Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/02/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 8366 /2018
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 06/02/2025 ; tenuto conto che con decreto del 18.6.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Renata Russo, ha emesso ai sensi degli artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 8366/2018 R.G. avente ad oggetto: altri contratti d'opera - appello avverso sentenza del giudice di pace n. 1121/2018
TRA
(titolare dell'omonima officina meccanica), nato a [...] il [...], Parte_1
Codice Fiscale , Partita Iva n. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1 P.IVA_1
Carozza Antonio, presso il cui Studio elettivamente domicilia in San Marco Evangelista (CE) alla Via
Domenico Gentile n. 21 (CAP 81020);
APPELLANTE
E in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. con sede in CP_1
Maddaloni alla Via Carrarone n. 68, Partita IVA , rappresentata e difesa, in virtù di P.IVA_2 mandato in atti, dall'Avv. Michele Pascarella (C.F. , fax: 0823-498394, posta C.F._2 elettronica certificata e comunicata all'Ordine degli Avvocati del Foro di S. Maria Capua Vetere:
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta alla Via V. Email_1
Lamberti n. 29, Fabbr. A/2;
APPELLATA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 6.2.2025 svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n.
69.
2. Parte attrice ha proposto appello avverso la sentenza n. 1121/2018 depositata il 31.07.2018 dal
Giudice di Pace di Caserta, con la quale si dichiarava l'opposto decaduto dalla prova orale ed accoglieva l'opposizione in assenza di prova in ordine alla avvenuta prestazione dedotta, in relazione ad un unico motivo di appello secondo il quale il giudice di pace avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, determinando un'omessa e inadeguata motivazione della sentenza nella parte in cui dichiarava l'appellante decaduto dalla prova orale.
La i è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e, nel merito, CP_1 infondato, evidenziando la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., ha chiesto, pertanto, confermarsi la sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza del 6.2.2025, sulle conclusioni rese nelle note di trattazione scritta depositate, veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Profili preliminari
3. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante
(c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
3.1. L'appello è ammissibile, essendo possibile risalire dal corpo dell'atto ai punti contestati della sentenza.
Il merito
4. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, l'appellante ha mosso doglianza in ordine all'operato del g.d.p. censurando la sentenza per aver fondato il suo giudizio su di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Specificatamente, l'appellante ha lamentato la erronea declaratoria di decadenza dalla prova orale e ha chiesto la rimessione in termini per l'espletamento della attività istruttoria.
Occorre pertanto esaminare la questione cruciale del presente procedimento e cioè la declaratoria di decadenza dalla prova testi e la conseguente ricaduta sull'onere della prova, consacrato nell'art. 2697 cc.
Ebbene, a verbale del 13.02.2017 l'opponente aveva eccepito la decadenza dell'opposta dalla prova orale articolata a verbale del 29.09.2015 ed ammessa dal giudice di prime cure per non avere egli provveduto alla rituale intimazione alle udienze del 20.09.2016 e del 24.11.2016, entrambe fissate per l'escussione testi;
l'opponente ha eccepito altresì la nullità e l'inefficacia delle citazioni testimoniali consegnate a mano per l'udienza del 24.11.2016, sia perché non sottoscritte, sia perché prive delle ricevute di spedizione e di consegna, sia perché la data di redazione dell'intimazione risulta successiva a quella della presunta consegna.
Con provvedimento del 20.10.2017, depositato il 23.10.2017, l'opposto è stato dichiarato dal Gdp decaduto dalla prova testimoniale, con revoca dell'ordinanza del 6.06.2017 e conseguente rigetto della richiesta di ammissione della prova per testi formulata dall'opposto.
Reputa il Tribunale che la censura mossa sia infondata, in quanto dall'esame del materiale in atti risulta vero che l'opposta in primo grado non ha provato di aver citato i testi per l'udienza del 20.09.2016 e del
24.11.2016.
Invero, nella sentenza impugnata il giudice di primo grado ha fatto correttamente riferimento alla prima ed assorbente causa di decadenza. Nello specifico, all'udienza (di prosieguo trattazione ed articolazione mezzi istruttori) del 02.02.2016 (nel giudizio di primo grado) il Giudice di Pace, con provvedimento reso a verbale, ammetteva i mezzi istruttori articolati dalle parti e rinviava per l'espletamento all'udienza del
20.09.2016; nondimeno, l'opposto non provvedeva alla citazione dei propri testi, né attraverso l'ufficiale giudiziario, nè con raccomandata a.r., nè a mezzo pec o a mezzo fax.
Ad ogni modo, pur assumendo che l'opposto non ebbe conoscenza che la causa era stata differita dall'udienza del 20.09.2016 al 22.09.2016, egli aveva l'onere di depositare all'udienza successiva la citazione testimoniale per la precedente udienza del 20.09.2016; a ciò va aggiunto che l'opposto era stato onerato dal Giudice a provvedere al suddetto deposito per l'udienza successiva dell'08.05.2018
(unitamente a quella per l'udienza del 24.11.2016) e in assenza di prova, è stato dichiarato dal Gdp decaduto dalla prova testimoniale, con provvedimento del 20.10.2017, depositato il 23.10.2017.
Ma vi è di più.
L'intimazione per l'udienza del 24.11.2016, depositata dall'opposta, è stata ritenuta dal Gdp carente di elementi di certezza probatoria, laddove viene precisato che “l'opposto non ha prodotto le dovute ricevute di partenza e di consegna, tenuto presente peraltro, che la data del 24.10.2016, di formazione delle stesse citazioni, risulta successiva alla presunta loro consegna del 16.10.2016” (cfr. ordinanza del 20.10.2017).
Infine, l'affermazione dell'appellante che i testi si erano presentati spontaneamente in data 20.09.2016 all'Ufficio Giudiziario e che il cancelliere non attestò la loro presenza, è mera affermazione di parte priva di valore giuridico, nonchè priva di prova (tra l'altro, nemmeno ammissibile).
Quanto alle ricadute della suddetta declaratoria sull'onere della prova, ritiene il Tribunale che il Giudice di Pace abbia fatto corretta applicazione dei principi in materia dell'onere della prova, sia codificati che espressi in giurisprudenza. Va rilevato infatti che la fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale.
Infatti, se formalmente l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale, contro il creditore ingiungente, che è convenuto, tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla e, dunque, è convenuto in senso sostanziale, mentre il creditore ingiungente è attore.
Il Giudice di pace ha evidenziato la mancanza di qualsivoglia prova in ordine all'effettuazione delle riparazioni al veicolo dell'opponente.
Ed invero, nel corso del giudizio di primo grado non è effettivamente emersa prova certa e tranquillizzante della asserita riparazione.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della sola fattura prodotta dal creditore opposto (cfr. produzione del fascicolo monitorio) e il rapporto è stato oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente il quale, nel corpo dell'atto introduttivo, ha affermato l'inesistenza e/o la non debenza del presunto credito, in quanto la società opponente giammai ha richiesto e autorizzato la presunta riparazione, né quest'ultima è stata mai eseguita su alcun mezzo di proprietà pertanto, alcuna CP_1 fattura ha mai ricevuto detta società, la cui inesistenza è provata anche dalla mancata registrazione nelle scritture contabili.
E' inoltre noto l'ulteriore principio, espresso in giurisprudenza, a tenore del quale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (Cass. civ., Sez. II,
20/05/2004, n. 9593).
E tuttavia, l'opponente, come detto, ha dedotto la mancata riparazione del proprio mezzo assumendo che la stessa non era stata né richiesta né autorizzata e che, pertanto, non aveva ricevuto alcuna fattura, né sollecito di pagamento.
In conclusione, a fronte della contestazione dell'esecuzione della prestazione, in assenza di ulteriore prova scritta e in mancanza di prova orale sul punto, l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria non può dirsi adempiuto.
In conclusione, ritiene il Tribunale che le circostanze poc'anzi riferite costituiscano, complessivamente considerate, un fascio d'indizi assolutamente sufficiente a ritenere non provato il diritto di credito;
ed infatti, la valutazione delle emergenze istruttorie, pur se rinvenienti dalla mancata contestazione dei fatti dedotti, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Corte di Cassazione, ordinanza n. 8770, del 17 marzo 2022) .
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, in applicazione delle disposizioni normative vigenti al termine dell'operato del procuratore, con riduzione del 50% della voce Istruttoria
/ trattazione.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1121/2018 emessa dal Giudice di Pace di Caserta, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata costituita che si liquidano in € 4.237,00 per compensi professionali del procuratore, oltre CP_1 rimborso forfettario, Cpa ed Iva se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- Manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 07.02.2025
Il giudice dott.ssa Renata Russo