Sentenza 27 settembre 2005
Massime • 1
Il preesistente stato di detenzione per espiazione di pena non preclude l'apprezzamento di esigenze cautelari in relazione a un fatto diverso, spettando al giudice che procede di accertare in concreto, pena altrimenti il difetto di motivazione del relativo provvedimento, se la misura cautelare sia comunque idonea a svolgere effetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli che il titolo di detenzione già di per sè produce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2005, n. 36852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36852 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/09/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3103
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 020064/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
nei confronti di:
1) LO PA, N. IL 12/06/1965;
avverso ORDINANZA del 09/05/2005 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TURONE GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con provvedimento 12 aprile 2005 la Corte di Assise di Genova revocava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di LO LO, accusato di un omicidio volontario commesso nel novembre 1991, peraltro con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152. La Corte di Assise dava atto che il LO
era "soggetto ad alto rischio, i cui legami con un'organizzazione di stampo mafioso sono accertati con pronunce irrevocabili". Rilevava tuttavia che - essendo il prevenuto comunque ristretto in espiazione di pena - le esigenze cautelari erano automaticamente ridimensionate sia sotto il profilo del pericolo di recidiva sia sotto il profilo del pericolo di fuga (mentre il pericolo di inquinamento probatorio era sostanzialmente inesistente dato il lungo tempo trascorso dal fatto). Di conseguenza, i presupposti per l'emissione della misura cautelare si erano 'affievoliti', per cui la misura poteva essere revocata.
Avverso il provvedimento della Corte di Assise interponeva appello ex art. 310 c.p.p. il PM di Genova, appello che il Tribunale del Riesame di Genova rigettava con ordinanza 9 maggio 2005 sostenendo che - al di là della pacifica autonomia tra la detenzione in custodia cautelare e quella in espiazione di penale esigenze cautelari, nel caso di specie, relativamente al prevenuto LO LO, non erano solo 'affievolite', ma erano completamente venute meno, sì da rendere inoperante la norma imperativa di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.. Tra l'altro, il Tribunale osservava che la scadenza del titolo esecutivo pendente a carico dell'imputato - prevista per il 2010 -appare "tutt'altro che prossima" e comunque compatibile con l'emissione entro quella data di una sentenza irrevocabile per i delitti di cui è processo;
la qual cosa renderebbe superfluo un titolo cautelare nelle more.
Il Tribunale del Riesame considerava altresì irrilevante la pendenza, a carico del LO, di un nuovo procedimento in fase di indagini preliminari per la partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla gestione di scommesse clandestine, ancorché quest'ultimo reato associativo fosse a sua volta aggravato ex art. 7 D.L. 152/91 in quanto asseritamente finalizzato ad agevolare l'originario - e tuttora esistente - sodalizio mafioso al quale l'imputato è stato riconosciuto affiliato con sentenza definitiva. A questo proposito, il Tribunale argomentava che, se la pericolosità sociale del LO era fatta discendere dai fatti contemplati in quest'ultimo procedimento, era in quell'ambito che poteva essere eventualmente adottata una nuova misura cautelare. E aggiungeva che la misura cautelare revocata lo scorso aprile dalla Corte di Assise di Genova, essendo riferita a un episodio di omicidio, "non poteva che riposare, oltre che sulle modalità del fatto, su condotte inerenti a delitti di indole analoga, non potendosi affatto presumere che la disponibilità di un affiliato (...) a raccogliere scommesse clandestine (...) si spinga, in virtù della sola affectio societatis, fino alla consumazione di un nuovo omicidio od altro episodio di violenza personale della stessa gravità".
Il Tribunale, infine, concludeva il suo ragionamento con la seguente argomentazione: "È un dato processualmente acquisito, benvero, che i più cruenti episodi delittuosi riferibili a soggetti appartenenti al medesimo clan in cui militava LO sono stati consumati proprio nel corso del 1991, l'anno cui risale lo stesso omicidio (...) per il quale la Corte di Assise di Genova procede (...); successivamente, per contro, l'associazione ha dedicato la propria attività - 'forte' anche del potere intimidatorio scaturito da quei delitti di sangue (...) - allo spaccio di stupefacenti, prima, nonché alla gestione delle scommesse clandestine, più di recente: ed allora è a quest'ultima tipologia di reati che (...) va riferita la residua pericolosità sociale di LO, che dunque può essere eventualmente sottoposto alla massima misura cautelare soltanto previo l'accertamento di gravi indizi dell'attuale persistenza del vincolo associativo mafioso sotteso a condotte criminose di quella differente natura".
Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova propone ricorso il PM di quella sede per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente contesta decisamente i ragionamenti in base ai quali il Tribunale ha ritenuto di poter superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p.. E sviluppa i propri motivi di ricorso con argomentazioni che possono riassumersi nei punti seguenti.
A) Relativamente alla sussistenza del pericolo di fuga, il ricorrente argomenta che, per giurisprudenza costante, è comunque rilevante sotto tale profilo anche soltanto la gravissima pena che potrebbe essere inflitta al prevenuto per i reati per cui si sta procedendo davanti alla Corte di Assise (astrattamente punibili con l'ergastolo).
B) Sotto il medesimo profilo, il ricorrente lamenta inoltre che il Tribunale abbia sottovalutato la valenza sintomatica della circostanza che uno dei soggetti condannati unitamente al LO quale appartenente alla medesima associazione maliosa (tale IE UE) sia latitante ormai da lunghissimo tempo. In particolare il ricorrente sostiene che questo argomento - indicativo della notevole capacità di sottrarsi alla giustizia tuttora attribuibile ai membri del sodalizio - "è stato strumentalmente e in modo del tutto contraddittorio utilizzato dal Tribunale del Riesame per 'escluderè il pericolo di fuga del LO, piuttosto che per fondarne la concreta possibilità".
C) Relativamente al profilo del pericolo di recidiva, il ricorrente muove diverse censure all'ordinanza impugnata;
e contesta, in primo luogo, l'affermazione del Tribunale secondo cui la scadenza del titolo esecutivo sarebbe molto lontana, sì da rendere insussistente qualsiasi esigenza cautelare;
obietta il ricorrente che, al contrario, non si può escludere che il LO possa fruire, di qui a cinque anni, della liberazione anticipata o di altri benefici penitenziari "qualora dovessero venire meno - fatto certamente non improbabile alla luce del provvedimento che qui si impugna - le limitazioni imposte dal regime di cui all'art. 41-bis O.P. al quale il LO si trova attualmente sottoposto".
D) Il ricorrente contesta inoltre l'affermazione del Tribunale, secondo cui il pericolo di recidiva sarebbe scongiurato per via di una asserita e ipotetica 'compatibilita' temporalè fra l'attuale 'previstò fine pena e l'esecuzione di un'altrettanto ipotetica "futura sentenza definitiva intervenuta 'forse' prima dell'attuale fine pena" nel processo di omicidio volontario aggravato attualmente in corso. Affermazione che il ricorrente ritiene incongrua, ultronea, inconferente e basata "su valutazioni 'probabilistiche' che non meritano cittadinanza nel caso in esame".
E) Nel ricorso viene denunciata altresì come illogica e contraria alla legge l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui l'unica sede in cui valutare il pericolo di recidiva sarebbe quella del diverso procedimento pendente in fase di indagini preliminari relativamente a un reato associativo aggravato ex art. 7 D.L. 152/91 e finalizzato alla gestione di scommesse clandestine. Il
ricorrente obietta che i fatti di quel procedimento erano stati portati all'attenzione del Tribunale del Riesame al preciso scopo di consentire "una doverosa ed unitaria valutazione della personalità dell'imputato e dei presupposti di cui all'art. 274, lettera c, c.p.p.". E ciò - conformemente allo spirito e alla lettera di quest'ultima norma - nel quadro dell'appello contro il provvedimento 12 aprile 2005 della Corte di Assise di Genova e con ovvio riferimento esclusivo ai reati ivi contemplati.
F) Il ricorrente denuncia infine come gravemente illogica, contraddittoria e contraria alla legge la scelta operata dal Tribunale nella valutazione delle esigenze cautelari inerenti al rischio di recidiva, le quali vengono prese in considerazione, nell'ordinanza impugnata, nel quadro di una sostanziale 'parcellizzazionè con riferimento a ciascuno dei fatti ascritti al LO nei vari procedimenti a suo carico: definitivi, in fase dibattimentale, in fase di indagini. A questo proposito, il ricorrente censura con particolare decisione l'affermazione con cui il Tribunale - pur riconoscendo di trovasi di fronte a un soggetto inserito in un contesto di criminalità organizzata, e pur riconoscendo che l'associazione mafiosa di cui il LO è stato riconosciuto membro si è di recente impegnata nel campo delle scommesse clandestine facendosi forte del potere scaturito dai delitti di sangue consumati nel 1991 - ha sostenuto che l'eventuale residua pericolosità sociale del LO andrebbe riferita esclusivamente alla più recente tipologia di reati, vale a dire quella limitata tipologia di reati cui è riconducibile, appunto, la gestione delle scommesse clandestine.....
Il ricorso è fondato.
Va ribadito anzitutto, sebbene questo principio sia sostanzialmente riconosciuto anche nel provvedimento impugnato, che quando l'imputato si trova in stato di detenzione per espiazione di una pena relativa a un fatto diverso, ciò non vale, di per sè, a escludere necessariamente la sussistenza di qualsivoglia esigenza cautelare ed a vincere, quindi, quando si tratti di soggetto nei cui confronti si procede per taluno dei reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., la presunzione ivi contenuta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere (Cass., Sez. 1^, 6 febbraio 1995, n. 5054, Avignone, mass. 200227). Vero è che lo stato di custodia derivante dall'esecuzione di sentenze definitive di condanna può talvolta rendere oggettivamente inattuali le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. (in particolare - specie nel caso di pene detentive molto lunghe - la prospettiva che l'imputato si dia alla fuga e il pericolo che egli mantenga i collegamenti con realtà criminali). Ma è appunto compito del giudice stabilire con oculatezza se l'applicazione di una misura di custodia cautelare nei confronti di un imputato, già detenuto in espiazione di pena, sia sostanzialmente inutile ovvero sia, al contrario, "idonea a svolgere effetti diversi e ulteriori rispetto a quelli che il titolo di detenzione già in atto è capace di produrre". E a questo proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che il giudice non può evitare di affrontare, per esempio, "il problema relativo alla fondatezza della previsione che la pericolosità dell'imputato possa concretamente prendere corpo dall'applicazione di regimi premiali o di misure alternative da parte della magistratura di sorveglianza", pena una reciproca inammissibile interferenza tra le valutazioni di quest'ultima e quelle del giudice della cognizione (Cass., Sez. 1^, 4 luglio 1991, n. 2704, Stefanini, mass. 187682; Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 1998, n. 4975, Piscioneri, mass. 209560). Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame ha omesso di procedere a tale esame specifico ed è così incorso in un serio vizio motivazionale, che giustamente il ricorrente (cfr. supra, punto C) non ha mancato di censurare. Tanto più che, se si fosse proceduto a tale esame specifico, e qualora la misura cautelare fosse stata effettivamente riconosciuta dal giudice come idonea a svolgere effetti ulteriori rispetto a quelli prodotti dal titolo di detenzione definitivo, ciò significherebbe che detta misura si sarebbe rivelata idonea a corrispondere a un quadro di esigenze cautelari che non potrebbe dirsi divenuto 'inattuale'. Con l'ulteriore conseguenza che, in quest'ultima ipotesi, la misura cautelare si sarebbe dovuta considerare senz'altro obbligatoria, stante il tenore dell'art. 275 comma 3 c.p.p.. Inoltre, non è chi non veda la illogicità dell'ulteriore argomento speso dal Tribunale, secondo cui il pericolo di recidiva potrebbe ritenersi superato dalla possibilità che, relativamente all'omicidio del 1991, intervenga una ipotetica futura sentenza definitiva prima del 'fine pena' del 2010: si tratta infatti di una valutazione non solo 'probabilistica', come osserva il ricorrente, ma decisamente aleatoria, posto che non tiene conto, tra l'altro, del fatto che la magistratura di sorveglianza potrebbe anche applicare misure alternative ben prima del 2010.
Altrettanto fondata è la censura che il ricorrente muove all'ordinanza impugnata, più in generale, sotto il profilo della insufficienza e contraddittorietà degli argomenti in base ai quali il Tribunale ha ritenuto di poter superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p.. Va sottolineato, infatti, che la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari stabilita da tale norma fa sì che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "non spetta al giudice (diversamente da quanto si verifica negli altri casi), dimostrare, con adeguata motivazione, che le dette esigenze sono effettivamente sussistenti, ma è onere dell'interessato prospettare (se non dimostrare) l'esistenza di specifici e peculiari elementi atti a superare la detta presunzione" (Cass., Sez. 1^, 12 maggio 1992, n. 1449, Attanasio, mass. 190110). Ciò comporta, evidentemente, che gli elementi atti a superare la presunzione in questione debbono essere particolarmente seri e significativi, vale a dire idonei a dimostrare l'effettiva e sicura insussistenza, nel caso specifico, delle esigenze cautelari. Tanto è vero che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito, per esempio, che il superamento della presunzione "non ricorre allorquando l'indagato sia stato 'posato' dall'organizzazione criminale, e cioè operativamente 'accantonato', ma non estromesso dal sodalizio delinquenziale di cui il partecipe continua ad essere membro" (Cass., Sez. 1^, 29 luglio 1993, n. 2400, Rizza, mass. 195819).
Si deve quindi concludere che sono largamente insufficienti, e spesso illogiche, le argomentazioni in base alle quali l'ordinanza impugnata ha ritenuto insussistenti - nonostante la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. - sia il pericolo di fuga che il pericolo di recidiva.
Relativamente al pericolo di fuga, vero è che esso non può desumersi esclusivamente dalla particolare gravità della pena che potrebbe essere inflitta all'imputato, ma è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale elemento conserva comunque un suo indubbio peso quando si coniughi con la valutazione di altri elementi concreti e significativi, quali "la disponibilità di mezzi per organizzare la fuga e l'eventuale rapporto con soggetti e organizzazioni criminali che possano assicurare i mezzi per la latitanza" (Cass., Sez. 1^, 30 marzo 2001, n. 12966, Terminio, mass. 218421). È quindi decisamente insufficiente e privo di logica l'argomento impiegato dal Tribunale per sostenere che la circostanza della lunga latitanza di un sodale del LO appartenente al medesimo sodalizio mafioso (IE UE) sarebbe una circostanza del tutto irrilevante, sol perché l'UE "gravitava in tutt'altro contesto geografico (la provincia di Caltanissetta), laddove LO (...) ha sempre manifestato saldissimi legami con il capoluogo ligure": infatti - stante la comune appartenenza dei due soggetti a un medesimo sodalizio di stampo mafioso ritenuto tale da una sentenza passata in giudicato - quel dato meramente localistico non può ragionevolmente portare a concludere che il LO abbia cessato ogni rapporto con quell'organizzazione criminale, per sua natura idonea ad "assicurare i mezzi per la latitanza".
Infine, decisamente fondate sono le censure articolate mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato, e che sono state sintetizzate supra ai punti E ed F, con riferimento alle argomentazioni spese dal Tribunale in merito al significato da attribuire - sotto i profili che rilevano in questa sede - al procedimento in fase di indagini preliminari pendente a carico del LO per un reato associativo finalizzato alla gestione di scommesse clandestine, ma aggravato ex art. 7 D.L. 152/91 in quanto commesso, secondo l'accusa, per agevolare il più volte menzionato sodalizio mafioso. A questo proposito va anzitutto sottolineato che del tutto legittimamente il PM aveva allegato agli atti del Tribunale del riesame la comunicazione di notizia di reato relativa a tale procedimento. Infatti, ai fini del giudizio sulla personalità richiesto in materia cautelare dall'art. 274 lett. c c.p.p., va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come 'precedenti penali' in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a 'comportamenti o atti concreti' che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato, e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa (Cass., Sez. 1^, 30 luglio 1997, n. 4878, Castelluccia, mass. 208342). Sennonché, il Tribunale non ha tenuto conto della documentazione relativa a tale pendenza penale, o comunque non ne ha tenuto conto conformemente al principio giurisprudenziale testè riportato;
ed anzi, dimenticando l'esplicito riferimento fatto dalla citata disposizione di legge sia alle "modalità e circostanze del fatto" che alla "personalità dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali", ha tratto da quella pendenza conclusioni incongrue, come quella di individuare del tutto illogicamente in quel procedimento l'unica sede in cui si possa valutare il pericolo di recidiva, o quella di limitare il campo di quest'ultima valutazione alla tipologia di reato cui appartengono le scommesse clandestine. L'impugnata ordinanza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Genova perché, conformemente alla giurisprudenza sopra riportata, proceda a una nuova valutazione onde accertare, alternativamente, la effettiva persistenza delle esigenze cautelari presunte per legge ex art. 275 comma 3 c.p.p., ovvero il superamento di tale presunzione dovuto alla presenza di elementi dai quali risulti che le esigenze cautelari non sussistono.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2005