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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO IA, 1° Sez. Civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1931/2024 EL ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione ELl'anno 2024, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, (C.F. ), nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 19.10.1982 e residente in [...], cittadinanza italiana, elettivamente domiciliata in TR (NA) alla via Regina Margherita n.3, presso lo Studio ELl'Avv. Antonio CIRILLO , che la rappresenta e la difende, come da procura in atti, ammessa al Patrocinio a spese ELlo Stato, con ELibera Prot. n° 2024/2060/GP, emessa dal ConIGlio ELl'Ordine degli Avvocati di TO IA nella seduta EL 17.09.2024
E
, (C.F. nato a TO EL CO (NA) in [...] CP_1 C.F._2 10.02.1978, e residente in [...], cittadinanza italiana, che ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese ELlo Stato, istanza depositata in data 20/09/2024, elettivamente domiciliato in TO IA (NA) alla Piazza M.R. Imbriani n. 5, presso lo Studio ELl'Avv. ES LAURETTA (C.F.:
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._3
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di TO IA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: all'udienza EL 17.02.2025 i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo i patti e le condizioni concordate.
Il P.M. in data 10.03.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ritualmente depositato in data 01.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in TR in data 30.10.2004; che dall'unione coniugale sono nati due figli, nata a [...] Persona_1 CO (NA) il 19 marzo 2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e nato a [...] il [...], minorenne;
che la Persona_2
lavora presso uno studio medico come segretaria, ha un reddito mensile pari a Parte_1
€ 900,00, è comproprietaria, unitamente alla sua famiglia, per la quota di 1/6 ELla casa familiare, sita in CO (Na) al Villa Regina n.3 ed è titolare EL rapporto di conto corrente bancario acceso presso l'Istituto Banca Credem, mentre è CP_1 occupato presso A.P. Commerciale con contratto di lavoro part-time e ha un reddito imponibile annuo pari a € 9.000,00, è titolare EL rapporto di conto corrente bancario acceso presso l'Istituto “Credem” s.p.a.; che preso atto ELla irreversibilità ed irrimediabilità ELla frattura EL rapporto coniugale e ELla cessazione di quella comunione spirituale e materiale che è fondamento EL matrimonio, hanno deciso concordemente di addivenire alla loro personale separazione.
Le parti sentite personalmente all'udienza EL 17.02.2025 hanno concordemente chiesto omologarsi la loro separazione confermando le condizioni riportate nel ricorso introduttivo. In particolare, la ricorrente dichiarava di lavorare come segretaria Parte_1 presso uno studio medico percependo uno stipendio mensile di euro 800,00 circa netti al mese e di vivere nella casa coniugale con i figli, di percepire l'assegno unico per il figlio ES nella misura EL 100% pari ad euro 210,00 mensili e di percepire 75,00 per la figlia maggiorenne;
il ricorrente dichiarava di lavorare come precario CP_1 presso un supermercato, con contratti a tempo determinato e di percepire uno stipendio di euro 900,00 mensili, che aumenta in base agli straordinari fino ad euro 1.100,00 circa, di non avere altre fonti di reddito e di vivere a casa di sua madre.
Il giudice ELegato, all'esito ELl'audizione ELle parti, rimetteva la causa al collegio per l'omologa disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Il P.M. in data 10.03.2025 esprimeva parere favorevole alla separazione.
2. La domanda è fondata.
Quanto alle condizioni patrimoniali ELla separazione, le parti hanno previsto un assegno di mantenimento a carico EL in favore dei figli, , maggiorenne ma non CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente, e ES, minorenne, oltre alla metà ELle spese straordinarie.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse ELla prole.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da E Parte_1 CP_1
in data 01.10.2024 così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1 19.10.1982 e , nato a [...] il [...] ai seguenti patti e CP_1 condizioni:
1. La dimora coniugale sita al Viale Villa Regina n.3 di CO, di proprietà ELla IG. , unitamente a tutti i mobili, arredi e pertinenze, resta Parte_1 assegnata a quest'ultima; il IG. , ha già trasferito altrove la propria CP_1 dimora, asportando dalla casa coniugale i propri effetti personali, e si impegna a trasferire anche la residenza altrove entro la fine ELl'anno 2024.
2. Il figlio minore rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e rimarrà collocato, prevalentemente presso l'abitazione ELla madre.
3. Il Sig. avrà la facoltà di tenere il figlio minore ES nei giorni CP_1 di mercoledì e venerdì dalle 18:00 alle 20:00, salvo diversi accordi padre figlio, i quali potranno liberamente organizzarsi per i loro incontri. Circa il weekend, si attuerà il criterio ELl'alternanza, per cui il padre potrà tenere con sé il figlio minore a week- end alterni dal venerdi all'uscita da scuola o dalle ore 13.00 fino alla domenica alle ore 20.00; Nelle ipotesi in cui, eccezionalmente e per particolari circostanze, non fosse possibile per le parti osservare le modalità di esercizio EL diritto di visita, eventuali modifiche saranno comunicate e concordate tra le parti stesse.
4. Il minore, ad anni alterni, trascorrerà con il padre i giorni 24 e 25 ed il successivo Capodanno giorni 31 ed 1 con la madre, e per il primo anno la scelta spetterà alla madre. Nel periodo Pasquale invece, sempre ad anni alterni, trascorrerà una volta con il padre ed una volta con la madre la SS. Pasqua ed il Lunedì in Albis, e per il primo anno la scelta spetterà al padre.
5. Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate preventivamente secondo le eIGenze, anche lavorative, di entrambi i coniugi;
il minore trascorrerà con il padre durante il periodo estivo quindici giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
Tutte le scelte attinenti lo sviluppo psico- fisico EL minore, saranno concordate preventivamente e comunemente dai genitori.
6. Per patto espresso entrambi i ricorrenti non potranno allontanarsi dal territorio nazionale con il minore, se non con il consenso scritto ELl'altro coniuge.
7. Il Signor verserà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1 la somma di € 300,00 (euro trecento/00) quale contributo per il mantenimento dei figli e ES (€ 150,00 per ciascun figlio) da rivalutare, annualmente, Per_1 in forza degli indici pubblicati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
8. Le spese scolastiche e le spese mediche riguardanti i figli, saranno ripartire tra i coniugi nella misura EL 50%.
9. Il IG. , in ragione ELl'eIGuo mantenimento che versa per i figli e, in CP_1 deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, EL D.Lgs. n. 230/2021, dichiara di rinunciare alla quota pari al 50% ELl'assegno unico universale, in favore ELla IG.ra ; Parte_1
10. I coniugi dichiarano di aver già risolto ogni altra pendenza economica e, pertanto, dichiarano di non aver null'altro da pretendere, l'uno dall'altra, per nessun altro titolo e/o causa.
11. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio EL passaporto e ELla carta di identità valida anche per l'espatrio. B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di TR per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.36 parte II Serie A dei registri di matrimonio ELl'anno 2004); C. Nulla sulle spese.
TO IA, camera di conIGlio EL 07.04.2025
il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato