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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 615/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente FALASCHI MILENA, Relatore BARONE GIOVANNI, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13697/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400006009000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8774/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /////// Resistente/Appellato: ///////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 6 agosto 2024 l'avv. Ricorrente_1 impugnava, chiedendo l'annullamento della Comunicazione Preventiva di iscrizione Ipotecaria n.
09776202400006009000 contenente invito al pagamento della complessiva somma di euro 136.434,47 risultante dalle cartelle: - n. 09720110092418807000 per euro
5.292,58; - n. 09720120025495477000 per euro 92.76; - n. 09720120202149785000 per euro 983,24; - n. 0972013013611997000 per euro 159,45; - n.
09720130150884481000 per euro 387,48; - n. 09720130225022617000 per euro
1.027,53; - n. 09720140055072372000 per euro 2.477,44; - n. 09720140207639175000 per euro 1.134,08; - n. 09720140298967001000 per euro 1.998,35; - n.
09720150083137836000 per euro 1.677,07; - n. 0972050201401080000 per euro
5.904,32; - n. 09720170012061437000 per euro 5.000,50; - n. 09720170070101929000 per euro 568,14; - n. 09720160070784482000 per euro 1.298,43; - n.
09720160107070052000 per euro 64,01; - n.0972016023874863000 per euro 80,75; -
n. 09720160220075160000 per euro 483,65; - n. 09720170070102030000 per euro
1.556,24; - n. 09720170101751243000 per euro 320,14; - n. 09720170108304511000 per euro 281,78; - n. 09720170167753949000 per euro 1.699,69; - n.
09720170207882641000 per euro 633,07; - n. 09720170207882742000 per euro
314,11; - n. 097201702524331358000 per euro 1-889,85; - n. 0972180051191469000 per euro 1.566,11; - n. 09720180107089527000 per euro 464,82; -
09720180107089628000 per euro 183,74; - n. 09720180127300851000 per euro 306,76; - n. 09720190027067959000 per euro 1.087,92; - n. 09720190060001784000 per euro 10.052,94; - n. 09720190146714681000 per euro 1.917,89; -
n.09720190157680904000 per euro 1.513,50; - n. 09720190169235039000 per euro
2.563,87; - n. 09720190189288667000 per euro 745,85; - n. 09720190218122008000 per euro 296,06; - n. 09720190247674067000 per euro 4.426,58; - n.
09720190247674067000 per euro 302,66; - n. 09720200030574749000 per euro
2.613,35; - n. 09720200046805168000 per euro 288,00; - n. 0972020 0093648763000 per euro 4.677,78; - n. 09720200134265103000 per euro 2.154,23; - n.
09720200225900427000 per euro 1. 590,47; - n. 09720210041668420000 per euro
297,42; - n. 09720210082485918000 per euro 8.791,51; - n. 097202102278123664000 per euro 604,61; - n. 09720210227812465000 per euro 455,99; - n.
09720210260134821000 per euro 599,41; - n. 09720210260134922000 per euro
1.828,48; - n. 09720220007817413000 per euro 5.948,46; - n. 09720220028826416000 per euro 534,87; - n. 09720220028826517000 per euro 182,85; - n.
09720220053404591000 per euro 182,48; - n. 09720220098495746000 per euro
276,78; - n. 097202220149550726000 per euro 503,13; - n. 097202220165749609000 per euro 7.371,83; - n. 09720220183759055000 per euro 6.941,20; - n.
097202220190197685000 per euro 19.158,38; - n- 09720230141419673000 per euro
4.788,98; - n. 09720230168130586000 per euro 701,46; - n. 09720230188646083000 per euro 269,47; - n. 09720230200228429000 per euro 160,28; - n.
09720230200228530000 per euro 86,23; - n. 09720230210425673000 per euro 580,14;
- n. 097202302202384486000 per euro 558,17; - n. 09720230220238587000 per euro
110,16; - n. 09720230229280114000 per euro 3.329,29; nonché dagli avvisi di accertamento, notificati il 28/04/2022, per euro 53,89 e per euro 30,39, deducendo la nullità della comunicazione per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e per avere lo stesso contribuente proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90753045 36/000, per euro 123.840,09 elevata da Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma notificata - a mezzo pec – in data
20/06/2024, relativamente alle somme di competenza della stessa, in riferimento alle medesime cartelle di pagamento, eccependo l'intervenuta decadenza della pretesa creditoria. Aggiungeva che l'Amministrazione non aveva proceduto all'annullamento automatico debiti fino a 1.000,00 euro, risultanti dai singoli carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per cui non sarebbero dovute comparire le seguenti cartelle nella comunicazione notificata: - n.
097201300136119970000, per euro 387,43; - n. 09720160220075160000, per euro
483,60; - n. 09720170108304511000, per euro 281,76.
Si costituivano l'Agenzia delle entrate – Riscossione contestando la fondatezza del ricorso per essere state due delle cartelle qui indicate, n. 09720110092418807000 e n.
09720140055072372000, già impugnate dal ricorrente in giudizio definito con sentenza di questo stesso ufficio - Sez. 35 - n. 2582/2023 di rigetto del ricorso, e prive di pregio le restanti richieste.
Il procedimento veniva posto in discussione per la decisione all'udienza pubblica del 26 settembre 2025, previa fissazione di adunanza per l'esame della misura cautelare di sospensione dell'atto impugnato, che veniva respinta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti, rileva che la parte ricorrente contesta senza fondamento l'iscrizione ipotecaria in oggetto. Premesso che nella specie viene all'esame nella sostanza l'impugnazione di comunicazione di iscrizione ipotecaria, appaiono del tutto non pertinenti le censure rivolte avverso le cartelle di pagamento, riguardando peraltro censure tutte che attengono agli atti sottesi al provvedimento impugnato.
Va, infatti, osservato che sebbene l'art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997 qualifica espressamente come "sentenza" il provvedimento con cui la Commissione Tributaria
Provinciale (ora Corte di giustizia Tributaria) decide sulla istanza della
Amministrazione di misura cautelare (per cui si deve ritenere che esso sia sottoposto dal legislatore medesimo ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze e dunque l'appello ed il successivo ricorso per cassazione), tuttavia si tratta di provvedimenti che non assumono la stabilità propria di un vero e proprio giudicato in quanto
"perdono efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda di merito" (si parla in proposito di un "giudicato cautelare") (cfr Cass. n. 24527 del 2007). I provvedimenti di cui al citato art. 22, infatti, debbono essere collocati nel sistema delle misure cautelari che vengono assunte in presenza di un "fumus boni juris" ed un "periculum in mora".
Passando al merito, il debitore in forma del tutto generica contesta la debenza delle somme poste a fondamento della misura de qua, riferendo di mancata notificazione degli atti presupposti, di nullità delle notificazioni medesime ovvero di intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti pretesi, non indicando specificamente i vizi e i loro profili in concreto, neanche individuate le diverse cartelle ovvero l'inesistenza dei crediti.
Di converso la resistente riferisce, con schema puntuale e non contestato dal ricorrente (in particolare v. da pag. 4 a pag. 11 delle controdeduzioni ADER), la data di notificazione di ciascuna cartella di cui si chiede genericamente l'accertamento negativo: 1) cartella di pagamento n. 09720110092418807000 notificata a mani proprie il 14/04/2011 di € 5.292,58, già oggetto della sentenza definitiva n.
2582/2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di Roma (cfr. all 6); 2) cartella di pagamento n. 09720120025495477000 avente quale ente impositore la
Regione Lazio al pagamento di tassa automobilistica per € 92.76, notificata il
29/06/2012 mediante affissione per irreperibilità relativa (cfr. all 7); 3) cartella di pagamento n. 09720120202149785000 notificata mediante affissione per irreperibilità relativa il 05/01/2013, avente quale ente impositore la Regione Lazio al pagamento di tassa automobilistica di € 983,24, cartella per la quale si precisa che non viene riportata nell'elenco degli atti opposti di cui al ricorso introduttivo, sebbene faccia parte degli atti su cui si fonda il preavviso qui opposto e per il quale pare opportuno, al pari degli altri, fornire la allegata prova di rituale notifica (cfr. all 8); 4) cartella di pagamento n. 0972013013611997000 avente quale ente impositore la l'AMA s.p.a., notificata ex art 140 c.p.c il 20/11/2013 (cfr. all 9); 5) cartella pagamento n. 09720130225022617000, notificata a mani proprie in data
20/06/2013, avente quale ente impositore la Regione Lazio al pagamento di tassa automobilistica, per euro 1.027,36 (cfr. all 10); 6) cartella pagamento n.
09720140055072372000, già oggetto della citata sentenza n. 2582/2023, di cui al punto che precede, notificata ex art. 140 cpc in data 15/09/2014, avente quale ente impositore l'erario e relativa al mancato versamento IRPEF, per euro 2.477,22 (cfr. all 11); 7) cartella di pagamento n. 09720140207639175000, notificata a mani proprie in data 16/01/2014, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro 1.133,92 (cfr. all 12); 8) cartella di pagamento n.
09720150083137836000, notificata a mani proprie in data 18/05/2015, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro
1.676,89 (cfr. all 13); 9) cartella di pagamento n. 09720150201401080000, avente quale enti impositori una pluralità di enti e notificata a mani proprie in data
29/02/2016 (cfr. all 14); 10) cartella di pagamento n. 09720160070784482000, notificata mendiate consegna a soggetto autorizzato in data 26/06/2016, avente quale ente impositore la Regione Lazio e relativa a tassa automobilistica, per euro
1.298,30 (cfr. all 15); 11) cartella di pagamento n. 09720160107070052000, notificata in data 24/06/2016, avente quale ente impositore la Regione Lazio e relativa a tassa automobilistica, per euro 64,01 (cfr. all 16); 12) cartella di pagamento n. 09720160203874863000, notificata a mezzo pec in data 16/01/2017 avente quale ente impositore la l'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino (cfr. all 17);
13) cartella di pagamento n. 09720170012061437000, notificata a mezzo pec in data 16/02/2017, avente quale ente impositore l'Amministrazione finanziaria (cfr. all 18); 14) cartella di pagamento n. 09720170070101929000, notificata a mezzo pec in data 07/04/2017, avente quale ente impositore l'Amministrazione finanziaria (cfr. all 19); 15) cartella di pagamento n. 09720170070102030000, notificata a mezzo pec in data 07/04/2017, avente quale ente impositore la Regione Lazio e relativa a tassa automobilistica, (cfr. all 20); 16) cartella di pagamento n.
09720170101751243000, notificata a mezzo pec in data 15/05/2017, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a mancato pagamento di tassa automobilistica, per euro 320,10 (cfr. all 21); 17) cartella di pagamento n.
097201170167753949000, notificata a mezzo pec in data 11/10/2017, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a mancato pagamento di tassa automobilistica, per euro 1.181,56 (cfr. all 22); 18) cartella di pagamento n.
09720170207882641000, notificata a mezzo pec in data 30/11/2017, avente quale ente impositore l'Agenzia delle Entrate (cfr. all 23); 19) cartella di pagamento n.
09720170207882742000, notificata a mezzo pec in data 30/11/2017, avente quale ente impositore una pluralità di enti (cfr. all 24); 20) cartella di pagamento n.
09720170252431358000, notificata a mezzo pec in data 17/01/2018, avente quale ente impositore l'Agenzia delle Entrate (cfr. all 25); 21) cartella di pagamento n.
09720180051191469000, notificata a mezzo pec in data 12/04/2018, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro 1.565,97
(cfr. all 26); 22) cartella di pagamento n. 09720180107089527000, notificata a mezzo pec in data 16/11/2018, avente quale ente impositore l'Agenzia delle Entrate
(cfr. all 27); 23) cartella di pagamento n. 09720180127300851000, notificata in data 08/01/2019, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro 306,74 (cfr. all 28); 24) cartella di pagamento n.
09720190060001784000, notificata in data 28/02/2019, avente quale ente impositore l'agenzia delle Entrate (cfr. all 29); 25) cartella di pagamento n.
09720190146714681000, notificata in data 08/07/2019, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro 1.917,72 (cfr. all 30); 26) cartella di pagamento n. 09720190157680904000, notificata a mezzo pec in data 20/07/2019, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro 1.513,36 (cfr. all 31); 27) cartella di pagamento n.
09720190169235039000, notificata a mezzo pec in data 07/08/2019, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro 2.563,63
(cfr. all 32); 28) cartella di pagamento n. 09720190189288667000, notificata a mezzo pec in data 20/09/2019, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro 745,77 (cfr. all 33); 29) cartella di pagamento n. 09720190247674067000, notificata a mezzo pec in data 23/11/2019, avente quale ente impositore l'Agenzia delle Entrate (cfr. all 34); 30) cartella di pagamento n. 09720200046805168000, notificata a mezzo pec in data 27/02/2020, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro 287,98 (cfr. all 35), per cui non risulta maturata alcuna decadenza ovvero prescrizione.
Peraltro, per stessa ammissione del ricorrente, taluni di siffatti atti sono stati impugnati avanti al Giudice di pace per competenza funzionale, per cui va dichiarato, limitatamente a siffatte cartelle, il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia
Tributaria in favore del giudice ordinario al quale spetta l'esame delle relative pretese.
Quanto poi alle mini cartelle, si ha in pratica l'annullamento automatico e totale dei relativi debiti. L'art. 4 del D.L 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2018, n. 136, ha, infatti, disposto entro la data del 31 dicembre 2018 lo stralcio automatico di tutte le cartelle di importo residuo fino a mille euro, con conseguente annullamento del debito tributario e per il perfezionamento dell'annullamento non è stata richiesta alcuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario.
Con la conseguenza che laddove ricorrono tutti i requisiti richiesti dal d.l. n.
119/2018, ossia cartelle di importo inferiore ad euro 1.000,00 per debiti fiscali maturati entro il 2015, va dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Ne consegue la sussistenza delle ragioni fatte valere con l'iscrizione de qua nei limiti di cui in motivazione. Alla luce di quanto sovraesposto il ricorso va respinto e le spese di giudizio, di cui al
1^ comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle già impugnate avanti al Giudice di pace e dichiarata l'estinzione parziale del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per le cartelle aventi i requisiti dal d.l. n. 119/2018, rigetta per il resto il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia resistente che vengono liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori, comprensivi anche della fase cautelare.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2025.
Il Relatore Il Presidente dott.ssa Milena Falaschi dott. Corrado Maffei
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente FALASCHI MILENA, Relatore BARONE GIOVANNI, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13697/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400006009000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8774/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /////// Resistente/Appellato: ///////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 6 agosto 2024 l'avv. Ricorrente_1 impugnava, chiedendo l'annullamento della Comunicazione Preventiva di iscrizione Ipotecaria n.
09776202400006009000 contenente invito al pagamento della complessiva somma di euro 136.434,47 risultante dalle cartelle: - n. 09720110092418807000 per euro
5.292,58; - n. 09720120025495477000 per euro 92.76; - n. 09720120202149785000 per euro 983,24; - n. 0972013013611997000 per euro 159,45; - n.
09720130150884481000 per euro 387,48; - n. 09720130225022617000 per euro
1.027,53; - n. 09720140055072372000 per euro 2.477,44; - n. 09720140207639175000 per euro 1.134,08; - n. 09720140298967001000 per euro 1.998,35; - n.
09720150083137836000 per euro 1.677,07; - n. 0972050201401080000 per euro
5.904,32; - n. 09720170012061437000 per euro 5.000,50; - n. 09720170070101929000 per euro 568,14; - n. 09720160070784482000 per euro 1.298,43; - n.
09720160107070052000 per euro 64,01; - n.0972016023874863000 per euro 80,75; -
n. 09720160220075160000 per euro 483,65; - n. 09720170070102030000 per euro
1.556,24; - n. 09720170101751243000 per euro 320,14; - n. 09720170108304511000 per euro 281,78; - n. 09720170167753949000 per euro 1.699,69; - n.
09720170207882641000 per euro 633,07; - n. 09720170207882742000 per euro
314,11; - n. 097201702524331358000 per euro 1-889,85; - n. 0972180051191469000 per euro 1.566,11; - n. 09720180107089527000 per euro 464,82; -
09720180107089628000 per euro 183,74; - n. 09720180127300851000 per euro 306,76; - n. 09720190027067959000 per euro 1.087,92; - n. 09720190060001784000 per euro 10.052,94; - n. 09720190146714681000 per euro 1.917,89; -
n.09720190157680904000 per euro 1.513,50; - n. 09720190169235039000 per euro
2.563,87; - n. 09720190189288667000 per euro 745,85; - n. 09720190218122008000 per euro 296,06; - n. 09720190247674067000 per euro 4.426,58; - n.
09720190247674067000 per euro 302,66; - n. 09720200030574749000 per euro
2.613,35; - n. 09720200046805168000 per euro 288,00; - n. 0972020 0093648763000 per euro 4.677,78; - n. 09720200134265103000 per euro 2.154,23; - n.
09720200225900427000 per euro 1. 590,47; - n. 09720210041668420000 per euro
297,42; - n. 09720210082485918000 per euro 8.791,51; - n. 097202102278123664000 per euro 604,61; - n. 09720210227812465000 per euro 455,99; - n.
09720210260134821000 per euro 599,41; - n. 09720210260134922000 per euro
1.828,48; - n. 09720220007817413000 per euro 5.948,46; - n. 09720220028826416000 per euro 534,87; - n. 09720220028826517000 per euro 182,85; - n.
09720220053404591000 per euro 182,48; - n. 09720220098495746000 per euro
276,78; - n. 097202220149550726000 per euro 503,13; - n. 097202220165749609000 per euro 7.371,83; - n. 09720220183759055000 per euro 6.941,20; - n.
097202220190197685000 per euro 19.158,38; - n- 09720230141419673000 per euro
4.788,98; - n. 09720230168130586000 per euro 701,46; - n. 09720230188646083000 per euro 269,47; - n. 09720230200228429000 per euro 160,28; - n.
09720230200228530000 per euro 86,23; - n. 09720230210425673000 per euro 580,14;
- n. 097202302202384486000 per euro 558,17; - n. 09720230220238587000 per euro
110,16; - n. 09720230229280114000 per euro 3.329,29; nonché dagli avvisi di accertamento, notificati il 28/04/2022, per euro 53,89 e per euro 30,39, deducendo la nullità della comunicazione per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e per avere lo stesso contribuente proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90753045 36/000, per euro 123.840,09 elevata da Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma notificata - a mezzo pec – in data
20/06/2024, relativamente alle somme di competenza della stessa, in riferimento alle medesime cartelle di pagamento, eccependo l'intervenuta decadenza della pretesa creditoria. Aggiungeva che l'Amministrazione non aveva proceduto all'annullamento automatico debiti fino a 1.000,00 euro, risultanti dai singoli carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per cui non sarebbero dovute comparire le seguenti cartelle nella comunicazione notificata: - n.
097201300136119970000, per euro 387,43; - n. 09720160220075160000, per euro
483,60; - n. 09720170108304511000, per euro 281,76.
Si costituivano l'Agenzia delle entrate – Riscossione contestando la fondatezza del ricorso per essere state due delle cartelle qui indicate, n. 09720110092418807000 e n.
09720140055072372000, già impugnate dal ricorrente in giudizio definito con sentenza di questo stesso ufficio - Sez. 35 - n. 2582/2023 di rigetto del ricorso, e prive di pregio le restanti richieste.
Il procedimento veniva posto in discussione per la decisione all'udienza pubblica del 26 settembre 2025, previa fissazione di adunanza per l'esame della misura cautelare di sospensione dell'atto impugnato, che veniva respinta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti, rileva che la parte ricorrente contesta senza fondamento l'iscrizione ipotecaria in oggetto. Premesso che nella specie viene all'esame nella sostanza l'impugnazione di comunicazione di iscrizione ipotecaria, appaiono del tutto non pertinenti le censure rivolte avverso le cartelle di pagamento, riguardando peraltro censure tutte che attengono agli atti sottesi al provvedimento impugnato.
Va, infatti, osservato che sebbene l'art. 22 del D.Lgs. n. 472 del 1997 qualifica espressamente come "sentenza" il provvedimento con cui la Commissione Tributaria
Provinciale (ora Corte di giustizia Tributaria) decide sulla istanza della
Amministrazione di misura cautelare (per cui si deve ritenere che esso sia sottoposto dal legislatore medesimo ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze e dunque l'appello ed il successivo ricorso per cassazione), tuttavia si tratta di provvedimenti che non assumono la stabilità propria di un vero e proprio giudicato in quanto
"perdono efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda di merito" (si parla in proposito di un "giudicato cautelare") (cfr Cass. n. 24527 del 2007). I provvedimenti di cui al citato art. 22, infatti, debbono essere collocati nel sistema delle misure cautelari che vengono assunte in presenza di un "fumus boni juris" ed un "periculum in mora".
Passando al merito, il debitore in forma del tutto generica contesta la debenza delle somme poste a fondamento della misura de qua, riferendo di mancata notificazione degli atti presupposti, di nullità delle notificazioni medesime ovvero di intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti pretesi, non indicando specificamente i vizi e i loro profili in concreto, neanche individuate le diverse cartelle ovvero l'inesistenza dei crediti.
Di converso la resistente riferisce, con schema puntuale e non contestato dal ricorrente (in particolare v. da pag. 4 a pag. 11 delle controdeduzioni ADER), la data di notificazione di ciascuna cartella di cui si chiede genericamente l'accertamento negativo: 1) cartella di pagamento n. 09720110092418807000 notificata a mani proprie il 14/04/2011 di € 5.292,58, già oggetto della sentenza definitiva n.
2582/2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di Roma (cfr. all 6); 2) cartella di pagamento n. 09720120025495477000 avente quale ente impositore la
Regione Lazio al pagamento di tassa automobilistica per € 92.76, notificata il
29/06/2012 mediante affissione per irreperibilità relativa (cfr. all 7); 3) cartella di pagamento n. 09720120202149785000 notificata mediante affissione per irreperibilità relativa il 05/01/2013, avente quale ente impositore la Regione Lazio al pagamento di tassa automobilistica di € 983,24, cartella per la quale si precisa che non viene riportata nell'elenco degli atti opposti di cui al ricorso introduttivo, sebbene faccia parte degli atti su cui si fonda il preavviso qui opposto e per il quale pare opportuno, al pari degli altri, fornire la allegata prova di rituale notifica (cfr. all 8); 4) cartella di pagamento n. 0972013013611997000 avente quale ente impositore la l'AMA s.p.a., notificata ex art 140 c.p.c il 20/11/2013 (cfr. all 9); 5) cartella pagamento n. 09720130225022617000, notificata a mani proprie in data
20/06/2013, avente quale ente impositore la Regione Lazio al pagamento di tassa automobilistica, per euro 1.027,36 (cfr. all 10); 6) cartella pagamento n.
09720140055072372000, già oggetto della citata sentenza n. 2582/2023, di cui al punto che precede, notificata ex art. 140 cpc in data 15/09/2014, avente quale ente impositore l'erario e relativa al mancato versamento IRPEF, per euro 2.477,22 (cfr. all 11); 7) cartella di pagamento n. 09720140207639175000, notificata a mani proprie in data 16/01/2014, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro 1.133,92 (cfr. all 12); 8) cartella di pagamento n.
09720150083137836000, notificata a mani proprie in data 18/05/2015, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro
1.676,89 (cfr. all 13); 9) cartella di pagamento n. 09720150201401080000, avente quale enti impositori una pluralità di enti e notificata a mani proprie in data
29/02/2016 (cfr. all 14); 10) cartella di pagamento n. 09720160070784482000, notificata mendiate consegna a soggetto autorizzato in data 26/06/2016, avente quale ente impositore la Regione Lazio e relativa a tassa automobilistica, per euro
1.298,30 (cfr. all 15); 11) cartella di pagamento n. 09720160107070052000, notificata in data 24/06/2016, avente quale ente impositore la Regione Lazio e relativa a tassa automobilistica, per euro 64,01 (cfr. all 16); 12) cartella di pagamento n. 09720160203874863000, notificata a mezzo pec in data 16/01/2017 avente quale ente impositore la l'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino (cfr. all 17);
13) cartella di pagamento n. 09720170012061437000, notificata a mezzo pec in data 16/02/2017, avente quale ente impositore l'Amministrazione finanziaria (cfr. all 18); 14) cartella di pagamento n. 09720170070101929000, notificata a mezzo pec in data 07/04/2017, avente quale ente impositore l'Amministrazione finanziaria (cfr. all 19); 15) cartella di pagamento n. 09720170070102030000, notificata a mezzo pec in data 07/04/2017, avente quale ente impositore la Regione Lazio e relativa a tassa automobilistica, (cfr. all 20); 16) cartella di pagamento n.
09720170101751243000, notificata a mezzo pec in data 15/05/2017, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a mancato pagamento di tassa automobilistica, per euro 320,10 (cfr. all 21); 17) cartella di pagamento n.
097201170167753949000, notificata a mezzo pec in data 11/10/2017, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a mancato pagamento di tassa automobilistica, per euro 1.181,56 (cfr. all 22); 18) cartella di pagamento n.
09720170207882641000, notificata a mezzo pec in data 30/11/2017, avente quale ente impositore l'Agenzia delle Entrate (cfr. all 23); 19) cartella di pagamento n.
09720170207882742000, notificata a mezzo pec in data 30/11/2017, avente quale ente impositore una pluralità di enti (cfr. all 24); 20) cartella di pagamento n.
09720170252431358000, notificata a mezzo pec in data 17/01/2018, avente quale ente impositore l'Agenzia delle Entrate (cfr. all 25); 21) cartella di pagamento n.
09720180051191469000, notificata a mezzo pec in data 12/04/2018, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro 1.565,97
(cfr. all 26); 22) cartella di pagamento n. 09720180107089527000, notificata a mezzo pec in data 16/11/2018, avente quale ente impositore l'Agenzia delle Entrate
(cfr. all 27); 23) cartella di pagamento n. 09720180127300851000, notificata in data 08/01/2019, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro 306,74 (cfr. all 28); 24) cartella di pagamento n.
09720190060001784000, notificata in data 28/02/2019, avente quale ente impositore l'agenzia delle Entrate (cfr. all 29); 25) cartella di pagamento n.
09720190146714681000, notificata in data 08/07/2019, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro 1.917,72 (cfr. all 30); 26) cartella di pagamento n. 09720190157680904000, notificata a mezzo pec in data 20/07/2019, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro 1.513,36 (cfr. all 31); 27) cartella di pagamento n.
09720190169235039000, notificata a mezzo pec in data 07/08/2019, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro 2.563,63
(cfr. all 32); 28) cartella di pagamento n. 09720190189288667000, notificata a mezzo pec in data 20/09/2019, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro 745,77 (cfr. all 33); 29) cartella di pagamento n. 09720190247674067000, notificata a mezzo pec in data 23/11/2019, avente quale ente impositore l'Agenzia delle Entrate (cfr. all 34); 30) cartella di pagamento n. 09720200046805168000, notificata a mezzo pec in data 27/02/2020, avente quale ente impositore la Regione Lazio, relativa a tassa automobilistica, per euro 287,98 (cfr. all 35), per cui non risulta maturata alcuna decadenza ovvero prescrizione.
Peraltro, per stessa ammissione del ricorrente, taluni di siffatti atti sono stati impugnati avanti al Giudice di pace per competenza funzionale, per cui va dichiarato, limitatamente a siffatte cartelle, il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia
Tributaria in favore del giudice ordinario al quale spetta l'esame delle relative pretese.
Quanto poi alle mini cartelle, si ha in pratica l'annullamento automatico e totale dei relativi debiti. L'art. 4 del D.L 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2018, n. 136, ha, infatti, disposto entro la data del 31 dicembre 2018 lo stralcio automatico di tutte le cartelle di importo residuo fino a mille euro, con conseguente annullamento del debito tributario e per il perfezionamento dell'annullamento non è stata richiesta alcuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario.
Con la conseguenza che laddove ricorrono tutti i requisiti richiesti dal d.l. n.
119/2018, ossia cartelle di importo inferiore ad euro 1.000,00 per debiti fiscali maturati entro il 2015, va dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Ne consegue la sussistenza delle ragioni fatte valere con l'iscrizione de qua nei limiti di cui in motivazione. Alla luce di quanto sovraesposto il ricorso va respinto e le spese di giudizio, di cui al
1^ comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle già impugnate avanti al Giudice di pace e dichiarata l'estinzione parziale del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per le cartelle aventi i requisiti dal d.l. n. 119/2018, rigetta per il resto il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia resistente che vengono liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori, comprensivi anche della fase cautelare.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2025.
Il Relatore Il Presidente dott.ssa Milena Falaschi dott. Corrado Maffei