Articolo 33 della Legge 8 maggio 1998, n. 146
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Versione
15 maggio 1998
Art. 33. (Proroga di termini). 1. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all' articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del predetto decreto legislativo, e' differito al 31 ottobre 1998.
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , recante: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell' art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , concernente il riordino della finanza territoriale", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n. 288:
"2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996".
- Si riporta il testo dell' art. 65 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 :
"Art. 65 (Commisurazione e tariffe). - 1. La tassa puo' essere commisurata o in base alla quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualita', alla quantita' effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti".
Entrata in vigore il 15 maggio 1998
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