Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 47
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Invalidità della cartella di pagamento per difetto di notifica

    La Corte ha ritenuto che la cartella sia stata notificata in data 17.05.2025 ai sensi dell'art. 26 c.1 D.P.R. 602/73 e che il ruolo sia stato regolarmente sottoscritto mediante firma elettronica. La cartella contiene tutti gli elementi che descrivono la pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Illegittimità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'avviso bonario

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate abbia regolarmente notificato al contribuente l'atto di rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2021 in data 18.02.2025.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa tributaria per spese non riconosciute

    La Corte ha ritenuto che la realizzazione di una piscina prefabbricata non possa essere considerata un arredo da giardino, sulla base della descrizione della fattura n. 16 del 26.06.2020 che descrive scavo, armatura di ferri e muri. Tale opera non rientra tra quelle riconosciute dall'art. 16bis TUIR. Le spese indicate nelle fatture n. 54 del 17.09.2020 e n. 73 del 23.11.2020 sono riconducibili solo al bonus verde. Per la pergola bioclimatica, non è stato rispettato l'art. 16 c. 2bis D.L. 4.06.2013 n. 63 e non è stata prodotta un'asseverazione redatta da un tecnico abilitato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena
    Numero : 47
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo