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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1553/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con R.G. n. 1553/2024 da:
n persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società E_ P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Via E. Fermi n. 265, presso e nello studio dell'Avv. GRENDENE
PATRICK e dell'Avv. DE GASPARI ELENA del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice opponente cui è stata riunita la causa iscritta con R.G. n. 1570/2024 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Parte_2
), società elettivamente domiciliata in Schio (VI), Via Baratto n. 4, presso e nello studio P.IVA_2
dell'Avv. PELLIZZARI CLAUDIA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società CP_1 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Monza (MB), Via Italia n. 50, presso e nello studio dell'Avv. DE STEFANO
pagina 1 di 9 SILVIO del Foro di Monza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa E_
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: in via principale, sia accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità con conseguente annullamento, ovvero comunque l'invalidità e/o inefficacia del precetto impugnato per tutti i motivi di cui in atti;
sempre in via principale, accertarsi e dichiararsi il corretto adempimento di rispetto E_ agli obblighi assunti con il verbale di conciliazione giudiziale del 15.12.2023 e, conseguentemente, rigettarsi la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di € 12.444,00 i.v.a. compresa, a titolo di indennità, formulata da controparte nei confronti dell'attrice, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
rigettarsi, in ogni caso, per i motivi di cui in atti, tutte le domande formulate da controparte nella propria comparsa di costituzione e risposta ivi compresa la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. promossa nei confronti di E_ con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato Parte_2
telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale di Vicenza, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in via pregiudiziale: disporsi la sospensione del titolo esecutivo e/o del processo esecutivo, concorrendo tutti i gravi motivi di cui in atti;
nel merito: in via principale, sia accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità con conseguente annullamento, ovvero comunque l'invalidità e/o inefficacia del precetto impugnato per tutti i motivi di cui in atti;
sempre in via principale, accertato e dichiarato il corretto adempimento di Parte_2 rispetto agli obblighi assunti con il verbale di conciliazione giudiziale del 15.12.2023 (doc. 39
[...] comparsa), rigettarsi la domanda riconvenzionale con la quale chiede la condanna di CP_1 [...] al pagamento della somma di euro 12.444,00 i.v.a. compresa, a titolo di Parte_2 indennità di occupazione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
pagina 2 di 9 per tutto quanto dedotto in atti, rigettarsi tutte le domande formulate dalla convenuta nella CP_1 propria comparsa di costituzione e risposta e negli atti seguenti in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso, per tutto quanto dedotto in atti, accertato che ha resistito in giudizio con mala CP_1 fede o colpa grave, condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia. con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vicenza, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
1) in via principale di merito, accertato che l'atto di precetto notificato il 28 marzo 2024 da CP_1 nei confronti di ha i requisiti di forma e contenuto Parte_3 E_ prescritti dall'art. 480 c.p.c. essendo ivi riportata l'intimazione alle debitrici di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo specificamente individuato ed entro un termine non minore di dieci giorni, l'avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata, l'esatta e completa indicazione delle parti, l'avvertimento che le debitrici avrebbero potuto, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con la creditrice un accordo di composizione della crisi o proponendo alle stesse un piano del consumatore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante, la sottoscrizione a norma dell'articolo 125 c.p.c. e la notificazione alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti c.p.c., accertato e dichiarato quindi che l'atto di precetto notificato da a e il 28 marzo 2024 è conforme ai CP_1 Parte_2 E_ principi di tassatività, idoneità dello scopo e strumentalità delle forme ex art. 156 comma 1, 2 e 3 c.p.c., rigettare la domanda di nullità e annullabilità del precetto formulata dalle opponenti;
2) nel merito, accertato che il 22 febbraio 2024, così come il 1 marzo 2024 ed il 28 marzo 2024, il cortile esterno a nord dell'immobile in Comune di Santorso - Via Casa Celeste n. 5, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 14, mappale 1087, subalterno 11 di proprietà di era occupato da CP_1 beni di proprietà o pertinenza di e/o e/o comunque E_ Parte_2 riconducibili e/o di pertinenza di loro legali rappresentanti o di fatto, nelle persone di Controparte_2
e , rigettare la domanda di invalidità ed inefficacia del precetto in quanto totalmente CP_3 infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato da il 28 marzo 2024; CP_1
3) in via riconvenzionale, accertato che il 1 marzo 2024 l'area cortile esterna a nord dell'immobile in Comune di Santorso - Via Casa Celeste n. 5, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 14, mappale 1.087, subalterno 11 di proprietà di era occupata da beni di proprietà o pertinenza CP_1 di e/o e/o comunque riconducibili e/o di pertinenza E_ Parte_2 di loro legali rappresentanti o amministratori di fatto, nelle persone di e Controparte_2 CP_3
, accertato che, con verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto il 15 dicembre 2023 avanti il
[...]
Giudice del Tribunale di Vicenza, a definizione della causa civile n. 4274/2023 R.G.,
[...]
e si sono impegnate, in solido passivo tra loro, a pagare a Parte_2 E_ CP_4
l'indennità di occupazione mensile di euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) oltre i.v.a., interessi e
[...] rivalutazione monetaria, dal 13 febbraio 2023 alla data dell'effettivo rilascio in caso di mancata
pagina 3 di 9 liberazione dell'immobile in Comune di Santorso - Via Casa Celeste n. 5, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 14, mappale 1.087, subalterno 11 di proprietà di entro il termine CP_1 essenziale del 29 febbraio 2024, accertare e dichiarare l'inadempimento di Parte_2
e a quanto stabilito nelle condizioni del verbale di conciliazione giudiziale
[...] E_ sottoscritto tra le parti il 15 dicembre 2023 nella causa civile n. 4274/2023 R.G. Tribunale di Vicenza e, conseguentemente, dichiarare il diritto di all'indennità di occupazione mensile di euro CP_1
850,00 (ottocentocinquanta/00) oltre i.v.a. dal 13 febbraio 2023, quantomeno al 1° marzo 2024, per complessivi euro 12.444,00 i.v.a. compresa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto su ciascuna mensilità al saldo effettivo e, per l'effetto, condannare e Parte_2
in solido passivo tra loro, al pagamento, in favore di della somma di E_ CP_1 euro 12.444,00 i.v.a. compresa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto su ciascuna mensilità al saldo effettivo;
4) in ogni caso, accertato che in persona della Parte_3 E_ OR , medesima legale rappresentante pro tempore di entrambe le opponenti, Controparte_2 hanno promosso due distinte opposizioni al precetto esponendo nei propri atti difensivi e nel corso del procedimento una falsa rappresentazione dei fatti di causa, omettendo di produrre atti e documenti sottoscritti dalla OR idonei a dimostrare la totale infondatezza delle domande Controparte_2 proposte in sedi di opposizione nei confronti di condannare le opponenti, in solido passivo CP_1 tra loro, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c. in quella diversa misura che l'Ill.mo Giudice riterrà equa e di giustizia;
5) condannare le opponenti, in solido passivo tra loro, alla rifusione delle competenze e delle spese dell'odierno procedimento a favore della convenuta . CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante E_
, interponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 28.3.2024 con Controparte_2
cui le veniva intimato, unitamente a di liberare l'area esterna di un Parte_2
immobile sito nel Comune di Santorso e ivi censito al Catasto Fabbricati al foglio 14, mappale 1087, subalterno 11, in esecuzione del verbale di conciliazione sottoscritto con l'intimante in CP_1
qualità di società proprietaria del fondo. L'opponente esponeva che in data 19.2.2024 tutti i beni di sua spettanza erano stati dislocati sul proprio fondo confinante, mente quelli presenti all'esterno del capannone della controparte non erano di propria spettanza. Chiedeva dunque che venisse dichiarata la nullità o l'annullamento o l'invalidità o l'inefficacia del precetto.
Costituitasi in giudizio, replicava: che con verbale di conciliazione del 15.12.2023 CP_1 [...]
e si erano impegnate a liberare l'area occupata entro il E_ Parte_2
termine essenziale del 29.1.2024 e in caso contrario a versare un'indennità di occupazione pari a €
850,00 oltre i.v.a. per ogni mese successivo;
che aveva comunicato di aver completato E_
pagina 4 di 9 lo sgombero in data 19.2.2024, ma non si era presentata al successivo sopralluogo del 22.2.2024 nel quale aveva constatato che, per quanto l'interno del capannone fosse stato liberato, i beni CP_1
che lo ingombravano erano stati accatastati nell'area esterna;
che a seguito di un sollecito CP_2
aveva assunto l'impegno di liberare anche la predetta area esterna, previa verifica della relativa
[...]
proprietà; che di questa era incontestabilmente titolare la società opposta. chiedeva quindi CP_1
il rigetto dell'opposizione avversaria e la condanna di sia a pagare la somma di € E_
12.444,00 a titolo di indennità di occupazione da febbraio 2023 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sia a risarcire il danno da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare l'opponente riferiva che medio tempore anche l'area esterna era stata liberata dalla società terza cui era stato venduto l'intero fondo, si teneva la prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nel corso della quale il giudicante formulava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa rifiutata da entrambe le parti costituite. Veniva quindi disposta la riunione, al giudizio di opposizione instaurato da del giudizio di opposizione instaurato con R.G. n. E_
1570/2024 da parimenti in persona del legale rappresentante Parte_2
e parimenti avverso il medesimo atto di precetto e svolgendo le medesime Controparte_2
argomentazioni difensive.
Anche in tale giudizio si costituiva riproponendo le medesime difese esposte nel parallelo CP_1
giudizio e formulando analoghe conclusioni.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare eccepiva che la cessazione della materia del contendere relativa alla Parte_2
domanda di liberazione del fondo investiva anche la domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di occupazione, veniva disposta – in occasione della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa – la riunione del procedimento de quo a quello di più risalente iscrizione a ruolo, iscritto con R.G. n. 1553/2024.
Nell'ambito di entrambi i procedimenti riuniti, fallito come detto il tentativo di conciliazione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, rassegnate dalle parti come in epigrafe, e di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., causa che veniva così trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive.
pagina 5 di 9 Tanto premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa di liberazione delle aree indicate nell'atto di citazione opposto, in quanto tale attività è stata medio tempore espletata da terzi.
Va invece esaminata la domanda riconvenzionale formulata da per il pagamento CP_1
dell'indennità di occupazione indebita delle medesime aree prima della predetta liberazione, essendo con evidenza infondata l'eccezione di secondo cui anche rispetto a Parte_2
tale pretesa dovrebbe essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. A tal proposito, infatti, è agevole osservare che la sopravvenuta asportazione dei beni che in tesi ingombravano la proprietà dell'odierna opposta non dispiega una retroattiva efficacia sanante rispetto all'occupazione indebita della proprietà altrui da parte di quei medesimi beni, per cui – in altri termini – non fa venir meno il diritto del proprietario a percepire per il passato una compensazione pecuniaria del diminuito godimento del proprio fondo.
La domanda riconvenzionale in esame è fondata, per quanto di ragione.
Le parti avevano concordato che il fondo censito al Catasto Fabbricati del Comune di Santorso, foglio 14, mappare 1087, subalterno 11, “di proprietà di avrebbe dovuto essere liberato “entro il CP_1
termine essenziale del 29 febbraio 2024” (cfr. clausola 5 del verbale di conciliazione del 15.12.2023 – doc. 39 ). In occasione del sopralluogo congiunto tenutosi in data 1.3.2023 in CP_1 Controparte_2
rappresentanza di entrambe le società opponenti e in rappresentanza della società CP_5
opposta riscontrarono che nel cortile esterno a nord del capannone era depositato “materiale vario di proprietà di (doc. 63 ). Nella medesima occasione , nella E_ CP_1 Controparte_2
duplice qualità suddetta, assunse l'impegno di liberazione anche della suddetta parte esterna previa la sola verifica dell'effettiva titolarità in capo alla controparte della relativa area (doc. 63 ). Ebbene, CP_1
che l'area esterna in questione fosse di proprietà dell'odierna convenuta risulta dalle planimetrie in atti
(doc. 7 attoreo).
Va sottolineato che a fronte di siffatto impegno di sgombero, assunto dalle opponenti in termini inequivocabili in data 1.3.2024, in attuazione di quanto pattuito in data 15.12.2023, alcuna rilevanza può rivestire la precedente comunicazione del legale di che in data 19.2.2024 riferiva lo E_
sgombero della porzione di capannone precedentemente occupata dalla sua assistita. È evidente infatti l'errore che ha indirizzato l'intera condotta delle opponenti fino al presente contenzioso: con il verbale pagina 6 di 9 di conciliazione era stata concordata la liberazione non solo del capannone, ma di tutta la porzione immobiliare ivi individuata mediante i suoi estremi catastali e ricomprendente, come sopra precisato, anche il cortile esterno posto a nord del capannone medesimo.
Il predetto impegno del 1.3.2024 riguardava dunque tutti i beni ivi presenti, in quanto “di proprietà”
(doc. 63 ) o comunque “di pertinenza” (doc. 39 ). La riconducibilità di quei beni alle CP_1 CP_1
opponenti in termini di proprietà o quantomeno di pertinenza emerge da una pluralità di indizi: innanzitutto dall'omnicomprensività senza eccezioni dell'impegno assunto da in data Controparte_2
1.3.2024; in secondo luogo dalla circostanza per la quale gli stessi sarebbero stati dalle opponenti spostati dalla parte interna alla parte esterna dell'edificio, come emerge anche dalla documentazione videofotografica in atti;
in terzo luogo (per quanto riguarda in particolare l'insegna di cui le parti hanno discusso nei rispettivi scritti difensivi) dal collegamento verosimilmente esistente tra le società attrici e la società (presso la cui sede ha collocato il proprio domicilio la stessa – doc. CP_6 Persona_1
11-12-57 ). Pertanto, è ragionevole ritenere che tutti i beni accatastati nel cortile a nord del CP_1
capannone dovessero essere rimossi da e da entro E_ Parte_2
il termine essenziale del 29.2.2024. Poiché invece erano ancora presenti all'interno del fondo di proprietà di alla data dell'1.3.2024, allora questa ha diritto a percepire l'indennità CP_1
concordata con le controparti nella misura mensile di € 850,00 oltre i.v.a. a decorrere dal 13.2.2023.
Per completezza motivazionale si precisa che – anche laddove non tutti, ma solo alcuni dei beni presenti all'esterno del citato capannone fossero stati di proprietà o di pertinenza delle società opponenti, come comunque confessoriamente riconosciuto da nel verbale di sopralluogo già più volte Controparte_2
menzionato – comunque la suddetta indennità risulta dovuta per l'intero ammontare pattuito, non essendo stato lo stesso modulato a seconda che risultasse abbandonato sulla proprietà altrui un solo attrezzo oppure una pluralità di attrezzi (estesi invero anche per 10 metri lineari – doc. 63 ). CP_1
Né le società opponenti possono sostenere che la riconducibilità a sé della predetta attrezzatura debba escludersi per il fatto che la stessa, alla fine, sia stata rimossa dalla società terza acquirente dell'intero compendio immobiliare: tale rimozione non sottende infatti alcun atto di appropriazione, men che meno con efficacia retroattiva, ma si pone quale mera conseguenza delle dichiarazioni processuali ed extraprocessuali di e di le quali nei rispettivi atti E_ Parte_2
costitutivi hanno reso manifesta la loro intenzione di disinteressarsi dei suddetti beni, in tutto o pagina 7 di 9 quantomeno in parte di loro proprietà o pertinenza.
Le odierne opponenti dovranno dunque versare la somma pattuita per le mensilità intercorrenti tra febbraio 2023 (essendo stata tale decorrenza espressamente concordata tra le parti nel verbale di conciliazione del 15.12.2023 – doc. 39 ) e febbraio 2024 (come richiesto dalla società opposta), CP_1
per dodici mensilità in tutto e per complessivi € 12.444,00 i.v.a. compresa (l'importo non è stato infatti specificamente contestato in sé dalle opponenti), oltre oneri accessori concordati.
Le domande reciprocamente svolte da tutte le parti costituite in causa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. vanno infine rigettate non risultando integrati nel caso di specie i relativi presupposti normativi.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico delle società opponenti, in solido tra loro, e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000). la liquidazione deve avvenire separatamente per il giudizio iscritto con R.G. n. 1553/2024 e per il giudizio iscritto con R.G. n. 1570/2024 quanto alle fasi di studio e di trattazione della controversia, con riduzione comunque ai minimi tariffari in entrambi i giudizi sia per la fase di studio, attesa la medesimezza delle questioni trattate in fatto e in diritto nei due procedimenti, sia per la fase di trattazione, atteso il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria.
Con riguardo a entrambi i procedimenti riuniti, invece, va parimenti ridotto ai minimi tariffari il compenso relativo alla fase decisoria, attesa l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando con riguardo a entrambi i procedimenti riuniti (R.G. n.
1553/2024 e R.G. n. 1570/2024), respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo all'intimazione e all'opposizione relative all'atto di precetto notificato a e a E_ Parte_2
da in data 28.3.2024; CP_1
2. condanna e in solido tra loro, a E_ Parte_2
corrispondere a la somma di € 12.444,00 oltre oneri accessori;
CP_1
3. rigetta le domande di risarcimento del danno da lite temeraria formulate dalle parti costituite in causa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
pagina 8 di 9 4. condanna a rifondere in favore di le spese di lite relative alla fase E_ CP_1
di studio, introduzione e trattazione del giudizio iscritto con R.G. n. 1553/2024, liquidate in €
237,00 per esborsi e in € 2.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_2 CP_1
relative alla fase di studio, introduzione e trattazione del giudizio iscritto con R.G. n. 1570/2024, liquidate in € 237,00 per esborsi e in € 2.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
6. condanna e in solido tra loro, a rifondere E_ Parte_2
in favore di le spese di lite relative alla fase decisoria di entrambi i giudizi riuniti, CP_1
liquidate in € 851,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, 20 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con R.G. n. 1553/2024 da:
n persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società E_ P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Via E. Fermi n. 265, presso e nello studio dell'Avv. GRENDENE
PATRICK e dell'Avv. DE GASPARI ELENA del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice opponente cui è stata riunita la causa iscritta con R.G. n. 1570/2024 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Parte_2
), società elettivamente domiciliata in Schio (VI), Via Baratto n. 4, presso e nello studio P.IVA_2
dell'Avv. PELLIZZARI CLAUDIA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società CP_1 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Monza (MB), Via Italia n. 50, presso e nello studio dell'Avv. DE STEFANO
pagina 1 di 9 SILVIO del Foro di Monza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa E_
reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: in via principale, sia accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità con conseguente annullamento, ovvero comunque l'invalidità e/o inefficacia del precetto impugnato per tutti i motivi di cui in atti;
sempre in via principale, accertarsi e dichiararsi il corretto adempimento di rispetto E_ agli obblighi assunti con il verbale di conciliazione giudiziale del 15.12.2023 e, conseguentemente, rigettarsi la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di € 12.444,00 i.v.a. compresa, a titolo di indennità, formulata da controparte nei confronti dell'attrice, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
rigettarsi, in ogni caso, per i motivi di cui in atti, tutte le domande formulate da controparte nella propria comparsa di costituzione e risposta ivi compresa la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. promossa nei confronti di E_ con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato Parte_2
telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale di Vicenza, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in via pregiudiziale: disporsi la sospensione del titolo esecutivo e/o del processo esecutivo, concorrendo tutti i gravi motivi di cui in atti;
nel merito: in via principale, sia accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità con conseguente annullamento, ovvero comunque l'invalidità e/o inefficacia del precetto impugnato per tutti i motivi di cui in atti;
sempre in via principale, accertato e dichiarato il corretto adempimento di Parte_2 rispetto agli obblighi assunti con il verbale di conciliazione giudiziale del 15.12.2023 (doc. 39
[...] comparsa), rigettarsi la domanda riconvenzionale con la quale chiede la condanna di CP_1 [...] al pagamento della somma di euro 12.444,00 i.v.a. compresa, a titolo di Parte_2 indennità di occupazione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
pagina 2 di 9 per tutto quanto dedotto in atti, rigettarsi tutte le domande formulate dalla convenuta nella CP_1 propria comparsa di costituzione e risposta e negli atti seguenti in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso, per tutto quanto dedotto in atti, accertato che ha resistito in giudizio con mala CP_1 fede o colpa grave, condannare la convenuta al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia. con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vicenza, respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
1) in via principale di merito, accertato che l'atto di precetto notificato il 28 marzo 2024 da CP_1 nei confronti di ha i requisiti di forma e contenuto Parte_3 E_ prescritti dall'art. 480 c.p.c. essendo ivi riportata l'intimazione alle debitrici di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo specificamente individuato ed entro un termine non minore di dieci giorni, l'avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata, l'esatta e completa indicazione delle parti, l'avvertimento che le debitrici avrebbero potuto, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con la creditrice un accordo di composizione della crisi o proponendo alle stesse un piano del consumatore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante, la sottoscrizione a norma dell'articolo 125 c.p.c. e la notificazione alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti c.p.c., accertato e dichiarato quindi che l'atto di precetto notificato da a e il 28 marzo 2024 è conforme ai CP_1 Parte_2 E_ principi di tassatività, idoneità dello scopo e strumentalità delle forme ex art. 156 comma 1, 2 e 3 c.p.c., rigettare la domanda di nullità e annullabilità del precetto formulata dalle opponenti;
2) nel merito, accertato che il 22 febbraio 2024, così come il 1 marzo 2024 ed il 28 marzo 2024, il cortile esterno a nord dell'immobile in Comune di Santorso - Via Casa Celeste n. 5, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 14, mappale 1087, subalterno 11 di proprietà di era occupato da CP_1 beni di proprietà o pertinenza di e/o e/o comunque E_ Parte_2 riconducibili e/o di pertinenza di loro legali rappresentanti o di fatto, nelle persone di Controparte_2
e , rigettare la domanda di invalidità ed inefficacia del precetto in quanto totalmente CP_3 infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato da il 28 marzo 2024; CP_1
3) in via riconvenzionale, accertato che il 1 marzo 2024 l'area cortile esterna a nord dell'immobile in Comune di Santorso - Via Casa Celeste n. 5, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 14, mappale 1.087, subalterno 11 di proprietà di era occupata da beni di proprietà o pertinenza CP_1 di e/o e/o comunque riconducibili e/o di pertinenza E_ Parte_2 di loro legali rappresentanti o amministratori di fatto, nelle persone di e Controparte_2 CP_3
, accertato che, con verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto il 15 dicembre 2023 avanti il
[...]
Giudice del Tribunale di Vicenza, a definizione della causa civile n. 4274/2023 R.G.,
[...]
e si sono impegnate, in solido passivo tra loro, a pagare a Parte_2 E_ CP_4
l'indennità di occupazione mensile di euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) oltre i.v.a., interessi e
[...] rivalutazione monetaria, dal 13 febbraio 2023 alla data dell'effettivo rilascio in caso di mancata
pagina 3 di 9 liberazione dell'immobile in Comune di Santorso - Via Casa Celeste n. 5, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 14, mappale 1.087, subalterno 11 di proprietà di entro il termine CP_1 essenziale del 29 febbraio 2024, accertare e dichiarare l'inadempimento di Parte_2
e a quanto stabilito nelle condizioni del verbale di conciliazione giudiziale
[...] E_ sottoscritto tra le parti il 15 dicembre 2023 nella causa civile n. 4274/2023 R.G. Tribunale di Vicenza e, conseguentemente, dichiarare il diritto di all'indennità di occupazione mensile di euro CP_1
850,00 (ottocentocinquanta/00) oltre i.v.a. dal 13 febbraio 2023, quantomeno al 1° marzo 2024, per complessivi euro 12.444,00 i.v.a. compresa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto su ciascuna mensilità al saldo effettivo e, per l'effetto, condannare e Parte_2
in solido passivo tra loro, al pagamento, in favore di della somma di E_ CP_1 euro 12.444,00 i.v.a. compresa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto su ciascuna mensilità al saldo effettivo;
4) in ogni caso, accertato che in persona della Parte_3 E_ OR , medesima legale rappresentante pro tempore di entrambe le opponenti, Controparte_2 hanno promosso due distinte opposizioni al precetto esponendo nei propri atti difensivi e nel corso del procedimento una falsa rappresentazione dei fatti di causa, omettendo di produrre atti e documenti sottoscritti dalla OR idonei a dimostrare la totale infondatezza delle domande Controparte_2 proposte in sedi di opposizione nei confronti di condannare le opponenti, in solido passivo CP_1 tra loro, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c. in quella diversa misura che l'Ill.mo Giudice riterrà equa e di giustizia;
5) condannare le opponenti, in solido passivo tra loro, alla rifusione delle competenze e delle spese dell'odierno procedimento a favore della convenuta . CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante E_
, interponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 28.3.2024 con Controparte_2
cui le veniva intimato, unitamente a di liberare l'area esterna di un Parte_2
immobile sito nel Comune di Santorso e ivi censito al Catasto Fabbricati al foglio 14, mappale 1087, subalterno 11, in esecuzione del verbale di conciliazione sottoscritto con l'intimante in CP_1
qualità di società proprietaria del fondo. L'opponente esponeva che in data 19.2.2024 tutti i beni di sua spettanza erano stati dislocati sul proprio fondo confinante, mente quelli presenti all'esterno del capannone della controparte non erano di propria spettanza. Chiedeva dunque che venisse dichiarata la nullità o l'annullamento o l'invalidità o l'inefficacia del precetto.
Costituitasi in giudizio, replicava: che con verbale di conciliazione del 15.12.2023 CP_1 [...]
e si erano impegnate a liberare l'area occupata entro il E_ Parte_2
termine essenziale del 29.1.2024 e in caso contrario a versare un'indennità di occupazione pari a €
850,00 oltre i.v.a. per ogni mese successivo;
che aveva comunicato di aver completato E_
pagina 4 di 9 lo sgombero in data 19.2.2024, ma non si era presentata al successivo sopralluogo del 22.2.2024 nel quale aveva constatato che, per quanto l'interno del capannone fosse stato liberato, i beni CP_1
che lo ingombravano erano stati accatastati nell'area esterna;
che a seguito di un sollecito CP_2
aveva assunto l'impegno di liberare anche la predetta area esterna, previa verifica della relativa
[...]
proprietà; che di questa era incontestabilmente titolare la società opposta. chiedeva quindi CP_1
il rigetto dell'opposizione avversaria e la condanna di sia a pagare la somma di € E_
12.444,00 a titolo di indennità di occupazione da febbraio 2023 a marzo 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sia a risarcire il danno da lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare l'opponente riferiva che medio tempore anche l'area esterna era stata liberata dalla società terza cui era stato venduto l'intero fondo, si teneva la prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nel corso della quale il giudicante formulava ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa rifiutata da entrambe le parti costituite. Veniva quindi disposta la riunione, al giudizio di opposizione instaurato da del giudizio di opposizione instaurato con R.G. n. E_
1570/2024 da parimenti in persona del legale rappresentante Parte_2
e parimenti avverso il medesimo atto di precetto e svolgendo le medesime Controparte_2
argomentazioni difensive.
Anche in tale giudizio si costituiva riproponendo le medesime difese esposte nel parallelo CP_1
giudizio e formulando analoghe conclusioni.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., nelle quali in particolare eccepiva che la cessazione della materia del contendere relativa alla Parte_2
domanda di liberazione del fondo investiva anche la domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di occupazione, veniva disposta – in occasione della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa – la riunione del procedimento de quo a quello di più risalente iscrizione a ruolo, iscritto con R.G. n. 1553/2024.
Nell'ambito di entrambi i procedimenti riuniti, fallito come detto il tentativo di conciliazione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, rassegnate dalle parti come in epigrafe, e di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., causa che veniva così trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive.
pagina 5 di 9 Tanto premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa di liberazione delle aree indicate nell'atto di citazione opposto, in quanto tale attività è stata medio tempore espletata da terzi.
Va invece esaminata la domanda riconvenzionale formulata da per il pagamento CP_1
dell'indennità di occupazione indebita delle medesime aree prima della predetta liberazione, essendo con evidenza infondata l'eccezione di secondo cui anche rispetto a Parte_2
tale pretesa dovrebbe essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. A tal proposito, infatti, è agevole osservare che la sopravvenuta asportazione dei beni che in tesi ingombravano la proprietà dell'odierna opposta non dispiega una retroattiva efficacia sanante rispetto all'occupazione indebita della proprietà altrui da parte di quei medesimi beni, per cui – in altri termini – non fa venir meno il diritto del proprietario a percepire per il passato una compensazione pecuniaria del diminuito godimento del proprio fondo.
La domanda riconvenzionale in esame è fondata, per quanto di ragione.
Le parti avevano concordato che il fondo censito al Catasto Fabbricati del Comune di Santorso, foglio 14, mappare 1087, subalterno 11, “di proprietà di avrebbe dovuto essere liberato “entro il CP_1
termine essenziale del 29 febbraio 2024” (cfr. clausola 5 del verbale di conciliazione del 15.12.2023 – doc. 39 ). In occasione del sopralluogo congiunto tenutosi in data 1.3.2023 in CP_1 Controparte_2
rappresentanza di entrambe le società opponenti e in rappresentanza della società CP_5
opposta riscontrarono che nel cortile esterno a nord del capannone era depositato “materiale vario di proprietà di (doc. 63 ). Nella medesima occasione , nella E_ CP_1 Controparte_2
duplice qualità suddetta, assunse l'impegno di liberazione anche della suddetta parte esterna previa la sola verifica dell'effettiva titolarità in capo alla controparte della relativa area (doc. 63 ). Ebbene, CP_1
che l'area esterna in questione fosse di proprietà dell'odierna convenuta risulta dalle planimetrie in atti
(doc. 7 attoreo).
Va sottolineato che a fronte di siffatto impegno di sgombero, assunto dalle opponenti in termini inequivocabili in data 1.3.2024, in attuazione di quanto pattuito in data 15.12.2023, alcuna rilevanza può rivestire la precedente comunicazione del legale di che in data 19.2.2024 riferiva lo E_
sgombero della porzione di capannone precedentemente occupata dalla sua assistita. È evidente infatti l'errore che ha indirizzato l'intera condotta delle opponenti fino al presente contenzioso: con il verbale pagina 6 di 9 di conciliazione era stata concordata la liberazione non solo del capannone, ma di tutta la porzione immobiliare ivi individuata mediante i suoi estremi catastali e ricomprendente, come sopra precisato, anche il cortile esterno posto a nord del capannone medesimo.
Il predetto impegno del 1.3.2024 riguardava dunque tutti i beni ivi presenti, in quanto “di proprietà”
(doc. 63 ) o comunque “di pertinenza” (doc. 39 ). La riconducibilità di quei beni alle CP_1 CP_1
opponenti in termini di proprietà o quantomeno di pertinenza emerge da una pluralità di indizi: innanzitutto dall'omnicomprensività senza eccezioni dell'impegno assunto da in data Controparte_2
1.3.2024; in secondo luogo dalla circostanza per la quale gli stessi sarebbero stati dalle opponenti spostati dalla parte interna alla parte esterna dell'edificio, come emerge anche dalla documentazione videofotografica in atti;
in terzo luogo (per quanto riguarda in particolare l'insegna di cui le parti hanno discusso nei rispettivi scritti difensivi) dal collegamento verosimilmente esistente tra le società attrici e la società (presso la cui sede ha collocato il proprio domicilio la stessa – doc. CP_6 Persona_1
11-12-57 ). Pertanto, è ragionevole ritenere che tutti i beni accatastati nel cortile a nord del CP_1
capannone dovessero essere rimossi da e da entro E_ Parte_2
il termine essenziale del 29.2.2024. Poiché invece erano ancora presenti all'interno del fondo di proprietà di alla data dell'1.3.2024, allora questa ha diritto a percepire l'indennità CP_1
concordata con le controparti nella misura mensile di € 850,00 oltre i.v.a. a decorrere dal 13.2.2023.
Per completezza motivazionale si precisa che – anche laddove non tutti, ma solo alcuni dei beni presenti all'esterno del citato capannone fossero stati di proprietà o di pertinenza delle società opponenti, come comunque confessoriamente riconosciuto da nel verbale di sopralluogo già più volte Controparte_2
menzionato – comunque la suddetta indennità risulta dovuta per l'intero ammontare pattuito, non essendo stato lo stesso modulato a seconda che risultasse abbandonato sulla proprietà altrui un solo attrezzo oppure una pluralità di attrezzi (estesi invero anche per 10 metri lineari – doc. 63 ). CP_1
Né le società opponenti possono sostenere che la riconducibilità a sé della predetta attrezzatura debba escludersi per il fatto che la stessa, alla fine, sia stata rimossa dalla società terza acquirente dell'intero compendio immobiliare: tale rimozione non sottende infatti alcun atto di appropriazione, men che meno con efficacia retroattiva, ma si pone quale mera conseguenza delle dichiarazioni processuali ed extraprocessuali di e di le quali nei rispettivi atti E_ Parte_2
costitutivi hanno reso manifesta la loro intenzione di disinteressarsi dei suddetti beni, in tutto o pagina 7 di 9 quantomeno in parte di loro proprietà o pertinenza.
Le odierne opponenti dovranno dunque versare la somma pattuita per le mensilità intercorrenti tra febbraio 2023 (essendo stata tale decorrenza espressamente concordata tra le parti nel verbale di conciliazione del 15.12.2023 – doc. 39 ) e febbraio 2024 (come richiesto dalla società opposta), CP_1
per dodici mensilità in tutto e per complessivi € 12.444,00 i.v.a. compresa (l'importo non è stato infatti specificamente contestato in sé dalle opponenti), oltre oneri accessori concordati.
Le domande reciprocamente svolte da tutte le parti costituite in causa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. vanno infine rigettate non risultando integrati nel caso di specie i relativi presupposti normativi.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico delle società opponenti, in solido tra loro, e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000). la liquidazione deve avvenire separatamente per il giudizio iscritto con R.G. n. 1553/2024 e per il giudizio iscritto con R.G. n. 1570/2024 quanto alle fasi di studio e di trattazione della controversia, con riduzione comunque ai minimi tariffari in entrambi i giudizi sia per la fase di studio, attesa la medesimezza delle questioni trattate in fatto e in diritto nei due procedimenti, sia per la fase di trattazione, atteso il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. senza espletamento di ulteriore attività istruttoria.
Con riguardo a entrambi i procedimenti riuniti, invece, va parimenti ridotto ai minimi tariffari il compenso relativo alla fase decisoria, attesa l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando con riguardo a entrambi i procedimenti riuniti (R.G. n.
1553/2024 e R.G. n. 1570/2024), respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo all'intimazione e all'opposizione relative all'atto di precetto notificato a e a E_ Parte_2
da in data 28.3.2024; CP_1
2. condanna e in solido tra loro, a E_ Parte_2
corrispondere a la somma di € 12.444,00 oltre oneri accessori;
CP_1
3. rigetta le domande di risarcimento del danno da lite temeraria formulate dalle parti costituite in causa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
pagina 8 di 9 4. condanna a rifondere in favore di le spese di lite relative alla fase E_ CP_1
di studio, introduzione e trattazione del giudizio iscritto con R.G. n. 1553/2024, liquidate in €
237,00 per esborsi e in € 2.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_2 CP_1
relative alla fase di studio, introduzione e trattazione del giudizio iscritto con R.G. n. 1570/2024, liquidate in € 237,00 per esborsi e in € 2.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
6. condanna e in solido tra loro, a rifondere E_ Parte_2
in favore di le spese di lite relative alla fase decisoria di entrambi i giudizi riuniti, CP_1
liquidate in € 851,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, 20 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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