto prive di riscontro, le considerazioni svolte da parte dell'odierno convenuto, secondo il quale le somme dallo stesso anticipate sarebbero state preventivamente comunicate agli altri comunisti e delle stesse sarebbe stato informato, tramite PEC, anche il precedente difensore dell'attore.
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Tuttavia, proprio dal corpo della PEC cui fa riferimento parte convenuta non è dato evincere alcun avvertimento e/o comunicazione circa tali spese da sostenersi.
Di contro, la corrispondenza in atti si risolve in un'elencazione, effettuata a posteriori, delle spese sostenute da parte del per la manutenzione dei beni oggetto della comunione e CP_1 per il pagamento delle relative bollette di acqua ed energia elettrica, non potendosi, pertanto, attribuire alla stessa alcun intento comunicativo e/o di avvertimento, bensì esclusivamente un fine riepilogativo e riassuntivo.
Alla luce di quanto evidenziato, deve concludersi che non abbia Controparte_1 diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune.
4.3. Infine, il progetto di divisione delle somme ricavate dalla vendita dei beni comuni, va ripartita tenendo conto del progetto di divisione, redatto dal professionista delegato nel rispetto delle relative quote di proprietà.
5. Le spese di lite relative al giudizio di divisione vanno compensate tra le parti.
Le spese di lite della domanda riconvenzionale vanno poste a carico del convenuto.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico della massa.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così decide:
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- assegna e trasferisce a la complessiva somma di €14.947,35; Parte_1
- assegna e trasferisce a la complessiva somma di €5.613,43; Controparte_1
- assegna e trasferisce a la complessiva somma di €5.018,94; Controparte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in €2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed
[...] accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Lecce, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Barbetta
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