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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice deSInato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 27.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate da entrambe dalla parte ricorrente e dalla CP_1 all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6748/2020 R.g. Lavoro avente ad oggetto: differenze retributive
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.07.1987, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Guastafierro ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello CP_2
Fabbrocini ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.12.2020 la parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 02.11.2011 al 03.03.2020, previa dichiarazione di nullità, annullabilità, inefficacia del verbale di conciliazione sottoscritto in data 03.09.2019 presso la sede di SA GI ES (Na) per vizio del consenso. Ha chiesto, altresì, di condannare la CP_3 al pagamento della somma di € 161.347,89 a titolo di differenze retributive per l'effettiva CP_2 quantità del lavoro svolto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Infine, ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e l'illegittimità del licenziamento irrogato in data 03.03.2020 e, per l'effetto, ordinare alla la riassunzione nel posto di lavoro o, in mancanza (cfr. conclusioni CP_2
Pag. 1 di 14 dell'atto introduttivo), il risarcimento del danno pari ad una indennità compresa tra un minimo di 2,5 e
6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.679,52. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
A fondamento della domanda ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal
02.11.2011 al 03.03.2020 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato ed inquadramento nel
IV livello del CCNL Commercio;
di aver sempre svolto mansioni di contabile d'ordine presso la sede di
SA GI ES (Na) alla via Martiri di Nassirya, nr. 77; che il potere disciplinare e direttivo Per_ era sempre svolto dai SI.ri , legale rappresentante della convenuta (detto ), Controparte_4
, e , i quali, dunque, provvedevano ad impartire le Controparte_5 Controparte_6 CP_7 direttive;
di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore
19.00, mentre il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00; di aver percepito le retribuzioni analiticamente indicate in ricorso e che, a seguito dell'obbligo imposto ai datori di lavori di pagamenti tramite bonifici, era costretta a restituire al datore di lavoro la differenza tra gli 800,00 euro effettivamente percepiti e quelli risultanti dalle buste paga in atti;
di essere stata convocata in data 03.09.2019 presso il sindacato dove, a cause delle minacce di licenziamento, era costretta a sottoscrivere un verbale di CP_3 conciliazione, impugnato in data 18.02.2020, a seguito del quale ha ricevuto la somma di € 7.874,00; che tali minacce risultano dalle registrazioni indicate nel foliario;
di essere stata licenziata in data 03.01.2020 per giustificato motivo oggettivo;
che tale licenziamento è stato ritualmente impugnato e, tuttavia, in data 30.03.2020, senza una preventiva revoca del primo licenziamento, è stata nuovamente licenziata per assenza ingiustificata;
di non aver percepito la giusta retribuzione;
di non aver ricevuto la retribuzione di marzo 2020 e di non aver percepito alla cessazione del rapporto di lavoro il tfr.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la ha chiesto il rigetto della domanda CP_2 perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, ha contestato la ricostruzione attorea evidenziando come parte ricorrente abbia sottoscritto il verbale di conciliazione impugnato in piena coscienza dinanzi alla presenza del rappresentante sindacale. Ha inoltre insistito sulla legittimità del secondo licenziamento irrogato in data 03.03.2020. Infine, ha contestato gli orari di lavoro dedotti dalla ricorrente deducendo che la stessa ha prestato attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 09:30/10.00 alle 17:30, mentre il sabato mattina dalle ore 9.30/10.00 sino alle 12:30 e comunque saltuariamente. Ha infine dedotto di aver regolarmente corrisposto tutti gli emolumenti di fine rapporto, compreso il tfr.
Letti gli atti, ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, lette le risultanze istruttorie, disposta l'acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c. delle registrazioni audio di cui ai nr. da 17 a 21 del foliario di parte ricorrente e relative ai fatti specificamente allegati al nr. 10) dell'atto introduttivo, disposta la consulenza tecnica, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito della sentenza con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nel fascicolo telematico.
Pag. 2 di 14 Atteso l'anno di iscrizione a ruolo della causa, preme evidenziare che lo scrivente magistrato è stato assente dal servizio per congedo di maternità dal 28.02.2023 al 30.09.2023 e nelle more il ruolo è stato assegnato alla supplenza di due Giudici onorari, che si sono limitati, come previsto dalla normativa vigente, ad espletare attività istruttoria e ad effettuare rinvii, senza poter emettere provvedimenti decisori.
In punto di fatto è documentalmente provato che parte ricorrente è stata assunta in data
02/11/2011 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, con inquadramento nel quarto livello del CCNL Commercio, con qualifica di impiegata e mansioni di contabile d'ordine. (cfr. all. 3, prod. tel. ric.).
Il rapporto può dirsi cessato in data 30.01.2020 alla luce di quanto si dirà di qui a poco in ordine alla domanda di accertamento della illegittimità del secondo licenziamento irrogato in data 30.03.2020.
Tanto premesso, in data 03.09.2019 è intervenuta tra le parti la stipula di un accordo conciliativo in sede sindacale, avente ad oggetto la regolamentazione del rapporto lavorativo tra le parti dalla data di inizio del 02.11.2011 sino al 31.08.2019. Invero, si legge che le parti si dichiarano disponibili a conciliare la controversia per cui «il Sig. nella qualità di delegato della offre a transazione del Controparte_8 CP_2 succitato rapporto, in fase di costituzione e svolgimento, unicamente la somma di € 9.528,26 al netto di ritenute fiscali e previdenziali, di cui € 8.315,26 a titolo di anticipo TFR al 31.08.2019, € 1.163,00 a titolo di spettanze retributive ed € 50,00 a titolo di bonus nel preciso intento e scopo di evitare l'insorgere di liti giudiziarie.
La SI.ra , preso atto e coscienza dei propri diritti così come enunciati dal rappresentante Parte_1 sindacale, dichiara di accettare la somma offertale. Dichiara di aver già ricevuto in sede aziendale a mezzo bonifico la somma di € 1.654,00 per la quale rilascia quietanza. La stessa, con l'assistenza del conciliatore, dopo attenta verifica e puntuale approfondimento della propria posizione lavorativa, conferma quanto dichiarato in premessa in merito alle mansioni, alla decorrenza, alle modalità di svolgimento del rapporto lavorativo, dichiara di aver sempre percepito durante
l'intero rapporto di lavoro la retribuzione contrattuale, ivi comprese le mensilità aggiuntive, equivalente alla quantità e qualità delle mansioni e delle prestazioni rese, di aver goduto dei prescritti periodi di ferie, dei permessi (…) riconoscendo
l'esatta corrispondenza tra le prestazioni eseguite e quelle risultanti dalle buste paga (…). La residua somma concordata di € 7.874,00 viene erogata alla SI.ra con le seguenti modalità (…). La stessa con la sottoscrizione del Parte_1 presente verbale rilascia ampia finale e formale quietanza liberatoria dichiarando, altresì, di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo o causale, salvo buon fine del suddetto pagamento» (cfr. verbale di conciliazione, depositato integralmente in data 11.07.2024).
Al riguardo, la parte ricorrente ha esposto di essere stata costretta a firmare il suddetto verbale a seguito delle minacce di licenziamento da parte dell'azienda. Ha così dedotto un vizio della propria
Pag. 3 di 14 volontà e, dunque, l'invalidità del verbale.
L'art. 1966 c.c. sancisce il principio che, per tranSIere, le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (primo comma) e la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla loro disponibilità (secondo comma).
Al contempo, l'art. 2113 c.c. stabilisce che «Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412-ter e 412- quater del codice di procedura civile».
Con il termine “rinuncia” si fa riferimento ad un atto unilaterale tendente alla dismissione di un diritto soggettivo da parte del titolare, mentre con il termine “transazione” ci si riferisce ad un contratto mediante il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, rimuovono una lite esistente.
La disposizione differenzia dunque i diritti disponibili, ossia quei diritti di cui il lavoratore può liberamente disporre in qualunque contesto ed in qualunque sede (tra cui rientrano i trattamenti economici derivanti da pattuizioni individuali, il periodo di preavviso, le dimissioni e la risoluzione consensuale, la somma corrisposta a titolo di accettazione del provvedimento di risoluzione del rapporto;
il diritto di precedenza nelle assunzioni;
il diritto ad impugnare il licenziamento), da quelli indisponibili, ossia quei diritti di cui il lavoratore non può disporre liberamente (ad es. i diritti della personalità o di famiglia, i diritti derivanti da norme inderogabili e da norme imperative, il diritto al riposo giornaliero;
il diritto al riposo settimanale;
il diritto alle ferie;
il diritto al versamento di contributi previdenziali;
i diritti riconosciuti nei contratti collettivi).
Inoltre, la sanzione prevista dal primo comma è, genericamente, l'invalidità, e non la nullità. Che si tratti di mera annullabilità è riconosciuto dalla costante giurisprudenza (Cass. 1988/4529; Cass.
2001/13834; Cass. 1999/477); d'altra parte, il presupposto di una specifica impugnazione e la previsione, per essa, di un termine decadenziale non possono portare ad altra conclusione (cfr.
[...]
n. 4177/2002). CP_9
Ciò chiarito, ci sono luoghi - segnatamente quelli elencati dal quarto comma della norma – definiti appunto “protetti”, in cui tutti i diritti sono disponibili.
Si tratta delle conciliazioni sottoscritte davanti al giudice, ex art. 420 cpc, innanzi alle Commissioni di conciliazione in sede sindacale, in DTL e presso i conSIli provinciali degli ordini dei consulenti del lavoro.
Pag. 4 di 14 Con riferimento alle conciliazioni in sede sindacale, la giurisprudenza ha chiarito che sono definibili come «atti negoziali… in cui il sindacato non è agente contrattuale ma garante esterno della parità di posizione delle parti (e, quindi, della genuinità della formazione della volontà dei lavoratori), giustificando, con tale apprestata assistenza, la validità e la inoppugnabilità degli accordi suddetti pure per la parte in cui contengono rinuncia a diritti derivanti da norme inderogabili» (Cass. Civ., Sez. Lav., 25 gennaio 1992, n. 287– parte motiva).
Si tratta, in sostanza, di quegli atti compiuti dai lavoratori con l'adeguato conSIlio e assistenza “che solo il proprio rappresentante sindacale - e perciò una persona di sua fiducia - avrebbe potuto appieno dare” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 22 ottobre 1991, n. 11167 – parte motiva): “accordi - intesi alla definizione di una contesa già in atto o di una contesa potenziale - che i singoli lavoratori contraggono personalmente (o a mezzo di mandatari “ad hoc” muniti di specifico potere) con l'assistenza del sindacato, e cioè ad atti negoziali in cui il sindacato è garante esterno della parità di posizione delle parti e quindi della genuinità della formazione della volontà dei lavoratori (Cass. 25 gennaio 1992 n.
827)” (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 dicembre 1999, n. 13910 – parte motiva).
Ai fini della validità della conciliazione è necessario che il lavoratore sia effettivamente assistito da rappresentanti della propria organizzazione sindacale e a nulla rileva che, eventualmente, il mandato sia conferito il giorno stesso in cui la conciliazione viene sottoscritta. Sotto il profilo prettamente presuntivo, infatti, la Suprema Corte attribuisce rilevanza al fatto che il verbale di conciliazione è sottoscritto dal lavoratore e dal sindacalista contestualmente.
Così l'accordo raggiunto in sede sindacale, esso può ascriversi al novero di quei negozi qualificati in dottrina anche come atti di autonomia negoziale individuale assistita, in cui la presenza del rappresentante sindacale - cui è stato conferito espresso mandato - funge da garanzia di libertà effettiva e di informazione piena del lavoratore circa i suoi diritti.
In altre parole, la “copertura” sindacale suggerisce che il contenuto della conciliazione esprima, per quanto riguarda la posizione del lavoratore, una consapevole volontà di rinuncia globale, raggiunta senza alcuna coartazione della spontaneità della rappresentazione della realtà, con l'intento di definire, contestualmente alla firma dell'accordo, ogni vicenda pendente (cfr. Sentenza tribunale di Milano n.
1304/2018 pubbl. il 29/05/2018 RG n. 7807/2017 dott.ssa Giulia Marzia Locati).
La preclusione in parola, tuttavia, non impedisce al giudice di accertare la sussistenza di eventuali vizi del consenso in cui siano incorse le parti nella definizione dell'accordo in sede sindacale, con una valutazione di fatto, che se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità (vedi Cass Sez.
L, Sentenza n. 1804 del 20/02/1988).
La conciliazione in sede sindacale può infatti costituire oggetto di annullamento, entro cinque anni, qualora ricorrano vizi nel consenso del lavoratore, quali l'errore, la violenza e il dolo.
È quanto viene dedotto nella fattispecie in esame, in cui la lavoratrice, al fine di travolgere e superare l'efficacia preclusiva della intervenuta conciliazione sindacale, ha dedotto un vizio del
Pag. 5 di 14 consenso, consistito nella violenza che ha coartato la propria volontà a seguito delle minacce di licenziamento da parte del SI. . Al riguardo, è ora necessario evidenziare che è Controparte_8 infondata la doglianza di parte resistente, sollevata nelle note di discussione, secondo cui quest'ultimo è un libero ed autonomo consulente del lavoro, senza alcun ruolo di rappresentanza della Oceano s.r.l.
Invero, dal verbale di conciliazione emerge esattamente l'opposto poiché lo stesso era presente in data
03.09.2019 per la sottoscrizione del verbale «nella qualità di delegato della (cfr. all. prod. tel. CP_2 conv.).
Tanto premesso, dalle risultanze istruttorie è emerso che altra dipendente, al fine di evitare il licenziamento, è stata costretta a firmare il verbale di conciliazione. E difatti, la teste ha Tes_1 dichiarato: «So che la ricorrente ha firmato un verbale di conciliazione perché io l'ho firmato un paio di mesi prima. Ho firmato perché sono stata costretta dal mio titolare, , nel senso che stesso mi disse che Controparte_10 Controparte_4 se non avessi firmato mi avrebbe licenziata. Parlando con la ricorrente so che un paio di mesi dopo anche lei ha firmato un verbale di conciliazione» (cfr. verbale di udienza del 06.10.2022).
Anche altra dipendente ha riferito di aver firmato un verbale di conciliazione. Invero, la teste Tes_2 ha affermato: «Anche io ho firmato il verbale di conciliazione e mi recai a firmarlo con figlia di
[...] TE
. A me invece disse di stare tranquilla perché una volta firmato il verbale di conciliazione, sarei Controparte_4 TE stata assunta da un'altra società sempre gestita dai SInori . Quando io ho firmato la conciliazione non c'era il CP_4 fiscalista C'eravamo io, e un altro collega, forse si chiamava » (cfr. verbale di udienza CP_8 TE Per_2 del 06.10.2022).
Nulla è invece emerso al riguardo dalle testimonianze dei testi di parte resistente, SI.ri TE
, dipendente di una delle società del gruppo facente capo a e , e
[...] CP_5 Controparte_4 [...]
, rappresentante sindacale presente al momento della conciliazione intervenuta tra le parti (cfr. Tes_5 verbali di udienza del 06.10.2022 e 15.06.2023).
Deve inoltre evidenziarsi che la rappresentante sindacale ha dichiarato che l'istante, al momento della sottoscrizione, non ha manifestato alcun dubbio o perplessità. Tuttavia, tali perplessità sono state manifestate dalla ricorrente al SI. , atteso che dall'audio della registrazione del Controparte_8
03.09.2019, acquisita ai sensi dell'art. 421 c.p.c. come di qui a breve si dirà, la stessa ha chiesto insistentemente spiegazioni sul trattamento di fine rapporto.
La prova della violenza idonea a coartare il proprio consenso emerge anche dalle registrazioni audio depositate dalla lavoratrice.
Corre l'obbligo di evidenziare che la ricorrente, in sede di deposito del ricorso, ha omesso di depositare tali registrazioni e parte resistente, già in sede di memoria di costituzione, ne ha eccepito la tardività.
La Suprema Corte ha stabilito che «Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio
Pag. 6 di 14 di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli;
un siffatto rigoroso sistema di preclusioni trova, però, un contemperamento - ispirato alla eSIenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art.
437, comma 2, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa,da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse» (Cass., nr. 2005/2016).
Nel caso in esame, i fatti che parte ricorrente ha chiesto di provare attraverso la produzione delle registrazioni audio sono stati puntualmente allegati nel ricorso introduttivo (pag. 3, punto 10, e pag. 5)
e, inoltre, le stesse registrazioni sono state altresì analiticamente indicate nel foliario. Facendo applicazione del principio di diritto suindicato, lo scrivente magistrato, ritenuto tale mezzo di prova rilevante ai fini della decisione, anche alla luce delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, ha acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c. le suddette registrazioni.
Ascoltate le registrazioni audio, il Tribunale ritiene che dalle stesse emerga effettivamente la circostanza che il consenso della ricorrente sia stato viziato da violenza.
Invero, nella registrazione audio nr. 17 del 03.09.2019, effettuata proprio in sede di conciliazione, seppur il delegato della SI. , dichiara «di non voler obbligare nessuno e di poter CP_2 Controparte_8 subito andare via» immediatamente dopo, rivolgendosi alla ricorrente, le dice: «Ezia o vuoi firmare o non vuoi firmare. Due sono le strade. Metti in condizione l'azienda che ti licenzia, poi si fa la causa con te e poi si vede» (min.
8.00).
Il vizio della volontà assume rilevanza qualora incida sul processo formativo del consenso e dà origine ad una rappresentazione distorta della realtà, distorsione che induce la parte a manifestare la propria volontà in modo errato.
È evidente che l'atteggiamento posto in essere dal consulente aziendale in sede sindacale ha indotto la parte ricorrente a prestare il proprio consenso per evitare il licenziamento con conseguente invalidità del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti per la sussistenza di un vizio del consenso.
Tale documento è, dunque, inidoneo ad attestare la volontà abdicativa della ricorrente in ordine a tutte le pretese riguardanti il periodo coperto dalla conciliazione, ovvero dal 02.11.2011 (data inizio del rapporto lavorativo) sino al 03.09.2019 (data di sottoscrizione del verbale in sede sindacale).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve dunque essere esaminata anche la domanda di condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive. CP_11
Ebbene, la parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato per l'intero rapporto lavorativo oltre l'orario contrattualmente stabilito, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:30., nonché durante la giornata del sabato dalle 09:00 alle 13:00. Ex adverso, la società resistente ha
Pag. 7 di 14 contestato tali orari, deducendo un orario lavorativo minore.
Assumono, al riguardo, rilievo le risultanze della svolta istruttoria.
Riassumendo le dichiarazioni, il teste di parte ricorrente, , ha dichiarato: «Conosco la Testimone_2 ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per 11 anni. Non sono più dipendente della resistente. Ho iniziato a lavorare nel 2008-2009, non ricordo bene e ho terminato di lavorare nel 2020. Ho lavorato con la ricorrente gli ultimi 4 anni e lavoravamo in due uffici comunicanti, nel senso che erano divisi da un separé di plastica. Inizialmente ero segretaria ed ero addetta alla reception, dopo 6/7 anni sono stata trasferita in ufficio, occupandomi della contabilità. Anche la ricorrente si occupava della contabilità fornitori, dell'attività di produzione, nel senso che la stessa visionava il materiale e si occupava anche della campionatura. Il mio datore di lavoro era e , successivamente sono subentrati Controparte_5 Controparte_4 anche i figli. Ed erano loro due, oltre che i figli nell'ultimo periodo, a dirmi cosa dovevo fare. e Controparte_5 CP_4
erano anche datori della ricorrente e anche a lei dicevano cosa fare. Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 09-
[...]
00 alle ore 13.00 e poi dalle 14.30 sino alle ore 19.00 e il sabato osservavo mezza giornata, dalle ore 9.00 alle ore
13.00. Questi erano gli orari di lavoro di tutti i dipendenti e dunque anche della ricorrente» (cfr. verbale di udienza del 06.10.2022).
Il secondo teste , pur lavorando in un ufficio ubicato in altra sede, ha affermato: «Ho Tes_1 iniziato a lavorare per la società nel 2009 e ho terminato nel 2020. Ho lavorato per 8 anni a nero e solo gli ultimi tre anni ero inquadrata. Osservavo i seguenti orari di lavoro: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00 dal lunedì al sabato» (cfr. verbale di udienza del 06.10.2022).
Il teste , intimato da parte resistente, sempre escusso all'udienza del 06.02.2022, Testimone_4 ha dichiarato: «Conosco la società resistente perché appartiene ad un gruppo di società per il quale io lavoro. Io lavoro per la da 6-7 anni e sono ancora attualmente dipendente. I miei datori di lavoro erano e Pt_2 CP_5 CP_4
. Prima di essere assunto dalla ro dipendente della facente parte sempre dello stesso gruppo.
[...] Pt_2 CP_12
Part La ricorrente non era dipendente della A.. non so di quale società fosse dipendente, forse Non ho mai CP_1 lavorato per la . Conosco la ricorrente perché lavoravamo quasi nello stesso ufficio…materialmente l'ufficio CP_2 era lo stesso. I miei orari di lavoro erano dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì. Il sabato lavoravo qualche volta, se lavoravo era mezza giornata dalle 9.00 alle ore 12.30/13.00. Gli orari della SI.ra dovevano essere uguali ai miei, ma lei arrivava più tardi. Anche la ricorrente lavorava qualche volta il sabato Parte_1
… la ricorrente arrivava in ritardo, nel senso che arrivava verso le 9.20/9.30, qualche volta anche alle 10.00. La ricorrente terminava di lavorare la sera alle 17.30/18.00. Quando la ricorrente lavorava il sabato, doveva fare sempre
l'orario dalle 9.30 alle 13.00 ma non sempre lo rispettava nel senso che qualche volta veniva più tardi e qualche volta non veniva. Poteva capitare che uscisse alle 12.30. Poteva capitare che la ricorrente restasse fino alle 13.00. », mentre
[...]
, in quanto conciliatore in sede sindacale, nulla ha riferito al riguardo;
la stessa, difatti, ha Tes_5 riferito solo di quanto successo in sede sindacale in data 03.09.2019, dichiarando espressamente: «vero è che in data 3.09.2019 ho assistito la SI.ra presso il sindacato in quanto sono una Parte_1 CP_3
Pag. 8 di 14 conciliatrice con firma depositata presso la DTL di Napoli, quindi abilitata a fare le conciliazioni in sede sindacale ex art. 411 cpc. ricordo la data precisa in quanto, a seguito della mia citazione quale teste, ho consultato la relativa documentazione, ho rinvenuto il verbale di conciliazione, e ricordo che in tale sede ho richiamato l'attenzione della SI.ra sulla somma che stava accettando e sulla mancata possibilità di ripensamenti, qualora avesse sottoscritto il Parte_1 verbale, così come faccio per tutti. Preciso che nelle conciliazioni in cui rappresento i lavoratori mi sincero sempre che il lavoratore capisca il valore “ tombale” del verbale e ricordo che la ricorrente non manifestò alcuna perplessità al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione, tanto è vero che qualora avesse manifestato dubbi avrei interrotto la conciliazione, ciò non avvenne» (cfr. verbale udienza del 15.06.2023).
Essendo queste le testimonianze relative all'orario di lavoro osservato dalla , si ritiene che Parte_1 debbano considerarsi maggiormente attendibili quelle dei testi di parte ricorrente, in quanto trattasi di persone che hanno dimostrato di non aver alcun interesse connesso alla definizione del presente giudizio e per le quali nel corso dell'istruttoria non è emerso alcun elemento che ne faccia dubitare della loro attendibilità. Invero, seppur la SI.ra ha dichiarato di aver una causa in corso, Tes_1 Tes_2 ha espressamente dichiarato: «sono indifferente. Non ho cause contro la società e non sono più dipendente».
[...]
Il teste , invece, ha dichiarato, in primo luogo, di essere dipendente di altra società e di TE non aver mai lavorato per la seppur i suoi datori di lavoro fossero gli stessi della CP_2 ricorrente ovvero e . Ha inoltre dichiarato di lavorare ancora alle loro CP_5 Controparte_4 dipendenze e di non sapere neppure di quale società fosse dipendente l'istante.
In definitiva, lo scrivente magistrato ritiene provato lo svolgimento da parte della ricorrente di un'attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle ore 19.00 e dalle ore 09.00 alle ore 13.00 durante la giornata del sabato.
Per quanto concerne il pagamento della retribuzione, dalle risultanze testimoniali è emersa altresì la prova di quanto dedotto in ricorso ovvero che a decorrere da luglio 2018 la ricorrente fosse costretta a restituire la differenza tra quanto risultante da busta paga, e corrisposto con bonifico, e gli 800,00 euro effettivamente percepiti.
Al riguardo, mentre nulla hanno riferito i testi di parte resistente, il teste , pur Testimone_2 dichiarando di non sapere quanto guadagnasse la ricorrente, ha confermato l'esistenza di una prassi aziendale per cui tutti i dipendenti erano tenuti a restituire in contanti la somma eccedente rispetto all'effettiva retribuzione da percepire. Nel dettaglio, ha dichiarato: «Non so precisamente quanto guadagnasse la SI.ra posso però dire che nel mio caso non ricevevo sempre le buste paga e controllavo l'accredito dello Parte_1 stipendio direttamente sul conto corrente. Posso dire con certezza che tutti i dipendenti, perché tra noi parlavamo, che lo stipendio effettivo era inferiore rispetto all'importo della busta paga, nel senso che se ad es. in busta paga era indicato 1.200,00 euro, il mio stipendio era 900,00 euro, io dovevo restituire in contanti la differenza. Ricordo un episodio in particolare in cui io e la
Pag. 9 di 14 ricorrente stampammo il cd. “mastrino” da cui risultavano le nostre buste paga e ricordo che in quell'occasione dovemmo restituire l'eccedenza immediatamente il giorno dopo, su disposizione d ». Controparte_5
Anche il teste ha confermato ciò e, pur dichiarando di non aver visto mai Testimone_2 materialmente la ricorrente restituire i soldi, ha dichiarato: «quando ricevevo lo stipendio dovevo restituire in contanti i soldi, nel senso che ricevevo una retribuzione inferiore rispetto a quella delle buste paga. Anche la quattordicesima mi veniva accreditata ed era presente in busta paga ma io dovevo restituirla».
Tale prassi è confermata anche dalle registrazioni audio.
In particolare, dalla registrazione del 30.08.2019 avente ad oggetto una conversazione tra la Per_ ricorrente e (detto ), emerge che quest'ultimo, dopo aver manifestato la volontà di Controparte_4 chiudere tutte le aziende per far confluire l'attività nella società che produce più fatturato, ha espressamente detto alla lavoratrice: «Lo voglio fare perché se tu lavori per 880,00€ tu devi lavorare per € 880,80.
Non voglio che mi devi dare indietro € 200,00 € Tu non devi volere niente da me ed io niente più da te» (da minuto
4.55, cfr. all. 17, depositato da parte ricorrente in data 02.09.2024).
Parte ricorrente, inoltre, ha dedotto di non aver percepito né la retribuzione del mese di marzo 2020 né alla cessazione del rapporto di lavoro il TFR.
La società resistente ha depositato la busta paga di marzo 2020 e la distinta di bonifico con la causale “pagamento cedolino marzo 2020 e trattamento fine rapporto” (cfr. all. prod. conv).
Va rigettata la domanda avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro di pagamento per aver svolto attività lavorativa durante i giorni festivi, dell'indennità sostitutiva delle ferie e permessi non goduti, in quanto nulla risulta dalla prova.
Sulla base di tali risultanze ed attesa la complessità del calcolo, è stato conferito incarico al ctu al fine di determinare eventuali differenze retributive spettanti alla ricorrente a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria, tredicesima, quattordicesima mensilità e TFR, precisando che è circostanza pacifica tra le parti che a decorrere dal 13.01.2020 la parte ricorrente non ha più prestato attività lavorativa.
E difatti, la parte resistente ha anche depositato i certificati medici attestanti che la è stata Parte_1 in malattia dal 13.01.2020 al 15.02.2020 (cfr. all. 5, prod. conv) e successivamente le è stata irrogato il licenziamento per assenza ingiustificata (cfr. all. prod. conv.).
Giova chiarire, ai fini della determinazione del quantum, che non può adottarsi il criterio della detrazione dagli importi lordi dovuti delle somme nette percepite, così come evidenziato correttamente dalla parte resistente in sede di osservazioni alla bozza peritale.
Difatti, tale criterio è stato indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte: Cass. 25 maggio 2018 n. 13164 e giurisprudenza ivi citata) sul presupposto di fatto che i contributi e le imposte a
Pag. 10 di 14 carico del lavoratore non siano stati versati dal datore di lavoro-sostituto agli enti competenti;
in caso diverso il meccanismo della rivalsa del datore di lavoro in ordine alla quota dei contributi a carico del lavoratore (L. n. 218 del 1952, art. 19) ed alle imposte da questi dovute sul reddito da lavoro (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 64, comma 1) comporta che nel percepito si debba tenere conto anche di quanto versato dall'imprenditore nell'interesse del lavoratore per contributi ed imposte (Cass. Sez. Lav.
n. 25199/2019).
Si è, quindi, puntualizzato che «Nell'applicazione del suddetto principio è evidente che in caso di rapporti di lavoro non regolari il mancato versamento dei contributi e delle imposte da parte del sostituto è presunto mentre nei casi in cui, come nella fattispecie di causa, il rapporto di lavoro è stato accertato limitatamente al periodo di regolare inquadramento, con emissione della busta paga, l'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di versamento dei contributi e delle imposte deve essere specificamente allegato dal lavoratore, allegazione che nella fattispecie di causa non risulta essere stata compiuta».
Nel caso in esame, al pari di quello sottoposto al vaglio della Suprema Corte, non è stato specificamente allegato dalla ricorrente l'inadempimento del datore agli obblighi di versamento dei contributi e delle imposte (evidentemente con riferimento all'orario di lavoro riconosciuto nei prospetti paga).
Pertanto, correttamente, il nominato ctu ha accolto le osservazioni della parte resistente, riportando nei conteggi allegati alla consulenza in atti le ritenute che risultano dai cedolini in atti e dalle
Certificazioni Uniche.
Ne deriva, pertanto, - dovendosi computare (anche) nel percepito le imposte e i contributi pagati dal datore - la correttezza del criterio di calcolo effettuato dal ctu all'esito delle suindicate osservazioni fondato sulla detrazione dagli importi netti dovuti delle somme nette percepite dal lavoratore.
Sulla base dei conteggi elaborati in tal senso dal CTU, immuni da vizi di impostazione e di calcolo, in quanto conformi al quesito posto dal Tribunale, tenuto conto altresì delle contestazioni sollevate alla bozza peritale dal procuratore di parte resistente ed accolte dal consulente, parte convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 104.665,87 a titolo di differenze retributive, di cui € 4.077,83 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo credito sino all'effettivo soddisfo.
Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro, la parte ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogato in data 03.03.2020 con condanna della alla riassunzione o, in mancanza, al CP_2 risarcimento del danno pari ad una indennità compresa tra un minimo di 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.679,52.
È pacifico che parte ricorrente è stata licenziata dapprima in data 03.01.2020 per assenza ingiustificata e successivamente in data 03.03.3020 per giustificato motivo oggettivo. Ha impugnato il
Pag. 11 di 14 secondo licenziamento deducendone l'illegittimità per essere intervenuto quando il termine del preavviso concesso con il primo licenziamento era già spirato e perché con esso si è proceduto alla revoca illegittima del primo licenziamento in difetto di alcuna comunicazione di ripresa dell'attività lavorativa.
La giurisprudenza di legittimità si è più volte occupata di ricostruire la disciplina applicabile all'ipotesi del doppio licenziamento e con numerose decisioni (cfr. Cass. 1244/2011, Cass. 106/2013 e
Cass. 27390/2013) ha evidenziato che «in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in sè astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente».
In altre parole, in caso di c.d. successione di licenziamenti, ogni atto di recesso conserva la propria autonomia. In ambito di tutela reale, rispetto alle distinte risoluzioni del rapporto di lavoro, il secondo licenziamento produce effetti solo se il giudice abbia ricostituito il rapporto di lavoro all'esito della trattazione dell'impugnazione del primo licenziamento intimato in quanto, in caso contrario, laddove sia dichiarata la risoluzione del rapporto in sede di trattazione del primo licenziamento, il secondo licenziamento dovrà considerarsi tamquam non esset.
È quindi necessario rispettare l'ordine di trattazione dei due atti risolutivi derivante dal rapporto di pregiudizialità esistente tra l'impugnativa del primo licenziamento e l'impugnativa del secondo.
Tale ratio decidendi opera anche nel caso in esame in ragione della diversa decorrenza dell'efficacia dei due licenziamenti ed impone la necessità di trattare in via prioritaria il licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata in quanto è l'atto di recesso che produce effetti per primo.
Dal lato del lavoratore e quanto alle conseguenze delle distinte impugnative dei licenziamenti sul rapporto di lavoro, il lavoratore potrà essere reintegrato solo se il giudice ricostituirà il rapporto all'esito del primo licenziamento ed applicherà la tutela reale in sede di impugnazione del secondo licenziamento.
Nel caso in esame, la ricorrente non ha impugnato giudizialmente il primo licenziamento e, dunque, deve essere dichiarata la risoluzione del rapporto in data 30.01.2020, dovendosi considerare, in applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte, tamquam non esset il secondo licenziamento, l'unico ad essere stato giudizialmente impugnato.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico della con CP_2 attribuzione. Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui DM 55/2014, tenuto conto del decisum e secondo i parametri medi. Tuttavia, appare opportuno compensarle della metà atteso il
Pag. 12 di 14 rigetto della domanda concernente l'impugnativa di licenziamento.
Quanto alle spese della ctu, ritiene il giudicante di applicare il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui, in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente deve essere posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009). Infatti, il principio di solidarietà, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, impone che fra le parti del processo civile in relazione al compenso dovuto al C.T.U., che ha il suo fondamento nella peculiare natura della prestazione, effettuata a favore di tutti i partecipanti al giudizio in funzione del superiore interesse di giustizia (art. 61 c.p.c.), non abbia alcuna interferenza il diverso principio, che si pone su tutt'altro piano, della soccombenza, il quale presiede la regolazione delle spese fra le parti. Il primo attiene, invero, al rapporto fra il C.T U., ausiliario esterno del giudice, ed i soggetti, che, beneficiando della sua attività, sono ex art. 1294 c.c. tenuti in solido al pagamento del corrispettivo dovutogli, mentre il secondo riguarda invece i rapporti interni fra i condebitori, donde è del tutto irrilevante, per il creditore procedente, che successivamente abbiano avuto regolazione giudiziale, con conseguente costituzione di un titolo esecutivo nei confronti di un coobbligato, risultato insolvente.
Anche più recentemente la Cassazione ha applicato il suddetto principio stabilendo che «L'obbligo di pagare il compenso per la prestazione eseguita dal consulente d'ufficio ha perciò natura solidale, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, mentre, nei rapporti interni tra i condebitori, vi è solo una presunzione di eguaglianza, che fa salva la possibilità di individuare un diverso criterio di riparto delle quote dell'obbligazione solidale» (cfr Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3239 del 09/02/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del verbale di conciliazione sindacale sottoscritto tra le parti in data
03.09.2019;
2) condanna la a pagare alla ricorrente la somma di € 104.665,87 a titolo di differenze CP_2 retributive, di cui € 4.077,13 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo saldo;
3) rigetta nel resto;
4) compensa della metà le spese del giudizio e condanna la a pagare il residuo in CP_2 favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 7.051,50 oltre iva e cpa, se dovuti,
Pag. 13 di 14 nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
5) pone le spese della consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, a carico delle parti ricorrenti in solido.
SI COMUNICHI.
Nola, 06.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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