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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4289 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Pasquale De Rosa e Terzo
Nicola Malerba presso i quali elettivamente domicilia in Arzano (NA) alla Via A.
Tammaro n. 2;
E
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
Angelo Marino presso il quale elettivamente domicilia in Casoria (NA) alla Via
Giovanni Giolitti 7;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/03/2024, e Parte_1 Controparte_1 esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli in data 27/09/2017; che dalla
1 loro unione non erano nati figli;
che i coniugi vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale;
pertanto, chiedevano con un unico ricorso la pronuncia della separazione consensuale e successivamente la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza pubblicata in data 11/06/2024, su parere conforme del PM, era pronunciata la separazione consensuale dei ricorrenti alle condizioni indicate in ricorso e contestualmente era fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla pronuncia divorzile.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda divorzile, giuste note depositate in data 23/06/2025, in uno all'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, depositato in data 30/01/2025.
Il Tribunale, con ordinanza del 08/07/2025, all'esito dell'udienza del 07/07/2025 celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127 ter ed art. 473 bis 51,
3°comma, c.p.c., rilevato che risultavano tempestivamente depositate le note di trattazione scritta per i ricorrenti, con le quali si riportavano al ricorso e ribadivano la volontà di non volersi riconciliare, chiedendo che il giudizio venisse definito alle condizioni di cui al ricorso, come precisate con note di trattazione scritta, visto il parere favorevole del PM, formulato in data 11/06/2024, riservava la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al Tribunale per la separazione consensuale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno ribadito la propria volontà che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
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2. Nulla in merito alla casa coniugale che è stata già dismessa unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
3. Nulla in merito all'assegno di mantenimento per essere entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
4. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Trattandosi di condizioni non necessarie il Tribunale si limita a prenderne atto in uno con la pronuncia sullo status.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 27/09/2017 (atto n. 27, p. II, s. A, sez. H, reg. Atti
Matrimonio anno 2017);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 15/7/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott.ssa Valeria Rosetti
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