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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1320/2021
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Teresa Spanu, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via
Mazzini n. 2/D;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caterina Cossellu e Vanna Quargnenti, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC e Email_1
Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2021, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate. CP_2
2. Il dott. ha allegato di aver svolto, quale pediatra di libera scelta in regime di Pt_1
Contr convenzione con l' delle prestazioni aggiuntive nei mesi di novembre e CP_2
dicembre 2017, da aprile a dicembre 2018, da gennaio a dicembre 2019 e da gennaio a novembre 2020, curandone la relativa documentazione. Ciononostante, ha lamentato che la controparte non ha corrisposto il compenso dovuto per tali prestazioni, come previsto dal combinato disposto dell'art. 58 lett. C dell'ACN del 15.12.2005, integrato con l'ACN del 29.7.2009, dall'allegato B ivi accluso e dall'art. 5 dell'AIR del 10.2.2009, in attuazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale.
3. In particolare, il ricorrente ha rappresentato che nonostante le prestazioni aggiuntive svolte e la regolare rendicontazione delle stesse, l' ha omesso di CP_2 corrispondere l'importo di € 33.213,00.
4. Inoltre, il dott. ha dedotto il mancato pagamento dell'ulteriore somma di € Pt_1
7.484,00 a titolo di quota capitaria di ponderazione regionale, oggi denominata Governo
Clinico, per il periodo compreso tra agosto 2018 e dicembre 2020, quota a carico del fondo regionale secondo quanto previsto dagli artt. 58, lett. B comma 14, dell'ACN e 14 dell'AIR.
5. Parte ricorrente ha pertanto rassegnato le presenti conclusioni:
“1) accertare, se necessario anche a mezzo CTU, il diritto del Dott a Parte_1 vedersi erogate le prestazioni aggiuntive nella misura di € 33.213,00, e la quota di
Governo clinico nella misura € 7.484,00, per complessivi € 40.697,00 (euro quarantamilaseicentonovantasette/00), dovute e mai corrisposte;
2) per l'effetto condannare l' Sassari in persona del legale rapp.te pro tempore al Pt_2 pagamento della complessiva somma di € 40.697,00 (euro quarantamilaseicentonovantasette/00), con interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo, a titolo di prestazioni aggiuntive e di quota di governo clinico;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
6. All'udienza del 3 febbraio 2022 la precedente giudice dichiarava la contumacia della convenuta e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la discussione della controversia.
7. Con memoria del 26 giugno 2023 si costituiva la Controparte_1
(già , rassegnando le presenti conclusioni:
[...] CP_2
“1) rigettare le domande spiegate da
contro
Parte_1 Controparte_1
perchè infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
[...]
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
ovvero in subordine con compensazione delle spese in caso di accoglimento della domanda ed in considerazione della materia trattata”.
2 8. All'udienza del 24.09.2024 le parti hanno rappresentato che nel frattempo era stata corrisposta al dott. la somma lorda di € 49.000,00, corrispondente al netto di € Pt_1
34.643,00, con riferimento ai titoli dedotti in causa.
9. Disposto il rinvio della decisione e invitate le parti a produrre l'accordo conciliativo stragiudiziale, la controversia viene dunque decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
10. Attesa l'intervenuta transazione della vertenza, secondo quanto risulta dalla documentazione depositata dalla resistente in data 14 marzo 2025, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
11. Sul punto e ai fini della presente controversia, non assume poi rilevanza la circostanza dell'eventuale inadempimento alle pattuizioni risultanti dall'accordo con riferimento alla misura e al titolo dell'erogazione da parte convenuta, non essendo stato impugnato l'atto di transazione e non essendo la questione oggetto dell'attuale contenzioso.
12. Le spese processuali devono essere altresì compensate, atteso che le parti hanno così regolamentato i reciproci rapporti nella predetta transazione quale pattuizione oggetto del complessivo accordo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 26/03/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Teresa Spanu, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Sassari, Via
Mazzini n. 2/D;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caterina Cossellu e Vanna Quargnenti, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC e Email_1
Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6 ottobre 2021, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate. CP_2
2. Il dott. ha allegato di aver svolto, quale pediatra di libera scelta in regime di Pt_1
Contr convenzione con l' delle prestazioni aggiuntive nei mesi di novembre e CP_2
dicembre 2017, da aprile a dicembre 2018, da gennaio a dicembre 2019 e da gennaio a novembre 2020, curandone la relativa documentazione. Ciononostante, ha lamentato che la controparte non ha corrisposto il compenso dovuto per tali prestazioni, come previsto dal combinato disposto dell'art. 58 lett. C dell'ACN del 15.12.2005, integrato con l'ACN del 29.7.2009, dall'allegato B ivi accluso e dall'art. 5 dell'AIR del 10.2.2009, in attuazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale.
3. In particolare, il ricorrente ha rappresentato che nonostante le prestazioni aggiuntive svolte e la regolare rendicontazione delle stesse, l' ha omesso di CP_2 corrispondere l'importo di € 33.213,00.
4. Inoltre, il dott. ha dedotto il mancato pagamento dell'ulteriore somma di € Pt_1
7.484,00 a titolo di quota capitaria di ponderazione regionale, oggi denominata Governo
Clinico, per il periodo compreso tra agosto 2018 e dicembre 2020, quota a carico del fondo regionale secondo quanto previsto dagli artt. 58, lett. B comma 14, dell'ACN e 14 dell'AIR.
5. Parte ricorrente ha pertanto rassegnato le presenti conclusioni:
“1) accertare, se necessario anche a mezzo CTU, il diritto del Dott a Parte_1 vedersi erogate le prestazioni aggiuntive nella misura di € 33.213,00, e la quota di
Governo clinico nella misura € 7.484,00, per complessivi € 40.697,00 (euro quarantamilaseicentonovantasette/00), dovute e mai corrisposte;
2) per l'effetto condannare l' Sassari in persona del legale rapp.te pro tempore al Pt_2 pagamento della complessiva somma di € 40.697,00 (euro quarantamilaseicentonovantasette/00), con interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo, a titolo di prestazioni aggiuntive e di quota di governo clinico;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari”.
6. All'udienza del 3 febbraio 2022 la precedente giudice dichiarava la contumacia della convenuta e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la discussione della controversia.
7. Con memoria del 26 giugno 2023 si costituiva la Controparte_1
(già , rassegnando le presenti conclusioni:
[...] CP_2
“1) rigettare le domande spiegate da
contro
Parte_1 Controparte_1
perchè infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti;
[...]
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
ovvero in subordine con compensazione delle spese in caso di accoglimento della domanda ed in considerazione della materia trattata”.
2 8. All'udienza del 24.09.2024 le parti hanno rappresentato che nel frattempo era stata corrisposta al dott. la somma lorda di € 49.000,00, corrispondente al netto di € Pt_1
34.643,00, con riferimento ai titoli dedotti in causa.
9. Disposto il rinvio della decisione e invitate le parti a produrre l'accordo conciliativo stragiudiziale, la controversia viene dunque decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
10. Attesa l'intervenuta transazione della vertenza, secondo quanto risulta dalla documentazione depositata dalla resistente in data 14 marzo 2025, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
11. Sul punto e ai fini della presente controversia, non assume poi rilevanza la circostanza dell'eventuale inadempimento alle pattuizioni risultanti dall'accordo con riferimento alla misura e al titolo dell'erogazione da parte convenuta, non essendo stato impugnato l'atto di transazione e non essendo la questione oggetto dell'attuale contenzioso.
12. Le spese processuali devono essere altresì compensate, atteso che le parti hanno così regolamentato i reciproci rapporti nella predetta transazione quale pattuizione oggetto del complessivo accordo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 26/03/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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