CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 690/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vetralla
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 1491 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 1491 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 1491 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 794 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 794 TARSU/TIA 2011
- INGIUNZIONE n. 794 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 451/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: annullamento degli atti impugnati
Resistente: respingere il ricorso col favore delle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 6.11.2024 il Sig. Ricorrente_1 assistito come in atti impugnava
, chiedendone l'annullamento, le Ingiunzioni di pagamento n. 794/2023 e n. 1491/2023 notificate il
14/05/2024, in quanto illegittime ed inefficaci per violazione dell'art. 1 comma 163, Legge 296/2006 e intervenuta prescrizione dei crediti vantati ex art. 2948 n. 4 C. Si costituiva il Comune di Vetralla con tempestive memorie dove conferma la legittimità del proprio operato sia mnel merito che sull'eccepita intervenuta prescrizione. All'udienza del 27.10.2025 la Corte in composizione monocratica,decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni evidenziate nel ricorso vengo disattese.Ed invero la notifica degli atti risulta effettuata tempestivamente e risulta essere stati "trasmessi" all'ufficiale giudiziario” in data 26-10-2023 e il 21-11-2023
e pervenuti successivamente al ricorrente come da documentazione in atti. Inoltre si conferma che gli avvisi d'accertamento per l'imposta sui Rifiuti (TARI e TARSU) e per l'IMU, regolarmente notificati al Ricorrente_1 presso la sua residenza anagrafica , non sono stati impugnati per cui si è resa definitiva la pretesta tributaria dell'Ente Successivamente, risultano pure comunicate le Ingiunzioni di pagamento n.°794/2023 e n.
1491/2023, complete di tutti i riferimenti relativi ai tributi locali ed agli atti presupposti per i quali si ingiunge nel pagamento. Ad ogni buon conto va rilevato che la normativa per l'emergenza COVID ha previsto che le ingiunzioni di pagamento da notificare entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 venivano prorogate, per quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023 - secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo
2020, sono invece prorogate di 542 giorni, in virtù di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 12 della citata norma. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente ad euro 300,00 per spese processuali.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CERCOLA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 690/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vetralla
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 1491 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 1491 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 1491 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 794 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 794 TARSU/TIA 2011
- INGIUNZIONE n. 794 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 451/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: annullamento degli atti impugnati
Resistente: respingere il ricorso col favore delle spese del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 6.11.2024 il Sig. Ricorrente_1 assistito come in atti impugnava
, chiedendone l'annullamento, le Ingiunzioni di pagamento n. 794/2023 e n. 1491/2023 notificate il
14/05/2024, in quanto illegittime ed inefficaci per violazione dell'art. 1 comma 163, Legge 296/2006 e intervenuta prescrizione dei crediti vantati ex art. 2948 n. 4 C. Si costituiva il Comune di Vetralla con tempestive memorie dove conferma la legittimità del proprio operato sia mnel merito che sull'eccepita intervenuta prescrizione. All'udienza del 27.10.2025 la Corte in composizione monocratica,decideva di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni evidenziate nel ricorso vengo disattese.Ed invero la notifica degli atti risulta effettuata tempestivamente e risulta essere stati "trasmessi" all'ufficiale giudiziario” in data 26-10-2023 e il 21-11-2023
e pervenuti successivamente al ricorrente come da documentazione in atti. Inoltre si conferma che gli avvisi d'accertamento per l'imposta sui Rifiuti (TARI e TARSU) e per l'IMU, regolarmente notificati al Ricorrente_1 presso la sua residenza anagrafica , non sono stati impugnati per cui si è resa definitiva la pretesta tributaria dell'Ente Successivamente, risultano pure comunicate le Ingiunzioni di pagamento n.°794/2023 e n.
1491/2023, complete di tutti i riferimenti relativi ai tributi locali ed agli atti presupposti per i quali si ingiunge nel pagamento. Ad ogni buon conto va rilevato che la normativa per l'emergenza COVID ha previsto che le ingiunzioni di pagamento da notificare entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 venivano prorogate, per quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023 - secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo
2020, sono invece prorogate di 542 giorni, in virtù di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 12 della citata norma. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente ad euro 300,00 per spese processuali.