Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 501
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Sentenza 15 gennaio 2001

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La qualifica di pubblico ufficiale, rivestita dal commissario liquidatore di una compagnia di assicurazioni, non vale ad attribuire pubblica fede ai documenti prodotti in giudizio dal commissario stesso, quando essi siano stati formati sulla base di notizie apprese da terzi (nella specie, la S.C. ha escluso che potesse rivestire fede privilegiata ex art. 2699 cod. civ. l'attestazione circa l'irregolare pagamento dei premi da parte dell'assicurato).

L'assicuratore della r.c.a. il quale, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, eccepisca l'inesistenza di copertura assicurativa, solleva una eccezione attinente non alla "legitimatio ad causam", ma al difetto di titolarità passiva del rapporto controverso, con la conseguenza che incombe l'onere della relativa prova.

La qualifica di pubblico ufficiale, rivestita dal commissario liquidatore di una compagnia di assicurazioni, non vale ad attribuire pubblica fede ai documenti prodotti in giudizio dal commissario stesso, quando essi siano stati formati sulla base di notizie apprese da terzi (nella specie, la S.C. ha escluso che potesse rivestire fede privilegiata ex art. 2699 cod. civ. l'attestazione circa l'irregolare pagamento dei premi da parte dell'assicurato).

L'assicuratore della r.c.a. il quale, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, eccepisca l'inesistenza di copertura assicurativa, solleva una eccezione attinente non alla "legitimatio ad causam", ma al difetto di titolarità passiva del rapporto controverso, con la conseguenza che incombe l'onere della relativa prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 501
    Data del deposito : 15 gennaio 2001

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