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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:01 in composizione monocratica:
SERRA LUCIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420250002682873000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto telematico depositato il Sig. Ricorrente_1 presentava il ricorso N. 212/2025 R.G.R. per annullare la cartella di pagamento n. 104.2025.00026828.73.000 e del ruolo contenuto ricevuta in data 17.05.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siena pari ad €. 2.842,92 per il controllo formale del modello 730 relativo all'anno 2020.
Tale atto trae origine da una richiesta dell'Ufficio per una maggiore imposta pari ad €. 4.505,00 oltre le sanzioni per €. 901,00, a seguito del mancato riconoscimento delle spese per i lavori di ristrutturazione dichiarate dal contribuente che riguardavano lavori esterni all'installazione di una piscina;
da ciò emergeva la natura di arredo e non di corpo di costruzione.
Il contribuente lamentava altresì di non aver ricevuto mai l'atto indicato ed eccepiva l'invalidità della cartella di pagamento in quanto consegnata da un soggetto non qualificato, mancante della relata di notifica,e quindi il difetto di legittimazione e la conseguente inesistenza della notificazione dell'atto oggetto del presente ricorso.
In questo caso poi non essendo stato mai notificato l'avviso bonario, è illegittima la cartella di pagamento opposta ed infondata la pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siena la quale chiedeva il rigetto del ricorso contestando quanto eccepito dal ricorrente per i seguenti motivi:
la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, come da normativa vigente il ruolo è sottoscritto mediante firma elettronica dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato che lo rende valido ed esecutivo;
per quanto attiene la mancata notifica dell'avviso bonario, si dichiarava di aver regolarmente notificato al contribuente l'atto di rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2021 in data 18.02.2025.
In riferimento, poi, alla documentazione presentata ed in particolare dalla fattura n. 16 del 26.06.2020 l'Ufficio affermava che la stessa si riferisce ai lavori di scavo relativi all'installazione di una piscina prefabbricata, non esistendo quindi conformità tra quanto realizzato e le spese presenti in dichiarazione e così per le altre fatture indicate che non rientravano tra le spese di ristrutturazione.
In data 12.01.2026 si teneva l'udienza di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, presa visione degli atti e dei documenti prodotti, preso atto che la cartella risulta notificata in data
17.05.2025 ex art. 26 c.1 D.P.R. 602/73, che il ruolo è stato regolarmente sottoscritto mediante firma elettronica, che la cartella contiene tutti gli elementi che descrivono la pretesa tributaria, che il controllo formale ex art. 6bis L. 27.07.2000 n. 212 non determina il diritto ad un contraddittorio, che non si può definire la realizzazione di una piscina prefabbricata a un arredo da giardino e questo sulla base della descrizione della fattura n. 16 del 26.06.2020 che descrive lo scavo, l'armatura di ferri e l'armatura di muri, che tale opera quindi non rientra tra quelle riconosciute dall'art. 16bis TUIR, che la descrizione presente nella fattura n. 54 del 17.09.2020 evidenzia che le spese indicate non possono essere riferibili a quelle di ristrutturazione, così come quelle relative alla fattura n. 73 del 23.11.2020, entrambe riconducibili solo al bonus verde, che per quanto attiene la fattura relativa alla pergola bioclimatica non è stato rispettato l'art. 16 c. 2bis D.L.
4.06.2013 n. 63 e non è stata prodotta un'asseverazione redatta da un tecnico abilitato
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese processuali che liquida nell'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per compensi, oltre eventuali accessori di legge.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:01 in composizione monocratica:
SERRA LUCIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420250002682873000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto telematico depositato il Sig. Ricorrente_1 presentava il ricorso N. 212/2025 R.G.R. per annullare la cartella di pagamento n. 104.2025.00026828.73.000 e del ruolo contenuto ricevuta in data 17.05.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siena pari ad €. 2.842,92 per il controllo formale del modello 730 relativo all'anno 2020.
Tale atto trae origine da una richiesta dell'Ufficio per una maggiore imposta pari ad €. 4.505,00 oltre le sanzioni per €. 901,00, a seguito del mancato riconoscimento delle spese per i lavori di ristrutturazione dichiarate dal contribuente che riguardavano lavori esterni all'installazione di una piscina;
da ciò emergeva la natura di arredo e non di corpo di costruzione.
Il contribuente lamentava altresì di non aver ricevuto mai l'atto indicato ed eccepiva l'invalidità della cartella di pagamento in quanto consegnata da un soggetto non qualificato, mancante della relata di notifica,e quindi il difetto di legittimazione e la conseguente inesistenza della notificazione dell'atto oggetto del presente ricorso.
In questo caso poi non essendo stato mai notificato l'avviso bonario, è illegittima la cartella di pagamento opposta ed infondata la pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siena la quale chiedeva il rigetto del ricorso contestando quanto eccepito dal ricorrente per i seguenti motivi:
la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, come da normativa vigente il ruolo è sottoscritto mediante firma elettronica dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato che lo rende valido ed esecutivo;
per quanto attiene la mancata notifica dell'avviso bonario, si dichiarava di aver regolarmente notificato al contribuente l'atto di rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2021 in data 18.02.2025.
In riferimento, poi, alla documentazione presentata ed in particolare dalla fattura n. 16 del 26.06.2020 l'Ufficio affermava che la stessa si riferisce ai lavori di scavo relativi all'installazione di una piscina prefabbricata, non esistendo quindi conformità tra quanto realizzato e le spese presenti in dichiarazione e così per le altre fatture indicate che non rientravano tra le spese di ristrutturazione.
In data 12.01.2026 si teneva l'udienza di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, presa visione degli atti e dei documenti prodotti, preso atto che la cartella risulta notificata in data
17.05.2025 ex art. 26 c.1 D.P.R. 602/73, che il ruolo è stato regolarmente sottoscritto mediante firma elettronica, che la cartella contiene tutti gli elementi che descrivono la pretesa tributaria, che il controllo formale ex art. 6bis L. 27.07.2000 n. 212 non determina il diritto ad un contraddittorio, che non si può definire la realizzazione di una piscina prefabbricata a un arredo da giardino e questo sulla base della descrizione della fattura n. 16 del 26.06.2020 che descrive lo scavo, l'armatura di ferri e l'armatura di muri, che tale opera quindi non rientra tra quelle riconosciute dall'art. 16bis TUIR, che la descrizione presente nella fattura n. 54 del 17.09.2020 evidenzia che le spese indicate non possono essere riferibili a quelle di ristrutturazione, così come quelle relative alla fattura n. 73 del 23.11.2020, entrambe riconducibili solo al bonus verde, che per quanto attiene la fattura relativa alla pergola bioclimatica non è stato rispettato l'art. 16 c. 2bis D.L.
4.06.2013 n. 63 e non è stata prodotta un'asseverazione redatta da un tecnico abilitato
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese processuali che liquida nell'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per compensi, oltre eventuali accessori di legge.