Sentenza 15 gennaio 2001
Massime • 4
La qualifica di pubblico ufficiale, rivestita dal commissario liquidatore di una compagnia di assicurazioni, non vale ad attribuire pubblica fede ai documenti prodotti in giudizio dal commissario stesso, quando essi siano stati formati sulla base di notizie apprese da terzi (nella specie, la S.C. ha escluso che potesse rivestire fede privilegiata ex art. 2699 cod. civ. l'attestazione circa l'irregolare pagamento dei premi da parte dell'assicurato).
L'assicuratore della r.c.a. il quale, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, eccepisca l'inesistenza di copertura assicurativa, solleva una eccezione attinente non alla "legitimatio ad causam", ma al difetto di titolarità passiva del rapporto controverso, con la conseguenza che incombe l'onere della relativa prova.
La qualifica di pubblico ufficiale, rivestita dal commissario liquidatore di una compagnia di assicurazioni, non vale ad attribuire pubblica fede ai documenti prodotti in giudizio dal commissario stesso, quando essi siano stati formati sulla base di notizie apprese da terzi (nella specie, la S.C. ha escluso che potesse rivestire fede privilegiata ex art. 2699 cod. civ. l'attestazione circa l'irregolare pagamento dei premi da parte dell'assicurato).
L'assicuratore della r.c.a. il quale, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, eccepisca l'inesistenza di copertura assicurativa, solleva una eccezione attinente non alla "legitimatio ad causam", ma al difetto di titolarità passiva del rapporto controverso, con la conseguenza che incombe l'onere della relativa prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O E P N C , E 1 A E 9 P N 9 I O 1 I - D Z 1 1 A E R - T C I S 2 I . D CO L U ONE501/ 0T I 9 A A 3 G D L E E E 6 T N 4 N . SEZION T . E S T S I E T ( R t A os dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: omp Oggetto C Somministrazione di energia GIUSTINIANIDott. Vito Presidente elettrica. Restituzione di quote-prezzo. Dott. Giovanni Silvio coco Consigliere R.G.N. 21567/98 Dott. Giuliano Consigliere - LUCENTINI Dott. ON SEGRETO Consigliere - TALEVI Rel. Consigliere - 10734 Cron. Dott. Alberto Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 02/02/01 ORD INANZA sul ricorso proposto da: ENEL S.P.A., con sede in Roma, in persona dell'Ing. Danilo Severini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI JANARI, che la difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI NT;
intimato avverso la sentenza n. 1576/97 del Giudice di pace di CATANZARO, emessa il 31/07/97 e depositata il 29/10/97 (R.G. 717/97); 2001 udita la relazione della causa svolta nella camera di Ond 51 1 consiglio TALEVI;
lette le Generale dichiari di legge. il 02/02/01 dal Consigliere Dott. Alberto conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Dott. ON MARTONE che ha chiesto si l'estinzione del processo con le conseguenze ORDINANZA Rilevato che l'ENEL s.p.a. proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza 31.7 - 29.10.97 nei confronti di AL ON;
rilevato che detto ricorrente ENEL s.p.a. ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
ritenuto che
detta rinuncia deve considerarsi rituale;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese in quanto la controparte non ha svolto attività processuale;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma il 2.2.2001. IL PRESIDENTE idificatoіл іміні 11 CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li - 4 APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista 4 ) 7 O E 3 E L T . L R C N O O A , B C 1 F E 9 I 9 E 1 D N - 1 O E I 1 Z - C 1 I A 2 R D . T U L S I I 9 G G 3 E R E E N A 6 . D 4 T . E S T I T ( T N R E S A E 3