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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15525 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 13020/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13020/2025 promossa da:
Parte
, n. il 23/06/1993 a KI ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE MAIO LUCIANO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIALE ASCIONE 29 80055 PORTICI come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: visto art. 30 TUI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e 700 cpc ha chiesto al Parte_1
Tribunale Civile di Roma di ordinare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e all'Ambasciata d'Italia di fissare in favore del familiare del ricorrente, l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso in loro favore, con vittoria di spese.
L'Amministrazione si è costituita, documentando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento chiesto in fase cautelare e nel merito.
In fatto La prova dell'appuntamento chiesto dall'attrice è costituita dalla comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata dall'Ambasciata d'Italia. Il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad hanno depositato tale documento (indicato come Doc. 1) nell'atto di costituzione in giudizio, asserendo la cessazione della materia del contendere.
1 La PEC, ricevuta il mercoledì 23/04/2025, conferma esplicitamente che un appuntamento per il visto è stato fissato in favore di (02.05.1993) Per_1 per il giorno 31 luglio 2025 alle ore 11.15 presso l'Ambasciata d'Italia. L'Avv. Luciano De Maio, procuratore del ricorrente , ha confermato Parte_1 nelle note per la trattazione scritta del 03.06.2025 che l'Ambasciata di competenza aveva convocato i congiunti per il rilascio del visto per il giorno 31.07.2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere solo per tale parte della richiesta
In diritto deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto la richiesta azionata è stata integralmente soddisfatta poiché coincidente con il petitum. Poiché l'Amministrazione ha spontaneamente dato seguito alla domanda giudiziale avanzata dal ricorrente, non spetta all'Autorità giudiziaria verificare se l'appuntamento venga effettivamente rispettato né, tantomeno, accertare l'eventuale rilascio del visto, trattandosi di un aspetto riservato ad un'eventuale altro giudizio in cui la domanda del ricorrente riguardi appunto l'autorizzazione all'ingresso sul territorio nazionale. Le spese vanno compensate in quanto l'Amministrazione deve far fronte a un elevato numero di domande di vario genere con poco personale e scarse risorse.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 13020/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese
Roma, 04/06/2025
Il Giudice
IM RA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 13020/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13020/2025 promossa da:
Parte
, n. il 23/06/1993 a KI ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE MAIO LUCIANO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIALE ASCIONE 29 80055 PORTICI come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: visto art. 30 TUI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e 700 cpc ha chiesto al Parte_1
Tribunale Civile di Roma di ordinare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e all'Ambasciata d'Italia di fissare in favore del familiare del ricorrente, l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso in loro favore, con vittoria di spese.
L'Amministrazione si è costituita, documentando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento chiesto in fase cautelare e nel merito.
In fatto La prova dell'appuntamento chiesto dall'attrice è costituita dalla comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata dall'Ambasciata d'Italia. Il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad hanno depositato tale documento (indicato come Doc. 1) nell'atto di costituzione in giudizio, asserendo la cessazione della materia del contendere.
1 La PEC, ricevuta il mercoledì 23/04/2025, conferma esplicitamente che un appuntamento per il visto è stato fissato in favore di (02.05.1993) Per_1 per il giorno 31 luglio 2025 alle ore 11.15 presso l'Ambasciata d'Italia. L'Avv. Luciano De Maio, procuratore del ricorrente , ha confermato Parte_1 nelle note per la trattazione scritta del 03.06.2025 che l'Ambasciata di competenza aveva convocato i congiunti per il rilascio del visto per il giorno 31.07.2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere solo per tale parte della richiesta
In diritto deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto la richiesta azionata è stata integralmente soddisfatta poiché coincidente con il petitum. Poiché l'Amministrazione ha spontaneamente dato seguito alla domanda giudiziale avanzata dal ricorrente, non spetta all'Autorità giudiziaria verificare se l'appuntamento venga effettivamente rispettato né, tantomeno, accertare l'eventuale rilascio del visto, trattandosi di un aspetto riservato ad un'eventuale altro giudizio in cui la domanda del ricorrente riguardi appunto l'autorizzazione all'ingresso sul territorio nazionale. Le spese vanno compensate in quanto l'Amministrazione deve far fronte a un elevato numero di domande di vario genere con poco personale e scarse risorse.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 13020/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese
Roma, 04/06/2025
Il Giudice
IM RA
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