Sentenza 26 giugno 2006
Massime • 1
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato con riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della normale conoscibilità di esso da parte dell'assicurato, ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi dell'incapacità lavorativa determinata da tale stato in relazione alla sua eziologia professionale. Tale principio va poi armonizzato con l'ulteriore sentenza della Corte costituzionale, n. 116 del 1969, secondo la quale occorre tenere conto anche del raggiungimento della soglia minima per l'indennizzabilità della malattia, sicché a questo va riferito il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione, e non a quello della effettiva manifestazione della patologia, ove i due momenti non coincidano sotto il profilo temporale ed il primo (soglia di indennizzabilità) si verifichi successivamente al secondo.
Commentario • 1
- 1. Malattia professionale, termine prescrizionale, decorrenza, consapevolezzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 febbraio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2006, n. 14717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14717 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato DI PIERRO NICOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, LUCIANA ROMEO, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI in ROMA del 16 dicembre 2003 REP. 63992;
- controricorrente -
l'avverso la sentenza n. 364/2003 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 26/08/2003 - R.G.N. 38/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/03/2006 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato DI PIERRO;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega ROMEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 ottobre 1996, NI TT conveniva dinanzi al Pretore di Bolzano, in funzione di giudice del lavoro, l'I.N.A.I.L., e, premettendo di essere affetto da silicosi polmonare, contratta durante lo svolgimento della sua attività lavorativa di perforazione di rocce a secco, svolta nel periodo dal 12 giugno 1956 al 26 novembre 1957 alle dipendenze della ditta Rabbiosi in Val Senales, esponeva che, in data 4 giugno 1987, aveva proposto la relativa domanda - corredata da certificazione medica -per ottenere le relative prestazioni, che, tuttavia, era stata rigettata. Aggiungeva che nel 1992, l'I.N.A.I.L. aveva disposto indagini mediche, eseguite in Padova, presso l'Istituto di Medicina del Lavoro, in esito alle quali, con provvedimento del 27 ottobre 1994, pur essendo stata accertata la dedotta malattia professionale, con postumi invalidanti nella misura del 11%, la sua domanda era stata rigettata per intervenuta prescrizione.
Soggiungeva che tale provvedimento era illegittimo. Ciò premesso chiedeva che gli fosse riconosciuta la denunciata tecnopatia di silicosi polmonare, con conseguente condanna dell'I.N.A.I.L. alla costituzione della relativa rendita, quanto meno nella misura dell'11%.
Costituendosi, l'Istituto predetto resisteva, contestando, preliminarmente, l'esistenza di nesso di causalità fra la denunciata affezione e l'esposizione a rischio, nonché eccependo l'estinzione del preteso diritto per intervenuta prescrizione triennale, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1324, art. 112, per essere stato il ricorrente a conoscenza della gravità della medesima fin dal 1987 (data della domanda amministrativa) senza che, tuttavia, avesse interrotto il termine prescrizionale.
Disposta ed espletata consulenza medico-legale, con sentenza n. 119/1998 del 6 maggio 1998, l'adito Giudice rigettava la domanda, dichiarando l'estinzione del vantato diritto per intervenuta prescrizione.
Avverso tale decisione proponeva appello il NI dinanzi al Tribunale di Bolzano, che, con sentenza n. 838/1998 del 6 novembre 1998, disponeva la riforma dell'impugnata decisione, condannando l'I.N.A.I.L. alla costituzione della rendita per silicosi, nella misura dell'11%, con decorrenza dal 4 giugno 1987.
A seguito di ricorso proposto dall'I.N.A.I.L., la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6267/2002, annullava la impugnata pronuncia, rimettendo gli atti alla Corte d'appello di Trento, che, dopo avere puntualizzato i termini del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità con la richiamata sentenza, rigettava l'appello proposto dal NI, per effetto della intervenuta prescrizione, risultando accertato che, sin dalla proposizione della domanda amministrativa del 4 giugno 1987, l'assicurato era in grado di conoscere "di essere portatore di una malattia professionale (silicosi polmonare) nonché della sua gravità".
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il NI con un unico articolato motivo.
Resiste l'I.N.A.I.L. con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di gravame il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 111 e 112, degli artt. 2697, 2934 e 2935 c.c., degli artt. 112, 115 e
116 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che la Corte d'appello di Trento, nel dichiarare l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione, avrebbe, senza adeguata motivazione, erroneamente cristallizzato al 4 giugno 1987 la data di cognizione, da parte sua, del proprio stato morbigeno, ancorando il proprio giudizio ad elementi soggettivi (per essere stato lo stesso dipendente dell'I.N.A.I.L.), senza procedere ad alcun ulteriore accertamento, anche ai fini della individuazione del momento della richiesta consapevolezza del superamento della soglia minima di invalidità. Il ricorso, pur nelle sue diverse articolazioni, è infondato.
Va premesso che, secondo l'insegnamento di questa Corte, riportato nella richiamata pronuncia di annullamento n. 6267/2002, e riprodotto nella impugnata decisione quale vincolante regola di giudizio del caso concreto, al fine di stabilire l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale della rendita per malattia professionale, occorre far riferimento alla nozione ontologica di manifestazione della malattia, che deve concorrere, nel lavoratore assicurato, con la sua conoscibilità, la quale, a sua volta, non richiede l'acquisita certezza della sussistenza del diritto anche nei profili tecnico giuridici (che soltanto dall'accertamento giudiziale può risultare), ma implica, comunque, che il lavoratore sia ben consapevole sia dell'esistenza della malattia, come alterazione patologica di entità tale da consentire l'esercizio del diritto alla rendita, sia del suo carattere professionale, sicché l'inerzia del medesimo possa considerarsi in qualche misura colpevole. Più precisamente, alla stregua dell'esposto principio, il dies a quo, ai fini della decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione volta a conseguire la rendita di inabilità permanente, va individuato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206/1988, in quello della manifestazione della malattia, senza più far capo alla "fictio caducata" della presunzione assoluta di verificazione della patologia nel giorno di presentazione della denuncia con certificato medico da parte dell'interessato, ma collocando tale evento nel momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza della esistenza dello stato morboso e della normale conoscibilità di esso da parte dell'assicurato; ciò che "generalmente", coincide con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa determinata da tale stato, in riferimento alla sua eziologia professionale. Siffatto principio, peraltro - come opportunamente rimarcato dalla Corte territoriale sulla base del decisum di questa Corte - non esaurisce del tutto l'ambito di accertamento ai fini dell'esatta individuazione dell'inizio della decorrenza del termine prescrizionale, in quanto lo stesso va armonizzato con il contenuto della sentenza della Consulta n. 116/1969, secondo il quale a riguardo occorre tenere conto anche del raggiungimento della soglia minima per la indennizzabilità della malattia;
sicché a questo va riferito il dies a quo di decorrenza della prescrizione, e non a quello della effettiva manifestazione della patologia, ove i due momenti non coincidano sotto il profilo temporale, ed il primo (soglia di indennizzabilità) si verifichi successivamente al secondo.
Ora, applicando correttamente tali principi alla fattispecie in esame, la Corte di Trento ha osservato che il ricorrente - tra l'altro dipendente della sede I.N.A.I.L. di Bolzano, e, come tale, fornito di specifica competenza in subiecta materia, sin dalla proposizione della domanda amministrativa del 4 giugno 1987 -, era in grado di conoscere, "facendo uso dei normali criteri attentivi", di essere portatore di una malattia professionale (silicosi polmonare) nonché della sua gravità, essendo la medesima corredata da un certificato medico recante la diagnosi;
"silicosi polmonare 1-2 stadio". E a nulla rileva - soggiunge il Giudice d'appello - che tale diagnosi non sia risultata corroborata da esami specifici, eseguiti solo successivamente, considerato che la chiarezza della diagnosi riferita ad una malattia in fase evolutiva, con specificazione del grado relativo "1 - 2 stadio", costituisce ragione idonea a far ritenere che già da quella data, in capo al ricorrente NI, vi era consapevolezza della esistenza dello stato morboso di cui era affetto;
sicché, al limite, i successivi esami specialistici avevano "offerto riscontro di un quadro clinico, peraltro già delineato, con sufficiente chiarezza e precisione, nel primo certificato medico". In coerenza con tale accertamento, la Corte territoriale, in difetto del compimento da parte del NI di qualsiasi atto interruttivo del termine di prescrizione triennale, D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 112, dalla data di cognizione dello stato morbigeno -cristallizzato alla data del 04/06/1987 - ha dichiarato l'estinzione del vantato diritto per intervenuta prescrizione.
Correttamente, pertanto, il Giudice dell'appello, uniformandosi all'esposto orientamento giurisprudenziale, accolto nella sentenza rescindente, ha ritenuto, con valutazione di fatto adeguatamente motivata ed insindacabile in sede di legittimità, che alla data del sopramenzionato certificato medico il NI (peraltro dipendente della Sede I.N.A.I.L. di Bolzano con una presumibile conoscenza della materia infortunistica) sia stato in grado di conoscere la esistenza e la natura professionale della patologia, facendo decorrere dalla data della domanda amministrativa il termine prescrizionale di cui al menzionato art. 112.
Il ricorso è, dunque, privo di fondamento in quanto le censure in esso contenute investono la valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello di Trento, quale giudice di rinvio;
pertanto, va rigettato.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, art. 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2006